Erwägungen (1 Absätze)
E. 31 cpv. 3 LADI prevede che non hanno diritto allindennità per lavoro ridotto:
a.i lavoratori, la cui perdita di lavoro non è determinabile o il cui tempo di lavoro non è sufficientemente controllabile;
b.il coniuge del datore di lavoro occupato nellazienda di questultimo;
c.le persone che, come soci, compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo dellazienda, determinano o possono influenzare risolutivamente le decisioni del datore di lavoro, come anche i loro coniugi occupati nellazienda.
I disposti relativi allindennità di disoccupazione (art. 8 segg. LADI) non contemplano una norma corrispondente.
Ciò non comporta, tuttavia, in caso di disoccupazione, il riconoscimento automatico del diritto alle relative indennità al coniuge del datore di lavoro, alle persone che hanno una posizione analoga a quella di un datore di lavoro e ai loro coniugi.
Con decisione pubblicata in DTF 123 V 234 il Tribunale federale (TF) ha, infatti, esteso lapplicabilità dellart. 31 cpv. 3 lett. c LADI allassegnazione dellindennità di disoccupazione (cfr. STF C 292/05 del 16 febbraio 2007 consid. 3) e ha stabilito, in particolare, che il lavoratore in posizione professionale analoga a quella di un datore di lavoro non ha diritto all'indennità di disoccupazione se, dopo essere stato licenziato dalla società anonima, continua ad essere l'azionista unico ed il solo amministratore della ditta (cfr. STF 8C_811/2019 del 12 novembre 2020 consid. 3.1.1.).
Nelle sentenze pubblicate in SVR 1997 ALV Nr. 82, DTF 122 V 270 e DLA 1996/1997 Nr. 23 pag. 130 e in SVR 1997 ALV Nr. 101 lAlta Corte ha deciso che un dipendente membro del consiglio di amministrazione di unazienda gode ex lege (cfr. art. 716a-716b del Codice delle obbligazioni) di un notevole potere decisionale ai sensi dellart. 31 cpv. 3 lett. c LADI.
Per un membro del consiglio di amministrazione il diritto alle prestazioni è escluso senza che sia necessario determinare più concretamente le responsabilità da lui esercitate all'interno della società (cfr. STF 8C_163/2016 del 17 ottobre 2016; STF 8C_172/2013 del 23 gennaio 2014; STF C 160/05 del 24 gennaio 2006; STF C 102/04 del 15 giugno 2005).
In una sentenza 8C_279/2010 del 8 giugno 2010 il Tribunale federale ha sviluppato, su questi temi, le seguenti considerazioni:
"() Il primo giudice ha infine correttamente precisato che per stabilire se un impiegato possa esercitare un influsso considerevole ai sensi dell'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI (e, quindi, dell'art. 51 cpv. 2 LADI), deve essere esaminato di quali poteri decisionali egli disponga concretamente sulla base della struttura aziendale interna, non essendo per contro determinanti i soli criteri formali. Segnatamente, non è ammissibile negare, in modo generico, il diritto alle indennità a lavoratori esercitanti mansioni dirigenziali per il solo fatto che essi detengono una procura o un altro mandato commerciale e sono iscritti nel registro di commercio. D'altro canto però, possono di principio vedersi rifiutare le prestazioni anche salariati che non fruiscono formalmente di un diritto di firma e non figurano a registro di commercio, ma che in realtà partecipano in modo decisivo alla formazione della volontà sociale (DTF 120 V 525 consid. 3b e riferimenti).
Da questa regola la giurisprudenza ha escluso solo i membri del consiglio d'amministrazione che collaborano nell'azienda, per il motivo che la legge conferisce a tale organo esecutivo attribuzioni, in parte inalienabili, che per definizione comportano la facoltà di influire in modo diretto sulle decisioni del datore di lavoro, foss'anche solo nella forma della suprema direzione o dell'alta vigilanza sugli incaricati della gestione (art. 716-716b CO). Di conseguenza, l'appartenenza di un salariato al consiglio d'amministrazione è una circostanza che lo esclude automaticamente, giusta l'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI, dal diritto all'indennità per lavoro ridotto (e, quindi, anche d'insolvenza), senza che nemmeno occorra esperire ulteriori accertamenti ai sensi della dianzi citata giurisprudenza inDTF 120 V 525con riferimento alla concreta posizione dell'interessato in seno all'azienda (DTF 122 V 273consid. 3; DLA 2004 no. 21 pag. 198 consid. 3.2 [C 113/03]).
