Erwägungen (2 Absätze)
E. 2 novembre 2006; Pratique VSI 1998 pag. 217;Mosimann, in: Praktische Anwendungsfragen des ATSG, 2003, pag. 130 seg.).
Si tratta di una presunzione legale del tutto indipendente dal termine di ritiro fissato dallufficio postale: la scadenza di sette giorni è inderogabile (cfr. STF 8C_642/2018 del 19 settembre 2018; DTF 134 V 49 consid. 4; STF 8C_465/2014 dell8 luglio 2014).
Tale notificazione fittizia vale anchenel caso di ordine di trattenuta della corrispondenza presso l'ufficio postale, ad esempio tramite un fermoposta, a maggior ragione laddove lassicurato doveva prevedere linvio di atti giudiziari (cfr. STF 8C_399/2019 dell8 gennaio 2020 consid. 4.1.; STF 8C_271/2019 dell11 giugno 2019 consid. 6.2.;STF 8C_797/2018 del 29 novembre 2018;STF 8C_53/2017 del 2 marzo 2017; DTF 141 II 429; DTF 134 V 52; STF 8C_465/2014 dell8 luglio 2014; STF 8C_89/2011 del 24 febbraio 2011).
Linvio si considera notificato il settimo giorno del termine di giacenza, anche nel caso in cui non si tratti di un giorno lavorativo (cfr. STF 9C_523/2018 del 3 settembre 2018; STF 9C_657/2008 del 9 dicembre 2008 consid. 1.1 e 2.2 e riferimenti ivi menzionati).
Secondo costante giurisprudenza federale, affinché un atto possa essere ritenuto notificato, non è poi necessario che il diretto interessato lo ritiri, a tal fine è sufficiente che latto entri nella sua sfera dazione (cfr. STF 9C_90/2015 del 2 giugno 2015 consid. 3.4.; DTF 122 I 139 consid. 1, pag. 142-144).
A norma dellart. 39 cpv. 1 LPGA, le richieste scritte devono essere consegnate allassicuratore oppure, a lui indirizzate, a un ufficio postale svizzero o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi lultimo giorno del termine.
Se la parte si rivolge in tempo utile a un assicuratore incompetente, si considera che il termine è stato rispettato (cpv. 2).
Se il termine di ricorso è spirato, il giudice non entra nel merito di un ricorso tardivo, per cui la decisione contestata cresce in giudicato (cfr. STF 9C_523/2018 del 3 settembre 2018 consid.1.1.; DTF 134 V 49 consid. 2; DTF110 V 37 consid. 2; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2003, § 73 Nr. 9, pag. 479).
2.3. Per quanto attiene alla posta A Plus, tramite la quale la Cassa ha trasmesso allinsorgente la decisione su opposizione del 5 dicembre 2025, va rilevato che la giurisprudenza federale ha stabilito la liceità di tale sistema di spedizione. Più precisamente secondo lAlta Corte il sistema di notifica delle decisioni attraverso linvio A Plus è perfettamente valido e quale notificazione determinante per la decorrenza del termine di ricorso vale il deposito dellinvio nella cassetta delle lettere o nella casella postale del destinatario, anche quando tale operazione avviene di sabato (cfr. STF 8C_156/2024 del 6 agosto 2024 consid. 3.2., pubblicata in DLA 2024 N. 15 pag. 432; STF 8C_665/2022 del 15 dicembre 2022 consid. 4.5.; STF 8C_246/2022 dell8 settembre 2022 consid. 4.2.; STF 8C_330/2020 del 2 luglio 2020 consid. 3; STF 8C_399/2019 dell8 gennaio 2020;STF 8C_124/2019 del 23 aprile 2019;STF 8C_61/2019 del 17 aprile 2019 consid. 3 segg.;STF 8C_179/2019 dell11 aprile 2019 consid. 4.1.-4.2.;STF 8C_400/2019 del 13 gennaio 2019 consid.4.1.-4.2.; STF 8C_559/2018 del 26 novembre 2018; sul tema, si veda pureP. Fleischanderl, Versandart A-Post Plus in SZS/RSAS 5/2021 pag. 265-267 eT. Barth, Le courrier A Plus, apparso in Anwaltpraxis/Pratique du barreau 3/2019, pag. 129:Le courrier A+ ne constitue nullement une révolution et ne fait que concrétiser la jurisprudence développée sur le principe de la sphère dinfluence. Il permet aux administrations, tribunaux et avocats de réduire quelque peu leurs coûts en se substituant, lorsque la loi permet cette forme dexpédition, à un envoi par pli recommandé. Il appartient aux destinataires des courriers dêtre attentifs à ce mode denvoi et de prendre les mesures appropriées afin de déterminer quand le courrier a été déposé dans leurs boîtes aux lettres..Il medesimo autore ha peraltro consigliato agli avvocati di rendere attento il personale incaricato dellapertura della corrispondenza alletichetta A+ elinstruire de systématiquement effectuer un suivi de lenvoi, par exemple en scannant létiquette avec lapplication mobile de La Poste, afin de déterminer le moment du dépôt dans la boîte aux lettres et dainsi calculer correctement léventuel délai.).
In proposito cfr. STCA 38.2025.58 del 17 novembre 2025 consid. 2.3.; STCA 38.2024.38 del 9 settembre 2024 consid. 2.3.; STCA 42.2023.14-15 del 22 maggio 2023; STCA 38.2022.89 del 24 gennaio 2023; STCA 38.2022.6 del 25 aprile 2022; STCA 38.2021.72 del 18 ottobre 2021; STCA 38.2021.39 del 25 agosto 2021; STCA 38.2019.48 del 2 ottobre 2019.
La nuova legge comporta la modifica di altri atti normativi, in particolare della LPGA (cfr. art. 38 e 38a LPGA; https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/2025/566/it), e meglio:
"Art. 38, rubrica, nonché cpv. 2bis e 3-5
Computo dei termini
2bisAbrogato
3Le seguenti comunicazioni recapitate tramite invio postale sono
considerate consegnate:
a.al più tardi il settimo giorno dopo il primo infruttuoso tentativo di
recapito, nel caso di una comunicazione consegnata soltanto
contro firma del destinatario o di un'altra persona autorizzata a
ritirarla;
b. Il primo giorno feriale seguente, nel caso di una comunicazione
consegnata senza firma un sabato, una domenica o un giorno festivo riconosciuto dal diritto federale o cantonale.
4Se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un
giorno festivo riconosciuto dal diritto federale o cantonale, il termine
scade il primo giorno feriale seguente.
5Per determinare i giorni festivi si applica il diritto del Cantone in cui
ha domicilio o sede la parte o il suo rappresentante.
Art. 38a Sospensione dei termini
l termini stabiliti dalla legge o dall'autorità in giorni o in mesi non
decorrono:
a.dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno
successivo alla Pasqua incluso;
b. dal 15 luglio al 15 agosto incluso
c. dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso." (FF 2025 2891)
Il relativo termine di referendum è scaduto il 15 gennaio 2026 (cfr. FF 2025 2891).
Al riguardo cfr. STCA 38.2025.36 del 29 settembre 2025 consid. 2.3.; STCA 42.2025.46 del 27 ottobre 2025 consid. 2.4.; STCA 38.2025.58 del 17 novembre 2025 consid. 2.4.; STCA 39.2025.10 del 2 marzo 2026 consid 2.3.
2.5. Giova, inoltre, evidenziare che chi si assenta, pendente una procedura, dal proprio domicilio deve fare in modo che i relativi atti possano essergli agevolmente notificati, comunicando correttamente e tempestivamente il suo nuovo recapito (cfr.STF 8C_53/2017 del 2 marzo 2017 consid. 4.2.;DTF 127 I 31 consid.2; DTF 119 V 94 consid. 4b/aa; DTF 117 V 132 consid. 4a; DTF 116 Ia 92 consid.2a; STFA H 61/00 del 9 agosto 2001; STFA H 338/00 del 13 febbraio 2001).
La giurisprudenza prevede che chi, pendente una procedura, potendo prevedere con una certa probabilità la notificazione di un atto dellautorità, si assenta per unadurata prolungatadal suo indirizzo abituale conosciuto da questultima, senza preoccuparsi di far inoltrare la posta al nuovo recapito o di informare lautorità del nuovo indirizzo o di designare un rappresentante abilitato ad agire a suo nome durante la sua assenza, deve considerare come valida la notificazione tentata allindirizzo abituale (cfr. DTF 107 V 189 consid. 2; RCC 1991 pag. 476 consid. 2b; STFA U 95/03 del 1° settembre 2003; STFA K 125/00 del 13 settembre 2000).
Nel caso di assenza dibreve durata di qualche settimana è usuale avvertire lautorità dinanzi alla quale è pendente una procedura e pregarla di attendere il proprio rientro prima di emanare una decisione o una sentenza. Questa comunicazione, formulata tempestivamente, deve essere tenuta in considerazione dallautorità secondo il principio della buona fede, a meno che lassicurato non tenti tramite tale avviso di arrogarsi un vantaggio che non gli spetta.
Questa prassi non è incompatibile con la massima ufficiale e lobbligo dellautorità di condurre la procedura diligentemente.
Se lassicurato, che sta aspettando lassegnazione di una prestazione, si allontana dal suo domicilio, mentre è pendente una procedura, informandone lamministrazione, cosicché questultima differisce lemissione della decisione, egli è comunque responsabile del ritardo della procedura. In simili circostanze, è indicato che lamministrazione venga informata anche di unassenza di lunga durata, per esempio di qualche mese (cfr.STF 9C_410/2022 del 7 novembre 2022;STFA K 128/00 del 14 settembre 2001 consid. 2a; RCC 1991 pag. 476 consid. 2b; RCC 1987 pag. 574 consid. 3b).
Al riguardo cfr. pure STCA 38.2004.13 del 8 luglio 2004 consid. 2.6., pubblicata in RtiD I-2005 Nr. 45 pag. 172 -177.
2.6. Nella presente evenienza dal sistema di tracciamento degli invii della Posta, presente agli atti (cfr. doc. V2), risulta che la decisione su opposizione del 5 dicembre 2025 è stata spedita tramite posta A Plus il 9 dicembre 2025 ed è arrivata al punto di ritiro / ufficio di recapito di ______ mercoledì 10 dicembre 2025, dove è rimasta in giacenza fino al 15 dicembre 2025, quando è stata recapitata allo sportello.
Nel caso di specie, a prescindere da quando il ricorrente abbia ritirato linvio, determinante per la decorrenza del termine di ricorso di 30 giorni giusta lart. 60 cpv. 1 LPGA (cfr. consid. 2.2.) è mercoledì 10 dicembre 2025, come risulta dal tracciamento dellinvio (cfr. doc. V2; consid. 2.3.).
Il termine per interporre ricorso ha, così, iniziato a decorrere, in virtù dellart. 38 cpv. 1 LPGA (cfr. consid. 2.2.), il giorno successivo, ovvero giovedì 11 dicembre 2025, ed è scaduto, tenuto conto delle ferie giudiziarie e del fatto che lultimo giorno dello stesso fosse una domenica (cfr. art. 38 cpv. 3 e 4; consid. 2.2.), lunedì 26 gennaio 2026.
Ciò vale a maggior ragione in concreto, ritenuto che linsorgentedoveva attendersi, secondo il principio della buona fede, lemanazione e linvio di una decisione su opposizione da parte della Cassa, avendo interposto, il 18 agosto 2025, opposizione contro la decisione del 29 luglio 2025 di dinego del diritto a indennità per lavoro ridotto (cfr. doc. 46; 42-43).
Stante quanto precede, il ricorso del 28 gennaio 2026, spedito il 30 gennaio 2026 (cfr. doc. I e busta allegata) è, pertanto, tardivo (cfr. consid. 2.2.; STCA 38.2025.58 del17 novembre 2025 consid. 2.6.; STCA 38.2024.38 del 9 settembre 2024 consid. 2.4.; STCA 38.2022.89 del 24 gennaio 2023 consid. 2.4.; STCA 38.2022.6 del 25 aprile 2022 consid. 2.5.; STCA 38.2021.39 del 25 agosto 2021; STCA 38.2019.48 del 2 ottobre 2019; STCA 38.2018.63 del 22 maggio 2019), come giustamente sottolineato nella risposta di causa (cfr. doc. V).
2.7. Occorre ora esaminare se linsorgente possa prevalersi della restituzione del termine.
Per "impedimento non colpevole" si intende, non soltanto l'impossibilità oggettiva o la forza maggiore, bensì anche l'impossibilità soggettiva che risulta da circostanze personali o da un errore scusabile. Queste circostanze devono comunque essere valutate oggettivamente. In definitiva, al richiedente non deve potere essere rimproverata una negligenza.