Erwägungen (1 Absätze)
E. 3 pag. 146;DTF 128 V 315, con riferimenti [RS 0.142.112.681]).
Fino al 31 marzo 2012 le parti contraenti, in virtù dell'art. 1 cpv. 1 dell'Allegato II ALC, elaborato sulla base dell'art. 8 ALC e facente parte integrante dello stesso (art. 15 ALC), in unione con la sezione A di tale allegato, applicavano tra di loro il Regolamento (CEE) n. 1408/71 (sentenza 9C_593/2013 del 3 aprile 2014, consid. 5.2, pubblicata in DTF 140 V 98) relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità [RS 0.831.109.268.1]), come pure il Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, concernente le modalità di applicazione del Regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.11), oppure disposizioni equivalenti. L'art. 121 LADI, entrato in vigore il 1° giugno 2002, rinviava, alla lett. a, all'ALC e a questi due Regolamenti di coordinamento (cfr. SVR 2006 AHV n. 24 pag. 82 consid. 1.1, C 290/03, DTF 133 V 173).
Una decisione del Comitato misto del 31 marzo 2012 (RU 2012 2345) ha attualizzato il contenuto dellAllegato II allALC con effetto dal 1° aprile 2012, prevedendo che le Parti avrebbero applicato tra di loro il Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, modificato dal Regolamento (CE)
n. 988/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 (cfr. DTF 139 V 88; SVR 2014 ALV Nr. 9; DTF 140 V 98 consid. 5.2) e il Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 che stabilisce le modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 883/2014 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.
Il Regolamento (CE) n. 883/2004 (RS 0.831.109.268.1) non permette di far valere alcun diritto per il periodo anteriore alla data della sua applicazione (cfr. DTF 138 V 392 consid. 4.1.3).
Questi regolamenti sono stati modificati dal Regolamento (UE) n. 465/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012 (GU L 149 dell8.6.2012 pag. 4) in vigore per la Svizzera dal 1° gennaio 2015 (cfr. RU 2015 343 e 345; RS 0831.109.268.1; cfr.B. Kahil-Wolff, Le Réglement UE 465/2012, la nouvelle Convention Suisse-US et dautres développements en termes dassujettissement aux assurances sociales in SZS/RSAS 2015 pag. 438 seg.; STF 8C_273/2015 del 12 agosto 2015 consid. 3.1; DTF 142 V 590 consid. 4.2 pag. 592 seg.; STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017,massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281).
Lart. 11 del Regolamento (CE) n. 883/2004 stabilisce al cpv. 1 che le persone sono soggette alla legislazione di un singolo Stato membro e al cpv. 3 lett. a che una persona che esercita unattività subordinata o autonoma in uno Stato membro è soggetta alla legislazione di tale Stato membro.
In materia di assicurazione contro la disoccupazione lo Stato competente è per principio quello nel quale lassicurato ha esercitato da ultimo la sua attività lavorativa dipendente (cfr. STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017,massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281; DTF 142 V 590 consid. 4.2; DTF 139 V 88; STF 8C_273/2015 del 12 agosto 2015 consid. 3.1;Rubin, op.cit., pag. 683).
Per quel che concerne i lavoratori frontalieri il legislatore comunitario ha previsto delle regole differenti.
Secondo lart. 1 lett. f del Regolamento (CE) n. 883/2004 si intende per «lavoratore frontaliero» qualsiasi persona che esercita unattività subordinata o autonoma in uno Stato membro e che risiede in un altro Stato membro, nel quale ritorna in linea di massima ogni giorno o almeno una volta la settimana.
In effetti viene considerato lavoratore frontaliero anche chi rientra almeno una volta la settimana nel proprio Stato di residenza (cfr. DTF 133 V 176:() dove, di massima, ritorna ogni giorno o almeno una volta alla settimana (a tal proposito il seco ricorda giustamente che il predetto Regolamento è applicabile a tutti i lavoratori che riempiono le suddette condizioni di lavoratore frontaliero, indipendentemente dal fatto che abbiano la stessa qualifica ai sensi del diritto della polizia degli stranieri). ()).
2.7. Gli assicurati frontalieri in disoccupazione completa (cfr. art. 1a cpv. 1 lett. a LADI) devono chiedere le prestazioni di disoccupazione nel loro Stato di residenza, sulla base dellart. 65 par. 2 1a frase del Regolamento (La persona che si trova in disoccupazione completa e che, nel corso della sua ultima attività subordinata o autonoma, risiedeva in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente e continua a risiedere in tale Stato membro o ritorna in tale Stato si mette a disposizione degli uffici del lavoro nello Stato membro di residenza. Fatto salvo l'articolo 64, la persona che si trova in disoccupazione completa può a titolo supplementare, porsi a disposizione degli uffici del lavoro dello Stato membro nel quale ha esercitato la sua ultima attività subordinata o autonoma.) e dellart. 65 par. 5 lett. a del Regolamento (Il disoccupato di cui al paragrafo 2, prima e seconda frase, riceve le prestazioni in base alla legislazione dello Stato membro di residenza come se fosse stato soggetto a tale legislazione durante la sua ultima attività subordinata o autonoma. Tali prestazioni sono erogate dall'istituzione del luogo di residenza.; cfr.Rubin, op.cit., pag. 683).
Nella STF8C_186/2017 del 1° settembre 2017,massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281, il Tribunale federale ha ricordato che la possibilità dei frontalieri in disoccupazione completa di porsi a disposizione degli uffici del lavoro dello Stato membro nel quale ha esercitato la sua ultima attivitàè una() facoltà (e non un obbligo), che esclude il versamento di prestazioni in denaro, permette al lavoratore frontaliere di ottenere un aiuto in più al collocamento (DTF 142 V 590consid. 4.3 pag. 593 seg.; sentenza dell'11 aprile 2013 Corte di giustizia dell'Unione europea C-443/11 Jeltes e.a., punti 31 e 32).
2.8. In una sentenza 8C_577/2015 del 29 novembre 2016, pubblicata in DTF 142 V 590, il Tribunale federale ha considerato frontaliera unassicurata di nazionalità svizzera domiciliata in Francia che rimaneva a Ginevra, dove disponeva di una camera, a dormire al massimo una o due volte per settimana (Sur la base de l'ensemble de ces éléments, il convient d'admettre que la recourante - qui rentrait plusieurs fois par semaine en France - répondait à la définition de travailleuse frontalière au sens du règlement). In effetti, avuto riguardo delle situazioni familiare e abitativa (in Francia aveva acquistato una casa) della ricorrente, il suo statuto fiscale particolare e la circostanza che ella in passato avesse dimorato a lungo in Svizzera, dove esercitava il suo lavoro, non sono atti a creare una residenza in Svizzera a norma dell'art. 65 del Regolamento n. 883/2004 e dell'art. 11 del Regolamento n. 987/2009.
In applicazione delle disposizioni del Regolamento sopra citate, con sentenza 38.2014.51 del 15 dicembre 2014, questa Corte ha confermato il diniego del diritto a indennità di disoccupazione ad un assicurato, in quanto egli andava considerato un vero lavoratore frontaliere, rientrando durante il fine settimana presso la propria famiglia in Italia, dove si trovava, del resto, il centro dei suoi interessi personali, soprattutto quelli familiari.
Al riguardo cfr. pure STF 8C_440/2022 del 23 febbraio 2023 consid. 5., già menzionata, che ha avallato la STCA 38.2022.18 del 3 giugno 2022 con la quale un assicurato era stato ritenutofrontaliere vero; STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017, massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281, già menzionata; STF 8C_592/2015 del 23 novembre 2015, massimata in RtiD II-2016
n. 63 pag. 309, che ha confermato la STCA 38.2015.6 del 25 giugno 2015 relativa a un vero frontaliere; STCA 38.2025.27 del 22 settembre 2025; STCA 38.2024.1 dell11 marzo 2024; STCA 38.2021.82 del 22 novembre 2021; STCA 38.2021.49 del 30 agosto 2021; STCA38.2020.49 del 1° febbraio 2021, il cui ricorso allAlta Corte è stato ritenuto inammissibile nella sentenza 8C_177/2021 del 12 marzo 2021 e citato daDaniele Cattaneo, COVID-19: les premiers arrêts du Tribunal des assurances du canton du Tessin, in: Assurances sociales et pandémie de Covid-19 a cura di Sylvie Pétremand, Ed. Stämpfli, 2021, pag. 181 209 (186-187);STCA 38.2015.9 del 15 giugno 2015, il cui ricorso al TF è stato dichiarato inammissibile con giudizio 8C_521/2015 del 9 settembre 2015; STCA 38.2014.51 del 15 dicembre 2014.
Nel giudizio 38.2019.51 dell11 novembre 2019, già menzionato, relativo a unassicurata ritenuta vera frontaliere, questa Corte ha rilevato che ad ogni modo, anche volendola considerare, per pura ipotesi di lavoro, quale falsa frontaliera, non potrebbe trarre alcun vantaggio al riguardo, visto che non ha comunque rinunciato a un rientro in Italia, suo Paese di residenza dove ha reperito un lavoro circa sei mesi dopo il suo annuncio per il collocamento.
