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38.2026.11

Ricorso al TCA irricevibile per incompetenza ratione loci. Il TCA non è, infatti, competente a trattare una decisione su opposizione emessa dal servizio cantonale di un altro Cantone. Trasmissione atti al Tribunale dell'altro Cantone

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Dispositiv
  1. dichiara e pronuncia §Gli atti sono trasmessi, per competenza,al Tribunale __________. Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente                                                 Il segretario di Camera Daniele Cattaneo                                         Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.38.2026.11

rs

Lugano

2 marzo 2026

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, cancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 30 gennaio 2026 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 21 gennaio 2026 emanata da

CO 1

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenutoin fatto

considerato          in diritto

2.1.  La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (su questo tema cfr. STF 9C_164/2023 del 29 gennaio 2024; STF 8C_437/2023 del 13 dicembre 2023 in SVR 2024 IV Nr. 16; STF 8C_254/2023 del 9 novembre 2023 in SVR 2024 IV Nr. 4; STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STF I 707/00 del 21 luglio 2003; STF H 335/00 del 18 febbraio 2002; STF H 212/00 del 4 febbraio 2002; STF H 220/00 del 29 gennaio 2002; STF U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STF H 304/99 del 22 dicembre 2000; STF I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).

2.2.  Questa Corte deve preliminarmente esaminare la propria competenzaratione lociin relazione al ricorso inoltrato il 30 gennaio 2026 contro la decisione su opposizione emessa dall’CO 1 il 21 gennaio 2026 (cfr. consid. 1.3.; 1.4.).

L’art. 58 LPGA stabilisce che competente è il tribunale delle assicurazioni del Cantone dove l’assicurato o il terzo è domiciliato nel momento in cui interpone ricorso (cpv. 1).

Se l’assicurato o il terzo è domiciliato all’estero, è competente il tribunale delle assicurazioni del Cantone dell’ultimo domicilio o in cui il suo ultimo datore di lavoro aveva domicilio; se non è possibile determinare alcuna di queste località, la competenza spetta al tribunale delle assicurazioni del Cantone in cui ha sede l’organo d’esecuzione (cpv. 2).

Nel caso in cui il tribunale delle assicurazioni sociali constati la propria incompetenza, trasmette senza indugioil ricorso al competente tribunale delle assicurazioni(cfr. art. 58 cpv. 3 LPGA).

Secondo l’art. 58 cpv. 1 LPGA, quindi, la data decisiva per stabilire la competenzaratione locidel tribunale delle assicurazioni è quella dell’inoltro del ricorso e non quella dell’emanazione della decisione impugnata (cfr. DTF 139 V 170; STF 8C_769/2013 del 12 maggio 2014; STF8C_466/2011, 8C_565/2011, 8C_832/2011 del 10 maggio 2012 consid. 4.1).

2.4.  L’art. 100 cpv. 3 LADI enuncia che il Consiglio federale può disciplinare la competenza per territorio del tribunale cantonale delle assicurazioni in deroga all’art. 58 capoversi 1 e 2 LPGA.

Il Consiglio federale ha fatto uso di tale facoltà, emanando l’art. 128 cpv. 1 OADI, secondo il quale la competenza del tribunale cantonale delle assicurazioni per giudicare i ricorsi contro le decisioni delle casse è disciplinata in analogia con gli art. 77 e 119.

L’art. 119 OADI, relativo alla competenza locale, prevede che:

Il ricorso del 30 gennaio 2026 si rivela, pertanto, irricevibile per mancanza di competenzaratione loci.

Il termine di ricorso è, in ogni caso, salvaguardato in virtù dell’art. 39 cpv. 2 LPGA, al quale rinvia l’art. 60 cpv. 2 LPGA concernente il termine di ricorso, che prevede che se la parte si rivolge in tempo utile a un assicuratore incompetente, si considera che il termine è stato rispettato (cfr. STF 9C_794/2014 del 13 marzo 2015 consid. 3.1.).

2.7.  L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica egratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e di regola pubblica. Con effetto dalla medesima è stato introdotto l’art. 61 lett. fbisLPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Nel caso in esame il ricorso contro la decisione su opposizione del 21 gennaio 2026 riguardante il diniego dell’idoneità al collocamento dal 2 al 27 giugno 2025 (cfr. consid. 1.3.) si è rivelato irricevibile per incompetenza del TCAratione loci.

Nella concreta fattispecie può restare aperta la questione di sapere se si tratti o meno di una controversia relativa a prestazioni secondo l’art. 61 lett. fbisLPGA.

Nel caso sia una lite di prestazioni, non verrebbero accollate spese, in quanto la LADI non ne prevede l’applicazione.

Anche qualora la causa non riguardasse delle prestazioni, non verrebbero comunque imposte spese.

In effetti il Tribunale federale, in una sentenza 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 consid. 4.4.1., ha evidenziato che“(…) eliminando il principio della gratuità generalizzata di cui all'art. 61 lett. a LPGA, il legislatore federale non ha voluto imporre in maniera generalizzata per tutta la Svizzera l'applicazione di spese giudiziarie al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la libertà di disciplinare la questione. Nulla impedisce a un Cantone in tale contesto di prevedere la gratuità della procedura integralmente o soltanto per alcune controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però un Cantone desidera imporre spese al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, trattandosi di un tributo causale, deve prevedere una base legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.;DTF 145 I 52consid. 5.2;143 I 227consid. 4.3.1;124 I 241consid. 4a, con riferimenti; UELI KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art. 61 LPGA).”

Nel Cantone Ticino, come rilevato dall’Alta Corte nella citata STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 consid. 4.4.3.,“vige tuttora il principio della gratuità generalizzata (art. 29 cpv. 1 Lptca/TI)”.

Sul tema cfr. anche STF 9C_65/2025 del 29 gennaio 2026; STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022;Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in RSAS 2/2022 pag. 107; Messaggio N. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto sull'iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto».

Ne discende che nel presente caso non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2025.41 del 30 settembre 2025 consid. 2.8.; STCA 38.2025.16 dell’11 giugno 2025 consid. 2.7.; STCA 38.2024.38 del 9 settembre 2024 consid. 2.8.; STCA 38.2023.36 del 17 luglio 2023 consid. 2.11., il cui ricorso al TF dell’assicurato è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_483/2023 del 15 settembre 2023).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

§Gli atti sono trasmessi, per competenza,al Tribunale __________.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                 Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo                                         Gianluca Menghetti