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39.2002.92

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 2002-11-05 · Italiano TI
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Raccomandata

Incarto n.39.2002.92

dc/gm

Lugano

4 agosto 2003

In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

visto il ricorso del 28 novembre 2002 interposto da

__________

contro

la decisione del 5 novembre 2002 emanata da

Cassa cantonale assegni familiari,6501 Bellinzona 1 Caselle

in materia di assegni di famiglia (assegno di prima infanzia)

letti ed esaminati gli atti;

richiamato lo scritto 15 luglio 2003 del TCA a __________ del seguente tenore:

"                                       con riferimento all'incarto citato, le trasmetto una copia della tabella che ho fatto allestire dall'amministrazione al fine di rendere più chiaro quanto esposto nella risposta di causa dell'11 giugno 2003, che le abbiamo già inviato.

In particolare, grazie all'aumento dell'assegno integrativo da fr. 111.- a fr. 791.-, i redditi superano il fabbisogno (fr. 47'262.- contro fr. 47'258.-).

In simili condizioni non vi è spazio per il riconoscimento del diritto ad un assegno di prima infanzia.

Alla luce di queste spiegazioni le fisso dunque un termine di10 giorniper comunicare al Tribunale se intende mantenere il ricorso oppure se lo ritira." (cfr. Doc. _);

ritenuto che la ricorrente, con scritto 15 luglio 2003, ha comunicato il ritiro del ricorso (cfr. Doc. _);

rilevato che di conseguenza il gravame è divenuto privo di oggetto;

decreta1. il ricorso di cui sopra èstralciato dai ruoli;

2.   non si percepiscono né tasse né spese;

Il presidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Daniele Cattaneo