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38.2025.46

Ricorso c/ una dec.su opp.di una Cassa disocc.irricev.per incompetenza ratione loci del TCA.Quando è stata emanata dec.su opp.,ass.non più domiciliata in Ticino.Trasm.atti al Tribunale compet.del Cantone dove allora risiedeva.Trasfer.in un altro Cantone avvenuto con prob.prepond.dopo emiss.decisione

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Dispositiv
  1. dichiara e pronuncia §   Gli atti sono trasmessi, per competenza, al ______. Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente                                                 Il segretario di Camera Daniele Cattaneo                                         Gianluca Menghetti
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Raccomandata

Incarto n.38.2025.46

rs

Lugano

10 febbraio 2026

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, cancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 28 agosto 2025 di

RI1,______

contro

la decisione su opposizione del 27 giugno 2025 emanata da

Cassa CO1,______

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenutoin fatto

1.5.  In risposta la Cassa ha postulato la reiezione dell’impugnativa, osservando:

1.7.  Pendente causa questo Tribunale, dopo aver menzionato i disposti della LPGA e della LADI pertinenti, ha chiesto alla Cassa per quali motivi nel caso di RI1, domiciliata a ______ dal 31 marzo 2025 (cfr. sistema informatico relativo alla banca dati MOVPOP che gestisce l’anagrafe della popolazione del Cantone Ticino;cfr. Legge di applicazione della legge federale sull’armonizzazione dei registri e concernente la banca dati movimento della popolazione, RL 144.100) dove al 3 marzo 2025 aveva iniziato a lavorare per“______”(cfr. doc. 62), nella decisione su opposizione del 27 giugno 2025 aveva indicato che la stessa poteva essere impugnata presso il “Tribunale cantonale delle assicurazioni (Camera della Sezione di diritto pubblico del Tribunale di Appello) a Lugano” (doc. V).

consideratoin diritto

2.1.  Questa Corte deve preliminarmente esaminare la propria competenzaratione lociin relazione al ricorso inoltrato il 28 agosto 2025 contro la decisione su opposizione emessa dalla Cassa il 27 giugno 2025 (cfr. consid. 1.3.; 1.4.).

2.2.  Le decisioni possono essere impugnate entro trenta giorni facendo opposizione presso il servizio che le ha notificate (art. 52 LPGA); le decisioni su opposizione e quelle contro cui un’opposizione è esclusa possono essere impugnate mediante ricorso (art. 56 LPGA).

L’art. 58 LPGA stabilisce che competente è il tribunale delle assicurazioni del Cantone dove l’assicurato o il terzo è domiciliato nel momento in cui interpone ricorso (cpv. 1).

Se l’assicurato o il terzo è domiciliato all’estero, è competente il tribunale delle assicurazioni del Cantone dell’ultimo domicilio o in cui il suo ultimo datore di lavoro aveva domicilio; se non è possibile determinare alcuna di queste località, la competenza spetta al tribunale delle assicurazioni del Cantone in cui ha sede l’organo d’esecuzione (cpv. 2).

Nel caso in cui il tribunale delle assicurazioni sociali constati la propria incompetenza, trasmette senza indugioil ricorso al competente tribunale delle assicurazioni(cfr. art. 58 cpv. 3 LPGA).

Secondo l’art. 58 cpv. 1 LPGA, quindi, la data decisiva per stabilire la competenzaratione locidel tribunale delle assicurazioni è quella dell’inoltro del ricorso e non quella dell’emanazione della decisione impugnata (cfr. DTF 139 V 170; STF 8C_769/2013 del 12 maggio 2014; STF8C_466/2011, 8C_565/2011, 8C_832/2011 del 10 maggio 2012 consid. 4.1).

2.3.  L’art. 100 cpv. 3 LADI enuncia, poi, che il Consiglio federale può disciplinare la competenza per territorio del tribunale cantonale delle assicurazioni in deroga all’art. 58 capoversi 1 e 2 LPGA.

