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38.2025.3

A ragione l'amministrazione ha ritenuto il ricorrente inidoneo al collocamento alla luce delle limitazioni imposte dal medesimo in ragione dell'attività indipendente che svolge e che limitano la scelta di eventuali posti di lavoro al punto da rendere alquanto incerta possibilità di trovare impiego

Ticino · 2025-04-28 · Italiano TI
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Erwägungen (2 Absätze)

E. 13 Dal 01.05.2024 in quali giorni e orari è disponibile sul mercato del lavoro? Come ho già spiegato nelle risposte precedenti, il mio lavoro è molto particolare. Se riuscissi a trovare un lavoro con flessibilità oraria sarebbe l’ideale.

E. 14 Dal 01.05.2024 è disponibile a svolgere provvedimenti del mercato dal lavoro assegnati dall’URC (corsi, programmi occupazionali, altro)? In quali giorni, orari e percentuale? Per quanto riguarda i corsi e i programmi occupazione, lo vedrei poco produttivo nel mio caso, considerando che a breve andrò in pensione. Considererei più utile un aiuto da parte vostra per trovare un lavoro a tempo parziale, in modo da poter arrivare tranquillo al pensionamento.” (cfr. doc. 12 e 13). Dagli allegati prodotti dal ricorrente, emerge che la __________ Sagl, nel 2021, ha indicato nel conto economico costi netti per il personale di fr. 55'040.- (oltre oneri sociali per fr. 16'600.-) e per il 2022 di fr. 46'302.- (oltre oneri sociali per fr. 17'393.-, cfr. doc. 13/1). Dalla dichiarazione de salari per il 2023, emerge inoltre che la società ha versato al RI 1 un salario soggetto ad obbligo contributivo di fr. 68'400.- (cfr. doc. 13/2), sul quale sono poi stati conteggiati i contributi paritetici (cfr. doc. 13/3). Il 24 giugno 2024, la registrazione nel sistema COLSTA del ricorrente ha visto una diminuzione della percentuale lavorativa per la quale il medesimo era disponibile, passata dal 50% al 30% (cfr. doc. 14). Il 27 giugno 2024, la Sezione del lavoro ha sottoposto al ricorrente i seguenti quesiti: " (…)

1. Lei ha dichiarato di essere disponibile sul mercato del lavoro in misura del 30% circa. Inoltre le sue ricerche di lavoro sono limitate a Lugano e dintorni dove, in caso di bisogno, può intervenire nell’arco di 15 minuti, in quanto essere vincolato a dei precisi orari di lavorativi potrebbe non farle rispettare i suoi mandati. Nel caso in cui dovesse trovare un lavoro al 30% senza possibilità di assentarsi durante il tempo di lavoro, come si comporterebbe?

2. Tenuto conto della sua risposta alla domanda precedente, dal 01.05.2024 in quali giorni e orari è disponibile sul mercato del lavoro?” (cfr. doc. 15). Dalle annotazioni relative al colloquio di consulenza URC del 2 luglio emerge quanto segue: " (…) L’ufficio giuridico sta decidendo in merito alla disponibilità reale di collocamento, che il sig. RI 1 conferma essere il 30% come è stato richiesto e comunicato all’Ufficio giuridico. 12 ore alla settimana, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 14:00 alle 17:00” (cfr. doc. 7). Il 4 luglio 2024, RI 1 ha risposto come segue alle domande postegli dalla Sezione del lavoro il 27 giugno precedente: " (…)

1. Negli ultimi 30 anni ho lavorato sempre per agenzie immobiliari. Ho avuto interventi di tutti i tipi e non è mai mancata la comprensione da parte dei miei datori di lavoro. A mio avviso, appena si trova un potenziale datore di lavoro è giusto chiarire questo fatto fin dall’inizio in modo da riuscire a trovare un compromesso.

2. Per quanto riguarda la mia disponibilità sul mercato del lavoro, la informo che è già stata comunicato alla signora __________, la mia collocatrice presso l’Ufficio di lavoro a __________. Secondo la signora __________, anche questa è una cosa che si può tranquillamente discutere e concordare con il potenziale datore di lavoro.” (cfr. doc. 16). Con decisione del 5 luglio 2024, la Sezione del lavoro ha ritenuto l’assicurato inidoneo al collocamento dal 1° maggio 2024. In particolare, l’amministrazione ha motivato il proprio provvedimento come segue: " (…) Dal conto economico della società __________ Sagl risultano ricavi lordi per l’anno 2021 di CHF 89'256.00 e per l’anno 2022 di CHF 79'324.00 (per l’anno 2023 il bilancio e il conto economico non sono ancora a disposizione). In considerazione di questi redditi, l’attività dell’assicurato non appare possibile quantificarla al 70/75% circa. (…) considerato che l’assicurato restringe oltremodo le possibilità di collocamento ponendo delle limitazioni geografiche nella ricerca di un nuovo lavoro (Lugano e dintorni) a seguito della necessità di intervenire per le attività della propria società entro 15 minuti e la richiesta ad un potenziale datore di lavoro di potersi assentare durante il tempo di lavoro, in caso di necessità, per poter espletare le urgenze relative all’attività della propria società, riteniamo che l’assicurato non è in grado di fornire una sufficiente disponibilità al collocamento e pertanto è da ritenere inidoneo al collocamento dal 01.05.2024.” (cfr. doc. 17 e supra consid. 1.1.). Rappresentato dall’avv. __________ e dalla MLaw __________, il 5 settembre 2024 RI 1 ha impugnato il provvedimento reso dalla Sezione del lavoro nei suoi confronti. Egli ha fatto valere di essere alla ricerca di un impiego “ con un pensum lavorativo pari al 30%, in un’occupazione adeguata tenuto conto delle proprie competenze e della propria esperienza di lavoro” , restando “ in ogni modo disposto anche ad adattarsi e intraprendere mansioni anche diversa da quelle sin ora esercitate (comprese quelle di pulizia, benché non di pulizie specializzate (…)) ”, pur esplicitando “ la necessità di potersi assentare di tanto in tanto, in caso di urgenza e a dipendenza delle circostanze, per far fronte alle incombenze derivanti dalla sua attività indipendente ”. Urgenze, queste, che ha indicato capitare “ mediamente solo 2-3 volte al mese ” ed a cui “ deve, per quanto possibile e nel peggior dei casi, sapere rispondere anche in un termine ristretto di circa 15-45 minuti (…) ” e “ nei migliori dei casi (…) anche nell’arco della giornata oppure nella giornata seguente ”. L’allora opponente ha quindi esplicitato di ritenere che “ la limitazione o condizione posta (…) sia di fatto non trascurabile ma accettabile, e non in contrasto con una possibile nuova assunzione (non discostandosi di molto dal genitore con obblighi familiari (…)) ”. Precisando di essere “ impegnato con la propria azienda su 3 fronti, che rappresentano un pensum lavorativo pari al 60% (a cui si aggiunge un 10% di “extra” (…))”, RI 1 ha, poi, indicato di essere impegnato “

1) Lunedì e giovedì mattina a __________, per un paio di ore ogni volta; 2) Lunedì, mercoledì e venerdì mattina a __________ all’incirca 2 ore ogni volta; 3) tutti i giorni della settimane dalle 14:00 via a __________ per all’incirca 2 ore ogni volta” e di essere, quindi, “ liberamente e facilmente occupabile” “tutti martedì mattina, il sabato mattina e/o sabato pomeriggio” e “tutti i pomeriggi / sere della settimana per un paio d’ore nella fascia oraria tra le 14:00 e le 20:00 ”. Precisando di essersi “adoperato attivamente nella ricerca di un nuovo impiego”, RI 1 ha poi fatto valere che “ a dipendenza degli orari proposti dal nuovo datore di lavoro ”, avrebbe potuto “ accettare anche un impiego (…) all’infuori della regione del luganese”. L’allora opponente ha, inoltre, posto in evidenza il fatto di non essersi rifiutato di seguire eventuali provvedimenti del mercato del lavoro, dicendosi anzi disposto ad intraprenderne. Infine, RI 1 ha fatto valere di essere idoneo al collocamento, precisando che ciò vale “ anche per quanto concerne la disponibilità in termini geografici” , dicendosi “ disponibile per un lavoro che gli permetta in casi urgenti (2-3 volte al mese) di recarsi a __________ in tempi adeguati, che a dipendenza del tipo e del grado d’urgenza (ma anche al momento in cui l’urgenza si presenta) può variare dai 15 ai 45 minuti , ma anche a diverse ore o la giornata seguente. Ciò affinché il nuovo impiego possa conciliare con la sua attività indipendente ”. “ Tale necessità ”, ha fatto valere l’assicurato, “ si impone per il fatto che si tratta di un lavoratore coscienzioso, efficace e fedele. La serietà per l’impegno preso nei confronti di __________ è pertanto l’unico motiva a fondamento della richiesta di poter assentarsi di tanto in tanto in caso di urgenza (non trattandosi in nessun caso di un capriccio) .” (cfr. doc. 18). Il 14 ottobre 2024, dopo avere ricevuto la decisione resa dalla parte resistente circa la sua inidoneità al collocamento, il ricorrente ha comunicato alla propria consulente URC di lavorare “ per la sua azienda al 70% ” (cfr. doc. 7). Con decisione su opposizione del 3 dicembre 2024, la Sezione del lavoro ha, come visto (cfr. supra consid. 1.1.), confermato il proprio precedente provvedimento. 2.7.  Chiamata a pronunciarsi, questa Corte ritiene che l’operato della Sezione del lavoro debba essere tutelato e che a ragione, quindi, la parte resistente ha ritenuto il ricorrente inidoneo al collocamento dal 1° maggio 2024. In tal senso, il TCA rileva, innanzitutto, che la __________ Sagl è stata fondata dal ricorrente, che ne è unico socio e gerente, nel 2017. Lo scopo sociale è costituito dall’ “ esercizio e la gestione di un'impresa di pulizia generale (pulizia, disinfezione, disinfestazione, ecc.), la manutenzione di stabili commerciali, industriali, abitativi e di giardini, unitamente al servizio di portineria e custodia; l'acquisto, la vendita, l'importazione, l'esportazione e il commercio di prodotti, macchinari, utensili e attrezzatura per la pulizia generale ” (cfr. estratto del Registro di commercio reperibile al sito internet: www.zefix.ch ). I ricavi annui lordi della Sagl ammontavano, per il 2021 a fr. 89'256.-, rispettivamente, a fr. 79'324.- nel 2022. Nel 2023 - ritenuto come il conto economico ed il bilancio che a fine maggio 2024 il ricorrente aveva indicato sarebbe stato “ pronto” di lì ad una settimana (cfr. supra consid. 2.6.) non è mai stato versato agli atti - questa Corte rileva, poi, che il salario lordo percepito dal ricorrente per l’attività svolta per conto della sua società ammontava a fr. 68'400.-. Circa fr. 5'500.- al mese è, inoltre, l’importo che RI 1 ha indicato quale “ salario ” in occasione del primo colloquio di consulenza presso l’URC (cfr. supra consid. 2.6.). Per tale attività, duratura, indipendente e svolta a titolo principale, il ricorrente ha, in un primo momento, indicato di essere operativo “ all’incirca tra il 70% ed il 75%” (cfr. supra consid. 2.6.). Solo successivamente, opponendosi alla decisione resa nei suoi confronti dalla Sezione del lavoro il 5 luglio 2024, RI 1 ha, invece, preteso che per la propria società egli sarebbe attivo nella misura, fissa, del 60%, cui si aggiungerebbe un 10% “extra” (cfr. supra consid. 2.6.). L’attività svolta per la Sagl, inoltre, gli imporrebbe, stando a quanto inizialmente dichiarato, “ in caso di bisogno ” di “intervenire nell’arco di 15 min ” conformemente ai mandati assunti dalla società, motivo per il quale, “ essere vincolato a dei precisi orari lavorativa potrebbe non farmi rispettare i miei mandati ”. Per tale ragione, RI 1 limitava le proprie ricerche di lavoro generalmente al Luganese, tenuto conto che “ non si tratta della distanza in chilometri, quanto il tempo impiegato per arrivare. Se prendiamo in considerazione anche solo il traffico causato giornalmente dai frontalieri, si potrebbe impiegare anche più di un’ora ad arrivare a Mendrisio, cosa che potrebbe causare non pochi disagi quando si tratta di un lavoro urgente da svolgere ”. Successivamente, invece, il ricorrente ha indicato che l’urgenza degli interventi sarebbe, invero, meno pressante, i tempi di una sua presenza in loco potendo variare “ dai 15 ai 45 minuti, ma anche a diverse ore, o la giornata seguente ” e ricorrerebbe con una frequenza di “ 2-3 volte al mese ”, di modo che la sua necessità, in caso di reperimento di una nuova occupazione, di assentarsi dal posto di lavoro, non si discosterebbero “ di molto dal genitore con obblighi familiari” (cfr. supra consid. 2.6.). Anche le disponibilità orarie fornite dal ricorrente, inizialmente iscrittosi in disoccupazione alla ricerca di un impiego al 50%, sono molto variate, passando sostanzialmente da: - una disponibilità tutti i pomeriggi (dal lunedì al sabato) dalle 13:30 alle 18:00; - all’impossibilità di essere “ vincolato ad orari precisi ” dovendo poter intervenire in ossequio ai mandati assunti dalla __________ Sagl in 15 minuti; - ad una disponibilità lavorativa “ intorno al 30%”, idealmente per un lavoro “ con flessibilità oraria ”; - ad una disponibilità di “ 12 ore alla settimana, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 14:00 alle 17:00 ”; - alla possibilità di essere “ liberamente e facilmente occupabile” “tutti martedì mattina, il sabato mattina e/o sabato pomeriggio” e “tutti i pomeriggi / sere della settimana per un paio d’ore nella fascia oraria tra le 14:00 e le 20:00 ” (cfr. supra consid. 2.6.). Laddove in sede ricorsuale il ricorrente pretende, poi, che “non manifesto nessuna intenzione di far prevaricare le mie esigenze orarie su quelle del datore di lavoro pertanto non pretendo di adeguarsi alle mie esigenze, ma cerco in buona fede e trasparenza di esporre le mie richieste al fine di trovare un’intesa confacente ” (cfr. supra consid. 1.2.), il TCA rileva che, inizialmente, la posizione di RI 1 era invece la seguente: - “ L’assicurato cerca solo nel Luganese poiché se si allontana dal suo luogo di lavoro indipendente rischia di perdere dei mandati”; - “Le mie ricerche sono limitate a Lugano e dintorni, dove in caso di bisogno posso intervenire nell’arco di 15 min”; - “Il mio lavoro attuale (…) richiede una disponibilità di intervenire in qualsiasi momento giorno, notte e festivi inclusi. Essere vincolato a dei precisi orari lavorativi potrebbe non farmi rispettare i miei mandati.” (cfr. supra consid. 2.6.). Rammentato, innanzitutto, che i n applicazione del principio della dichiarazione della prima ora, in presenza di due versioni differenti, la preferenza deve essere accordata alle dichiarazioni che l’assicurato ha dato nella prima ora, quando ne ignorava le conseguenze giuridiche e che le spiegazioni fornite in un secondo tempo non possono integrare le prime constatazioni dettagliate, soprattutto se esse le contraddicono (cfr. STF 9C_250/2021 del 24 marzo 2022; DTF 142 V 590 consid. 5.2. in fine; SVR 2008 UV Nr. 12; RAMI 2004 U 524, p. 546; DTF 121 V 47 consid. 2a, 115 V 143 consid. 3c; RAMI 1988 U 55, p. 363 consid. 3b/aa; STF del 27 agosto 1992 nella causa M., non pubbl.; RDAT II-1994 p. 189; per una critica, cfr. U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 217, n. 546), questa Corte rileva che le dichiarazioni rilasciate in un secondo momento dal ricorrente non possono essere tenute in considerazione. Determinanti, quindi, sono le risposte fornite dall’assicurato in risposta alle domande postegli dalla parte resistente proprio al fine di determinare s’egli fosse, o meno, da considerare idoneo al collocamento. Alla luce di tutto quanto precede, è quindi la prima versione fornita da RI 1 a dover essere considerata più attendibile, in particolare ritenuto che la stessa è stata rilasciata quando egli era ancora ignaro delle relative possibili conseguenze giuridiche. Per tali ragioni, il TCA non può che concludere che la disponibilità dell’assicurato è al massimo del 30%. Tuttavia, essa è del tutto teorica in quanto subordinata allo svolgimento dell’attività indipendente, duratura e principale, in termini di effettivi orari, presenza e luogo di lavoro. Queste condizioni rendono la scelta di eventuali posti di lavoro talmente limitata da rendere alquanto incerta la possibilità di trovare un impiego (cfr. supra consid. 2.4.). Del resto, a fronte del fatto che sulla questione non vi è solo una seconda (“ 12 ore alla settimana, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 14:00 alle 17:00 ”), ma anche una terza versione (“ tutti martedì mattina, il sabato mattina e/o sabato pomeriggio” e “tutti i pomeriggi / sere della settimana per un paio d’ore nella fascia oraria tra le 14:00 e le 20:00 ”) e che quanto inizialmente riferito nel senso di una disponibilità al 50% è insostenibile a fronte di un’attività indipendente svolta al 70-75%, in definitiva, per questa Corte nemmeno è possibile comprendere quando RI 1 si renderebbe disponibile (in tal senso cfr. la Prassi LADI ID riportata al consid. 2.5.), in ogni caso, peraltro, alla condizione, troppo restrittiva per qualsiasi datore di lavoro, di potersi assentare improvvisamente ed immediatamente in caso di necessità, più volte al mese, a beneficio della propria attività indipendente. In proposito va ricordato che nel quadro di un'attività indipendente non possono essere ribaltati sull'assicurazione contro la disoccupazione il rischio imprenditoriale o la differenza finanziaria dovuta all'esercizio di un impiego meno retribuito (cfr. supra consid. 2.2.-2.4.; STF 8C_437/2016 del 10 gennaio 2017 consid. 3.3.; STF 8C_407/2015 del 13 agosto 2015 consid. 4.4.; STF 8C_169/2014 del 2 marzo 2015 consid. 4.3.). In simili condizioni, alla luce della giurisprudenza federale sopra riassunta (cfr. supra consid. 2.3., 2.4.), il TCA, valutate attentamente le asserzioni rilasciate dell’assicurato, in applicazione dell'abituale criterio della verosimiglianza preponderante (cfr. STF 8C_631/2022 del 24 marzo 2023 consid. 5.5.; STF 8C_440/2022 del 23 febbraio 2023 consid. 4.5.; STF 8C_545/2021 del 4 maggio 2022 consid. 3.1.; STF 8C_520/2020 del 3 maggio 2021 consid. 6.1.2.; STF 8C_671/2020 del 14 aprile 2021 consid. 3.2.; STF 8C_742/2019 dell’8 maggio 2020 consid. 7.3.; DTF 146 V 51 consid. 5.1.; STF 8C_651/2018 del 1° febbraio 2019; STF 8C_794/2016 del 28 aprile 2017 consid. 4.1.; STF 9C_316/2013 del 25 febbraio 2014 consid. 5.1.; STF 8C_999/2010 del 15 marzo 2011; STF 8C_911/2010 del 10 marzo 2011 consid. 3.2; STF 8C_909/2010 del 1° marzo 2011; DTF 129 V 177 consid. 3 pag. 181; DTF 126 V 353 consid. 5b pag. 360; DTF 125 V 193 consid. 2 pag. 195) deve concludere che il ricorrente, a far tempo dal 1° maggio 2024 non era idoneo al collocamento. La decisione su opposizione impugnata va, conseguentemente, confermata. 2.8.  L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. f bis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. Nel caso concreto, trattandosi di prestazioni LADI, in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2024.39 del 21 ottobre 2024 consid. 2.15.; STCA 38.2024.2 del 6 maggio 2024 consid. 2.10.; STCA 38.2023.68 del 29 aprile 2024 consid. 2.16.; STCA 38.2023.50 dell’11 dicembre 2023 consid. 2.15.; STCA 38.2023.11 del 5 giugno 2023 consid. 2.15.; STCA 38.2023.2 del 3 aprile 2023 consid. 2.9.; STCA 38.2022.87 del 16 gennaio 2023 consid. 2.14.; STCA 38.2022.57 del 3 ottobre 2022 consid. 2.15.; STCA 38.2022.52 del 22 agosto 2022 consid. 2.10.; STCA 38.2022.20 del 25 aprile 2022 consid. 2.9.; STCA 38.2021.89 del 7 febbraio 2022 consid. 2.11.). Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi , Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107); Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto».

Dispositiv
  1. dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente                                                 La segretaria Daniele Cattaneo                                         Stefania Cagni
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Raccomandata

Incarto n.38.2025.3

CL/sc

Lugano

28 aprile 2025

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Christiana Lepori, cancelliera

segretaria:

Stefania Cagni

statuendo sul ricorso del 10 gennaio 2025 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 3 dicembre 2024 emanata da

Sezione del lavoro,6501 Bellinzona

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenutoin fatto

in diritto

Infine è utile evidenziare che l'idoneità al collocamento, quale presupposto materiale per il diritto alle prestazioni, deve essere valutata in modo prospettivo, e cioè al momento e alla luce di tutte le circostanze che esistevano allorché è stata emessa la decisione negativa (cfr. STF 8C_56/2019 del 16 maggio 2019 consid. 3; STF 8C_921/2009 dell’11 dicembre 2009; DTF 112 V 398 consid. 1a; DTF 110 V 102; DLA 1991 pag. 25).

In una sentenza pubblicata in DLA 2002 N. 5 pag. 54 seg. il TFA ha stabilito che l'assicurato che esercita un'attività indipendente durante la propria disoccupazione è idoneo al collocamento solo se può esercitare tale attività al di fuori dell'orario di lavoro normale.

Il fatto che l'assicurato cerchi di attuare un'attività indipendente è di per sé conciliabile con l'obbligo di ridurre il danno, se intraprende sforzi sufficienti per trovare un impiego salariato; in caso contrario, vi è inidoneità al collocamento.

Con sentenza C 283/05 del 15 marzo 2006, l’Alta Corte ha confermato l’inidoneità al collocamento di un assicurato a decorrere dal mese di gennaio 2004 allorché lo stesso ha deciso di mettersi in proprio. L’assicurato, infatti, da un lato, a fare tempo da tale data aveva preso in locazione un locale commerciale, si era iscritto alla Cassa di compensazione AVS quale indipendente e aveva fatto iscrivere la nuova ditta a RC. Inoltre egli aveva allestito un business-plan e progettava numerosi contatti all’estero. Dall’altro, aveva svolto delle ricerche di impiego qualitativamente insufficienti, in particolare poiché si limitavano al settore nel quale voleva rendersi indipendente. Il TFA ha così concluso che le pratiche di avvio della propria attività erano talmente avanzate che l’assicurato non era più disponibile a essere collocato.

In una sentenza 8C_130/2010 del 20 settembre 2010, il Tribunale federale ha confermato la decisione con la quale l’amministrazione, prima, e i giudici cantonali, poi, hanno giudicato un assicurato, socio gerente di una società Sagl con firma individuale, inidoneo al collocamento, considerando inverosimile che egli fosse realmente intenzionato ad accettare un impiego salariato dipendente e ritenendo che le ricerche di lavoro da lui svolte rendessero illusorie per non dire nulle le possibilità di conseguire un’attività dipendente.

Con giudizio 8C_169/2014 del 2 marzo 2015 il Tribunale federale ha avallato quanto deciso dall’amministrazione e dai giudici cantonali, confermando l’inidoneità al collocamento di un assicurato. L’Alta Corte ha considerato inverosimile che egli fosse realmente temporaneamente intenzionato ad accettare un impiego salariato dipendente in ragione dell’imminente avvio da parte del medesimo di una propria attività di infermiere indipendente, ritardato momentaneamente dai tempi relativi alla concessione dei documenti richiesti per svolgere l’attività. In quell’occasione la nostra Massima istanza ha precisato, da una parte, che l’assicurato non si era iscritto in disoccupazione al fine di ridurre il danno, bensì per compensare l’assenza di reddito nel periodo tra la fine dell’attività dipendente (da lui abbandonata) e l’inizio della sua attività indipendente. Dall’altra, che del resto l’assicurato presentava una disponibilità limitata nel tempo a partire dall’iscrizione in disoccupazione che lo rendeva di principio inidoneo al collocamento avendo poche possibilità di concludere un contratto di lavoro.

L’Alta Corte, con giudizio 8C_665/2014 del 23 marzo 2015, ha confermato l’inidoneità al collocamento dal dicembre 2012 di un assicurato decisa dalla Sezione del lavoro e avallata da questo Tribunale, ritenendo che egli non fosse disponibile per il mercato del lavoro, visti il ruolo di direttore e i compiti assunti in seno a una società iscritta a RC nel giugno 2012.

Il TF, al riguardo, ha osservato:

Con una sentenza 8C_407/2015 del 13 agosto 2015 il Tribunale federale ha poi approvato l’operato del TCA che aveva ritenuto inidoneo al collocamento un assicurato che aveva concluso un contratto di lavoro al 50% a tempo indeterminato con una Sagl di cui la compagna era gerente e nella quale aveva investito del denaro considerandosi una figura di vitale importanza per la società.

La nostra Massima Istanza ha, in particolare, rilevato:

La Massima istanza, con giudizio 8C_437/2016 del 10 gennaio 2017, ha respinto il ricorso inoltrato contro la sentenza appena esposta e confermato il giudizio cantonale.

In particolare l’Alta Corte al riguardo ha osservato:

La decisione su opposizione impugnata va, conseguentemente, confermata.

2.8.  L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbisLPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Nel caso concreto, trattandosi di prestazioni LADI, in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2024.39 del 21 ottobre 2024 consid. 2.15.; STCA 38.2024.2 del 6 maggio 2024 consid. 2.10.; STCA 38.2023.68 del 29 aprile 2024 consid. 2.16.; STCA 38.2023.50 dell’11 dicembre 2023 consid. 2.15.; STCA 38.2023.11 del 5 giugno 2023 consid. 2.15.; STCA 38.2023.2 del 3 aprile 2023 consid. 2.9.; STCA 38.2022.87 del 16 gennaio 2023 consid. 2.14.; STCA 38.2022.57 del 3 ottobre 2022 consid. 2.15.; STCA 38.2022.52 del 22 agosto 2022 consid. 2.10.; STCA 38.2022.20 del 25 aprile 2022 consid. 2.9.; STCA 38.2021.89 del 7 febbraio 2022 consid. 2.11.).

Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr.Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107); Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto».

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                 La segretaria

Daniele Cattaneo                                         Stefania Cagni