Erwägungen (17 Absätze)
E. 2 Lassicuratore può su domanda o di moto proprio togliere leffetto sospensivo oppure ristabilirlo se laveva tolto con la decisione. Tale domanda devessere trattata immediatamente."
Di conseguenza, l'opposizione ha di principio effetto sospensivo (salvo le eccezioni previste dalla legge); tuttavia, l'effetto sospensivo può essere revocato. Ciò può avvenire già con la decisione nella procedura principale o solo nella procedura di opposizione, con una decisione incidentale distinta.
L'autorità a cui è diretta lopposizione può, inoltre, decidere in merito al ripristino dell'effetto sospensivo (revocato) (cfr. art. 11 cpv. 2 OPGA), emanando eventualmente una decisione incidentale in merito. Una tale decisione presuppone di regola che la parte interessata presenti una richiesta in tal senso (cfr. Ueli Kieser, Matthias Kradolfer, Miriam Lendfers, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 5a edizione, 2024, n. 88 ad art. 52).
E. 2.1 La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dellistruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può, dunque, decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 della Legge sullorganizzazione giudiziaria (su questo tema cfr. STF 9C_164/2023 del 29 gennaio 2024; STF 8C_437/2023 del 13 dicembre 2023 in SVR 2024 IV Nr. 16; STF 8C_254/2023 del 9 novembre 2023 in SVR 2024 IV Nr. 4; STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STF I 707/00 del 21 luglio 2003; STF H 335/00 del 18 febbraio 2002; STF H 212/00 del 4 febbraio 2002; STF H 220/00 del 29 gennaio 2002; STF U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STF H 304/99 del 22 dicembre 2000; STF I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell8 settembre 2015).
E. 2.2 Oggetto della lite è la questione di sapere se a ragione o meno la Sezione del lavoro, con decisione incidentale del 27 maggio 2026, abbia negato al ricorrente la concessione delleffetto sospensivo allopposizione del 15 maggio 2026 (cfr. doc. A; 7; consid. 1.6.; 1.4.) inoltrata contro la decisione di inidoneità al collocamento del 14 aprile 2026 (cfr. doc. 6.3.; consid. 1.3.), come pure delle misure provvisionali.
E. 2.3 Nel ricorso è stato, dapprima, affermato che la decisione impugnata sarebbe insufficientemente motivata (cfr. doc. I).
Il diritto di essere sentito, di cui allart. 29 cpv. 2 Cost., comprende, fra laltro, la pretesa di ottenere una decisione motivata, che impone all'autorità di pronunciarsi nei considerandi sulle allegazioni delle parti, riferendosi agli argomenti da esse addotti. Tale obbligo intende evitare che l'autorità, nell'esercizio dei suoi poteri decisionali, si lasci guidare da ragioni non pertinenti e, d'altro canto, consentire al cittadino di farsi una chiara idea della portata della decisione che lo riguarda per poterla, se del caso, impugnare. A tal fine ogni atto decisionale deve menzionare, anche se brevemente, le considerazioni che ne hanno determinato il convincimento e lhanno dunque spinta a decidere in un senso piuttosto che nellaltro. Lautorità non è tenuta a prendere esplicitamente posizione su ogni allegazione di fatto o di diritto, ma può al contrario limitarsi all'esame delle argomentazioni di parte atte a influire sul giudizio (cfr. STF 8C_461/2025 del 25 febbraio 2026 consid. 4.3.; STF 9C_142/2025 del 28 maggio 2025 consid. 5.4.; STF 8C_789/2023 dell8 gennaio 2025 consid. 4.2.2.; STF 8C_293/2021 del 1° marzo 2023 consid. 6.1.; STF 8C_673/2021 del 24 marzo 2022 consid. 2.2.; STF 8C_555/2021 del 24 novembre 2021 consid, 5.2.2.; STF 8C_754/2018 del 7 marzo 2019 consid. 6.2.; STF 9C_603/2015 del 15 aprile 2016 consid. 5.1.; DTF 141 V 557 consid. 3.2.1.; STF 9C_112/2010 del 15 febbraio 2011 consid. 3.2.).
Purché la comprensione non ne sia ostacolata, la motivazione di una decisione può, altresì, anche essere implicita, risultare dai diversi considerandi della stessa o da rinvii ad altri atti (cfr. STF 9C_397/2025 del 16 aprile 2026 consid. 5.5.; STF 8C_542/2023 del 25 aprile 2024 consid. 6.2.).
Nella presente fattispecie, alla luce dei principi giurisprudenziali appena esposti, questa Corte ritiene che non sussistano delle lacune dal profilo della motivazione della decisione del 27 maggio 2026 (cfr. doc. A), atteso che da questultima emergono chiaramente le ragioni per le quali la Sezione del lavoro ha respinto listanza di concessione delleffetto sospensivo e di adozione di misure provvisionali.
Lamministrazione ha, in effetti, fatto riferimento allart. 100 cpv. 4 LADI, rilevando che tale norma, in base allintenzione del legislatore, è finalizzata a garantire una prassi uniforme in tutti i Cantoni e a evitare domande di restituzione infruttuose, così come la perenzione dell'esecuzione e che a tale scopo al ricorso contro la decisione con cui l'amministrazione constata che non sono più adempiuti i presupposti del diritto alle indennità di disoccupazione (in particolare l'idoneità al collocamento) oppure nega con effetto retroattivo l'adempimento delle condizioni del diritto non è possibile attribuire effetto sospensivo, né ordinare una misura provvisionale.
Del resto linsorgente, rappresentato da un avvocato, già in sede di opposizione del 15 maggio 2026 contro la decisone di inidoneità al collocamento del 14 aprile 2026 (cfr. consid. 1.3.; 1.4.), ha potuto rendersi conto della portata della decisione incidentale emessa nei suoi confronti e ha potuto contestarla nel dettaglio dinanzi a questo Tribunale (cfr. doc. I; consid. 1.7.).
Nel caso in esame non sussiste, pertanto, una carenza di motivazione.
E. 2.4 Giusta lart. 52 cpv. 1 della Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) le decisioni amministrative possono essere impugnate entro trenta giorni facendo opposizione presso il servizio che le ha notificate; fanno eccezione le decisioni processuali e pregiudiziali.
Lart. 56 LPGA prevede che:
" Le decisioni su opposizione e quelle contro cui un'opposizione è esclusa possono essere impugnate mediante ricorso. (cpv. 1)
Il ricorso può essere interposto anche se l'assicuratore, nonostante la domanda dell'assicurato, non emana una decisione o una decisione su opposizione. (cpv. 2)"
Ai sensi dellart. 57 LPGA ogni Cantone istituisce un tribunale delle assicurazioni per giudicare come istanza unica i ricorsi in materia di assicurazioni sociali.
Contro le decisioni incidentali non è dato, dunque, il rimedio dellopposizione bensì, di principio, del ricorso diretto al Tribunale cantonale delle assicurazioni (cfr. cfr. DTF 132 V 418 consid. 2.3.1.; STF H 111/06 del 22 novembre 2006 consid. 3.4.).
In relazione alle decisioni incidentali la LPGA non contempla alcunché relativamente alla questione di sapere se e quando vadano emesse decisioni incidentali e se le stesse possano essere impugnate in modo indipendente.
Ciò non significa che con ladozione della LPGA si sia voluto prescindere dalla condizione di ricevibilità del pregiudizio irreparabile di cui allart. 46 PA (art. 45 PA fino al 31 dicembre 2006; cfr. STF H 111/06 del 22 novembre 2006 consid. 3.4.).
Nei lavori preparatori, infatti, non risulta alcuna indicazione in tal senso. Al contrario il legislatore ha affermato di non voler introdurre alcun cambiamento con lart. 56 LPGA (cfr. STF H 111/06 del 22 novembre 2006 consid. 3.4.; FF 1991 II 263).
Ne discende che, in virtù di un principio giuridico generale, anche nel caso di decisioni incidentali che ricadono nel campo di applicazione della LPGA deve essere avantutto esaminata la condizione di ammissibilità del danno irreparabile (cfr. STF 9C_548/2010 del 10 agosto 2010 consid. 3.2.; STF H 111/06 del 22 novembre 2006 consid. 3.4.; DTF 132 V 93 consid. 6.1.; STCA 38.2014.7 del 12 febbraio 2014 consid. 2.2.).
Per ammettere un danno irreparabile è sufficiente un interesse fattuale, in particolare un mero interesse di natura economica. Non è necessario, come invece nel caso dellart. 93 cpv. 1 lett. a della Legge sul Tribunale federale (LTF) applicabile alle procedure davanti allAlta Corte, un interesse esclusivamente giuridico (cfr. STF 8C_792/2018 del 28 novembre 2018; STF 8C_433/2018 del 14 agosto 2018 consid. 4.3.; STF 8C_1010/2012 del 18 dicembre 2012; STF 8C_980/2010 del 16 febbraio 2011 consid. 3.2.; STFA H 111/06 del 22 novembre 2006 consid. 4.1.).
E. 2.5 Nella presente evenienza la problematica relativa allammissibilità del ricorso interposto dallassicurato contro la decisione incidentale del 27 maggio 2026 con cui la Sezione del lavoro ha respinto listanza di concessione delleffetto sospensivo allopposizione inoltrata contro la decisione di diniego dellidoneità al collocamento a far tempo dal 17 marzo 2026 emessa il 14 aprile 2026 e di adozione di misure provvisionali (cfr. doc. I; A), ossia la questione di sapere se la decisione incidentale del 27 maggio 2026 procuri o meno al ricorrente un pregiudizio irreparabile, non merita ulteriori approfondimenti.
In effetti il ricorso, anche qualora risulti ammissibile, deve in ogni caso essere respinto nel merito.
E. 2.6 Sino al 31 dicembre 2020 la LPGA non conteneva alcuna regolamentazione riguardante leffetto sospensivo dellopposizione.
Una tale regolamentazione è stata invece introdotta aggiungendo un cpv. 5 allart. 49 LPGA, entrato in vigore il 1° gennaio 2021, il quale recita che nella sua decisione lassicuratore può revocare leffetto sospensivo a un ricorso o a unopposizione anche se la decisione concerne prestazioni pecuniarie. Sono eccettuate le decisioni concernenti la restituzione di prestazioni indebitamente riscosse.
Ai sensi dellart. 11 dellOrdinanza sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (OPGA):
" 1 Lopposizione ha effetto sospensivo, salvo i casi in cui:
a. il ricorso contro una decisione su opposizione non ha effetto
sospensivo in virtù della legge;
b. lassicuratore ha tolto leffetto sospensivo nella sua decisione;
c. la decisione ha una conseguenza giuridica il cui effetto non può
essere sospeso.
E. 2.7 Ai sensi dellart. 100 cpv. 4 LADI:
" Le opposizioni o i ricorsi contro le decisioni prese conformemente agli articoli 15 e 30 non hanno effetto sospensivo.
LAlta Corte, con la DTF 126 V 407, ha stabilito che il ricorso contro decisioni con cui è stata negata lidoneità al collocamento, le quali escludendo ladempimento di una delle condizioni da ossequiare per avere diritto allindennità di disoccupazione sono delle decisioni negative, non può avere effetto sospensivo. Se del caso possono essere ordinate delle misure provvisionali postive (cfr. DTF 117 V 185 consid. 1b).
In dottrina Boris Rubin, Assurance chômage, Manuel à lusage des praticiens, Schulthess Editions romandes, Ginevra-Zurigo, 2025, pag. 86, a proposito delleffetto sospensivo si è limitato a indicare che les oppositions et les recours contre les décisions dinaptitude au placement nont pas deffet suspensif (art. 100 al. 4 LACI).
