Erwägungen (1 Absätze)
E. 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre
1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015). 2.2. L’emanazione del presente giudizio rende priva di oggetto la domanda dei ricorrenti di accordare effetto sospensivo al ricorso (cfr. doc. I; STF 8C_232/2015 del 17 settembre 2015 consid. 7.; STF 9C_37/2011 del 20 giugno 2011 consid. 7; STF 9C_964/2009 del 29 gennaio 2010 consid. 4; STF 9C_938/2008 del 26 novembre 2009 consid. 7; STFA K 65/05 del 21 luglio 2005 consid. 4; STCA 39.2015.2 del 28 maggio 2015 consid. 2.1.; STCA 38.2013.2 dell’11 settembre 2013 consid. 2.11.). Nel merito 2.3. L’art. 46 della Legge sugli assegni di famiglia (Laf) prevede che " Sono applicabili alle prestazioni familiari cantonali, semprechè la legge non preveda espressamente una deroga, le disposizioni:
a) della legislazione sulla Laps;
b) della legislazione federale sulla LPGA;
c) della legislazione federale sull’AVS;
d) della legislazione federale sulle prestazioni complementari. Giusta l’art. 24 della Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps): " 1 Le decisioni e le decisioni su reclamo formalmente passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se il titolare del diritto o un membro della sua unità di riferimento o l’organo amministrativo competente scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in precedenza. 2 L’organo amministrativo competente può tornare su una decisione o su una decisione su reclamo formalmente passata in giudicato se, cumulativamente:
a) era manifestamente errata,
b) la rettifica ha una notevole importanza. 3 L’organo amministrativo competente può riconsiderare una decisione o una decisione su reclamo contro la quale è stato inoltrato ricorso, fino all’invio del suo preavviso all’autorità di ricorso.” Dal Messaggio n. 5723 del 25 ottobre 2005 relativo alla Modifica della legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (Laps) p.to 2.5.7. si evince, segnatamente, che: " Il nuovo art. 24 Laps viene ripreso dall’art. 53 LPGA, che tratta della revisione e della riconsiderazione. Per il nuovo art. 24 cpv. 1 Laps, la revisione deve avvenire d’ufficio se le condizioni previste dalla legge sono adempiute, cioè se l’assicurato o l’organo amministrativo competente scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in precedenza. Competente a procedere alla revisione è l’organo amministrativo che ha emanato la decisione (o la decisione su reclamo) oggetto della revisione. A livello procedurale, sono applicabili – per il rinvio di cui all’art. 33 cpv. 3 Laps – le disposizioni della LPGA. Come previsto dal nuovo art. 25 cpv. 1 Laps la revisione ha effetto retroattivo, cioè ex tunc . La revisione prevista al nuovo art. 24 cpv. 1 Laps non deve essere confusa con l’istituto della revisione periodica o straordinaria, già prevista e secondo differenti condizioni, dall’art. 27 Laps. L’art. 24 cpv. 2 e 3 Laps tratta invece dell’istituto della riconsiderazione, prevedendo che l’organo amministrativo competente può tornare su una decisione o su una decisione su reclamo formalmente passata in giudicato se essa era manifestamente errata e se la rettifica è di importanza notevole. La riconsiderazione di una decisione o una decisione su reclamo contro la quale è stato inoltrato ricorso è possibile soltanto fino all’invio del suo preavviso all’autorità di ricorso. Competente a procedere alla revisione ( recte: riconsiderazione ) è l’organo amministrativo che ha emanato la decisione (o la decisione su reclamo) oggetto di riconsiderazione. A livello procedurale, sono applicabili – per il rinvio di cui all’art. 33 cpv. 3 Laps – le disposizioni della LPGA. Come previsto dal nuovo art. 25 cpv. 2 Laps la riconsiderazione ha effetto a partire dal momento in cui è stata emanata la decisione oggetto di modifica, cioè ex nunc e pro futuro .” 2.4. Come esposto sopra, l’art. 24 Laps riprende il tenore dell’art. 53 LPGA. L'art. 53 LPGA enuncia che: " Le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se l’assicurato o l'assicuratore scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in precedenza. (cpv. 1) L'assicuratore può tornare sulle decisioni o sulle decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato se è provato che erano manifestamente errate e se la loro rettifica ha una notevole importanza. (cpv. 2) L'assicuratore può riconsiderare una decisione o una decisione su opposizione, contro le quali è stato inoltrato ricorso, fino all'invio del suo preavviso all'autorità di ricorso. (cpv. 3)" I principi relativi alla riconsiderazione e alla revisione processuale sviluppati dalla giurisprudenza precedentemente all'entrata in vigore della LPGA, sono stati concretizzati all'art. 53 LPGA (cfr. sentenza del TF I 206/06 del 13 marzo 2007; sentenza del TFA K 147/03 del 12 marzo 2004 consid. 5.3 in fine; sentenza del TFA U 149/03 del 22 marzo 2004, consid. 1.2; sentenza del TFA I 133/04 dell’8 febbraio 2005, consid. 1.2.). 2.5. Per quel che concerne la riconsiderazione di una decisione sulla base dell'art. 53 cpv. 2 LPGA, va ricordato che l'amministrazione può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è senza dubbio errata e la correzione ha un'importanza rilevante (cfr. STF 8C_113/2012 del 21 dicembre 2012 consid. 5.1.; STFA C 227/03 del 23 marzo 2004; STFA C 349/00 del 12 febbraio 2004; STFA C 19/03 del 17 dicembre 2003; STFA C 307/01del 28 novembre 2003; STFA C 81/03 del 21 luglio 2003; DTF 129 V 110 = SVR 2003 ALV Nr. 5, p. 15; DTF 127 V 466, consid, 2c, p. 469; DTF 126 V 399 = DLA 2001 N. 37, pag. 247; DLA 2000 N. 40, pag. 208; DLA 1998 N. 15, consid. 3b, pag. 79 e 80; SVR 1997 ALV Nr. 101, pag. 309 consid. 2a e riferimenti). Al riguardo giova evidenziare che per costante giurisprudenza, l'amministrazione non può essere obbligata né dagli interessati, né dai Tribunali ad effettuare una riconsiderazione (cfr. STFA I 61/04 del 20 settembre 2006, pubblicata in DTF 133 V 50; STF 9C_517/2011 del 12 settembre 2011; STFA U 17/05 del 27 ottobre 2006; STFA I 206/06 del 13 marzo 2007; STFA C 7/02 del 14 luglio 2003 consid. 2.1., pubblicata in SVR 2004 ALV Nr. 1 pag. 1). Inoltre va osservato che l’Alta Corte, con la sentenza I 61/04 del 20 settembre 2006, pubblicata in DTF 133 V 50, ha stabilito che la mancata entrata in materia da parte dell’amministrazione in relazione a una domanda di riconsiderazione non è impugnabile mediante opposizione, rispettivamente reclamo. Nemmeno è possibile entrare nel merito di un conseguente ricorso. Pertanto il rifiuto di entrare in materia di una domanda di riconsiderazione non può fare l’oggetto di un controllo giudiziario (cfr. STF 9C_452/2013 del 10 luglio 2013; STF 9C_517/2011 del 12 settembre 2011). 2.6. Nel caso di specie questo Tribunale, in primo luogo, rileva che i coniugi RI 1, interpellati dalla Cassa in proposito, il 26 aprile 2015 per il tramite dell’avv. __________ hanno espressamente indicato che l’istanza inoltrata il 22 marzo 2015 (cfr. consid. 1.6.) era da intendersi quale domanda di riconsiderazione dell’ordine di restituzione degli assegni integrativi e di prima infanzia del 24 aprile 2015 a esclusione di un’istanza di revisione di quest’ultimo provvedimento (cfr. doc. 50; 52). Del resto i ricorrenti non hanno sollevato obiezione alcuna riguardo alla considerazione espressa dall’amministrazione nella decisione del 31 luglio 2015, secondo cui è “pacifica quindi la mancata pretesa dell’esistenza di nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova ai sensi dell’art. 24 cpv. 1 Laps” (cfr. consid.1.8.; doc. A1; I). In secondo luogo, deve essere ribadito, da una parte, che l’autorità amministrativa non può essere obbligata a riconsiderare un proprio provvedimento e, dall’altra, che il rifiuto di entrare in materia da parte dell’amministrazione confrontata con una richiesta di riconsiderazione di una propria decisione non può essere contestato né tramite l’inoltro di un’opposizione, rispettivamente di un reclamo, né davanti all’autorità giudiziaria (cfr. STF 9C_188/2012 del 28 marzo 2012; DTF 133 V 50). In simili condizioni il TCA non è legittimato a esaminare nel merito il ricorso del 14 settembre 2015 inoltrato dai coniugi RI 1 contro la decisione del 31 luglio 2015 con cui la Cassa non è entrata in materia in relazione alla domanda di riconsiderazione dell’ordine di restituzione del 24 aprile 2013. In particolare questa Corte non è legittimata a valutare se sono dati i requisiti per una riconsiderazione. Il ricorso contro la decisione emanata dalla Cassa il 31 luglio 2015 (cfr. consid. 1.8.) è, pertanto, irricevibile (cfr. STF 9C_517/2011 del 12 settembre 2011; STFA C 7/02 del 14 luglio 2003 consid. 2.2., pubblicata in SVR 2004 ALV Nr. 1 pag. 1). 2.7. A titolo abbondanziale il TCA osserva comunque che la decisione del 24 aprile 2013 con cui la Cassa ha chiesto ai coniugi RI 1 la restituzione della somma di fr. 38'650.-- corrispondenti ad assegni integrativi e di prima infanzia che avrebbero percepito indebitamente nel periodo marzo 2009 – dicembre 2011 (cfr.doc. A2; consid. 1.1.) non si rivela manifestamente errata (cfr. consid. 2.5.). In effetti la Cassa ha rivisto i calcoli degli AFI e degli API sulla base del reddito da attività indipendente esercitata dal marito risultante dalle decisioni di tassazione d’ufficio emesse per l’anno 2009 il 9 marzo 2011 (cfr. doc. 47), per il 2010 il 21 marzo 2012 (cfr.doc. 46) e per il 2011 il 17 ottobre 2012 (cfr. doc. 45) cresciute in giudicato incontestate (cfr. doc. A2/1). A questo proposito va rilevato che per costante giurisprudenza ogni tassazione fiscale è presunta conforme alla realtà. Nell'ambito dell'AVS, ad esempio, le casse di compensazione sono vincolate dalle comunicazioni delle autorità di tassazione e il giudice delle assicurazioni sociali esamina di principio la decisione fiscale unicamente dal profilo della legalità. L'autorità giudicante non può scostarsi da una tassazione fiscale cresciuta in giudicato a meno che essa contenga errori manifesti e debitamente comprovati, immediatamente emendabili, oppure quando si debbano apprezzare fatti irrilevanti dal profilo fiscale, ma decisivi in tema di assicurazioni sociali. Semplici dubbi sull'esattezza di una tassazione fiscale non bastano; infatti la determinazione del reddito spetta alle autorità fiscali e il giudice delle assicurazioni sociali non deve intervenire adottando particolari provvedimenti di tassazione. Per costante giurisprudenza l'assicurato esercitante un'attività indipendente deve anzitutto difendere i suoi diritti nel procedimento fiscale anche per quanto concerne i contributi delle assicurazioni sociali (Pratique VSI 1997 pag. 26 consid. 2b, 1993 pag. 232 consid. 4b, RCC 1992 pag. 35, RCC 1988 pag. 321 consid. 3, DTF 110 V 86 consid. 4 = RCC 1985 pag. 45 consid. 4, DTF 110 V 371 consid. 2a = RCC 1985 pag. 121 consid. 2a, DTF 106 V 130 consid. 1, DTF 102 V 30 consid. 3a = RCC 1976 pag. 275 consid. 3a). Il Tribunale federale delle assicurazioni ha comunque precisato che la comunicazione fiscale è vincolante per l'amministrazione e per il giudice delle assicurazioni sociali solo per quanto attiene alla determinazione degli importi. Le questioni relative alla qualificazione giuridica costituiscono un'eccezione a questa disposizione (Pratique VSI 1993 pag. 242segg.). Il principio secondo cui occorre difendere i propri diritti nel procedimento fiscale non viene, invece, applicato dal Tribunale federale nei casi in cui si è confrontati con un importo di tassazione irrilevante o nullo (cfr. STF H 64/06 dell’11 aprile 2007; STFA H 38/05 del 10 giugno 2005; STCA 39.2009.15 del 22 marzo 2010, il cui ricorso davanti al TF è stato dichiarato inammissibile in STF 8C_341/2010 del 19 ottobre 2010). Al riguardo cfr. pure STF 9C_122/2013 del 2 maggio 2013 e STCA 39.13.1 dell’11 luglio 2013, pubblicata in RtiD I-2014 N. 6 pag. 23. In concreto l’importo di tassazione non è nullo, né risulta irrilevante per la famiglia RI 1 al beneficio di assegni integrativi e di prima infanzia, siccome, da un lato, tale ammontare è pari per il 2009 a fr. 276.80 di imposta cantonale + fr. 36 di imposta federale (cfr. doc. 47; 47C), per il 2010 a fr. 459.45 di imposta cantonale + fr. 96 di imposta federale (cfr. doc. 46; 46D) e per il 2011 a fr. 503.35 di imposta cantonale (cfr.doc. 45). Dall’altro, i ricorrenti stessi hanno affermato che la loro precaria situazione economica è derivante, non da ultimo, dalle tassazioni d’ufficio a cui sono stati sottoposti per gli anni in questione (cfr.doc. I). Per quanto concerne la perenzione del diritto della Cassa di richiedere il rimborso degli assegni integrativi e di prima infanzia fatta valere nel ricorso (cfr. doc. I), giova evidenziare che la stessa andava semmai sollevata con reclamo contro la decisione di restituzione del 24 aprile 2013 e poi eventualmente con ricorso al TCA contro la relativa decisione su reclamo. In effetti la perenzione di un diritto, benché la stessa debba essere constatata d’ufficio, è una questione di merito (cfr. STFA H 341/00 del 15 marzo 2001 consid. 3). Pertanto, visto che il TCA, a seguito dell’irricevibilità del ricorso interposto contro la decisione emanata dalla Cassa il 31 luglio 2015 di non entrata in materia in relazione all’istanza del 22 marzo 2015 di riesame dell’ordine di restituzione del 24 aprile 2013 (cfr. consid. 2.6.), non è legittimato a esaminare nel merito la domanda di riconsiderazione, nemmeno può pronunciarsi sulla perenzione. Al riguardo cfr. STF 8C_670/2014 del 30 dicembre 2014 consid. 2; STF 8C_383/2007 del 15 luglio 2008; STFA P 67/03 del 25 ottobre 2004; STFA H 341/00 del 15 marzo 2001; STCA 38.2014.16 del 23 marzo 2015 consid. 2.3.; STCA 38.2007.2 del 21 marzo 2007 consid. 2.4. Va, ad ogni modo, rilevato, per quanto attiene perlomeno agli anni 2010 e 2011, che le relative decisioni di tassazione d’ufficio sono state emesse il 21 marzo 2012 per il 2010, rispettivamente il 17 ottobre 2012 per il 2011 (cfr. doc. 45; 46). Tenuto conto del termine per il reclamo di 30 giorni, allorché è stato emesso l’ordine di restituzione nell’aprile 2013, la perenzione non era perciò ancora intervenuta. 2.8. Questa Corte, infine, evidenzia che il 26 aprile 2015 nello scritto in cui gli insorgenti, per il tramite dell’avv. __________, hanno indicato che l’istanza del 22 marzo 2015 era da intendersi quale domanda di riconsiderazione dell’ordine di restituzione del 24 aprile 2013 (cfr. consid. 1.7.) è stato precisato che “per il buon ordine, a dipendenza dell’esito della vostra riconsiderazione mi riservo già sin d’ora la possibilità di inoltrare una domanda di condono.” (cfr. doc. 52). Al riguardo va osservato che la facoltà dei ricorrenti di richiedere il condono della somma chiesta in restituzione resta impregiudicata. Per completezza è, tuttavia, utile rilevare che la buona fede, primo presupposto per il condono ai sensi dell’art. 26 cpv. 3 Laps, non può essere ammessa nel caso di assicurati che firmano una dichiarazione con la quale acconsentono a che gli assegni integrativi e/o gli assegni di prima infanzia vengano loro erogati a titolo provvisorio fino all’accertamento del reddito effettivamente conseguito e si impegnano a rimborsare quella parte di assegni ai quali non avrebbero avuto diritto se fosse stato computato inizialmente il reddito corretto. In effetti in tal modo questi assicurati accettano che gli assegni vengano loro versati sotto condizione risolutiva e devono attendersi un’eventuale decisione di restituzione (cfr. DTF 126 V 42; STFA C 14/05 del 17 ottobre 2005; STFA U 75/04 del 16 aprile 2004 consid. 4.1., pubblicata in RAMI 2004 U 521 pag. 447 segg.; STCA 39.2013.7 dell’8 gennaio 2014; STCA 39.2013.8 del 20 novembre 2013). Va, comunque, sottolineato che un'eventuale soluzione confacente alle esigenze degli insorgenti può essere concordata con la Cassa, ad esempio la possibilità di un pagamento rateale (cfr. STCA 39.2015.6 del 7 ottobre 2015 consid. 2.17.; STCA 39.2014.10 del 25 febbraio 2015 consid. 2.16.).
Dispositiv
- dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente Il segretario Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.39.2015.10
rs
Lugano
22 ottobre 2015
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 14 settembre 2015 di
1. RI 1
2. RI 2
contro
la decisione del 31 luglio 2015 emanata da
Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari,6501 Bellinzona
in materia di assegni di famiglia
ritenuto,in fatto
in diritto
(cpv. 1)
A questo proposito va rilevato che per costante giurisprudenza ogni tassazione fiscale è presunta conforme alla realtà. Nell'ambito dell'AVS, ad esempio, le casse di compensazione sono vincolate dalle comunicazioni delle autorità di tassazione e il giudice delle assicurazioni sociali esamina di principio la decisione fiscale unicamente dal profilo della legalità. L'autorità giudicante non può scostarsi da una tassazione fiscale cresciuta in giudicato a meno che essa contenga errori manifesti e debitamente comprovati, immediatamente emendabili, oppure quando si debbano apprezzare fatti irrilevanti dal profilo fiscale, ma decisivi in tema di assicurazioni sociali. Semplici dubbi sull'esattezza di una tassazione fiscale non bastano; infatti la determinazione del reddito spetta alle autorità fiscali e il giudice delle assicurazioni sociali non deve intervenire adottando particolari provvedimenti di tassazione.
Per costante giurisprudenza l'assicurato esercitante un'attività indipendente deve anzitutto difendere i suoi diritti nel procedimento fiscale anche per quanto concerne i contributi delle assicurazioni sociali (Pratique VSI 1997 pag. 26 consid.2b, 1993 pag. 232 consid. 4b, RCC 1992 pag. 35, RCC 1988 pag. 321 consid. 3, DTF 110 V 86 consid. 4 = RCC 1985 pag. 45 consid. 4, DTF 110 V 371 consid. 2a = RCC 1985 pag. 121 consid. 2a, DTF 106 V 130 consid. 1, DTF 102 V 30 consid. 3a = RCC 1976 pag. 275 consid.3a). Il Tribunale federale delle assicurazioni ha comunque precisato che la comunicazione fiscale è vincolante per l'amministrazione e per il giudice delle assicurazioni sociali solo per quanto attiene alla determinazione degli importi. Le questioni relative alla qualificazione giuridica costituiscono un'eccezione a questa disposizione (Pratique VSI 1993 pag. 242segg.).
Il principio secondo cui occorre difendere i propri diritti nel procedimento fiscale non viene, invece, applicato dal Tribunale federale nei casi in cui si è confrontati con un importo di tassazione irrilevante o nullo (cfr. STF H 64/06 dell11 aprile 2007; STFA H 38/05 del 10 giugno 2005; STCA 39.2009.15 del 22 marzo 2010, il cui ricorso davanti al TF è stato dichiarato inammissibile in STF 8C_341/2010 del 19 ottobre 2010).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti