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38.2025.51

Rettam.SdL negato BF e quindi condono di parte ILR 3-7/20 chieste a SA in restit., poiché non dt a seguito dell'assenza di sist.di cotrollo giorn. delle h. Rinvio per accert. per parte ILR chieste in restit.a seguito nuovi calcoli c.ca somma tot. h lavoro previste e massa salar. e nuova dec. condono

Ticino · 2025-09-11 · Italiano TI
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Erwägungen (1 Absätze)

E. 21 luglio 2021 consid. 4.4.3., “vige tuttora il principio della gratuità generalizzata (art. 29 cpv. 1 Lptca/TI)” . Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; Ares Bernasconi , Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in RSAS 2/2022 pag. 107; Messaggio N. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto sull'iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto». Ne discende che nel presente caso non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2025.6 dell’11 giugno 2025 consid. 2.10.; STCA 38.2025.10 del 19 maggio 2025 consid. 2.15.; STCA 38.2024.27 del 17 giugno 2024 consid. 2.7.; STCA 38.2024.14 del 13 maggio 2024 consid. 2.11.; STCA 38.2023.40-41 del 2 ottobre 2023 consid. 2.15.; STCA 38.2022.6 del 25 aprile 2022 consid. 2.10.; STCA 38.2021.60 del 20 settembre 2021 consid. 2.7.; STCA 38.2021.39 del 25 agosto 2021 consid. 2.8.).

Dispositiv
  1. dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente                                                 Il segretario di Camera Daniele Cattaneo                                         Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Raccomandata

Incarto n.38.2025.51

rs

Lugano

1° dicembre 2025

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, cancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso dell’11 settembre 2025 di

RI1

contro

la decisione su opposizione del 10 luglio 2025 emanata da

Sezione del lavoro,6501Bellinzona

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenutoin fatto

consideratoin diritto

2.1.  Oggetto della lite è la questione di sapere se a ragione oppure no la Sezione del lavoro abbia negato alla società ricorrente il condono della restituzione delle indennità per lavoro ridotto percepite a torto dal mese di marzo al mese di luglio 2020.

L'art. 25 cpv. 1 LPGA stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.

La giurisprudenza federale sviluppata in merito al condono regolato dal vecchio art. 95 LADI conserva in ogni caso tutta la sua validità anche con l’entrata in vigore dell’art. 25 LPGA (cfr. STF C 21/07 dell’11 febbraio 2008 consid. 1.3.; STF C 174/04 del 27 aprile 2005).

2.3.  La buona fede presuppone che l'assicurato ignori, al momento in cui riceve una prestazione, che la stessa gli è versata indebitamente. Di detta ignoranza egli non si può prevalere se la stessa è stata determinata da sua negligenza.

Inoltre, la buona fede deve essere negata se colui che si è arricchito, al momento del versamento, poteva attendersi di dover restituire, in quanto sapeva o doveva sapere, facendo prova dell’attenzione richiesta, che la prestazione era indebita (art. 3 cpv. 2 CC; STF 8C_163/2024 dell’11 ottobre 2024 consid. 5.2.1.; STF 8C_399/2021 del 5 ottobre 2021; STF 9C_795/2020 del 10 marzo 2021; DTF 130 V 414 consid. 4.3 e i riferimenti ivi menzionati).

L’art. 46b OADI stabilisce che la perdita di lavoro può essere sufficientemente controllabile (art. 31 cpv. 1 lett. a LADI) solo se le ore di lavoro sono controllate dall'azienda (cpv. 1). Il datore di lavoro conserva durante cinque anni i documenti relativi al controllo delle ore di lavoro (cpv. 2).

Salvo che per circostanze del tutto straordinarie che non dipendono dal datore di lavoro (art. 32 cpv. 3 LADI in combinato disposto con l'art. 51 cpv. 1 OADI), il requisito della controllabilità del tempo di lavoro è unicamente soddisfatto se sussiste un rilevamento quotidiano ed ininterrotto delle ore di lavoro effettivamente prestate dai dipendenti toccati dalla riduzione dell'orario di lavoro, in altre parole a condizione che le ore di lavoro effettivamente prestate siano controllabili per ogni giorno di lavoro. Questo è l'unico modo di garantire che le ore supplementari che devono essere compensate durante il periodo di conteggio siano prese in considerazione nel calcolo della perdita di lavoro mensile. Un totale di ore perse alla fine del mese non permette di rendere la perdita di lavoro sufficientemente controllabile e nemmeno il fatto di controllare le presenze e le assenze anche nel caso di un orario di lavoro fisso in una piccola impresa.

Il rilevamento dell'orario di lavoro richiesto non può essere sostituito con dei documenti presentati soltanto a posteriori (per esempio dei rapporti di lavoro settimanali oppure delle informazioni date dai dipendenti interessati; cfr. STF 8C_107/2025 del 18 giugno 2025, destinata alla pubblicazione nella Raccolta ufficiale; STF 8C_78972023 dell’8 gennaio 2025 consid. 6.2.2.; STF 8C_306/2023 del 7 marzo 2024 consid. 5.1.2., pubblicata in DTF 150 V 249, DLA 2024 Nr. 7 pag. 230 e SVR 2025 ALV Nr. 8 pag. 25). Lo stesso vale nel caso di quei dipendenti che percepiscono un salario mensile. L'orario di lavoro può essere verificato per mezzo di cartellini di timbratura, dei rapporti sulle ore o sugli spostamenti effettuati, nonché mediante altri giustificativi che attestino l'orario di lavoro. Le ore di lavoro effettuate non devono necessariamente essere stabilite in modo elettronico, meccanico o informatico e i rilevamenti non devono poter essere modificabili ulteriormente senza che la modifica non sia menzionata nel sistema (cfr. STF 8C_107/2025 del 18 giugno 2025 consid. 6.1., destinata alla pubblicazione nella Raccolta ufficiale; STF 8C_699/2022 del 15 giugno 2023 consid. 5.1.2.; STF 8C_745/2021 del 16 novembre 2021; STAF B-269/2019 del 31 marzo 2020 consid. 3.3.2; 3.3.3.; STFA C 269/03 del 25 maggio 2004 consid. 3.1; STFA C 191/02 del 15 luglio 2003 consid. 1.3.; STFA C 295/02 del 12 giugno 2003 consid. 2.2.).

L’insorgente, però, non ha attuato un sistema di verifica del tempo di lavoro idoneo, visto, da un lato, che nel caso degli operai, gli stessi compilavano sì manualmente un documento denominato “resoconto giornaliero”, tuttavia alcune indicazioni relative al cantiere, alle ore e alla descrizione dell’attività svolta venivano cancellate manualmente e sostituite con la scritta “Covid”, rendendole illeggibili o difficilmente leggibili (cfr. STAF B-2214/2022 consid. 6.1.2.).

Dall’altro, che per il personale amministrativo e tecnico sono state allestite soltanto delle tabelle excel mensili con il resoconto delle ore lavorative (cfr. STAF B-2214/2022 consid. 6.2.1.-6.2.2.).

2.7.  Per completezza giova osservare, conformemente a quanto rilevato dalla parte resistente (cfr. doc. A pag. 9), che il fatto che l’amministrazione abbia versato alla società ricorrente le indennità per lavoro ridotto per il lasso di tempo marzo - luglio 2020 senza sollevare alcuna obiezione circa il sistema di controllo delle ore di lavoro non le può essere di ausilio.

In secondo luogo, la Sezione del lavoro e la Cassa di disoccupazione possono presumere che il requisito relativo alla controllabilità sufficiente del tempo di lavoro sia dato e non sono tenute a predisporre dei controlli approfonditi, regolari e sistematici per ogni singola impresa al momento del riconoscimento del diritto alle ILR o durante il periodo di versamento delle indennità. È sufficiente che simili controlli vengano eseguiti dalla SECO in un secondo tempo nell’ambito della revisione o per sondaggio (cfr. STF 8C_728/2023 del 15 maggio 2024 consid. 5.2., pubblicata in SVR 2024 ALV Nr. 27 pag. 95; STAF B-269/2019 del 31 marzo 2020 consid. 3.3.6; STF 8C_129/2015 del 13 luglio 2015; STF 8C_469/2011 del 29 dicembre 2011 consid. 6.2.1.2; STCA 38.2021.62 dell’11 ottobre 2021 consid. 2.4.; 2.5.).

Di conseguenza nel caso di specie il condono della restituzione delle indennità per lavoro ridotto - ordinata a causa della mancata implementazione di un sistema di controllo giornaliero delle ore svolte per il personale amministrativo e tecnico, rispettivamente a seguito dell’adattamento del diritto alle ILR siccome il relativo controllo effettuato dalla società non era sufficiente ai sensi della LADI e della giurisprudenza per gli operai - neppure può essere riconosciuto alla ricorrente in virtù del diritto costituzionale alla protezione della buona fede sancito dall’art. 9 Cost.

2.9.  Stante quanto precede, questa Corte deve concludere, da una parte, che il condono deve essere escluso per la parte di ILR chiesta in restituzione difettando un valido sistema di controllo giornaliero delle ore svolte, non potendo riconoscere all’insorgente la buona fede (cfr. consid. 2.6.; 2.7.), primo requisito per ottenere il condono (cfr. consid. 2.2.).

2.10.  L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e di regola pubblica. Con effetto dalla medesima è stato introdotto l’art. 61 lett. fbisLPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

L’oggetto della lite sottoposta all’esame di questo Tribunale concerne il diniego del condono della somma da restituire di fr. 104'115.60, corrispondenti a parte delle indennità per lavoro ridotto percepite dalla ricorrente da marzo a luglio 2020.

Nella presente fattispecie può restare aperta la questione di sapere se si tratti o meno di una controversia relativa a prestazioni secondo l’art. 61 lett. fbisLPGA.

Nel caso in cuila lite vertesse su prestazioni, non verrebbero accollate spese, in quanto la LADI non ne prevede l’applicazione.

Anche qualora la causa non riguardasse delle prestazioni (in proposito cfr. STF 9C_639/2011 del 30 agosto 2012 consid. 3.2., in cui l’Alta Corte ha stabilito che non si è in presenza di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI in caso di vertenze concernenti il condono della restituzione di prestazioni; DTF 122 V 221 consid. 2;Jean Métral,Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, 2a edizione, 2025, n. 19f ad art. 61 LPGA;Robert Hurst, Brigitte Pfiffner, Christian Zünd,Kommentar zum Gesetz über das Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich, 3a edizione, 2024, pag. 429, punto 3;Ueli Kieser, Matthias Kradolfer, Miriam Lendfers,Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 5a edizione, 2024, n. 197 ad art. 61, pag. 1192 e i riferimenti ivi menzionati) non verrebbero comunque imposte spese.

In effetti il Tribunale federale, in una sentenza 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 consid. 4.4.1., ha evidenziato che“(…) eliminando il principio della gratuità generalizzata di cui all'art. 61 lett. a LPGA, il legislatore federale non ha voluto imporre in maniera generalizzata per tutta la Svizzera l'applicazione di spese giudiziarie al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la libertà di disciplinare la questione. Nulla impedisce a un Cantone in tale contesto di prevedere la gratuità della procedura integralmente o soltanto per alcune controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però un Cantone desidera imporre spese al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, trattandosi di un tributo causale, deve prevedere una base legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.;DTF 145 I 52consid. 5.2;143 I 227consid. 4.3.1;124 I 241consid. 4a, con riferimenti;Ueli Kieser, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art. 61 LPGA).”

A quest’ultimo riguardo cfr. pureUeli Kieser, Matthias Kradolfer, Miriam Lendfers,op. cit., n. 192 ad art. 61, pag. 1191;Jean Métral,op. cit, n. 19a segg. ad art. 61 LPGA.

Nel Cantone Ticino, come rilevato dall’Alta Corte nella citata STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 consid. 4.4.3.,“vige tuttora il principio della gratuità generalizzata (art. 29 cpv. 1 Lptca/TI)”.

Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022;Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in RSAS 2/2022 pag. 107; Messaggio N. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto sull'iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto».

Ne discende che nel presente caso non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2025.6 dell’11 giugno 2025 consid. 2.10.; STCA 38.2025.10 del 19 maggio 2025 consid. 2.15.; STCA 38.2024.27 del 17 giugno 2024 consid. 2.7.; STCA 38.2024.14 del 13 maggio 2024 consid. 2.11.; STCA 38.2023.40-41 del 2 ottobre 2023 consid. 2.15.; STCA 38.2022.6 del 25 aprile 2022 consid. 2.10.; STCA 38.2021.60 del 20 settembre 2021 consid. 2.7.; STCA 38.2021.39 del 25 agosto 2021 consid. 2.8.).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                 Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo                                         Gianluca Menghetti