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Raccomandata
Incarto n.39.2004.10
dc/fz
Lugano
15 settembre 2004
In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
visto il ricorso del 5 agosto 2004 interposto da
RI 1
contro
la decisione del 29 luglio 2004 emanata da
Cassa CO 1,
in materia di assegni di famiglia
letti ed esaminati gli atti;
visto in particolare lo scritto della parte convenuta che precisa di aver emesso in data 8 settembre 2004 una nuova decisione con la quale vengono integralmente accolte le conclusioni dell'atto di ricorso e viene annullata la precedente decisione qui impugnata (cfr. Doc. V e IX + bis);
ricordato che, ai sensi dell'art. 3a cpv. 1 della Legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale delle assicurazioni (LPTCA), l'autorità amministrativa può, fino all'invio della sua risposta, riesaminare la decisione impugnata;
ritenuto che comunque anche la RA 1, con scritto 13 settembre 2004 (cfr. Doc. XI), ha comunicato il ritiro del ricorso aderendo alla nuova decisione della Cassa;
rilevato che di conseguenza il gravame è divenuto privo di oggetto;
decreta1. il ricorso di cui sopra èstralciato dai ruoli;
2. non si percepiscono né tasse né spese;
la Cassa verserà alla parte ricorrente fr. 500.- a titolo di ripetibili;
Il presidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Daniele Cattaneo