In una sentenza 38.2022.47 del 19 settembre 2022,pubblicata in RtiD I-2023 N. 77 pag. 406 segg., il TCA ha lasciato insoluta la questione di sapere se a un assicurato dovesse, o meno, essere riconosciuto lo statuto di falso frontaliere, ritenuto chein caso affermativo ciò non gli sarebbe stato di alcun ausilio, visto che non aveva rinunciato a un rientro in Italia, suo Paese di residenza, dove aveva altresì iniziato a svolgere una nuova attività lavorativa.
Inoltre, qualora il ricorrente, il quale, dal profilo dellassicurazione disoccupazione (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. c LADI; consid. 2.2.), era residente, dal mese di maggio 2025 al momento dellemanazione del provvedimento impugnato (cfr. consid. 2.1.), non in Ticino, bensì in Italia a _______ (cfr. consid. 2.5.; in proposito giova osservare che il Tribunale federale ha deciso che nelle relazioni euro-internazionali in materia di sicurezza sociale il domicilio viene determinato dal luogo in cui si trova il centro principale degli interessi; cfr. il consid. 4.3.3. della STF C 101/04 del 9 maggio 2007, pubblicata in DTF 133 V 367;Patricia Usinger-Egger, Ausgewählte Rechtsfragen des Arbeitslosenversicherungsrechts im Verhältnis Schweiz-EU, in: Thomas Gächter [editore], Das europäische Koordinationsrecht der sozialen Sicherheit und die Schweiz, Erfahrungen und Perspektiven, Zurigo/Basilea/Ginevra 2006, pag. 37 e 39, note 24 e 38), vada trattato come lavoratore falso frontaliere, ossia la sua situazione sia assimilabile a quella dei lavoratori stagionali il cui luogo di lavoro si trova in uno Stato differente rispetto a quello di residenza e che rientrano nella categoria dei falsi frontalieri che possono beneficiare del diritto di opzione, potendo scegliere di mettersi a disposizione degli organi competenti in ambito di assicurazione contro la disoccupazione del Paese in cui hanno esercitato lultima attività lavorativa oppure del Paese di residenza (cfr. consid. 2.9.-2.10.), dovrà essere stabilito, sempre con la collaborazione dellinsorgente, se questultimo, dal mese di maggio 2025, allorché si è iscritto in disoccupazione (cfr. consid. 1.1.), al febbraio 2026 (cfr. consid. 2.1.), abbia dimorato regolarmente ed effettivamente in Svizzera oppure no.
Questultima regola, con lentrata in vigore il 1° aprile 2012 del Regolamento CE n. 883/2004 non conosce più eccezioni, non essendo più applicabile la giurisprudenza sul vero frontaliere ma atipico, che poteva fare valere il diritto alle prestazioni di disoccupazione nel Paese in cui ha esercitato per ultimo la sua attività lavorativa (cfr.D. Cattaneo, art. cit., pag. 74-75; STF C 124/06 del 25 gennaio 2007, pubblicata in DTF 133 V 169; STF 8C_656/2009 del 14 aprile 2010; STF 8C_723/2012 dell11 dicembre 2012; STF 8C_203/2013 del 23 aprile 2014; STF 8C_60/2016 del 9 agosto 2016; STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017 consid. 7.7.: ()Perfino il riconoscimento dello statuto di frontaliere vero atipico (DTF 133 V 169) non sarebbe di soccorso alle pretese ricorsuali, poiché questa costruzione giurisprudenziale resa in applicazione del Regolamento (CE) n. 1408/71 è stata abbandonata dalla stessa Corte di giustizia dall'entrata in vigore del Regolamento n. 883/2004 (DTF 142 V 590consid. 6.4 pag. 597; cfr. già sentenza 8C_592/2015 del 23 novembre 2015 consid. 4; sentenza C-443/11; THOMAS NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in: Soziale Sicherheit, SBVR, Volume XIV, 2016, Nota marginale 997, pag. 2573 con riferimenti).; STCA 38.2017.83 del 19 febbraio 2018 consid. 2.6., il cui ricorso della SECO al Tribunale federale è stato respinto con giudizio 8C_248/2018 del 19 novembre 2018, pubblicato in DTF 145 V 39, citata sopra).
Su questo aspetto,Cueni, Où les frontaliers sont-ils assurés in La Vie économique 3/2021 pag. 10 seg., ricorda che:
Come ricordato dal TCA in una sentenza STCA 38.2024.18 del 10 giugno 2024 al consid. 2.10. (cfr.D. CattaneoAlcune novità legislative e giurisprudenziali nel diritto delle assicurazioni sociali in RtiD-I/2025 pag. 452 nota 216), il 2 maggio 2023 il Consigliere federale Guy Parmelin, esprimendosi sulla mozione 21.3522 No allindennità di disoccupazione per i frontalieri UE da parte della Svizzera depositata il 4 maggio 2021 dal gruppo dellUnione democratica di Centro(ll Consiglio federale è incaricato di indicare chiaramente all'Unione europea che la Svizzera non adotterà il cambiamento di responsabilità riguardo alle indennità di disoccupazione per i frontalieri previsto nell'ambito della revisione del regolamento dell'UE 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. La Svizzera deve respingere con determinazione il fatto che sia l'ultimo Stato d'impiego e non quello di residenza ad assumersi l'onere finanziario legato al pagamento delle indennità di disoccupazione. Il mandato negoziale deve essere formulato di conseguenza.), ha auspicato, a nome del Consiglio federale, la reiezione della stessa da parte del Consiglio nazionale, affermando:
Il 2 maggio 2023 il Consiglio nazionale ha respinto la mozione (cfr.https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-verhandlungen?SubjectId=60549).
In questo contesto va ribadito che il costo per il rischio disoccupazione dei frontalieri è ripartito fra lo Stato di lavoro e quello di residenza (cfr.B. Rubin, op. cit., pag. 684: Linstitution suisse rembourse, sur domande de linstitution étrangère, la totalité des prestations versées aux frontaliers durant les premiers mois dindemnisation (détails: art. 65 par. 6 a 8 du Regl. [CE] 883/2004); risposta del Consiglio federale del 16 novembre 2013 ad uninterpellanza 13.3716 del consigliere nazionale Lorenzo Quadri denominata Uso improprio, da parte dellItalia, dei fondi di disoccupazione dei frontalieri:Dal 1° aprile 2012, la Svizzera applica il Regolamento (CE) nr. 883/2004, che prevede segnatamente il rimborso allo Stato di residenza, competente per lindennizzo dei frontalieri disoccupati, delle indennità versate durante i primi tre o cinque mesi di disoccupazione (a seconda della durata del rapporto di lavoro individuale)).
Come rilevato dal TCA in un recente giudizio 38.2026.7 del 18 maggio 2026, non ancora cresciuto in giudicato, il 22 aprile 2026, il Consiglio e il Parlamento dellUnione Europea hanno raggiunto un accordo provvisorio sulla modifica di alcune norme relative al coordinamento della sicurezza sociale (cfr.https://www.consilium.europa.eu/it/policies/rules-social-security-systems/).
Nel relativo Comunicato stampa a proposito delle prestazioni di disoccupazione figurano le seguenti indicazioni:
I cittadini dellUE avrebbero la possibilità di esportare le loro prestazioni di disoccupazione in paesi diversi dal paese di residenza per un minimo di sei mesi.
Una norma specifica è introdotta per i lavoratori che potranno esportare le loro prestazioni di disoccupazione fino a un massimo di 15 mesi, a meno che il periodo di diritto alle prestazioni non sia inferiore.
Lo Stato di svolgimento dellattività professionale dopo sei mesi di lavoro subordinato, lavoro autonomo o assicurazione diventerà lo Stato competente nel settore della sicurezza sociale per questa categoria di lavoratori."(cfr. Consiglio Europeo Consiglio dellUnione Europea Norme UE in materia di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale).
Per un commento si veda,Remo Hess, Stefan Bühler(2026, 23 aprile) Arbeitslose Grenzgänger: EU-Reform soll Schweiz hunderte Millionen im Jahr kosten,AargauerzeitungeKari Kälin(2026, 25 aprile), Millionen für arbeitslose Grenzgänger: SVP bekämpft neue EU-Regeln,Aargauerzeitung.
Al riguardo cfr. ancheGabriele Rosana(2026, 29 aprile),Sulla disoccupazione dei frontalieri si apre un nuovo fronte con Bruxelles,Corriere del Ticino, pag. 2.
Il 29 aprile 2026 gli ambasciatori degli Stati membri presso l'UE hanno approvato la proposta di modifica (cfr.https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2026/04/29/social-security-coordination-eu-member-states-representatives-confirm-provisional-agreement/).
