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39.2001.55

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 2001-11-15 · Italiano TI
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Incarto n.39.2001.00055-56

rs/gm

Lugano

3 dicembre 2001

In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino

Il presidentedel Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

nelle cause promosse con i ricorsi del 30 agosto 2001 da

__________,

contro

Cassa cantonale assegni familiari,6501 Bellinzona 1 Caselle,

in materia di assegni di famiglia

letti ed esaminati gli atti, in particolare lo scritto del 30 agosto 2001 (cfr. doc. _) con il quale l'assicurata intendeva ricorrere contro la sospensione del versamento dell'assegno integrativo e dell'assegno di prima infanzia a partire dal 19 aprile 2001, avvenuta tuttavia senza l'emissione di una decisione formale (cfr. doc. _);

viste le decisioni del 31 ottobre 2001 con le quali la Cassa ha rifiutato l'erogazione di un assegno integrativo e di un assegno di prima infanzia a far tempo dal 1° maggio 2001 (cfr. doc. _);

considerato che, il 15 novembre 2001 l'assicurata ha comunicato a questa Corte di non impugnare i due provvedimenti emanati il 31 ottobre 2001 dalla Cassa e di ritirare il gravame del 30 agosto 2001 (cfr. doc. _);

rilevata la mancanza di volontà di ricorrere contro una determinata decisione formale, le cause sono divenute prive di oggetto;

viste le disposizioni della Legge di procedura 6.4.1961;

decreta1. le cause sonostralciate dai ruoli;

2.   non si prelevano né tasse né spese;

3.   intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge.

Il presidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Daniele Cattaneo