Rubin, tuttavia, in "Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage". Ed. Schulthess 2014, n. 37-38 ad art. 100 LADI, aveva osservato:
" 37 Dans le domaine de l'assurance-chômage, l'art. 100 al. 4 LACI prévoit que les oppositions et les recours contre les décisions d'inaptitude au placement (art. 15 LACI) et de suspension du droit à l'indemnité de chômage (art. 30 LACI) n'ont pas d'effet suspensif (codification de la jurisprudence parue aux ATF 126
V 407 et 119 V 503). L'art. 100 al. 4 LACI s'oppose également à une indemnisation par le biais d'éventuelles mesures provisionnelles, dans l'hypothèse où un droit a été nié d'emblée en raison de l'inaptitude au placement. L'idée du législateur était de prévenir les versements de prestations indues car celles-ci ne peuvent pas toujours être restituées (ATF 119 V 503). Un effet suspensif ne peut être accordé au recours contre des décisions négatives; en pareil cas, seul des mesures provisionnelles peuvent se concevoir (ATF 117 V 185).
38 La raison d'être de l'art. 100 al. 4 LACI est d'éviter que l'assuré puisse toucher des prestations tant qu'une contestation n'est pas arrivée à son terme (FF 2001 2182). Conformément au but précité, l'effet suspensif pourra être accordé lorsqu'il aura pour effet de bloquer le versement des prestations litigieuses. Tel est le cas par exemple lorsque le SECO s'oppose à une décision reconnaissant l'aptitude au placement. En définitive, c'est uniquement dans les configurations procédurales où un effet suspensif conduirait à libérer le versement des prestations litigieuses que les oppositions et les recours contre les décisions d'inaptitude au placement et de suspension n'ont pas d'effet suspensif."
Inoltre Rubin, in Assurance-chômage, 2° ed., Zurigo-Basilea-Ginevra 2006, al p.to 3.9.10 aveva rilevato quanto segue:
" 3.9.10.1 Généralités
Afin déviter déventuelles décisions de restitution dindemnité de chômage perçues indûment, les caisses de chômage bloquent le versement des indemnités tant que la procédure dexamen de laptitude au placement nest pas clôturée par une décision entrée en force. Il peut parfois sécouler beaucoup de temps jusquà ce quune telle décision soit rendue, par exemple lorsque lintéressé fait recours contre la décision dinaptitude au placement. Il se pose alors la question de savoir si la pratique des caisses de chômage, consistant à suspendre le versement de lindemnité de chômage durant la procédure, est correcte (ch. 3.9.10.2). La même question peut se poser lorsque la décision dinaptitude au placement fait lobjet dun recours. Le cas échéant, il convient de se demander si le recourant peut conserver son droit à lindemnité de chômage en déposant une requête de mesures provisionnelles (ch. 3.9.10.3).
A noter à cet égard quune décision dinaptitude au placement, décision dite négative, ne peut pas avoir deffet suspensif. Tout au plus pourrait-elle faire lobjet dune requête de mesures provisionnelles. Nous verrons quune telle demande ne put pas être admise.
E. 2.8 In concreto la Sezione del lavoro, con decisione del 14 aprile 2026, ha ritenuto lassicurato inidoneo al collocamento ai sensi dellart. 15 cpv. 1 LADI (Il disoccupato è idoneo al collocamento se è disposto, capace e autorizzato ad accettare unoccupazione adeguata e a partecipare a provvedimenti di reintegrazione.) dal 17 marzo 2026 (cfr. consid. 1.3.).
In virtù degli art. 11 cpv. 1 lett. a OPGA e 100 cpv. 4 LADI, nonché della giurisprudenza federale (cfr. consid. 2.6.; 2.7.), lopposizione contro la decisione di inidoneità al collocamento del 14 aprile 2026 non ha effetto sospensivo.
Ne discende che rettamente la parte resistente, con decisione incidentale del 27 maggio 2026, ha respinto listanza dellinsorgente di sospendere gli effetti del provvedimento del 14 aprile 2026 e di erogargli conseguentemente le indennità di disoccupazione.
Va, peraltro, evidenziato che nel caso di specie, essendo leffetto sospensivo escluso ex lege (art. 11 cpv. 1 lett. a OPGA e 100 cpv. 4 LADI)- e non in quanto era stato tolto dallamministrazione -, la Sezione del lavoro nemmeno poteva ripristinarlo.
E. 2.9 Nel caso di specie neppure sono dati i presupposti per pronunciare delle misure provvisionali positive pendente la procedura di opposizione.
Per quanto concerne i presupposti per lassegnazione di misure provvisionali positive, lAlta Corte ha stabilito che i principi giurisprudenziali enunciati riguardo allart. 55 della Legge federale sulla procedura amministrativa PA (effetto sospensivo; cfr. DTF 110 V 45, DTF 105 V 268, DTF 98 V 222) - lentrata in vigore, il 1° gennaio 2003, della LPGA non ha modificato la precedente giurisprudenza in materia di ritiro delleffetto sospensivo di opposizioni e ricorsi fondata sulla PA (cfr. STFA I 46/04 del 24 febbraio 2004, pubblicata in HAVE 2004 pag. 127, RAMI 2004 U 521 pag. 447segg. consid. 2) - sono applicabili, per analogia, nellambito dellart. 56 PA (misure provvisionali), considerata la stretta connessione esistente fra effetto sospensivo ed altri provvedimenti cautelari (cfr. RAMI 2004 U 521 pag. 447segg., consid. 2; DTF 117 V 191 consid. 2b).
L'autorità chiamata a decidere in merito al ritiro delleffetto sospensivo ex art. 55 PA oppure ad ordinare delle misure cautelari giusta l'art. 56 PA deve, in ogni caso, esaminare se i motivi a favore di un'immediata esecutorietà della decisione appaiano più importanti rispetto a quelli che possono condurre a una soluzione contraria. A questo proposito, l'autorità interessata gode di un certo margine d'apprezzamento.
Di regola essa fonderà la propria decisione sui fatti che emergono dalla documentazione a sua disposizione, senza procedere a degli ulteriori accertamenti, onde evitare dispendio di tempo. Trattandosi della ponderazione degli interessi a favore oppure contrari a unimmediata esecutorietà, possono avere una certa importanza le prospettive chiare circa l'esito finale della vertenza principale (cfr. STF 9C_885/2014 del 17 aprile 2015 consid. 4.2.; STFA U 283/05 del 21 ottobre 2005 consid. 2.2 e riferimenti ivi citati).
Allorché non è possibile stabilire sin dall'inizio l'esito finale della vertenza occorre ritenere che, per principio, l'interesse dell'amministrazione è predominante quando il rischio di non poter recuperare le prestazioni versate pendente causa è concreto (cfr. STF 8C_110/2008 del 7 maggio 2008 consid. 2.3.; DTF 119 V 503 consid. 4).
In linea di principio a questo interesse va accordata priorità rispetto a quello dellassicurato tendente al ripristino dellerogazione delle prestazioni, allorché non è da prendere in considerazione con probabilità preponderante che lassicurato nel procedimento principale risulti vincente. Ciò vale di massima anche qualora la sospensione dei pagamenti ponga lassicurato nella condizione di ricorrere allassistenza sociale (cfr. STFA I 406/01 del 31 agosto 2001 consid. 4b; RAMI 1997 pag. 159 consid. 4; STFA I 328/96 del 14 ottobre 1996).
Nella sentenza K 8/96 dell'11 febbraio 1997, parzialmente pubblicata in DTF 123 V 39 segg., la nostra Massima Istanza, constatato che la decisione impugnata era di natura negativa, ha verificato se la ponderazione degli interessi in gioco giustificava la pronuncia di misure provvisionali positive, considerando finalmente preponderante l'interesse dell'autorità amministrativa:
" () Il Tribunale federale delle assicurazioni ha avuto modo di giudicare che evidente appare l'interesse dell'amministrazione a evitare misure di restituzione di prestazioni laddove potrebbe rivelarsi che esse sono state versate indebitamente. In questo contesto è stato in particolare accennato alle difficoltà d'ordine amministrativo collegate al recupero delle prestazioni versate a torto (DTF 119 V 507 consid. 4 e i riferimenti ivi citati). Per quanto attiene al pregiudizio che il rifiuto di misure provvisionali positive potrebbe causare all'assicurato, occorre stabilire se, in via di massima, un'improvvisa cessazione dell'erogazione di indennità giornaliere comporta conseguenze tali da compromettere la sua situazione finanziaria e da costringerlo a prendere provvedimenti onerosi o altre disposizioni da lui non esigibili ragionevolmente. A questo proposito, il Tribunale federale delle assicurazioni ha avuto modo di statuire che l'interesse dell'assicurato a non dover far capo, durante la procedura giudiziaria, all'autorità assistenziale non è preponderante rispetto a quello dell'amministrazione a non dover anticipare il versamento delle prestazioni (DTF 119 V 507 consid. 4 e riferimenti).
I principi di giurisprudenza suesposti devono trovare applicazione anche nel presente caso. Considerato l'insieme degli elementi in esame, bisogna ammettere che l'interesse della Cassa malati H. è preponderante rispetto a quello dell'assicurato. Ne deriva che, per quanto riguarda il periodo posteriore al 31 dicembre 1995, in favore dell'assicurato neppure possono essere pronunciate misure provvisionali positive." (STFA succitata, consid. 4 non pubblicato)
La priorità di principio dellinteresse dellamministrazione rispetto a quello dei richiedenti provvedimenti provvisionali è ancora stata riconosciuta dal Tribunale federale in alcune altre sentenze (cfr., ad esempio, STF 8C_853/2018 del 7 gennaio 2019; decreto 8C_248/2018 emesso dal TF il 7 giugno 2018; STF 9C_507/2015 del 26 febbraio 2016; STF 8C_110/2008 del 7 maggio 2008 consid. 2.3 e riferimento ivi citato; STFA I 4/05 del 20 gennaio 2005 consid. 4.2, 75/04 del 16 aprile 2004 consid. 4.1).
E. 2.10 Nel caso in esame linteresse dellamministrazione a non dovere anticipare il versamento delle prestazioni LADI, che potrebbe rivelarsi effettuato indebitamente con relative difficoltà di recupero, risulta preponderante rispetto a quello dellassicurato a non dovere semmai far capo, in corso di procedura, all'autorità assistenziale.
Il ricorrente, in ogni caso, non è privo di reddito, visto che svolge unattività indipendente, presentando una disponibilità lavorativa soltanto a tempo parziale (cfr. doc. I; VII).
Il rischio di non poter recuperare gli importi versati durante la procedura di opposizione è, dunque, prioritario rispetto all'interesse dellinsorgente di poter ricevere le prestazioni richieste (cfr. consid. 2.9.).
In proposito va, peraltro, evidenziato che il Tribunale federale, in una sentenza 8C_853/2018 del 7 gennaio 2019, già citata sopra, ha rilevato:
() ad ogni modo il giudice cantonale ha spiegato diffusamente come nell'ambito del diritto sociale prevale di regola l'interesse dello Stato a non erogare prestazioni in pendenza di causa su quello del richiedente, quest'ultimo potendo, nell'ipotesi di una reiezione del ricorso, incontrare probabilmente maggiori difficoltà a restituirli (DTF 119 V 503 consid. 4 pag. 507; cfr. anche sentenza 9C_647/2015 del 1° ottobre 2015 consid. 3). ()
La DTF 119 V 503, menzionata nella 8C_853/2018 e al precedente considerando, riguarda un assicurato, coniugato e padre di tre bambini, il quale aveva ricorso allassicurazione contro la disoccupazione a decorrere dal 3 agosto 1992, chiedendo alla Cassa se fosse stato possibile svolgere il praticantato davvocato, retribuito con fr. 1'200.-- lordi al mese, continuando a beneficiare delle indennità LADI.
Lautorità cantonale e di ricorso in materia di assicurazione contro la disoccupazione aveva respinto la domanda, ritenendo lassicurato inidoneo al collocamento.
Al consid. 4 lAlta Corte, pronunciandosi sulla richiesta dellassicurato di concessione delleffetto sospensivo al ricorso (che è stata respinta) inoltrato dallallora Ufficio federale dellindustria, delle arti e mestieri e del lavoro contro il giudizio della Commissione cantonale di ricorso che aveva accolto limpugnativa dellassicurato e deciso lidoneità al collocamento, ha indicato:
" ()
E. 2.11 Il ricorrente ha chiesto lacquisizione di alcuni documenti (in particolare formulari e giustificativi delle ricerche di lavoro effettuate dal 17 marzo 2026 in poi, le attestazioni relative ai controlli URC, i conteggi delle prestazioni LADI riconosciute e versate prima del 17 marzo 2026, la documentazione concernente la sua situazione economica corrente e le sue spese essenziali) e, se del caso, la sua audizione personale (cfr. doc. VII pag. 5).
Per quanto attiene alla domanda di essere sentito, va, inoltre, osservato che giusta l'art. 6 n. 1 CEDU ogni persona ha diritto a un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta.
Nel campo di applicazione dellart. 6 CEDU rientrano anche i litigi relativi a prestazioni delle assicurazioni sociali e dellassistenza sociale (cfr. STF 8C_522/2012 del 2 novembre 2012 consid. 2.3.).
Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, confermata in DTF 122 V 54 seg. consid. 3, la pubblicità del dibattimento, imposta dall'art. 6 n. 1 CEDU ed ormai ancorata anche nella Costituzione svizzera all'art. 30 cpv. 3, dev'essere principalmente garantita nella procedura di ricorso di prima istanza (cfr. STF 8C_504/2010 del 2 febbraio 2011). Tuttavia, lo svolgimento di un pubblico dibattimento in materia di assicurazioni sociali presuppone l'esistenza di una richiesta chiara e inequivocabile di una parte nel corso della procedura ricorsuale di prima istanza (cfr. STF 9C_29/2026, 9C_46/2026 del 28 maggio 2026 consid. 3.2.; STF 8C_206/2025 del 20 agosto 2025 consid. 3.2.; STF 8C_739/2023 del 21 maggio 2024 consid. 2.1.; STF 8C_402/2023 del 19 febbraio 2024 consid. 2.2.; STF 8C_146/2022 del 23 gennaio 2023 consid. 6.1.; STF 9C_172/2022 del 7 luglio 2022 consid. 3.1.1.; STF 9C_335/2021del 9 febbraio 2022 consid. 3.1.; STF 9C_71/2021 del 20 settembre 2021 consid. 2.1., pubblicata in SVR 2022 AHV Nr. 8 pag. 19; STF 9C_73/2021 del 20 settembre 2021 consid. 3.1.; STF 8C_751/2019 del 25 febbraio 2020 consid. 2.1.; STF 8C_722/2019 del 20 febbraio 2020 consid. 2.1.; STF 8C_63/2019, 8C_65/2019 dell11 giugno 2019 consid. 5.1.; STF 8C_528/2017 del 19 dicembre 2017 consid. 1.3., pubblicata in SJ 2018 I 275; STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017 consid. 2.3.; STF 8C_665/2014 del 23 marzo 2015 consid. 4; STF 9C_578/2008 del 29 maggio 2009 consid. 4.8.; DTF 122 V 55 consid. 3a con riferimenti).
Una semplice richiesta di assunzione di prove, come ad esempio istanze di audizione personale nella misura in cui si traducono in una richiesta di interrogatorio nel senso di unassunzione di prove, ma non invece se tendono a esporre il proprio punto di vista personale sulle risultanze probatorie davanti a un tribunale indipendente o di interrogatorio delle parti o di testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non bastano per creare un simile obbligo (cfr. STF 9C_29/2026, 9C_46/2026 del 28 maggio 2026 consid. 3.2.; STF 8C_722/2019 del 20 febbraio 2020, pubblicata in SVR 2020 UV N. 28 pag. 14; STF 9C_903/2011 del 25 gennaio 2013 consid. 6.3.; SVR 2009 IV Nr. 22 pag. 62; DTF 125 V 38 consid. 2).
LAlta Corte ha, inoltre, stabilito che il rifiuto di differire un'udienza pubblica fondato su motivi obiettivi non è in contrasto con il diritto federale e, in particolare, con l'art. 6 n. 1 CEDU (sul tema cfr. tuttavia DTF 136 I 279; DTF 127 V 491; STF 8C_504/2010 succitata).
In proposito cfr. pure STCA 39.2025.11 del 13 aprile 2026 consid. 2.8.; STCA 38.2024.9 del 25 marzo 2024 consid. 2.11.; 38.2020.42 del 25 gennaio 2021 consid. 2.8.; 38.2020.10 del 6 luglio 2020 consid. 2.9.; STCA 38.2018.31 del 12 ottobre 2018 consid. 2.7.; STCA 38.2018.39 del 10 ottobre 2018 consid. 2.8.
Nel caso in esame linsorgente - contrariamente a quanto esige la giurisprudenza federale - non ha formulato un'esplicita richiesta di indire una pubblica udienza.
Il medesimo, del resto, ha potuto, in ossequio dellart. 29 cpv. 2 Cost. che garantisce il diritto di essere sentito, far valere le proprie argomentazioni per iscritto (cfr. STF 8C_550/2017 del 12 gennaio 2018) davanti, in particolare, a questa Corte che, come esposto sopra, gode di pieno potere desame in fatto e in diritto (cfr. STF 9C_407/2022 del 24 novembre 2022 consid. 3.3.; STF 9C_569/2020 del 4 gennaio 2022 consid. 3.1., STF 8C_127/2019 del 5 agosto 2019 consid. 3.3.).
Il diritto di essere sentito derivante dallart. 29 cpv. 2 Cost. non comprende, infatti, necessariamente il diritto di essere sentito oralmente, bensì limita la garanzia alla possibilità di prendere posizione per iscritto, a meno che una norma non preveda espressamente il diritto a un'audizione orale (cfr. STF 8C_649/2025 del 1° dicembre 2025 consid. 4.3.; STF 9C_409/2024 del 13 maggio 2025 consid. 4.2.; STF 8C_312/2022 del 26 ottobre 2022 consid. 3.2.; STF 9C_ 657/2009 del 3 maggio 2010 consid. 9.2.).
Al riguardo cfr. STCA 38.2025.28 del 14 luglio 2025 consid. 2.12.; STCA 38.2023.64 del 30 gennaio 2024 consid. 2.11.; STCA 39.2022.6. del 24 gennaio 2023 consid. 2.9., il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_61/2023 de 22 marzo 2023.
Conformemente, poi, alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base a un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF 9C_397/2025 del 16 aprile 2026 consid. 5.2.; STF 8C_789/2023 dell8 gennaio 2025 consid. 4.2.3.; STF 9C_357/2023 del 17 agosto 2023 consid. 4.2.1.; STF 9C_689/2020 del 1° marzo 2022 consid. 4.2.; STF 8C_199/2021 del 14 dicembre 2021 consid. 5.2.; STF 9C_779/2020 del 7 maggio 2021 consid. 5.2.; STF 8C_611/2019 dell11 maggio 2020 consid. 5.2.; STF 8C_139/2019 del 18 giugno 2019 consid. 3.3.; STF 9C_847/2017 del 31 maggio 2018 consid. 5.1.; STF 9C_35/2018 del 29 marzo 2018 consid. 6; STF 9C_588/2017 del 21 novembre 2017 consid. 7.2.; STF 9C_775/2016 del 2 giugno 2017 consid. 6.4.; STF 8C_794/2016 del 28 aprile 2017 consid. 4.2.; STF 9C_737/2012 del 19 marzo 2013; STF 8C_556/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 9), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b; 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
Nel caso di specie, ritenuto, da una parte, che leffetto sospensivo in caso di decisioni di inidoneità al collocamento è escluso ex lege (cfr. consid. 2.7.; 2.8.) e che di regola lautorità fonda il proprio provvedimento in merito alladozione di eventuali misure cautelari sui fatti che emergono dalla documentazione a sua disposizione, senza procedere a degli ulteriori accertamenti, onde evitare dispendio di tempo (cfr. consid. 2.9.), dallaltra, che i documenti già presenti allinserto consentono al TCA di emanare il proprio giudizio a questultimo riguardo, questo Tribunale ritiene che laudizione dellassicurato e il richiamo della documentazione richiesta non metterebbero in luce nuovi elementi concreti ai fini della risoluzione della vertenza.
Si prescinde, pertanto, dal sentire il ricorrente (cfr. STF 8C_312/2022 del 26 ottobre 2022 consid. 5.3.) e dallacquisire ulteriori documenti.
E. 2.12 Stante quanto precede, a ragione la Sezione del lavoro non ha concesso leffetto sospensivo allopposizione del 15 maggio 2026, né ha ordinato misure cautelari durante la procedura di opposizione.
In relazione a questultima giova ricordare che il principio di celerità (art. 52 cpv. 2 e 61 lett. a LPGA) è un caposaldo della procedura delle assicurazioni sociali.
E. 2.13 Lart. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. Lart. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore lart. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Loggetto della lite sottoposta allesame del TCA concerne il rifiuto di concedere allopposizione del 15 maggio 2026 interposta dal ricorrente contro la decisione di inidoneità al collocamento del 14 aprile 2026 leffetto sospensivo, rispettivamente delle misure provvisionali (cfr. consid. 1.3.; 1.4.; 1.6.).
In casu la questione di sapere se si tratti o meno di una controversia relativa a prestazioni secondo lart. 61 lett. fbis LPGA può restare insoluta.
Qualora si volesse considerare quale lite di prestazioni, non verrebbero accollate spese, in quanto la LADI non ne prevede lapplicazione.
Anche nel caso in cui la causa non riguardi delle prestazioni, non verrebbero comunque imposte spese.
In effetti il Tribunale federale, in una sentenza 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 consid. 4.4.1., ha evidenziato che () eliminando il principio della gratuità generalizzata di cui all'art. 61 lett. a LPGA, il legislatore federale non ha voluto imporre in maniera generalizzata per tutta la Svizzera l'applicazione di spese giudiziarie al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la libertà di disciplinare la questione. Nulla impedisce a un Cantone in tale contesto di prevedere la gratuità della procedura integralmente o soltanto per alcune controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però un Cantone desidera imporre spese al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, trattandosi di un tributo causale, deve prevedere una base legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52 consid. 5.2; 143 I 227 consid. 4.3.1; 124 I 241 consid. 4a, con riferimenti; UELI KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art. 61 LPGA).
A questultimo riguardo cfr. pure STF 9C_65/2025 del 29 gennaio 2026 consid. 4.3.1, pubblicata in DTF 152 V 2; Ueli Kieser, Matthias Kradolfer, Miriam Lendfers, op. cit., n. 192 ad art. 61, pag. 1191; Jean Métral, op. cit, n. 19a segg. ad art. 61 LPGA.
Nel Cantone Ticino, il 21 aprile 2026, il Gran Consiglio ha respinto, con 40 voti contrari e 21 favorevoli, le conclusioni del rapporto commissionale n. 8480R del 16 marzo 2026 della Commissione giustizia e diritti che invitavano il legislativo a respingere liniziativa parlamentare 4 maggio 2021 presentata nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi (ripresa da Lara Filippini) per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 che in particolare al cpv. 1 prevede che la procedura è gratuita per le parti (Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e ad accettare il controprogetto proposto dal Consiglio di Stato nel relativo Messaggio n. 8480 del 21 agosto 2024 (cfr. https://www4.ti.ch/tich/area-media/comunicati/dettaglio-comunicato?NEWS_ID=259102&cHash=5d85ccd0ccdfe460b8b271a325647f64https://www4.ti.ch/tich/area-media/comunicati/dettaglio-comunicato?NEWS_ID=259102&cHash=5d85ccd0ccdfe460b8b271a325647f64).
Nel Cantone Ticino è, pertanto, stato deciso di mantenere la gratuità generalizzata delle procedure (cfr. STF 9C_65/2025 del 29 gennaio 2026 consid. 4.3.1., pubblicata in DTF 152 V 2; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 consid. 4.4.3.).
Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in RSAS 2/2022 pag. 107.
Ne discende che nel presente caso non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2026.10 del 4 maggio 2026 consid. 2.10.; STCA 38.2025.8 del 17 marzo 2025 consid. 2.6.; STCA 38.2023.62 del 15 gennaio 2024 consid. 2.8.; STCA 38.2023.20 del 2 maggio 2023 consid. 2.8.; STCA 38.2022.74 del 22 dicembre 2022 consid. 2.11.; STCA 38.2021.71 del 25 ottobre 2021 consid. 2.8.; STCA 38.2021.60 del 20 settembre 2021 consid. 2.7.).
E. 3.9.10.2 Solution en procédure administrative non contentieuse
En droit des assurances sociales, il appartient à la personne qui requiert des prestations de rendre vraisemblable quelle en remplit les conditions doctroi. La charge de la preuve lui incombe. La situation est inversée en matière de suspension de lindemnité de chômage puisquil appartient alors à lautorité de rendre vraisemblable, au degré requis, que lassuré a commis une faute. Toujours est-il quen procédure dexamen de laptitude au placement, tant quil existe un doute, il faut admettre que lassuré na pas rendu vraisemblable quil remplissait cette condition du droit.
Par ailleurs, lindemnité de chômage est versé sous forme dindemnités journalières (art. 21 LACI). En outre, le contrôle de conditions du droit à lindemnité et du respect des conditions dexercice de ce droit est effectué régulièrement, dans le cadre des périodes dites de contrôle qui durent un mois (art. 27a OACI).
Le système dindemnisation dans lassurance-chômage est donc différent de celui dautres assurances sociales, qui versent leurs prestations sous forme de rente, sur la base dune décision ayant des effets sur une longue durée. En définitive, le système dindemnisation découlant de lassurance-chômage requiert que la condition de laptitude au placement, ainsi que toutes les autres conditions du droit à lindemnité (art. 8 al. 1 LACI), soient rendues vraisemblables par lassuré, ce qui légitime les caisses à interrompre le versement des prestations tant que tel nest pas le cas.
E. 3.9.10.3 Solution en cas de contentieux (opposition et recours)
Dans la mesure où, en vertu de lart. 100 al. 4 LACI, les oppositions, les recours et les recours de droit administratif contre les décisions prises en vertu de lart. 15 LACI nont pas deffet suspensif, lopposition ou le recours empêche toute continuation de lindemnisation par mesure provisionnelle."
E. 4 En l'espèce, sur la base d'un examen sommaire du dossier, le recours ne paraît pas dénué de chance de succès (cf. notamment DTA 1986 no 16, p. 62 consid. 2c; 1980 no 42, p. 104). Et si l'on procède à la pesée des intérêts en présence, comme le commande la jurisprudence (ATF 117 V 191 consid. 2b, ATF 111 V 56 consid. 1, ATF 110 V 45 consid. 5b, ATF 105 V 269 consid. 3), on constate que l'intérêt de l'assurance-chômage à ne pas verser des prestations - que l'intimé, dans le cas où le recours de l'OFIAMT serait jugé bien fondé, aurait probablement beaucoup de difficulté à rembourser, en raison de sa situation financière délicate - l'emporte nettement sur celui de l'assuré à toucher dès le début de son stage d'avocat les indemnités litigieuses."
In concreto un esame sommario della documentazione agli atti (cfr. consid. 2.9.) non permette, daltronde, di stabilire in modo chiaro e univoco quale sarà lesito finale della vertenza in merito allinidoneità al collocamento a far tempo dal 17 marzo 2026.
Lassegnazione in via cautelare, durante la procedura di opposizione, delle indennità di disoccupazione chieste dallassicurato nemmeno serve a conservare provvisoriamente uno stato di fatto o di diritto. Qualora, infatti, lopposizione venisse accolta, il ricorrente percepirebbe le prestazioni con effetto retroattivo senza subire alcun pregiudizio.
Giova, infine, ribadire, come esposto sopra (cfr. consid. 2.7.) e sottolineato dalla Sezione del lavoro (cfr. doc. III), che in dottrina Rubin ritiene che nella misura in cui, in virtù dellart. 100 cpv. 4 LADI, lopposizione contro una decisione di inidoneità al collocamento emessa sulla base dellart. 15 LADI, analogamente alla presente evenienza, non ha effetto sospensivo, non è possibile erogare indennità di disoccupazione mediante una misura provvisionale, ossia non è possibile eludere lart. 100 cpv. 4 LADI tramite un provvedimento cautelare.
In simili condizioni, non può essere dato seguito alla richiesta dellassicurato di erogargli, a titolo provvisionale, le indennità di disoccupazione (cfr. STCA 38.2014.18 del 20 marzo 2014, citata pure dalla parte resistente; cfr. doc. III; IX).
Tale conclusione vale a prescindere dalla circostanza fatta valere dallinsorgente secondo cui non si trattava di una decisione negativa iniziale, visto che prima della decisione del 14 aprile 2026 il medesimo percepiva indennità di disoccupazione (cfr. doc. I; consid. 1.1.; 1.2.).
In effetti i presupposti da adempiere per avere diritto alle indennità di disoccupazione (art. 8 LADI), tra cui lidoneità al collocamento, devono essere ossequiati in ogni periodo di controllo (cfr. consid. 2.7.). Al riguardo va ricordato che gli assicurati trasmettono ogni mese i dati di controllo tramite il modulo «Indicazioni della persona assicurata», i quali forniscono informazioni, in particolare circa i giorni lavorativi per i quali gli assicurati rendono verosimile di essere stati disoccupati e idonei al collocamento (cfr. art. 23 cpv. 1 e 2 OADI).
Di conseguenza il fatto che per un determinato periodo un assicurato sia stato considerato idoneo al collocamento non comporta, in caso di modifica di questultimo requisito, un modo di operare differente in relazione alladozione di eventuali misure cautelari rispetto a coloro i quali da subito sono stati ritenuti inidonei.
Dispositiv
- Il ricorso è respinto.
- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta. Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente Il segretario di Camera Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Raccomandata
Incarto n. 38.2026.41
rs
Lugano
20 agosto 2026
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, cancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 8 giugno 2026 di
RI1, ______
rappr. da: avv. RA1, ______
contro
la decisione incidentale del 27 maggio 2026 emanata da
Sezione del lavoro, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto in fatto
1.1. Con decisione del 16 aprile 2025 la Sezione del lavoro ha stabilito che RI1 era idoneo al collocamento per attività al 60% dal 1° febbraio 2025, considerato che il medesimo svolgeva unattività indipendente a carattere duraturo nel settore della manutenzione giardini dal 1° febbraio 2025 nella misura del 40% (cfr. doc. 3).
1.2. A seguito di una richiesta dell11 agosto 2025 di esame dellidoneità da parte della Cassa di disoccupazione ______ (cfr. doc. 4), la Sezione del lavoro, il 19 settembre 2025, ha emesso nei confronti di RI1 una nuova decisione di idoneità al collocamento con disponibilità lavorativa del 50% con effetto dal 1° luglio 2025 (cfr. doc. 5.2.).
1.3. Con decisione del 14 aprile 2026 la Sezione del lavoro, dopo aver ricevuto unulteriore domanda di verifica dellidoneità da parte della Cassa ______, dintesa con lUfficio regionale di collocamento, datata 16 marzo 2026 (cfr. doc. 6.1.), ha ritenuto RI1 inidoneo al collocamento dal 17 marzo 2026, rilevando:
" ()
3. Nel caso concreto, lo scrivente Ufficio rileva come l'interesse dell'assicurato risulta essere quello di poter intraprendere l'attività indipendente con la propria azienda di giardinaggio. Infatti come da egli dichiarato con scritto del 07.04.2026 relativo alla non frequenza del corso _______ (lo scrivente Ufficio osserva che pure al programma occupazionale assegnato lo scorso 27.10.2025 con durata dal 03.11.025 al 02.02.2026, lassicurato non ha mai preso parte), risulta chiaro come durante questo periodo si sia adoperato a favore della sua azienda "Nel periodo invernale mi sono impegnato a far crescere la mia azienda...", "...lavorando molto con pochi guadagni e con anche formule di forfait.." seppure con qualche difficoltà "...in merito alla mole di lavoro della mia attività, determinanti sono fattori meteo, stagionalità, clienti (uno decesso), concorrenza congiuntura (stranieri, frontalieri, portoghesi) e molto altro...". A tal proposito si osserva come in analogia con i principi validi per le indennità per lavoro ridotto per quanto riguarda le nuove aziende, una mancanza di ordinazioni durante la fase di avvio, ossia per un periodo di 2 anni circa, è ritenuta usuale e pertanto tali perdite di lavoro devono essere equiparate per principio al normale rischio aziendale del datore di lavoro.
4. Ora, ritenuto complessivamente quanto sopra esposto, lo scrivente Ufficio ritiene sufficientemente provato, almeno secondo il criterio della verosimiglianza preponderante, applicata nelle assicurazioni sociali, che il Signor RI1, non può essere ritenuto disponibile per il mercato del lavoro, quale dipendente, alle condizioni normalmente richieste da un datore di lavoro ritenuto come egli è tutt'ora impegnato a tempo pieno a sviluppare la propria attività imprenditoriale, di conseguenza egli è ritenuto inidoneo al collocamento a far data dal 17.03.2026. ()" (Doc. 6.3. pag. 4)
1.4. Il 15 maggio 2026 RI1, rappresentato dallavv. RA1, ha interposto opposizione, datata 30 aprile 2026, chiedendo lannullamento della stessa e il ripristino integrale dellidoneità al collocamento.
Al riguardo è stato fatto valere, in particolare, che lattività indipendente non gli impedisce lassunzione di un impiego dipendente, come pure che la deduzione di unindisponibilità da una presunta intensità dellattività e da unincompatibilità di orari è errata. È stato asserito che al contrario lattività indipendente è organizzabile liberamente, che i volumi sono modesti e che i tempi sono adattabili con la conseguenza che in presenza di unofferta di lavoro (anche al 50%) lassicurato potrebbe adeguare immediatamente la propria attività indipendente.
Inoltre è stato precisato che lavere utilizzato quale elemento decisivo la mancata partecipazione ai corsi _______ è giuridicamente scorretto. Infatti ex art. 30 LADI tale comportamento può comportare una sospensione del diritto allindennità, ma non giustifica la negazione dellidoneità al collocamento (cfr. doc. 7 + copia della busta di spedizione).
1.5. Lassicurato, per il tramite dellavv. RA1, il 21 maggio 2026, ha presentato unistanza di conferimento delleffetto sospensivo allopposizione, rispettivamente di adozione di misure provvisionali nel senso del ripristino cautelare dellidoneità al collocamento e del diritto alle prestazioni LADI, fondandosi sulla verosimile fondatezza dellopposizione, in quanto lattività indipendente svolta è limitata, discontinua e variabile, i redditi sono modesti, non esistono orari vincolanti, né una struttura rigida incompatibile con unattività dipendente, lattività è liberamente organizzabile, ha costantemente dichiarato la propria disponibilità ad assumere immediatamente un impiego dipendente, anche a tempo parziale e non risulta alcun rifiuto concreto di lavoro.
È stato, altresì, puntualizzato che il pregiudizio è grave e difficilmente riparabile, visto, da un lato, che la sospensione delle indennità di disoccupazione incide direttamente sul sostentamento dellassicurato. Dallaltro, che il danno non sarebbe pienamente riparabile ex post, ritenute le esigenze correnti di mantenimento e stabilità economica.
Infine non emergerebbe alcun interesse pubblico urgente o prevalente che imponga lespletamento immediato degli effetti della decisione impugnata (cfr. doc. 8).
1.6. La Sezione del lavoro, il 27 maggio 2026, ha emesso una decisione incidentale con cui ha respinto listanza di concessione delleffetto sospensivo e di adozione di misure cautelari nellambito della procedura di opposizione.
Lamministrazione ha così motivato il proprio provvedimento:
" ()
2. Giusta l'art. 100 cpv. 4 LADI, le opposizioni o i ricorsi contro le decisioni prese conformemente agli articoli 15 (idoneità al collocamento) e 30 (sospensioni del diritto alle indennità) LADI non hanno effetto sospensivo.
Secondo l'intenzione del legislatore (cfr. Messaggio del Consiglio federale concernente la. revisione della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione del 28 febbraio 2001, FF 2001 1967, pag. 2026) tale norma è volta a garantire una prassi uniforme in tutti i Cantoni e ad evitare domande di restituzione infruttuose così come la perenzione dell'esecuzione. L'amministrazione, quando constata che non sono più adempiuti i presupposti del diritto alle indennità di disoccupazione (in particolare l'idoneità al collocamento) oppure nega con effetto retroattivo l'adempimento delle condizioni del diritto, rende una decisione negativa. Al ricorso contro una siffatta decisione non è possibile attribuire effetto sospensivo, così come risulta escluso - alla luce della citata volontà del legislatore - ordinare una misura provvisionale (cfr. al proposito DTF126 V 407, consid. 3b; THOMAS NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in: Soziale Sicherheit, Basel Genf München 2007, Rz. 891).
3. Nel caso in esame mediante la citata decisione - considerata decisione negativa - del 14 aprile 2026 lassicurato è stato ritenuto inidoneo al collocamento dal 17 marzo 2026. Visto quanto precede, l'effetto sospensivo, tolto per legge, non può essere concesso all'opposizione del 15 maggio 2026.
Analogo discorso, in virtù dei principi esposti al consid. 2, vale a proposito dell'adozione di misure cautelari, la quale va a sua volta negata.
La presente decisione ha un carattere incidentale (art. 52 cpv. 2, secondo periodo LPGA). Essa non pone fine e non decide il merito delta vertenza. Contro una decisione incidentale non è possibile interporre opposizione (art. 52 cpv. 1 LPGA), ma è ammesso un ricorso - conformemente all'art. 56 cpv. 1 LPGA (cfr. ELODIE SKOULIKAS/VALÉRIE DÉFAGO GAUDIN, in: Commentaire romand Loi sur la partie generale des assurances sociales, 2a ed., Basilea 2025, n. 11 ad art. 52 LPGA)." (Doc. A)
1.7. Contro la decisione incidentale del 27 maggio 2026 RI1, sempre assistito dallavv. RA1, l8 giugno 2026, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, chiedendo lannullamento della stessa e il conferimento delleffetto sospensivo allopposizione del 15 maggio 2026 (cfr. consid. 1.4.). Subordinatamente egli ha domandato che siano ordinate delle misure provvisionali affinché sia cautelarmente riconosciuto idoneo al collocamento e gli vengano versate a titolo provvisorio delle prestazioni LADI almeno nella misura del 50% sino alla decisione su opposizione.
Più subordinatamente è stato postulato il rinvio dellincarto alla Sezione del lavoro per statuire nuovamente sullistanza cautelare, procedendo a una concreta ponderazione degli interessi e motivando specificatamente la sua situazione economica, la natura limitata dellattività indipendente e la possibilità di una misura provvisionale parziale.
Infine è stato chiesto che la Sezione de lavoro sia invitata a statuire sullopposizione entro breve termine.
A sostegno delle proprie pretese la parte ricorrente ha, segnatamente, censurato il semplice richiamo dellart. 100 cpv. 4 LADI per escludere leffetto sospensivo e qualsiasi misura cautelare.
È stato addotto che una protezione provvisionale minima pari a circa fr. 1'100.-- mensili costituisce per lassicurato un mezzo essenziale di sostentamento, la cui soppressione totale durante la procedura di opposizione costituisce un danno grave e difficilmente riparabile.
Inoltre è stato asserito che la decisone di merito si fonda su una deduzione astratta e non sufficientemente personalizzata, specificando che lattività indipendente - modesta, flessibile e riorganizzabile - è stata avviata per limitare il danno economico e non per sottrarsi al mercato del lavoro. Del resto non risulta che linsorgente abbia rifiutato un impiego adeguato o si sia sottratto ai controlli dellURC.
Lavv. RA1, per conto del ricorrente, ha poi evidenziato che linteresse dellamministrazione a non versare provvisoriamente importi limitati è contenuto, poiché in caso di esito sfavorevole dellopposizione, lautorità conserva gli ordinari strumenti di recupero, cosicché il rischio per lassicurazione è circoscritto e proporzionato, mentre il danno per lassicurato è immediato e difficilmente riparabile (cfr. doc. I).
1.8. La Sezione del lavoro, nella risposta del 19 giugno 2026, ha postulato la reiezione dellimpugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
1.9. La rappresentante dellassicurato, a nome di questultimo, si è espressa nuovamente in merito alla fattispecie con scritto del 20 luglio 2026 (cfr. doc. VII).
1.10. Lamministrazione ha preso posizione al riguardo il 30 luglio 2026 (cfr. doc. IX).
1.11. Il doc. IX è stato inviato per conoscenza alla parte ricorrente (cfr. doc. X).
considerato in diritto
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dellistruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può, dunque, decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 della Legge sullorganizzazione giudiziaria (su questo tema cfr. STF 9C_164/2023 del 29 gennaio 2024; STF 8C_437/2023 del 13 dicembre 2023 in SVR 2024 IV Nr. 16; STF 8C_254/2023 del 9 novembre 2023 in SVR 2024 IV Nr. 4; STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STF I 707/00 del 21 luglio 2003; STF H 335/00 del 18 febbraio 2002; STF H 212/00 del 4 febbraio 2002; STF H 220/00 del 29 gennaio 2002; STF U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STF H 304/99 del 22 dicembre 2000; STF I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell8 settembre 2015).
2.2. Oggetto della lite è la questione di sapere se a ragione o meno la Sezione del lavoro, con decisione incidentale del 27 maggio 2026, abbia negato al ricorrente la concessione delleffetto sospensivo allopposizione del 15 maggio 2026 (cfr. doc. A; 7; consid. 1.6.; 1.4.) inoltrata contro la decisione di inidoneità al collocamento del 14 aprile 2026 (cfr. doc. 6.3.; consid. 1.3.), come pure delle misure provvisionali.
2.3. Nel ricorso è stato, dapprima, affermato che la decisione impugnata sarebbe insufficientemente motivata (cfr. doc. I).
Il diritto di essere sentito, di cui allart. 29 cpv. 2 Cost., comprende, fra laltro, la pretesa di ottenere una decisione motivata, che impone all'autorità di pronunciarsi nei considerandi sulle allegazioni delle parti, riferendosi agli argomenti da esse addotti. Tale obbligo intende evitare che l'autorità, nell'esercizio dei suoi poteri decisionali, si lasci guidare da ragioni non pertinenti e, d'altro canto, consentire al cittadino di farsi una chiara idea della portata della decisione che lo riguarda per poterla, se del caso, impugnare. A tal fine ogni atto decisionale deve menzionare, anche se brevemente, le considerazioni che ne hanno determinato il convincimento e lhanno dunque spinta a decidere in un senso piuttosto che nellaltro. Lautorità non è tenuta a prendere esplicitamente posizione su ogni allegazione di fatto o di diritto, ma può al contrario limitarsi all'esame delle argomentazioni di parte atte a influire sul giudizio (cfr. STF 8C_461/2025 del 25 febbraio 2026 consid. 4.3.; STF 9C_142/2025 del 28 maggio 2025 consid. 5.4.; STF 8C_789/2023 dell8 gennaio 2025 consid. 4.2.2.; STF 8C_293/2021 del 1° marzo 2023 consid. 6.1.; STF 8C_673/2021 del 24 marzo 2022 consid. 2.2.; STF 8C_555/2021 del 24 novembre 2021 consid, 5.2.2.; STF 8C_754/2018 del 7 marzo 2019 consid. 6.2.; STF 9C_603/2015 del 15 aprile 2016 consid. 5.1.; DTF 141 V 557 consid. 3.2.1.; STF 9C_112/2010 del 15 febbraio 2011 consid. 3.2.).
Purché la comprensione non ne sia ostacolata, la motivazione di una decisione può, altresì, anche essere implicita, risultare dai diversi considerandi della stessa o da rinvii ad altri atti (cfr. STF 9C_397/2025 del 16 aprile 2026 consid. 5.5.; STF 8C_542/2023 del 25 aprile 2024 consid. 6.2.).
Nella presente fattispecie, alla luce dei principi giurisprudenziali appena esposti, questa Corte ritiene che non sussistano delle lacune dal profilo della motivazione della decisione del 27 maggio 2026 (cfr. doc. A), atteso che da questultima emergono chiaramente le ragioni per le quali la Sezione del lavoro ha respinto listanza di concessione delleffetto sospensivo e di adozione di misure provvisionali.
Lamministrazione ha, in effetti, fatto riferimento allart. 100 cpv. 4 LADI, rilevando che tale norma, in base allintenzione del legislatore, è finalizzata a garantire una prassi uniforme in tutti i Cantoni e a evitare domande di restituzione infruttuose, così come la perenzione dell'esecuzione e che a tale scopo al ricorso contro la decisione con cui l'amministrazione constata che non sono più adempiuti i presupposti del diritto alle indennità di disoccupazione (in particolare l'idoneità al collocamento) oppure nega con effetto retroattivo l'adempimento delle condizioni del diritto non è possibile attribuire effetto sospensivo, né ordinare una misura provvisionale.
Del resto linsorgente, rappresentato da un avvocato, già in sede di opposizione del 15 maggio 2026 contro la decisone di inidoneità al collocamento del 14 aprile 2026 (cfr. consid. 1.3.; 1.4.), ha potuto rendersi conto della portata della decisione incidentale emessa nei suoi confronti e ha potuto contestarla nel dettaglio dinanzi a questo Tribunale (cfr. doc. I; consid. 1.7.).
Nel caso in esame non sussiste, pertanto, una carenza di motivazione.
2.4. Giusta lart. 52 cpv. 1 della Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) le decisioni amministrative possono essere impugnate entro trenta giorni facendo opposizione presso il servizio che le ha notificate; fanno eccezione le decisioni processuali e pregiudiziali.
Lart. 56 LPGA prevede che:
" Le decisioni su opposizione e quelle contro cui un'opposizione è esclusa possono essere impugnate mediante ricorso. (cpv. 1)
Il ricorso può essere interposto anche se l'assicuratore, nonostante la domanda dell'assicurato, non emana una decisione o una decisione su opposizione. (cpv. 2)"
Ai sensi dellart. 57 LPGA ogni Cantone istituisce un tribunale delle assicurazioni per giudicare come istanza unica i ricorsi in materia di assicurazioni sociali.
Contro le decisioni incidentali non è dato, dunque, il rimedio dellopposizione bensì, di principio, del ricorso diretto al Tribunale cantonale delle assicurazioni (cfr. cfr. DTF 132 V 418 consid. 2.3.1.; STF H 111/06 del 22 novembre 2006 consid. 3.4.).
In relazione alle decisioni incidentali la LPGA non contempla alcunché relativamente alla questione di sapere se e quando vadano emesse decisioni incidentali e se le stesse possano essere impugnate in modo indipendente.
Ciò non significa che con ladozione della LPGA si sia voluto prescindere dalla condizione di ricevibilità del pregiudizio irreparabile di cui allart. 46 PA (art. 45 PA fino al 31 dicembre 2006; cfr. STF H 111/06 del 22 novembre 2006 consid. 3.4.).
Nei lavori preparatori, infatti, non risulta alcuna indicazione in tal senso. Al contrario il legislatore ha affermato di non voler introdurre alcun cambiamento con lart. 56 LPGA (cfr. STF H 111/06 del 22 novembre 2006 consid. 3.4.; FF 1991 II 263).
Ne discende che, in virtù di un principio giuridico generale, anche nel caso di decisioni incidentali che ricadono nel campo di applicazione della LPGA deve essere avantutto esaminata la condizione di ammissibilità del danno irreparabile (cfr. STF 9C_548/2010 del 10 agosto 2010 consid. 3.2.; STF H 111/06 del 22 novembre 2006 consid. 3.4.; DTF 132 V 93 consid. 6.1.; STCA 38.2014.7 del 12 febbraio 2014 consid. 2.2.).
Per ammettere un danno irreparabile è sufficiente un interesse fattuale, in particolare un mero interesse di natura economica. Non è necessario, come invece nel caso dellart. 93 cpv. 1 lett. a della Legge sul Tribunale federale (LTF) applicabile alle procedure davanti allAlta Corte, un interesse esclusivamente giuridico (cfr. STF 8C_792/2018 del 28 novembre 2018; STF 8C_433/2018 del 14 agosto 2018 consid. 4.3.; STF 8C_1010/2012 del 18 dicembre 2012; STF 8C_980/2010 del 16 febbraio 2011 consid. 3.2.; STFA H 111/06 del 22 novembre 2006 consid. 4.1.).
2.5. Nella presente evenienza la problematica relativa allammissibilità del ricorso interposto dallassicurato contro la decisione incidentale del 27 maggio 2026 con cui la Sezione del lavoro ha respinto listanza di concessione delleffetto sospensivo allopposizione inoltrata contro la decisione di diniego dellidoneità al collocamento a far tempo dal 17 marzo 2026 emessa il 14 aprile 2026 e di adozione di misure provvisionali (cfr. doc. I; A), ossia la questione di sapere se la decisione incidentale del 27 maggio 2026 procuri o meno al ricorrente un pregiudizio irreparabile, non merita ulteriori approfondimenti.
In effetti il ricorso, anche qualora risulti ammissibile, deve in ogni caso essere respinto nel merito.
2.6. Sino al 31 dicembre 2020 la LPGA non conteneva alcuna regolamentazione riguardante leffetto sospensivo dellopposizione.
Una tale regolamentazione è stata invece introdotta aggiungendo un cpv. 5 allart. 49 LPGA, entrato in vigore il 1° gennaio 2021, il quale recita che nella sua decisione lassicuratore può revocare leffetto sospensivo a un ricorso o a unopposizione anche se la decisione concerne prestazioni pecuniarie. Sono eccettuate le decisioni concernenti la restituzione di prestazioni indebitamente riscosse.
Ai sensi dellart. 11 dellOrdinanza sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (OPGA):
" 1 Lopposizione ha effetto sospensivo, salvo i casi in cui:
a. il ricorso contro una decisione su opposizione non ha effetto
sospensivo in virtù della legge;
b. lassicuratore ha tolto leffetto sospensivo nella sua decisione;
c. la decisione ha una conseguenza giuridica il cui effetto non può
essere sospeso.
2 Lassicuratore può su domanda o di moto proprio togliere leffetto sospensivo oppure ristabilirlo se laveva tolto con la decisione. Tale domanda devessere trattata immediatamente."
Di conseguenza, l'opposizione ha di principio effetto sospensivo (salvo le eccezioni previste dalla legge); tuttavia, l'effetto sospensivo può essere revocato. Ciò può avvenire già con la decisione nella procedura principale o solo nella procedura di opposizione, con una decisione incidentale distinta.
L'autorità a cui è diretta lopposizione può, inoltre, decidere in merito al ripristino dell'effetto sospensivo (revocato) (cfr. art. 11 cpv. 2 OPGA), emanando eventualmente una decisione incidentale in merito. Una tale decisione presuppone di regola che la parte interessata presenti una richiesta in tal senso (cfr. Ueli Kieser, Matthias Kradolfer, Miriam Lendfers, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 5a edizione, 2024, n. 88 ad art. 52).
2.7. Ai sensi dellart. 100 cpv. 4 LADI:
" Le opposizioni o i ricorsi contro le decisioni prese conformemente agli articoli 15 e 30 non hanno effetto sospensivo.
LAlta Corte, con la DTF 126 V 407, ha stabilito che il ricorso contro decisioni con cui è stata negata lidoneità al collocamento, le quali escludendo ladempimento di una delle condizioni da ossequiare per avere diritto allindennità di disoccupazione sono delle decisioni negative, non può avere effetto sospensivo. Se del caso possono essere ordinate delle misure provvisionali postive (cfr. DTF 117 V 185 consid. 1b).
In dottrina Boris Rubin, Assurance chômage, Manuel à lusage des praticiens, Schulthess Editions romandes, Ginevra-Zurigo, 2025, pag. 86, a proposito delleffetto sospensivo si è limitato a indicare che les oppositions et les recours contre les décisions dinaptitude au placement nont pas deffet suspensif (art. 100 al. 4 LACI).
Rubin, tuttavia, in "Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage". Ed. Schulthess 2014, n. 37-38 ad art. 100 LADI, aveva osservato:
" 37 Dans le domaine de l'assurance-chômage, l'art. 100 al. 4 LACI prévoit que les oppositions et les recours contre les décisions d'inaptitude au placement (art. 15 LACI) et de suspension du droit à l'indemnité de chômage (art. 30 LACI) n'ont pas d'effet suspensif (codification de la jurisprudence parue aux ATF 126
V 407 et 119 V 503). L'art. 100 al. 4 LACI s'oppose également à une indemnisation par le biais d'éventuelles mesures provisionnelles, dans l'hypothèse où un droit a été nié d'emblée en raison de l'inaptitude au placement. L'idée du législateur était de prévenir les versements de prestations indues car celles-ci ne peuvent pas toujours être restituées (ATF 119 V 503). Un effet suspensif ne peut être accordé au recours contre des décisions négatives; en pareil cas, seul des mesures provisionnelles peuvent se concevoir (ATF 117 V 185).
38 La raison d'être de l'art. 100 al. 4 LACI est d'éviter que l'assuré puisse toucher des prestations tant qu'une contestation n'est pas arrivée à son terme (FF 2001 2182). Conformément au but précité, l'effet suspensif pourra être accordé lorsqu'il aura pour effet de bloquer le versement des prestations litigieuses. Tel est le cas par exemple lorsque le SECO s'oppose à une décision reconnaissant l'aptitude au placement. En définitive, c'est uniquement dans les configurations procédurales où un effet suspensif conduirait à libérer le versement des prestations litigieuses que les oppositions et les recours contre les décisions d'inaptitude au placement et de suspension n'ont pas d'effet suspensif."
Inoltre Rubin, in Assurance-chômage, 2° ed., Zurigo-Basilea-Ginevra 2006, al p.to 3.9.10 aveva rilevato quanto segue:
" 3.9.10.1 Généralités
Afin déviter déventuelles décisions de restitution dindemnité de chômage perçues indûment, les caisses de chômage bloquent le versement des indemnités tant que la procédure dexamen de laptitude au placement nest pas clôturée par une décision entrée en force. Il peut parfois sécouler beaucoup de temps jusquà ce quune telle décision soit rendue, par exemple lorsque lintéressé fait recours contre la décision dinaptitude au placement. Il se pose alors la question de savoir si la pratique des caisses de chômage, consistant à suspendre le versement de lindemnité de chômage durant la procédure, est correcte (ch. 3.9.10.2). La même question peut se poser lorsque la décision dinaptitude au placement fait lobjet dun recours. Le cas échéant, il convient de se demander si le recourant peut conserver son droit à lindemnité de chômage en déposant une requête de mesures provisionnelles (ch. 3.9.10.3).
A noter à cet égard quune décision dinaptitude au placement, décision dite négative, ne peut pas avoir deffet suspensif. Tout au plus pourrait-elle faire lobjet dune requête de mesures provisionnelles. Nous verrons quune telle demande ne put pas être admise.
3.9.10.2 Solution en procédure administrative non contentieuse
En droit des assurances sociales, il appartient à la personne qui requiert des prestations de rendre vraisemblable quelle en remplit les conditions doctroi. La charge de la preuve lui incombe. La situation est inversée en matière de suspension de lindemnité de chômage puisquil appartient alors à lautorité de rendre vraisemblable, au degré requis, que lassuré a commis une faute. Toujours est-il quen procédure dexamen de laptitude au placement, tant quil existe un doute, il faut admettre que lassuré na pas rendu vraisemblable quil remplissait cette condition du droit.
Par ailleurs, lindemnité de chômage est versé sous forme dindemnités journalières (art. 21 LACI). En outre, le contrôle de conditions du droit à lindemnité et du respect des conditions dexercice de ce droit est effectué régulièrement, dans le cadre des périodes dites de contrôle qui durent un mois (art. 27a OACI).
Le système dindemnisation dans lassurance-chômage est donc différent de celui dautres assurances sociales, qui versent leurs prestations sous forme de rente, sur la base dune décision ayant des effets sur une longue durée. En définitive, le système dindemnisation découlant de lassurance-chômage requiert que la condition de laptitude au placement, ainsi que toutes les autres conditions du droit à lindemnité (art. 8 al. 1 LACI), soient rendues vraisemblables par lassuré, ce qui légitime les caisses à interrompre le versement des prestations tant que tel nest pas le cas.
3.9.10.3 Solution en cas de contentieux (opposition et recours)
Dans la mesure où, en vertu de lart. 100 al. 4 LACI, les oppositions, les recours et les recours de droit administratif contre les décisions prises en vertu de lart. 15 LACI nont pas deffet suspensif, lopposition ou le recours empêche toute continuation de lindemnisation par mesure provisionnelle."
2.8. In concreto la Sezione del lavoro, con decisione del 14 aprile 2026, ha ritenuto lassicurato inidoneo al collocamento ai sensi dellart. 15 cpv. 1 LADI (Il disoccupato è idoneo al collocamento se è disposto, capace e autorizzato ad accettare unoccupazione adeguata e a partecipare a provvedimenti di reintegrazione.) dal 17 marzo 2026 (cfr. consid. 1.3.).
In virtù degli art. 11 cpv. 1 lett. a OPGA e 100 cpv. 4 LADI, nonché della giurisprudenza federale (cfr. consid. 2.6.; 2.7.), lopposizione contro la decisione di inidoneità al collocamento del 14 aprile 2026 non ha effetto sospensivo.
Ne discende che rettamente la parte resistente, con decisione incidentale del 27 maggio 2026, ha respinto listanza dellinsorgente di sospendere gli effetti del provvedimento del 14 aprile 2026 e di erogargli conseguentemente le indennità di disoccupazione.
Va, peraltro, evidenziato che nel caso di specie, essendo leffetto sospensivo escluso ex lege (art. 11 cpv. 1 lett. a OPGA e 100 cpv. 4 LADI)- e non in quanto era stato tolto dallamministrazione -, la Sezione del lavoro nemmeno poteva ripristinarlo.
2.9. Nel caso di specie neppure sono dati i presupposti per pronunciare delle misure provvisionali positive pendente la procedura di opposizione.
Per quanto concerne i presupposti per lassegnazione di misure provvisionali positive, lAlta Corte ha stabilito che i principi giurisprudenziali enunciati riguardo allart. 55 della Legge federale sulla procedura amministrativa PA (effetto sospensivo; cfr. DTF 110 V 45, DTF 105 V 268, DTF 98 V 222) - lentrata in vigore, il 1° gennaio 2003, della LPGA non ha modificato la precedente giurisprudenza in materia di ritiro delleffetto sospensivo di opposizioni e ricorsi fondata sulla PA (cfr. STFA I 46/04 del 24 febbraio 2004, pubblicata in HAVE 2004 pag. 127, RAMI 2004 U 521 pag. 447segg. consid. 2) - sono applicabili, per analogia, nellambito dellart. 56 PA (misure provvisionali), considerata la stretta connessione esistente fra effetto sospensivo ed altri provvedimenti cautelari (cfr. RAMI 2004 U 521 pag. 447segg., consid. 2; DTF 117 V 191 consid. 2b).
L'autorità chiamata a decidere in merito al ritiro delleffetto sospensivo ex art. 55 PA oppure ad ordinare delle misure cautelari giusta l'art. 56 PA deve, in ogni caso, esaminare se i motivi a favore di un'immediata esecutorietà della decisione appaiano più importanti rispetto a quelli che possono condurre a una soluzione contraria. A questo proposito, l'autorità interessata gode di un certo margine d'apprezzamento.
Di regola essa fonderà la propria decisione sui fatti che emergono dalla documentazione a sua disposizione, senza procedere a degli ulteriori accertamenti, onde evitare dispendio di tempo. Trattandosi della ponderazione degli interessi a favore oppure contrari a unimmediata esecutorietà, possono avere una certa importanza le prospettive chiare circa l'esito finale della vertenza principale (cfr. STF 9C_885/2014 del 17 aprile 2015 consid. 4.2.; STFA U 283/05 del 21 ottobre 2005 consid. 2.2 e riferimenti ivi citati).
Allorché non è possibile stabilire sin dall'inizio l'esito finale della vertenza occorre ritenere che, per principio, l'interesse dell'amministrazione è predominante quando il rischio di non poter recuperare le prestazioni versate pendente causa è concreto (cfr. STF 8C_110/2008 del 7 maggio 2008 consid. 2.3.; DTF 119 V 503 consid. 4).
In linea di principio a questo interesse va accordata priorità rispetto a quello dellassicurato tendente al ripristino dellerogazione delle prestazioni, allorché non è da prendere in considerazione con probabilità preponderante che lassicurato nel procedimento principale risulti vincente. Ciò vale di massima anche qualora la sospensione dei pagamenti ponga lassicurato nella condizione di ricorrere allassistenza sociale (cfr. STFA I 406/01 del 31 agosto 2001 consid. 4b; RAMI 1997 pag. 159 consid. 4; STFA I 328/96 del 14 ottobre 1996).
Nella sentenza K 8/96 dell'11 febbraio 1997, parzialmente pubblicata in DTF 123 V 39 segg., la nostra Massima Istanza, constatato che la decisione impugnata era di natura negativa, ha verificato se la ponderazione degli interessi in gioco giustificava la pronuncia di misure provvisionali positive, considerando finalmente preponderante l'interesse dell'autorità amministrativa:
" () Il Tribunale federale delle assicurazioni ha avuto modo di giudicare che evidente appare l'interesse dell'amministrazione a evitare misure di restituzione di prestazioni laddove potrebbe rivelarsi che esse sono state versate indebitamente. In questo contesto è stato in particolare accennato alle difficoltà d'ordine amministrativo collegate al recupero delle prestazioni versate a torto (DTF 119 V 507 consid. 4 e i riferimenti ivi citati). Per quanto attiene al pregiudizio che il rifiuto di misure provvisionali positive potrebbe causare all'assicurato, occorre stabilire se, in via di massima, un'improvvisa cessazione dell'erogazione di indennità giornaliere comporta conseguenze tali da compromettere la sua situazione finanziaria e da costringerlo a prendere provvedimenti onerosi o altre disposizioni da lui non esigibili ragionevolmente. A questo proposito, il Tribunale federale delle assicurazioni ha avuto modo di statuire che l'interesse dell'assicurato a non dover far capo, durante la procedura giudiziaria, all'autorità assistenziale non è preponderante rispetto a quello dell'amministrazione a non dover anticipare il versamento delle prestazioni (DTF 119 V 507 consid. 4 e riferimenti).
I principi di giurisprudenza suesposti devono trovare applicazione anche nel presente caso. Considerato l'insieme degli elementi in esame, bisogna ammettere che l'interesse della Cassa malati H. è preponderante rispetto a quello dell'assicurato. Ne deriva che, per quanto riguarda il periodo posteriore al 31 dicembre 1995, in favore dell'assicurato neppure possono essere pronunciate misure provvisionali positive." (STFA succitata, consid. 4 non pubblicato)
La priorità di principio dellinteresse dellamministrazione rispetto a quello dei richiedenti provvedimenti provvisionali è ancora stata riconosciuta dal Tribunale federale in alcune altre sentenze (cfr., ad esempio, STF 8C_853/2018 del 7 gennaio 2019; decreto 8C_248/2018 emesso dal TF il 7 giugno 2018; STF 9C_507/2015 del 26 febbraio 2016; STF 8C_110/2008 del 7 maggio 2008 consid. 2.3 e riferimento ivi citato; STFA I 4/05 del 20 gennaio 2005 consid. 4.2, 75/04 del 16 aprile 2004 consid. 4.1).
2.10. Nel caso in esame linteresse dellamministrazione a non dovere anticipare il versamento delle prestazioni LADI, che potrebbe rivelarsi effettuato indebitamente con relative difficoltà di recupero, risulta preponderante rispetto a quello dellassicurato a non dovere semmai far capo, in corso di procedura, all'autorità assistenziale.
Il ricorrente, in ogni caso, non è privo di reddito, visto che svolge unattività indipendente, presentando una disponibilità lavorativa soltanto a tempo parziale (cfr. doc. I; VII).
Il rischio di non poter recuperare gli importi versati durante la procedura di opposizione è, dunque, prioritario rispetto all'interesse dellinsorgente di poter ricevere le prestazioni richieste (cfr. consid. 2.9.).
In proposito va, peraltro, evidenziato che il Tribunale federale, in una sentenza 8C_853/2018 del 7 gennaio 2019, già citata sopra, ha rilevato:
() ad ogni modo il giudice cantonale ha spiegato diffusamente come nell'ambito del diritto sociale prevale di regola l'interesse dello Stato a non erogare prestazioni in pendenza di causa su quello del richiedente, quest'ultimo potendo, nell'ipotesi di una reiezione del ricorso, incontrare probabilmente maggiori difficoltà a restituirli (DTF 119 V 503 consid. 4 pag. 507; cfr. anche sentenza 9C_647/2015 del 1° ottobre 2015 consid. 3). ()
La DTF 119 V 503, menzionata nella 8C_853/2018 e al precedente considerando, riguarda un assicurato, coniugato e padre di tre bambini, il quale aveva ricorso allassicurazione contro la disoccupazione a decorrere dal 3 agosto 1992, chiedendo alla Cassa se fosse stato possibile svolgere il praticantato davvocato, retribuito con fr. 1'200.-- lordi al mese, continuando a beneficiare delle indennità LADI.
Lautorità cantonale e di ricorso in materia di assicurazione contro la disoccupazione aveva respinto la domanda, ritenendo lassicurato inidoneo al collocamento.
Al consid. 4 lAlta Corte, pronunciandosi sulla richiesta dellassicurato di concessione delleffetto sospensivo al ricorso (che è stata respinta) inoltrato dallallora Ufficio federale dellindustria, delle arti e mestieri e del lavoro contro il giudizio della Commissione cantonale di ricorso che aveva accolto limpugnativa dellassicurato e deciso lidoneità al collocamento, ha indicato:
" ()
4. En l'espèce, sur la base d'un examen sommaire du dossier, le recours ne paraît pas dénué de chance de succès (cf. notamment DTA 1986 no 16, p. 62 consid. 2c; 1980 no 42, p. 104). Et si l'on procède à la pesée des intérêts en présence, comme le commande la jurisprudence (ATF 117 V 191 consid. 2b, ATF 111 V 56 consid. 1, ATF 110 V 45 consid. 5b, ATF 105 V 269 consid. 3), on constate que l'intérêt de l'assurance-chômage à ne pas verser des prestations - que l'intimé, dans le cas où le recours de l'OFIAMT serait jugé bien fondé, aurait probablement beaucoup de difficulté à rembourser, en raison de sa situation financière délicate - l'emporte nettement sur celui de l'assuré à toucher dès le début de son stage d'avocat les indemnités litigieuses."
In concreto un esame sommario della documentazione agli atti (cfr. consid. 2.9.) non permette, daltronde, di stabilire in modo chiaro e univoco quale sarà lesito finale della vertenza in merito allinidoneità al collocamento a far tempo dal 17 marzo 2026.
Lassegnazione in via cautelare, durante la procedura di opposizione, delle indennità di disoccupazione chieste dallassicurato nemmeno serve a conservare provvisoriamente uno stato di fatto o di diritto. Qualora, infatti, lopposizione venisse accolta, il ricorrente percepirebbe le prestazioni con effetto retroattivo senza subire alcun pregiudizio.
Giova, infine, ribadire, come esposto sopra (cfr. consid. 2.7.) e sottolineato dalla Sezione del lavoro (cfr. doc. III), che in dottrina Rubin ritiene che nella misura in cui, in virtù dellart. 100 cpv. 4 LADI, lopposizione contro una decisione di inidoneità al collocamento emessa sulla base dellart. 15 LADI, analogamente alla presente evenienza, non ha effetto sospensivo, non è possibile erogare indennità di disoccupazione mediante una misura provvisionale, ossia non è possibile eludere lart. 100 cpv. 4 LADI tramite un provvedimento cautelare.
In simili condizioni, non può essere dato seguito alla richiesta dellassicurato di erogargli, a titolo provvisionale, le indennità di disoccupazione (cfr. STCA 38.2014.18 del 20 marzo 2014, citata pure dalla parte resistente; cfr. doc. III; IX).
Tale conclusione vale a prescindere dalla circostanza fatta valere dallinsorgente secondo cui non si trattava di una decisione negativa iniziale, visto che prima della decisione del 14 aprile 2026 il medesimo percepiva indennità di disoccupazione (cfr. doc. I; consid. 1.1.; 1.2.).
In effetti i presupposti da adempiere per avere diritto alle indennità di disoccupazione (art. 8 LADI), tra cui lidoneità al collocamento, devono essere ossequiati in ogni periodo di controllo (cfr. consid. 2.7.). Al riguardo va ricordato che gli assicurati trasmettono ogni mese i dati di controllo tramite il modulo «Indicazioni della persona assicurata», i quali forniscono informazioni, in particolare circa i giorni lavorativi per i quali gli assicurati rendono verosimile di essere stati disoccupati e idonei al collocamento (cfr. art. 23 cpv. 1 e 2 OADI).
Di conseguenza il fatto che per un determinato periodo un assicurato sia stato considerato idoneo al collocamento non comporta, in caso di modifica di questultimo requisito, un modo di operare differente in relazione alladozione di eventuali misure cautelari rispetto a coloro i quali da subito sono stati ritenuti inidonei.
2.11. Il ricorrente ha chiesto lacquisizione di alcuni documenti (in particolare formulari e giustificativi delle ricerche di lavoro effettuate dal 17 marzo 2026 in poi, le attestazioni relative ai controlli URC, i conteggi delle prestazioni LADI riconosciute e versate prima del 17 marzo 2026, la documentazione concernente la sua situazione economica corrente e le sue spese essenziali) e, se del caso, la sua audizione personale (cfr. doc. VII pag. 5).
Per quanto attiene alla domanda di essere sentito, va, inoltre, osservato che giusta l'art. 6 n. 1 CEDU ogni persona ha diritto a un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta.
Nel campo di applicazione dellart. 6 CEDU rientrano anche i litigi relativi a prestazioni delle assicurazioni sociali e dellassistenza sociale (cfr. STF 8C_522/2012 del 2 novembre 2012 consid. 2.3.).
Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, confermata in DTF 122 V 54 seg. consid. 3, la pubblicità del dibattimento, imposta dall'art. 6 n. 1 CEDU ed ormai ancorata anche nella Costituzione svizzera all'art. 30 cpv. 3, dev'essere principalmente garantita nella procedura di ricorso di prima istanza (cfr. STF 8C_504/2010 del 2 febbraio 2011). Tuttavia, lo svolgimento di un pubblico dibattimento in materia di assicurazioni sociali presuppone l'esistenza di una richiesta chiara e inequivocabile di una parte nel corso della procedura ricorsuale di prima istanza (cfr. STF 9C_29/2026, 9C_46/2026 del 28 maggio 2026 consid. 3.2.; STF 8C_206/2025 del 20 agosto 2025 consid. 3.2.; STF 8C_739/2023 del 21 maggio 2024 consid. 2.1.; STF 8C_402/2023 del 19 febbraio 2024 consid. 2.2.; STF 8C_146/2022 del 23 gennaio 2023 consid. 6.1.; STF 9C_172/2022 del 7 luglio 2022 consid. 3.1.1.; STF 9C_335/2021del 9 febbraio 2022 consid. 3.1.; STF 9C_71/2021 del 20 settembre 2021 consid. 2.1., pubblicata in SVR 2022 AHV Nr. 8 pag. 19; STF 9C_73/2021 del 20 settembre 2021 consid. 3.1.; STF 8C_751/2019 del 25 febbraio 2020 consid. 2.1.; STF 8C_722/2019 del 20 febbraio 2020 consid. 2.1.; STF 8C_63/2019, 8C_65/2019 dell11 giugno 2019 consid. 5.1.; STF 8C_528/2017 del 19 dicembre 2017 consid. 1.3., pubblicata in SJ 2018 I 275; STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017 consid. 2.3.; STF 8C_665/2014 del 23 marzo 2015 consid. 4; STF 9C_578/2008 del 29 maggio 2009 consid. 4.8.; DTF 122 V 55 consid. 3a con riferimenti).
Una semplice richiesta di assunzione di prove, come ad esempio istanze di audizione personale nella misura in cui si traducono in una richiesta di interrogatorio nel senso di unassunzione di prove, ma non invece se tendono a esporre il proprio punto di vista personale sulle risultanze probatorie davanti a un tribunale indipendente o di interrogatorio delle parti o di testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non bastano per creare un simile obbligo (cfr. STF 9C_29/2026, 9C_46/2026 del 28 maggio 2026 consid. 3.2.; STF 8C_722/2019 del 20 febbraio 2020, pubblicata in SVR 2020 UV N. 28 pag. 14; STF 9C_903/2011 del 25 gennaio 2013 consid. 6.3.; SVR 2009 IV Nr. 22 pag. 62; DTF 125 V 38 consid. 2).
LAlta Corte ha, inoltre, stabilito che il rifiuto di differire un'udienza pubblica fondato su motivi obiettivi non è in contrasto con il diritto federale e, in particolare, con l'art. 6 n. 1 CEDU (sul tema cfr. tuttavia DTF 136 I 279; DTF 127 V 491; STF 8C_504/2010 succitata).
In proposito cfr. pure STCA 39.2025.11 del 13 aprile 2026 consid. 2.8.; STCA 38.2024.9 del 25 marzo 2024 consid. 2.11.; 38.2020.42 del 25 gennaio 2021 consid. 2.8.; 38.2020.10 del 6 luglio 2020 consid. 2.9.; STCA 38.2018.31 del 12 ottobre 2018 consid. 2.7.; STCA 38.2018.39 del 10 ottobre 2018 consid. 2.8.
Nel caso in esame linsorgente - contrariamente a quanto esige la giurisprudenza federale - non ha formulato un'esplicita richiesta di indire una pubblica udienza.
Il medesimo, del resto, ha potuto, in ossequio dellart. 29 cpv. 2 Cost. che garantisce il diritto di essere sentito, far valere le proprie argomentazioni per iscritto (cfr. STF 8C_550/2017 del 12 gennaio 2018) davanti, in particolare, a questa Corte che, come esposto sopra, gode di pieno potere desame in fatto e in diritto (cfr. STF 9C_407/2022 del 24 novembre 2022 consid. 3.3.; STF 9C_569/2020 del 4 gennaio 2022 consid. 3.1., STF 8C_127/2019 del 5 agosto 2019 consid. 3.3.).
Il diritto di essere sentito derivante dallart. 29 cpv. 2 Cost. non comprende, infatti, necessariamente il diritto di essere sentito oralmente, bensì limita la garanzia alla possibilità di prendere posizione per iscritto, a meno che una norma non preveda espressamente il diritto a un'audizione orale (cfr. STF 8C_649/2025 del 1° dicembre 2025 consid. 4.3.; STF 9C_409/2024 del 13 maggio 2025 consid. 4.2.; STF 8C_312/2022 del 26 ottobre 2022 consid. 3.2.; STF 9C_ 657/2009 del 3 maggio 2010 consid. 9.2.).
Al riguardo cfr. STCA 38.2025.28 del 14 luglio 2025 consid. 2.12.; STCA 38.2023.64 del 30 gennaio 2024 consid. 2.11.; STCA 39.2022.6. del 24 gennaio 2023 consid. 2.9., il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_61/2023 de 22 marzo 2023.
Conformemente, poi, alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base a un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF 9C_397/2025 del 16 aprile 2026 consid. 5.2.; STF 8C_789/2023 dell8 gennaio 2025 consid. 4.2.3.; STF 9C_357/2023 del 17 agosto 2023 consid. 4.2.1.; STF 9C_689/2020 del 1° marzo 2022 consid. 4.2.; STF 8C_199/2021 del 14 dicembre 2021 consid. 5.2.; STF 9C_779/2020 del 7 maggio 2021 consid. 5.2.; STF 8C_611/2019 dell11 maggio 2020 consid. 5.2.; STF 8C_139/2019 del 18 giugno 2019 consid. 3.3.; STF 9C_847/2017 del 31 maggio 2018 consid. 5.1.; STF 9C_35/2018 del 29 marzo 2018 consid. 6; STF 9C_588/2017 del 21 novembre 2017 consid. 7.2.; STF 9C_775/2016 del 2 giugno 2017 consid. 6.4.; STF 8C_794/2016 del 28 aprile 2017 consid. 4.2.; STF 9C_737/2012 del 19 marzo 2013; STF 8C_556/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 9), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b; 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
Nel caso di specie, ritenuto, da una parte, che leffetto sospensivo in caso di decisioni di inidoneità al collocamento è escluso ex lege (cfr. consid. 2.7.; 2.8.) e che di regola lautorità fonda il proprio provvedimento in merito alladozione di eventuali misure cautelari sui fatti che emergono dalla documentazione a sua disposizione, senza procedere a degli ulteriori accertamenti, onde evitare dispendio di tempo (cfr. consid. 2.9.), dallaltra, che i documenti già presenti allinserto consentono al TCA di emanare il proprio giudizio a questultimo riguardo, questo Tribunale ritiene che laudizione dellassicurato e il richiamo della documentazione richiesta non metterebbero in luce nuovi elementi concreti ai fini della risoluzione della vertenza.
Si prescinde, pertanto, dal sentire il ricorrente (cfr. STF 8C_312/2022 del 26 ottobre 2022 consid. 5.3.) e dallacquisire ulteriori documenti.
2.12. Stante quanto precede, a ragione la Sezione del lavoro non ha concesso leffetto sospensivo allopposizione del 15 maggio 2026, né ha ordinato misure cautelari durante la procedura di opposizione.
In relazione a questultima giova ricordare che il principio di celerità (art. 52 cpv. 2 e 61 lett. a LPGA) è un caposaldo della procedura delle assicurazioni sociali.
2.13. Lart. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. Lart. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore lart. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Loggetto della lite sottoposta allesame del TCA concerne il rifiuto di concedere allopposizione del 15 maggio 2026 interposta dal ricorrente contro la decisione di inidoneità al collocamento del 14 aprile 2026 leffetto sospensivo, rispettivamente delle misure provvisionali (cfr. consid. 1.3.; 1.4.; 1.6.).
In casu la questione di sapere se si tratti o meno di una controversia relativa a prestazioni secondo lart. 61 lett. fbis LPGA può restare insoluta.
Qualora si volesse considerare quale lite di prestazioni, non verrebbero accollate spese, in quanto la LADI non ne prevede lapplicazione.
Anche nel caso in cui la causa non riguardi delle prestazioni, non verrebbero comunque imposte spese.
In effetti il Tribunale federale, in una sentenza 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 consid. 4.4.1., ha evidenziato che () eliminando il principio della gratuità generalizzata di cui all'art. 61 lett. a LPGA, il legislatore federale non ha voluto imporre in maniera generalizzata per tutta la Svizzera l'applicazione di spese giudiziarie al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la libertà di disciplinare la questione. Nulla impedisce a un Cantone in tale contesto di prevedere la gratuità della procedura integralmente o soltanto per alcune controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però un Cantone desidera imporre spese al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, trattandosi di un tributo causale, deve prevedere una base legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52 consid. 5.2; 143 I 227 consid. 4.3.1; 124 I 241 consid. 4a, con riferimenti; UELI KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art. 61 LPGA).
A questultimo riguardo cfr. pure STF 9C_65/2025 del 29 gennaio 2026 consid. 4.3.1, pubblicata in DTF 152 V 2; Ueli Kieser, Matthias Kradolfer, Miriam Lendfers, op. cit., n. 192 ad art. 61, pag. 1191; Jean Métral, op. cit, n. 19a segg. ad art. 61 LPGA.
Nel Cantone Ticino, il 21 aprile 2026, il Gran Consiglio ha respinto, con 40 voti contrari e 21 favorevoli, le conclusioni del rapporto commissionale n. 8480R del 16 marzo 2026 della Commissione giustizia e diritti che invitavano il legislativo a respingere liniziativa parlamentare 4 maggio 2021 presentata nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi (ripresa da Lara Filippini) per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 che in particolare al cpv. 1 prevede che la procedura è gratuita per le parti (Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e ad accettare il controprogetto proposto dal Consiglio di Stato nel relativo Messaggio n. 8480 del 21 agosto 2024 (cfr. https://www4.ti.ch/tich/area-media/comunicati/dettaglio-comunicato?NEWS_ID=259102&cHash=5d85ccd0ccdfe460b8b271a325647f64https://www4.ti.ch/tich/area-media/comunicati/dettaglio-comunicato?NEWS_ID=259102&cHash=5d85ccd0ccdfe460b8b271a325647f64).
Nel Cantone Ticino è, pertanto, stato deciso di mantenere la gratuità generalizzata delle procedure (cfr. STF 9C_65/2025 del 29 gennaio 2026 consid. 4.3.1., pubblicata in DTF 152 V 2; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 consid. 4.4.3.).
Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in RSAS 2/2022 pag. 107.
Ne discende che nel presente caso non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2026.10 del 4 maggio 2026 consid. 2.10.; STCA 38.2025.8 del 17 marzo 2025 consid. 2.6.; STCA 38.2023.62 del 15 gennaio 2024 consid. 2.8.; STCA 38.2023.20 del 2 maggio 2023 consid. 2.8.; STCA 38.2022.74 del 22 dicembre 2022 consid. 2.11.; STCA 38.2021.71 del 25 ottobre 2021 consid. 2.8.; STCA 38.2021.60 del 20 settembre 2021 consid. 2.7.).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti