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Incarto n.39.2002.00016
DC/sc
Lugano
10 giugno 2002
In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino
Il presidentedel Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
visto il ricorso del 14 febbraio 2002 interposto da
__________,
rappr. da: __________,
contro
la decisione del 15 gennaio 2002 emanata da
Cassa cantonale assegni familiari,6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di assegni di famiglia
letti ed esaminati gli atti;
vista la risposta 4 aprile 2002 della parte convenuta che propone di accogliere parzialmente il gravame nel senso di accordare alla ricorrente un assegno integrativo di fr. 83.-- mensili a contare dal 1° novembre 2001, importo riconfermato anche dal
1° gennaio 2002 (VI);
rilevato che l'avv. __________ con scritto 21 maggio 2002 comunica di aderire alle proposte formulate dalla Cassa con la risposta di causa (IX);
atteso che l'accordo intervenuto fra le parti può essere omologato in quanto conforme alla legge;
rilevato che la causa è divenuta di conseguenza priva di oggetto (cfr. STFA 10.3.1982 nella causa D.B.; Pratique VSI 1999 pag. 213; SVR 1996 AVS Nr. 74; RCC 1988 pag. 421; DTF 112 V 175-176; DTF 104 V 162);
viste le disposizioni della Legge di procedura 6.4.1961;
La Cassa verserà alla ricorrente fr. 600.-- a titolo di ripetibili;
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Il presidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Daniele Cattaneo