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Raccomandata
Incarto n.39.2004.6
dc/fz
Lugano
1 luglio 2004
In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
visto il ricorso del 17 maggio 2004 interposto da
RI1
contro
la decisione del 3 maggio 2004 emanata da
Cassa CO1
in materia di assegni familiari di base
letti ed esaminati gli atti;
visto in particolare lo scritto 25.06.04 della parte convenuta che precisa di aver emesso una nuova decisione con la quale vengono integralmente accolte le conclusioni dell'atto di ricorso e viene annullata la precedente decisione qui impugnata (VI);
ricordato che, ai sensi dell'art. 3a cpv. 1 della Legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale delle assicurazioni (LPTCA), l'autorità amministrativa può, fino all'invio della sua risposta, riesaminare la decisione impugnata;
rilevato che di conseguenza il gravame è divenuto privo di oggetto;
decreta1. il ricorso di cui sopra èstralciato dai ruoli;
2. non si percepiscono né tasse né spese;
Il presidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Daniele Cattaneo