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38.2026.6

A ragione l'amministrazione ha negato all'assic. il dt a percepire le ind. per insolvenza. Ritenuto che sin da inizio rapp. di lavoro percepiva solo acconti contenuti e che i solleciti di pagamento non hanno sortito alcun effetto, già durante il rapp. di lavoro doveva agire in modo più incisivo

Ticino ·TCA · 2026-05-18 · Italiano TI
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Erwägungen (1 Absätze)

E. 48 pag. 268 segg., con la quale ha stabilito che a ragione erano state rifiutate le indennità per insolvenza a un assicurato che non aveva più ricevuto alcun salario dopo i primi 15 giorni di lavoro e che aveva fatto valere tardivamente le sue pretese, il Tribunale federale ha rilevato:

In una sentenza 8C_85/2019 del 19 giugno 2019, trattandosi di un assicurato che sin dall’inizio della sua attività nel novembre 2016 (egli si è licenziato con effetto immediato il 29 dicembre 2017 e il 5 febbraio 2018 ha richiesto le indennità per insolvenza) non aveva ricevuto integralmente il salario pattuito, il Tribunale federale ha deciso che si era in presenza di una grave negligenza, anche se il lavoratore riceveva degli acconti (cfr. consid. 4.3):

In quell’occasione l’Alta Corte ha ritenuto ininfluenti per l’esito della vertenza l’età dell’assicurato (61 anni), il timore di essere sanzionato dall’assicurazione contro la disoccupazione in caso di abbandono del proprio impiego e la circostanza che fosse stato il datore di lavoro a pregarlo di non intraprendere le vie esecutive per non scoraggiare eventuali investitori.

In un giudizio 8C_408/2020 del 7 ottobre 2020 il Tribunale federale ha concluso che non poteva essere imputata una grave negligenza ex art. 55 cpv. 1 LADI a un assicurato, licenziato il 21 settembre 2018 con effetto dal 31 ottobre 2018, che aveva rivendicato in particolare il versamento del salario tramite WhatsApp e che il 13 febbraio 2019 aveva avviato una procedura esecutiva contro l’ex datore di lavoro, visto che il fallimento, richiesto da quest’ultimo il 3 dicembre 2018, tardava a essere aperto.

Con sentenza 8C_814/2021 del 21 aprile 2022, pubblicata in SVR 2022 ALV Nr. 30 pag. 107, il Tribunale federale ha confermato che aveva commesso una negligenza grave un assicurato che non aveva ricevuto il salario sin dall’inizio della sua attività lavorativa e aveva aspettato dieci mesi prima di inoltrare un precetto esecutivo dopo essersi licenziato con effetto immediato e ulteriori otto mesi prima di avviare la procedura per il rigetto dell’opposizione. L’Alta Corte ha sottolineato, da una parte, che non costituisce una valida giustificazione il fatto di aspettare a fare valere i propri diritti per poter agire in modo coordinato con altri dipendenti (cfr. consid. 4.2.2 in fine) e, d’altra parte, che occorre agire rapidamente, anche se non si conosce la reale situazione finanziaria del datore di lavoro.

In una sentenza 8C_367/2022 del 7 ottobre 2022 la nostra Massima Istanza ha ribadito che l’art. 55 cpv. 1 LADI si applica anche quando il rapporto di lavoro è sciolto prima dell’apertura della procedura di fallimento. In tal caso il lavoratore che non ha ricevuto il salario a causa di difficoltà economiche del datore di lavoro ha l’obbligo di intraprendere nei confronti di quest’ultimo i passi utili per recuperare il proprio credito. Dopo il licenziamento egli non deve aspettare parecchi mesi prima di introdurre un’azione giudiziaria contro l’ex datore di lavoro, dovendo prendere in considerazione un eventuale peggioramento della situazione finanziaria di questi.

In quel caso di specie, relativo ad un ricorrente che il 2 ottobre 2018 era stato licenziato con effetto immediato dalla SA presso la quale lavorava dal 1° dicembre 2016, poiché la società non poteva pagargli il salario dal giugno 2018 a causa dei cattivi risultati finanziari (il fallimento è stato pronunciato il 14 gennaio 2021 e sospeso il 4 febbraio 2021 per mancanza di attivi), il Tribunale federale, respingendo il ricorso dell’insorgente contro il diniego di indennità per insolvenza, ha evidenziato, da un lato, che il medesimo si era limitato a interpellare verbalmente il datore di lavoro, a indirizzargli una messa in mora scritta il 30 settembre 2018 e a farsi riconoscere il debito l’8 gennaio 2019. Dall’altro, che la sola speranza di un miglioramento della situazione finanziaria della società a seguito di un eventuale risarcimento da parte dell’assicurazione responsabilità civile dell’autore di un incendio, avuto luogo il 28 febbraio 2018 nei locali dell’impresa, non giustifica la lunga inattività del ricorrente tra il 30 settembre 2018 e il 18 febbraio 2021 quando aveva insinuato il proprio credito salariale all’Ufficio fallimenti. L’Alta Corte ha infine ricordato che nell’ambito dell’indennità per insolvenza non appartiene all’assicurato stimare se delle procedure in vista di recuperare il credito salariale possono o meno avere successo e che la probabilità di un insuccesso aumenta in maniera costante col tempo.

Infine, in una sentenza STF8C_536/2025 del 15 gennaio 2026, il Tribunale federale si è pronunciato sul caso di un assicurato che era stato assunto dal 1° dicembre 2020 quale aiuto pittore. A fronte di un salario mensile stabilito in fr. 3'000.-, al medesimo non era stato corrisposto il salario sin dall’inizio del rapporto di lavoro. Solamente ad inizio luglio 2021 gli erano stati versati puntualmente degli arretrati. Il 31 marzo 2022, il datore di lavoro aveva, poi, disdetto il contratto con effetto immediato. Il 12 ottobre 2022, quel ricorrente aveva presentato istanza di conciliazione, poi richiesto, il 21 febbraio 2023, il pagamento della somma di fr. 46'397.65 a titolo di salari impagati. Forte di una sentenza a suo favore, l’assicurato aveva successivamente fatto spiccare un precetto esecutivo nei confronti della società ex datrice di lavoro, che però, nell’aprile del 2024, era stata sciolta in seguito al fallimento. L’assicurato, a maggio 2024, aveva, quindi, chiesto l’erogazione delle indennità per insolvenza per i salari da dicembre 2021 a marzo 2022.

L’Alta Corte, in quella fattispecie, ha confermato il diniego già pronunciato dalle istanze precedenti ed ha a sua volta negato il diritto alle postulate prestazioni LADI ritenendo che quell’assicurato, attivatosi nei confronti della ex datrice di lavoro sei mesi dopo la fine del rapporto lavorativo, aveva violato il suo obbligo di diminuire il danno e, in particolare, ha evidenziato quanto segue:

Con STCA 38.2020.55 del 21 dicembre 2020, il TCA si è pronunciato sul caso di un’assicurata che aveva lavorato da ottobre 2018 a luglio 2019, senza mai vedersi pagare integralmente il salario. Già durante il rapporto di lavoro, la medesima si era rivolta ad un sindacato che aveva sollecitato il versamento dei salari per iscritto a due riprese, nonché ad un legale che analogamente si era adoperato telefonicamente. Rimaste inevase tali richieste, quell’assicurata aveva deciso di dimettersi. Subito dopo la conclusione del rapporto di lavoro, ella aveva fatto spiccare un precetto esecutivo, tre mesi dopo la comminatoria di fallimento ed a giugno 2020 l’istanza di fallimento.

In quel caso, il TCA ha stabilito quanto segue:

Al riguardo cfr., pure, ad esempio, STCA 38.2025.65 del 9 marzo 2026; STCA 38.2024.21 del 30 settembre 2024; STCA 38.2023.38del 13 novembre 2023; STCA 38.2023.15 del 30 maggio 2023; STCA 38.2022.103 del 13 marzo 2023;38.2022.34 dell’11 luglio 2022; STCA 38.2022.35 dell’11 luglio 2022; STCA 38.2022.39 dell’11 luglio 2022 consid. 2.3., il cui ricorso al Tribunale federale è stato ritenuto inammissibile con giudizio8C_540/2022 del 30 settembre 2022.

Sulla portata delle direttive amministrative, cfr. STF 8C_224/2024 del 2 settembre 2025 consid. 2.4.; DTF 151 V 137 consid. 4.3.; STF 9C_230/2024 del 21 gennaio 2025 consid. 4.1.; STF 8C_425/2023 del 21 maggio 2024 consid. 4.3.; STF 9C_536/2021 del 19 ottobre 2022 consid. 2.4.; STF 8C_769/2021 del 3 maggio 2022 consid. 3.3.; DTF 148 V 144 consid. 3.1.3.; DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF 9C_631/2019 del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; STF 8C_331/2019 del 18 settembre 2019 consid. 4.3.; STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; DTF 144 V 195 consid. 4.2. = DLA 2018 N. 10 pag. 260; DTF 138 V 50 consid. 4.1.; DTF 132 V 121 consid. 4.4 pag. 125.

L’importo totale ammonta a fr. 26'172.96.

22 gennaio 2025:

In data non precisata:

12 febbraio 2025:

14 marzo 2025:

14 aprile 2025:

Ciò che è avvenuto in concreto.

Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbisLPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Nel caso concreto, trattandosi di prestazioni LADI, in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2025.56 del 16 febbraio 2026 consid. 2.12.; STCA 38.2025.47 del 1° dicembre 2025 consid. 2.14.; STCA 38.2025.7 del 28 aprile 2025 consid. 2.16.; STCA 38.2024.57 del 10 marzo 2025 consid. 2.14.; STCA 38.2024.55 del 24 febbraio 2025 consid. 2.10.; STCA 38.2024.20 del 22 luglio 2024 consid. 2.11.).

Sul tema cfr. anche STF 9C_65/2025 del 29 gennaio 2026, destinata alla pubblicazione nella Raccolta ufficiale; STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr.Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107); Messaggio n. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto»; Rapporto n. 8480R del 16 marzo 2026 della Commissione giustizia e diritti sull’iniziativa parlamentare 4 maggio 2021 presentatanella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi.

Dispositiv
  1. dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente                                                 Il segretario di Camera Daniele Cattaneo                                         Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Raccomandata

Incarto n.38.2026.6

CL/DC/gm

Lugano

18 maggio 2026

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Christiana Lepori, cancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 18 gennaio 2026 di

RI1,______

contro

la decisione su opposizione del 7 gennaio 2026 emanata da

Cassa CO1,______

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenutoin fatto

consideratoin diritto

In una sentenza 8C_205/2019 del 5 agosto 2019 il Tribunale federale ha confermato che un assicurato aveva violato l’obbligo di ridurre il danno, argomentando:

In un’altra sentenza 8C_158/2019 del 5 agosto 2019, pubblicata in RtiD I-2020 N. 48 pag. 268 segg., con la quale ha stabilito che a ragione erano state rifiutate le indennità per insolvenza a un assicurato che non aveva più ricevuto alcun salario dopo i primi 15 giorni di lavoro e che aveva fatto valere tardivamente le sue pretese, il Tribunale federale ha rilevato:

In una sentenza 8C_85/2019 del 19 giugno 2019, trattandosi di un assicurato che sin dall’inizio della sua attività nel novembre 2016 (egli si è licenziato con effetto immediato il 29 dicembre 2017 e il 5 febbraio 2018 ha richiesto le indennità per insolvenza) non aveva ricevuto integralmente il salario pattuito, il Tribunale federale ha deciso che si era in presenza di una grave negligenza, anche se il lavoratore riceveva degli acconti (cfr. consid. 4.3):

In quell’occasione l’Alta Corte ha ritenuto ininfluenti per l’esito della vertenza l’età dell’assicurato (61 anni), il timore di essere sanzionato dall’assicurazione contro la disoccupazione in caso di abbandono del proprio impiego e la circostanza che fosse stato il datore di lavoro a pregarlo di non intraprendere le vie esecutive per non scoraggiare eventuali investitori.

In un giudizio 8C_408/2020 del 7 ottobre 2020 il Tribunale federale ha concluso che non poteva essere imputata una grave negligenza ex art. 55 cpv. 1 LADI a un assicurato, licenziato il 21 settembre 2018 con effetto dal 31 ottobre 2018, che aveva rivendicato in particolare il versamento del salario tramite WhatsApp e che il 13 febbraio 2019 aveva avviato una procedura esecutiva contro l’ex datore di lavoro, visto che il fallimento, richiesto da quest’ultimo il 3 dicembre 2018, tardava a essere aperto.

Con sentenza 8C_814/2021 del 21 aprile 2022, pubblicata in SVR 2022 ALV Nr. 30 pag. 107, il Tribunale federale ha confermato che aveva commesso una negligenza grave un assicurato che non aveva ricevuto il salario sin dall’inizio della sua attività lavorativa e aveva aspettato dieci mesi prima di inoltrare un precetto esecutivo dopo essersi licenziato con effetto immediato e ulteriori otto mesi prima di avviare la procedura per il rigetto dell’opposizione. L’Alta Corte ha sottolineato, da una parte, che non costituisce una valida giustificazione il fatto di aspettare a fare valere i propri diritti per poter agire in modo coordinato con altri dipendenti (cfr. consid. 4.2.2 in fine) e, d’altra parte, che occorre agire rapidamente, anche se non si conosce la reale situazione finanziaria del datore di lavoro.

In una sentenza 8C_367/2022 del 7 ottobre 2022 la nostra Massima Istanza ha ribadito che l’art. 55 cpv. 1 LADI si applica anche quando il rapporto di lavoro è sciolto prima dell’apertura della procedura di fallimento. In tal caso il lavoratore che non ha ricevuto il salario a causa di difficoltà economiche del datore di lavoro ha l’obbligo di intraprendere nei confronti di quest’ultimo i passi utili per recuperare il proprio credito. Dopo il licenziamento egli non deve aspettare parecchi mesi prima di introdurre un’azione giudiziaria contro l’ex datore di lavoro, dovendo prendere in considerazione un eventuale peggioramento della situazione finanziaria di questi.

In quel caso di specie, relativo ad un ricorrente che il 2 ottobre 2018 era stato licenziato con effetto immediato dalla SA presso la quale lavorava dal 1° dicembre 2016, poiché la società non poteva pagargli il salario dal giugno 2018 a causa dei cattivi risultati finanziari (il fallimento è stato pronunciato il 14 gennaio 2021 e sospeso il 4 febbraio 2021 per mancanza di attivi), il Tribunale federale, respingendo il ricorso dell’insorgente contro il diniego di indennità per insolvenza, ha evidenziato, da un lato, che il medesimo si era limitato a interpellare verbalmente il datore di lavoro, a indirizzargli una messa in mora scritta il 30 settembre 2018 e a farsi riconoscere il debito l’8 gennaio 2019. Dall’altro, che la sola speranza di un miglioramento della situazione finanziaria della società a seguito di un eventuale risarcimento da parte dell’assicurazione responsabilità civile dell’autore di un incendio, avuto luogo il 28 febbraio 2018 nei locali dell’impresa, non giustifica la lunga inattività del ricorrente tra il 30 settembre 2018 e il 18 febbraio 2021 quando aveva insinuato il proprio credito salariale all’Ufficio fallimenti. L’Alta Corte ha infine ricordato che nell’ambito dell’indennità per insolvenza non appartiene all’assicurato stimare se delle procedure in vista di recuperare il credito salariale possono o meno avere successo e che la probabilità di un insuccesso aumenta in maniera costante col tempo.

Infine, in una sentenza STF8C_536/2025 del 15 gennaio 2026, il Tribunale federale si è pronunciato sul caso di un assicurato che era stato assunto dal 1° dicembre 2020 quale aiuto pittore. A fronte di un salario mensile stabilito in fr. 3'000.-, al medesimo non era stato corrisposto il salario sin dall’inizio del rapporto di lavoro. Solamente ad inizio luglio 2021 gli erano stati versati puntualmente degli arretrati. Il 31 marzo 2022, il datore di lavoro aveva, poi, disdetto il contratto con effetto immediato. Il 12 ottobre 2022, quel ricorrente aveva presentato istanza di conciliazione, poi richiesto, il 21 febbraio 2023, il pagamento della somma di fr. 46'397.65 a titolo di salari impagati. Forte di una sentenza a suo favore, l’assicurato aveva successivamente fatto spiccare un precetto esecutivo nei confronti della società ex datrice di lavoro, che però, nell’aprile del 2024, era stata sciolta in seguito al fallimento. L’assicurato, a maggio 2024, aveva, quindi, chiesto l’erogazione delle indennità per insolvenza per i salari da dicembre 2021 a marzo 2022.

L’Alta Corte, in quella fattispecie, ha confermato il diniego già pronunciato dalle istanze precedenti ed ha a sua volta negato il diritto alle postulate prestazioni LADI ritenendo che quell’assicurato, attivatosi nei confronti della ex datrice di lavoro sei mesi dopo la fine del rapporto lavorativo, aveva violato il suo obbligo di diminuire il danno e, in particolare, ha evidenziato quanto segue:

Con STCA 38.2020.55 del 21 dicembre 2020, il TCA si è pronunciato sul caso di un’assicurata che aveva lavorato da ottobre 2018 a luglio 2019, senza mai vedersi pagare integralmente il salario. Già durante il rapporto di lavoro, la medesima si era rivolta ad un sindacato che aveva sollecitato il versamento dei salari per iscritto a due riprese, nonché ad un legale che analogamente si era adoperato telefonicamente. Rimaste inevase tali richieste, quell’assicurata aveva deciso di dimettersi. Subito dopo la conclusione del rapporto di lavoro, ella aveva fatto spiccare un precetto esecutivo, tre mesi dopo la comminatoria di fallimento ed a giugno 2020 l’istanza di fallimento.

In quel caso, il TCA ha stabilito quanto segue:

Al riguardo cfr., pure, ad esempio, STCA 38.2025.65 del 9 marzo 2026; STCA 38.2024.21 del 30 settembre 2024; STCA 38.2023.38del 13 novembre 2023; STCA 38.2023.15 del 30 maggio 2023; STCA 38.2022.103 del 13 marzo 2023;38.2022.34 dell’11 luglio 2022; STCA 38.2022.35 dell’11 luglio 2022; STCA 38.2022.39 dell’11 luglio 2022 consid. 2.3., il cui ricorso al Tribunale federale è stato ritenuto inammissibile con giudizio8C_540/2022 del 30 settembre 2022.

Sulla portata delle direttive amministrative, cfr. STF 8C_224/2024 del 2 settembre 2025 consid. 2.4.; DTF 151 V 137 consid. 4.3.; STF 9C_230/2024 del 21 gennaio 2025 consid. 4.1.; STF 8C_425/2023 del 21 maggio 2024 consid. 4.3.; STF 9C_536/2021 del 19 ottobre 2022 consid. 2.4.; STF 8C_769/2021 del 3 maggio 2022 consid. 3.3.; DTF 148 V 144 consid. 3.1.3.; DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF 9C_631/2019 del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; STF 8C_331/2019 del 18 settembre 2019 consid. 4.3.; STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; DTF 144 V 195 consid. 4.2. = DLA 2018 N. 10 pag. 260; DTF 138 V 50 consid. 4.1.; DTF 132 V 121 consid. 4.4 pag. 125.

L’importo totale ammonta a fr. 26'172.96.

22 gennaio 2025:

In data non precisata:

12 febbraio 2025:

14 marzo 2025:

14 aprile 2025:

Ciò che è avvenuto in concreto.

Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbisLPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Nel caso concreto, trattandosi di prestazioni LADI, in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2025.56 del 16 febbraio 2026 consid. 2.12.; STCA 38.2025.47 del 1° dicembre 2025 consid. 2.14.; STCA 38.2025.7 del 28 aprile 2025 consid. 2.16.; STCA 38.2024.57 del 10 marzo 2025 consid. 2.14.; STCA 38.2024.55 del 24 febbraio 2025 consid. 2.10.; STCA 38.2024.20 del 22 luglio 2024 consid. 2.11.).

Sul tema cfr. anche STF 9C_65/2025 del 29 gennaio 2026, destinata alla pubblicazione nella Raccolta ufficiale; STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr.Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107); Messaggio n. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto»; Rapporto n. 8480R del 16 marzo 2026 della Commissione giustizia e diritti sull’iniziativa parlamentare 4 maggio 2021 presentatanella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                 Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo                                         Gianluca Menghetti