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39.2016.18

A torto la Cassa ha negato l'assegno di formazione al ricorrente per il figlio di sua moglie deceduta di cui continua ad occuparsi e che vive nella sua economia domestica. Dt ad assegni di formazione da gennaio 2015

Ticino · 2016-12-14 · Italiano TI
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Erwägungen (2 Absätze)

E. 1 ha continuato ad occuparsi di __________, che vive nella sua economia domestica (cfr. consid. 1.2.). Nei fatti l’obbligo morale di assistenza del ricorrente, che ha accettato, conoscendo tutte le circostanze del caso, di contribuire al mantenimento del giovane, è rimasto intatto e si è anzi rafforzato, vista la prematura scomparsa della madre del ragazzo, come giustamente sottolineato nel ricorso (cfr. consid. 1.4.).

A mente del TCA la direttiva dell’UFAS deve così essere interpretata nel senso che, almeno allorché il matrimonio viene sciolto a seguito di un decesso, il patrigno o la matrigna che continua a provvedere ai bisogni del figlio ha ancora diritto agli assegni se la condizione dell’art. 4 OAFami è adempiuta.

Ciò si realizza nel caso concreto.

Di conseguenza la decisione su opposizione del 23 agosto 2016 deve essere annullata e RI 1 ha diritto agli assegni familiari per il figliastro __________ dal 1° gennaio 2015.

E. 2 CC). Le devoir d'assistance du nouveau conjoint se résume alors à compenser une éventuelle différence entre une contribution insuffisante du père biologique et les besoins de l'enfant ainsi qu'à supporter le risque lié à l'encaissement des contributions d'entretien ( ATF 120 II 285 consid. 2b). Lorsque l'enfant concerné vit dans la communauté familiale, le coût de son entretien est pris en compte selon les dispositions sur l'entretien de la famille, soit selon l'art. 163 CC. Le nouveau conjoint subvient aux dépenses d'entretien de la famille diminuées des prestations versées pour l'enfant et remplit ainsi en même temps son devoir d'assistance en tant qu'époux (art. 163 al. 1 CC) et beau-père (art. 278 al. 2 CC). Pour cette raison, quand, durant la vie commune, le nouveau conjoint a subvenu aux besoins de l'enfant de son époux en ayant conscience que celui-ci a renoncé à la contribution d'entretien due par le parent biologique, il convient d'admettre qu'il existe une convention entre les époux concernant le montant de l'apport financier du beau-père. Cette convention sur l'accomplissement du devoir d'entretien de la famille, au sens de l'art. 163 al. 1 et 2 CC, doit en principe être prise en considération dans la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale (arrêt 5P.242/2006 du 2 août 2006 consid. 5, publié in FamPra.ch 2006 p. 950 et les références). 4.3.2.3. En l'espèce, par les arguments qu'il soulève, le recourant ne démontre pas l'arbitraire de la décision attaquée. Même si son devoir d'assistance est subsidiaire par rapport à l'obligation d'entretien des parents biologiques, il a accepté, en connaissant la situation financière tant de l'enfant que de ses parents, de prendre en charge son entretien. C'est donc sans violer l'art. 9 Cst. que l'autorité cantonale a pris en compte cette convention dans la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, et ce quand bien même la fille de l'intimée est devenue majeure (cf. supra consid. 4.3.2.2). Autant qu'il est suffisamment motivé, le grief doit, partant, être rejeté. (…)” Nella sentenza pubblicata in FamPra.ch 2006 pag. 950 seg., il Tribunale federale aveva sottolineato che: " (…) Im vorliegenden Fall ist erstellt, dass die Beschwerdegegnerin auf den Unterhaltsbeitrag seitens des leiblichen Vaters verzichtet hat und der Beschwerdeführer während der Ehe im Bewusstsein um den Verzicht der Beschwerdegegnerin für sämtlichen Barbedarf des Stiefkindes aufgekommen ist. Insoweit wurde demnach unter den Parteien eine Vereinbarung über die eheliche Unterhaltspflicht (Art. 163 Abs. 1 und 2 ZGB), insbesondere über die Höhe des finanziellen Beitrages, getroffen, durch welche sich der Beschwerdeführer verpflichtet hat, sämtliche Barkosten seiner Stieftochter zu tragen. Von dieser Vereinbarung über die Erfüllung der ehelichen Unterhaltspflicht ist grundsätzlich auch im Eheschutzverfahren auszugehen ( BGE 128 III 65 E. 4a S. 67). Diese Lösung erscheint insbesondere auch deshalb als verfassungskonform, weil die Beschwerdegegnerin offenbar immer noch eine gewisse Betreuungsarbeit leistet, zumal das Kind nur tagsüber im Institut weilt. Von Willkür bzw. von einer Verletzung von Art. 8 BV kann demnach keine Rede sein. (…)” In una sentenza 39.2003.14 del 7 aprile 2004 pubblicata in RtiD II-2004, a proposito di una disposizione della legge cantonale, che aveva soppresso il diritto agli assegni di base e di formazione per il figlio del coniuge, il TCA aveva deciso che l’art. 3 LAF, in vigore dal 1° gennaio 2003, che non riconosce più il diritto agli assegni di base e di formazione al nuovo coniuge salariato del genitore - anche quando i due genitori non sono salariati - di principio non viola né la Costituzione federale, né quella cantonale. Infatti, dal profilo dell’onere di mantenimento, la situazione della famiglia rimasta unita con figli propri è differente rispetto a quella delle famiglie ricomposte, nelle quali in ogni caso sono i genitori che devono provvedere al sostentamento del figlio. In taluni casi, tuttavia, l’applicazione della nuova LAF ingenera delle inammissibili disuguaglianze di trattamento, segnatamente trattandosi di famiglie ricostituite in cui l’altro genitore del figlio del coniuge non è più vivente o comunque è dimostrato che non è, o non è più, in grado di provvedere al mantenimento del figlio. In tali ipotesi, se il/i genitore/i non è /sono salariato/i, le condizioni finanziarie del genitore che coabita con il figlio e del figlio stesso non sono tali da permettere un completo sostentamento del figlio e il nuovo coniuge fa effettivamente fronte, almeno in modo preponderante, al suo obbligo sussidiario di mantenimento del figlio del coniuge ai sensi del diritto civile, l’assegno ordinario deve essere eccezionalmente riconosciuto anche al coniuge salariato del genitore del figlio. Tali deroghe non valgono in caso di conviventi, visto che il dovere sussidiario di mantenimento del figlio del coniuge, ai sensi del diritto civile, sussiste soltanto in caso di matrimonio. La questione di sapere se le condizioni per avere eccezionalmente diritto agli assegni ordinari da parte del nuovo coniuge sono o meno adempiute deve essere comunque valutata secondo esigenze severe. In quell’occasione la decisione di rifiutare l’assegno di base all’assicurato per la figlia della moglie, nata da un precedente matrimonio, è stata annullata e gli atti rinviati alla Cassa competente per verificare, sulla base di quanto verrà allegato dall’assicurato, se sono ossequiati i presupposti per potergli eccezionalmente concedere l’assegno. 2.4.   Nella presente fattispecie con il matrimonio con __________, avvenuto nel 2003, RI 1 è diventato patrigno di __________, nato nel 1994. A quel momento sono sorti per l’assicurato gli obblighi sanciti all’art. 278 cpv. 2 CCS e ricordati al consid. 2.3. Nel 2003 è poi nata la figlia __________. Il 7 febbraio 2012 __________ è deceduta. RI 1 ha continuato ad occuparsi di __________, che vive nella sua economia domestica (cfr. consid. 1.2.). Nei fatti l’obbligo morale di assistenza del ricorrente, che ha accettato, conoscendo tutte le circostanze del caso, di contribuire al mantenimento del giovane, è rimasto intatto e si è anzi rafforzato, vista la prematura scomparsa della madre del ragazzo, come giustamente sottolineato nel ricorso (cfr. consid. 1.4.). A mente del TCA la direttiva dell’UFAS deve così essere interpretata nel senso che, almeno allorché il matrimonio viene sciolto a seguito di un decesso, il patrigno o la matrigna che continua a provvedere ai bisogni del figlio ha ancora diritto agli assegni se la condizione dell’art. 4 OAFami è adempiuta. Ciò si realizza nel caso concreto. Di conseguenza la decisione su opposizione del 23 agosto 2016 deve essere annullata e RI 1 ha diritto agli assegni familiari per il figliastro __________ dal 1° gennaio 2015.

Dispositiv
  1. dichiara e pronuncia §    La decisione su opposizione del 23 agosto 2016 è annullata. RI 1 ha diritto agli assegni familiari per il figliastro __________ dal 1° gennaio 2015. Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente                                                          Il segretario Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Raccomandata

Incarto n.39.2016.18

DC/sc

Lugano

14 dicembre 2016

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Marco Lucchini (in sostituzione di Ivano Ranzanici, astenuto)

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 21 settembre 2016 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 23 agosto 2016 emanata da

CO 1

in materia di assegni di famiglia

ritenuto,in fatto

in diritto

Sul tema cfr. STF 8C_670/2012 del 26 febbraio 2013, consid. 2.2.

Al riguardo la dottrina sottolinea che  “les  prestations que le beau-père ou la belle-mère fournissent directement à l’enfant du conjoint constituent dans la règle des donations ou des prestations d’accomplissement d’un devoir moral (CO 239 III) ; ces prestations ne sont pas rapportables légalement au décès, à moins que l’enfant gratifié ne soit devenu descendant du défunt.” (cfr. Commentaire Romand, Code civil I - Denis Piotet, art. 278 n. 4 pag. 1757-1758).

Nella sentenza pubblicata in FamPra.ch 2006 pag. 950 seg., il Tribunale federale aveva sottolineato che:

Il 7 febbraio 2012 __________ è deceduta.

RI 1 ha continuato ad occuparsi di __________, che vive nella sua economia domestica (cfr. consid. 1.2.). Nei fatti l’obbligo morale di assistenza del ricorrente, che ha accettato, conoscendo tutte le circostanze del caso, di contribuire al mantenimento del giovane, è rimasto intatto e si è anzi rafforzato, vista la prematura scomparsa della madre del ragazzo, come giustamente sottolineato nel ricorso (cfr. consid. 1.4.).

A mente del TCA la direttiva dell’UFAS deve così essere interpretata nel senso che, almeno allorché il matrimonio viene sciolto a seguito di un decesso, il patrigno o la matrigna che continua a provvedere ai bisogni del figlio ha ancora diritto agli assegni se la condizione dell’art. 4 OAFami è adempiuta.

Ciò si realizza nel caso concreto.

Di conseguenza la decisione su opposizione del 23 agosto 2016 deve essere annullata e RI 1 ha diritto agli assegni familiari per il figliastro __________ dal 1° gennaio 2015.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

§    La decisione su opposizione del 23 agosto 2016 è annullata. RI 1 ha diritto agli assegni familiari per il figliastro __________ dal 1° gennaio 2015.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti