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39.2000.62

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 2000-08-08 · Italiano TI
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Incarto n.39.2000.00062

dc/gm

Lugano

19 febbraio 2001

In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino

Il presidentedel Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

visto il ricorso del 12 agosto 2000 interposto da

__________,

contro

la decisione del 8 agosto 2000 emanata da

Cassa cantonale assegni familiari,6501 Bellinzona 1 Caselle,

in materia di assegni di famiglia

letti ed esaminati gli atti;

vista la risposta 5 settembre 2000 presentata dalla parte convenuta;

richiamato il verbale 19 febbraio 2001 del seguente tenore:

"   Il signor __________ precisa le modalità di calcolo, in particolare la questione relativa alla Cassa malati, all'affitto (che pur essendo aumentato, ha potuto essere conteggiato solo entro i limiti massimi consentiti dalla legge) e il fatto che la signora ha conseguito un reddito di fr. 4'800.- dal lavoro. Il signor __________ precisa pure che a partire dal 1.10.2000 l'assegno verrà elevato a fr. 404.- mensili, e a fr. 852.- a partire dal 1.1.2001.

Preso atto di queste spiegazioni del giudice delegato, l'assicurata dichiara di ritirare il ricorso.

Il signor __________ precisa che per il futuro, il salario del marito è di fr. 42'674.- (paga conseguita durante l'anno: 39'295.80 di reddito netto + 3'378.96 di tredicesima) + 4'800 salario della moglie= 47'474.-." (cfr. Doc. _);

rilevato che la causa è divenuta priva di oggetto;

viste le disposizioni della Legge di procedura 6.4.61;

decreta1. la causa èstralciata dai ruoli;

2.   non si percepiscono né tasse né spese;

Il presidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Daniele Cattaneo