3.
Come già rilevato dal primo giudice, nella fattispecie in esame è pacifico che la ricorrente ha ricoperto, dal 3 dicembre 2007 al 6 maggio 2008, la carica di membro del consiglio di amministrazione della ______ SA. Ne discende che deve essere esclusa, giusta l'art. 51 cpv. 2 LADI e la giurisprudenza menzionata, dalle chieste prestazioni, di modo che a ragione la precedente istanza ha confermato il provvedimento amministrativo di diniego. ()"
Al riguardo cfr. pure la sentenza 8C_163/2016 del 17 ottobre 2016, già citata, nella quale il Tribunale federale sviluppato le seguenti considerazioni:
"()
4.2.Dans plusieurs arrêts (en dernier lieu l'arrêt 8C_295/2014 du 7 avril 2015 consid. 4), le Tribunal fédéral a rappelé les motifs qui ont présidé au développement de cette jurisprudence. Pour des raisons de conflits d'intérêts évidents, la loi exclut du cercle des bénéficiaires de l'indemnité en cas de réduction de travail les personnes qui occupent dans l'entreprise une position dirigeante leur permettant de déterminer elles-mêmes l'ampleur de la diminution de leur activité (cf. art. 31 al. 3 let. c LACI [RS 837.0]). Il en va de même des conjointsde ces personnes qui travaillent dans l'entreprise. Dans l'arrêtATF 123 V 234, le Tribunal fédéral a identifié un risque de contournement de cette claused'exclusion lorsque dans un contexte économique difficile, ces mêmes personnes procèdent à leur propre licenciement et revendiquent l'indemnité de chômage tout en conservant leurs liens avec l'entreprise. Dans une telle configuration, en effet, il est toujours possible pour elles de se faire réengager dans l'entreprise ultérieurement et d'en reprendre les activités dans le cadre de son but social. La même chose vaut pour le conjoint de la personne qui se trouve dans une position assimilable à un employeur lorsque, bien que licencié par ladite entreprise, il conserve des liens avec celle-ci au travers de sa situation de conjoint d'un dirigeant d'entreprise. Cette possibilité d'un réengagement dans l'entreprise - même si elle est seulement hypothétique et qu'elle découle d'une pure situation de fait
- justifie la négation du droit à l'indemnité de chômage.()"
B21Oltre alle persone che occupano una posizione analoga a quella di un datore di lavoro, sono esclusi dal diritto all'indennità anche i loro coniugi che lavorano nella stessa azienda.
B22Una persona che, durante il termine quadro per la riscossione della prestazione, assume un impiego nellazienda del proprio coniuge ha diritto allID durante il termine quadro dopo aver lasciato tale attività. Per contro, in un termine quadro successivo, essa ha diritto allID soltanto se ha esercitato unattività lucrativa dipendente per almeno 6 mesi dopo aver lasciato lazienda del suo coniuge o se ha acquisito un periodo minimo di contribuzione di 12 mesi in unazienda che non sia quella del coniuge.
B23Il diritto allID sussiste soltanto dalla data della sentenza di divorzio o di scioglimento giudiziale dellunione domestica registrata.
ðGiurisprudenza
DTF 8C_639/2015 del 6.4.2016 (Solo con la sentenza di divorzio la volontà è definitiva e le Parti sono definitivamente separate dal punto di vista finanziario)
B24Questo motivo di esclusione si applica unicamente ai coniugi e alle persone che vivono in unione domestica registrata e non può essere esteso agli altri membri della famiglia."
Giova, altresì, ribadire che lo scopo della giurisprudenza sviluppata in DTF 123 V 234, applicabile parimenti al coniuge di chi riveste una posizione analoga quella di un datore di lavoro, non è, daltronde, unicamente quello di sanzionare il caso di abuso effettivo, ma anche quello di prevenire il rischio di un simile abuso che è insito nel pagamento di indennità di disoccupazione in favore di persone che rivestono una posizione analoga a quella di un datore di lavoro o in favore dei loro coniugi (cfr. consid. 2.2.; 2.3.; STF 8C_609/2024 del 26 giugno 2025 consid. 4, pubblicata in SVR 2025 Nr. 24 pag. 80).
Ritenuto, da una parte, che RI1 è sposata con ______, dallaltra, che questultimo riveste il ruolo di presidente e delegato con firma individuale della ______ SA dove la moglie è stata impiegata fino al 31 agosto 2025, ossia immediatamente prima del suo annuncio per il collocamento dell8 settembre 2025 (cfr. consid. 2.5.), occorre concludere, alla luce dei disposti legali attualmente in vigore e della giurisprudenza sviluppata in proposito dal Tribunale federale (cfr. consid.2.2.; 2.3.), cherettamente la Cassa ha negatoalla ricorrente il diritto allindennità di disoccupazione a decorrere dall8 settembre 2025.
Per dei casi analoghi cfr. STCA 38.2025.7 del 28 aprile 2025 concernente unassicurata a cui era stato negato il diritto a indennità di disoccupazione, poiché era soltanto separata giudizialmente dal marito, il quale era titolare della ditta individuale dove linteressata era stata impiegata precedentemente alla disoccupazione;STCA 38.2022.45 del 29 agosto 2022 relativa al diniego del diritto alle prestazioni LADI a unassicurata il cui coniuge, da cui era separata di fatto, era socio e gerente della società, sua ultima datrice di lavoro;STCA 38.2019.39 del 22 gennaio 2020 che ha confermato il rifiuto delle indennità di disoccupazionedal 1° gennaio 2019 a un assicurato a causa della posizione analoga a quella di un datore di lavoro della moglie - dalla quale era separato dal 2017 e la cui sentenza di divorzio era stata pronunciata posteriormente alla decisione su opposizione - in seno alla società dove egli aveva lavorato prima della disoccupazione; STCA 38.2008.36 del 22 ottobre 2008 in cui è stato deciso chela separazione di fatto, lintenzione di divorziare e la domanda di misure di protezione dellunione coniugale (il Pretore non aveva, però, statuito in merito e i coniugi risultavano domiciliati allo stesso indirizzo) non erano elementi sufficienti per non applicare la giurisprudenza secondo cui il coniuge di colui che riveste una posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro non ha diritto alle indennità di disoccupazione.
2.8. Per quanto attiene al versamento, durante il periodo di attività lavorativa presso ______ SA, dei contributi sociali, compresi quelli per lassicurazione contro la disoccupazione (cfr. doc. I p.to 4; consid. 1.2.), la nostra Massima Istanza, in una sentenza C160/04 del 29 dicembre 2004, pubblicata in DLA 2005 N. 16 pag. 201, ha stabilito che il fatto che una persona che occupa una posizione analoga a quella di un datore di lavoro, a seconda delle circostanze, non ha diritto allindennità di disoccupazione conformemente alla DTF 123 V 236, consid. 7, non giustifica lesenzione della stessa e del suo datore di lavoro dallobbligo di pagare i contributi allassicurazione contro la disoccupazione.
Il TFA si è confermato nella propria giurisprudenza in unaltra sentenza C 270/04 del 4 luglio 2005, già citata al consid. 2.2., relativa a unassicurata a cui il diritto alle indennità di disoccupazione era stato negato, segnatamente in quanto la stessa si era iscritta in disoccupazione dopo essere stata licenziata da una Sagl, sua datrice di lavoro, nella quale il coniuge rivestiva la carica di unico socio gerente con diritto di firma individuale.
LAlta Corte ha, tra laltro, osservato che:
"()
3.2Né osta a tale conclusione la circostanza che la ricorrente abbia regolarmente pagato i contributi sociali, questa Corte avendo a tal proposito ricordato che la negazione delle indennità di disoccupazione a una persona che gode di una situazione professionale paragonabile a quella di un datore di lavoro ai sensi della giurisprudenza pubblicata in DTF 123 V 234 non giustifica ancora di per sé un'esenzione dal pagamento dei contributi all'assicurazione contro la disoccupazione (sentenza del 29 dicembre 2004 in re W., C 160/04, consid. 3). (...)" (cfr. STFA del 4 luglio 2005 nella causa M., C 270/04)
2.11.Lart. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. Lart. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è in vigore lart. 61 lett. fbisLPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Nel caso concreto, trattandosi di prestazioni LADI, in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2025.56 del 16 febbraio 2026 consid. 2.12.; STCA 38.2025.47 del 1° dicembre 2025 consid. 2.14.; STCA 38.2025.7 del 28 aprile 2025 consid. 2.16.; STCA 38.2024.57 del 10 marzo 2025 consid. 2.14.; STCA 38.2024.55 del 24 febbraio 2025 consid. 2.10.; STCA 38.2024.11 del 29 aprile 2024 consid. 2.12.; STCA 38.2023.65 del 12 febbraio 2024 consid. 2.14.).
Sul tema cfr. anche STF 9C_65/2025 del 29 gennaio 2026, destinata alla pubblicazione nella Raccolta ufficiale; STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr.Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107); Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto sulliniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto»; Rapporto Nr. 8480 R del 16 marzo 2026 della Commissione giustizia e diritti sulliniziativa parlamentare 4 maggio 2021 presentatanella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi.
Dispositiv
- dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente Il segretario di Camera Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Raccomandata
Incarto n.38.2026.2
rs
Lugano
20 aprile 2026
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, cancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 5 gennaio 2026 di
RI1,______
contro
la decisione su opposizione del 1° dicembre 2025 emanata da
Cassa CO1,______
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenutoin fatto
1.4. Il 20 gennaio 2026 il presidente del TCA ha assegnato alle parti un termine di dieci giorni per presentare eventuali altri mezzi di prova (cfr. doc. IV). Esse sono rimaste silenti.
consideratoin diritto
2.1.Oggetto del contendere è la questione di sapere se lassicurata abbia diritto oppure no alle indennità di disoccupazione a fare tempo dall8 settembre 2025.
2.2. Fondamentale presupposto per il riconoscimento del diritto alle indennità di disoccupazione è, tra laltro, che lassicurato sia disoccupato totalmente o parzialmente (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. a e art. 10 LADI).
Lart. 31 cpv. 3 LADI prevede che non hanno diritto allindennità per lavoro ridotto:
a.i lavoratori, la cui perdita di lavoro non è determinabile o il cui tempo di lavoro non è sufficientemente controllabile;
b.il coniuge del datore di lavoro occupato nellazienda di questultimo;
c.le persone che, come soci, compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo dellazienda, determinano o possono influenzare risolutivamente le decisioni del datore di lavoro, come anche i loro coniugi occupati nellazienda.
I disposti relativi allindennità di disoccupazione (art. 8 segg. LADI) non contemplano una norma corrispondente.
Ciò non comporta, tuttavia, in caso di disoccupazione, il riconoscimento automatico del diritto alle relative indennità al coniuge del datore di lavoro, alle persone che hanno una posizione analoga a quella di un datore di lavoro e ai loro coniugi.
Con decisione pubblicata in DTF 123 V 234 il Tribunale federale (TF) ha, infatti, esteso lapplicabilità dellart. 31 cpv. 3 lett. c LADI allassegnazione dellindennità di disoccupazione (cfr. STF C 292/05 del 16 febbraio 2007 consid. 3) e ha stabilito, in particolare, che il lavoratore in posizione professionale analoga a quella di un datore di lavoro non ha diritto all'indennità di disoccupazione se, dopo essere stato licenziato dalla società anonima, continua ad essere l'azionista unico ed il solo amministratore della ditta (cfr. STF 8C_811/2019 del 12 novembre 2020 consid. 3.1.1.).
Nelle sentenze pubblicate in SVR 1997 ALV Nr. 82, DTF 122 V 270 e DLA 1996/1997 Nr. 23 pag. 130 e in SVR 1997 ALV Nr. 101 lAlta Corte ha deciso che un dipendente membro del consiglio di amministrazione di unazienda gode ex lege (cfr. art. 716a-716b del Codice delle obbligazioni) di un notevole potere decisionale ai sensi dellart. 31 cpv. 3 lett. c LADI.
Per un membro del consiglio di amministrazione il diritto alle prestazioni è escluso senza che sia necessario determinare più concretamente le responsabilità da lui esercitate all'interno della società (cfr. STF 8C_163/2016 del 17 ottobre 2016; STF 8C_172/2013 del 23 gennaio 2014; STF C 160/05 del 24 gennaio 2006; STF C 102/04 del 15 giugno 2005).
In una sentenza 8C_279/2010 del 8 giugno 2010 il Tribunale federale ha sviluppato, su questi temi, le seguenti considerazioni:
"() Il primo giudice ha infine correttamente precisato che per stabilire se un impiegato possa esercitare un influsso considerevole ai sensi dell'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI (e, quindi, dell'art. 51 cpv. 2 LADI), deve essere esaminato di quali poteri decisionali egli disponga concretamente sulla base della struttura aziendale interna, non essendo per contro determinanti i soli criteri formali. Segnatamente, non è ammissibile negare, in modo generico, il diritto alle indennità a lavoratori esercitanti mansioni dirigenziali per il solo fatto che essi detengono una procura o un altro mandato commerciale e sono iscritti nel registro di commercio. D'altro canto però, possono di principio vedersi rifiutare le prestazioni anche salariati che non fruiscono formalmente di un diritto di firma e non figurano a registro di commercio, ma che in realtà partecipano in modo decisivo alla formazione della volontà sociale (DTF 120 V 525 consid. 3b e riferimenti).
Da questa regola la giurisprudenza ha escluso solo i membri del consiglio d'amministrazione che collaborano nell'azienda, per il motivo che la legge conferisce a tale organo esecutivo attribuzioni, in parte inalienabili, che per definizione comportano la facoltà di influire in modo diretto sulle decisioni del datore di lavoro, foss'anche solo nella forma della suprema direzione o dell'alta vigilanza sugli incaricati della gestione (art. 716-716b CO). Di conseguenza, l'appartenenza di un salariato al consiglio d'amministrazione è una circostanza che lo esclude automaticamente, giusta l'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI, dal diritto all'indennità per lavoro ridotto (e, quindi, anche d'insolvenza), senza che nemmeno occorra esperire ulteriori accertamenti ai sensi della dianzi citata giurisprudenza inDTF 120 V 525con riferimento alla concreta posizione dell'interessato in seno all'azienda (DTF 122 V 273consid. 3; DLA 2004 no. 21 pag. 198 consid. 3.2 [C 113/03]).
3.
Come già rilevato dal primo giudice, nella fattispecie in esame è pacifico che la ricorrente ha ricoperto, dal 3 dicembre 2007 al 6 maggio 2008, la carica di membro del consiglio di amministrazione della ______ SA. Ne discende che deve essere esclusa, giusta l'art. 51 cpv. 2 LADI e la giurisprudenza menzionata, dalle chieste prestazioni, di modo che a ragione la precedente istanza ha confermato il provvedimento amministrativo di diniego. ()"
Al riguardo cfr. pure la sentenza 8C_163/2016 del 17 ottobre 2016, già citata, nella quale il Tribunale federale sviluppato le seguenti considerazioni:
"()
4.2.Dans plusieurs arrêts (en dernier lieu l'arrêt 8C_295/2014 du 7 avril 2015 consid. 4), le Tribunal fédéral a rappelé les motifs qui ont présidé au développement de cette jurisprudence. Pour des raisons de conflits d'intérêts évidents, la loi exclut du cercle des bénéficiaires de l'indemnité en cas de réduction de travail les personnes qui occupent dans l'entreprise une position dirigeante leur permettant de déterminer elles-mêmes l'ampleur de la diminution de leur activité (cf. art. 31 al. 3 let. c LACI [RS 837.0]). Il en va de même des conjointsde ces personnes qui travaillent dans l'entreprise. Dans l'arrêtATF 123 V 234, le Tribunal fédéral a identifié un risque de contournement de cette claused'exclusion lorsque dans un contexte économique difficile, ces mêmes personnes procèdent à leur propre licenciement et revendiquent l'indemnité de chômage tout en conservant leurs liens avec l'entreprise. Dans une telle configuration, en effet, il est toujours possible pour elles de se faire réengager dans l'entreprise ultérieurement et d'en reprendre les activités dans le cadre de son but social. La même chose vaut pour le conjoint de la personne qui se trouve dans une position assimilable à un employeur lorsque, bien que licencié par ladite entreprise, il conserve des liens avec celle-ci au travers de sa situation de conjoint d'un dirigeant d'entreprise. Cette possibilité d'un réengagement dans l'entreprise - même si elle est seulement hypothétique et qu'elle découle d'une pure situation de fait
- justifie la négation du droit à l'indemnité de chômage.()"
B21Oltre alle persone che occupano una posizione analoga a quella di un datore di lavoro, sono esclusi dal diritto all'indennità anche i loro coniugi che lavorano nella stessa azienda.
B22Una persona che, durante il termine quadro per la riscossione della prestazione, assume un impiego nellazienda del proprio coniuge ha diritto allID durante il termine quadro dopo aver lasciato tale attività. Per contro, in un termine quadro successivo, essa ha diritto allID soltanto se ha esercitato unattività lucrativa dipendente per almeno 6 mesi dopo aver lasciato lazienda del suo coniuge o se ha acquisito un periodo minimo di contribuzione di 12 mesi in unazienda che non sia quella del coniuge.
B23Il diritto allID sussiste soltanto dalla data della sentenza di divorzio o di scioglimento giudiziale dellunione domestica registrata.
ðGiurisprudenza
DTF 8C_639/2015 del 6.4.2016 (Solo con la sentenza di divorzio la volontà è definitiva e le Parti sono definitivamente separate dal punto di vista finanziario)
B24Questo motivo di esclusione si applica unicamente ai coniugi e alle persone che vivono in unione domestica registrata e non può essere esteso agli altri membri della famiglia."
Giova, altresì, ribadire che lo scopo della giurisprudenza sviluppata in DTF 123 V 234, applicabile parimenti al coniuge di chi riveste una posizione analoga quella di un datore di lavoro, non è, daltronde, unicamente quello di sanzionare il caso di abuso effettivo, ma anche quello di prevenire il rischio di un simile abuso che è insito nel pagamento di indennità di disoccupazione in favore di persone che rivestono una posizione analoga a quella di un datore di lavoro o in favore dei loro coniugi (cfr. consid. 2.2.; 2.3.; STF 8C_609/2024 del 26 giugno 2025 consid. 4, pubblicata in SVR 2025 Nr. 24 pag. 80).
Ritenuto, da una parte, che RI1 è sposata con ______, dallaltra, che questultimo riveste il ruolo di presidente e delegato con firma individuale della ______ SA dove la moglie è stata impiegata fino al 31 agosto 2025, ossia immediatamente prima del suo annuncio per il collocamento dell8 settembre 2025 (cfr. consid. 2.5.), occorre concludere, alla luce dei disposti legali attualmente in vigore e della giurisprudenza sviluppata in proposito dal Tribunale federale (cfr. consid.2.2.; 2.3.), cherettamente la Cassa ha negatoalla ricorrente il diritto allindennità di disoccupazione a decorrere dall8 settembre 2025.
Per dei casi analoghi cfr. STCA 38.2025.7 del 28 aprile 2025 concernente unassicurata a cui era stato negato il diritto a indennità di disoccupazione, poiché era soltanto separata giudizialmente dal marito, il quale era titolare della ditta individuale dove linteressata era stata impiegata precedentemente alla disoccupazione;STCA 38.2022.45 del 29 agosto 2022 relativa al diniego del diritto alle prestazioni LADI a unassicurata il cui coniuge, da cui era separata di fatto, era socio e gerente della società, sua ultima datrice di lavoro;STCA 38.2019.39 del 22 gennaio 2020 che ha confermato il rifiuto delle indennità di disoccupazionedal 1° gennaio 2019 a un assicurato a causa della posizione analoga a quella di un datore di lavoro della moglie - dalla quale era separato dal 2017 e la cui sentenza di divorzio era stata pronunciata posteriormente alla decisione su opposizione - in seno alla società dove egli aveva lavorato prima della disoccupazione; STCA 38.2008.36 del 22 ottobre 2008 in cui è stato deciso chela separazione di fatto, lintenzione di divorziare e la domanda di misure di protezione dellunione coniugale (il Pretore non aveva, però, statuito in merito e i coniugi risultavano domiciliati allo stesso indirizzo) non erano elementi sufficienti per non applicare la giurisprudenza secondo cui il coniuge di colui che riveste una posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro non ha diritto alle indennità di disoccupazione.
2.8. Per quanto attiene al versamento, durante il periodo di attività lavorativa presso ______ SA, dei contributi sociali, compresi quelli per lassicurazione contro la disoccupazione (cfr. doc. I p.to 4; consid. 1.2.), la nostra Massima Istanza, in una sentenza C160/04 del 29 dicembre 2004, pubblicata in DLA 2005 N. 16 pag. 201, ha stabilito che il fatto che una persona che occupa una posizione analoga a quella di un datore di lavoro, a seconda delle circostanze, non ha diritto allindennità di disoccupazione conformemente alla DTF 123 V 236, consid. 7, non giustifica lesenzione della stessa e del suo datore di lavoro dallobbligo di pagare i contributi allassicurazione contro la disoccupazione.
Il TFA si è confermato nella propria giurisprudenza in unaltra sentenza C 270/04 del 4 luglio 2005, già citata al consid. 2.2., relativa a unassicurata a cui il diritto alle indennità di disoccupazione era stato negato, segnatamente in quanto la stessa si era iscritta in disoccupazione dopo essere stata licenziata da una Sagl, sua datrice di lavoro, nella quale il coniuge rivestiva la carica di unico socio gerente con diritto di firma individuale.
LAlta Corte ha, tra laltro, osservato che:
"()
3.2Né osta a tale conclusione la circostanza che la ricorrente abbia regolarmente pagato i contributi sociali, questa Corte avendo a tal proposito ricordato che la negazione delle indennità di disoccupazione a una persona che gode di una situazione professionale paragonabile a quella di un datore di lavoro ai sensi della giurisprudenza pubblicata in DTF 123 V 234 non giustifica ancora di per sé un'esenzione dal pagamento dei contributi all'assicurazione contro la disoccupazione (sentenza del 29 dicembre 2004 in re W., C 160/04, consid. 3). (...)" (cfr. STFA del 4 luglio 2005 nella causa M., C 270/04)
2.11.Lart. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. Lart. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è in vigore lart. 61 lett. fbisLPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Nel caso concreto, trattandosi di prestazioni LADI, in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2025.56 del 16 febbraio 2026 consid. 2.12.; STCA 38.2025.47 del 1° dicembre 2025 consid. 2.14.; STCA 38.2025.7 del 28 aprile 2025 consid. 2.16.; STCA 38.2024.57 del 10 marzo 2025 consid. 2.14.; STCA 38.2024.55 del 24 febbraio 2025 consid. 2.10.; STCA 38.2024.11 del 29 aprile 2024 consid. 2.12.; STCA 38.2023.65 del 12 febbraio 2024 consid. 2.14.).
Sul tema cfr. anche STF 9C_65/2025 del 29 gennaio 2026, destinata alla pubblicazione nella Raccolta ufficiale; STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr.Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107); Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto sulliniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto»; Rapporto Nr. 8480 R del 16 marzo 2026 della Commissione giustizia e diritti sulliniziativa parlamentare 4 maggio 2021 presentatanella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti