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39.2010.10

Ticino · 2008-11-13 · Italiano TI
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Ordine di restituz.di AFI e API a seguito di un nuovo calcolo degli assegni da parte della Cassa computando gli alim.fissati dal Pretore ma mai versati.Il TCA ha rinviato gli atti all'amm.per ult.accert.,ritenendo che gli elem.a sua disp.non gli consentano di decidere sull'irrecuperab.degli alimenti

Erwägungen (2 Absätze)

E. 2.2 Il TCA è chiamato a stabilire se l’assicurata deve restituire oppure no l’importo di fr. 14'090.--, corrispondenti ad assegni integrativi e di prima infanzia percepiti nel periodo dal 1° marzo 2006 al 31 ottobre 2008. Più precisamente deve essere appurato se a ragione o meno la Cassa ha rivisto i calcoli degli assegni di famiglia dell’insorgente relativi al lasso di tempo marzo 2006-ottobre 2008, computando gli alimenti che il marito è stato condannato nel luglio 2008 a versare con effetto dal marzo 2006 a lei e al figlio dal Pretore del Distretto di __________, ma che non ha corrisposto.

E. 2.3 Il 1°

gennaio 2009 sono entrate in vigore la Legge federale sugli assegni di famiglia

(LAFam) del 24 marzo 2006 e la relativa Ordinanza (OAFam; cfr. RU 2008 pag. 131 segg.).

Conseguentemente

il Cantone Ticino si è dotato di una nuova Legge sugli assegni di famiglia

(Laf) del 18 dicembre 2008 e di un nuovo Regolamento sugli assegni di famiglia

(Reg.Laf) del 23 giugno 2009, validi retroattivamente dal 1° gennaio 2009.

Nel

diritto delle assicurazioni sociali è determinante il disciplinamento legale in

vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie giuridicamente

rilevante (cfr. DTF 130 V 329; DTF 129 V 1; DTF 128 V 315 = SVR 2003 ALV Nr.

3;SVR 2003 IV Nr. 25; STFA del 23 gennaio 2002 nella causa L., H 114/01; STFA

20 gennaio 2003 nella causa V. e V.-A., K 133/01; DTF 122 V 35 consid. 1; DTF

118 V 110 consid. 3; RAMI 1999 n. K 994 pag. 321 consid. 2).

Il caso

in esame si riferisce a un periodo (1° marzo 2006 - 31 ottobre 2008) precedente

l’entrata in vigore della LAFam, dell’OAFam, della Laf e del Reg.Laf, per cui

in concreto vanno applicate le disposizioni valide fino al 31 dicembre 2008, e

meglio la Legge sugli assegni di famiglia dell’11 giugno 1996 (LAF) e il

Regolamento della legge sugli assegni di famiglia del 5 febbraio 1997 (Reg.LAF).

2.4.   L’assegno

integrativo è regolato dagli art. 24 segg. LAF.

L'art. 24

LAF stabilisce come segue le condizioni per potere beneficiare dell'assegno

integrativo:

"

Il genitore domiciliato nel Cantone ha diritto

all’assegno, per il figlio, se cumulativamente:

a)   coabita, anche soltanto in forma parziale, con

il figlio;

b)   ha il domicilio nel Cantone da almeno tre

anni;

c)   soddisfa

i requisiti della Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle

prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (Laps). (cpv. 1)

Se entrambi i genitori coabitano con il figlio,

ha diritto all’assegno la madre o il padre. (cpv. 2)

... (cpv. 3)."

L'art. 27

LAF prevede altresì che:

"

Richiamati gli articoli 10 e 11 Laps, l’importo

massimo dell’assegno corrisponde ai limiti minimi di reddito del o dei figli,

definito dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI, per i

quali l’assegno è riconosciuto. (cpv. 1)

In ogni caso, dall’importo erogabile vanno

dedotti gli eventuali assegni di base. (cpv. 2)."

2.5.   Gli art. 31

e 32 LAF fissano le condizioni per poter beneficiare dell’assegno di prima

infanzia.

L’art. 31

LAF, che si riferisce alla famiglia monoparentale, stabilisce quanto segue:

"

Il genitore ha diritto all’assegno, per il

figlio, se cumulativamente:

a) è domiciliato nel Cantone al momento della

richiesta;

b) coabita

costantemente

con il figlio;

c) ha il domicilio nel Cantone da almeno tre

anni;

d) il reddito disponibile del genitore, inclusi

gli eventuali assegni di cui il nucleo familiare beneficia in virtù della legge

nonché gli eventuali obblighi alimentari, è inferiore ai limiti posti dall’art.

24 cpv. 1 lett. c).”

L’art. 35

LAF enuncia inoltre che:

"

Richiamati gli articoli 4, 10 e 11 Laps,

l’importo massimo dell’assegno è pari alla differenza fra il reddito

disponibile residuale ai sensi della Laps e il limite minimo di reddito

previsto dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI,

cumulativamente, per il genitore o i genitori, i figli di età superiore ai tre

anni e i figli per i quali sussiste il diritto all’assegno di età inferiore ai tre

anni. (cpv. 1)

Dall’importo erogabile vanno dedotti gli

eventuali assegni di base. (cpv. 2)"

Dal

tenore di queste norme legali, risulta che la LAF, la cui prima revisione, per quanto attiene agli assegni integrativi e di prima infanzia, è entrata in vigore

il 1° febbraio 2003, per il calcolo di tali assegni rinvia alla Laps, anch’essa

in vigore dal 1° febbraio 2003 (cfr. BU 55/2002 del 24 dicembre 2002 pag. 489

segg.; BU 3/2003 del 31 gennaio 2003 pag. 24 segg.; BU 3/2003 del 31 gennaio

2003 pag. 24 segg.).

Il 1°

ottobre 2006 sono peraltro entrate in vigore alcune ulteriori modifiche della

Laps (cfr. BU 40/2006 del 8 settembre 2006 pag. 313-317).

Nella

presente fattispecie la Cassa ha ordinato la restituzione degli assegni

integrativi e di prima infanzia percepiti dalla ricorrente nel lasso di tempo

marzo 2006-ottobre 2008.

Di

conseguenza i nuovi disposti della Laps sono applicabili nel caso concreto per

il periodo da ottobre 2006 a ottobre 2008.

Per i

mesi da marzo a settembre 2006 le ultime modifiche della Laps non erano,

invece, ancora in vigore.

2.6.   Il titolare

ha diritto alle prestazioni sociali di complemento armonizzate fino a quando la

somma fra il reddito disponibile residuale della sua unità di riferimento, la

partecipazione al premio dell’assicurazione contro le malattie di cui

beneficiano o potrebbero beneficiare le persone facenti parte della sua unità

di riferimento e le prestazioni sociali di complemento di cui essa beneficia

non raggiunge la soglia di intervento (art. 11 cpv. 1 Laps).

Se,

nell’ambito della medesima prestazione sociale, la somma delle prestazioni di

cui potrebbero beneficiare i singoli membri dell’unità di riferimento che ne

hanno fatto richiesta supera la soglia d’intervento, ad ogni membro spetta una

quota proporzionale (art. 11 cpv. 2 Laps).

Il

reddito disponibile residuale è pari alla differenza tra la somma dei redditi

computabili e la somma delle spese computabili delle persone componenti l’unità

di riferimento (art. 5 Laps).

Esso viene determinato tenendo conto della situazione finanziaria

dell’unità di riferimento esistente al momento del deposito della richiesta. Il

regolamento definisce e disciplina i casi particolari (art. 10a Laps).

L'art. 6

Laps regolamenta il reddito computabile:

"

Il reddito computabile è costituito dai seguenti

redditi:

a) i redditi ai sensi degli art. 15-22 della Legge tributaria del 21

giugno 1994 (LT), ad esclusione dei redditi imposti separatamente in virtù

degli art. 36 cpv. 1, 38 cpv. 1 e 57 cpv. 1 LT;

b) ...

c) ...

d) i proventi ricevuti in virtù della legislazione federale sulle

prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e

l’invalidità;

e) tutte le rendite riconosciute ai sensi della Legge federale

sull’assicurazione militare federale del 19 giugno 1992;

f)  1/15 della sostanza imponibile dell’unità di riferimento

superiore a fr. 50’000.--, rispettivamente a fr. 100’000.-- per l’abitazione

primaria. (cpv. 1)

[Dal 1° ottobre 2006: 1/15 della sostanza mobiliare e

immobiliare imponibile, la deduzione sociale per i coniugi giusta la legge

tributaria si applica anche alle famiglie monoparentali e alle coppie

conviventi.]

Le entrate di cui al capoverso precedente alle

quali un membro dell’unità di riferimento ha rinunciato a favore di persone che

non fanno parte dell’unità di riferimento possono essere computate se la

rinuncia costituisce un manifesto abuso di diritto. (cpv. 2)

[Dal 1° ottobre 2006: Fanno parte dei redditi

computabili le entrate e le parti di sostanza, mobiliare e immobiliare, alle

quali il richiedente ha rinunciato.]

Non sono considerati redditi le prestazioni

sociali ai sensi della presente legge. (cpv. 3)

Il Consiglio di Stato determina in quale misura

vanno computati i redditi dei minorenni. (cpv. 4)"

La spesa computabile

è costituita dalla somma delle spese vincolate e dalla spesa per l’alloggio

(art. 7 Laps).

Ai sensi

dell'art. 8 Laps:

"

La spesa vincolata è costituita dalle seguenti

spese:

a) le spese ai sensi degli art. 25-31 LT;

[Dal

1° ottobre 2006: le spese ai sensi degli art. 25-31 LT. Il Consiglio di Stato

determina in quale misura vengono computate le spese per il conseguimento del

reddito delle persone con attività lucrativa salariata;]

b) gli interessi maturati su debiti ammessi in deduzione di cui

all’art. 32 cpv. 1 lett. a) LT;

c) le rendite e gli oneri permanenti di cui

all’art. 32 cpv. 1 lett. b) LT;

d) gli alimenti di cui all’art. 32 cpv. 1 lett.

c) LT;

e) i versamenti, premi e contributi legali, statutari o

regolamentari per acquisire diritti di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. d) e f) LT;

f)  i versamenti, premi e contributi per acquisire diritti

contrattuali in forme riconosciute della previdenza individuale vincolata di

cui

all’art. 32 cpv. 1 lett. e) LT versati da persone che esercitano

un’attività lucrativa indipendente o dipendente, se queste

ultime non sono affiliate obbligatoriamente al secondo pilastro;

g) i premi ordinari per l’assicurazione obbligatoria contro le

malattie vigenti al momento della richiesta, ma al massimo fino al raggiungimento

dell’importo della quota cantonale media ponderata;

h) i premi per l’assicurazione della perdita di guadagno in caso di

infortunio delle persone non obbligatoriamente assicurate;

[Dal 1° ottobre 2006: i premi per l’assicurazione della perdita

di guadagno in caso di malattia o in caso di infortunio delle persone non

obbligatoriamente assicurate;]

i)  ...

j)  le imposte ordinarie federali, cantonali, comunali sul reddito e

sulla sostanza. (cpv. 1)

[Dal 1° ottobre 2006: abrogato]

Le spese di cui all’art. 31 LT e gli interessi

maturati sui debiti di cui al cpv. 1 lett. b) vengono riconosciuti sino ai

seguenti importi:

a) per le spese e gli interessi passivi sui debiti privati fino

all’importo complessivo dei redditi della sostanza contemplati dagli art. 19 e

20 LT, maggiorato di 3000 fr.;

b) per i debiti derivanti dall’esercizio dell’attività

professionale, l’importo effettivo degli interessi. (cpv. 2)"

L'art. 9

Laps riguarda la spesa per l'alloggio:

"

La spesa per l’alloggio è computata fino ad un

massimo di:

a) per le persone unità               importo

riconosciuto dalla legislazione

di riferimento composte         sulle

prestazioni complementari

da una persona:                     all'AVS/AI

per la persona sola

b) per le unità di                      importo

riconosciuto dalla legislazione

riferimento

composte            sulle prestazioni complementari

da

due persone: all'AVS/AI per i coniugi

c)                                            per

le unità di      importo riconosciuto dalla legislazione

riferimento

composte da       sulle prestazioni complementari

più

di due persone:    all'AVS/AI per i coniugi maggiorato

del

20%

(cpv. 1)

Se una persona che non fa parte dell’unità di

riferimento convive con uno dei suoi membri, dalla spesa per l’alloggio viene

dedotta la quota-parte imputabile al convivente. (cpv. 2)"

L'art. 5

cpv. 1 lett. b cifra 2 della Legge federale sulle prestazioni complementari

(vLPC), in vigore fino al 31 dicembre 2007, prevedeva che i cantoni

stabiliscono l'importo delle spese per pigione fino a concorrenza di un importo

annuo, che a decorrere 1° gennaio 2001 corrisponde a fr. 13'200.-- per le

persone sole e di fr. 15'000.-- per coniugi e le persone con figli (cfr.

Ordinanza 01 sull'adeguamento delle prestazioni complementari all'AVS/AI del 18

settembre 2000 e Decreto esecutivo concernente la legge federale sulle prestazioni

complementari all'AVS e all'AI del 20 dicembre 2005).

Secondo

l'art. 2 della legge cantonale di applicazione a titolo di pigione si applica

l'importo massimo.

Il 1°

gennaio 2008 è entrata in vigore la nuova Legge federale sulle prestazioni complementari

all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPC). L’art.

10 cpv. 1 lett. b LPC prevede che l’importo massimo annuo riconosciuto delle

spese per pigione è di fr. 13'200.-- per le persone sole (cifra 1), fr.

15'000.-- per coniugi e le persone con orfani che hanno diritto a una rendita o

con figli che danno diritto a una rendita per figli dell’AVS o dell’AI (cifra

2) e di fr. 3'600.-- in più se è necessaria la locazione di un appartamento in

cui è possibile spostarsi con una carrozzella (cifra 3).

Infine

l'art. 10 cpv. 1 Laps precisa a cosa equivale la soglia di intervento:

"

La soglia d’intervento corrisponde alla somma

di:

a) per il titolare               importo

corrispondente al limite minimo

del

diritto:                   previsto dalla legislazione sulle

prestazioni

complementari all'AVS/AI per la

persona

sola

b) per la prima perso-            importo

corrispondente alla metà del limite

na

supplementare            minimo previsto dalla legislazione sulle

dell'unità

di riferi-              prestazioni complementari all'AVS/AI per la

mento   persona

sola

c) per la seconda e       importo corrispondente

al limite minimo

la terza

persona               previsto dalla legislazione sulle

supplementare                 prestazioni

complementari all'AVS/AI

dell'unità

di riferi-              per il primo figlio

mento:

d) per la quarta e la       importo

corrispondente al limite minimo

quinta

persona                 previsto dalla legislazione sulle

supplementare

prestazioni complementari all'AVS/AI

dell'unità

di riferi-              per il terzo figlio

mento:

e) per la sesta e ogni    importo corrispondente

al limite minimo

ulteriore

persona              previsto dalla legislazione sulle

supplementare

prestazioni complementari all'AVS/AI

dell'unità

di riferi-              per il quinto figlio"

mento:

L'art. 3b

vLPC, in vigore fino al 31 dicembre 2007, enuncia in particolare che le spese

riconosciute si compongono di un importo destinato alla copertura del

fabbisogno vitale, per anno, pari, dal 1° gennaio 2003, al minimo per le

persone sole, a fr. 15'700.-, per i coniugi, almeno 23’550.- franchi e per gli

orfani e per i figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o

dell'AI, a fr. 8'260.- (cfr. Ordinanza 03 sull'adeguamento delle prestazioni

complementari all'AVS/AI del 20 settembre 2002). Per i due primi figli si prende

in considerazione la totalità dell'importo determinante, per due altri figli

due terzi ciascuno   (fr. 5'506.--) e per ogni altro figlio un terzo (fr.

2'753.--).

Giova,

altresì, rilevare che il 1° gennaio 2005 sono entrate in vigore delle modifiche

della Laps e della LAF decretate dal Gran Consiglio, alla luce del Messaggio n.

5589 sul Preventivo 2005 del Consiglio di Stato.

Più

precisamente è stato introdotto l’art. 37 cpv. 3 Laps, secondo cui, in deroga

all’art. 10 Laps, per l’anno 2005, benché gli importi destinati alla

copertura del fabbisogno vitale ex art. 3b cpv. 1 lett. a LPC siano aumentati

(cfr. Ordinanza 05 sull’adeguamento delle prestazioni complementari all’AVS/AI

del 24 settembre 2004), fanno stato i limiti previsti dalla vLPC per gli anni

2003 e 2004.

Giusta il

nuovo art. 79 LAF, poi, per l’anno 2005 per il calcolo degli importi, ove la

legge fa riferimento alla LPC, vengono applicati i limiti previsti dalla vLPC

per gli anni 2003 e 2004 (cfr. BU 6/2005 dell’11.2.2005 pag. 56; FU 102/2004

del 21.12.2004 pag. 9002).

Tali

deroghe sono valide anche per gli anni 2006 (cfr. art. 37 cpv. 4 Laps;

79 LAF; BU 7/2006 del 10 febbraio 2006 pag. 41 e 42) e 2007 (cfr. art.

37 cpv. 4 Laps; 79 LAF; BU 7/2007 del 6 febbraio 2007 pag. 49).

Per quanto

concerne, invece, l’anno 2008, il nuovo art. 10 cpv. 2 Laps, in vigore

dal 1° gennaio 2008, prevede che per limiti minimi secondo la legislazione

sulle prestazioni complementari all’AVS/AI si intende fr. 16’540.-- con

riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. a), fr. 8'270.-- con riferimento all’art.

10 cpv. 1 lett. b), fr. 8'680.-- con riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. c),

fr. 5'787.-- con riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. d) e fr. 2'893.-- con

riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. e) (cfr. BU 6/2008 del 15 febbraio 2008

pag. 110).

Secondo,

poi, il nuovo art. 40 LAF, valido dal 1° gennaio 2008, per limiti minimi

secondo la legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI si intendono

i limiti di cui all’art. 10 Laps.

2.7.   Secondo

l'art. 41 cpv. 2 LAF, concernente l'obbligo di informare:

"

Per l'assegno integrativo e di prima infanzia si

applica altresì l'art. 30 Laps."

L'art. 30

Laps prevedeva, fino al 30 settembre 2006, che:

"

Le persone che compongono l'unità di riferimento

sono tenute a notificare tempestivamente agli organi amministrativi competenti

per l'applicazione della legge e delle leggi speciali di ogni cambiamento

rilevante per il diritto delle prestazioni sociali."

Dal 1°

ottobre 2006 il tenore di questo disposto è il seguente:

"Le persone che compongono l'unità di

riferimento sono tenute a informare tempestivamente gli organi amministrativi

competenti per l'applicazione della legge e delle leggi speciali qualsiasi

cambiamento importante sopraggiunto nelle condizioni determinanti per

l’erogazione di una prestazione. (cpv. 1)

Qualsiasi

persona o servizio che partecipa all’esecuzione della legge o delle leggi

speciali ha l’obbligo di informare l’organo amministrativo competente se

apprende che le condizioni determinanti per l’erogazione delle prestazioni

hanno subito modifiche."

In

proposito l'art. 10 Reg. Laps precisa che:

"

E' considerato cambiamento rilevante:

a)                               un

cambiamento pari ad un importo di almeno fr. 1’200.-- annui del

reddito

disponibile residuale dell'unità di riferimento rispetto a quello determinante

per la decisione più recente;

b)                               una

variazione della composizione dell'unità di riferimento."

2.8.   Per quanto

riguarda l'obbligo di restituzione e il condono, l'art. 44 cpv. 4 LAF prevede

che:

"

Resta riservato l'art. 26 Laps per quanto

concerne l'assegno integrativo e di prima infanzia."

L'art. 26

Laps sancisce:

"

La prestazione sociale indebitamente percepita

deve essere restituita. (cpv. 1)

Il diritto di esigere la restituzione è perento

dopo un anno dal momento in cui l’organo amministrativo competente ha avuto

conoscenza dell’indebito ma, in ogni caso, dopo cinque anni dal pagamento della

prestazione. (cpv. 2)

La restituzione è condonata, in tutto od in

parte, se il titolare del diritto ha percepito la prestazione indebita in buona

fede e se, tenuto conto delle condizioni economiche dell’unità di riferimento

al momento della restituzione, il provvedimento costituirebbe un onere troppo

grave. (cpv. 3)

I coniugati e i conviventi sono solidalmente

tenuti alla restituzione (cpv. 4).”

Il

Messaggio relativo all'introduzione di una nuova legge sull'armonizzazione e il

coordinamento delle prestazioni sociali del 1° luglio 1998 prevede che, per

quanto attiene all’art. 26 Laps, concernente la restituzione di prestazioni

percepite indebitamente e il relativo condono, è applicabile la consolidata

giurisprudenza del TCA e del TFA in materia di prestazioni complementari (cfr.

Messaggio N. 4773, p.to 12 ad art. 26).

2.9.   Secondo la

giurisprudenza in vigore in materia di restituzione in ambito LAVS, applicabile

alla LPC e quindi, secondo il tenore del Messaggio del 1° luglio 1998 menzionato

sopra (cfr. consid. 2.8.), anche alla Laps, la richiesta di rimborso è

subordinata ai presupposti della revisione processuale o del riesame. In

effetti l’amministrazione può riesaminare una decisione cresciuta in giudicato

formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è

senza dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante oppure deve

procedervi se si manifestano nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a

indurre ad una conclusione giuridica differente. Solo in tali casi può

richiedere una restituzione (cfr. STFA C 25/00 del 20 ottobre 2000; DTF 122 V

21; RCC 1989 p. 547; RCC 1985 p. 63; Rumo-Jungo, Rechtsprechung des

Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1994, ad art. 3 p. 68).

Per quel

che concerne l’importanza della correzione non è possibile fissare un ammontare

limite generalmente valido.

È infatti

determinante l’insieme delle circostanze del singolo caso (RCC 1989 p. 547).

È tenuto

alla restituzione ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla

quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto. La prestazione è quindi

stata erogata in contrasto con la legge. A questo stadio non è determinante

sapere se l'assicurato era in buona fede oppure no quando ha ricevuto

l'indebita prestazione. Il problema della buona fede è infatti oggetto di esame

nell'ambito della procedura successiva di condono (

Widmer, Die Rückerstattung

unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen

,

Tesi, Basilea 1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese;

STFA del 20 ottobre 2000 nella causa C., C 25/00).

Il

principio della restituzione sancito all'art. 47 cpv. 1 vLAVS, analogo alle

regole del diritto civile (miranti ad evitare l'arricchimento indebito, cfr.

art. 62ss CO), ha beneficiato di un complemento importante nell'ambito dell'AVS

e delle leggi ad essa correlate (art. 49 vLAI e art. 27 vLPC), nel senso che,

se il principio della restituzione è stato stabilito (da un profilo oggettivo),

la persona tenuta a restituire ha la possibilità di domandare, in una procedura

distinta, il condono della restituzione, se egli era in buona fede e se la

restituzione costituirebbe un onere troppo grave (art. 47 cpv. 1, 2a frase

vLAVS e art. 79 vOAVS; Valterio,

Commentaire de la loi sur

l'assurance-vieillesse et survivants

, pag. 226; STCA 14

maggio 1993 in re P.).

Questo

concetto è stato pure ripreso dall'art. 26 cpv. 3 Laps (cfr. consid. 2.8.).

2.10.   Nella

presente evenienza dalle carte processuali si evince che l’assicurata, a fare

tempo dal 1° marzo 2006, è stata posta al beneficio di un assegno integrativo

di fr. 505.-- al mese, corrispondenti all’importo massimo erogabile, e di un

assegno di prima infanzia di fr. 1'701.-- mensili, calcolati computando un

contributo alimentare annuo di fr. 4'800.-- a favore della ricorrente e di fr.

6'996.-- a favore del figlio __________, nato il 7 novembre 2005 (cfr. doc. 1,

1D).

La Cassa ha emesso le relative decisioni dopo la sottoscrizione da parte della ricorrente il 23

marzo 2006 della “Dichiarazione pensione alimentare provvisoria”, in cui è

specificato, da un lato, che nel caso in cui non vi fosse ancora la sentenza di

seperazione o divorzio omologata dal giudice, l’organo competente a stabilire

il reddito disponibile residuale dell’unità di riferimento prende in

considerazione quale reddito l’ammontare della pensione alimentare che figura

sull’istanza di separazione o divorzio o l’effettivo ammontare al momento dell’inoltro

della domanda di prestazioni Laps. Dall’altro, che se il giudice stabilisce una

pensione alimentare diversa da quanto richiesto, l’organo competente ricalcola

il diritto alle prestazioni.

Apponendo la propria firma

su tale dichiarazione, l’assicurata si è impegnata a trasmettere immediatamente

all’ufficio competente copia della sentenza civile mediante la quale viene

determinato il contributo alimentare a favore del figlio, ad avvertire

l’ufficio competente in caso di modifiche nell’ammontare delle pensioni

alimentari ricevute e a restituire quella parte di prestazione assegnatale a

cui non avrebbe avuto diritto computando un contributo alimentare superiore

(cfr. doc. 10).

Dal 1° marzo 2007 l’ammontare

sia dell’assegno integrativo che dell’assegno di prima infanzia è, poi, stato

aumentato a fr. 688.--, rispettivamente a fr. 1'985.--, tenendo in

considerazione unicamente una pensione alimentare per __________ di fr.

4'800.-- annui. Tale contributo risulta essere stato convenuto tra l’assicurata

e il marito in occasione dell’udienza di discussione cautelare e di merito del

3 ottobre 2006 dinanzi al Pretore del Distretto di __________ (cfr. doc. 7A,

7E, 5B).

La Cassa, dal 1° marzo 2008, ha erogato all’insorgente un assegno integrativo di fr. 723.-- e un

assegno di prima infanzia di fr. 2'092.--, sempre conteggiando un contributo di

mantenimento di fr. 4'800.-- all’anno per il figlio (cfr. doc.

Nell’ottobre 2008 la Cassa è venuta a sapere, tramite l’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento che dal

marzo 2006 anticipava gli alimenti all’assicurata, che il Pretore aveva fissato

in una sentenza l’importo degli alimenti (cfr. doc. 11A).

In

effetti il 9 luglio 2008 il Pretore del Distretto di __________ ha emesso una

sentenza, passata in giudicato incontestata, con cui, da una parte, ha

autorizzato i coniugi __________ a vivere separati, affidando il figlio __________

alla madre, dall’altra, __________ è stato condannato a versare, a titolo di contributi

di mantenimento, fr. 400.-- mensili per la moglie e fr. 1'300.-- al mese per il

figlio (cfr. doc. 11B).

Di conseguenza la Cassa, in primo luogo, ha ricalcolato gli assegni di famiglia spettanti all’insorgente nel

periodo 1° marzo 2006 – 31 ottobre 2008 computando gli alimenti stabiliti con

la sentenza pretorile del 9 luglio 2008.

In secondo luogo, il 13

novembre 2008 ha emesso nei confronti dell’assicurata l’ordine di restituzione

di fr. 14'090.--, confermato dalla decisione su reclamo del 22 giugno 2010,

nella quale è stato rilevato che l’interruzione della procedura esecutiva nei

confronti del marito risulta un’omissione da qualificare quale rinuncia a

determinate entrate ai sensi dell’art. 6 cpv. 2 Laps (cfr. doc. B, M).

L’insorgente ha censurato

il modo di procedere dell’amministrazione, sostenendo, in buona sostanza,

di non aver richiesto la continuazione dell’esecuzione della prima

procedura esecutiva avviata nei confronti del marito con precetto esecutivo

spiccato il 2 febbraio 2009, poiché quest’ultimo le risultava oberato dai

debiti.

Essa, al

riguardo, ha precisato di aver comunque, su sollecito della Cassa, promosso una

nuova procedura esecutiva nei confronti di __________, a cui questi non ha

fatto opposizione, e di aver conseguentemente richiesto la continuazione

dell’esecuzione.

La

ricorrente ha, altresì, osservato di avere nel frattempo chiesto all’Ufficio di

esecuzione e fallimenti lo stato delle esecuzione e degli attestati di carenza

beni del marito e che dal medesimo è emersa una situazione economica precaria con

attestati di carenza beni per circa fr. 4,5 mio. Essa ha puntualizzato che

questo aspetto motivava già di per sé la legittima considerazione di non voler

continuare la procedura esecutiva, ma che in ogni caso, dato che così ha

richiesto la parte resistente, ha intrapreso i passi per continuare

l’esecuzione (cfr. doc. I; V).

2.11.   Il TCA,

chiamato a pronunciarsi in merito alla fattispecie, sottolinea dapprima che

giusta l’art. 6 cpv. 1 lett. a Laps, a cui la LAF rinvia per il calcolo degli assegni integrativi e di prima infanzia (cfr. consid. 2.5.), il reddito

computabile è costituito, tra l’altro, dai redditi ai sensi degli art. 15-22

della Legge tributaria del 21 giugno 1994 (LT; cfr. consid. 2.6.).

L’art. 22

lett. f LT enuncia che sono imponibili gli alimenti percepiti dal contribuente

in caso di divorzio o separazione legale o di fatto, nonché gli alimenti

percepiti da un genitore per i figli sotto la sua autorità parentale.

L’art. 6

cpv. 2 Laps stabilisce, poi, nella sua versione in vigore fino al 30 settembre

2006, che le entrate di cui al cpv. 1 alle quali un membro dell’unità di

riferimento ha rinunciato a favore di persone che non fanno parte dell’unità di

riferimento possono essere computate se la rinuncia costituisce un manifesto

abuso di diritto.

Il nuovo

tenore dell’art. 6 cpv. 2 Laps, valido dal 1° ottobre 2006 (cfr. consid. 2.5.,

2.6.), prevede peraltro che fanno parte dei redditi computabili le entrate e le

parti di sostanza, mobiliare e immobiliare, alle quali il richiedente ha

rinunciato.

Una

disposizione analoga figura nella legge federale sulle prestazioni

complementari all’AVS/AI (cfr. art. 11 cpv. 1 lett. g LPC).

Secondo

la giurisprudenza federale relativa alle prestazioni complementari, al coniuge

avente diritto a pensioni alimentari (cfr. art. 11 cpv. 1 lett. b LPC) vanno

computate le prestazioni convenute con l’altro coniuge e non quelle

effettivamente versate, finché la loro irrecuperabilità non può essere

obiettivamente stabilita. L'irrecuperabilità delle pensioni alimentari dovute

può essere ammessa, di regola, quando sono state esaurite tutte le possibilità

giuridiche per il loro recupero (DTF 120 V 443 consid. 2; Pratique VSI 1995 p.

52; RCC 1991 pag. 145 consid. 2c, RCC 1988 pag. 275-276; Direttive UFAS sulle

prestazioni complementari, cifra 2130).

Questo è

in particolare il caso quando la moglie ha intrapreso infruttuosamente

procedure civili o penali oppure procedimenti esecutivi (SVR 1996 EL Nr,. 20 p.

59 consid. 4; SVR 1994 EL Nr. 1 p. 1 consid. 3b; RCC 1992 p. 272).

Il rigore

di questa giurisprudenza è però stato mitigato dall'Alta Corte in due sentenze

del 24 e 31 marzo 1992. In quest'occasione il TFA ha ammesso che il carattere

di irrecuperabilità può essere ammesso anche in assenza di qualsiasi intervento

giuridico, se si può chiaramente comprovare che il debitore di alimenti non è

in grado di mantenere i suoi obblighi. Questa prova può essere fornita in

particolare per mezzo di attestati ufficiali (emanati ad esempio dalle autorità

esecutive o fiscali), relativi al reddito e alla sostanza del debitore di

alimenti (SVR 1996 EL Nr. 20 p. 60 consid. 4; Pratique VSI 1995 p. 53; RCC 1992

pag. 271 consid. 2, RCC 1992 pag. 275 consid. 2; E. Carigiet – U. Koch,

"Ergänzungsleistungen zur AHV/IV", Ed. Schultess,

Zurigo-Basilea-Ginevra 2009, p. 181-182).

Applicando

questa giurisprudenza al settore degli assegni integrativi e di prima infanzia

il TCA, in una sentenza 39.1999.27 del 12 aprile 2000, si è così espresso:

"

Allo stesso risultato si dovrebbe comunque

giungere anche se, per ipotesi, si volesse computare tale reddito. In effetti

si può ritenere verosimile, sulla base delle circostanze indicate

dall'assicurata - che non sono state in alcun modo contestate dalla Cassa, ma

unicamente considerate insufficienti - e in virtù della generale esperienza di

vita, che le procedure atte ad ottenere da un lato il riconoscimento del figlio

da parte del padre e, dall'altro, il versamento degli alimenti, risulterebbe

lunga e laboriosa, senza che esista alcuna garanzia che il padre verserà

alcunché (cfr. consid. 2.5.). Come indicato dall'assicurata infatti, il padre

vive presumibilmente in X, non vuole saperne del bambino e fatica a mantenere

gli altri figli a carico. Egli ha inoltre minacciato l'assicurata,

prospettandole la sottrazione del figlio, nell'ipotesi in cui dovesse intentare

una causa.

In simili condizioni l'avvio, la continuazione e

la conclusione di una causa potrebbe rivelarsi particolarmente gravosa,

rischiosa per il bambino e la madre, in quanto il padre ne conosce il recapito.

E anche nell'ipotesi in cui vi fosse qualche possibilità di successo,

difficilmente, visto l'atteggiamento, l'interessato verserà alcunché.”

Vedi pure

STCA 39.2009.12 del 25 maggio 2010.

2.12.   Questa Corte

rileva, inoltre, che dalla documentazione agli atti risulta che l’assicurata,

immediatamente dopo aver ricevuto l’ordine di restituzione del 13 novembre

2008, e meglio il 14 novembre 2008, ha chiesto informazioni in merito

all’amministrazione, precisando che il marito non era in grado di pagare i

contributi alimentari arretrati (marzo 2006-ottobre 2008).

La Cassa le ha, perciò, spiegato che doveva intraprendere una procedura di incasso nei confronti

di __________ (cfr. doc. 13).

L’insorgente,

conseguentemente, il 21 novembre 2008 ha chiesto per iscritto alla Commissione tutoria regionale __________, sede di __________, un aiuto appropriato per

l’esecuzione della pretesa di mantenimento.

Nella

lettera di risposta del 5 dicembre 2008 la Commissione tutoria ha indicato, segnatamente, che:

"

(…)

Nel suo caso si constata

che il padre non è collaborante ed è reticente ad ogni tipo d’informazione e

risulterebbe essere nullatenente (cfr. sentenza di divorzio inviataci),

pertanto ci chiediamo se sia sensato notificargli la sua richiesta per

osservazioni, convocarlo o addirittura procedere in via esecutiva per

l’incasso.

(…)” (Doc. 16A)

Dalla

sentenza emanata dal Pretore del Distretto di __________ il 9 luglio 2008 (cfr.

consid. 2.10.) si evince, peraltro, quanto segue:

"

(…) il marito ha terminato la disoccupazione

nell’agosto 2006 (cfr. interrogatorio formale del 13 novembre 2007, R. 2; doc.

9). Nel 2006 (da gennaio ad agosto) le indennità di disoccupazione percepite

ammontavano a CHF 23'688.- (pari a circa CHF 2'600.- al mese) (cfr. doc. 9).

Attualmente il convenuto sembra non disporre di alcun reddito (cfr. scritto del

7 aprile 2008 dell’avvocato del convenuto);

(…)” (Doc. 11D)

Inoltre

relativamente all’istanza di assistenza giudiziaria formulata dal marito il

Pretore ha osservato che:

"

(…)

Non è ammissibile che una

persona gravata da obblighi di mantenimento e convenuta in giudizio per

definire l’assetto della separazione della sua famiglia, debba essere

costantemente rincorsa, rispettivamente risulti a tal punto reticente nel

giustificare compiutamente la sua situazione, aggiornandola in funzione dei

cambiamenti che si succedono nel tempo. Nel caso concreto la resistenza totale

del convenuto all’imputazione di qualsiasi reddito ipotetico, la sua ferma

negazione di qualsiasi disponibilità a contribuire al mantenimento della

famiglia così come pure gli argomenti addotti a giustificazione di tali

posizioni, non paiono d’acchito tutelabili né si deve ritenere che una persona

ragionevole e benestante si comporti in causa in questa guisa.(…)” (Doc. 11G)

L’assicurata,

il 28 gennaio 2009, ha comunque avviato una procedura esecutiva nei confronti

del marito per il credito di alimenti arretrati a far tempo dal marzo 2006

(cfr. doc. 18A).

Un precetto

esecutivo è stato spiccato nei confronti di __________ il 9 febbraio 2009. A tale precetto non è stata fatta opposizione (cfr. doc. 20A).

La

ricorrente non ha, però, continuato la menzionata procedura, poiché, da un

lato, il marito non ha reagito al precetto esecutivo, dall’altro, essendo

oberato di debiti, riteneva che l’incasso sarebbe stato improbabile (cfr. doc.

23, I).

Su

sollecito della Cassa (cfr. doc. 22, 24) l’assicurata ha inoltrato una nuova

procedura esecutiva nei confronti del marito. Contro il relativo precetto

esecutivo notificatogli il 21 giugno 2010 __________ non ha sollevato

opposizione (cfr. doc. O).

Il 12

luglio 2010 l’insorgente ha, poi, interposto domanda di prosecuzione

dell’esecuzione (cfr. doc. O).

Il 2

agosto 2010 l’Ufficio esecuzione di __________ ha emesso un avviso di

pignoramento nei confronti di __________ (creditore RI 1), indicando che il

pignoramento avrebbe avuto luogo al domicilio del debitore il 2 settembre 2010

al mattino (cfr. doc. Q3).

Nel

frattempo l’assicurata ha richiesto al medesimo Ufficio esecuzione la

situazione debitoria del marito e lo stato degli attestati di carenza beni. Dal

relativo estratto emerge che dal 24 agosto 2001 all’11 giugno 2010 sono stati

rilasciati 91 atti carenza beni per un valore complessivo di fr. 4'411'932.65

(cfr. doc. P).

2.13.   La Cassa, nelle proprie osservazioni del mese di settembre 2010, ha affermato che se l’assicurata avesse precedentemente portato a termine le procedure

esecutive nei confronti di __________ e avesse prodotto alla Cassa un attestato

carenza beni, l’amministrazione, nella decisione su reclamo, avrebbe potuto

ritenere oggettivamente comprovata l’irrecuperabilità degli alimenti e quindi

stralciare tale posta dai calcoli.

La Cassa ha aggiunto che, per contro, un attestato di carenza beni prodotto nella presente

procedura non muterebbe la situazione di fatto esistente al momento in cui è

stata emessa la decisione di restituzione (cfr. doc. VII).

Al

riguardo è utile rilevare che è vero, come sottolineato dall’amministrazione

(cfr. doc. VII),

che secondo la costante giurisprudenza del TFA

(Tribunale federale delle assicurazioni; dal 1° gennaio 2007: Tribunale

federale), l'autorit

à giudicante deve limitare l'esame del

caso alla situazione effettiva che si presenta all'epoca in cui è stata resa la

decisione su opposizione impugnata (fra le tante: STFA del 22 aprile 2005 nella

causa S., U 417/04, consid. 1.1.; DTF 130 V 138; Pratique VSI 2003

pag. 282; STFA I 490/00 del 3 dicembre 2001; STFA U 213/01 del 9 ottobre 2001;

STFA I 561/00 del 12 aprile 2001; STFA I 30/99 del 22 febbraio 2001; DLA 2000

pag. 74; DTF 121 V 102; STFA del 6 dicembre 1991 in re C., pag. 5, non pubblicata;

RCC 1989 pag. 123 consid.

3b; DTF 116 V 248 consid. 1a;

DTF 112 V 93 consid. 3; DTF 109 V 179 consid.

1; DTF107

V 5 consid. 4a; DTF 105 V 141 consid. 1b).

E’

altrettanto vero, tuttavia, che fatti verificatisi ulteriormente possono

imporsi quali elementi di accertamento retrospettivo della situazione anteriore

alla decisione stessa (cfr. STFA K 154/03 del 20 aprile 2005 consid. 1.2.; RAMI

2001 pag. 101; STFA I 134/02 del 17 gennaio 2003 STFA I 11/01 del 28 giugno

2001; STFA I 83/01 del 31 maggio 2001; STFA 17 febbraio 1994 in re P., non pubblicata, STFA 5 gennaio 1993 in re W. Schw., non pubblicata; STFA 1° marzo 1993 in re F., non pubblicata).

Inoltre,

eccezionalmente, il giudice può anche tener conto, per motivi d'economia

procedurale, dei fatti intervenuti posteriormente, a condizione che questi

ultimi siano stabiliti in modo sufficientemente preciso (RCC 1980 pag. 263) e

siano suscettibili di influenzare il giudizio (cfr. DTF 130 V 138;

RCC 1989 pag. 123 consid. 3b, RCC 1974 pag. 192 consid. 4, RCC 1970 pag. 582

consid. 3; STCA 10 gennaio 1996 nella causa G.R. consid. 2.6.).

In

concreto va, poi, ricordato che oggetto della lite è un ordine di restituzione

di assegni di famiglia percepiti nel periodo 1° marzo 2006 - 31 ottobre 2008, e

meglio va verificato se per tale lasso di tempo a ragione o meno la Cassa, rivedendo i conteggi nel novembre 2008, ha computato gli alimenti che il marito

dell’assicurata è stato condannato nel luglio 2008 dal Pretore a versare a lei

e al figlio a decorrere dal marzo 2006, ma che non ha mai corrisposto.

__________,

dal 2001 al 2010, ha, altresì, accumulato, come visto, debiti che

hanno condotto ad attestati di carenza beni per fr. 4'411’932.65 (cfr. doc. P).

Inoltre,

come evidenziato dal Pretore nella sentenza del luglio 2008, a quel momento il marito dell’insorgente sembrava non disporre di alcun reddito (cfr. doc. 11D;

consid. 2.12.).

Pertanto

la situazione economica del marito dell’assicurata nel periodo in cui è stato

emanato l’ordine di restituzione del 13 novembre 2008 e durante la procedura di

reclamo non appare molto diversa, o comunque non risulta migliore, rispetto a

quella attuale.

Va pure

considerato che l’insorgente, non appena venuta a sapere dalla Cassa nel

novembre 2008 di dover intraprendere una procedura di incasso, vi ha dato

seguito, dapprima contattando la Commissione tutoria ancora nel novembre 2008 e

in seguito avviando una procedura esecutiva nel gennaio 2009 (cfr. consid.

2.12.).

Essa, del

resto, ha motivato la circostanza di non avere interpellato prima la Commissione tutoria proprio con il fatto che era al corrente della situazione finanziaria del

padre di suo figlio (cfr. doc. E).

La prima procedura

esecutiva iniziata nel gennaio 2009 è sì stata interrotta, tuttavia quale

motivo della mancata continuazione l’assicurata ha addotto che, essendo al corrente

che il marito era oberato dai debiti, riteneva che l’incasso sarebbe stato

improbabile (cfr. doc. 23, I). Del resto anche la Commissione tutoria, già nel dicembre 2008, aveva espresso il dubbio se fosse stato sensato

notificare al marito la richiesta dell’insorgente per osservazioni, convocarlo

o addirittura procedere in via esecutiva per l’incasso (cfr. doc. 16A; consid.

2.12.).

Una nuova

procedura esecutiva è, come sopra esposto (cfr. consid. 2.12.), comunque stata

avviata nel giugno 2010 e continuata.

Ne

discende che, nel caso di specie, per stabilire se i contributi di mantenimento

arretrati vadano o meno computati nel calcolo degli assegni di famiglia

relativi al periodo marzo 2006 – ottobre 2008 le relative possibilità di

recupero attuali sono determinanti.

2.14.   Il TCA

ritiene, tuttavia, che gli elementi a sua disposizione non gli consentano di

pronunciarsi, con la necessaria cognizione di causa, in merito

all’irrecuperabilità o meno dell’importo di alimenti dovuti per il periodo

marzo 2006-ottobre 2008.

Non

emerge, infatti, in modo chiaro la situazione finanziaria attuale del marito

della ricorrente.

Lo stato

debitorio del marito di quasi 4,5 milioni di franchi fa sì propendere per una

situazione di estrema precarietà, tuttavia deve ancora essere verificato

l’esito del pignoramento del settembre 2010, come pure l’entità del suo attuale

reddito.

E’ noto,

infatti, per stessa ammissione della ricorrente - comprovata con copiosa

documentazione bancaria -, che __________ dal maggio 2009 corrisponde alla

moglie e al figlio gli alimenti con importi che variano tra i fr. 1'400.-- e i

fr. 1'700.-- mensili (cfr. doc. Q5).

Non è,

per contro, dato sapere se al debitore degli alimenti resta un ammontare

comunque superiore a ciò che è strettamente necessario al suo sostentamento

permettente di provvedere al versamento delle pensioni di mantenimento

arretrate.

In

proposito giova rilevare che ai sensi dell’art. 93 cpv. 1 LEF o

gni

provento del lavoro, gli usufrutti e il loro prodotto, le rendite vitalizie e

gli alimenti, le pensioni e le prestazioni di qualsiasi tipo destinate a

risarcire una perdita di guadagno o una pretesa derivante dal diritto al

mantenimento, segnatamente le rendite e le indennità in capitale che non sono

impignorabili giusta l’articolo 92, possono essere pignorati in quanto, a

giudizio dell’ufficiale, non siano assolutamente necessari al sostentamento del

debitore e della sua famiglia.

2.15.   S

i

giustifica, di conseguenza, l’annullamento della decisione su reclamo impugnata

e il rinvio degli atti alla Cassa perché disponga accertamenti più approfonditi

riguardo alla capacità finanziaria del marito della ricorrente, se del caso

avvalendosi della collaborazione della parte ricorrente e, sulla scorta delle

relative risultanze, si pronunci nuovamente circa il computo o meno degli

alimenti arretrati nel calcolo degli assegni integrativi e di prima infanzia

spettanti all’assicurata per il periodo marzo 2006 - ottobre 2008 e quindi

sull’obbligo di restituire l’importo di fr. 14'090.-- oppure no.

In primo luogo, andrà

verificato lo stadio e l’esito della procedura esecutiva avviata

dall’assicurata nei confronti del marito nel giugno 2010.

In secondo luogo, alla

luce di quanto emergerà dall’accertamento di cui sopra, andrà appurato se,

ritenuti i debiti accumulati per complessivi fr. 4'411'932.65 (cfr. consid. 2.12.),

il credito per alimenti arretrati dell’assicurata possa essere considerato

irrecuperabile oppure no.

G

li

alimenti arretrati non andranno considerati irrecuperabili, o in ogni caso non

totalmente irrecuperabili (cfr. consid. 2.12.), qualora la somma ricavata dal

pignoramento del settembre 2010 sia tale da poter coprire l’ammontare dei

crediti, considerato che i crediti per alimenti in casu non sono privilegiati (appartengono

alla prima classe dei crediti non garantiti da pegno di cui all’art. 219 LEF

relativo all’ordine dei creditori, e sono dunque privilegiati, solo quei

crediti pecuniari per contributi di mantenimento in virtù del diritto di

famiglia sorti nei 6 mesi precedenti la domanda di continuazione

dell’esecuzione; cfr. art. 146, 219 LEF), oppure quanto ottenuto dal

pignoramento in aggiunta al reddito attuale di __________ permetta, tenuto

conto del suo minimo vitale, di estinguere i suoi debiti, oltre alle spese di

amministrazione, realizzazione e ripartizione (cfr. art. 144 LEF.

I

contributi di mantenimento arretrati non si riveleranno irrecuperabili anche

nel caso in cui l’Ufficio esecuzione al domicilio del marito della ricorrente

non abbia trovato beni pignorabili, sempre che il reddito di __________ risulti

particolarmente ingente da poter soddisfare, oltre al suo necessario

mantenimento, i propri creditori, almeno parzialmente.

In tali

ipotesi, ne conseguirebbe che a ragione la Cassa ha computato nei nuovi conteggi degli assegni di famiglia del periodo marzo 2006 – ottobre 2008 l’importo

delle pensioni alimentari che il Pretore ha stabilito nella sentenza del luglio

2008 e l’insorgente dovrà restituire la somma di fr. 14'090.--corrispondente

alla parte di assegni integrativi e di prima infanzia a cui non aveva diritto

nel lasso di tempo marzo 2006-ottobre 2008.

In caso contrario, ossia se quanto eventualmente realizzato con il

pignoramento sommato al reddito di __________, ritenuto l’ingente ammontare dei

suoi debiti e l’impignorabilità di quanto assolutamente necessario al proprio

sostentamento (cfr. art. 93 cpv. 1 LEF), non consenta in alcuna misura di

coprire il debito per alimenti arretrati nei confronti dell’assicurata, gli

alimenti dovranno, invece, essere considerati irrecuperabili.

All’assicurata

non andrà, quindi, computato nel calcolo degli assegni di famiglia relativo al

periodo menzionato l’importo di alimenti fissato dal Pretore a fare tempo dal

marzo 2006 e la stessa non sarà tenuta al rimborso dell’importo di fr.

14'090.--.

2.16.   Vincente in

causa, la ricorrente, rappresentata da un avvocato, ha diritto all’importo di

fr. 1’500.-- a titolo di ripetibili da mettere a carico della Cassa (cfr. 22

LPTCA).

Dispositiv
  1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi. §      La decisione su reclamo impugnata è annullata. §§    Gli atti sono rinviati alla Cassa per complemento istruttorio e           nuova decisione.
  2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. La Cassa cantonale assegni familiari verserà all'assicurata la somma di fr. 1'500.-- a titolo di ripetibili.
  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna , entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta. Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente                                                           Il segretario Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 22.11.2010 39.2010.10 Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 22.11.2010 39.2010.10 Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 22.11.2010 39.2010.10

Ordine di restituz.di AFI e API a seguito di un nuovo calcolo degli assegni da parte della Cassa computando gli alim.fissati dal Pretore ma mai versati.Il TCA ha rinviato gli atti all'amm.per ult.accert.,ritenendo che gli elem.a sua disp.non gli consentano di decidere sull'irrecuperab.degli alimenti

Raccomandata Incarto n. 39.2010.10 rs Lugano 22 novembre 2010 In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Daniele Cattaneo con redattrice: Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera segretario: Fabio Zocchetti statuendo sul ricorso del 19 luglio 2010 di RI 1 rappr. da:   RA 1 contro la decisione su reclamo del 22 giugno 2010 emanata da Cassa cantonale per gli assegni familiari, 6501 Bellinzona in materia di assegni di famiglia ritenuto, in fatto 1.1.   La Cassa cantonale assegni familiari (di seguito la Cassa), con decisione del 13 novembre 2008, ha ordinato a RI 1 di restituire l’importo di fr. 14'090.-- che avrebbe percepito a torto dal 1° marzo 2006 al 31 ottobre 2008. A motivazione del proprio provvedimento l’amministrazione ha indicato di aver ricalcolato l’assegno integrativo e l’assegno di prima infanzia spettanti all’assicurata, in quanto il 9 luglio 2008 il Pretore del Distretto di __________ ha condannato __________, marito dell’interessata, a versare, a titolo di contributi di mantenimento, fr. 400.-- mensili per la moglie e fr. 1'300.-- al mese per il figlio __________ (cfr. doc. B). 1.2.   A seguito dell’opposizione interposta dall’assicurata e considerato il fatto che quest’ultima aveva richiesto alla Commissione tutoria regionale __________ un aiuto appropriato per l’esecuzione della pretesa di mantenimento, la Cassa, il 3 dicembre 2008, ha comunicato di tenere in sospeso l’ordine di restituzione sino all’esito della procedura di incasso (cfr. doc. E). 1.3.   L’amministrazione, con decisione su reclamo del 22 giugno 2010, ritenendo che l’assicurata, con l’interruzione della procedura di incasso nei confronti di __________, avesse rinunciato a determinate entrate da computare nel conteggio degli assegni familiari, ha confermato il proprio ordine di restituzione del 13 novembre 2008 (cfr. doc. M). 1.4.   Contro la decisione su reclamo menzionata RI 1, patrocinata dall’avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, postulando, in via principale, l’annullamento del provvedimento. In via subordinata, la stessa ha chiesto la sospensione della procedura fino al termine della procedura esecutiva da lei promossa e continuata. A sostegno delle proprie pretese ricorsuali l’insorgente ha, segnatamente, addotto di non aver richiesto la continuazione dell’esecuzione della prima procedura esecutiva avviata nei confronti del marito con precetto esecutivo spiccato il 2 febbraio 2009, poiché quest’ultimo le risultava oberato dai debiti. Essa, al riguardo, ha precisato di aver comunque, su sollecito della Cassa, promosso una nuova procedura esecutiva nei confronti di __________, a cui questi non ha fatto opposizione, e di aver conseguentemente richiesto la continuazione dell’esecuzione. La ricorrente ha, altresì, osservato di avere nel frattempo chiesto all’Ufficio di esecuzione e fallimenti lo stato delle esecuzione e degli attestati di carenza beni del marito e che dal medesimo emerge una situazione economica precaria. Essa ha puntualizzato che questo aspetto motiva già di per sé la legittima considerazione di non voler continuare la procedura esecutiva, ma che in ogni caso, dato che così richiede la parte resistente, ha intrapreso i passi per continuare l’esecuzione (cfr. doc. I). 1.5.   La Cassa, in risposta, ha chiesto la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III). 1.6.   Il 16 settembre 2010 la ricorrente, sempre rappresentata dall’avv. RA 1, ha presentato le proprie osservazioni e ha trasmesso copiosa documentazione (cfr. doc. V; Q1-75). 1.7.   La Cassa ha preso posizione in merito con scritto del 28 settembre 2010 (cfr. doc. VII). 1.8.   Il doc. VII è stato inviato per conoscenza al patrocinatore dell’assicurata (cfr. doc. VIII). in diritto In ordine 2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999). Nel merito 2.2. Il TCA è chiamato a stabilire se l’assicurata deve restituire oppure no l’importo di fr. 14'090.--, corrispondenti ad assegni integrativi e di prima infanzia percepiti nel periodo dal 1° marzo 2006 al 31 ottobre 2008. Più precisamente deve essere appurato se a ragione o meno la Cassa ha rivisto i calcoli degli assegni di famiglia dell’insorgente relativi al lasso di tempo marzo 2006-ottobre 2008, computando gli alimenti che il marito è stato condannato nel luglio 2008 a versare con effetto dal marzo 2006 a lei e al figlio dal Pretore del Distretto di __________, ma che non ha corrisposto. 2.3. Il 1° gennaio 2009 sono entrate in vigore la Legge federale sugli assegni di famiglia (LAFam) del 24 marzo 2006 e la relativa Ordinanza (OAFam; cfr. RU 2008 pag. 131 segg.). Conseguentemente il Cantone Ticino si è dotato di una nuova Legge sugli assegni di famiglia (Laf) del 18 dicembre 2008 e di un nuovo Regolamento sugli assegni di famiglia (Reg.Laf) del 23 giugno 2009, validi retroattivamente dal 1° gennaio 2009. Nel diritto delle assicurazioni sociali è determinante il disciplinamento legale in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie giuridicamente rilevante (cfr. DTF 130 V 329; DTF 129 V 1; DTF 128 V 315 = SVR 2003 ALV Nr. 3;SVR 2003 IV Nr. 25; STFA del 23 gennaio 2002 nella causa L., H 114/01; STFA 20 gennaio 2003 nella causa V. e V.-A., K 133/01; DTF 122 V 35 consid. 1; DTF 118 V 110 consid. 3; RAMI 1999 n. K 994 pag. 321 consid. 2). Il caso in esame si riferisce a un periodo (1° marzo 2006 - 31 ottobre 2008) precedente l’entrata in vigore della LAFam, dell’OAFam, della Laf e del Reg.Laf, per cui in concreto vanno applicate le disposizioni valide fino al 31 dicembre 2008, e meglio la Legge sugli assegni di famiglia dell’11 giugno 1996 (LAF) e il Regolamento della legge sugli assegni di famiglia del 5 febbraio 1997 (Reg.LAF). 2.4.   L’assegno integrativo è regolato dagli art. 24 segg. LAF. L'art. 24 LAF stabilisce come segue le condizioni per potere beneficiare dell'assegno integrativo: " Il genitore domiciliato nel Cantone ha diritto all’assegno, per il figlio, se cumulativamente:

a)   coabita, anche soltanto in forma parziale, con il figlio;

b)   ha il domicilio nel Cantone da almeno tre anni;

c)   soddisfa i requisiti della Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (Laps). (cpv. 1) Se entrambi i genitori coabitano con il figlio, ha diritto all’assegno la madre o il padre. (cpv. 2) ... (cpv. 3)." L'art. 27 LAF prevede altresì che: " Richiamati gli articoli 10 e 11 Laps, l’importo massimo dell’assegno corrisponde ai limiti minimi di reddito del o dei figli, definito dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI, per i quali l’assegno è riconosciuto. (cpv. 1) In ogni caso, dall’importo erogabile vanno dedotti gli eventuali assegni di base. (cpv. 2)." 2.5.   Gli art. 31 e 32 LAF fissano le condizioni per poter beneficiare dell’assegno di prima infanzia. L’art. 31 LAF, che si riferisce alla famiglia monoparentale, stabilisce quanto segue: " Il genitore ha diritto all’assegno, per il figlio, se cumulativamente:

a) è domiciliato nel Cantone al momento della richiesta;

b) coabita costantemente con il figlio;

c) ha il domicilio nel Cantone da almeno tre anni;

d) il reddito disponibile del genitore, inclusi gli eventuali assegni di cui il nucleo familiare beneficia in virtù della legge nonché gli eventuali obblighi alimentari, è inferiore ai limiti posti dall’art. 24 cpv. 1 lett. c).” L’art. 35 LAF enuncia inoltre che: " Richiamati gli articoli 4, 10 e 11 Laps, l’importo massimo dell’assegno è pari alla differenza fra il reddito disponibile residuale ai sensi della Laps e il limite minimo di reddito previsto dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI, cumulativamente, per il genitore o i genitori, i figli di età superiore ai tre anni e i figli per i quali sussiste il diritto all’assegno di età inferiore ai tre anni. (cpv. 1) Dall’importo erogabile vanno dedotti gli eventuali assegni di base. (cpv. 2)" Dal tenore di queste norme legali, risulta che la LAF, la cui prima revisione, per quanto attiene agli assegni integrativi e di prima infanzia, è entrata in vigore il 1° febbraio 2003, per il calcolo di tali assegni rinvia alla Laps, anch’essa in vigore dal 1° febbraio 2003 (cfr. BU 55/2002 del 24 dicembre 2002 pag. 489 segg.; BU 3/2003 del 31 gennaio 2003 pag. 24 segg.; BU 3/2003 del 31 gennaio 2003 pag. 24 segg.). Il 1° ottobre 2006 sono peraltro entrate in vigore alcune ulteriori modifiche della Laps (cfr. BU 40/2006 del 8 settembre 2006 pag. 313-317). Nella presente fattispecie la Cassa ha ordinato la restituzione degli assegni integrativi e di prima infanzia percepiti dalla ricorrente nel lasso di tempo marzo 2006-ottobre 2008. Di conseguenza i nuovi disposti della Laps sono applicabili nel caso concreto per il periodo da ottobre 2006 a ottobre 2008. Per i mesi da marzo a settembre 2006 le ultime modifiche della Laps non erano, invece, ancora in vigore. 2.6.   Il titolare ha diritto alle prestazioni sociali di complemento armonizzate fino a quando la somma fra il reddito disponibile residuale della sua unità di riferimento, la partecipazione al premio dell’assicurazione contro le malattie di cui beneficiano o potrebbero beneficiare le persone facenti parte della sua unità di riferimento e le prestazioni sociali di complemento di cui essa beneficia non raggiunge la soglia di intervento (art. 11 cpv. 1 Laps). Se, nell’ambito della medesima prestazione sociale, la somma delle prestazioni di cui potrebbero beneficiare i singoli membri dell’unità di riferimento che ne hanno fatto richiesta supera la soglia d’intervento, ad ogni membro spetta una quota proporzionale (art. 11 cpv. 2 Laps). Il reddito disponibile residuale è pari alla differenza tra la somma dei redditi computabili e la somma delle spese computabili delle persone componenti l’unità di riferimento (art. 5 Laps). Esso viene determinato tenendo conto della situazione finanziaria dell’unità di riferimento esistente al momento del deposito della richiesta. Il regolamento definisce e disciplina i casi particolari (art. 10a Laps). L'art. 6 Laps regolamenta il reddito computabile: " Il reddito computabile è costituito dai seguenti redditi:

a) i redditi ai sensi degli art. 15-22 della Legge tributaria del 21 giugno 1994 (LT), ad esclusione dei redditi imposti separatamente in virtù degli art. 36 cpv. 1, 38 cpv. 1 e 57 cpv. 1 LT;

b) ...

c) ...

d) i proventi ricevuti in virtù della legislazione federale sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità;

e) tutte le rendite riconosciute ai sensi della Legge federale sull’assicurazione militare federale del 19 giugno 1992;

f)  1/15 della sostanza imponibile dell’unità di riferimento superiore a fr. 50’000.--, rispettivamente a fr. 100’000.-- per l’abitazione primaria. (cpv. 1) [Dal 1° ottobre 2006: 1/15 della sostanza mobiliare e immobiliare imponibile, la deduzione sociale per i coniugi giusta la legge tributaria si applica anche alle famiglie monoparentali e alle coppie conviventi.] Le entrate di cui al capoverso precedente alle quali un membro dell’unità di riferimento ha rinunciato a favore di persone che non fanno parte dell’unità di riferimento possono essere computate se la rinuncia costituisce un manifesto abuso di diritto. (cpv. 2) [Dal 1° ottobre 2006: Fanno parte dei redditi computabili le entrate e le parti di sostanza, mobiliare e immobiliare, alle quali il richiedente ha rinunciato.] Non sono considerati redditi le prestazioni sociali ai sensi della presente legge. (cpv. 3) Il Consiglio di Stato determina in quale misura vanno computati i redditi dei minorenni. (cpv. 4)" La spesa computabile è costituita dalla somma delle spese vincolate e dalla spesa per l’alloggio (art. 7 Laps). Ai sensi dell'art. 8 Laps: " La spesa vincolata è costituita dalle seguenti spese:

a) le spese ai sensi degli art. 25-31 LT; [Dal 1° ottobre 2006: le spese ai sensi degli art. 25-31 LT. Il Consiglio di Stato determina in quale misura vengono computate le spese per il conseguimento del reddito delle persone con attività lucrativa salariata;]

b) gli interessi maturati su debiti ammessi in deduzione di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. a) LT;

c) le rendite e gli oneri permanenti di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. b) LT;

d) gli alimenti di cui all’art. 32 cpv. 1 lett.

c) LT;

e) i versamenti, premi e contributi legali, statutari o regolamentari per acquisire diritti di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. d) e f) LT;

f)  i versamenti, premi e contributi per acquisire diritti contrattuali in forme riconosciute della previdenza individuale vincolata di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. e) LT versati da persone che esercitano un’attività lucrativa indipendente o dipendente, se queste ultime non sono affiliate obbligatoriamente al secondo pilastro;

g) i premi ordinari per l’assicurazione obbligatoria contro le malattie vigenti al momento della richiesta, ma al massimo fino al raggiungimento dell’importo della quota cantonale media ponderata;

h) i premi per l’assicurazione della perdita di guadagno in caso di infortunio delle persone non obbligatoriamente assicurate; [Dal 1° ottobre 2006: i premi per l’assicurazione della perdita di guadagno in caso di malattia o in caso di infortunio delle persone non obbligatoriamente assicurate;]

i)  ...

j)  le imposte ordinarie federali, cantonali, comunali sul reddito e sulla sostanza. (cpv. 1) [Dal 1° ottobre 2006: abrogato] Le spese di cui all’art. 31 LT e gli interessi maturati sui debiti di cui al cpv. 1 lett. b) vengono riconosciuti sino ai seguenti importi:

a) per le spese e gli interessi passivi sui debiti privati fino all’importo complessivo dei redditi della sostanza contemplati dagli art. 19 e 20 LT, maggiorato di 3000 fr.;

b) per i debiti derivanti dall’esercizio dell’attività professionale, l’importo effettivo degli interessi. (cpv. 2)" L'art. 9 Laps riguarda la spesa per l'alloggio: " La spesa per l’alloggio è computata fino ad un massimo di:

a) per le persone unità               importo riconosciuto dalla legislazione di riferimento composte         sulle prestazioni complementari da una persona:                     all'AVS/AI per la persona sola

b) per le unità di                      importo riconosciuto dalla legislazione riferimento composte            sulle prestazioni complementari da due persone: all'AVS/AI per i coniugi

c)                                            per le unità di      importo riconosciuto dalla legislazione riferimento composte da       sulle prestazioni complementari più di due persone:    all'AVS/AI per i coniugi maggiorato del 20% (cpv. 1) Se una persona che non fa parte dell’unità di riferimento convive con uno dei suoi membri, dalla spesa per l’alloggio viene dedotta la quota-parte imputabile al convivente. (cpv. 2)" L'art. 5 cpv. 1 lett. b cifra 2 della Legge federale sulle prestazioni complementari (vLPC), in vigore fino al 31 dicembre 2007, prevedeva che i cantoni stabiliscono l'importo delle spese per pigione fino a concorrenza di un importo annuo, che a decorrere 1° gennaio 2001 corrisponde a fr. 13'200.-- per le persone sole e di fr. 15'000.-- per coniugi e le persone con figli (cfr. Ordinanza 01 sull'adeguamento delle prestazioni complementari all'AVS/AI del 18 settembre 2000 e Decreto esecutivo concernente la legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS e all'AI del 20 dicembre 2005). Secondo l'art. 2 della legge cantonale di applicazione a titolo di pigione si applica l'importo massimo. Il 1° gennaio 2008 è entrata in vigore la nuova Legge federale sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPC). L’art. 10 cpv. 1 lett. b LPC prevede che l’importo massimo annuo riconosciuto delle spese per pigione è di fr. 13'200.-- per le persone sole (cifra 1), fr. 15'000.-- per coniugi e le persone con orfani che hanno diritto a una rendita o con figli che danno diritto a una rendita per figli dell’AVS o dell’AI (cifra

2) e di fr. 3'600.-- in più se è necessaria la locazione di un appartamento in cui è possibile spostarsi con una carrozzella (cifra 3). Infine l'art. 10 cpv. 1 Laps precisa a cosa equivale la soglia di intervento: " La soglia d’intervento corrisponde alla somma di:

a) per il titolare               importo corrispondente al limite minimo del diritto:                   previsto dalla legislazione sulle prestazioni complementari all'AVS/AI per la persona sola

b) per la prima perso-            importo corrispondente alla metà del limite na supplementare            minimo previsto dalla legislazione sulle dell'unità di riferi-              prestazioni complementari all'AVS/AI per la mento   persona sola

c) per la seconda e       importo corrispondente al limite minimo la terza persona               previsto dalla legislazione sulle supplementare                 prestazioni complementari all'AVS/AI dell'unità di riferi-              per il primo figlio mento:

d) per la quarta e la       importo corrispondente al limite minimo quinta persona                 previsto dalla legislazione sulle supplementare prestazioni complementari all'AVS/AI dell'unità di riferi-              per il terzo figlio mento:

e) per la sesta e ogni    importo corrispondente al limite minimo ulteriore persona              previsto dalla legislazione sulle supplementare prestazioni complementari all'AVS/AI dell'unità di riferi-              per il quinto figlio" mento: L'art. 3b vLPC, in vigore fino al 31 dicembre 2007, enuncia in particolare che le spese riconosciute si compongono di un importo destinato alla copertura del fabbisogno vitale, per anno, pari, dal 1° gennaio 2003, al minimo per le persone sole, a fr. 15'700.-, per i coniugi, almeno 23’550.- franchi e per gli orfani e per i figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI, a fr. 8'260.- (cfr. Ordinanza 03 sull'adeguamento delle prestazioni complementari all'AVS/AI del 20 settembre 2002). Per i due primi figli si prende in considerazione la totalità dell'importo determinante, per due altri figli due terzi ciascuno   (fr. 5'506.--) e per ogni altro figlio un terzo (fr. 2'753.--). Giova, altresì, rilevare che il 1° gennaio 2005 sono entrate in vigore delle modifiche della Laps e della LAF decretate dal Gran Consiglio, alla luce del Messaggio n. 5589 sul Preventivo 2005 del Consiglio di Stato. Più precisamente è stato introdotto l’art. 37 cpv. 3 Laps, secondo cui, in deroga all’art. 10 Laps, per l’anno 2005, benché gli importi destinati alla copertura del fabbisogno vitale ex art. 3b cpv. 1 lett. a LPC siano aumentati (cfr. Ordinanza 05 sull’adeguamento delle prestazioni complementari all’AVS/AI del 24 settembre 2004), fanno stato i limiti previsti dalla vLPC per gli anni 2003 e 2004. Giusta il nuovo art. 79 LAF, poi, per l’anno 2005 per il calcolo degli importi, ove la legge fa riferimento alla LPC, vengono applicati i limiti previsti dalla vLPC per gli anni 2003 e 2004 (cfr. BU 6/2005 dell’11.2.2005 pag. 56; FU 102/2004 del 21.12.2004 pag. 9002). Tali deroghe sono valide anche per gli anni 2006 (cfr. art. 37 cpv. 4 Laps; 79 LAF; BU 7/2006 del 10 febbraio 2006 pag. 41 e 42) e 2007 (cfr. art. 37 cpv. 4 Laps; 79 LAF; BU 7/2007 del 6 febbraio 2007 pag. 49). Per quanto concerne, invece, l’anno 2008, il nuovo art. 10 cpv. 2 Laps, in vigore dal 1° gennaio 2008, prevede che per limiti minimi secondo la legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI si intende fr. 16’540.-- con riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. a), fr. 8'270.-- con riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. b), fr. 8'680.-- con riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. c), fr. 5'787.-- con riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. d) e fr. 2'893.-- con riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. e) (cfr. BU 6/2008 del 15 febbraio 2008 pag. 110). Secondo, poi, il nuovo art. 40 LAF, valido dal 1° gennaio 2008, per limiti minimi secondo la legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI si intendono i limiti di cui all’art. 10 Laps. 2.7.   Secondo l'art. 41 cpv. 2 LAF, concernente l'obbligo di informare: " Per l'assegno integrativo e di prima infanzia si applica altresì l'art. 30 Laps." L'art. 30 Laps prevedeva, fino al 30 settembre 2006, che: " Le persone che compongono l'unità di riferimento sono tenute a notificare tempestivamente agli organi amministrativi competenti per l'applicazione della legge e delle leggi speciali di ogni cambiamento rilevante per il diritto delle prestazioni sociali." Dal 1° ottobre 2006 il tenore di questo disposto è il seguente: "Le persone che compongono l'unità di riferimento sono tenute a informare tempestivamente gli organi amministrativi competenti per l'applicazione della legge e delle leggi speciali qualsiasi cambiamento importante sopraggiunto nelle condizioni determinanti per l’erogazione di una prestazione. (cpv. 1) Qualsiasi persona o servizio che partecipa all’esecuzione della legge o delle leggi speciali ha l’obbligo di informare l’organo amministrativo competente se apprende che le condizioni determinanti per l’erogazione delle prestazioni hanno subito modifiche." In proposito l'art. 10 Reg. Laps precisa che: " E' considerato cambiamento rilevante:

a)                               un cambiamento pari ad un importo di almeno fr. 1’200.-- annui del reddito disponibile residuale dell'unità di riferimento rispetto a quello determinante per la decisione più recente;

b)                               una variazione della composizione dell'unità di riferimento." 2.8.   Per quanto riguarda l'obbligo di restituzione e il condono, l'art. 44 cpv. 4 LAF prevede che: " Resta riservato l'art. 26 Laps per quanto concerne l'assegno integrativo e di prima infanzia." L'art. 26 Laps sancisce: " La prestazione sociale indebitamente percepita deve essere restituita. (cpv. 1) Il diritto di esigere la restituzione è perento dopo un anno dal momento in cui l’organo amministrativo competente ha avuto conoscenza dell’indebito ma, in ogni caso, dopo cinque anni dal pagamento della prestazione. (cpv. 2) La restituzione è condonata, in tutto od in parte, se il titolare del diritto ha percepito la prestazione indebita in buona fede e se, tenuto conto delle condizioni economiche dell’unità di riferimento al momento della restituzione, il provvedimento costituirebbe un onere troppo grave. (cpv. 3) I coniugati e i conviventi sono solidalmente tenuti alla restituzione (cpv. 4).” Il Messaggio relativo all'introduzione di una nuova legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 1° luglio 1998 prevede che, per quanto attiene all’art. 26 Laps, concernente la restituzione di prestazioni percepite indebitamente e il relativo condono, è applicabile la consolidata giurisprudenza del TCA e del TFA in materia di prestazioni complementari (cfr. Messaggio N. 4773, p.to 12 ad art. 26). 2.9.   Secondo la giurisprudenza in vigore in materia di restituzione in ambito LAVS, applicabile alla LPC e quindi, secondo il tenore del Messaggio del 1° luglio 1998 menzionato sopra (cfr. consid. 2.8.), anche alla Laps, la richiesta di rimborso è subordinata ai presupposti della revisione processuale o del riesame. In effetti l’amministrazione può riesaminare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è senza dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante oppure deve procedervi se si manifestano nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a indurre ad una conclusione giuridica differente. Solo in tali casi può richiedere una restituzione (cfr. STFA C 25/00 del 20 ottobre 2000; DTF 122 V 21; RCC 1989 p. 547; RCC 1985 p. 63; Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1994, ad art. 3 p. 68). Per quel che concerne l’importanza della correzione non è possibile fissare un ammontare limite generalmente valido. È infatti determinante l’insieme delle circostanze del singolo caso (RCC 1989 p. 547). È tenuto alla restituzione ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto. La prestazione è quindi stata erogata in contrasto con la legge. A questo stadio non è determinante sapere se l'assicurato era in buona fede oppure no quando ha ricevuto l'indebita prestazione. Il problema della buona fede è infatti oggetto di esame nell'ambito della procedura successiva di condono (Widmer, Die Rückerstattung unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen, Tesi, Basilea 1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese; STFA del 20 ottobre 2000 nella causa C., C 25/00). Il principio della restituzione sancito all'art. 47 cpv. 1 vLAVS, analogo alle regole del diritto civile (miranti ad evitare l'arricchimento indebito, cfr. art. 62ss CO), ha beneficiato di un complemento importante nell'ambito dell'AVS e delle leggi ad essa correlate (art. 49 vLAI e art. 27 vLPC), nel senso che, se il principio della restituzione è stato stabilito (da un profilo oggettivo), la persona tenuta a restituire ha la possibilità di domandare, in una procedura distinta, il condono della restituzione, se egli era in buona fede e se la restituzione costituirebbe un onere troppo grave (art. 47 cpv. 1, 2a frase vLAVS e art. 79 vOAVS; Valterio, Commentaire de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants, pag. 226; STCA 14 maggio 1993 in re P.). Questo concetto è stato pure ripreso dall'art. 26 cpv. 3 Laps (cfr. consid. 2.8.). 2.10.   Nella presente evenienza dalle carte processuali si evince che l’assicurata, a fare tempo dal 1° marzo 2006, è stata posta al beneficio di un assegno integrativo di fr. 505.-- al mese, corrispondenti all’importo massimo erogabile, e di un assegno di prima infanzia di fr. 1'701.-- mensili, calcolati computando un contributo alimentare annuo di fr. 4'800.-- a favore della ricorrente e di fr. 6'996.-- a favore del figlio __________, nato il 7 novembre 2005 (cfr. doc. 1, 1D). La Cassa ha emesso le relative decisioni dopo la sottoscrizione da parte della ricorrente il 23 marzo 2006 della “Dichiarazione pensione alimentare provvisoria”, in cui è specificato, da un lato, che nel caso in cui non vi fosse ancora la sentenza di seperazione o divorzio omologata dal giudice, l’organo competente a stabilire il reddito disponibile residuale dell’unità di riferimento prende in considerazione quale reddito l’ammontare della pensione alimentare che figura sull’istanza di separazione o divorzio o l’effettivo ammontare al momento dell’inoltro della domanda di prestazioni Laps. Dall’altro, che se il giudice stabilisce una pensione alimentare diversa da quanto richiesto, l’organo competente ricalcola il diritto alle prestazioni. Apponendo la propria firma su tale dichiarazione, l’assicurata si è impegnata a trasmettere immediatamente all’ufficio competente copia della sentenza civile mediante la quale viene determinato il contributo alimentare a favore del figlio, ad avvertire l’ufficio competente in caso di modifiche nell’ammontare delle pensioni alimentari ricevute e a restituire quella parte di prestazione assegnatale a cui non avrebbe avuto diritto computando un contributo alimentare superiore (cfr. doc. 10). Dal 1° marzo 2007 l’ammontare sia dell’assegno integrativo che dell’assegno di prima infanzia è, poi, stato aumentato a fr. 688.--, rispettivamente a fr. 1'985.--, tenendo in considerazione unicamente una pensione alimentare per __________ di fr. 4'800.-- annui. Tale contributo risulta essere stato convenuto tra l’assicurata e il marito in occasione dell’udienza di discussione cautelare e di merito del 3 ottobre 2006 dinanzi al Pretore del Distretto di __________ (cfr. doc. 7A, 7E, 5B). La Cassa, dal 1° marzo 2008, ha erogato all’insorgente un assegno integrativo di fr. 723.-- e un assegno di prima infanzia di fr. 2'092.--, sempre conteggiando un contributo di mantenimento di fr. 4'800.-- all’anno per il figlio (cfr. doc. Nell’ottobre 2008 la Cassa è venuta a sapere, tramite l’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento che dal marzo 2006 anticipava gli alimenti all’assicurata, che il Pretore aveva fissato in una sentenza l’importo degli alimenti (cfr. doc. 11A). In effetti il 9 luglio 2008 il Pretore del Distretto di __________ ha emesso una sentenza, passata in giudicato incontestata, con cui, da una parte, ha autorizzato i coniugi __________ a vivere separati, affidando il figlio __________ alla madre, dall’altra, __________ è stato condannato a versare, a titolo di contributi di mantenimento, fr. 400.-- mensili per la moglie e fr. 1'300.-- al mese per il figlio (cfr. doc. 11B). Di conseguenza la Cassa, in primo luogo, ha ricalcolato gli assegni di famiglia spettanti all’insorgente nel periodo 1° marzo 2006 – 31 ottobre 2008 computando gli alimenti stabiliti con la sentenza pretorile del 9 luglio 2008. In secondo luogo, il 13 novembre 2008 ha emesso nei confronti dell’assicurata l’ordine di restituzione di fr. 14'090.--, confermato dalla decisione su reclamo del 22 giugno 2010, nella quale è stato rilevato che l’interruzione della procedura esecutiva nei confronti del marito risulta un’omissione da qualificare quale rinuncia a determinate entrate ai sensi dell’art. 6 cpv. 2 Laps (cfr. doc. B, M). L’insorgente ha censurato il modo di procedere dell’amministrazione, sostenendo, in buona sostanza, di non aver richiesto la continuazione dell’esecuzione della prima procedura esecutiva avviata nei confronti del marito con precetto esecutivo spiccato il 2 febbraio 2009, poiché quest’ultimo le risultava oberato dai debiti. Essa, al riguardo, ha precisato di aver comunque, su sollecito della Cassa, promosso una nuova procedura esecutiva nei confronti di __________, a cui questi non ha fatto opposizione, e di aver conseguentemente richiesto la continuazione dell’esecuzione. La ricorrente ha, altresì, osservato di avere nel frattempo chiesto all’Ufficio di esecuzione e fallimenti lo stato delle esecuzione e degli attestati di carenza beni del marito e che dal medesimo è emersa una situazione economica precaria con attestati di carenza beni per circa fr. 4,5 mio. Essa ha puntualizzato che questo aspetto motivava già di per sé la legittima considerazione di non voler continuare la procedura esecutiva, ma che in ogni caso, dato che così ha richiesto la parte resistente, ha intrapreso i passi per continuare l’esecuzione (cfr. doc. I; V). 2.11.   Il TCA, chiamato a pronunciarsi in merito alla fattispecie, sottolinea dapprima che giusta l’art. 6 cpv. 1 lett. a Laps, a cui la LAF rinvia per il calcolo degli assegni integrativi e di prima infanzia (cfr. consid. 2.5.), il reddito computabile è costituito, tra l’altro, dai redditi ai sensi degli art. 15-22 della Legge tributaria del 21 giugno 1994 (LT; cfr. consid. 2.6.). L’art. 22 lett. f LT enuncia che sono imponibili gli alimenti percepiti dal contribuente in caso di divorzio o separazione legale o di fatto, nonché gli alimenti percepiti da un genitore per i figli sotto la sua autorità parentale. L’art. 6 cpv. 2 Laps stabilisce, poi, nella sua versione in vigore fino al 30 settembre 2006, che le entrate di cui al cpv. 1 alle quali un membro dell’unità di riferimento ha rinunciato a favore di persone che non fanno parte dell’unità di riferimento possono essere computate se la rinuncia costituisce un manifesto abuso di diritto. Il nuovo tenore dell’art. 6 cpv. 2 Laps, valido dal 1° ottobre 2006 (cfr. consid. 2.5., 2.6.), prevede peraltro che fanno parte dei redditi computabili le entrate e le parti di sostanza, mobiliare e immobiliare, alle quali il richiedente ha rinunciato. Una disposizione analoga figura nella legge federale sulle prestazioni complementari all’AVS/AI (cfr. art. 11 cpv. 1 lett. g LPC). Secondo la giurisprudenza federale relativa alle prestazioni complementari, al coniuge avente diritto a pensioni alimentari (cfr. art. 11 cpv. 1 lett. b LPC) vanno computate le prestazioni convenute con l’altro coniuge e non quelle effettivamente versate, finché la loro irrecuperabilità non può essere obiettivamente stabilita. L'irrecuperabilità delle pensioni alimentari dovute può essere ammessa, di regola, quando sono state esaurite tutte le possibilità giuridiche per il loro recupero (DTF 120 V 443 consid. 2; Pratique VSI 1995 p. 52; RCC 1991 pag. 145 consid. 2c, RCC 1988 pag. 275-276; Direttive UFAS sulle prestazioni complementari, cifra 2130). Questo è in particolare il caso quando la moglie ha intrapreso infruttuosamente procedure civili o penali oppure procedimenti esecutivi (SVR 1996 EL Nr,. 20 p. 59 consid. 4; SVR 1994 EL Nr. 1 p. 1 consid. 3b; RCC 1992 p. 272). Il rigore di questa giurisprudenza è però stato mitigato dall'Alta Corte in due sentenze del 24 e 31 marzo 1992. In quest'occasione il TFA ha ammesso che il carattere di irrecuperabilità può essere ammesso anche in assenza di qualsiasi intervento giuridico, se si può chiaramente comprovare che il debitore di alimenti non è in grado di mantenere i suoi obblighi. Questa prova può essere fornita in particolare per mezzo di attestati ufficiali (emanati ad esempio dalle autorità esecutive o fiscali), relativi al reddito e alla sostanza del debitore di alimenti (SVR 1996 EL Nr. 20 p. 60 consid. 4; Pratique VSI 1995 p. 53; RCC 1992 pag. 271 consid. 2, RCC 1992 pag. 275 consid. 2; E. Carigiet – U. Koch, "Ergänzungsleistungen zur AHV/IV", Ed. Schultess, Zurigo-Basilea-Ginevra 2009, p. 181-182). Applicando questa giurisprudenza al settore degli assegni integrativi e di prima infanzia il TCA, in una sentenza 39.1999.27 del 12 aprile 2000, si è così espresso: " Allo stesso risultato si dovrebbe comunque giungere anche se, per ipotesi, si volesse computare tale reddito. In effetti si può ritenere verosimile, sulla base delle circostanze indicate dall'assicurata - che non sono state in alcun modo contestate dalla Cassa, ma unicamente considerate insufficienti - e in virtù della generale esperienza di vita, che le procedure atte ad ottenere da un lato il riconoscimento del figlio da parte del padre e, dall'altro, il versamento degli alimenti, risulterebbe lunga e laboriosa, senza che esista alcuna garanzia che il padre verserà alcunché (cfr. consid. 2.5.). Come indicato dall'assicurata infatti, il padre vive presumibilmente in X, non vuole saperne del bambino e fatica a mantenere gli altri figli a carico. Egli ha inoltre minacciato l'assicurata, prospettandole la sottrazione del figlio, nell'ipotesi in cui dovesse intentare una causa. In simili condizioni l'avvio, la continuazione e la conclusione di una causa potrebbe rivelarsi particolarmente gravosa, rischiosa per il bambino e la madre, in quanto il padre ne conosce il recapito. E anche nell'ipotesi in cui vi fosse qualche possibilità di successo, difficilmente, visto l'atteggiamento, l'interessato verserà alcunché.” Vedi pure STCA 39.2009.12 del 25 maggio 2010. 2.12.   Questa Corte rileva, inoltre, che dalla documentazione agli atti risulta che l’assicurata, immediatamente dopo aver ricevuto l’ordine di restituzione del 13 novembre 2008, e meglio il 14 novembre 2008, ha chiesto informazioni in merito all’amministrazione, precisando che il marito non era in grado di pagare i contributi alimentari arretrati (marzo 2006-ottobre 2008). La Cassa le ha, perciò, spiegato che doveva intraprendere una procedura di incasso nei confronti di __________ (cfr. doc. 13). L’insorgente, conseguentemente, il 21 novembre 2008 ha chiesto per iscritto alla Commissione tutoria regionale __________, sede di __________, un aiuto appropriato per l’esecuzione della pretesa di mantenimento. Nella lettera di risposta del 5 dicembre 2008 la Commissione tutoria ha indicato, segnatamente, che: " (…) Nel suo caso si constata che il padre non è collaborante ed è reticente ad ogni tipo d’informazione e risulterebbe essere nullatenente (cfr. sentenza di divorzio inviataci), pertanto ci chiediamo se sia sensato notificargli la sua richiesta per osservazioni, convocarlo o addirittura procedere in via esecutiva per l’incasso. (…)” (Doc. 16A) Dalla sentenza emanata dal Pretore del Distretto di __________ il 9 luglio 2008 (cfr. consid. 2.10.) si evince, peraltro, quanto segue: " (…) il marito ha terminato la disoccupazione nell’agosto 2006 (cfr. interrogatorio formale del 13 novembre 2007, R. 2; doc. 9). Nel 2006 (da gennaio ad agosto) le indennità di disoccupazione percepite ammontavano a CHF 23'688.- (pari a circa CHF 2'600.- al mese) (cfr. doc. 9). Attualmente il convenuto sembra non disporre di alcun reddito (cfr. scritto del 7 aprile 2008 dell’avvocato del convenuto); (…)” (Doc. 11D) Inoltre relativamente all’istanza di assistenza giudiziaria formulata dal marito il Pretore ha osservato che: " (…) Non è ammissibile che una persona gravata da obblighi di mantenimento e convenuta in giudizio per definire l’assetto della separazione della sua famiglia, debba essere costantemente rincorsa, rispettivamente risulti a tal punto reticente nel giustificare compiutamente la sua situazione, aggiornandola in funzione dei cambiamenti che si succedono nel tempo. Nel caso concreto la resistenza totale del convenuto all’imputazione di qualsiasi reddito ipotetico, la sua ferma negazione di qualsiasi disponibilità a contribuire al mantenimento della famiglia così come pure gli argomenti addotti a giustificazione di tali posizioni, non paiono d’acchito tutelabili né si deve ritenere che una persona ragionevole e benestante si comporti in causa in questa guisa.(…)” (Doc. 11G) L’assicurata, il 28 gennaio 2009, ha comunque avviato una procedura esecutiva nei confronti del marito per il credito di alimenti arretrati a far tempo dal marzo 2006 (cfr. doc. 18A). Un precetto esecutivo è stato spiccato nei confronti di __________ il 9 febbraio 2009. A tale precetto non è stata fatta opposizione (cfr. doc. 20A). La ricorrente non ha, però, continuato la menzionata procedura, poiché, da un lato, il marito non ha reagito al precetto esecutivo, dall’altro, essendo oberato di debiti, riteneva che l’incasso sarebbe stato improbabile (cfr. doc. 23, I). Su sollecito della Cassa (cfr. doc. 22, 24) l’assicurata ha inoltrato una nuova procedura esecutiva nei confronti del marito. Contro il relativo precetto esecutivo notificatogli il 21 giugno 2010 __________ non ha sollevato opposizione (cfr. doc. O). Il 12 luglio 2010 l’insorgente ha, poi, interposto domanda di prosecuzione dell’esecuzione (cfr. doc. O). Il 2 agosto 2010 l’Ufficio esecuzione di __________ ha emesso un avviso di pignoramento nei confronti di __________ (creditore RI 1), indicando che il pignoramento avrebbe avuto luogo al domicilio del debitore il 2 settembre 2010 al mattino (cfr. doc. Q3). Nel frattempo l’assicurata ha richiesto al medesimo Ufficio esecuzione la situazione debitoria del marito e lo stato degli attestati di carenza beni. Dal relativo estratto emerge che dal 24 agosto 2001 all’11 giugno 2010 sono stati rilasciati 91 atti carenza beni per un valore complessivo di fr. 4'411'932.65 (cfr. doc. P). 2.13.   La Cassa, nelle proprie osservazioni del mese di settembre 2010, ha affermato che se l’assicurata avesse precedentemente portato a termine le procedure esecutive nei confronti di __________ e avesse prodotto alla Cassa un attestato carenza beni, l’amministrazione, nella decisione su reclamo, avrebbe potuto ritenere oggettivamente comprovata l’irrecuperabilità degli alimenti e quindi stralciare tale posta dai calcoli. La Cassa ha aggiunto che, per contro, un attestato di carenza beni prodotto nella presente procedura non muterebbe la situazione di fatto esistente al momento in cui è stata emessa la decisione di restituzione (cfr. doc. VII). Al riguardo è utile rilevare che è vero, come sottolineato dall’amministrazione (cfr. doc. VII), che secondo la costante giurisprudenza del TFA (Tribunale federale delle assicurazioni; dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale), l'autorit à giudicante deve limitare l'esame del caso alla situazione effettiva che si presenta all'epoca in cui è stata resa la decisione su opposizione impugnata (fra le tante: STFA del 22 aprile 2005 nella causa S., U 417/04, consid. 1.1.; DTF 130 V 138; Pratique VSI 2003 pag. 282; STFA I 490/00 del 3 dicembre 2001; STFA U 213/01 del 9 ottobre 2001; STFA I 561/00 del 12 aprile 2001; STFA I 30/99 del 22 febbraio 2001; DLA 2000 pag. 74; DTF 121 V 102; STFA del 6 dicembre 1991 in re C., pag. 5, non pubblicata; RCC 1989 pag. 123 consid. 3b; DTF 116 V 248 consid. 1a; DTF 112 V 93 consid. 3; DTF 109 V 179 consid. 1; DTF107 V 5 consid. 4a; DTF 105 V 141 consid. 1b). E’ altrettanto vero, tuttavia, che fatti verificatisi ulteriormente possono imporsi quali elementi di accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa (cfr. STFA K 154/03 del 20 aprile 2005 consid. 1.2.; RAMI 2001 pag. 101; STFA I 134/02 del 17 gennaio 2003 STFA I 11/01 del 28 giugno 2001; STFA I 83/01 del 31 maggio 2001; STFA 17 febbraio 1994 in re P., non pubblicata, STFA 5 gennaio 1993 in re W. Schw., non pubblicata; STFA 1° marzo 1993 in re F., non pubblicata). Inoltre, eccezionalmente, il giudice può anche tener conto, per motivi d'economia procedurale, dei fatti intervenuti posteriormente, a condizione che questi ultimi siano stabiliti in modo sufficientemente preciso (RCC 1980 pag. 263) e siano suscettibili di influenzare il giudizio (cfr. DTF 130 V 138; RCC 1989 pag. 123 consid. 3b, RCC 1974 pag. 192 consid. 4, RCC 1970 pag. 582 consid. 3; STCA 10 gennaio 1996 nella causa G.R. consid. 2.6.). In concreto va, poi, ricordato che oggetto della lite è un ordine di restituzione di assegni di famiglia percepiti nel periodo 1° marzo 2006 - 31 ottobre 2008, e meglio va verificato se per tale lasso di tempo a ragione o meno la Cassa, rivedendo i conteggi nel novembre 2008, ha computato gli alimenti che il marito dell’assicurata è stato condannato nel luglio 2008 dal Pretore a versare a lei e al figlio a decorrere dal marzo 2006, ma che non ha mai corrisposto. __________, dal 2001 al 2010, ha, altresì, accumulato, come visto, debiti che hanno condotto ad attestati di carenza beni per fr. 4'411’932.65 (cfr. doc. P). Inoltre, come evidenziato dal Pretore nella sentenza del luglio 2008, a quel momento il marito dell’insorgente sembrava non disporre di alcun reddito (cfr. doc. 11D; consid. 2.12.). Pertanto la situazione economica del marito dell’assicurata nel periodo in cui è stato emanato l’ordine di restituzione del 13 novembre 2008 e durante la procedura di reclamo non appare molto diversa, o comunque non risulta migliore, rispetto a quella attuale. Va pure considerato che l’insorgente, non appena venuta a sapere dalla Cassa nel novembre 2008 di dover intraprendere una procedura di incasso, vi ha dato seguito, dapprima contattando la Commissione tutoria ancora nel novembre 2008 e in seguito avviando una procedura esecutiva nel gennaio 2009 (cfr. consid. 2.12.). Essa, del resto, ha motivato la circostanza di non avere interpellato prima la Commissione tutoria proprio con il fatto che era al corrente della situazione finanziaria del padre di suo figlio (cfr. doc. E). La prima procedura esecutiva iniziata nel gennaio 2009 è sì stata interrotta, tuttavia quale motivo della mancata continuazione l’assicurata ha addotto che, essendo al corrente che il marito era oberato dai debiti, riteneva che l’incasso sarebbe stato improbabile (cfr. doc. 23, I). Del resto anche la Commissione tutoria, già nel dicembre 2008, aveva espresso il dubbio se fosse stato sensato notificare al marito la richiesta dell’insorgente per osservazioni, convocarlo o addirittura procedere in via esecutiva per l’incasso (cfr. doc. 16A; consid. 2.12.). Una nuova procedura esecutiva è, come sopra esposto (cfr. consid. 2.12.), comunque stata avviata nel giugno 2010 e continuata. Ne discende che, nel caso di specie, per stabilire se i contributi di mantenimento arretrati vadano o meno computati nel calcolo degli assegni di famiglia relativi al periodo marzo 2006 – ottobre 2008 le relative possibilità di recupero attuali sono determinanti. 2.14.   Il TCA ritiene, tuttavia, che gli elementi a sua disposizione non gli consentano di pronunciarsi, con la necessaria cognizione di causa, in merito all’irrecuperabilità o meno dell’importo di alimenti dovuti per il periodo marzo 2006-ottobre 2008. Non emerge, infatti, in modo chiaro la situazione finanziaria attuale del marito della ricorrente. Lo stato debitorio del marito di quasi 4,5 milioni di franchi fa sì propendere per una situazione di estrema precarietà, tuttavia deve ancora essere verificato l’esito del pignoramento del settembre 2010, come pure l’entità del suo attuale reddito. E’ noto, infatti, per stessa ammissione della ricorrente - comprovata con copiosa documentazione bancaria -, che __________ dal maggio 2009 corrisponde alla moglie e al figlio gli alimenti con importi che variano tra i fr. 1'400.-- e i fr. 1'700.-- mensili (cfr. doc. Q5). Non è, per contro, dato sapere se al debitore degli alimenti resta un ammontare comunque superiore a ciò che è strettamente necessario al suo sostentamento permettente di provvedere al versamento delle pensioni di mantenimento arretrate. In proposito giova rilevare che ai sensi dell’art. 93 cpv. 1 LEF o gni provento del lavoro, gli usufrutti e il loro prodotto, le rendite vitalizie e gli alimenti, le pensioni e le prestazioni di qualsiasi tipo destinate a risarcire una perdita di guadagno o una pretesa derivante dal diritto al mantenimento, segnatamente le rendite e le indennità in capitale che non sono impignorabili giusta l’articolo 92, possono essere pignorati in quanto, a giudizio dell’ufficiale, non siano assolutamente necessari al sostentamento del debitore e della sua famiglia. 2.15.   S i giustifica, di conseguenza, l’annullamento della decisione su reclamo impugnata e il rinvio degli atti alla Cassa perché disponga accertamenti più approfonditi riguardo alla capacità finanziaria del marito della ricorrente, se del caso avvalendosi della collaborazione della parte ricorrente e, sulla scorta delle relative risultanze, si pronunci nuovamente circa il computo o meno degli alimenti arretrati nel calcolo degli assegni integrativi e di prima infanzia spettanti all’assicurata per il periodo marzo 2006 - ottobre 2008 e quindi sull’obbligo di restituire l’importo di fr. 14'090.-- oppure no. In primo luogo, andrà verificato lo stadio e l’esito della procedura esecutiva avviata dall’assicurata nei confronti del marito nel giugno 2010. In secondo luogo, alla luce di quanto emergerà dall’accertamento di cui sopra, andrà appurato se, ritenuti i debiti accumulati per complessivi fr. 4'411'932.65 (cfr. consid. 2.12.), il credito per alimenti arretrati dell’assicurata possa essere considerato irrecuperabile oppure no. G li alimenti arretrati non andranno considerati irrecuperabili, o in ogni caso non totalmente irrecuperabili (cfr. consid. 2.12.), qualora la somma ricavata dal pignoramento del settembre 2010 sia tale da poter coprire l’ammontare dei crediti, considerato che i crediti per alimenti in casu non sono privilegiati (appartengono alla prima classe dei crediti non garantiti da pegno di cui all’art. 219 LEF relativo all’ordine dei creditori, e sono dunque privilegiati, solo quei crediti pecuniari per contributi di mantenimento in virtù del diritto di famiglia sorti nei 6 mesi precedenti la domanda di continuazione dell’esecuzione; cfr. art. 146, 219 LEF), oppure quanto ottenuto dal pignoramento in aggiunta al reddito attuale di __________ permetta, tenuto conto del suo minimo vitale, di estinguere i suoi debiti, oltre alle spese di amministrazione, realizzazione e ripartizione (cfr. art. 144 LEF. I contributi di mantenimento arretrati non si riveleranno irrecuperabili anche nel caso in cui l’Ufficio esecuzione al domicilio del marito della ricorrente non abbia trovato beni pignorabili, sempre che il reddito di __________ risulti particolarmente ingente da poter soddisfare, oltre al suo necessario mantenimento, i propri creditori, almeno parzialmente. In tali ipotesi, ne conseguirebbe che a ragione la Cassa ha computato nei nuovi conteggi degli assegni di famiglia del periodo marzo 2006 – ottobre 2008 l’importo delle pensioni alimentari che il Pretore ha stabilito nella sentenza del luglio 2008 e l’insorgente dovrà restituire la somma di fr. 14'090.--corrispondente alla parte di assegni integrativi e di prima infanzia a cui non aveva diritto nel lasso di tempo marzo 2006-ottobre 2008. In caso contrario, ossia se quanto eventualmente realizzato con il pignoramento sommato al reddito di __________, ritenuto l’ingente ammontare dei suoi debiti e l’impignorabilità di quanto assolutamente necessario al proprio sostentamento (cfr. art. 93 cpv. 1 LEF), non consenta in alcuna misura di coprire il debito per alimenti arretrati nei confronti dell’assicurata, gli alimenti dovranno, invece, essere considerati irrecuperabili. All’assicurata non andrà, quindi, computato nel calcolo degli assegni di famiglia relativo al periodo menzionato l’importo di alimenti fissato dal Pretore a fare tempo dal marzo 2006 e la stessa non sarà tenuta al rimborso dell’importo di fr. 14'090.--. 2.16.   Vincente in causa, la ricorrente, rappresentata da un avvocato, ha diritto all’importo di fr. 1’500.-- a titolo di ripetibili da mettere a carico della Cassa (cfr. 22 LPTCA). Per questi motivi dichiara e pronuncia

1.   Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi. §      La decisione su reclamo impugnata è annullata. §§    Gli atti sono rinviati alla Cassa per complemento istruttorio e           nuova decisione.

2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. La Cassa cantonale assegni familiari verserà all'assicurata la somma di fr. 1'500.-- a titolo di ripetibili.

3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta. Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente                                                           Il segretario Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti