Erwägungen (1 Absätze)
E. 38.2014.14 del 16 febbraio 2015, ha considerato inidoneo al collocamento, e quindi non più normalmente disponibile sul mercato del lavoro, un assicurato che aveva sottoscritto un contratto di lavoro e parallelamente iniziato una formazione necessaria per svolgere la sua professione. Lassicurato aveva chiesto di essere ritenuto idoneo al collocamento e disponibile nella misura del 50% per un periodo limitato nel tempo, affermando di essersi accordato con il datore di lavoro al momento della firma del contratto per poter lavorare a tempo ridotto.
Il TCA, in una sentenza 38.2014.63 del 15 aprile 2015, ha ritenuto che unassicurata che aveva iniziato a frequentare un Master che non intendeva interrompere era da considerare idonea al collocamento con una disponibilità per il mercato del lavoro del 20%.
Il TCA ha deciso in questo senso anche in una successiva sentenza 38.2015.33 del 14 settembre 2015 considerando idoneo al collocamento per un'attività all'80% un assicurato che non era totalmente disponibile per il mercato del lavoro avendo iniziato presso la ______ una formazione della durata di quattro anni denominata "Bachelor of Science in Ingegneria informatica".
In una sentenza 38.2016.45 del 9 gennaio 2017, il TCA ha considerato inidonea al collocamento per un periodo limitato nel tempo unassicurata che non si poteva considerare a disposizione del mercato del lavoro alle condizioni normalmente richieste, visto limpegno assunto dalla medesima concernente una formazione di sei anni tesa allottenimento della laurea in medicina e chirurgia presso lUniversità degli studi di ______-______.
Le assenze indicate con G sono così state motivate:
2.8. Lart. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. Lart. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è in vigore lart. 61 lett. fbisLPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Nel caso concreto, trattandosi di prestazioni LADI, in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2025.59 del 16 febbraio 2026 consid. 2.13.;STCA 38.2025.45 del 20 ottobre 2025 consid. 2.14.; STCA 38.2024.53 del 24 febbraio 2025 consid. 2.16.; STCA 38.2023.29 del 26 giugno 2023 consid. 2.6.; STCA 38.2022.63 del 17 ottobre 2022 consid. 2.6.).
Sul tema cfr. anche STF 9C_65/2025 del 29 gennaio 2026, pubblicata in DTF 152 V 2; STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr.Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107); Messaggio n. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto sulliniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto»; Rapporto n. 8480R del 16 marzo 2026 della Commissione giustizia e diritti sulliniziativa parlamentare 4 maggio 2021 presentatanella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi.
Si segnala, a questultimo proposito, che il 21 aprile 2026 il Gran Consiglio harespinto, con 40 voti contrari e 21 favorevoli, le conclusioni del rapporto commissionale n. 8480R del 16 marzo 2026 che invitavano il legislativo a respingere liniziativa parlamentare 4 maggio 2021 e ad accettare il controprogetto proposto dal Consiglio di Stato nel Messaggion. 8480 del 21 agosto 2024(cfr. https://www4.ti.ch/tich/area-media/comunicati/dettaglio-comunicato?NEWS_ID=259102&cHash=5d85ccd0ccdfe460b8b271a325647f64).
Dispositiv
- dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente Il segretario di Camera Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Raccomandata
Incarto n.38.2026.13
CL/DC/gm
Lugano
8 giugno 2026
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Christiana Lepori, cancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 24 febbraio 2026 di
RI1,______
contro
la decisione su opposizione del 5 febbraio 2026 emanata da
Sezione del lavoro,6501Bellinzona
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenutoin fatto
consideratoin diritto
Infine è utile evidenziare che l'idoneità al collocamento, quale presupposto materiale per il diritto alle prestazioni, deve essere valutata in modo prospettivo, e cioè al momento e alla luce di tutte le circostanze che esistevano allorché è stata emessa la decisione negativa (cfr. STF 8C_56/2019 del 16 maggio 2019 consid. 3; STF 8C_921/2009 dell11 dicembre 2009; DTF 112 V 398 consid. 1a; DTF 110 V 102; DLA 1991 pag. 25).
In unaltra sentenza 8C_527/2021 del 16 dicembre 2021,lAlta Corte ha stabilito che ai sensi degli artt. 8 cpv. 1 lett. f LADI e 15 cpv. 1 LADI, lassicurato ha diritto allindennità di disoccupazione se è idoneo al collocamento, cioè se è disposto, capace ed autorizzato ad accettare unoccupazione adeguata e a partecipare a provvedimenti di reintegrazione.
In quella fattispecie, il Tribunale federale era chiamato a pronunciarsi sullidoneità, o meno, al collocamento di unassicurata che nellagosto 2017 aveva iniziato una formazione e che il 22 novembre 2018 si era iscritta in disoccupazione con una disponibilità del 50%, dichiarandosi disponibile per tre pomeriggi alla settimana (il mercoledì, il giovedì ed il venerdì), nonché per tutto il sabato.
Secondo la nostra Massima Istanza, per essere idonei al collocamento, gli studenti devono essere disposti e capaci di dedicarsi in modo accessorio ma durevole a unoccupazione a tempo pieno o parziale. Nel caso, invece, di studenti intenzionati ad esercitare unattività lucrativa soltanto per brevi periodi e sporadicamente, in particolare durante le vacanze tra un semestre e laltro, la diponibilità al collocamento, e con essa lidoneità al collocamento, va negata (cfr. Patrizia Friedrich in: ARV/DTA 2022, pag. 86 e segg.).
In quella fattispecie, lAlta Corte, chiamata a pronunciarsi sullidoneità al collocamento dellinteressata, aveva concluso che quellassicurata aveva già lavorato regolarmente durante gli studi nella misura di almeno 8-10 ore alla settimana. A fronte, quindi, di una disponibilità già dimostrata e pari almeno al 20% di unattività a tempo pieno, ella doveva essere ritenuta idonea al collocamento.
In particolare, al consid. 5.3., il Tribunale federale si è espresso come segue:
La Massima istanza, con giudizio 8C_704/2014 dell8 gennaio 2015, ha respinto il ricorso inoltrato contro la sentenza appena esposta.
Questa Corte in una sentenza 38.2014.14 del 16 febbraio 2015, ha considerato inidoneo al collocamento, e quindi non più normalmente disponibile sul mercato del lavoro, un assicurato che aveva sottoscritto un contratto di lavoro e parallelamente iniziato una formazione necessaria per svolgere la sua professione. Lassicurato aveva chiesto di essere ritenuto idoneo al collocamento e disponibile nella misura del 50% per un periodo limitato nel tempo, affermando di essersi accordato con il datore di lavoro al momento della firma del contratto per poter lavorare a tempo ridotto.
Il TCA, in una sentenza 38.2014.63 del 15 aprile 2015, ha ritenuto che unassicurata che aveva iniziato a frequentare un Master che non intendeva interrompere era da considerare idonea al collocamento con una disponibilità per il mercato del lavoro del 20%.
Il TCA ha deciso in questo senso anche in una successiva sentenza 38.2015.33 del 14 settembre 2015 considerando idoneo al collocamento per un'attività all'80% un assicurato che non era totalmente disponibile per il mercato del lavoro avendo iniziato presso la ______ una formazione della durata di quattro anni denominata "Bachelor of Science in Ingegneria informatica".
In una sentenza 38.2016.45 del 9 gennaio 2017, il TCA ha considerato inidonea al collocamento per un periodo limitato nel tempo unassicurata che non si poteva considerare a disposizione del mercato del lavoro alle condizioni normalmente richieste, visto limpegno assunto dalla medesima concernente una formazione di sei anni tesa allottenimento della laurea in medicina e chirurgia presso lUniversità degli studi di ______-______.
Le assenze indicate con G sono così state motivate:
2.8. Lart. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. Lart. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è in vigore lart. 61 lett. fbisLPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Nel caso concreto, trattandosi di prestazioni LADI, in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2025.59 del 16 febbraio 2026 consid. 2.13.;STCA 38.2025.45 del 20 ottobre 2025 consid. 2.14.; STCA 38.2024.53 del 24 febbraio 2025 consid. 2.16.; STCA 38.2023.29 del 26 giugno 2023 consid. 2.6.; STCA 38.2022.63 del 17 ottobre 2022 consid. 2.6.).
Sul tema cfr. anche STF 9C_65/2025 del 29 gennaio 2026, pubblicata in DTF 152 V 2; STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr.Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107); Messaggio n. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto sulliniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto»; Rapporto n. 8480R del 16 marzo 2026 della Commissione giustizia e diritti sulliniziativa parlamentare 4 maggio 2021 presentatanella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi.
Si segnala, a questultimo proposito, che il 21 aprile 2026 il Gran Consiglio harespinto, con 40 voti contrari e 21 favorevoli, le conclusioni del rapporto commissionale n. 8480R del 16 marzo 2026 che invitavano il legislativo a respingere liniziativa parlamentare 4 maggio 2021 e ad accettare il controprogetto proposto dal Consiglio di Stato nel Messaggion. 8480 del 21 agosto 2024(cfr. https://www4.ti.ch/tich/area-media/comunicati/dettaglio-comunicato?NEWS_ID=259102&cHash=5d85ccd0ccdfe460b8b271a325647f64).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti