Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.39.2004.5
rs
Lugano
7 febbraio 2005
In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
visto il ricorso del 22 aprile 2004 interposto da
RI 1
contro
la decisione del 22 marzo 2004 emanata da
Cassa cantonale assegni familiari, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assegni di famiglia
letti ed esaminati gli atti;
vista la risposta 14 maggio 2004 della parte convenuta che propone la reiezione del gravame (cfr. doc. III);
richiamati, in particolare, lo scritto del 5 gennaio 2005 del TCA con cui è stato richiesto allallora patrocinatrice di RI 1, avv. __________, di indicare se la Commissione Tutoria Regionale __________ aveva deciso in merito allistanza di modifica di affidamento del 26 febbraio 2004 presentata dallassicurato e dai suoi genitori (cfr. doc. V), la lettera del 10 gennaio 2005 dellavv. __________, la quale ha comunicato di non più rappresentare lassicurato nellambito della presente procedura e di avere, comunque, provveduto a trasmettere la richiesta di questo Tribunale allo stesso (cfr. doc. VI), e infine lulteriore scritto del 31 gennaio 2005 del TCA allassicurato medesimo con cui lo si è invitato a rispondere al quesito già menzionato (cfr. doc. VII);
vista la lettera 4 febbraio 2005 nella quale l'insorgente, considerate le evoluzioni positive, dichiara di ritirare il ricorso (cfr. doc. VIII);
rilevato che la causa è divenuta priva di oggetto;
viste le disposizioni della Legge di procedura 6.4.1961;
decreta1. la causa èstralciata dai ruoli:
2. non si prelevano né tasse né spese;
3. intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge.
Il presidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Daniele Cattaneo