Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 Richiamata la Laps, il genitore ha diritto all’assegno, per il figlio, se cumulativamente:
a) è domiciliato nel Cantone al momento della richiesta;
b) coabita, anche soltanto in forma parziale, con il figlio;
c) ha il domicilio nel Cantone da almeno tre anni.
E. 2 Se entrambi i genitori coabitano con il figlio, il diritto all’assegno spetta alla madre o al padre.
E. 3 Se almeno uno dei membri dell’unità di riferimento esercita un’attività lucrativa indipendente, è computato al minimo un reddito aziendale netto pari ad almeno il doppio della soglia d’intervento per il titolare del diritto ai sensi della Laps. In ogni caso, il reddito aziendale netto computato non può essere inferiore a quello che figura sulla più recente notifica di tassazione cresciuta in giudicato.
E. 4 Per i cittadini stranieri, il domicilio secondo il cpv. 1 lett. c) è da intendersi quale il possesso del permesso di domicilio (permesso C) ai sensi della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (in seguito: LStr).” La modifica dell’art. 47 Laf è una delle misure contenute nel Messaggio n. 7121 del 29 settembre 2015 del Consiglio di Stato sul Preventivo 2016. L’esecutivo ha così illustrato le ragioni della riforma: "
E. 8 AFI
e API: lavoratori indipendenti
Mediante la presente misura si propone di computare per i
lavoratori indipendenti un reddito aziendale minimo. La misura interesserà i
casi nuovi e i casi di rinnovo del diritto.
I lavoratori indipendenti hanno attualmente diritto agli assegni
integrativi e di prima infanzia (AFI-API), ai sensi della Laf (RL 6.4.1.1.) se
il reddito disponibile residuale dell’unità di riferimento (UR) alla quale
appartengono è al di sotto dei limiti sanciti dalla Laps (RL 6.4.1.2.), e
meglio secondo quanto previsto dallo specifico Decreto esecutivo del Consiglio
di Stato che dettaglia i limiti di reddito annui a dipendenza del numero dei
componenti dell’UR (per il 2015 e 2016, si veda il DE del 26 novembre 2014; RL
6.4.1.2.1.).
Questa categoria di beneficiari pone, in particolare, due ordini
di problemi. Messaggio Preventivo 2016 27
In prima linea, l’Amministrazione competente, dovendo determinare
il diritto alle succitate prestazioni pro futuro, effettua i propri calcoli
sulla scorta di un reddito da indipendente stimato in via provvisoria; per
prassi consolidata, già oggi non si considera in ogni caso un reddito da
indipendente di importo inferiore a quello fissato nell’ultima notifica fiscale
di tassazione cresciuta in giudicato. Ciò consente di contenere, perlomeno,
l’importo delle inevitabili decisioni di restituzione che la citata
Amministrazione è chiamata ad intimare a questi beneficiari per prestazioni
indebitamente riscosse in considerazione del reale reddito così come stabilito
a livello fiscale. Importo che poi difficilmente può essere recuperato.
In secondo luogo, è possibile osservare come in molti casi, gli
AFI-API siano divenuti un’integrazione finanziaria in situazioni nelle quali
l’indipendente ha un reddito aziendale alquanto esiguo, talvolta dell’ordine di
poche migliaia di franchi all’anno. La situazione descritta genera delle
distorsioni del sistema: non si reputa, in effetti, che gli AFI-API debbano
essere erogati, per anni, allo scopo di garantire l’esistenza di agonizzanti
attività aziendali nelle quali l’indipendente nemmeno riesce a coprire le sue
spese d’esercizio. E ciò per il solo fatto dell’esistenza di un figlio nell’UR
che conferisce il diritto a tali prestazioni sociali di complemento.
Si ritiene che le descritte situazioni, che generano delle
storture e delle distorsioni del sistema, debbano essere sanate.
Si propone di consolidare la sopra descritta prassi tramite una
specifica base legale, rispettivamente introdurre un limite finanziario di
reddito aziendale netto minimo da computare nel calcolo degli AFI-API per il
membro dell’UR che esercita la sua attività lucrativa quale indipendente;
analogamente a quanto previsto dall’attuale art. 52 cpv. 3 Laf, il reddito
aziendale minimo è fissato al doppio della soglia d’intervento per il titolare
del diritto ai sensi della Laps: ai valori attuali (2015) l’importo
corrispondente è di 34'882.- franchi annui.
Le misure descritte interessano i nuovi casi (cioè le nuove
domande di AFI-API) e i casi di revisione periodica della prestazione o di
revisione straordinaria, cioè riesame del diritto (art. 27 Laps). Qualora la
prestazione così calcolata non dovesse essere sufficiente a coprire il
fabbisogno esistenziale della sua UR, l’indipendente potrà richiedere la
prestazione assistenziale di modo che il caso potrà essere preso a carico
dall’Amministrazione competente la quale potrà così anche assumerne la gestione
secondo quanto previsto dalle specifiche normative edite dalla Conferenza
svizzera dell’azione sociale COSAS
15
(vedi
H.7 in
http://cosas.ch/uploads/media/2015_SKOS-Richtlinien-komplett-i.pdf
).
Si propone quindi di introdurre nella Laf i nuovi artt. 47 cpv. 3
(valido per l’AFI) e 52 cpv. 4 (valido per l’API se famiglia bi-parentale).
Attualmente vi sono 157 UR nelle quali almeno un genitore esercita
attività lucrativa quale indipendente, rispettivamente 76 UR nelle quali un
genitore è indipendente e l’altro è salariato.
Il risparmio lordo per il Cantone è così valutato a 0.5 milioni di
franchi, di cui 0.3 milioni per AFI e 0.2 milioni per API (voci di costo
36370005 “
Contributi cant. per assegno familiare integrativo
” e 36370006
“
Contributi cant. per assegno familiare di prima infanzia
”). Il
trasferimento di spesa sulla prestazione assistenziale è limitato e valutato a
0.1 milioni. L’impatto netto della misura può essere stimato a 0.4 milioni di
franchi.”
Il Direttore del
Dipartimento della sanità e della socialità Paolo Beltraminelli al riguardo si
è così espresso:
"
(…)
Quanto agli altri correttivi proposti riguardanti gli indipendenti
e i genitori che non lavorano vanno fatte alcune precisazioni.
Le misure non riguardano le famiglie monoparentali. Le misure AFI
e API sono state concepite quale aiuto alla contabilità familiare per
permettere di accudire il proprio figlio in mancanza delle risorse necessarie e
anche per consentire ai redditi medio bassi di scegliere liberamente tra il
lavoro e l’accudimento, analogamente ai redditi più alti.
Non sono tuttavia state pensate per famiglie in cui nessuno dei
due genitori lavora. Invece questi casi sono numerosi: grazie agli aiuto AFI e
API in molte famiglie nessuno dei due genitori lavora. Sono tuttavia situazioni
pericolose in quanto una volta cresciuti i figli queste famiglie sono destinate
a rientrare verosimilmente nell’assistenza pubblica per un periodo che potrebbe
anche protrarsi per lungo tempo. (…)” (Verbale citato pag. 3460-3461)
Nel corso della Seduta di
mercoledì 16 dicembre 2015, nella quale è stata trattata dal Parlamento anche
la revisione della legge sugli assegni di famiglia, i deputati Giorgio Fonio e
Pelin Kandemir Bordoli hanno proposto di stralciare il nuovo art. 47 cpv. 3
Laf.
Questo emendamento è stato
respinto dal Gran Consiglio con 19 voti favorevoli, 48 contrari e 4 astensioni.
Il complesso del disegno
di legge sugli assegni di famiglia annesso al rapporto della maggioranza
commissionale è invece stato accolto dal Parlamento con 37 voti favorevoli, 30
contrari e 3 astenuti (cfr. verbale citato pag. 3461).
2.2. L’art. 51 Laf, relativo
all’assegno di prima infanzia, in caso di famiglia monoparentale, prevede che:
"
1
Il
genitore ha diritto all’assegno, per il figlio, se cumulativamente:
a) è domiciliato nel Cantone al momento della richiesta;
b) coabita costantemente con il figlio;
c) ha il domicilio nel Cantone da almeno tre anni;
d) soddisfa i requisiti della Laps.
2
Se il genitore esercita attività lucrativa
indipendente, è computato al minimo un reddito netto pari ad almeno il doppio
della soglia d’intervento per il titolare del diritto ai sensi della Laps. In
ogni caso, il reddito aziendale netto computato non può essere inferiore a
quello che figura sulla più recente notifica di tassazione cresciuta in
giudicato.[30]
3
Per i cittadini stranieri, il domicilio secondo il
cpv. 1 lett. c) è da intendersi quale il possesso del permesso di domicilio
(permesso C) ai sensi della LStr.”
Il Regolamento sugli
assegni di famiglia, a proposito del reddito aziendale minimo per gli API, stabilisce
all’art. 20a che:
"
1
In
caso di famiglia monoparentale, il genitore che non svolge un’attività
lucrativa indipendente a tempo pieno dichiara, comprovandola mediante la
necessaria documentazione, la percentuale d’attività lucrativa indipendente
svolta. Il reddito aziendale minimo è determinato in proporzione al grado
d’attività lucrativa indipendente così accertata.
2
In caso di famiglia biparentale:
a) se un altro
membro dell’unità di riferimento esercita un’attività lucrativa salariata
oppure percepisce indennità sostitutive di reddito, il reddito aziendale minimo
per il membro che non svolge un’attività lucrativa indipendente a tempo pieno è
determinato secondo il cpv. 1, ma corrisponde almeno al grado d’attività
necessaria per ottenere complessivamente un’attività lucrativa a tempo pieno;
b) se il
lavoratore è contemporaneamente salariato, oppure percepisce indennità
sostitutive di reddito, e indipendente, il reddito aziendale minimo è
determinato in proporzione al grado d’attività lucrativa indipendente
necessaria per ottenere complessivamente un’attività lucrativa a tempo pieno;
c) in tutti
gli altri casi, il reddito aziendale minimo è pari al doppio della soglia di
intervento per il titolare del diritto ai sensi della Laps.”
Il reddito aziendale
minimo per l’assegno di prima infanzia è regolato all’art. 21a del Regolamento,
il quale stabilisce che:
"
1
In
caso di famiglia monoparentale, il genitore che non svolge un’attività
lucrativa indipendente a tempo pieno dichiara, comprovandola mediante la
necessaria documentazione, la percentuale d’attività lucrativa indipendente
svolta. Il reddito aziendale minimo è determinato in proporzione al grado
d’attività lucrativa indipendente così accertata.
2
In caso di famiglia biparentale:
a) se un altro
membro dell’unità di riferimento esercita un’attività lucrativa salariata
oppure percepisce indennità sostitutive di reddito, il reddito aziendale minimo
per il membro che non svolge un’attività lucrativa indipendente a tempo pieno è
determinato secondo il cpv. 1, ma corrisponde almeno al grado d’attività
necessaria per ottenere complessivamente un’attività lucrativa a tempo pieno;
b) se il
lavoratore è contemporaneamente salariato, oppure percepisce indennità
sostitutive di reddito, e indipendente, il reddito aziendale minimo è
determinato in proporzione al grado d’attività lucrativa indipendente necessaria
per ottenere complessivamente un’attività lucrativa a tempo pieno;
c) in tutti
gli altri casi, il reddito aziendale minimo è pari al doppio della soglia di
intervento per il titolare del diritto ai sensi della Laps.”
2.3. Nella presente fattispecie il
reddito annuo da attività indipendente principale della contribuente, che
risulta dalla tassazione cresciuta in giudicato relativa al 2016, ammonta a fr.
5’000.-- (cfr. Doc. B).
In virtù dei nuovi artt.
47 cpv. 3 e 51 cpv. 2 Laf occorre perciò considerare un reddito ipotetico di
fr. 34'882.--, per un’attività a tempo pieno, e ridurlo proporzionalmente al
grado d’attività lucrativa indipendente dell’assicurata (del 30%),
conformemente agli art. 20a cpv. 1 e 21a cpv. 1 del Regolamento.
Ne
consegue un importo da computare di fr. 10'465.--, come stabilito
dall’amministrazione.
La
Cassa, che è chiamata a rispettare il principio della legalità (cfr. STF
9C_840/2015 del 28 giugno 2016), ha dunque agito correttamente (cfr. STCA
39.2017.8 del 4 luglio 2017).
La
decisione su reclamo del 18 ottobre 2017 deve pertanto essere confermata.
In questo contesto il TCA
ricorda peraltro che secondo la giurisprudenza federale, trattandosi di
prestazioni di carattere sociale introdotte a livello cantonale (diritto
cantonale autonomo), i Cantoni sono liberi di adottare le normative che
ritengono più opportune, a condizione di rispettare i diritti fondamentali (ad
esempio quelli derivanti dagli art. 8 e 9 della Cost. fed., cfr. DTF 141 I 1
consid. 5.2 pag. 5-7; vedi pure, in un altro contesto RtiD I-2016 Nr. 7 pag. 53
seg., consid. 5.2 pag. 55 e 8.2 pag. 57).
Sul tema del reddito
ipotetico da applicare, per il calcolo dell’assegno di prima infanzia, in caso
di famiglie biparentali cfr. STCA 39.2016.8 del 3 ottobre 2016 in RtiD I-2017
Nr. 9 pag. 63 seg. e STCA 39.2016.9 dell’11 ottobre 2016.
Dispositiv
- dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente Il segretario Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Raccomandata
Incarto n.39.2017.19
dc/gm
Lugano
14 dicembre 2017
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 23 ottobre 2017 di
RI 1
contro
la decisione su reclamo del 18 ottobre 2017 emanata da
Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari,6501 Bellinzona
in materia di assegni di famiglia
ritenuto,in fatto
Al riguardo lamministrazione si è così espressa:
La ricorrente chiede che, per il 2016, si effettui il calcolo sulla base dellimporto di fr. 5'000.-- da lei dichiarato e accertato dallUfficio di tassazione (cfr. Doc. I).
in diritto
Ne consegue un importo da computare di fr. 10'465.--, come stabilito dallamministrazione.
La Cassa, che è chiamata a rispettare il principio della legalità (cfr. STF 9C_840/2015 del 28 giugno 2016), ha dunque agito correttamente (cfr. STCA 39.2017.8 del 4 luglio 2017).
La decisione su reclamo del 18 ottobre 2017 deve pertanto essere confermata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti