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RACCOMANDATA
Incarto n.39.2000.00050-51
dc/fz
Lugano
6 febbraio 2001
In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino
Il presidentedel Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
visto i ricorsi del 4 luglio 2000 interposti da
__________,
contro
le decisioni del 16 giugno 2000 emanate da
Cassa cantonale assegni familiari,6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di assegni di famiglia
letti ed esaminati gli atti;
visto in particolare lo scritto della parte convenuta che precisa di aver emesso in data 16 giugno 2000 due nuove decisioni (cfr. Doc. _) con le quali vengono integralmente accolte le conclusioni degli atti di ricorso e vengono annullate le precedenti decisioni qui impugnate;
ricordato che, ai sensi dell'art. 3/a cpv. 1 della Legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale delle assicurazioni in materia di assicurazioni sociali, l'Autorità amministrativa può, fino all'invio della sua risposta, riesaminare la decisione impugnata;
ritenuto che comunque anche i ricorrenti, con scritto 5 febbraio 2001 (cfr. Doc. _), hanno comunicato il ritiro dei ricorsi aderendo alle nuove decisioni della cassa;
rilevato che di conseguenza i gravami sono divenuti privi di oggetto;
decreta1. i ricorsi di cui sopra sonostralciati dai ruoli;
2. non si percepiscono né tasse né spese;
Il presidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Daniele Cattaneo