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39.2002.16

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 2002-01-15 · Italiano TI
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Incarto n.39.2002.00016

DC/sc

Lugano

10 giugno 2002

In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino

Il presidentedel Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

visto il ricorso del 14 febbraio 2002 interposto da

__________,

rappr. da: __________,

contro

la decisione del 15 gennaio 2002 emanata da

Cassa cantonale assegni familiari,6501 Bellinzona 1 Caselle,

in materia di assegni di famiglia

letti ed esaminati gli atti;

vista la risposta 4 aprile 2002 della parte convenuta che propone di accogliere parzialmente il gravame nel senso di accordare alla ricorrente un assegno integrativo di fr. 83.-- mensili a contare dal 1° novembre 2001, importo riconfermato anche dal

1° gennaio 2002 (VI);

rilevato che l'avv. __________ con scritto 21 maggio 2002 comunica di aderire alle proposte formulate dalla Cassa con la risposta di causa (IX);

atteso che l'accordo intervenuto fra le parti può essere omologato in quanto conforme alla legge;

rilevato che la causa è divenuta di conseguenza priva di oggetto (cfr. STFA 10.3.1982 nella causa D.B.; Pratique VSI 1999 pag. 213; SVR 1996 AVS Nr. 74; RCC 1988 pag. 421; DTF 112 V 175-176; DTF 104 V 162);

viste le disposizioni della Legge di procedura 6.4.1961;

La Cassa verserà alla ricorrente fr. 600.-- a titolo di ripetibili;

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Il presidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Daniele Cattaneo