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Incarto n.39.2002.62
dc/fz
Lugano
20 dicembre 2002
In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
visto il ricorso del 28 giugno 2002 interposto da
__________
contro
la decisione del 3 giugno 2002 emanata da
Cassa cantonale assegni familiari,6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assegni di famiglia
letti ed esaminati gli atti;
vista la risposta 30.07.02 della parte convenuta che propone la reiezione del gravame (IV);
vista la lettera 17.12.02 dell'avv. __________ che comunica di aver trovato una soluzione bonale della vertenza in particolar modo per quel che concerne il modo di pagamento dell'importo chiesto in restituzione e dichiara di ritirare il ricorso (cfr. XVII 1-9);
rilevato che la causa è divenuta priva di oggetto;
viste le disposizioni della Legge di procedura 6.4.1961;
decreta1. la causa èstralciata dai ruoli:
2. non si prelevano né tasse né spese;
3. intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge.
Il presidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Daniele Cattaneo