opencaselaw.ch

38.2026.27

Irricev.del ricorso c/"decisione" della Cassa con cui invitato ditta ric.a restituire ex art.54 LADI l'importo dell'ind.per insolvenza versata al dip.Già a prescindere dalla presenza di una decis.(ev.inform.)e dalla tempest.del ric.,difetta dec.su opp.Inoltre TCA incomp.ratione materiae per 54 LADI

Ticino · · Italiano TI
Fonte Original Esporta Word PDF BibTeX RIS
Dispositiv
  1. dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente                                                 Il segretario di Camera Daniele Cattaneo                                         Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.38.2026.27

rs

Lugano

26 maggio 2026

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, cancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 23 aprile 2026 di

RI1,_______

contro

la “decisione” del 9 dicembre 2025 emanata da

Cassa CO1,________

ritenutoin fatto

1.2.  Nel frattempo, il 29 luglio 2025, la Cassa ha scritto alla ditta RI1 quanto segue:

Con un’ulteriore lettera del 12 agosto 2025 l’amministrazione, dopo aver precisato di avere corrisposto delle indennità per insolvenza alle persone assicurate, siccome in seguito a crediti salariali non pagati era stata depositata una domanda di fallimento della RI1, ha chiesto a quest’ultima di rimborsare le indennità per insolvenza versate, e meglio l’importo di fr. 2'095.65, costituito da fr. 1'905.32 lordi di indennità per insolvenza e da fr. 190.33 di contributi sociali a carico del datore di lavoro (cfr. doc. B 10).

1.3.  Visto che la Sagl non ha dato seguito alla domanda della Cassa, quest’ultima, il 9 dicembre 2025, le ha nuovamente scritto:

1.4.  Il 2 aprile 2026 la Cassa ha fatto spiccare un precetto esecutivo contro la RI1 per l’importo di fr. 2'095.65, corrispondenti a“indennità per insolvenza art. 51 ss LADI”con la precisazione“come da conteggio del 9 dicembre 2025”(cfr. doc. B 22).

Con scritti del 29 luglio 2025 e del 12 agosto 2025, la Cassa ha comunicato al DL di aver versato le indennità di insolvenza per il mese di dicembre 2023 e, conseguentemente, di essere subentrata nei diritti della persona assicurata nella misura della prestazione versata, pari a CHF 2'095.65, chiedendone il rimborso (artt. 51 cpv. 1 LADI e 54 LADI).

Il ricorrente non ha preso posizione in merito a tali scritti, né ha contattato la Cassa per eventuali chiarimenti.

In data 9 dicembre 2025, la Cassa ha quindi trasmesso un ulteriore scritto, invitando il DL a rimborsare l'importo di CHF 2'095.65 entro 30 giorni, con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, si sarebbe proceduto in via esecutiva.

Persistendo l'inadempimento, il 2 aprile 2026 è stato notificato al DL il precetto esecutivo (PE nr. _______), nel quale il credito è indicato come segue: "indennità per insolvenza art. 51 ss LADI, come da conteggio del 9 dicembre 2025".

A seguito delle successive richieste di chiarimento formulate dal DL in merito alla pretesa di rimborso, la Cassa ha risposto con scritti del 9 e 22 aprile 2026. Malgrado, in tali comunicazioni, lo scritto del 9 dicembre 2025 sia stato qualificato quale "decisione di restituzione", si tratta di una richiesta di rimborso fondata sull'art. 54 LADI.

Tale disposizione prevede che, con il pagamento delle indennità di insolvenza, le pretese salariali dell'assicurato sono trasferite alla cassa, nella misura dell'indennità versata e dei contributi alle assicurazioni sociali pagati dalla cassa, compreso il privilegio legale nel fallimento. La cassa non può rinunciare a far valere i suoi diritti, a meno che il giudice che ha dichiarato il fallimento abbia ordinato la sospensione della procedura (art. 230 LEF).

Ne consegue che la Cassa non ha emanato alcuna decisione suscettibile di opposizione o ricorso ai sensi del diritto delle assicurazioni sociali. La pretesa è stata fatta valere direttamente nei confronti del DL mediante richiesta di pagamento e successiva procedura esecutiva.

In tale contesto, la contestazione del credito deve essere fatta valere nell'ambito della procedura esecutiva, segnatamente tramite opposizione al precetto esecutivo e, successivamente, nell'ambito della procedura civile di accertamento del credito. Risulta che il DL abbia interposto opposizione al PE nr. ________; la Cassa procederà, se del caso, ad adire l'autorità competente.

Alla luce di quanto precede, il gravame presentato in data 23 aprile 2026 dal DL deve essere dichiarato irricevibile, in assenza di una decisione impugnabile mediante ricorso al Tribunale cantonale delle assicurazioni (art. 56 cpv. 1 LPGA)." (Doc. IV)

consideratoin diritto

2.1.  La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (su questo tema cfr. STF 9C_164/2023 del 29 gennaio 2024; STF 8C_437/2023 del 13 dicembre 2023 in SVR 2024 IV Nr. 16; STF 8C_254/2023 del 9 novembre 2023 in SVR 2024 IV Nr. 4; STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STF I 707/00 del 21 luglio 2003; STF H 335/00 del 18 febbraio 2002; STF H 212/00 del 4 febbraio 2002; STF H 220/00 del 29 gennaio 2002; STF U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STF H 304/99 del 22 dicembre 2000; STF I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).

Di conseguenza, se non è (ancora) stata emessa una decisione o, più specificatamente, una decisione su opposizione, manca l'oggetto impugnato e quindi un presupposto processuale (cfr. STF 8C_232/2024 del 29 ottobre 2024 consid. 5.1.;STF 8C_562/2023 del 29 maggio 2024 consid. 2.2.;STF 9C_247/2023 del 19 luglio 2023 consid. 1.1.; STF 8C_16/2010 del 3 maggio 2010 consid. 1.1.; DTF 134 V 418 consid. 5.2.1.;DTF 131 V 164consid. 2.1 pag. 164 e seg.;125 V 413consid. 1a pag. 414 con riferimenti; cfr. pure sentenza 8C_549/2007 del 30 maggio 2008 consid. 4).

2.4.  L’art. 61 lett. a LPGA, valido fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA.

L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è in vigore l’art. 61 lett. fbisLPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Nel caso in esame il ricorso del 23 aprile 2026 riguardante la contestazione della richiesta di rimborso di indennità per insolvenza da parte della Cassa ex art. 54 LADI (cfr. consid. 1.3.-1.6.) si è rivelato irricevibile (cfr. consid. 2.2.; 2.3.).

Nella concreta fattispecie può restare aperta la questione di sapere se si tratti o meno di una controversia relativa a prestazioni secondo l’art. 61 lett. fbisLPGA.

Nel caso sia una lite di prestazioni, non verrebbero accollate spese, in quanto la LADI non ne prevede l’applicazione.

Anche qualora la causa non riguardasse delle prestazioni, non verrebbero comunque imposte spese.

In effetti il Tribunale federale, in una sentenza 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 consid. 4.4.1., ha evidenziato che“() eliminando il principio della gratuità generalizzata di cui all'art. 61 lett. a LPGA, il legislatore federale non ha voluto imporre in maniera generalizzata per tutta la Svizzera l'applicazione di spese giudiziarie al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la libertà di disciplinare la questione. Nulla impedisce a un Cantone in tale contesto di prevedere la gratuità della procedura integralmente o soltanto per alcune controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però un Cantone desidera imporre spese al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, trattandosi di un tributo causale, deve prevedere una base legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.;DTF 145 I 52consid. 5.2;143 I 227consid. 4.3.1;124 I 241consid. 4a, con riferimenti; UELI KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art. 61 LPGA).”

Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022;Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in RSAS 2/2022 pag. 107.

Ne discende che nel presente caso non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2025.46 del 10 febbraio 2026 consid. 2.7.; STCA 38.2025.58 del 17 novembre 2025 consid. 2.10.; STCA 38.2025.16 dell’11 giugno 2025 consid. 2.7.; STCA 38.2024.38 del 9 settembre 2024 consid. 2.8.; STCA 38.2023.37 del 12 giugno 2023 consid. 2.5.; STCA 38.2023.36 del 17 luglio 2023 consid. 2.11., il cui ricorso al TF dell’assicurato è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_483/2023 del 15 settembre 2023).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                 Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo                                         Gianluca Menghetti