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39.2000.63

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 2001-01-15 · Italiano TI
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Incarto n.39.2000.00063-64

dc/gm

Lugano

15 gennaio 2001

In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino

Il presidentedel Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

visti i ricorsi del 25 agosto 2000 interposti da

__________,

contro

le decisioni del 7 agosto 2000 emanate da

Cassa cantonale assegni familiari,6501 Bellinzona

in materia di assegni di famiglia

letti ed esaminati gli atti;

richiamata l'ordinanza 28 agosto 2000 con la quale il Tribunale ha assegnato alla parte convenuta il termine di rito per presentare la risposta;

vista la lettera 21 novembre 2000 della ricorrente al TCA, del seguente tenore:

"   in risposta alle ultime decisioni evase da parte dell'istituto delle assicurazioni sociali di Bellinzona, con la presente vi informo come segue.

L'assegno integrativo, mi è stato di nuovo interamente riconosciuto in Fr. 470.-- mensili come in precedenza.

Per quanto riguarda l'assegno di prima infanzia, lo stesso è stato riconsiderato in Fr. 102.-- mensili al posto di Fr. 267.-- mensili come  in precedenza.

Nonostante le innumerevoli discussioni intercorse tra noi telefonicamente, sinceramente resto tuttora con un pizzico di perplessità sulle giustificazioni a me esposte e per me incomprensibili.

Comunque onde poter chiudere definitivamente la questione in causa, accetto queste conclusioni e vi inoltro il ritiro dei ricorsi citati a margine.

Vogliate cortesemente prendere atto di quanto scritto e nel contempo gradite i miei più distinti saluti." (Doc. _);

rilevato che la causa è divenuta priva di oggetto;

viste le disposizioni della Legge di procedura 6.4.61;

decreta1. le causesonostralciate dai ruoli;

2.   non si percepiscono né tasse né spese;

Il presidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Daniele Cattaneo