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Incarto n.39.2002.00047
DC/FZ
Lugano
3 giugno 2002
In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino
Il presidentedel Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
visto il "ricorso" del 13 maggio 2002 interposto da
__________,
contro
le decisioni del 15 e 16 aprile 2002 emanate da
Cassa cantonale assegni familiari,6501 Bellinzona
in materia di assegni di famiglia
letti ed esaminati gli atti;
rilevato che con lettera 13 maggio 2002 __________ ha manifestato alla Cassa convenuta il suo dissenso e le sue perplessità in merito ai calcoli posti alla base delle decisioni 15 e 16 aprile in materia di assegni familiari, inviando - per salvaguardare il termine di ricorso - copia di tale scritto al Tribunale (I);
rilevato che con scritto 27 maggio 2002 __________ ha comunicato al Tribunale di aver chiarito direttamente coi funzionari della Cassa i suo interrogativi riferiti ai calcoli posti alla base delle decisioni in questione e, quindi, di rinunciare a contestarle (V);
rilevato che la causa è divenuta priva di oggetto;
viste le disposizioni della Legge di procedura 6.4.1961;
decreta1. la causa èstralciata dai ruoli:
2. non si prelevano né tasse né spese;
3. intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge.
Il presidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Daniele Cattaneo