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39.2001.17

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 2001-05-29 · Italiano TI
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RACCOMANDATA

Incarto n.39.2001.00017

DC/fz

Lugano

29 maggio 2001

In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino

Il presidentedel Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

visto il ricorso del 12 febbraio 2001 interposto da

1.__________,

2.__________,

contro

la decisione del 2.2.01 emanata da

Cassa cantonale assegni familiari,6501 Bellinzona

in materia di assegni di famiglia

letti ed esaminati gli atti;

rilevato che con lettera 26.2.01 la Cassa propone, in parziale accoglimento del ricorso, di riconoscere un  assegno integrativo di fr.  199.- mensili  dal 1° febbraio 2001 (doc. _);

visto lo scritto 21.5.01 col quale i ricorrenti comunicano la propria adesione al nuovo calcolo proposto dalla cassa (VII);

preso atto che la Cassa in data  28.5.01 ha emanato una nuova decisione nel senso sopra indicato (IX);

ricordato che, ai sensi dell'art. 3/a cpv. 1 della Legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale delle assicurazioni in materia di assicurazioni sociali, l'Autorità amministrativa può, fino all'invio della sua risposta, riesaminare la decisione impugnata;

rilevato che di conseguenza il gravame è divenuto privo di oggetto;

decreta1. il ricorso di cui sopra èstralciato dai ruoli;

2.   non si percepiscono né tasse né spese;

Il presidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Daniele Cattaneo