Il Consiglio federale ha fatto uso di tale facoltà, emanando l’art. 128 cpv. 1 OADI, secondo il quale la competenza del tribunale cantonale delle assicurazioni per giudicare i ricorsi contro le decisioni delle casse è disciplinata in analogia con gli art. 77 e 119.

L’art. 119 OADI, relativo alla competenza locale, prevede che:

Il ricorso del 28 agosto 2025 si rivela, di conseguenza, irricevibile per mancanza di competenzaratione loci(cfr. STCA 38.2020.68 del 14 dicembre 2020; STCA 38.2015.78 del 3 marzo 2016; STCA 38.2013.68 del 20 febbraio 2014; STCA 38.2010.71 del 8 aprile 2011).

2.6.  Come visto, il tribunale delle assicurazioni sociali, nel caso in cui constati la propria incompetenza, trasmette senza indugioil ricorso al competente tribunale delle assicurazioni(cfr. art. 58 cpv. 3 LPGA; consid. 2.2.).

Gli atti vanno, conseguentemente, trasmessi al ______, per ragione di competenza (cfr. art. 58 cpv. 3 LPGA; consid. 2.2.).

Il termine di ricorso è, in ogni caso, salvaguardato in virtù dell’art. 39 cpv. 2 LPGA, al quale rinvia l’art. 60 cpv. 2 LPGA concernente il termine di ricorso, che prevede che se la parte si rivolge in tempo utile a un assicuratore incompetente, si considera che il termine è stato rispettato (cfr. STF 9C_794/2014 del 13 marzo 2015 consid. 3.1.).

2.7.  L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica egratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e di regola pubblica. Con effetto dalla medesima è stato introdotto l’art. 61 lett. fbisLPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Nel caso in esame il ricorso contro la decisione su opposizione del 27 giugno 2025 riguardante il diniego del diritto all’indennità di disoccupazione (cfr. consid. 1.1.; 1.3.) si è rivelato irricevibile per incompetenza del TCAratione loci.

Nella concreta fattispecie può restare aperta la questione di sapere se si tratti o meno di una controversia relativa a prestazioni secondo l’art. 61 lett. fbisLPGA.

Nel caso sia una lite di prestazioni, non verrebbero accollate spese, in quanto la LADI non ne prevede l’applicazione.

Anche qualora la causa non riguardasse delle prestazioni, non verrebbero comunque imposte spese.

In effetti il Tribunale federale, in una sentenza 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 consid. 4.4.1., ha evidenziato che“() eliminando il principio della gratuità generalizzata di cui all'art. 61 lett. a LPGA, il legislatore federale non ha voluto imporre in maniera generalizzata per tutta la Svizzera l'applicazione di spese giudiziarie al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la libertà di disciplinare la questione. Nulla impedisce a un Cantone in tale contesto di prevedere la gratuità della procedura integralmente o soltanto per alcune controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però un Cantone desidera imporre spese al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, trattandosi di un tributo causale, deve prevedere una base legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.;DTF 145 I 52consid. 5.2;143 I 227consid. 4.3.1;124 I 241consid. 4a, con riferimenti; UELI KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art. 61 LPGA).”

Nel Cantone Ticino, come rilevato dall’Alta Corte nella citata STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 consid. 4.4.3.,“vige tuttora il principio della gratuità generalizzata (art. 29 cpv. 1 Lptca/TI)”.

Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022;Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in RSAS 2/2022 pag. 107; Messaggio N. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto sull'iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto».

Ne discende che nel presente caso non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2025.41 del 30 settembre 2025 consid. 2.8.; STCA 38.2025.16 dell’11 giugno 2025 consid. 2.7.; STCA 38.2024.38 del 9 settembre 2024 consid. 2.8.; STCA 38.2023.36 del 17 luglio 2023 consid. 2.11., il cui ricorso al TF dell’assicurato è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_483/2023 del 15 settembre 2023).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

§   Gli atti sono trasmessi, per competenza, al ______.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                 Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo                                         Gianluca Menghetti