Il relativo Comunicato stampa del 29 aprile 2026 Coordinamento della sicurezza sociale: i rappresentanti degli Stati membri dellUE confermano laccordo provvisorio ha il seguente tenore:
Il testo concordato aggiorna la normativa in vigore dell'UE in materia di coordinamento della sicurezza sociale rendendolapiù chiara, più equa e più facile da applicare. Le norme rivedute rafforzeranno una mobilità dei lavoratori equa; di conseguenza per le persone che si trasferiscono per vivere o lavorare in un altro paese dell'UE sarà più facile esercitare i propri diritti. ()
Elementi principali dellaccordo
Le norme rivedute sono incentrate sucinque settori chiave: prestazioni di disoccupazione, prestazioni per l'assistenza di lungo periodo, accesso alle prestazioni sociali per le persone economicamente inattive, prestazioni familiari e legislazione applicabile ai lavoratori distaccati e alle persone che lavorano in due o più Stati membri.
Prestazioni di disoccupazione
In base all'accordo raggiunto con il Parlamento, chi cerca lavoro in un altro paese dell'UE può continuare a ricevere le prestazioni di disoccupazione dal paese precedente per sei mesi, periodo che può essere prorogato, a discrezione del paese precedente, fino alla fine del periodo in cui si ha diritto alle prestazioni.
Inoltre, secondo il principio "lex loci laboris", i lavoratori che per un periodo ininterrotto di 22 settimane sono stati attivi (ossia avevano un impiego, erano lavoratori autonomi e/o hanno versato contributi assicurativi) in uno Stato membro diverso da quello in cui risiedono hanno diritto a ricevere le prestazioni di disoccupazione dall'ultimo paese in cui sono stati occupati, purché soddisfino le condizioni previste dalla legislazione nazionale di detto paese per aver diritto alle prestazioni di disoccupazione ()
Prestazioni per l'assistenza di lungo periodo
L'accordo provvisorio mantiene l'obiettivo della Commissione di tener conto della crescente importanza del ruolo svolto dalle prestazioni per l'assistenza di lungo periodo nei sistemi nazionali di sicurezza sociale. Accresce la certezza del diritto chiarendo le norme sulla base delle quali tali prestazioni possono essere coordinate,agevolandoin tal modola mobilità di chi necessita di assistenza di lungo periodoe delle persone che prestano detta assistenza.
I colegislatori hanno convenuto di aggiungere unadefinizione chiara e un elenco di prestazioni per l'assistenza di lungo periododisciplinate dalle nuove norme, che saranno riesaminate dalla Commissione tre anni dopo l'entrata in applicazione.
Notifica preventiva
In base all'accordo raggiunto con il Parlamento, nel caso in cui un lavoratoresvolga attività in un altro Stato membro, è opportuno che le autorità competenti dello Stato membro di origine siano notificate preventivamente. Sono previste eccezioni in caso diviaggi di lavoro e attività a breve termine(ossia con una durata massima di tre giorni consecutivi di lavoro in un periodo di 30 giorni consecutivi). L'eccezione per le attività a breve termine non si applica ai lavoratori edili.
Prestazioni familiari
Le norme dell'UE garantiscono che le persone possano ricevere prestazioni familiari dal paese competente per la loro sicurezza sociale anche nel caso in cui i loro familiari vivano in un altro paese dell'UE, come se tutti risiedessero nello stesso luogo.
I colegislatori si sono allineati alla proposta della Commissione relativamente all'obiettivo dipromuovere responsabilità di cura dei figli condivisee di eliminare potenziali disincentivi finanziari per i genitori che riducono il proprio orario di lavoro per prendersi cura dei figli. L'accordo chiarisce la distinzione tra le prestazioni familiari in denaro destinate a sostituire il reddito non percepito a causa della cura dei figli e tutte le altre prestazioni familiari.
Persone economicamente inattive
Per quanto riguarda l'accesso alle prestazioni destinate alle persone economicamente inattive che si trasferiscono in un altro paese dell'UE, il testo di compromesso fa riferimento allagiurisprudenza recente in materiae sottolinea inoltre che è opportuno non impedire ai cittadini mobili di contribuire ai regimi di assicurazione malattia.
Persone che lavorano in due o più Stati membri
Nel caso di persone che svolgono attività professionali in due o più Stati membri, è necessario stabilire quale legislazione sia di applicazione. L'accordo provvisorio tra il Consiglio e il Parlamento fornisceulteriori orientamentiper individuare la sede legale o il luogo di attività dell'impresa o del datore di lavoro, al fine di stabilire quale sia la legislazione applicabile.
Prossime fasi
L'accordo provvisorio deve ancora essere approvato dal Parlamento europeo. Sarà poi adottato formalmente dalle due istituzioni dopo la messa a punto giuridico-linguistica.
Contesto
Nell'UE i sistemi di sicurezza sociale sono di competenza degli Stati membri e non sono pertanto armonizzati. Nel caso delle persone che rimangono nel loro paese di origine, lo Stato membro può decidere chi è assicurato a norma della legislazione nazionale, quali sono le prestazioni a cui ha diritto e quali sono le condizioni per accedervi. Al fine di garantire che la libera circolazione delle persone a livello transfrontaliero sia possibile nella pratica, è comunque necessario coordinare i sistemi di sicurezza sociale, poiché le persone che si trasferiscono altrove nell'UE non dovrebbero perdere la protezione cui hanno diritto. Le norme che definiscono tale coordinamento sono adottate e aggiornate a livello dell'UE.
Il 13 dicembre 2016 la Commissione europea ha presentato una proposta di modifica dei regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009 sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. Gli obiettivi della revisione erano:
-chiarire le circostanze nelle quali gli Stati membri possono limitare l'accesso alle prestazioni sociali da parte dei cittadini mobili dell'UE economicamente inattivi
-istituire un sistema coerente di coordinamento delle prestazioni per l'assistenza di lungo periodo
-proporre nuove modalità di coordinamento delle prestazioni di disoccupazione nei casi transfrontalieri
-introdurre nuove disposizioni per il coordinamento delle prestazioni familiari
-chiarire le norme di conflitto sulla legislazione applicabile e la relazione tra i regolamenti e la direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi"(cfr.Consiglio dell'Unione europea, Comunicato stampa del 29 aprile 2026 ore 13:30).
La proposta è stata accettata con 21 voti favorevoli, in rappresentanza dell82% della popolazione europea, 4 contrari (Lussemburgo, Danimarca, Paesi Bassi e Polonia), 1 con riserva ed 1 astenuto (Austria) (cfr.Luca Faranda, Gabriele Rosana (2026, 30aprile)Disoccupazione, stesse regole per i frontalieri e i residenti,Corriere del Ticino, pag. 9).
Su questo tema, il Consigliere nazionale Lorenzo Quadri ha anticipato di voler depositare una mozione al fine di chiedere al Consiglio federale di chiarire subito allUE che la Svizzera non intende versare le indennità di disoccupazione ai frontalieri; pertanto, non si adeguerà a eventuali modifiche in questo ambito decise da Bruxelles (cfr.www.cdt.chdel 27 aprile 2026).
A uninterpellanza n. 19.3622 del 14 giugno 2019, denominata Disoccupati frontalieri ed abusi internazionalidel medesimo Consigliere nazionale il Consiglio federale, il 14 agosto 2019, aveva così risposto:
Stando così le cose, in attesa del testo definitivo del regolamento è prematuro prevedere adesso delle misure per prevenire gli abusi legati a un eventuale versamento di indennità ai frontalieri da parte dello Stato di ultimo impiego.
Al riguardo cfr. la mozione n. 26.3615Ablehnung der einseitigen Regelanderung seitens EU betreffend Entschadigung von arbeitslosen EU/EFTA-Grenzgangern,depositata in Consiglio nazionale il 10 giugno 2026 (cfr.https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20263615).
2.13. Lart. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. Lart. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è in vigore lart. 61 lett. fbisLPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Nel caso concreto, trattandosi di prestazioni LADI, in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. cfr. STCA 38.2025.69 del 23 marzo 2026 consid. 2.14.; STCA 38.2025.27 del 22 settembre 2025 consid. 2.16.; STCA 38.2025.11 del 2 giugno 2025 consid. 2.14.; STCA 38.2024.18 del 10 giugno 2024 consid. 2.11.; STCA 38.2023.57 del 15 gennaio 2024 consid. 2.15.).
Sul tema cfr. anche STF 9C_65/2025 del 29 gennaio 2026, pubblicata in DTF 152 V 2; STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr.Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107); Messaggio n. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto sulliniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto»; Rapporto n. 8480R del 16 marzo 2026 della Commissione giustizia e diritti sulliniziativa parlamentare 4 maggio 2021 presentatanella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi.
Si segnala, a questultimo proposito, che il 21 aprile 2026 il Gran Consiglio harespinto, con 40 voti contrari e 21 favorevoli, le conclusioni del rapporto commissionale n. 8480R del 16 marzo 2026 che invitavano il legislativo a respingere liniziativa parlamentare 4 maggio 2021 e ad accettare il controprogetto proposto dal Consiglio di Stato nel Messaggion. 8480 del 21 agosto 2024 (cfr.https://www4.ti.ch/tich/area-media/comunicati/dettaglio-comunicato?NEWS_ID=259102&cHash=5d85ccd0ccdfe460b8b271a325647f64).
Dispositiv
- dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente Il segretario di Camera Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Raccomandata
Incarto n.38.2026.14
rs
Lugano
15 giugno 2026
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, cancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 5 marzo 2026 di
RI1,______
contro
la decisione su opposizione del 2 febbraio 2026 emanata da
Cassa CO1,______
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenutoin fatto
1.2. Contro la decisione su opposizione lassicurato, rappresentato dallavv. RA1, il 5 marzo 2026, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, chiedendo lannullamento della stessa, il riconoscimento del diritto alle indennità di disoccupazione dal 1° maggio 2025 al 1° marzo 2026 e il rinvio degli atti alla Cassa per decidere in merito al relativo importo (cfr. doc. I pag. 3).
consideratoin diritto
2.1. Oggetto della presente vertenza è la questione di sapere se il ricorrente abbia diritto, oppure no, alle indennità di disoccupazione a decorrere dal 1° maggio 2025.
2.2. Uno dei presupposti da adempiere per avere diritto alle prestazioni dellassicurazione contro la disoccupazione è la residenza in Svizzera (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. c LADI).
Questo concetto di residenza, basato sul principio del divieto di esportazione di prestazioni, esige una residenza effettiva in Svizzera, così come l'intenzione di conservarla durante un certo periodo e di farne, durante questo tempo, il centro delle proprie relazioni personali (cfr. STF 8C_324/2025 dell8 aprile 2026 consid. 4.; STF 8C_168/2025 del 5 giugno 2025 consid. 3.3.; STF 8C_535/2023 del 19 febbraio 2024, pubblicata in DLA 2024 Nr. 2 pag. 110; STF 8C_298/2022 del 14 settembre 2022 consid. 2.4.;STF 8C_432/2021 del 20 gennaio 2022 consid. 4.3., pubblicata in DTF 148 V 209 e in SVR 2022 ALV Nr. 19 pag. 63). In tal senso, la presenza di sole relazioni professionali, ancorché molto intense, con la Svizzera non sono sufficienti. La nozione di residenza secondo la LADI ha un carattere autonomo e si distingue sia dal domicilio civile (art. 13 cpv. 1 LPGA e 23 CC) sia dalla dimora abituale (art. 13 cpv. 2 LPGA) sia ancora dal domicilio secondo la legislazione sugli stranieri (cfr.DTF 125 V 465consid. 2a pag. 466 seg.). Determinanti ai fini del giudizio sono gli aspetti oggettivi e non quelli soggettivi, segnatamente l'intenzione della persona assicurata (cfr. STF 8C_163/2019 del 5 agosto 2019 consid. 4.1., massimata inRtiD I-2020 N. 44 pag. 253-254; STF 8C_60/2016 del 9 agosto 2016 consid. 2.4.2, pubblicata in DLA 2016 n° 10 pag. 227; STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017,massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281).
Al riguardo cfr. pure STF 8C_440/2022 del 23 febbraio 2023 consid. 4.1.; 4.2. e STF 8C_172/2022 del 28 novembre 2022 consid. 3.; STF 8C_245/2016 del 19 gennaio 2017 consid. 2.
In una sentenza 8C_60/2016 del 9 agosto 2016, pubblicata in DLA 2016 n° 10 pag. 227 e citata sopra, il Tribunale federale ha ribadito che larticolo 8 LADI stabilisce che per aver diritto alle indennità di disoccupazione un assicurato deve risiedere in Svizzera (cpv. 1 lett. c). Questa condizione vale anche per i cittadini svizzeri residenti in uno Stato dellUE. In tal caso si applicano anche lALC e il Regolamento n. 883/2004, benché il diritto comunitario non specifichi la questione del domicilio e lasci che siano le legislazioni nazionali a farlo. Se, in quella situazione, lassicurato non risiede in Svizzera e non soddisfa quindi il presupposto di cui allarticolo 8 capoverso 1 lettera c LADI, la competenza sulle prestazioni non è dunque della Confederazione.
In una sentenza 8C_420/2017 del 21 giugno 2017 il Tribunale federale ha dichiarato manifestamente inammissibile il ricorso inoltrato contro la sentenza 38.2016.72 del 24 aprile 2017 con la quale il TCA aveva considerato un assicurato frontaliere vero, argomentando:
"()che il ricorrente non si confronta con le motivazioni del Tribunale cantonale delle assicurazioni, il quale, fondandosi sugli atti al fascicolo e sulle di lui dichiarazioni, ha spiegato le ragioni per cui facesse difetto una residenza in Svizzera a norma dell'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI,
che in modo particolare la Corte cantonale ha accertato, negando un centro delle relazioni personali in Svizzera, come il ricorrente avesse dimora in un monolocale arredato, precedentemente in albergo o da terze persone, fosse proprietario in Italia di una parte di casa, ove era domiciliata la di lui madre, e di un appartamento occupato dalla compagna e dai propri figli peraltro iscritti in scuole della Lombardia, luogo in cui vi faceva ritorno settimanalmente, nonché egli con la sua famiglia non abbia mai avuto l'intenzione di trasferirsi in Svizzera,
che il ricorrente si limita a evocare genericamente in poche righe un "dovere di genitore", corsi extra lavorativi e diplomi conseguiti in Svizzera, nonché asseriti rientri settimanali in Italia mai effettuati. ()"
Con sentenza 8C_186/2017 del 1° settembre 2017,massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281,il Tribunale federale ha confermato la STCA 38.2016.57 del 6 febbraio 2017 che aveva stabilito che un assicurato aveva la residenza allestero.Si trattava di un ricorrente nato a Lugano, che all'età di tre anni si era trasferito con la madre e i fratelli in Italia. In Svizzera era attivo come falegname, era iscritto all'anagrafe degli italiani residenti all'estero e mentre lavorava risiedeva in locazione a Lugano in un appartamento di 2.5 locali con il fratello. Le spese dell'abitazione erano divise fra il ricorrente, suo fratello e i genitori. Egli era in possesso di un veicolo, il quale non era ancora stato sdoganato. Il ricorrente rientrava nel fine settimana in Italia. Il suo profilo Facebook indicava il proprio domicilio in Italia ed egli era vicepresidente di un'associazione sportiva come pure tesserato a una federazione italiana. Il TCA ha concluso che il centro delle relazioni professionali era in Svizzera, mentre quello delle relazioni personali, era in Italia.
In un altro giudizio 8C_163/2019 del 5 agosto 2019, massimato inRtiD I-2020 N. 44 pag. 253-254 e già menzionato, lAlta Corte ha avallato quanto deciso in STCA 38.2018.7 del 28 gennaio 2019, ossia che un assicurato aveva la residenza allestero.
Si trattava di un assicurato di nazionalità italiana, in possesso di un permesso B rilasciato nel gennaio 2013, nonché di un permesso C da novembre 2017 e la cui famiglia composta della moglie e di tre figli minorenni abitava in Italia (in una villetta di proprietà vicino allappartamento dei suoceri), dove, in prima battuta, aveva dichiarato di recarsi una volta alla settimana Non avendo la residenza in Svizzera ai sensi dellart. 8 cpv. 1 lett. c LADI, egli non aveva diritto a percepire le indennità LADI a decorrere dal 1° luglio 2017.
In una sentenza 8C_326/2020 del 4 agosto 2020, pubblicata in DLA 2020 N. 12 pag. 377 e seg., la nostra massima istanza, nel caso di specie di un assicurato titolare di un permesso B la cui famiglia viveva in Spagna, ha ribadito che il diritto allindennità di disoccupazione presuppone, tra laltro, che la persona assicurata risieda in Svizzera, che la nozione di residenza non è da intendersi nel senso di domicilio secondo il diritto civile (art. 23 e segg. CC), ma come il luogo in cui la persona ha la dimora abituale. Il Tribunale federale ha, dunque, confermato che, dal profilo della LADI, è richiesto che lassicurato risieda effettivamente in Svizzera, abbia lintenzione di continuare a risiedervi e che vi abbia contemporaneamente il centro delle proprie relazioni personali (consid. 3).
A tale proposito cfr. STF8C_380/2020 del24 settembre 2020,pubblicata in DLA 2021 N. 1 pag. 83 e segg, in cui il Tribunale federale ha peraltro confermato il concetto di residenza secondo la LADI, sottolineando che questo presupposto non deve essere ossequiato soltanto quando si realizza il caso di assicurazione (cioè quando viene aperto il termine quadro), bensì deve valere durante tutto il periodo per il quale vengono pretese le prestazioni.
Con giudizio 8C_632/2020 dell8 giugno 2021, nel caso di un assicurato che prima ha riferito di essersi trasferito allestero nel gennaio 2019, dove aveva acquistato con la propria compagna unabitazione nella quale questultima si era trasferita e risiedeva, e che, poi, ha affermato di aver traslocato il mese successivo presso i genitori della donna, nel Canton Ginevra, dove disponeva gratuitamente di una camera, lAlta Corte ha stabilito che la sua residenza si trovava allestero. Il Tribunale federale, conformemente alla sua costante giurisprudenza, ha infatti ritenuto determinante, malgrado lassicurato avesse una fitta rete di relazioni personali in Svizzera, dove risiedeva pure il figlio nei confronti del quale, però, il ricorrente esercitava i propri diritti di visita regolarmente allestero, il luogo in cui si trovava il suo centro dinteressi. Esso, in concreto, coincideva con la località dove abitava la sua compagna e quindi era situato allestero (cfr. consid. 5.1.).
Con sentenza 8C_172/2022 del 28 novembre 2022 il Tribunale federale ha confermato la rilevanza, nella valutazione della residenza ai sensi dellart. 8 cpv. 1 lett. c LADI, della condizione relativa al centro degli interessi personali, stabilendo che, in quel caso di specie, il centro delle relazioni personali dellinteressato si trovava in Italia, ove risiedeva la moglie (la quale, nonostante fosse stato asserito che era previsto che avrebbe raggiunto il marito in Svizzera, nel periodo determinante non poteva viaggiare a causa di motivi di salute e delle restrizioni di movimento imposte dalla pandemia di Covid) e dove egli si recava quasi ogni fine settimana, come pure ogni volta che aveva le ferie. Il ricorrente non era, dunque, da considerarsi residente nel nostro Paese nel quale aveva costituito una dimora secondaria, prendendo in locazione un appartamento di tre e mezzo locali.
Infine, con giudizio 8C_440/2022 del 23 febbraio 2023, lAlta Corte ha deciso che a ragione era stato negato il diritto a indennità di disoccupazione nei confronti di un assicurato a causa del mancato adempimento dellart. 8 cpv. 1 lett. c LADI.
La nostra Massima Istanza ha precisato che il centro delle relazioni personali del ricorrente si trovava in Italia, a Campione dItalia, ove risiedeva in particolare la moglie e dove disponevano di unabitazione spaziosa. Il medesimo non era, perciò, da considerarsi residente nel nostro Paese, dove era ospitato dalla figlia della propria consorte. Il TF ha rilevato che lentità dei rapporti personali dellassicurato con la figliastra non risultava, peraltro, essere mai stata specificata.
Cfr. anche STF 8C_324/2025 dell8 aprile 2026 (mancata prova della residenza effettiva in Svizzera al momento delliscrizione in disoccupazione); STF 9C_653/2024 del 3 aprile 2025 consid. 5.3.; STF8C_177/2021 del 12 marzo 2021;STF 8C_703/2017 del 29 marzo 2018; STF 8C_157/2016 del 24 marzo 2016; STCA 38.2025.69 del 23 marzo 2026; STCA 38.2025.27 del 22 settembre 2025; STCA 38.2024.18 del 10 giugno 2024; STCA 38.2023.57 del 15 gennaio 2024; STCA 38.2021.82 del 5 ottobre 2021; STCA 38.2020.74 del 15 marzo 2021; STCA 38.2019.51 dell11 novembre 2019; STCA 38.2018.3 del 27 agosto 2018; STCA 38.2017.43 del 25 ottobre 2017, massimata in RtiD I-2018 N. 62 pag. 282.
Con decisione del 31 luglio 2025 la Cassa ha negato a RI1 il diritto a indennità di disoccupazione dal 1° maggio 2025, in quanto la sua residenza abituale non si situa in Svizzera, dove, più specificatamente in Ticino, non ha particolari relazioni personali, né familiari. È stato puntualizzato che le persone con le quali conserva il rapporto più stretto, i familiari, risiedono, invece, in Italia.
Dal profilo del diritto internazionale lamministrazione ha ritenuto che linsorgente non potesse essere parificato a un falso frontaliere (cfr. doc. 92-97; consid. 1.1.).
Il 15 settembre 2025 lassicurato, rappresentato dallavv. RA1, ha interposto opposizione contro il provvedimento del 31 luglio 2025, contestando laffermazione secondo la quale egli avrebbe il centro delle sue relazioni in Italia con largomentazione che nel suo Paese dorigine ha soltanto le tre figlie che vivono con la madre, dalla quale è separato.
È stato, inoltre, evidenziato chele considerazioni della decisione impugnata concernenti i lavoratori frontalieri sono del tutto errate in quanto il ricorrente non può certamente essere considerato un frontaliere, essendo in possesso di un permesso di dimora B e risiedendo a tutti gli effetti in Svizzera (cfr. doc. 76-77).
Con decisione su opposizione del 2 febbraio 2026 la Cassa ha confermato il precedente provvedimento del 31 luglio 2025 (cfr. doc. B; consid. 1.1.).
2.4. Chiamata a dirimere la concreta fattispecie, questa Corte ritiene utile ribadire che, dal profilo del diritto interno, un assicurato ha diritto alle indennità di disoccupazione se risiede in Svizzera ai sensi dellart. 8 cpv. 1 lett. c LADI, ossia se ha la residenza effettiva in Svizzera, nonché lintenzione di conservarla durante un certo periodo e di farne il centro delle proprie relazioni personali (cfr. consid. 2.2.).Da tali presupposti deriva che è di fatto esclusa la possibilità di avere contemporaneamente più di un domicilio (cfr. STF 8C_298/2022 del 14 settembre 2022 consid. 2.4.).
Giova, inoltre, osservare che la presenza di sole relazioni professionali, ancorché molto intense, con la Svizzera non è sufficiente per adempiere alle condizioni contemplate dallart. 8 cpv. 1 lett. c LADI (cfr. STF 8C_326/2020 del 4 agosto 2020 consid. 3; STF 8C_280/2019 del 5 settembre 2019 consid. 3.1.; STF 8C_163/2019 del 5 agosto 2019 consid. 4.1., massimata in RtiD I-2020 N. 44 pag. 253-254).
Secondo lAlta Corte laccento va posto sulle proprie relazioni personali in Svizzera (cfr.8C_186/2017 del 1° settembre 2017,consid. 5.3., massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281).
Va pure evidenziato che secondo la giurisprudenza federale la nozione di residenza secondo la LADI ha un carattere autonomo e si distingue sia dal domicilio civile (art. 13 cpv. 1 LPGA e 23 CC), sia dalla dimora abituale (art. 13 cpv. 2 LPGA), sia ancora dal domicilio secondo la legislazione sugli stranieri (cfr. consid. 2.2.;DTF 125 V 465consid. 2a pag. 466 seg.).
In una sentenza 8C_703/2017 del 29 marzo 2018 consid. 3.1. il Tribunale federale ha ribadito che possedere un indirizzo ufficiale in Svizzera, rispettivamente pagarvi le imposte non è determinante se altri indizi consentono di concludere allesistenza di una residenza abituale allestero (cfr. pure STF 8C_324/2025 dell8 aprile 2026 consid. 4.; STF 8C_245/2016 del 19 gennaio 2017 consid. 2).
Al riguardo cfr. anche STF 8C_440/2022 del 23 febbraio 2023 consid. 4.1.; 4.2. e STF 8C_172/2022 del 28 novembre 2022 consid. 3, citate sopra.
Linsorgente, del resto, ha dichiarato, nel Questionario - Residenza e centro degli interessi in Svizzera, di essere rientrato in Italia, sia prima delliscrizione in disoccupazione che successivamente, una volta al mese proprio per vedere le figlie e di aver pernottato dove le stesse abitano con la madre, ossia nellappartamento di proprietà della famiglia RI1 in via ______ a ______ (cfr. doc. 295).
Il ricorrente, nellarco di tempo determinante, non aveva un legame con il Ticino, tale da poterlo considerare il luogo in cui si trovava, utilizzando dei criteri oggettivi, la sua residenza ai sensi della giurisprudenza federale (cfr. consid. 2.2.), la quale esige, come visto sopra, quale terza condizione che vi sia in Svizzera il centro delle relazioni personali e non soltanto di quelle professionali (cfr. STF 8C_172/2022 del 28 novembre 2022 consid. 4.3.; STF 8C_298/2022 del 14 settembre 2022 consid. 2.4.; STF 8C_432/2021 del 20 gennaio 2022 consid. 4.3.; pubblicata in DTF 148 V 209 e in SVR 2022 ALV Nr. 19 pag. 63; STF 8C_592/2015 del 23 novembre 2015; DTF 138 V 186 pag. 192: Lebensmittelpunkt; STF C 227/05 dell8 novembre 2006, consid. 4 non pubblicato in DTF 133 V 137 Schwerpunkt ihrer Lebensbeziehungen allestero; DTF 133 V 178:Esse vi soggiornano piuttosto per mero scopo lavorativo e una volta terminato il rapporto di lavoro non hanno più motivo di rimanervi, bensì ritornano nel loro luogo di residenza, là dove si trova il centro dei loro interessi).
Terza condizione per valutare la residenza nel nostro Paese, quella appena indicata, che non è da ritenersi meno importante delle altre. In tal senso, si veda la sentenza STF 8C_172/2022 del 28 novembre 2022, già citata in precedenza (cfr. consid. 2.3.).
Il 1° giugno 2002 è entrato in vigore l'"Accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone" (ALC) e in particolare il suo Allegato II regolante il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (cfr.DTF 130 V 145consid. 3 pag. 146;DTF 128 V 315, con riferimenti [RS 0.142.112.681]).
Fino al 31 marzo 2012 le parti contraenti, in virtù dell'art. 1 cpv. 1 dell'Allegato II ALC, elaborato sulla base dell'art. 8 ALC e facente parte integrante dello stesso (art. 15 ALC), in unione con la sezione A di tale allegato, applicavano tra di loro il Regolamento (CEE) n. 1408/71 (sentenza 9C_593/2013 del 3 aprile 2014, consid. 5.2, pubblicata in DTF 140 V 98) relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità [RS 0.831.109.268.1]), come pure il Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, concernente le modalità di applicazione del Regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.11), oppure disposizioni equivalenti. L'art. 121 LADI, entrato in vigore il 1° giugno 2002, rinviava, alla lett. a, all'ALC e a questi due Regolamenti di coordinamento (cfr. SVR 2006 AHV n. 24 pag. 82 consid. 1.1, C 290/03, DTF 133 V 173).
Una decisione del Comitato misto del 31 marzo 2012 (RU 2012 2345) ha attualizzato il contenuto dellAllegato II allALC con effetto dal 1° aprile 2012, prevedendo che le Parti avrebbero applicato tra di loro il Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, modificato dal Regolamento (CE)
n. 988/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 (cfr. DTF 139 V 88; SVR 2014 ALV Nr. 9; DTF 140 V 98 consid. 5.2) e il Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 che stabilisce le modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 883/2014 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.
Il Regolamento (CE) n. 883/2004 (RS 0.831.109.268.1) non permette di far valere alcun diritto per il periodo anteriore alla data della sua applicazione (cfr. DTF 138 V 392 consid. 4.1.3).
Questi regolamenti sono stati modificati dal Regolamento (UE) n. 465/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012 (GU L 149 dell8.6.2012 pag. 4) in vigore per la Svizzera dal 1° gennaio 2015 (cfr. RU 2015 343 e 345; RS 0831.109.268.1; cfr.B. Kahil-Wolff, Le Réglement UE 465/2012, la nouvelle Convention Suisse-US et dautres développements en termes dassujettissement aux assurances sociales in SZS/RSAS 2015 pag. 438 seg.; STF 8C_273/2015 del 12 agosto 2015 consid. 3.1; DTF 142 V 590 consid. 4.2 pag. 592 seg.; STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017,massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281).
Lart. 11 del Regolamento (CE) n. 883/2004 stabilisce al cpv. 1 che le persone sono soggette alla legislazione di un singolo Stato membro e al cpv. 3 lett. a che una persona che esercita unattività subordinata o autonoma in uno Stato membro è soggetta alla legislazione di tale Stato membro.
In materia di assicurazione contro la disoccupazione lo Stato competente è per principio quello nel quale lassicurato ha esercitato da ultimo la sua attività lavorativa dipendente (cfr. STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017,massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281; DTF 142 V 590 consid. 4.2; DTF 139 V 88; STF 8C_273/2015 del 12 agosto 2015 consid. 3.1;Rubin, op.cit., pag. 683).
Per quel che concerne i lavoratori frontalieri il legislatore comunitario ha previsto delle regole differenti.
Secondo lart. 1 lett. f del Regolamento (CE) n. 883/2004 si intende per «lavoratore frontaliero» qualsiasi persona che esercita unattività subordinata o autonoma in uno Stato membro e che risiede in un altro Stato membro, nel quale ritorna in linea di massima ogni giorno o almeno una volta la settimana.
In effetti viene considerato lavoratore frontaliero anche chi rientra almeno una volta la settimana nel proprio Stato di residenza (cfr. DTF 133 V 176:() dove, di massima, ritorna ogni giorno o almeno una volta alla settimana (a tal proposito il seco ricorda giustamente che il predetto Regolamento è applicabile a tutti i lavoratori che riempiono le suddette condizioni di lavoratore frontaliero, indipendentemente dal fatto che abbiano la stessa qualifica ai sensi del diritto della polizia degli stranieri). ()).
2.7. Gli assicurati frontalieri in disoccupazione completa (cfr. art. 1a cpv. 1 lett. a LADI) devono chiedere le prestazioni di disoccupazione nel loro Stato di residenza, sulla base dellart. 65 par. 2 1a frase del Regolamento (La persona che si trova in disoccupazione completa e che, nel corso della sua ultima attività subordinata o autonoma, risiedeva in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente e continua a risiedere in tale Stato membro o ritorna in tale Stato si mette a disposizione degli uffici del lavoro nello Stato membro di residenza. Fatto salvo l'articolo 64, la persona che si trova in disoccupazione completa può a titolo supplementare, porsi a disposizione degli uffici del lavoro dello Stato membro nel quale ha esercitato la sua ultima attività subordinata o autonoma.) e dellart. 65 par. 5 lett. a del Regolamento (Il disoccupato di cui al paragrafo 2, prima e seconda frase, riceve le prestazioni in base alla legislazione dello Stato membro di residenza come se fosse stato soggetto a tale legislazione durante la sua ultima attività subordinata o autonoma. Tali prestazioni sono erogate dall'istituzione del luogo di residenza.; cfr.Rubin, op.cit., pag. 683).
Nella STF8C_186/2017 del 1° settembre 2017,massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281, il Tribunale federale ha ricordato che la possibilità dei frontalieri in disoccupazione completa di porsi a disposizione degli uffici del lavoro dello Stato membro nel quale ha esercitato la sua ultima attivitàè una() facoltà (e non un obbligo), che esclude il versamento di prestazioni in denaro, permette al lavoratore frontaliere di ottenere un aiuto in più al collocamento (DTF 142 V 590consid. 4.3 pag. 593 seg.; sentenza dell'11 aprile 2013 Corte di giustizia dell'Unione europea C-443/11 Jeltes e.a., punti 31 e 32).
2.8. In una sentenza 8C_577/2015 del 29 novembre 2016, pubblicata in DTF 142 V 590, il Tribunale federale ha considerato frontaliera unassicurata di nazionalità svizzera domiciliata in Francia che rimaneva a Ginevra, dove disponeva di una camera, a dormire al massimo una o due volte per settimana (Sur la base de l'ensemble de ces éléments, il convient d'admettre que la recourante - qui rentrait plusieurs fois par semaine en France - répondait à la définition de travailleuse frontalière au sens du règlement). In effetti, avuto riguardo delle situazioni familiare e abitativa (in Francia aveva acquistato una casa) della ricorrente, il suo statuto fiscale particolare e la circostanza che ella in passato avesse dimorato a lungo in Svizzera, dove esercitava il suo lavoro, non sono atti a creare una residenza in Svizzera a norma dell'art. 65 del Regolamento n. 883/2004 e dell'art. 11 del Regolamento n. 987/2009.
In applicazione delle disposizioni del Regolamento sopra citate, con sentenza 38.2014.51 del 15 dicembre 2014, questa Corte ha confermato il diniego del diritto a indennità di disoccupazione ad un assicurato, in quanto egli andava considerato un vero lavoratore frontaliere, rientrando durante il fine settimana presso la propria famiglia in Italia, dove si trovava, del resto, il centro dei suoi interessi personali, soprattutto quelli familiari.
Al riguardo cfr. pure STF 8C_440/2022 del 23 febbraio 2023 consid. 5., già menzionata, che ha avallato la STCA 38.2022.18 del 3 giugno 2022 con la quale un assicurato era stato ritenutofrontaliere vero; STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017, massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281, già menzionata; STF 8C_592/2015 del 23 novembre 2015, massimata in RtiD II-2016
n. 63 pag. 309, che ha confermato la STCA 38.2015.6 del 25 giugno 2015 relativa a un vero frontaliere; STCA 38.2025.27 del 22 settembre 2025; STCA 38.2024.1 dell11 marzo 2024; STCA 38.2021.82 del 22 novembre 2021; STCA 38.2021.49 del 30 agosto 2021; STCA38.2020.49 del 1° febbraio 2021, il cui ricorso allAlta Corte è stato ritenuto inammissibile nella sentenza 8C_177/2021 del 12 marzo 2021 e citato daDaniele Cattaneo, COVID-19: les premiers arrêts du Tribunal des assurances du canton du Tessin, in: Assurances sociales et pandémie de Covid-19 a cura di Sylvie Pétremand, Ed. Stämpfli, 2021, pag. 181 209 (186-187);STCA 38.2015.9 del 15 giugno 2015, il cui ricorso al TF è stato dichiarato inammissibile con giudizio 8C_521/2015 del 9 settembre 2015; STCA 38.2014.51 del 15 dicembre 2014.
Nel giudizio 38.2019.51 dell11 novembre 2019, già menzionato, relativo a unassicurata ritenuta vera frontaliere, questa Corte ha rilevato che ad ogni modo, anche volendola considerare, per pura ipotesi di lavoro, quale falsa frontaliera, non potrebbe trarre alcun vantaggio al riguardo, visto che non ha comunque rinunciato a un rientro in Italia, suo Paese di residenza dove ha reperito un lavoro circa sei mesi dopo il suo annuncio per il collocamento.
In una sentenza 38.2022.47 del 19 settembre 2022,pubblicata in RtiD I-2023 N. 77 pag. 406 segg., il TCA ha lasciato insoluta la questione di sapere se a un assicurato dovesse, o meno, essere riconosciuto lo statuto di falso frontaliere, ritenuto chein caso affermativo ciò non gli sarebbe stato di alcun ausilio, visto che non aveva rinunciato a un rientro in Italia, suo Paese di residenza, dove aveva altresì iniziato a svolgere una nuova attività lavorativa.
Inoltre, qualora il ricorrente, il quale, dal profilo dellassicurazione disoccupazione (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. c LADI; consid. 2.2.), era residente, dal mese di maggio 2025 al momento dellemanazione del provvedimento impugnato (cfr. consid. 2.1.), non in Ticino, bensì in Italia a _______ (cfr. consid. 2.5.; in proposito giova osservare che il Tribunale federale ha deciso che nelle relazioni euro-internazionali in materia di sicurezza sociale il domicilio viene determinato dal luogo in cui si trova il centro principale degli interessi; cfr. il consid. 4.3.3. della STF C 101/04 del 9 maggio 2007, pubblicata in DTF 133 V 367;Patricia Usinger-Egger, Ausgewählte Rechtsfragen des Arbeitslosenversicherungsrechts im Verhältnis Schweiz-EU, in: Thomas Gächter [editore], Das europäische Koordinationsrecht der sozialen Sicherheit und die Schweiz, Erfahrungen und Perspektiven, Zurigo/Basilea/Ginevra 2006, pag. 37 e 39, note 24 e 38), vada trattato come lavoratore falso frontaliere, ossia la sua situazione sia assimilabile a quella dei lavoratori stagionali il cui luogo di lavoro si trova in uno Stato differente rispetto a quello di residenza e che rientrano nella categoria dei falsi frontalieri che possono beneficiare del diritto di opzione, potendo scegliere di mettersi a disposizione degli organi competenti in ambito di assicurazione contro la disoccupazione del Paese in cui hanno esercitato lultima attività lavorativa oppure del Paese di residenza (cfr. consid. 2.9.-2.10.), dovrà essere stabilito, sempre con la collaborazione dellinsorgente, se questultimo, dal mese di maggio 2025, allorché si è iscritto in disoccupazione (cfr. consid. 1.1.), al febbraio 2026 (cfr. consid. 2.1.), abbia dimorato regolarmente ed effettivamente in Svizzera oppure no.
Questultima regola, con lentrata in vigore il 1° aprile 2012 del Regolamento CE n. 883/2004 non conosce più eccezioni, non essendo più applicabile la giurisprudenza sul vero frontaliere ma atipico, che poteva fare valere il diritto alle prestazioni di disoccupazione nel Paese in cui ha esercitato per ultimo la sua attività lavorativa (cfr.D. Cattaneo, art. cit., pag. 74-75; STF C 124/06 del 25 gennaio 2007, pubblicata in DTF 133 V 169; STF 8C_656/2009 del 14 aprile 2010; STF 8C_723/2012 dell11 dicembre 2012; STF 8C_203/2013 del 23 aprile 2014; STF 8C_60/2016 del 9 agosto 2016; STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017 consid. 7.7.: ()Perfino il riconoscimento dello statuto di frontaliere vero atipico (DTF 133 V 169) non sarebbe di soccorso alle pretese ricorsuali, poiché questa costruzione giurisprudenziale resa in applicazione del Regolamento (CE) n. 1408/71 è stata abbandonata dalla stessa Corte di giustizia dall'entrata in vigore del Regolamento n. 883/2004 (DTF 142 V 590consid. 6.4 pag. 597; cfr. già sentenza 8C_592/2015 del 23 novembre 2015 consid. 4; sentenza C-443/11; THOMAS NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in: Soziale Sicherheit, SBVR, Volume XIV, 2016, Nota marginale 997, pag. 2573 con riferimenti).; STCA 38.2017.83 del 19 febbraio 2018 consid. 2.6., il cui ricorso della SECO al Tribunale federale è stato respinto con giudizio 8C_248/2018 del 19 novembre 2018, pubblicato in DTF 145 V 39, citata sopra).
Su questo aspetto,Cueni, Où les frontaliers sont-ils assurés in La Vie économique 3/2021 pag. 10 seg., ricorda che:
Come ricordato dal TCA in una sentenza STCA 38.2024.18 del 10 giugno 2024 al consid. 2.10. (cfr.D. CattaneoAlcune novità legislative e giurisprudenziali nel diritto delle assicurazioni sociali in RtiD-I/2025 pag. 452 nota 216), il 2 maggio 2023 il Consigliere federale Guy Parmelin, esprimendosi sulla mozione 21.3522 No allindennità di disoccupazione per i frontalieri UE da parte della Svizzera depositata il 4 maggio 2021 dal gruppo dellUnione democratica di Centro(ll Consiglio federale è incaricato di indicare chiaramente all'Unione europea che la Svizzera non adotterà il cambiamento di responsabilità riguardo alle indennità di disoccupazione per i frontalieri previsto nell'ambito della revisione del regolamento dell'UE 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. La Svizzera deve respingere con determinazione il fatto che sia l'ultimo Stato d'impiego e non quello di residenza ad assumersi l'onere finanziario legato al pagamento delle indennità di disoccupazione. Il mandato negoziale deve essere formulato di conseguenza.), ha auspicato, a nome del Consiglio federale, la reiezione della stessa da parte del Consiglio nazionale, affermando:
Il 2 maggio 2023 il Consiglio nazionale ha respinto la mozione (cfr.https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-verhandlungen?SubjectId=60549).
In questo contesto va ribadito che il costo per il rischio disoccupazione dei frontalieri è ripartito fra lo Stato di lavoro e quello di residenza (cfr.B. Rubin, op. cit., pag. 684: Linstitution suisse rembourse, sur domande de linstitution étrangère, la totalité des prestations versées aux frontaliers durant les premiers mois dindemnisation (détails: art. 65 par. 6 a 8 du Regl. [CE] 883/2004); risposta del Consiglio federale del 16 novembre 2013 ad uninterpellanza 13.3716 del consigliere nazionale Lorenzo Quadri denominata Uso improprio, da parte dellItalia, dei fondi di disoccupazione dei frontalieri:Dal 1° aprile 2012, la Svizzera applica il Regolamento (CE) nr. 883/2004, che prevede segnatamente il rimborso allo Stato di residenza, competente per lindennizzo dei frontalieri disoccupati, delle indennità versate durante i primi tre o cinque mesi di disoccupazione (a seconda della durata del rapporto di lavoro individuale)).
Come rilevato dal TCA in un recente giudizio 38.2026.7 del 18 maggio 2026, non ancora cresciuto in giudicato, il 22 aprile 2026, il Consiglio e il Parlamento dellUnione Europea hanno raggiunto un accordo provvisorio sulla modifica di alcune norme relative al coordinamento della sicurezza sociale (cfr.https://www.consilium.europa.eu/it/policies/rules-social-security-systems/).
Nel relativo Comunicato stampa a proposito delle prestazioni di disoccupazione figurano le seguenti indicazioni:
I cittadini dellUE avrebbero la possibilità di esportare le loro prestazioni di disoccupazione in paesi diversi dal paese di residenza per un minimo di sei mesi.
Una norma specifica è introdotta per i lavoratori che potranno esportare le loro prestazioni di disoccupazione fino a un massimo di 15 mesi, a meno che il periodo di diritto alle prestazioni non sia inferiore.
Lo Stato di svolgimento dellattività professionale dopo sei mesi di lavoro subordinato, lavoro autonomo o assicurazione diventerà lo Stato competente nel settore della sicurezza sociale per questa categoria di lavoratori."(cfr. Consiglio Europeo Consiglio dellUnione Europea Norme UE in materia di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale).
Per un commento si veda,Remo Hess, Stefan Bühler(2026, 23 aprile) Arbeitslose Grenzgänger: EU-Reform soll Schweiz hunderte Millionen im Jahr kosten,AargauerzeitungeKari Kälin(2026, 25 aprile), Millionen für arbeitslose Grenzgänger: SVP bekämpft neue EU-Regeln,Aargauerzeitung.
Al riguardo cfr. ancheGabriele Rosana(2026, 29 aprile),Sulla disoccupazione dei frontalieri si apre un nuovo fronte con Bruxelles,Corriere del Ticino, pag. 2.
Il 29 aprile 2026 gli ambasciatori degli Stati membri presso l'UE hanno approvato la proposta di modifica (cfr.https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2026/04/29/social-security-coordination-eu-member-states-representatives-confirm-provisional-agreement/).
Il relativo Comunicato stampa del 29 aprile 2026 Coordinamento della sicurezza sociale: i rappresentanti degli Stati membri dellUE confermano laccordo provvisorio ha il seguente tenore:
Il testo concordato aggiorna la normativa in vigore dell'UE in materia di coordinamento della sicurezza sociale rendendolapiù chiara, più equa e più facile da applicare. Le norme rivedute rafforzeranno una mobilità dei lavoratori equa; di conseguenza per le persone che si trasferiscono per vivere o lavorare in un altro paese dell'UE sarà più facile esercitare i propri diritti. ()
Elementi principali dellaccordo
Le norme rivedute sono incentrate sucinque settori chiave: prestazioni di disoccupazione, prestazioni per l'assistenza di lungo periodo, accesso alle prestazioni sociali per le persone economicamente inattive, prestazioni familiari e legislazione applicabile ai lavoratori distaccati e alle persone che lavorano in due o più Stati membri.
Prestazioni di disoccupazione
In base all'accordo raggiunto con il Parlamento, chi cerca lavoro in un altro paese dell'UE può continuare a ricevere le prestazioni di disoccupazione dal paese precedente per sei mesi, periodo che può essere prorogato, a discrezione del paese precedente, fino alla fine del periodo in cui si ha diritto alle prestazioni.
Inoltre, secondo il principio "lex loci laboris", i lavoratori che per un periodo ininterrotto di 22 settimane sono stati attivi (ossia avevano un impiego, erano lavoratori autonomi e/o hanno versato contributi assicurativi) in uno Stato membro diverso da quello in cui risiedono hanno diritto a ricevere le prestazioni di disoccupazione dall'ultimo paese in cui sono stati occupati, purché soddisfino le condizioni previste dalla legislazione nazionale di detto paese per aver diritto alle prestazioni di disoccupazione ()
Prestazioni per l'assistenza di lungo periodo
L'accordo provvisorio mantiene l'obiettivo della Commissione di tener conto della crescente importanza del ruolo svolto dalle prestazioni per l'assistenza di lungo periodo nei sistemi nazionali di sicurezza sociale. Accresce la certezza del diritto chiarendo le norme sulla base delle quali tali prestazioni possono essere coordinate,agevolandoin tal modola mobilità di chi necessita di assistenza di lungo periodoe delle persone che prestano detta assistenza.
I colegislatori hanno convenuto di aggiungere unadefinizione chiara e un elenco di prestazioni per l'assistenza di lungo periododisciplinate dalle nuove norme, che saranno riesaminate dalla Commissione tre anni dopo l'entrata in applicazione.
Notifica preventiva
In base all'accordo raggiunto con il Parlamento, nel caso in cui un lavoratoresvolga attività in un altro Stato membro, è opportuno che le autorità competenti dello Stato membro di origine siano notificate preventivamente. Sono previste eccezioni in caso diviaggi di lavoro e attività a breve termine(ossia con una durata massima di tre giorni consecutivi di lavoro in un periodo di 30 giorni consecutivi). L'eccezione per le attività a breve termine non si applica ai lavoratori edili.
Prestazioni familiari
Le norme dell'UE garantiscono che le persone possano ricevere prestazioni familiari dal paese competente per la loro sicurezza sociale anche nel caso in cui i loro familiari vivano in un altro paese dell'UE, come se tutti risiedessero nello stesso luogo.
I colegislatori si sono allineati alla proposta della Commissione relativamente all'obiettivo dipromuovere responsabilità di cura dei figli condivisee di eliminare potenziali disincentivi finanziari per i genitori che riducono il proprio orario di lavoro per prendersi cura dei figli. L'accordo chiarisce la distinzione tra le prestazioni familiari in denaro destinate a sostituire il reddito non percepito a causa della cura dei figli e tutte le altre prestazioni familiari.
Persone economicamente inattive
Per quanto riguarda l'accesso alle prestazioni destinate alle persone economicamente inattive che si trasferiscono in un altro paese dell'UE, il testo di compromesso fa riferimento allagiurisprudenza recente in materiae sottolinea inoltre che è opportuno non impedire ai cittadini mobili di contribuire ai regimi di assicurazione malattia.
Persone che lavorano in due o più Stati membri
Nel caso di persone che svolgono attività professionali in due o più Stati membri, è necessario stabilire quale legislazione sia di applicazione. L'accordo provvisorio tra il Consiglio e il Parlamento fornisceulteriori orientamentiper individuare la sede legale o il luogo di attività dell'impresa o del datore di lavoro, al fine di stabilire quale sia la legislazione applicabile.
Prossime fasi
L'accordo provvisorio deve ancora essere approvato dal Parlamento europeo. Sarà poi adottato formalmente dalle due istituzioni dopo la messa a punto giuridico-linguistica.
Contesto
Nell'UE i sistemi di sicurezza sociale sono di competenza degli Stati membri e non sono pertanto armonizzati. Nel caso delle persone che rimangono nel loro paese di origine, lo Stato membro può decidere chi è assicurato a norma della legislazione nazionale, quali sono le prestazioni a cui ha diritto e quali sono le condizioni per accedervi. Al fine di garantire che la libera circolazione delle persone a livello transfrontaliero sia possibile nella pratica, è comunque necessario coordinare i sistemi di sicurezza sociale, poiché le persone che si trasferiscono altrove nell'UE non dovrebbero perdere la protezione cui hanno diritto. Le norme che definiscono tale coordinamento sono adottate e aggiornate a livello dell'UE.
Il 13 dicembre 2016 la Commissione europea ha presentato una proposta di modifica dei regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009 sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. Gli obiettivi della revisione erano:
-chiarire le circostanze nelle quali gli Stati membri possono limitare l'accesso alle prestazioni sociali da parte dei cittadini mobili dell'UE economicamente inattivi
-istituire un sistema coerente di coordinamento delle prestazioni per l'assistenza di lungo periodo
-proporre nuove modalità di coordinamento delle prestazioni di disoccupazione nei casi transfrontalieri
-introdurre nuove disposizioni per il coordinamento delle prestazioni familiari
-chiarire le norme di conflitto sulla legislazione applicabile e la relazione tra i regolamenti e la direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi"(cfr.Consiglio dell'Unione europea, Comunicato stampa del 29 aprile 2026 ore 13:30).
La proposta è stata accettata con 21 voti favorevoli, in rappresentanza dell82% della popolazione europea, 4 contrari (Lussemburgo, Danimarca, Paesi Bassi e Polonia), 1 con riserva ed 1 astenuto (Austria) (cfr.Luca Faranda, Gabriele Rosana (2026, 30aprile)Disoccupazione, stesse regole per i frontalieri e i residenti,Corriere del Ticino, pag. 9).
Su questo tema, il Consigliere nazionale Lorenzo Quadri ha anticipato di voler depositare una mozione al fine di chiedere al Consiglio federale di chiarire subito allUE che la Svizzera non intende versare le indennità di disoccupazione ai frontalieri; pertanto, non si adeguerà a eventuali modifiche in questo ambito decise da Bruxelles (cfr.www.cdt.chdel 27 aprile 2026).
A uninterpellanza n. 19.3622 del 14 giugno 2019, denominata Disoccupati frontalieri ed abusi internazionalidel medesimo Consigliere nazionale il Consiglio federale, il 14 agosto 2019, aveva così risposto:
Stando così le cose, in attesa del testo definitivo del regolamento è prematuro prevedere adesso delle misure per prevenire gli abusi legati a un eventuale versamento di indennità ai frontalieri da parte dello Stato di ultimo impiego.
Al riguardo cfr. la mozione n. 26.3615Ablehnung der einseitigen Regelanderung seitens EU betreffend Entschadigung von arbeitslosen EU/EFTA-Grenzgangern,depositata in Consiglio nazionale il 10 giugno 2026 (cfr.https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20263615).
2.13. Lart. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. Lart. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è in vigore lart. 61 lett. fbisLPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Nel caso concreto, trattandosi di prestazioni LADI, in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. cfr. STCA 38.2025.69 del 23 marzo 2026 consid. 2.14.; STCA 38.2025.27 del 22 settembre 2025 consid. 2.16.; STCA 38.2025.11 del 2 giugno 2025 consid. 2.14.; STCA 38.2024.18 del 10 giugno 2024 consid. 2.11.; STCA 38.2023.57 del 15 gennaio 2024 consid. 2.15.).
Sul tema cfr. anche STF 9C_65/2025 del 29 gennaio 2026, pubblicata in DTF 152 V 2; STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr.Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107); Messaggio n. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto sulliniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto»; Rapporto n. 8480R del 16 marzo 2026 della Commissione giustizia e diritti sulliniziativa parlamentare 4 maggio 2021 presentatanella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi.
Si segnala, a questultimo proposito, che il 21 aprile 2026 il Gran Consiglio harespinto, con 40 voti contrari e 21 favorevoli, le conclusioni del rapporto commissionale n. 8480R del 16 marzo 2026 che invitavano il legislativo a respingere liniziativa parlamentare 4 maggio 2021 e ad accettare il controprogetto proposto dal Consiglio di Stato nel Messaggion. 8480 del 21 agosto 2024 (cfr.https://www4.ti.ch/tich/area-media/comunicati/dettaglio-comunicato?NEWS_ID=259102&cHash=5d85ccd0ccdfe460b8b271a325647f64).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti