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39.2000.76

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 2000-09-12 · Italiano TI
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Incarto n.39.2000.00076

dc/gm

Lugano

19 febbraio 2001

In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino

Il presidentedel Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

visto il ricorso del 6 ottobre 2000 interposto da

__________,

contro

la decisione del 12 settembre 2000 emanata da

Cassa cantonale assegni familiari,6501 Bellinzona 1 Caselle,

in materia di assegni di famiglia

letti ed esaminati gli atti;

vista la risposta 24 novembre 2000 della parte convenuta;

richiamato il verbale 19 febbraio 2001 del seguente tenore:

"   in particolare riguardo alle spese per pigione il signor __________ precisa che la cassa ha preso atto delle spese effettive indicate dall'assicurata in sede ricorsuale ed ha così ridotto l'importo a fr. 8'906.-. Per quel che riguarda il libretto di risparmio, l'assicurata si impegna a fare pervenire alla Cassa documentazione comprovante che questa sostanza non esiste più o si è ridotta. In riguardo agli alimenti, essi sono stati ridotti da 9'600.- a 6'420.- franchi a seguito di una decisione della Pretura di __________. Riguardo all'assegno di base, il signor __________ precisa che l'importo di 2'396.- franchi è quello corretto. Esso corrisponde al 52,11% di 4'598.- franchi che è l'importo pieno attribuito dalle __________ per 2 figli. Il giudice delegato invita la Cassa a riesaminare la decisione anche per il passato, visto che l'importo di fr. 4'392.- era comunque errato.

Il giudice delegato invita il signor __________ ad illustrare le modalità di calcolo di reddito da attività dipendente. Il funzionario risponde così:

- Fr. 21'152.- reddito conseguito nel 1998

- Fr. 23'488.- reddito conseguito nel 1999

Il giudice delegato propone di mantenere il reddito del lavoro di fr. 23'488.- anche per il 2000 e di rivedere il calcolo per il periodo successivo.

Alla luce di questi elementi, l'Amministrazione viene invitata a rivedere il calcolo dell'assegno integrativo spettante a __________ a partire dal 1° agosto 2000. Le parti accettano seduta stante questa proposta, per cui la causa verrà stralciata dai ruoli." (cfr. Doc. _);

rilevato che la causa è divenuta di conseguenza priva di oggetto;

viste le disposizioni della Legge di procedura 6.4.1961;

Il presidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Daniele Cattaneo