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Incarto n.39.2000.00032
dc/gm
Lugano
17 agosto 2000
In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino
Il presidentedel Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
visto il ricorso del 28 aprile 2000 interposto da
__________,
contro
la decisione del 29 marzo 2000 emanata dalla
Cassa cantonale assegni familiari,6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di assegni di famiglia
letti ed esaminati gli atti;
richiamata l'ordinanza 5 maggio 2000 con la quale il Tribunale ha assegnato alla parte convenuta il termine di rito per presentare la risposta;
vista la lettera 8 luglio 2000 della parte ricorrente che comunica il ritiro del ricorso
(Doc. _), in quanto l'amministrazione ha emesso una nuova decisione con la quale le prestazioni vengono versate già dal 1° novembre 1999 (cfr. Doc. _);
rilevato che la causa è divenuta priva di oggetto;
viste le disposizioni della Legge di procedura 6.4.61;
decreta1. la causa èstralciata dai ruoli;
2. non si percepiscono né tasse né spese;
Il presidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Daniele Cattaneo