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39.2002.64

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 2002-06-19 · Italiano TI
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Raccomandata

Incarto n.39.2002.64

dc/gm

Lugano

13 novembre 2002

In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

visto il ricorso del 19 luglio 2002 interposto da

__________

contro

la decisione del 19 giugno 2002 emanata da

Cassa cantonale assegni familiari,6501 Bellinzona 1 Caselle

in materia di assegni di famiglia

letti ed esaminati gli atti;

visto in particolare lo scritto della parte convenuta che precisa di aver emesso in data 5 novembre 2002 due nuove decisioni con le quali vengono integralmente accolte le conclusioni dell'atto di ricorso e viene annullata la precedente decisione qui impugnata;

ricordato che, ai sensi dell'art. 3/a cpv. 1 della Legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale delle assicurazioni in materia di assicurazioni sociali, l'Autorità amministrativa può, fino all'invio della sua risposta, riesaminare la decisione impugnata;

richiamato lo scritto 8 novembre 2002 dell'avv. __________ del seguente tenore:

"                                       Le due nuove decisioni dell'Istituto delle assicurazioni sociali, datate 5.11.2002 relative all'assegno integrativo e all'assegno di prima infanzia per la famiglia __________, sono corrette.

Con il ritiro del ricorso il procedimento emarginato può quindi venire stralciato, con protesta di spese e ripetibili." (cfr. Doc. _);

rilevato che di conseguenza il gravame è divenuto privo di oggetto;

decreta1. il ricorso di cui sopra èstralciato dai ruoli;

2.   non si percepiscono né tasse né spese;

la Cassa cant. assegni familiari verserà alla parte ricorrente fr. 800.- a titolo di ripetibili;

Il presidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Daniele Cattaneo