Sentenza o decisione senza scheda
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Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 09.07.2003 39.2003.13 Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 09.07.2003 39.2003.13 Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 09.07.2003 39.2003.13
Sentenza o decisione senza scheda
Raccomandata Incarto n. 39.2003.13 DC /sc Lugano 9 luglio 2003 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Daniele Cattaneo statuendo sul ricorso del 25 febbraio 2003 di __________ contro Cassa cantonale assegni familiari, 6501 Bellinzona 1 Caselle in materia di assegni di famiglia letti ed esaminati gli atti; richiamato il decreto 11 giugno 2003 del Tribunale col quale costatato che il ricorso non ossequiava i requisiti di cui all'art. 1 a della Legge di procedura 6 aprile 1961 (LPAss), è stato assegnato alla parte ricorrente un ultimo termine perentorio di 10 giorni per completare il ricorso, con la comminatoria che, trascorso infruttuoso tale termine, il ricorso sarebbe stato dichiarato irricevibile; costatato che il termine assegnato è infruttuosamente trascorso; richiamati gli art. 1 a, 2 e 8 della Legge di procedura 6 aprile 1961 decreta 1.- Il ricorso non è ricevibile . 2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. 3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta. Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente Il segretario Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti