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39.2014.3

Rest AFI 1.1.2010-31.5.2012 a seguito di emanazione dec. tassazione 2010-2011-2012, riportanti redditi da att. ind. superiori rispetto ai redditi provvisori annunciati dall'ass. al momento della richiesta di AFI e considerati dalla Cassa per il calcolo del diritto. Ric. respinto

Ticino · 2014-09-22 · Italiano TI
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Rest AFI 1.1.2010-31.5.2012 a seguito di emanazione dec. tassazione 2010-2011-2012, riportanti redditi da att. ind. superiori rispetto ai redditi provvisori annunciati dall'ass. al momento della richiesta di AFI e considerati dalla Cassa per il calcolo del diritto. Ric. respinto

Erwägungen (3 Absätze)

E. 9 novembre 2011 ha emanato la notifica di imposte della ricorrente per l’anno

2010. Dalla stessa si evince un reddito da attività indipendente principale della contribuente accertato dall’autorità fiscale di fr. 30'000.-- (cfr. XI A5), invece dell’importo di fr. 28'000.-- dichiarato (cfr. doc. 10).La decisioni di tassazione del 10 ottobre 2012, relativa alle imposte per l’anno 2011 dell’insorgente, riporta un reddito da attività indipendente di fr. 36'000.--, a fronte dell’importo di fr. 30'000.-- dichiarato (cfr. doc. XI A3 pag. 4). La decisione di tassazione d’ufficio del 4 settembre 2013, relativa alle imposte del 2012, riporta un reddito da attività indipendente di fr. 40'000.-- (cfr. doc. XI A1 pag. 1).

Contro tali decisioni l’assicurata non ha interposto reclamo (cfr. doc. I pag. 2). I provvedimenti emessi dall’autorità fiscale sono, quindi, passati in giudicato incontestati.

E’ pertanto evidente che, essendosi realizzato un cambiamento del reddito disponibile della ricorrente (cfr. art.

E. 10 Reg.Laps), il calcolo dell'assegno integrativo andava rivisto in base al nuovo reddito più elevato.

Di conseguenza l’insorgente, da un profilo oggettivo, ha effettivamente percepito indebitamente gli assegni integrativi afferenti al periodo 1° gennaio 2010 – 31 maggio 2012.

Gli assegni familiari integrativi vanno calcolati in base ai redditi da attività indipendente effettivamente percepiti durante l’anno per il quale si chiedono tali prestazioni, determinati dall’autorità fiscale e non in base ai redditi percepiti durante l’anno precedente (cfr. consid. 2.3.; art. 10a Laps). Pertanto, la censura espressa dall’assicurata in sede di ricorso, con la quale si chiede se gli assegni familiari integrativi non debbano essere calcolati in funzione dei redditi conseguiti l’anno precedente (cfr. doc. I pag. 2, punto 8) non può essere seguita.

Gli assegni familiari integrativi ricevuti a torto dal 1° gennaio 2010 al 31 maggio 2012 vanno restituiti già a prescindere, in primo luogo, dalle dichiarazioni sottoscritte dalla ricorrente di cui sopra, mediante le quali RI 1 si è impegnata a rimborsare quella parte di prestazioni sociali Laps assegnata a titolo provvisorio sulla base dei dati dalla stessa forniti e alla quale non avrebbe avuto diritto computando il reddito da attività indipendente stabilito dall’Ufficio di tassazione (cfr. doc. 10; 9).

In secondo luogo, da quanto sostenuto dalla ricorrente, ossia che la Cassa alla fine di ogni anno civile avrebbe avuto a disposizione le sue decisioni di tassazione dell’anno precedente, poiché le stesse venivano da lei allegate alle richieste di sussidi Cassa Malati. Pertanto, secondo l’assicurata, l’amministrazione alla fine di ogni anno avrebbe potuto verificare se gli importi dei redditi provvisori da attività indipendente annunciati l’anno precedente divergessero oppure no da quelli effettivamente stabiliti dal fisco (cfr. doc. I pag. 1).

L’art. 17 LT relativo al reddito da attività indipendente prevede che:

"1Sono imponibili tutti i proventi dall’esercizio di un’impresa commerciale, industriale, artigianale, agricola o forestale, da una libera professione e da ogni altra attività lucrativa indipendente.

2Fanno parte dei proventi da attività indipendente anche tutti gli utili in capitale conseguiti mediante alienazione, realizzazione o rivalutazione contabile di elementi della sostanza commerciale. Il trasferimento di questi elementi nella sostanza privata o in imprese o stabilimenti d’impresa siti all’estero è equiparato all’alienazione. La sostanza commerciale comprende tutti i valori patrimoniali che servono integralmente o in modo preponderante all’attività lucrativa indipendente; lo stesso dicasi per le partecipazioni di almeno il 20 per cento al capitale azionario o al capitale sociale di una società di capitali o di una società cooperativa, purché il proprietario le dichiari come sostanza commerciale al momento del loro acquisto.

3Gli utili conseguiti mediante alienazione, realizzazione o rivalutazione contabile di immobili sono imponibili fino a concorrenza delle spese d’investimento.

4L’articolo 67 si applica per analogia ai contribuenti che tengono una contabilità in buona e debita forma.”

Come esposto precedentemente (cfr. consid. 2.9.), dai dati fiscali indicati nelle decisioni di tassazione del 2010, 2011 e 2012 si evince che il reddito da attività indipendente accertato nel 2010 è di fr. 30'000.--, nel 2011 di 36'000.-- e nel 2012 di fr. 40'000.-- (cfr. doc. XI A 1-6).

Al riguardo RI 1, sia in sede di opposizione che nel ricorso, ha affermato di aver accettato i redditi da attività indipendente indicati nelle predette decisioni fiscali poiché non avrebbe compreso come l’Ufficio tassazione fosse giunto a tali risultati (cfr. doc. 17A; I pag. 2).

Il principio secondo cui occorre difendere i propri diritti nel procedimento fiscale non viene, invece, applicato dal Tribunale federale nei casi in cui ci troviamo in presenza di un importo di tassazione irrilevante o nullo (cfr. STF H 64/06 dell’11 aprile 2007; STFA H 38/05 del 10 giugno 2005; STCA 39.2009.15 del 22 marzo 2010).

Nella presente evenienza, per il 2010 il totale dell’imposta cantonale dovuta era di fr. 0.-- (cfr. doc. XI A5 pag. 4), per il 2011 di fr. 60.85 (cfr. doc. XI A3 pag. 2), mentre per il 2012 di fr. 271.95 (cfr. doc. XI A1 pag. 3).

Il TCA rileva, quindi, che al di là dell’imposta nulla del 2010, per il 2011 e il 2012 ci troviamo in presenza di importi di tassazione irrilevanti. Pertanto, potrebbe tornare applicabile l’eccezione giurisprudenziale poc’anzi citata secondo la quale i dati fiscali possono non essere vincolanti per gli organi di applicazione delle assicurazioni sociali.

Tuttavia, attentamente analizzato il caso concreto, questa Corte non trova validi motivi per non considerare i redditi da attività indipendente indicati nelle decisioni di tassazione del 2010, 2011 e 2012 per la determinazione degli assegni integrativi dell’insorgente. Infatti, da un lato, dalla contabilità aziendale prodotta dalla ricorrente unitamente alle decisioni di tassazione (cfr. doc. XI A1-8) emerge che i redditi effettivamente conseguiti durante ogni anno in cui ha beneficiato degli assegni familiari integrativi, si avvicinano a quelli stabiliti dall’autorità fiscale. Quindi, i dati contenuti in dette decisioni non appaiono, agli occhi del TCA, manifestamente errati al punto da non ritenerli quali valide basi di calcolo per il diritto agli assegni familiari integrativi della ricorrente. Dall’altro, va considerato che nell’atto ricorsuale, come pure in sede di reclamo, RI 1 non ha sollevato alcunché riguardo all’entità dei redditi stabiliti dall’autorità fiscale, ma si è limitata ad affermare di non avere capito i calcoli da loro eseguiti, senza tuttavia far valere di aver perlomeno tentato di chiedere ragguagli in merito all’autorità fiscale. In particolare, giova evidenziare che ella non ha mai indicato a quanto ammonterebbero - a suo parere – i redditi da attività indipendente da lei effettivamente conseguiti durante gli anni 2010, 2011 e 2012.

Inoltre, la censura più volte sollevata dalla ricorrente secondo cui al momento della richiesta di assegni integrativi era impossibile determinare con certezza quanto fosse stato il reddito effettivo alla fine dell’anno (cfr. doc. I pag. 1 e 2), è irrilevante ai fini della soluzione della presente vertenza. Questa Corte al riguardo osserva che è proprio per questa ragione che l’amministrazione fa compilare agli assicurati laDichiarazionedei dati relativi al reddito da attività indipendentee che, a norma dell’art. 6 Laps per stabilire il diritto agli assegni familiari integrativi di persone esercitanti attività indipendenti, è determinante il reddito stabilito dall’autorità fiscale. Considerato che la ricorrente ha sottoscritto in ben tre occasioni questa dichiarazione (cfr. doc. 11; 10; 9), nella quale questo aspetto è chiaramente indicato, ella non può sostenere di non esserne stata informata (cfr. doc. 11; 10; 9).

Per lo stesso motivo, la ricorrente nemmeno può contestare all’amministrazione di non averle mai chiesto di trasmetterle le decisioni di tassazione cresciute in giudicato per gli anni nei quali sono stati concessi gli assegni familiari integrativi (cfr. doc. I pag. 2), giacché nelle predette dichiarazioni ciò è addirittura indicato in grassetto (cfr. doc. 11; 10; 9).

Il TCA rileva che la ricorrente non solo non ha censurato quanto affermato dalla Cassa, ma nemmeno ha preso posizione al riguardo.

Pertanto, anche per questo motivo, questo Tribunale non ravvisa valide ragioni per scostarsi dai dati risultanti dalle notifiche di tassazione del 2010, 2011 e 2012 di Irene Leu e meglio, dall’importo di fr. 30'000.--, fr. 36'000.-- e fr. 40'000.--, non contestati in sede fiscale, per quanto attiene alla determinazione del reddito da attività indipendente.

I nuovi calcoli effettuati dalla Cassa, tenendo conto dei redditi annui da attività indipendente risultanti dalle decisioni di tassazione per il 2010 di fr. 30'000.--, invece dell’importo di fr. 28'000.-- conteggiato nelle decisioni di luglio e novembre 2010 (cfr. doc. 3D; 4D), per il 2011 di fr. 36'000.--, invece dell’importo di fr. 30'000.-- conteggiato nelle decisioni di giugno e novembre 2011 (cfr. doc. 6D; 7D), per il 2012 di fr. 40'000.--, invece dell’importo di fr. 30'000 conteggiato nella decisione del marzo 2012 (cfr. doc. 8D), che hanno permesso di stabilire che per il lasso di tempo dal 1° gennaio 2010 al 31 maggio 2012 all’insorgente spettavano prestazioni per un importo massimo di fr. 12'281.-- (cfr. doc. IV 3 pag. 2) non sono, quindi, censurabili.

Considerato che RI 1 durante il periodo in questione ha percepito assegni familiari integrativi per un importo complessivo di fr. 23'830.--, a ragione l’amministrazione ha chiesto alla ricorrente la restituzione dell’importo indebitamente percepito di fr. 11'549.-- (fr. 23'830 – fr. 12'281).

In esito a quanto precede, la decisione su reclamo della Cassa del 10 febbraio 2014 deve, conseguentemente, essere confermata.

La ricorrente, nel reclamo del 3 gennaio 2014, ha affermato di non essere comunque in grado di rimborsare la cifra chiesta in restituzione formulando, quindi, in maniera indiretta una richiesta di condono (cfr. doc. 17B).

La Cassa, a tal proposito, nella sua decisione su reclamo del 10 febbraio 2013, a giusta ragione ha precisato che esaminerà un’eventuale richiesta di condono della cifra chiesta in restituzione di fr. 11'549.-- soltanto dopo la crescita in giudicato della decisione su reclamo qui impugnata (cfr. doc. IV 1 pag. 4).

E. 49 Laf, relativo all’importo massimo dell’assegno:

"

L’importo

massimo dell’assegno corrisponde alle soglie di intervento per i figli definite

dalla Laps. (cpv. 1)

Dall’importo erogabile vanno dedotti gli

eventuali assegni per figli e di formazione. (cpv. 2)."

Dal tenore di queste norme

legali, risulta che la Laf, per il calcolo dell’assegno integrativo, come pure

per quello di prima infanzia, rinvia alla Legge sull’armonizzazione e il

coordinamento delle prestazioni sociali (Laps).

2.3.   Il titolare ha diritto alle

prestazioni sociali di complemento armonizzate fino a quando la somma fra il

reddito disponibile residuale della sua unità di riferimento, le riduzioni dei

premi nell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, di cui

beneficiano le persone facenti parte della sua unità di riferimento, e le

prestazioni sociali di complemento di cui essa beneficia non raggiunge la

soglia di intervento (art. 11 cpv. 1 Laps).

Se, nell’ambito della

medesima prestazione sociale, la somma delle prestazioni di cui potrebbero

beneficiare i singoli membri dell’unità di riferimento che ne hanno fatto

richiesta supera la soglia d’intervento, ad ogni membro spetta una quota

proporzionale (art. 11 cpv. 2 Laps).

Il reddito disponibile

residuale è pari alla differenza tra la somma dei redditi computabili e la

somma delle spese computabili delle persone componenti l’unità di riferimento

(art. 5 Laps).

Esso

viene determinato tenendo conto della situazione finanziaria dell’unità di

riferimento esistente al momento del deposito della richiesta. Il regolamento

definisce e disciplina i casi particolari (art. 10a Laps).

L'art. 6 Laps regolamenta

il reddito computabile:

"

Il reddito

computabile è costituito dai seguenti redditi:

a) i redditi ai

sensi degli art. 15-22 della Legge tributaria del 21 giugno 1994 (LT), ad

esclusione dei redditi imposti separatamente in virtù degli art. 36 cpv. 1, 38

cpv. 1 e 57 cpv. 1 LT;

b) ...

c) ...

d) i proventi

ricevuti in virtù della legislazione federale sulle prestazioni complementari

all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità;

e) tutte le

rendite riconosciute ai sensi della Legge federale

sull’assicurazione

militare federale del 19 giugno 1992;

f) 1/15 della sostanza netta, nella misura in cui supera CHF 100'000

per

l’abitazione primaria e, per le altre forme di sostanza, CHF 10'000.- per una

persona sola, CHF 20'000 per una coppia (coniugi o partner registrati o

conviventi) e CHF 2'000.- per ogni figlio minorenne o maggiorenne non

economicamente indipendente facente parte dell’unità di riferimento.”

Fanno parte dei redditi computabili le entrate e le parti di

sostanza, mobiliare e immobiliare, alle quali il richiedente ha rinunciato.

Non sono considerati redditi le prestazioni sociali ai sensi della

presente legge. (cpv. 3)

Il Consiglio di Stato determina in quale misura vanno computati i

redditi dei minorenni. (cpv. 4)"

La spesa computabile è,

invece, costituita dalla somma delle spese vincolate e dalla spesa per

l’alloggio (art. 7 Laps).

Ai sensi dell'art. 8 Laps:

"

La spesa

vincolata è costituita dalle seguenti spese:

a) le spese ai

sensi degli art. 25-31 LT. Il Consiglio di Stato determina in quale misura

vengono computate le spese per il conseguimento del reddito delle persone con

attività lucrativa salariata;

b) gli interessi

maturati su debiti ammessi in deduzione di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. a) LT;

c) le rendite e gli oneri permanenti di cui all’art. 32 cpv. 1

lett. b) LT;

d) gli alimenti di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. c) LT;

e) i versamenti,

premi e contributi legali, statutari o regolamentari per acquisire diritti di

cui all’art. 32 cpv. 1 lett. d) e f) LT;

f) i versamenti,

premi e contributi per acquisire diritti contrattuali in forme riconosciute

della previdenza individuale vincolata di cui

all’art. 32

cpv. 1 lett. e) LT versati da persone che esercitano

un’attività

lucrativa indipendente o dipendente, se queste ultime non sono affiliate

obbligatoriamente al secondo pilastro;

g)            i premi ordinari per l’assicurazione obbligatoria

contro le malattie

vigenti

al momento della richiesta, ma al massimo fino al raggiungimento

dell’importo del premio medio di riferimento

;

h) i premi per

l’assicurazione della perdita di guadagno in caso di malattia o in caso di

infortunio delle persone non obbligatoriamente assicurate;

i)  ...

j)  …

Le spese di cui all’art. 31 LT e gli interessi maturati sui debiti

di cui al cpv. 1 lett. b) vengono riconosciuti sino ai seguenti importi:

a) per le spese

e gli interessi passivi sui debiti privati fino all’importo complessivo dei

redditi della sostanza contemplati dagli art. 19 e 20 LT, maggiorato di 3000

fr.;

b) per i debiti

derivanti dall’esercizio dell’attività professionale, l’importo effettivo degli

interessi. (cpv. 2)"

L'art. 9 Laps riguarda la

spesa per l'alloggio:

"

La spesa

per l’alloggio è computata fino ad un massimo di:

a) per le persone unità               importo riconosciuto dalla

legislazione

di riferimento composte         sulle prestazioni

complementari

da una persona:                     all'AVS/AI per la persona

sola

b) per le unità di                      importo riconosciuto

dalla legislazione

riferimento

composte            sulle prestazioni complementari

da due

persone:  all'AVS/AI per i coniugi

c)                                            per le unità di

importo riconosciuto dalla legislazione

riferimento

composte da       sulle prestazioni complementari

più di due

persone:    all'AVS/AI per i coniugi maggiorato

del 20%

(cpv. 1)

Se una persona che non fa parte dell’unità di riferimento convive

con uno dei suoi membri, dalla spesa per l’alloggio viene dedotta la

quota-parte imputabile al convivente. (cpv. 2)"

L'art. 5 cpv. 1 lett. b

cifra 2 della Legge federale sulle prestazioni complementari (vLPC), in vigore

fino al 31 dicembre 2007, prevedeva che i cantoni stabiliscono l'importo delle

spese per pigione fino a concorrenza di un importo annuo, che a decorrere 1°

gennaio 2001 corrisponde a fr. 13'200.-- per le persone sole e di fr. 15'000.--

per coniugi e le persone con figli (cfr. Ordinanza 01 sull'adeguamento delle

prestazioni complementari all'AVS/AI del 18 settembre 2000 e Decreto esecutivo

concernente la legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS e all'AI

del 20 dicembre 2005).

Secondo l'art. 2 della

legge cantonale di applicazione a titolo di pigione si applica l'importo

massimo.

Il 1° gennaio 2008 è entrata

in vigore la nuova Legge federale sulle prestazioni complementari

all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPC). L’art.

10 cpv. 1 lett. b LPC prevede che l’importo massimo annuo riconosciuto delle

spese per pigione è di fr. 13'200.-- per le persone sole (cifra 1) e di fr.

15'000.-- per coniugi e le persone con orfani che hanno diritto a una rendita o

con figli che danno diritto a una rendita per figli dell’AVS o dell’AI (cifra

2).

Infine l'art. 10 cpv. 1

Laps precisa a cosa equivale la soglia di intervento:

"

La soglia

d’intervento corrisponde alla somma di:

a) per il titolare               importo

corrispondente al limite minimo

del diritto:                   previsto

dalla legislazione sulle

prestazioni

complementari all'AVS/AI per la

persona sola

b) per la prima perso-             importo corrispondente

alla metà del limite

na supplementare            minimo

previsto dalla legislazione sulle

dell'unità di riferi-              prestazioni

complementari all'AVS/AI per la

mento   persona sola

c) per la seconda e       importo corrispondente al limite minimo

la terza persona               previsto

dalla legislazione sulle

supplementare                 prestazioni

complementari all'AVS/AI

dell'unità di riferi-              per

il primo figlio

mento:

d) per la quarta e la       importo corrispondente al limite

minimo

quinta persona                 previsto

dalla legislazione sulle

supplementare                 prestazioni

complementari all'AVS/AI

dell'unità di riferi-              per

il terzo figlio

mento:

e) per la sesta e ogni     importo corrispondente al limite

minimo

ulteriore persona              previsto

dalla legislazione sulle

supplementare                 prestazioni

complementari all'AVS/AI

dell'unità di riferi-              per

il quinto figlio"

mento:

L’art. 10 cpv. 2 Laps, in

vigore dal 1° gennaio 2008, prevede che per limiti minimi secondo la legislazione

sulle prestazioni complementari all’AVS/AI si intende fr. 16’540.-- con

riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. a), fr. 8'270.-- con riferimento all’art.

10 cpv. 1 lett. b), fr. 8'680.-- con riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. c),

fr. 5'787.-- con riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. d) e fr. 2'893.-- con

riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. e) (cfr. BU 6/2008 del 15 febbraio 2008

pag. 110).

Ai sensi dell’art. 10 cpv.

3 Laps i limiti dell’art. 10 cpv. 2 vengono adeguati contemporaneamente ai limiti

della legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI e nella misura

dell’incremento deciso dall’autorità federale per le prestazioni complementari

all’AVS/AI.

Per l’anno

2009 gli importi menzionati sopra sono stati aumentati a

fr. 17’069.-- con

riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. a), fr. 8’534.-- con riferimento all’art.

10 cpv. 1 lett. b), fr. 8'955.-- con riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. c),

fr. 5’970.-- con riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. d) e fr. 2’985.-- con

riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. e) (cfr. FU 25/2009 del 31 marzo 2009 pag.

2383).

Dal 1° gennaio 2013 la

soglia di intervento corrisponde alla somma di:

"

-   per il

titolare del diritto, l’importo corrisponde, per la persona sola, a

fr. 17'368.-;

-   per la prima

persona supplementare dell’unità di riferimento, l’importo corrisponde alla

metà del limite della persona sola, ossia fr. 8'684.-;

-   per la seconda

e per la terza persona supplementare dell’unità di riferimento, l’importo

corrisponde a fr. 9'112.- ciascuna;

-   per la quarta

e per la quinta persona supplementare dell’unità di riferimento, l’importo

corrisponde a fr. 6’074.- ciascuna;

-   per la sesta e

ogni ulteriore persona supplementare dell’unità di riferimento, l’importo

corrisponde a fr. 3’037.- ciascuna."

(le

sottolineature sono del redattore; cfr. www3.ti.ch/DSS/sw/struttura/dss/ias/upload/pdf/Informazioni%20periodiche/2013%20Informazioni%20periodiche%20LAPS.pdf:

Informazioni periodiche relativa alla Laps valide dal 1° gennaio 2013)

2.4.   Secondo l’art. 46 Laf alle

prestazioni familiari cantonali sono applicabili, sempreché la legge non

preveda espressamente una deroga, le disposizioni, segnatamente, della Laps e

della LPGA.

Giusta l'art. 27 Laps,

relativo alla revisione periodica e alla revisione straordinaria,

"

Il diritto

alle prestazioni sociali è soggetto a revisione su iniziativa dell’organo

amministrativo competente o su domanda dell’utente. (cpv. 1)

L’organo amministrativo competente effettua:

a) revisioni

periodiche delle prestazioni sociali ricorrenti di durata superiore ad un anno

e

b) revisioni

straordinarie in caso di segnalazione di cambiamenti rilevanti ai sensi

dell’art. 30 e di prestazioni indebitamente percepite. (cpv. 2)

L’utente può sempre chiedere una revisione straordinaria. (cpv. 3)

Ogni revisione periodica o nuova domanda che aggiorna il reddito

disponibile residuale o l’importo di una prestazione sociale di complemento

armonizzata o delle riduzioni dei premi nell’assicurazione obbligatoria delle

cure medico-sanitarie comporta, per principio, l’adeguamento delle prestazioni

sociali già assegnate. (cpv. 4)

L’adeguamento delle prestazioni interviene:

a) dal primo giorno del mese successivo alla revisione periodica;

b) dal primo

giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato l’evento all’origine

della revisione in caso di revisione straordinaria ad opera dell’organo

amministrativo competente;

c) dal primo

giorno del mese successivo a quello in cui è stata depositata la domanda in

caso di revisione chiesta dall’utente. (cpv. 5)."

2.5.   L'art. 30 Laps, relativo alla

notificazione in caso di cambiamento delle condizioni, prevede che

"Le persone che compongono l'unità di riferimento sono tenute

a notificare tempestivamente agli organi amministrativi competenti per l'applicazione

della legge e delle leggi speciali di qualsiasi cambiamento importante

sopraggiunto nelle condizioni determinanti per l’erogazione di una prestazione.

(cpv. 1)

Qualsiasi persona o servizio che partecipa all’esecuzione della

legge o delle leggi speciali ha l’obbligo di informare l’organo amministrativo

competente se apprende che le condizioni determinanti per l’erogazione delle

prestazioni hanno subito modifiche. (cpv. 2) "

In proposito l'art. 10

Reg. Laps precisa che

"

E'

considerato cambiamento rilevante:

a)                               un cambiamento pari ad un

importo di almeno fr. 1200.-- annui del

reddito

disponibile residuale dell'unità di riferimento rispetto a quello determinante

per la decisione più recente;

b)                               una variazione della

composizione dell'unità di riferimento."

2.6.   Per quanto riguarda l'obbligo

di restituzione e il condono, l'art. 26 Laps sancisce:

"

La

prestazione sociale indebitamente percepita deve essere restituita. (cpv. 1)

Il diritto di esigere la restituzione è perento dopo un anno dal

momento in cui l’organo amministrativo competente ha avuto conoscenza

dell’indebito ma, in ogni caso, dopo cinque anni dal pagamento della

prestazione. (cpv. 2)

La restituzione è condonata, in tutto od in parte, se il titolare

del diritto ha percepito la prestazione indebita in buona fede e se, tenuto

conto delle condizioni economiche dell’unità di riferimento al momento della

restituzione, il provvedimento costituirebbe un onere troppo grave. (cpv. 3)

I coniugati e i conviventi sono solidalmente tenuti alla

restituzione. (cpv. 4)"

Il Messaggio relativo

all'introduzione di una nuova legge sull'armonizzazione e il coordinamento

delle prestazioni sociali del 1° luglio 1998 prevede che, per quanto attiene

all’art. 26 Laps, concernente la restituzione di prestazioni percepite

indebitamente e il relativo condono, è applicabile la consolidata

giurisprudenza del TCA e del TFA in materia di prestazioni complementari (cfr.

Messaggio N. 4773, p.to 12 ad art. 26).

Secondo l'art. 21 cpv. 4

Reg.Laps

"L'organo designato dalla legge speciale è inoltre competente

per le revisioni e per le decisioni di restituzione delle prestazioni

indebitamente percepite."

Ai sensi dell'art. 72 cpv.

2 Laf competente in merito al calcolo e al pagamento degli assegni integrativi

e di prima infanzia è la Cassa cantonale per gli assegni familiari.

2.7.   Secondo la giurisprudenza in

vigore in materia di restituzione in ambito LAVS, applicabile alla LPC e

quindi, secondo il tenore del Messaggio del 1° luglio 1998 menzionato sopra

(cfr. consid. 2.6.), anche alla Laps, la richiesta di rimborso è subordinata ai

presupposti della revisione processuale o del riesame. In effetti

l’amministrazione può riesaminare una decisione cresciuta in giudicato formale,

che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è senza

dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante oppure deve procedervi

se si manifestano nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a indurre ad una

conclusione giuridica differente. Solo in tali casi può richiedere una

restituzione (cfr. STFA C 25/00 del 20 ottobre 2000; DTF 122 V 21; RCC 1989 p.

547; RCC 1985 p. 63; Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum

Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1994, ad art. 3 p. 68).

Per quel che concerne

l’importanza della correzione non è possibile fissare un ammontare limite

generalmente valido. È infatti determinante l’insieme delle circostanze del

singolo caso (RCC 1989 p. 547).

È tenuto alla restituzione

ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla quale, da un

profilo oggettivo, non aveva diritto. La prestazione è quindi stata erogata

in contrasto con la legge. A questo stadio non è determinante sapere se

l'assicurato era in buona fede oppure no quando ha ricevuto l'indebita

prestazione. Il problema della buona fede è infatti oggetto di esame

nell'ambito della procedura successiva di condono (Widmer, Die Rückerstattung

unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen, Tesi, Basilea

1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese; STFA C 25/00

del 20 ottobre 2000).

Il principio della

restituzione sancito all'art. 47 cpv. 1 LAVS, analogo alle regole del diritto

civile (miranti ad evitare l'arricchimento indebito, cfr. art. 62ss CO), ha

beneficiato di un complemento importante nell'ambito dell'AVS e delle leggi ad

essa correlate (art. 49 LAI e art. 27 LPC), nel senso che, se il principio

della restituzione è stato stabilito (da un profilo oggettivo), la persona tenuta

a restituire ha la possibilità di domandare, in una procedura distinta, il

condono della restituzione, se egli era in buona fede e se la restituzione

costituirebbe un onere troppo grave (art. 47 cpv. 1, 2a frase LAVS e art. 79

OAVS; Valterio, Commentaire de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants,

pag. 226; STCA 14 maggio 1993 in re P.).

Questo concetto è stato

pure ripreso dall'art. 26 cpv. 3 Laps

(cfr. consid. 2.6.).

2.8.   A motivazione dell’ordine di

restituzione del 26 novembre 2013, la Cassa ha indicato di avere ricalcolato le

prestazioni effettivamente spettanti all’assicurata, dopo aver preso conoscenza

nel corso del mese di novembre 2013 delle sue decisioni di tassazione, dalle

quali emerge un reddito da attività indipendente di fr. 30’000.-- per il 2010,

di fr. 36'000.-- per il 2011 e di fr. 40'000.-- per il 2012 (cfr. doc. 12; IV 1

pag. 3; VI).

In base a questi dati, l’amministrazione

sostiene che le prestazioni sociali spettanti all’assicurata durante il periodo

1° gennaio 2010 – 31 maggio 2012, ammonterebbero al massimo a complessivi fr.

12'281.--. Posto che durante questo periodo l’assicurata avrebbe percepito

complessivamente fr. 23'830.--, la parte resistente esige la restituzione delle

prestazioni erogate di troppo, pari a fr. 11'549.-- (cfr. doc. IV 3, pag. 2).

La Cassa ha pure evidenziato che dopo aver eseguito le necessarie verifiche, ha potuto rilevare

che le decisioni passate in giudicato di fissazione dei contributi AVS/AI/IPG,

emanate il 7 febbraio 2012, il 17 dicembre 2012 e il 10 dicembre 2013 dalla

Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, riportano anch’esse un reddito

aziendale definitivo, per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2010 di fr.

30’000.--, dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2011 di fr. 36'000.-- e dal 1°

gennaio 2012 al 31 dicembre 2012 di fr. 40'000.-- (cfr. doc. IV 1, pag. 4).

A mente

dell’amministrazione, anche volendo considerare quanto sostenuto da RI 1 e

meglio, che le decisioni di tassazione relative agli anni 2010, 2011 e 2012

riportano un reddito da attività lucrativa indipendente non veritiero, la

mancata contestazione delle decisioni di fissazione dei contributi AVS/AI/IPG

e, addirittura, il pagamento degli stessi, costituirebbe un elemento

sufficiente per concludere e confermare che nel 2010, il reddito da attività

indipendente era di fr. 30'000, nel 2011 di fr. 36'000.-- e nel 2012 di fr.

40'000.-- (cfr. doc. IV 1, pag. 4).

La parte resistente, inoltre,

osserva che l’assicurata con le dichiarazioni sottoscritte in data 20 maggio

2009, 25 maggio 2010 e 23 maggio 2011, si era impegnata a trasmettere alle

autorità Laps competenti le decisioni di tassazione cresciute in giudicato, per

ogni anno in cui ha beneficiato degli assegni familiari integrativi. In questo

modo l’autorità avrebbe potuto verificare se i redditi provvisori da attività indipendente

annunciati dall’assicurata - sulla base dei quali le venivano (provvisoriamente)

concessi gli assegni integrativi - collimassero con i redditi effettivamente

percepiti durante l’anno in questione e accertati dall’autorità fiscale (cfr.

doc. IV 1 pag. 3; 9; 10; 11).

L’assicurata da parte sua non

condivide la presa di posizione della Cassa, ritenendo innanzitutto che ogni

anno quest’ultima aveva la possibilità di verificare i suoi dati in due

occasioni. La prima volta in occasione della domanda per gli assegni

integrativi (nel mese di maggio dell’anno per il quale venivano chiesti gli

assegni), mediante il controllo dei conti bancari forniti dall’assicurata. La

seconda, verso fine anno, quando l’amministrazione riceveva la richiesta di

sussidio Cassa Malati con annesse le decisioni di tassazione dell’anno

precedente (cfr. doc. 17; I pag 1).

Ella sostiene inoltre che,

non potendo sapere in anticipo quanto avrebbe guadagnato alla fine dell’anno

dalla sua attività indipendente, la prassi era quella di riferire alla Cassa il

suo reddito presumibile per l’anno corrente basandosi sul reddito conseguito

durante l’anno passato. Poi, l’amministrazione, in base alla documentazione per

i sussidi di Cassa Malati (comprensiva delle decisioni fiscali dell’anno

precedente), a fine anno procedeva con la revisione dell’ammontare degli

assegni. L’insorgente ritiene che per tutti gli anni in cui ha beneficiato

degli assegni integrativi (dal 2009 al 2012), calcolati come da prassi appena

indicata, la Cassa non le avrebbe mai rimproverato di aver percepito assegni

troppo elevati a causa di mancanza di informazioni (cfr. doc. I pag. 2). Di

conseguenza, ella pretende che non le si possa biasimare di aver omesso di

comunicare i dati necessari per l’ottenimento degli assegni familiari integrativi

poiché, in buona fede, ha sempre proceduto conformemente a quanto le sembrava

essere la prassi corretta (cfr. doc. 17A; I pag. 2).

Inoltre, l’assicurata

afferma di non avere contestato i redditi riportati nella decisione di tassazione

degli anni 2010, 2011 e 2012 poiché non avrebbe compreso il calcolo effettuato

dal fisco (cfr. doc. 17A; I pag. 2).

Infine, l’insorgente

ritiene ingiustificato imporle la restituzione di una cifra così elevata con

decisione di novembre 2013, quando l’amministrazione aveva la possibilità di

verificare annualmente la correttezza dei redditi da attività indipendente e,

semmai, chiedere subito la restituzione delle prestazioni versate a torto (cfr.

doc. 17; 17B).

2.9.

Nell’evenienza

concreta dalla documentazione agli atti emerge che, allorché nel luglio e nel

novembre 2010, nel giugno e nel novembre 2011 e nel marzo 2012 sono stati

calcolati gli assegni integrativi per questi anni, la Cassa non disponeva dei dati riguardanti i redditi da attività indipendente effettivamente

conseguiti da RI 1 (cfr. doc. 3-8).

L’amministrazione si è, perciò, basata

sui redditi provvisori dichiarati dall’assicurata (cfr. doc. 9; 10).

In effetti

l’insorgente, il 28 maggio 2010 e l’anno seguente, il 23 maggio 2011, ha compilato e sottoscritto la

“Dichiarazione dei dati relativi al reddito da attività

indipendente”

, indicando che il reddito annuo netto stimato per l’anno 2010

corrispondeva a fr. 28'000.-  e per l’anno 2011 a fr. 30'000.-, impegnandosi in entrambi i casi a:

" -  tenere costantemente informato

l’ufficio competente degli eventuali

cambiamenti del reddito da

attività indipendente;

-

trasmettere immediatamente all’/agli ufficio/i cantonale/i competente/i

per la prestazione Laps versata, una copia della decisione di tassazione

cresciuta in giudicato per ogni anno nel quale è stata concessa tale

prestazione;

-

eventualmente restituire quella parte di prestazione sociale Laps che

sarà assegnata a titolo provvisorio sulla base dei dati forniti, e alla quale

non avrebbe avuto diritto computando il reddito da attività indipendente

stabilito dall’ufficio tassazione per l’anno di riferimento della prestazione.”

(cfr. doc. 10; 9).

L’Ufficio di tassazione di __________ il

9 novembre 2011 ha emanato la notifica di imposte della ricorrente per l’anno

2010. Dalla stessa si evince un reddito da attività indipendente principale della

contribuente accertato dall’autorità fiscale di fr. 30'000.-- (cfr. XI A5),

invece dell’importo di fr. 28'000.-- dichiarato (cfr. doc. 10).

La decisioni di tassazione del 10 ottobre 2012, relativa alle imposte

per l’anno 2011 dell’insorgente, riporta un reddito da attività indipendente di

fr. 36'000.--, a fronte dell’importo di fr. 30'000.-- dichiarato (cfr. doc. XI

A3 pag. 4). La decisione di tassazione d’ufficio del 4 settembre 2013, relativa

alle imposte del 2012, riporta un reddito da attività indipendente di fr.

40'000.-- (cfr. doc. XI A1 pag. 1).

Contro tali decisioni l’assicurata non

ha interposto reclamo (cfr. doc. I pag. 2). I provvedimenti emessi

dall’autorità fiscale sono, quindi, passati in giudicato incontestati.

A fronte di ciò, il guadagno

annuo risultante dalla tassazione 2010, 2011 e 2012 si rivela più elevato di

quanto conteggiato dalla Cassa nelle decisioni concernenti gli assegni

integrativi per il 2010, 2011 e 2012 e meglio di fr. 28'000.--, rispettivamente

fr. 30'000.--, sulla base di quanto indicatole dalla ricorrente stessa (cfr.

doc. 10; 9). Conseguentemente, anche gli assegni familiari integrativi relativi

al primo semestre dell’anno 2012 - il cui importo è stato calcolato dalla Cassa

in base al reddito provvisorio annunciato dall’assicurata nel maggio 2011 (di

fr. 30'000.--, cfr. doc, 8D) - poi modificati a fine anno civile in funzione

dell’adeguamento ai dati di Cassa Malati e al compimento del sedicesimo anno di

età della figlia (cfr. doc. 7; 8) risultano essere più elevati del dovuto.

E’ pertanto evidente che, essendosi

realizzato un cambiamento del reddito disponibile della ricorrente (cfr. art.

10 Reg.Laps), il calcolo dell'assegno integrativo andava rivisto in base al

nuovo reddito più elevato.

Di conseguenza l’insorgente, da un

profilo oggettivo, ha effettivamente percepito indebitamente gli assegni

integrativi afferenti al periodo 1° gennaio 2010 – 31 maggio 2012.

Gli assegni familiari integrativi vanno

calcolati in base ai redditi da attività indipendente effettivamente percepiti

durante l’anno per il quale si chiedono tali prestazioni, determinati

dall’autorità fiscale e non in base ai redditi percepiti durante l’anno

precedente (cfr. consid. 2.3.; art. 10a Laps). Pertanto, la censura espressa

dall’assicurata in sede di ricorso, con la quale si chiede se gli assegni

familiari integrativi non debbano essere calcolati in funzione dei redditi

conseguiti l’anno precedente (cfr. doc. I pag. 2, punto 8) non può essere seguita.

Gli assegni familiari integrativi

ricevuti a torto dal 1° gennaio 2010 al 31 maggio 2012 vanno restituiti già a

prescindere, in primo luogo, dalle dichiarazioni sottoscritte dalla ricorrente di

cui sopra, mediante le quali RI 1 si è impegnata a rimborsare quella parte di

prestazioni sociali Laps assegnata a titolo provvisorio sulla base dei dati

dalla stessa forniti e alla quale non avrebbe avuto diritto computando il

reddito da attività indipendente stabilito dall’Ufficio di tassazione (cfr.

doc. 10; 9).

In

secondo luogo, da quanto sostenuto dalla ricorrente, ossia che la Cassa alla fine di ogni anno civile avrebbe avuto a disposizione le sue decisioni di

tassazione dell’anno precedente, poiché le stesse venivano da lei allegate alle

richieste di sussidi Cassa Malati. Pertanto, secondo l’assicurata,

l’amministrazione alla fine di ogni anno avrebbe potuto verificare se gli

importi dei redditi provvisori da attività indipendente annunciati l’anno

precedente divergessero oppure no da quelli effettivamente stabiliti dal fisco

(cfr. doc. I pag. 1).

Al

riguardo, per inciso, giova segnalare

che non esiste nessun obbligo tra

le diverse amministrazioni di segnalare vicendevolmente tutti i dati personali

riguardanti assicurati per i quali è stato aperto un incarto, nel senso che

ogni informazione acquisita da un ufficio debba automaticamente essere

trasmessa agli altri organi amministrativi per conoscenza (cfr. STFA P 8/03 del

22 giugno 2004).

L’Alta Corte, nel caso

appena citato, ha, in particolare, osservato che l'autorità cantonale aveva

giustamente considerato che in concreto non poteva essere imputata ai

responsabili dell'Ufficio AI negligenza alcuna per non aver informato la Cassa di compensazione, e più precisamente il servizio competente per le prestazioni

complementari, del fatto che l'assicurato necessitasse, a causa della sua

malattia invalidante, di un regime dietetico speciale.

Tale principio è stato

ribadito in una sentenza P 7/06 del 22 agosto 2006 (al riguardo cfr. anche STCA

39.2010.16 del 7 marzo 2011, consid. 2.13.)

.

2.10.

Occorre

ora stabilire se l’importo richiesto in restituzione sia corretto.

Giusta

l’art. 6 Laps il reddito computabile è costituito, segnatamente, dai redditi ai

sensi degli art. 15-22 della Legge tributaria (LT).

L’art. 17 LT

relativo al reddito da attività indipendente prevede che:

"

1

Sono imponibili tutti i proventi

dall’esercizio di un’impresa commerciale, industriale, artigianale, agricola o

forestale, da una libera professione e da ogni altra attività lucrativa

indipendente.

2

Fanno

parte dei proventi da attività indipendente anche tutti gli utili in capitale

conseguiti mediante alienazione, realizzazione o rivalutazione contabile di

elementi della sostanza commerciale. Il trasferimento di questi elementi nella

sostanza privata o in imprese o stabilimenti d’impresa siti all’estero è

equiparato all’alienazione. La sostanza commerciale comprende tutti i valori

patrimoniali che servono integralmente o in modo preponderante all’attività

lucrativa indipendente; lo stesso dicasi per le partecipazioni di almeno il 20

per cento al capitale azionario o al capitale sociale di una società di

capitali o di una società cooperativa, purché il proprietario le dichiari come

sostanza commerciale al momento del loro acquisto.

3

Gli utili conseguiti mediante

alienazione, realizzazione o rivalutazione contabile di immobili sono

imponibili fino a concorrenza delle spese d’investimento.

4

L’articolo 67 si applica per

analogia ai contribuenti che tengono una contabilità in buona e debita forma.”

Come esposto precedentemente (cfr. consid. 2.9.), dai dati fiscali

indicati nelle decisioni di tassazione del 2010, 2011 e 2012 si evince che il

reddito da attività indipendente accertato nel 2010 è di fr. 30'000.--, nel

2011 di 36'000.-- e nel 2012 di fr. 40'000.-- (cfr. doc. XI A 1-6).

Al riguardo RI 1, sia in sede di

opposizione che nel ricorso, ha affermato di aver accettato i redditi da

attività indipendente indicati nelle predette decisioni fiscali poiché non

avrebbe compreso come l’Ufficio tassazione fosse giunto a tali risultati (cfr.

doc. 17A; I pag. 2).

In proposito va rilevato che per costante

giurisprudenza ogni tassazione fiscale è presunta conforme alla realtà. Nell'ambito

dell'AVS, ad esempio, le casse di compensazione sono vincolate dalle

comunicazioni delle autorità di tassazione e il giudice delle assicurazioni

sociali esamina di principio la decisione fiscale unicamente dal profilo della

legalità. L'autorità giudicante non può scostarsi da una tassazione fiscale

cresciuta in giudicato a meno che essa contenga errori manifesti e debitamente

comprovati, immediatamente emendabili, oppure quando si debbano apprezzare

fatti irrilevanti dal profilo fiscale, ma decisivi in tema di assicurazioni

sociali. Semplici dubbi sull'esattezza di una tassazione fiscale non bastano;

infatti la determinazione del reddito spetta alle autorità fiscali e il giudice

delle assicurazioni sociali non deve intervenire adottando particolari

provvedimenti di tassazione.

Per costante

giurisprudenza l'assicurato esercitante un'attività indipendente deve anzitutto

difendere i suoi diritti nel procedimento fiscale anche per quanto concerne i

contributi delle assicurazioni sociali (Pratique VSI 1997 pag. 26 consid.

2b, 1993 pag. 232 consid. 4b, RCC 1992 pag. 35, RCC 1988 pag. 321

consid. 3, DTF 110 V 86 consid. 4 = RCC 1985 pag. 45 consid. 4, DTF 110 V 371

consid. 2a = RCC 1985 pag. 121 consid. 2a, DTF 106 V 130 consid. 1, DTF 102 V

30 consid. 3a = RCC 1976 pag. 275 consid.

3a). Il Tribunale federale

delle assicurazioni ha comunque precisato che la comunicazione fiscale è

vincolante per l'amministrazione e per il giudice delle assicurazioni sociali

solo per quanto attiene alla determinazione degli importi. Le questioni

relative alla qualificazione giuridica costituiscono un'eccezione a questa

disposizione (Pratique VSI 1993, p. 242ss).

Il principio secondo cui occorre

difendere i propri diritti nel procedimento fiscale non viene, invece, applicato

dal Tribunale federale nei casi in cui ci troviamo in presenza di un importo di

tassazione irrilevante o nullo (cfr. STF H 64/06 dell’11 aprile 2007; STFA H

38/05 del 10 giugno 2005; STCA 39.2009.15 del 22 marzo 2010).

Nella presente evenienza, per il 2010 il

totale dell’imposta cantonale dovuta era di fr. 0.-- (cfr. doc. XI A5 pag. 4),

per il 2011 di fr. 60.85 (cfr. doc. XI A3 pag. 2), mentre per il 2012 di fr. 271.95

(cfr. doc. XI A1 pag. 3).

Il TCA rileva, quindi, che al di là

dell’imposta nulla del 2010, per il 2011 e il 2012 ci troviamo in presenza di

importi di tassazione irrilevanti. Pertanto, potrebbe tornare applicabile

l’eccezione giurisprudenziale poc’anzi citata secondo la quale i dati fiscali

possono non essere vincolanti per gli organi di applicazione delle

assicurazioni sociali.

Tuttavia, attentamente analizzato il

caso concreto, questa Corte non trova validi motivi per non considerare i

redditi da attività indipendente indicati nelle decisioni di tassazione del

2010, 2011 e 2012 per la determinazione degli assegni integrativi

dell’insorgente. Infatti, da un lato, dalla contabilità aziendale prodotta

dalla ricorrente unitamente alle decisioni di tassazione (cfr. doc. XI A1-8)

emerge che i redditi effettivamente conseguiti durante ogni anno in cui ha

beneficiato degli assegni familiari integrativi, si avvicinano a quelli

stabiliti dall’autorità fiscale. Quindi, i dati contenuti in dette decisioni

non appaiono, agli occhi del TCA, manifestamente errati al punto da non ritenerli

quali valide basi di calcolo per il diritto agli assegni familiari integrativi

della ricorrente. Dall’altro, va considerato che nell’atto ricorsuale, come

pure in sede di reclamo, RI 1 non ha sollevato alcunché riguardo all’entità dei

redditi stabiliti dall’autorità fiscale, ma si è limitata ad affermare di non

avere capito i calcoli da loro eseguiti, senza tuttavia far valere di aver

perlomeno tentato di chiedere ragguagli in merito all’autorità fiscale. In

particolare, giova evidenziare che ella non ha mai indicato a quanto

ammonterebbero - a suo parere – i redditi da attività indipendente da lei

effettivamente conseguiti durante gli anni 2010, 2011 e 2012.

Inoltre, la censura più volte sollevata

dalla ricorrente secondo cui al momento della richiesta di assegni integrativi era

impossibile determinare con certezza quanto fosse stato il reddito effettivo alla

fine dell’anno (cfr. doc. I pag. 1 e 2), è irrilevante ai fini della soluzione

della presente vertenza. Questa Corte al riguardo osserva che è proprio per

questa ragione che l’amministrazione fa compilare agli assicurati la

Dichiarazione

dei dati relativi al reddito da attività indipendente

e che, a

norma dell’art. 6 Laps per stabilire il diritto agli assegni familiari

integrativi di persone esercitanti attività indipendenti, è determinante il

reddito stabilito dall’autorità fiscale. Considerato che la ricorrente ha

sottoscritto in ben tre occasioni questa dichiarazione (cfr. doc. 11; 10; 9),

nella quale questo aspetto è chiaramente indicato, ella non può sostenere di

non esserne stata informata (cfr. doc. 11; 10; 9).

Per lo stesso motivo, la ricorrente

nemmeno può contestare all’amministrazione di non averle mai chiesto di

trasmetterle le decisioni di tassazione cresciute in giudicato per gli anni nei

quali sono stati concessi gli assegni familiari integrativi (cfr. doc. I pag.

2), giacché nelle predette dichiarazioni ciò è addirittura indicato in

grassetto (cfr. doc. 11; 10; 9).

Del resto la Cassa, nella decisione su reclamo ha puntualizzato che le decisioni definitive di fissazione

dei contributi AVS/AI/IPG, emanate il 7 febbraio 2012, il 17 dicembre 2012 e il

10 dicembre 2013 dalla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, riportano,

rispettivamente, un reddito aziendale definitivo per il periodo dal 1° gennaio

al 31 dicembre 2010 di fr. 30'000.--, dal 1°gennaio al 31 dicembre 2011 di fr.

36'000.-- e dal 1° gennaio al 31 dicembre 2012 di fr. 40'000.--. La parte

resistente evidenzia che tali decisioni sono anch’esse passate in giudicato

incontestate e gli importi relativi ai contributi AVS/AI/IPG stabiliti sulla

base del reddito quale indipendente per il 2010, 2011 e 2012 sono stati interamente

versati dall’insorgente (cfr. doc. IV 1 pag. 4).

Il TCA rileva che la ricorrente non solo

non ha censurato quanto affermato dalla Cassa, ma nemmeno ha preso posizione al

riguardo.

Pertanto, anche per questo motivo, questo

Tribunale non ravvisa valide ragioni per scostarsi dai dati risultanti dalle

notifiche di tassazione del 2010, 2011 e 2012 di Irene Leu e meglio, dall’importo

di fr. 30'000.--, fr. 36'000.-- e fr. 40'000.--, non contestati in sede fiscale,

per quanto attiene alla determinazione del reddito da attività indipendente.

Va, inoltre,

evidenziato che l’assicurata non ha peraltro sollevato nessun altra obiezione

in merito alle voci dei nuovi conteggi oltre alla censura del computo dei

redditi da attività indipendente emergenti dalle decisioni di tassazione per il

2010, il 2011 e il 2012.

I nuovi calcoli effettuati dalla Cassa,

tenendo conto dei redditi annui da attività indipendente risultanti dalle

decisioni di tassazione per il 2010 di fr. 30'000.--, invece dell’importo di

fr. 28'000.-- conteggiato nelle decisioni di luglio e novembre 2010 (cfr. doc. 3D;

4D), per il 2011 di fr. 36'000.--, invece dell’importo di fr. 30'000.-- conteggiato

nelle decisioni di giugno e novembre 2011 (cfr. doc. 6D; 7D), per il 2012 di

fr. 40'000.--, invece dell’importo di fr. 30'000 conteggiato nella decisione

del marzo 2012 (cfr. doc. 8D), che hanno permesso di stabilire che per il lasso

di tempo dal 1° gennaio 2010 al 31 maggio 2012 all’insorgente spettavano

prestazioni per un importo massimo di fr. 12'281.-- (cfr. doc. IV 3 pag. 2) non

sono, quindi, censurabili.

Considerato che RI 1 durante il periodo

in questione ha percepito assegni familiari integrativi per un importo

complessivo di fr. 23'830.--, a ragione l’amministrazione ha chiesto alla

ricorrente la restituzione dell’importo indebitamente percepito di fr. 11'549.--

(fr. 23'830 – fr. 12'281).

In esito a quanto precede, la decisione

su reclamo della Cassa del 10 febbraio 2014 deve, conseguentemente, essere

confermata.

2.11.   A titolo abbondanziale, per

quanto attiene alla buona fede sollevata dalla ricorrente in merito alla prassi

da lei adottata durante gli anni per le richieste di assegni familiari

integrativi (cfr. doc. I pag. 2), occorre evidenziare che a questo stadio non è

determinante sapere se l'assicurata era in buona fede oppure no quando ha

ricevuto l'indebita prestazione. Il problema della buona fede è infatti oggetto

di esame nell'ambito della procedura successiva di condono (Widmer, Die Rückerstattung

unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen, Tesi, Basilea

1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese; STFA C 25/00

del 20 ottobre 2000).

La ricorrente, nel reclamo del 3

gennaio 2014, ha affermato di non essere comunque in grado di rimborsare la

cifra chiesta in restituzione formulando, quindi, in maniera indiretta una

richiesta di condono (cfr. doc. 17B).

La Cassa, a tal proposito, nella sua decisione su reclamo del 10 febbraio 2013, a giusta ragione ha precisato che esaminerà un’eventuale richiesta di condono della cifra

chiesta in restituzione di fr. 11'549.-- soltanto dopo la crescita in giudicato

della decisione su reclamo qui impugnata (cfr. doc. IV 1 pag. 4).

Infatti, per costante

giurisprudenza federale, è possibile pronunciare una decisione di condono solo

al momento della crescita in giudicato formale della decisione di restituzione,

ritenuto che unicamente in quel caso tale obbligo è stabilito definitivamente

(cfr. STF 9C_211/2009 del 26 febbraio 2010; STF 8C_130/2008 dell'11 luglio

2008; STF 8C_617/2009 del 5 novembre 2009).

Dispositiv
  1. dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente                                                          Il segretario Daniele Cattaneo                                                 Fabio Zocchetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 22.09.2014 39.2014.3 Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 22.09.2014 39.2014.3 Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 22.09.2014 39.2014.3

Rest AFI 1.1.2010-31.5.2012 a seguito di emanazione dec. tassazione 2010-2011-2012, riportanti redditi da att. ind. superiori rispetto ai redditi provvisori annunciati dall'ass. al momento della richiesta di AFI e considerati dalla Cassa per il calcolo del diritto. Ric. respinto

Raccomandata Incarto n. 39.2014.3 MP/RS Lugano 22 settembre 2014 In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Daniele Cattaneo con redattore: Massimo Piemontesi, vicecancelliere segretario: Fabio Zocchetti statuendo sul ricorso del 3 marzo 2014 di RI 1 contro la decisione su reclamo del 10 febbraio 2014 emanata da Cassa cantonale per gli assegni familiari, 6501 Bellinzona in materia di assegni di famiglia ritenuto, in fatto 1.1.   La Cassa cantonale per gli assegni familiari (in seguito: la Cassa), con decisione su reclamo del 10 febbraio 2014, ha confermato il proprio provvedimento del 26 novembre 2013 (cfr. doc. 12), con cui ha ordinato a RI 1 di restituire l’importo di fr. 11'549.-- a titolo di assegni integrativi percepiti a torto dal 1° gennaio 2010 al 31 maggio 2012 (cfr. doc. IV 1). In particolare l’amministrazione, nella decisione su reclamo, ha indicato di avere ricalcolato le prestazioni effettivamente spettanti all’assicurata, in quanto dalle decisioni di tassazione sono emersi dei redditi da attività indipendenti di fr. 30'000.-- per il 2010, di fr. 36'000.-- per il 2011 e di fr. 40'000.-- per il 2012 (cfr. doc. IV 1 pag. 3). 1.2.   Contro la decisione su reclamo del 10 febbraio 2014 l’assicurata, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, nel quale ha chiesto l’annullamento della stessa (cfr. doc. I). A sostegno della propria pretesa ricorsuale la ricorrente osserva innanzitutto che ogni anno, al momento di stabilire l’importo dell’assegno integrativo, l’amministrazione aveva a disposizione le informazioni necessarie per risalire al suo reddito da indipendente, ovvero, i bilanci dell’anno passato, i dati bancari e le informazioni relative alle pratiche per l’ottenimento dei sussidi della Cassa Malati comprensive delle decisioni fiscali dell’anno precedente. RI 1 sostiene inoltre che la Cassa controllava annualmente i suoi dati e procedeva ai correttivi degli assegni integrativi di sua spettanza, i quali, di anno in anno potevano aumentare o diminuire. Pertanto, ella contesta che l’amministrazione abbia fondato le decisioni riguardanti gli assegni integrativi per il 2010, 2011 e 2012, sui redditi provvisori da attività indipendente da lei annunciati, senza confrontarli con i dati dei redditi effettivamente conseguiti che alla fine di ogni anno le venivano forniti dalla Cassa Malati. Inoltre, per quanto concerne le decisioni di tassazione del 2010, 2011 e 2012, sulle quali l’amministrazione ha fondato la sua richiesta di restituzione, RI 1 sostiene di non averle mai contestate non avendo compreso i calcoli con cui l’amministrazione fiscale ha stabilito i redditi da attività indipendente. Infine la ricorrente asserisce che l’amministrazione non le avrebbe mai chiesto di fornirle le decisioni di tassazione non appena le stesse le venivano notificate (cfr. doc. I). 1.3.   La Cassa, in risposta, ha chiesto la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. VI). 1.4.   Il TCA, il 23 luglio 2014 ha chiesto alla parte resistente di fornirgli le decisioni di tassazione di RI 1 del 2010, del 2011 e del 2012 menzionate nella decisione su reclamo del 10 febbraio 2014 (cfr. doc. VIII). La Cassa, in data 24 luglio 2014 ha trasmesso al TCA i documenti relativi agli elementi della tassazione per gli anni 2010, 2011 e 2012 (cfr. doc. IX + IX bis) 1.5.   La ricorrente, alla quale i doc. IX + IX bis sono stati inviati per conoscenza con facoltà di presentare osservazioni scritte (cfr. doc. X), ha inviato a questo Tribunale le decisioni di tassazione federali e cantonali relative agli anni 2009 - 2012, comprensive della documentazione contabile del suo studio di massaggi (cfr. doc.XI + A1-8). 1.6.   I doc. XI + A1-8 sono stati trasmessi per conoscenza alla Cassa (cfr. doc. XII). in diritto in ordine 2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999). Nel merito 2.2.   Il TCA è chiamato a stabilire se l’assicurata deve o meno restituire l’ammontare di fr. 11'549.--, corrispondenti ad assegni familiari integrativi percepiti dal 1° gennaio 2010 al 31 maggio 2012. Più precisamente andrà verificato se rettamente oppure no la Cassa ha rivisto il calcolo dell’assegno integrativo facendo capo ai dati emergenti dalle decisioni di tassazione relative agli anni 2010, 2011 e 2012. L’assegno integrativo è regolato dagli art. 47 segg. della Legge sugli assegni di famiglia (Laf) del 18 dicembre 2008. L’art. 47 Laf stabilisce come segue le condizioni per potere beneficiare dell'assegno integrativo: " Richiamata la Laps, il genitore ha diritto all’assegno, per il figlio, se cumulativamente: a) è domiciliato nel cantone al momento della richiesta; b) coabita, anche soltanto in forma parziale, con il figlio; c) ha il domicilio nel Cantone da almeno tre anni. (cpv. 1) Se entrambi i genitori coabitano con il figlio, il diritto all’assegno spetta alla madre o al padre. (cpv. 2)” Ai sensi, poi, dell’art. 49 Laf, relativo all’importo massimo dell’assegno: " L’importo massimo dell’assegno corrisponde alle soglie di intervento per i figli definite dalla Laps. (cpv. 1) Dall’importo erogabile vanno dedotti gli eventuali assegni per figli e di formazione. (cpv. 2)." Dal tenore di queste norme legali, risulta che la Laf, per il calcolo dell’assegno integrativo, come pure per quello di prima infanzia, rinvia alla Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps). 2.3.   Il titolare ha diritto alle prestazioni sociali di complemento armonizzate fino a quando la somma fra il reddito disponibile residuale della sua unità di riferimento, le riduzioni dei premi nell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, di cui beneficiano le persone facenti parte della sua unità di riferimento, e le prestazioni sociali di complemento di cui essa beneficia non raggiunge la soglia di intervento (art. 11 cpv. 1 Laps). Se, nell’ambito della medesima prestazione sociale, la somma delle prestazioni di cui potrebbero beneficiare i singoli membri dell’unità di riferimento che ne hanno fatto richiesta supera la soglia d’intervento, ad ogni membro spetta una quota proporzionale (art. 11 cpv. 2 Laps). Il reddito disponibile residuale è pari alla differenza tra la somma dei redditi computabili e la somma delle spese computabili delle persone componenti l’unità di riferimento (art. 5 Laps). Esso viene determinato tenendo conto della situazione finanziaria dell’unità di riferimento esistente al momento del deposito della richiesta. Il regolamento definisce e disciplina i casi particolari (art. 10a Laps). L'art. 6 Laps regolamenta il reddito computabile: " Il reddito computabile è costituito dai seguenti redditi:

a) i redditi ai sensi degli art. 15-22 della Legge tributaria del 21 giugno 1994 (LT), ad esclusione dei redditi imposti separatamente in virtù degli art. 36 cpv. 1, 38 cpv. 1 e 57 cpv. 1 LT;

b) ...

c) ...

d) i proventi ricevuti in virtù della legislazione federale sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità;

e) tutte le rendite riconosciute ai sensi della Legge federale sull’assicurazione militare federale del 19 giugno 1992;

f) 1/15 della sostanza netta, nella misura in cui supera CHF 100'000 per l’abitazione primaria e, per le altre forme di sostanza, CHF 10'000.- per una persona sola, CHF 20'000 per una coppia (coniugi o partner registrati o conviventi) e CHF 2'000.- per ogni figlio minorenne o maggiorenne non economicamente indipendente facente parte dell’unità di riferimento.” Fanno parte dei redditi computabili le entrate e le parti di sostanza, mobiliare e immobiliare, alle quali il richiedente ha rinunciato. Non sono considerati redditi le prestazioni sociali ai sensi della presente legge. (cpv. 3) Il Consiglio di Stato determina in quale misura vanno computati i redditi dei minorenni. (cpv. 4)" La spesa computabile è, invece, costituita dalla somma delle spese vincolate e dalla spesa per l’alloggio (art. 7 Laps). Ai sensi dell'art. 8 Laps: " La spesa vincolata è costituita dalle seguenti spese:

a) le spese ai sensi degli art. 25-31 LT. Il Consiglio di Stato determina in quale misura vengono computate le spese per il conseguimento del reddito delle persone con attività lucrativa salariata;

b) gli interessi maturati su debiti ammessi in deduzione di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. a) LT;

c) le rendite e gli oneri permanenti di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. b) LT;

d) gli alimenti di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. c) LT;

e) i versamenti, premi e contributi legali, statutari o regolamentari per acquisire diritti di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. d) e f) LT;

f) i versamenti, premi e contributi per acquisire diritti contrattuali in forme riconosciute della previdenza individuale vincolata di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. e) LT versati da persone che esercitano un’attività lucrativa indipendente o dipendente, se queste ultime non sono affiliate obbligatoriamente al secondo pilastro;

g)            i premi ordinari per l’assicurazione obbligatoria contro le malattie vigenti al momento della richiesta, ma al massimo fino al raggiungimento dell’importo del premio medio di riferimento;

h) i premi per l’assicurazione della perdita di guadagno in caso di malattia o in caso di infortunio delle persone non obbligatoriamente assicurate;

i)  ...

j)  … Le spese di cui all’art. 31 LT e gli interessi maturati sui debiti di cui al cpv. 1 lett. b) vengono riconosciuti sino ai seguenti importi:

a) per le spese e gli interessi passivi sui debiti privati fino all’importo complessivo dei redditi della sostanza contemplati dagli art. 19 e 20 LT, maggiorato di 3000 fr.;

b) per i debiti derivanti dall’esercizio dell’attività professionale, l’importo effettivo degli interessi. (cpv. 2)" L'art. 9 Laps riguarda la spesa per l'alloggio: " La spesa per l’alloggio è computata fino ad un massimo di:

a) per le persone unità               importo riconosciuto dalla legislazione di riferimento composte         sulle prestazioni complementari da una persona:                     all'AVS/AI per la persona sola

b) per le unità di                      importo riconosciuto dalla legislazione riferimento composte            sulle prestazioni complementari da due persone:  all'AVS/AI per i coniugi

c)                                            per le unità di importo riconosciuto dalla legislazione riferimento composte da       sulle prestazioni complementari più di due persone:    all'AVS/AI per i coniugi maggiorato del 20% (cpv. 1) Se una persona che non fa parte dell’unità di riferimento convive con uno dei suoi membri, dalla spesa per l’alloggio viene dedotta la quota-parte imputabile al convivente. (cpv. 2)" L'art. 5 cpv. 1 lett. b cifra 2 della Legge federale sulle prestazioni complementari (vLPC), in vigore fino al 31 dicembre 2007, prevedeva che i cantoni stabiliscono l'importo delle spese per pigione fino a concorrenza di un importo annuo, che a decorrere 1° gennaio 2001 corrisponde a fr. 13'200.-- per le persone sole e di fr. 15'000.-- per coniugi e le persone con figli (cfr. Ordinanza 01 sull'adeguamento delle prestazioni complementari all'AVS/AI del 18 settembre 2000 e Decreto esecutivo concernente la legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS e all'AI del 20 dicembre 2005). Secondo l'art. 2 della legge cantonale di applicazione a titolo di pigione si applica l'importo massimo. Il 1° gennaio 2008 è entrata in vigore la nuova Legge federale sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPC). L’art. 10 cpv. 1 lett. b LPC prevede che l’importo massimo annuo riconosciuto delle spese per pigione è di fr. 13'200.-- per le persone sole (cifra 1) e di fr. 15'000.-- per coniugi e le persone con orfani che hanno diritto a una rendita o con figli che danno diritto a una rendita per figli dell’AVS o dell’AI (cifra 2). Infine l'art. 10 cpv. 1 Laps precisa a cosa equivale la soglia di intervento: " La soglia d’intervento corrisponde alla somma di:

a) per il titolare               importo corrispondente al limite minimo del diritto:                   previsto dalla legislazione sulle prestazioni complementari all'AVS/AI per la persona sola

b) per la prima perso-             importo corrispondente alla metà del limite na supplementare            minimo previsto dalla legislazione sulle dell'unità di riferi-              prestazioni complementari all'AVS/AI per la mento   persona sola

c) per la seconda e       importo corrispondente al limite minimo la terza persona               previsto dalla legislazione sulle supplementare                 prestazioni complementari all'AVS/AI dell'unità di riferi-              per il primo figlio mento:

d) per la quarta e la       importo corrispondente al limite minimo quinta persona                 previsto dalla legislazione sulle supplementare                 prestazioni complementari all'AVS/AI dell'unità di riferi-              per il terzo figlio mento:

e) per la sesta e ogni     importo corrispondente al limite minimo ulteriore persona              previsto dalla legislazione sulle supplementare                 prestazioni complementari all'AVS/AI dell'unità di riferi-              per il quinto figlio" mento: L’art. 10 cpv. 2 Laps, in vigore dal 1° gennaio 2008, prevede che per limiti minimi secondo la legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI si intende fr. 16’540.-- con riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. a), fr. 8'270.-- con riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. b), fr. 8'680.-- con riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. c), fr. 5'787.-- con riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. d) e fr. 2'893.-- con riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. e) (cfr. BU 6/2008 del 15 febbraio 2008 pag. 110). Ai sensi dell’art. 10 cpv. 3 Laps i limiti dell’art. 10 cpv. 2 vengono adeguati contemporaneamente ai limiti della legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI e nella misura dell’incremento deciso dall’autorità federale per le prestazioni complementari all’AVS/AI. Per l’anno 2009 gli importi menzionati sopra sono stati aumentati a fr. 17’069.-- con riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. a), fr. 8’534.-- con riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. b), fr. 8'955.-- con riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. c), fr. 5’970.-- con riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. d) e fr. 2’985.-- con riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. e) (cfr. FU 25/2009 del 31 marzo 2009 pag. 2383). Dal 1° gennaio 2013 la soglia di intervento corrisponde alla somma di: "

-   per il titolare del diritto, l’importo corrisponde, per la persona sola, a fr. 17'368.-;

-   per la prima persona supplementare dell’unità di riferimento, l’importo corrisponde alla metà del limite della persona sola, ossia fr. 8'684.-;

-   per la seconda e per la terza persona supplementare dell’unità di riferimento, l’importo corrisponde a fr. 9'112.- ciascuna;

-   per la quarta e per la quinta persona supplementare dell’unità di riferimento, l’importo corrisponde a fr. 6’074.- ciascuna;

-   per la sesta e ogni ulteriore persona supplementare dell’unità di riferimento, l’importo corrisponde a fr. 3’037.- ciascuna." (le sottolineature sono del redattore; cfr. www3.ti.ch/DSS/sw/struttura/dss/ias/upload/pdf/Informazioni%20periodiche/2013%20Informazioni%20periodiche%20LAPS.pdf: Informazioni periodiche relativa alla Laps valide dal 1° gennaio 2013) 2.4.   Secondo l’art. 46 Laf alle prestazioni familiari cantonali sono applicabili, sempreché la legge non preveda espressamente una deroga, le disposizioni, segnatamente, della Laps e della LPGA. Giusta l'art. 27 Laps, relativo alla revisione periodica e alla revisione straordinaria, " Il diritto alle prestazioni sociali è soggetto a revisione su iniziativa dell’organo amministrativo competente o su domanda dell’utente. (cpv. 1) L’organo amministrativo competente effettua:

a) revisioni periodiche delle prestazioni sociali ricorrenti di durata superiore ad un anno e

b) revisioni straordinarie in caso di segnalazione di cambiamenti rilevanti ai sensi dell’art. 30 e di prestazioni indebitamente percepite. (cpv. 2) L’utente può sempre chiedere una revisione straordinaria. (cpv. 3) Ogni revisione periodica o nuova domanda che aggiorna il reddito disponibile residuale o l’importo di una prestazione sociale di complemento armonizzata o delle riduzioni dei premi nell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie comporta, per principio, l’adeguamento delle prestazioni sociali già assegnate. (cpv. 4) L’adeguamento delle prestazioni interviene:

a) dal primo giorno del mese successivo alla revisione periodica;

b) dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato l’evento all’origine della revisione in caso di revisione straordinaria ad opera dell’organo amministrativo competente;

c) dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata depositata la domanda in caso di revisione chiesta dall’utente. (cpv. 5)." 2.5.   L'art. 30 Laps, relativo alla notificazione in caso di cambiamento delle condizioni, prevede che "Le persone che compongono l'unità di riferimento sono tenute a notificare tempestivamente agli organi amministrativi competenti per l'applicazione della legge e delle leggi speciali di qualsiasi cambiamento importante sopraggiunto nelle condizioni determinanti per l’erogazione di una prestazione. (cpv. 1) Qualsiasi persona o servizio che partecipa all’esecuzione della legge o delle leggi speciali ha l’obbligo di informare l’organo amministrativo competente se apprende che le condizioni determinanti per l’erogazione delle prestazioni hanno subito modifiche. (cpv. 2) " In proposito l'art. 10 Reg. Laps precisa che " E' considerato cambiamento rilevante:

a)                               un cambiamento pari ad un importo di almeno fr. 1200.-- annui del reddito disponibile residuale dell'unità di riferimento rispetto a quello determinante per la decisione più recente;

b)                               una variazione della composizione dell'unità di riferimento." 2.6.   Per quanto riguarda l'obbligo di restituzione e il condono, l'art. 26 Laps sancisce: " La prestazione sociale indebitamente percepita deve essere restituita. (cpv. 1) Il diritto di esigere la restituzione è perento dopo un anno dal momento in cui l’organo amministrativo competente ha avuto conoscenza dell’indebito ma, in ogni caso, dopo cinque anni dal pagamento della prestazione. (cpv. 2) La restituzione è condonata, in tutto od in parte, se il titolare del diritto ha percepito la prestazione indebita in buona fede e se, tenuto conto delle condizioni economiche dell’unità di riferimento al momento della restituzione, il provvedimento costituirebbe un onere troppo grave. (cpv. 3) I coniugati e i conviventi sono solidalmente tenuti alla restituzione. (cpv. 4)" Il Messaggio relativo all'introduzione di una nuova legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 1° luglio 1998 prevede che, per quanto attiene all’art. 26 Laps, concernente la restituzione di prestazioni percepite indebitamente e il relativo condono, è applicabile la consolidata giurisprudenza del TCA e del TFA in materia di prestazioni complementari (cfr. Messaggio N. 4773, p.to 12 ad art. 26). Secondo l'art. 21 cpv. 4 Reg.Laps "L'organo designato dalla legge speciale è inoltre competente per le revisioni e per le decisioni di restituzione delle prestazioni indebitamente percepite." Ai sensi dell'art. 72 cpv. 2 Laf competente in merito al calcolo e al pagamento degli assegni integrativi e di prima infanzia è la Cassa cantonale per gli assegni familiari. 2.7.   Secondo la giurisprudenza in vigore in materia di restituzione in ambito LAVS, applicabile alla LPC e quindi, secondo il tenore del Messaggio del 1° luglio 1998 menzionato sopra (cfr. consid. 2.6.), anche alla Laps, la richiesta di rimborso è subordinata ai presupposti della revisione processuale o del riesame. In effetti l’amministrazione può riesaminare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è senza dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante oppure deve procedervi se si manifestano nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a indurre ad una conclusione giuridica differente. Solo in tali casi può richiedere una restituzione (cfr. STFA C 25/00 del 20 ottobre 2000; DTF 122 V 21; RCC 1989 p. 547; RCC 1985 p. 63; Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1994, ad art. 3 p. 68). Per quel che concerne l’importanza della correzione non è possibile fissare un ammontare limite generalmente valido. È infatti determinante l’insieme delle circostanze del singolo caso (RCC 1989 p. 547). È tenuto alla restituzione ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto. La prestazione è quindi stata erogata in contrasto con la legge. A questo stadio non è determinante sapere se l'assicurato era in buona fede oppure no quando ha ricevuto l'indebita prestazione. Il problema della buona fede è infatti oggetto di esame nell'ambito della procedura successiva di condono (Widmer, Die Rückerstattung unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen, Tesi, Basilea 1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese; STFA C 25/00 del 20 ottobre 2000). Il principio della restituzione sancito all'art. 47 cpv. 1 LAVS, analogo alle regole del diritto civile (miranti ad evitare l'arricchimento indebito, cfr. art. 62ss CO), ha beneficiato di un complemento importante nell'ambito dell'AVS e delle leggi ad essa correlate (art. 49 LAI e art. 27 LPC), nel senso che, se il principio della restituzione è stato stabilito (da un profilo oggettivo), la persona tenuta a restituire ha la possibilità di domandare, in una procedura distinta, il condono della restituzione, se egli era in buona fede e se la restituzione costituirebbe un onere troppo grave (art. 47 cpv. 1, 2a frase LAVS e art. 79 OAVS; Valterio, Commentaire de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants, pag. 226; STCA 14 maggio 1993 in re P.). Questo concetto è stato pure ripreso dall'art. 26 cpv. 3 Laps (cfr. consid. 2.6.). 2.8.   A motivazione dell’ordine di restituzione del 26 novembre 2013, la Cassa ha indicato di avere ricalcolato le prestazioni effettivamente spettanti all’assicurata, dopo aver preso conoscenza nel corso del mese di novembre 2013 delle sue decisioni di tassazione, dalle quali emerge un reddito da attività indipendente di fr. 30’000.-- per il 2010, di fr. 36'000.-- per il 2011 e di fr. 40'000.-- per il 2012 (cfr. doc. 12; IV 1 pag. 3; VI). In base a questi dati, l’amministrazione sostiene che le prestazioni sociali spettanti all’assicurata durante il periodo 1° gennaio 2010 – 31 maggio 2012, ammonterebbero al massimo a complessivi fr. 12'281.--. Posto che durante questo periodo l’assicurata avrebbe percepito complessivamente fr. 23'830.--, la parte resistente esige la restituzione delle prestazioni erogate di troppo, pari a fr. 11'549.-- (cfr. doc. IV 3, pag. 2). La Cassa ha pure evidenziato che dopo aver eseguito le necessarie verifiche, ha potuto rilevare che le decisioni passate in giudicato di fissazione dei contributi AVS/AI/IPG, emanate il 7 febbraio 2012, il 17 dicembre 2012 e il 10 dicembre 2013 dalla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, riportano anch’esse un reddito aziendale definitivo, per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2010 di fr. 30’000.--, dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2011 di fr. 36'000.-- e dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012 di fr. 40'000.-- (cfr. doc. IV 1, pag. 4). A mente dell’amministrazione, anche volendo considerare quanto sostenuto da RI 1 e meglio, che le decisioni di tassazione relative agli anni 2010, 2011 e 2012 riportano un reddito da attività lucrativa indipendente non veritiero, la mancata contestazione delle decisioni di fissazione dei contributi AVS/AI/IPG e, addirittura, il pagamento degli stessi, costituirebbe un elemento sufficiente per concludere e confermare che nel 2010, il reddito da attività indipendente era di fr. 30'000, nel 2011 di fr. 36'000.-- e nel 2012 di fr. 40'000.-- (cfr. doc. IV 1, pag. 4). La parte resistente, inoltre, osserva che l’assicurata con le dichiarazioni sottoscritte in data 20 maggio 2009, 25 maggio 2010 e 23 maggio 2011, si era impegnata a trasmettere alle autorità Laps competenti le decisioni di tassazione cresciute in giudicato, per ogni anno in cui ha beneficiato degli assegni familiari integrativi. In questo modo l’autorità avrebbe potuto verificare se i redditi provvisori da attività indipendente annunciati dall’assicurata - sulla base dei quali le venivano (provvisoriamente) concessi gli assegni integrativi - collimassero con i redditi effettivamente percepiti durante l’anno in questione e accertati dall’autorità fiscale (cfr. doc. IV 1 pag. 3; 9; 10; 11). L’assicurata da parte sua non condivide la presa di posizione della Cassa, ritenendo innanzitutto che ogni anno quest’ultima aveva la possibilità di verificare i suoi dati in due occasioni. La prima volta in occasione della domanda per gli assegni integrativi (nel mese di maggio dell’anno per il quale venivano chiesti gli assegni), mediante il controllo dei conti bancari forniti dall’assicurata. La seconda, verso fine anno, quando l’amministrazione riceveva la richiesta di sussidio Cassa Malati con annesse le decisioni di tassazione dell’anno precedente (cfr. doc. 17; I pag 1). Ella sostiene inoltre che, non potendo sapere in anticipo quanto avrebbe guadagnato alla fine dell’anno dalla sua attività indipendente, la prassi era quella di riferire alla Cassa il suo reddito presumibile per l’anno corrente basandosi sul reddito conseguito durante l’anno passato. Poi, l’amministrazione, in base alla documentazione per i sussidi di Cassa Malati (comprensiva delle decisioni fiscali dell’anno precedente), a fine anno procedeva con la revisione dell’ammontare degli assegni. L’insorgente ritiene che per tutti gli anni in cui ha beneficiato degli assegni integrativi (dal 2009 al 2012), calcolati come da prassi appena indicata, la Cassa non le avrebbe mai rimproverato di aver percepito assegni troppo elevati a causa di mancanza di informazioni (cfr. doc. I pag. 2). Di conseguenza, ella pretende che non le si possa biasimare di aver omesso di comunicare i dati necessari per l’ottenimento degli assegni familiari integrativi poiché, in buona fede, ha sempre proceduto conformemente a quanto le sembrava essere la prassi corretta (cfr. doc. 17A; I pag. 2). Inoltre, l’assicurata afferma di non avere contestato i redditi riportati nella decisione di tassazione degli anni 2010, 2011 e 2012 poiché non avrebbe compreso il calcolo effettuato dal fisco (cfr. doc. 17A; I pag. 2). Infine, l’insorgente ritiene ingiustificato imporle la restituzione di una cifra così elevata con decisione di novembre 2013, quando l’amministrazione aveva la possibilità di verificare annualmente la correttezza dei redditi da attività indipendente e, semmai, chiedere subito la restituzione delle prestazioni versate a torto (cfr. doc. 17; 17B). 2.9. Nell’evenienza concreta dalla documentazione agli atti emerge che, allorché nel luglio e nel novembre 2010, nel giugno e nel novembre 2011 e nel marzo 2012 sono stati calcolati gli assegni integrativi per questi anni, la Cassa non disponeva dei dati riguardanti i redditi da attività indipendente effettivamente conseguiti da RI 1 (cfr. doc. 3-8). L’amministrazione si è, perciò, basata sui redditi provvisori dichiarati dall’assicurata (cfr. doc. 9; 10). In effetti l’insorgente, il 28 maggio 2010 e l’anno seguente, il 23 maggio 2011, ha compilato e sottoscritto la “Dichiarazione dei dati relativi al reddito da attività indipendente”, indicando che il reddito annuo netto stimato per l’anno 2010 corrispondeva a fr. 28'000.-  e per l’anno 2011 a fr. 30'000.-, impegnandosi in entrambi i casi a: " -  tenere costantemente informato l’ufficio competente degli eventuali cambiamenti del reddito da attività indipendente; - trasmettere immediatamente all’/agli ufficio/i cantonale/i competente/i per la prestazione Laps versata, una copia della decisione di tassazione cresciuta in giudicato per ogni anno nel quale è stata concessa tale prestazione; - eventualmente restituire quella parte di prestazione sociale Laps che sarà assegnata a titolo provvisorio sulla base dei dati forniti, e alla quale non avrebbe avuto diritto computando il reddito da attività indipendente stabilito dall’ufficio tassazione per l’anno di riferimento della prestazione.” (cfr. doc. 10; 9). L’Ufficio di tassazione di __________ il 9 novembre 2011 ha emanato la notifica di imposte della ricorrente per l’anno

2010. Dalla stessa si evince un reddito da attività indipendente principale della contribuente accertato dall’autorità fiscale di fr. 30'000.-- (cfr. XI A5), invece dell’importo di fr. 28'000.-- dichiarato (cfr. doc. 10). La decisioni di tassazione del 10 ottobre 2012, relativa alle imposte per l’anno 2011 dell’insorgente, riporta un reddito da attività indipendente di fr. 36'000.--, a fronte dell’importo di fr. 30'000.-- dichiarato (cfr. doc. XI A3 pag. 4). La decisione di tassazione d’ufficio del 4 settembre 2013, relativa alle imposte del 2012, riporta un reddito da attività indipendente di fr. 40'000.-- (cfr. doc. XI A1 pag. 1). Contro tali decisioni l’assicurata non ha interposto reclamo (cfr. doc. I pag. 2). I provvedimenti emessi dall’autorità fiscale sono, quindi, passati in giudicato incontestati. A fronte di ciò, il guadagno annuo risultante dalla tassazione 2010, 2011 e 2012 si rivela più elevato di quanto conteggiato dalla Cassa nelle decisioni concernenti gli assegni integrativi per il 2010, 2011 e 2012 e meglio di fr. 28'000.--, rispettivamente fr. 30'000.--, sulla base di quanto indicatole dalla ricorrente stessa (cfr. doc. 10; 9). Conseguentemente, anche gli assegni familiari integrativi relativi al primo semestre dell’anno 2012 - il cui importo è stato calcolato dalla Cassa in base al reddito provvisorio annunciato dall’assicurata nel maggio 2011 (di fr. 30'000.--, cfr. doc, 8D) - poi modificati a fine anno civile in funzione dell’adeguamento ai dati di Cassa Malati e al compimento del sedicesimo anno di età della figlia (cfr. doc. 7; 8) risultano essere più elevati del dovuto. E’ pertanto evidente che, essendosi realizzato un cambiamento del reddito disponibile della ricorrente (cfr. art. 10 Reg.Laps), il calcolo dell'assegno integrativo andava rivisto in base al nuovo reddito più elevato. Di conseguenza l’insorgente, da un profilo oggettivo, ha effettivamente percepito indebitamente gli assegni integrativi afferenti al periodo 1° gennaio 2010 – 31 maggio 2012. Gli assegni familiari integrativi vanno calcolati in base ai redditi da attività indipendente effettivamente percepiti durante l’anno per il quale si chiedono tali prestazioni, determinati dall’autorità fiscale e non in base ai redditi percepiti durante l’anno precedente (cfr. consid. 2.3.; art. 10a Laps). Pertanto, la censura espressa dall’assicurata in sede di ricorso, con la quale si chiede se gli assegni familiari integrativi non debbano essere calcolati in funzione dei redditi conseguiti l’anno precedente (cfr. doc. I pag. 2, punto 8) non può essere seguita. Gli assegni familiari integrativi ricevuti a torto dal 1° gennaio 2010 al 31 maggio 2012 vanno restituiti già a prescindere, in primo luogo, dalle dichiarazioni sottoscritte dalla ricorrente di cui sopra, mediante le quali RI 1 si è impegnata a rimborsare quella parte di prestazioni sociali Laps assegnata a titolo provvisorio sulla base dei dati dalla stessa forniti e alla quale non avrebbe avuto diritto computando il reddito da attività indipendente stabilito dall’Ufficio di tassazione (cfr. doc. 10; 9). In secondo luogo, da quanto sostenuto dalla ricorrente, ossia che la Cassa alla fine di ogni anno civile avrebbe avuto a disposizione le sue decisioni di tassazione dell’anno precedente, poiché le stesse venivano da lei allegate alle richieste di sussidi Cassa Malati. Pertanto, secondo l’assicurata, l’amministrazione alla fine di ogni anno avrebbe potuto verificare se gli importi dei redditi provvisori da attività indipendente annunciati l’anno precedente divergessero oppure no da quelli effettivamente stabiliti dal fisco (cfr. doc. I pag. 1). Al riguardo, per inciso, giova segnalare che non esiste nessun obbligo tra le diverse amministrazioni di segnalare vicendevolmente tutti i dati personali riguardanti assicurati per i quali è stato aperto un incarto, nel senso che ogni informazione acquisita da un ufficio debba automaticamente essere trasmessa agli altri organi amministrativi per conoscenza (cfr. STFA P 8/03 del 22 giugno 2004). L’Alta Corte, nel caso appena citato, ha, in particolare, osservato che l'autorità cantonale aveva giustamente considerato che in concreto non poteva essere imputata ai responsabili dell'Ufficio AI negligenza alcuna per non aver informato la Cassa di compensazione, e più precisamente il servizio competente per le prestazioni complementari, del fatto che l'assicurato necessitasse, a causa della sua malattia invalidante, di un regime dietetico speciale. Tale principio è stato ribadito in una sentenza P 7/06 del 22 agosto 2006 (al riguardo cfr. anche STCA 39.2010.16 del 7 marzo 2011, consid. 2.13.) . 2.10. Occorre ora stabilire se l’importo richiesto in restituzione sia corretto. Giusta l’art. 6 Laps il reddito computabile è costituito, segnatamente, dai redditi ai sensi degli art. 15-22 della Legge tributaria (LT). L’art. 17 LT relativo al reddito da attività indipendente prevede che: " 1 Sono imponibili tutti i proventi dall’esercizio di un’impresa commerciale, industriale, artigianale, agricola o forestale, da una libera professione e da ogni altra attività lucrativa indipendente. 2 Fanno parte dei proventi da attività indipendente anche tutti gli utili in capitale conseguiti mediante alienazione, realizzazione o rivalutazione contabile di elementi della sostanza commerciale. Il trasferimento di questi elementi nella sostanza privata o in imprese o stabilimenti d’impresa siti all’estero è equiparato all’alienazione. La sostanza commerciale comprende tutti i valori patrimoniali che servono integralmente o in modo preponderante all’attività lucrativa indipendente; lo stesso dicasi per le partecipazioni di almeno il 20 per cento al capitale azionario o al capitale sociale di una società di capitali o di una società cooperativa, purché il proprietario le dichiari come sostanza commerciale al momento del loro acquisto. 3 Gli utili conseguiti mediante alienazione, realizzazione o rivalutazione contabile di immobili sono imponibili fino a concorrenza delle spese d’investimento. 4 L’articolo 67 si applica per analogia ai contribuenti che tengono una contabilità in buona e debita forma.” Come esposto precedentemente (cfr. consid. 2.9.), dai dati fiscali indicati nelle decisioni di tassazione del 2010, 2011 e 2012 si evince che il reddito da attività indipendente accertato nel 2010 è di fr. 30'000.--, nel 2011 di 36'000.-- e nel 2012 di fr. 40'000.-- (cfr. doc. XI A 1-6). Al riguardo RI 1, sia in sede di opposizione che nel ricorso, ha affermato di aver accettato i redditi da attività indipendente indicati nelle predette decisioni fiscali poiché non avrebbe compreso come l’Ufficio tassazione fosse giunto a tali risultati (cfr. doc. 17A; I pag. 2). In proposito va rilevato che per costante giurisprudenza ogni tassazione fiscale è presunta conforme alla realtà. Nell'ambito dell'AVS, ad esempio, le casse di compensazione sono vincolate dalle comunicazioni delle autorità di tassazione e il giudice delle assicurazioni sociali esamina di principio la decisione fiscale unicamente dal profilo della legalità. L'autorità giudicante non può scostarsi da una tassazione fiscale cresciuta in giudicato a meno che essa contenga errori manifesti e debitamente comprovati, immediatamente emendabili, oppure quando si debbano apprezzare fatti irrilevanti dal profilo fiscale, ma decisivi in tema di assicurazioni sociali. Semplici dubbi sull'esattezza di una tassazione fiscale non bastano; infatti la determinazione del reddito spetta alle autorità fiscali e il giudice delle assicurazioni sociali non deve intervenire adottando particolari provvedimenti di tassazione. Per costante giurisprudenza l'assicurato esercitante un'attività indipendente deve anzitutto difendere i suoi diritti nel procedimento fiscale anche per quanto concerne i contributi delle assicurazioni sociali (Pratique VSI 1997 pag. 26 consid. 2b, 1993 pag. 232 consid. 4b, RCC 1992 pag. 35, RCC 1988 pag. 321 consid. 3, DTF 110 V 86 consid. 4 = RCC 1985 pag. 45 consid. 4, DTF 110 V 371 consid. 2a = RCC 1985 pag. 121 consid. 2a, DTF 106 V 130 consid. 1, DTF 102 V 30 consid. 3a = RCC 1976 pag. 275 consid. 3a). Il Tribunale federale delle assicurazioni ha comunque precisato che la comunicazione fiscale è vincolante per l'amministrazione e per il giudice delle assicurazioni sociali solo per quanto attiene alla determinazione degli importi. Le questioni relative alla qualificazione giuridica costituiscono un'eccezione a questa disposizione (Pratique VSI 1993, p. 242ss). Il principio secondo cui occorre difendere i propri diritti nel procedimento fiscale non viene, invece, applicato dal Tribunale federale nei casi in cui ci troviamo in presenza di un importo di tassazione irrilevante o nullo (cfr. STF H 64/06 dell’11 aprile 2007; STFA H 38/05 del 10 giugno 2005; STCA 39.2009.15 del 22 marzo 2010). Nella presente evenienza, per il 2010 il totale dell’imposta cantonale dovuta era di fr. 0.-- (cfr. doc. XI A5 pag. 4), per il 2011 di fr. 60.85 (cfr. doc. XI A3 pag. 2), mentre per il 2012 di fr. 271.95 (cfr. doc. XI A1 pag. 3). Il TCA rileva, quindi, che al di là dell’imposta nulla del 2010, per il 2011 e il 2012 ci troviamo in presenza di importi di tassazione irrilevanti. Pertanto, potrebbe tornare applicabile l’eccezione giurisprudenziale poc’anzi citata secondo la quale i dati fiscali possono non essere vincolanti per gli organi di applicazione delle assicurazioni sociali. Tuttavia, attentamente analizzato il caso concreto, questa Corte non trova validi motivi per non considerare i redditi da attività indipendente indicati nelle decisioni di tassazione del 2010, 2011 e 2012 per la determinazione degli assegni integrativi dell’insorgente. Infatti, da un lato, dalla contabilità aziendale prodotta dalla ricorrente unitamente alle decisioni di tassazione (cfr. doc. XI A1-8) emerge che i redditi effettivamente conseguiti durante ogni anno in cui ha beneficiato degli assegni familiari integrativi, si avvicinano a quelli stabiliti dall’autorità fiscale. Quindi, i dati contenuti in dette decisioni non appaiono, agli occhi del TCA, manifestamente errati al punto da non ritenerli quali valide basi di calcolo per il diritto agli assegni familiari integrativi della ricorrente. Dall’altro, va considerato che nell’atto ricorsuale, come pure in sede di reclamo, RI 1 non ha sollevato alcunché riguardo all’entità dei redditi stabiliti dall’autorità fiscale, ma si è limitata ad affermare di non avere capito i calcoli da loro eseguiti, senza tuttavia far valere di aver perlomeno tentato di chiedere ragguagli in merito all’autorità fiscale. In particolare, giova evidenziare che ella non ha mai indicato a quanto ammonterebbero - a suo parere – i redditi da attività indipendente da lei effettivamente conseguiti durante gli anni 2010, 2011 e 2012. Inoltre, la censura più volte sollevata dalla ricorrente secondo cui al momento della richiesta di assegni integrativi era impossibile determinare con certezza quanto fosse stato il reddito effettivo alla fine dell’anno (cfr. doc. I pag. 1 e 2), è irrilevante ai fini della soluzione della presente vertenza. Questa Corte al riguardo osserva che è proprio per questa ragione che l’amministrazione fa compilare agli assicurati la Dichiarazione dei dati relativi al reddito da attività indipendente e che, a norma dell’art. 6 Laps per stabilire il diritto agli assegni familiari integrativi di persone esercitanti attività indipendenti, è determinante il reddito stabilito dall’autorità fiscale. Considerato che la ricorrente ha sottoscritto in ben tre occasioni questa dichiarazione (cfr. doc. 11; 10; 9), nella quale questo aspetto è chiaramente indicato, ella non può sostenere di non esserne stata informata (cfr. doc. 11; 10; 9). Per lo stesso motivo, la ricorrente nemmeno può contestare all’amministrazione di non averle mai chiesto di trasmetterle le decisioni di tassazione cresciute in giudicato per gli anni nei quali sono stati concessi gli assegni familiari integrativi (cfr. doc. I pag. 2), giacché nelle predette dichiarazioni ciò è addirittura indicato in grassetto (cfr. doc. 11; 10; 9). Del resto la Cassa, nella decisione su reclamo ha puntualizzato che le decisioni definitive di fissazione dei contributi AVS/AI/IPG, emanate il 7 febbraio 2012, il 17 dicembre 2012 e il 10 dicembre 2013 dalla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, riportano, rispettivamente, un reddito aziendale definitivo per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2010 di fr. 30'000.--, dal 1°gennaio al 31 dicembre 2011 di fr. 36'000.-- e dal 1° gennaio al 31 dicembre 2012 di fr. 40'000.--. La parte resistente evidenzia che tali decisioni sono anch’esse passate in giudicato incontestate e gli importi relativi ai contributi AVS/AI/IPG stabiliti sulla base del reddito quale indipendente per il 2010, 2011 e 2012 sono stati interamente versati dall’insorgente (cfr. doc. IV 1 pag. 4). Il TCA rileva che la ricorrente non solo non ha censurato quanto affermato dalla Cassa, ma nemmeno ha preso posizione al riguardo. Pertanto, anche per questo motivo, questo Tribunale non ravvisa valide ragioni per scostarsi dai dati risultanti dalle notifiche di tassazione del 2010, 2011 e 2012 di Irene Leu e meglio, dall’importo di fr. 30'000.--, fr. 36'000.-- e fr. 40'000.--, non contestati in sede fiscale, per quanto attiene alla determinazione del reddito da attività indipendente. Va, inoltre, evidenziato che l’assicurata non ha peraltro sollevato nessun altra obiezione in merito alle voci dei nuovi conteggi oltre alla censura del computo dei redditi da attività indipendente emergenti dalle decisioni di tassazione per il 2010, il 2011 e il 2012. I nuovi calcoli effettuati dalla Cassa, tenendo conto dei redditi annui da attività indipendente risultanti dalle decisioni di tassazione per il 2010 di fr. 30'000.--, invece dell’importo di fr. 28'000.-- conteggiato nelle decisioni di luglio e novembre 2010 (cfr. doc. 3D; 4D), per il 2011 di fr. 36'000.--, invece dell’importo di fr. 30'000.-- conteggiato nelle decisioni di giugno e novembre 2011 (cfr. doc. 6D; 7D), per il 2012 di fr. 40'000.--, invece dell’importo di fr. 30'000 conteggiato nella decisione del marzo 2012 (cfr. doc. 8D), che hanno permesso di stabilire che per il lasso di tempo dal 1° gennaio 2010 al 31 maggio 2012 all’insorgente spettavano prestazioni per un importo massimo di fr. 12'281.-- (cfr. doc. IV 3 pag. 2) non sono, quindi, censurabili. Considerato che RI 1 durante il periodo in questione ha percepito assegni familiari integrativi per un importo complessivo di fr. 23'830.--, a ragione l’amministrazione ha chiesto alla ricorrente la restituzione dell’importo indebitamente percepito di fr. 11'549.-- (fr. 23'830 – fr. 12'281). In esito a quanto precede, la decisione su reclamo della Cassa del 10 febbraio 2014 deve, conseguentemente, essere confermata. 2.11.   A titolo abbondanziale, per quanto attiene alla buona fede sollevata dalla ricorrente in merito alla prassi da lei adottata durante gli anni per le richieste di assegni familiari integrativi (cfr. doc. I pag. 2), occorre evidenziare che a questo stadio non è determinante sapere se l'assicurata era in buona fede oppure no quando ha ricevuto l'indebita prestazione. Il problema della buona fede è infatti oggetto di esame nell'ambito della procedura successiva di condono (Widmer, Die Rückerstattung unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen, Tesi, Basilea 1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese; STFA C 25/00 del 20 ottobre 2000). La ricorrente, nel reclamo del 3 gennaio 2014, ha affermato di non essere comunque in grado di rimborsare la cifra chiesta in restituzione formulando, quindi, in maniera indiretta una richiesta di condono (cfr. doc. 17B). La Cassa, a tal proposito, nella sua decisione su reclamo del 10 febbraio 2013, a giusta ragione ha precisato che esaminerà un’eventuale richiesta di condono della cifra chiesta in restituzione di fr. 11'549.-- soltanto dopo la crescita in giudicato della decisione su reclamo qui impugnata (cfr. doc. IV 1 pag. 4). Infatti, per costante giurisprudenza federale, è possibile pronunciare una decisione di condono solo al momento della crescita in giudicato formale della decisione di restituzione, ritenuto che unicamente in quel caso tale obbligo è stabilito definitivamente (cfr. STF 9C_211/2009 del 26 febbraio 2010; STF 8C_130/2008 dell'11 luglio 2008; STF 8C_617/2009 del 5 novembre 2009). Per questi motivi dichiara e pronuncia

1.   Il ricorso è respinto .

2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta. Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente                                                          Il segretario Daniele Cattaneo                                                 Fabio Zocchetti