Erwägungen (9 Absätze)
E. 3 Contestazione puntuale della decisione
E. 3.1 Richiamo alla DTF 123 V 234 – rischio di abuso di diritto La decisione si basa sull’ipotetico rischio di abuso di diritto derivante dalla mia posizione di socio gerente, sostenendo che ciò preclude automaticamente l’accesso alle prestazioni. Confutazione: · La DTF 8C_776/2011 stabilisce che il rischio di abuso deve essere valutato caso per caso e non applicato in modo generalizzato. Non è stato dimostrato alcun comportamento abusivo nel mio caso. · La DTF 8C_729/2014 ribadisce che il mantenimento di una quota societaria non è sufficiente per negare l’indennità, se l’assicurato non ha più alcuna influenza decisionale.
E. 3.2 Né osta a tale conclusione la circostanza che la ricorrente abbia regolarmente pagato i contributi sociali, questa Corte avendo a tal proposito ricordato che la negazione delle indennità di disoccupazione a una persona che gode di una situazione professionale paragonabile a quella di un datore di lavoro ai sensi della giurisprudenza pubblicata in DTF 123 V 234 non giustifica ancora di per sé un'esenzione dal pagamento dei contributi all'assicurazione contro la disoccupazione (sentenza del 29 dicembre 2004 in re W., C 160/04, consid. 3). (...)" Al riguardo cfr. pure STCA 38.2025.7 del 28 aprile 2025, consid. 2.8.; STCA 38.2024.20 del 22 luglio 2024, consid. 2.6.; STCA 38.2012.69 del 9 gennaio 2013 consid. 2.8.; STCA 38.2007.57 del 9 gennaio 2008 consid. 2.9. 2.10. In esito a tutto quanto precede - rammentato che lo scopo della giurisprudenza sviluppata in DTF 123 V 234 (cfr. consid. 2.2.) non è unicamente quello di sanzionare il caso di abuso effettivo, ma anche quello di prevenire il rischio di un simile abuso che è insito nel pagamento di indennità di disoccupazione in favore di persone che rivestono una posizione professionale paragonabile a quella di un datore di lavoro o in favore dei loro coniugi, che è sufficiente che sia possibile la continuazione delle attività perché il diritto all’indennità debba essere negato sulla base del rischio di raggirare la legge (cfr. STF 8C_242/2022 del 4 agosto 2022 consid. 5.5., pubblicata in SVR 2022 ALV N. 33 pag. 116 segg.; STF 8C_448/2018 del 30 settembre 2019 consid. 6; STF 8C_574/2017 del 4 settembre 2018; STF 8C_344/2018 del 13 giugno 2018; DTF 142 V 263; STF 8C_150/2007 del 3 gennaio 2008 consid. 4.3.; C 315/05 del 27 aprile 2007 consid. 4.4.; DLA 2003 N. 22 pag. 240) - occorre concludere che il ricorrente a novembre 2024 in seno alla __________ rivestiva una posizione analoga a quella di un datore di lavoro e che a ragi one, dunque, la Cassa non gli ha riconosciuto il diritto alle indennità di disoccupazione. La decisione su opposizione deve, conseguentemente, essere confermata. 2.11. Infine, quanto alla “ violazione del principio della buona fede ”, il TCA rileva che il ricorrente lamenta di non essere stato informato dalla Cassa circa il fatto che “ la sua posizione formale fosse ostativa al diritto alle prestazioni ”. Sennonché, in concreto, e senza ulteriormente dilungarsi su quanto dispone l’art. 27 LPGA ( ai sensi del quale “ Gli assicuratori e gli organi esecutivi delle singole assicurazioni sociali, nei limiti delle loro competenze, sono tenuti ad informare le persone interessate sui loro diritti e obblighi (cpv. 1). Ognuno ha diritto, di regola gratuitamente, alla consulenza in merito ai propri diritti e obblighi. Sono competenti in materia gli assicuratori nei confronti dei quali gli interessati devono far valere i loro diritti o adempiere i loro obblighi. Per le consulenze che richiedono ricerche onerose, il Consiglio federale può prevedere la riscossione di emolumenti e stabilirne la tariffa (cpv. 2). Se un assicuratore constata che un assicurato o i suoi congiunti possono rivendicare prestazioni di altre assicurazioni sociali, li informa immediatamente (cpv. 3)”) il TCA rileva che sin dalla “ registrazione all’Ufficio regionale di collocamento (URC) ” i disoccupati sono chiamati a consultare “ il promemoria “Diritti e obblighi nell’assicurazione contro la disoccupazione ””. Tale documento rimanda al sito lavoro.swiss, ove si trova tutta una serie di pubblicazioni ed opuscoli informativi dedicati agli assicurati. Segnatamente, l’“ opuscolo per i disoccupati ” ivi reperibile indica sin dalla risposta al primo tra i quesiti esposti, e meglio “1. Chi è assicurato contro la disoccupazione?”, che “ Non hanno diritto all’indennità i lavoratori dipendenti che, in qualità di membro del consiglio di amministrazione di una SA, socio di una Sagl, compartecipe finanziario o membro di un organo dirigente dell’azienda, prendono parte alle decisioni aziendali o possono esercitarvi un influsso considerevole, come anche i loro coniugi o partner registrati occupati nell’azienda. L’organo d’esecuzione fornirà le informazioni necessarie ”. In concreto, non solo in sede di iscrizione all’URC con scritto dell’11 novembre 2024 (cfr. doc. 122-127), ma poi nuovamente al momento in cui ha presentato la propria domanda di indennità di disoccupazione il ricorrente, a dimostrazione del fatto che gli erano note le criticità legate alla funzione di socio e gerente di una Sagl in termini di diritto alle prestazioni LADI, ha trasmesso ad URC e Cassa una “ dichiarazione dettagliata rispetto alle attività svolte e relativi allegati ” (cfr. doc. 67, 88-93, supra consid. 2.6.) relativizzando, rispetto a quanto emerge a Registro di commercio, il proprio ruolo in tutta una serie di attività. Quanto precede porta a concludere, in applicazione del grado della verosimiglianza preponderante abitualmente applicato nel settore delle assicurazioni sociali (cfr. STF 9C_107/2024 del 24 giugno 2025, consid. 2.3; la STF 9C_583/2024 del 26 maggio 2025 - consid. 3.3.1 - di cui è prevista la pubblicazione; la STF 9C_378/2024 del 10 dicembre 2024 consid. 4.4 con riferimenti; la STF 8C_611/2019 dell’11 maggio 2020 consid. 3.2; DTF 150 II 321, consid. 3.6.3, DTF 144 V 427, consid. 3.2; DTF 139 V 176, consid. 5.3; DTF 138 V 218, consid. 6 con riferimenti e DTF 126 V 353 consid. 5b), che al ricorrente fosse ben nota la circostanza che il socio e gerente di una Sagl (cfr. art. 809-814 CO) gode ex lege di un notevole potere decisionale ai sensi dell’art. 31 cpv. 3 lett. c LADI e non abbia, pertanto e di principio, diritto alle prestazioni LADI. Stante quanto precede, all’amministrazione nulla può essere rimproverato a proposito dei doveri di informazione agli assicurati che le incombono. 2.12. L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti ; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. f bis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. Nel caso concreto, trattandosi di prestazioni LADI, in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2024.40 del 7 ottobre 2024 consid. 2.9.; STCA 38.2024.9 del 25 marzo 2024 consid. 2.14.; STCA 38.2023.50 dell’11 dicembre 2023 consid. 2.15.; STCA 38.2023.31 del 15 settembre 2023 consid. 2.12.; STCA 38.2023.30 del 28 agosto 2023 consid. 2.11.; STCA 38.2023.11 del 5 giugno 2023 consid. 2.15.; STCA 38.2023.2 del 3 aprile 2023 consid. 2.9.; STCA 38.2022.87 del 16 gennaio 2023 consid. 2.14.; STCA 38.2022.57 del 3 ottobre 2022 consid. 2.15.; STCA 38.2022.52 del 22 agosto 2022 consid. 2.10.; STCA 38.2022.20 del 25 aprile 2022 consid. 2.9.; STCA 38.2021.89 del 7 febbraio 2022 consid. 2.11.). Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi , Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107); Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 “Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto”.
E. 3.3 Prassi LADI ID 01.2019 – esclusione automatica La decisione fa riferimento alla Prassi LADI per giustificare l’esclusione automatica dalla cerchia dei beneficiari. Confutazione: · La DTF 8C_293/2008 stabilisce che un’applicazione rigida delle prassi amministrative viola il principio di proporzionalità e deve essere supportata da prove specifiche. · Nel mio caso, non è stato dimostrato alcun elemento concreto che giustifichi l’esclusione.
E. 4 Violazione del principio di buona fede La mancata informazione sull’incompatibilità tra mia posizione e l’accesso alle prestazioni costituisce una grave violazione del principio di buona fede sancito dall’art. 5 cpv. 3 della Costituzione svizzera. (…)
E. 5 Richieste e messa in mora (…)” (cfr. doc. 40-43). Il 24 gennaio 2025, la Cassa ha invitato l’interessato a precisare se lo scritto del 9 gennaio precedente costituiva, o meno, un’opposizione contro la decisione del 28 novembre 2024 (cfr. doc. 38-39). Il 3 febbraio 2025, il ricorrente ha comunicato alla Cassa quanto segue: " (…) considerato che la decisione (…) è da definirsi assolutamente iniqua, a questo punto lo scritto (…) vi valga anche quale formale ricorso, adducendo le addotte motivazioni, e fatto salva ed impregiudicata l’intenzione di procedere ad una denuncia nei confronti dell’ente da lei rappresentato per quanto già espresso nella missiva. Specifico di non aver ottemperato ai miei obblighi derivanti dallo status di disoccupato, mio malgrado, data la vostra presa di posizione. (…)” (cfr. doc. 34). Con la decisione su opposizione ora impugnata davanti a questa Corte, l’amministrazione ha confermato il proprio precedente provvedimento (cfr. supra consid. 1.1.). 2.7. Chiamata a dirimere la presente fattispecie, questa Corte ricorda innanzitutto che per un membro del consiglio di amministrazione il diritto alle prestazioni è escluso ex lege senza che sia necessario determinare più concretamente le responsabilità da lui esercitate all'interno della società (cfr. supra consid. 2.2.). Come visto, inoltre, la giurisprudenza federale equipara la posizione di socio gerente di una Sagl (cfr. art. 809-814 CO) a quella di un membro del consiglio di amministrazione di una SA (cfr. STF 8C_191/2014 del 4 giugno 20214; STF 8C_729/2014 del 18 novembre 2014; STFA C 270/04 del 4 luglio 2005; STF C 37/02 del 22 novembre 2002 e STF C 71/01 del 30 agosto 2001; STF 8C_84/2008 del 3 marzo 2009, pubblicata in DLA 2009 N. 9 pag. 177; STCA 38.2013.51 del 23 gennaio 2014; in un altro contesto cfr. pure la STF 9C_424/2016 del 26 gennaio 2017). In tal senso, giova rilevare che nella STF 8C_776/2011 del 14 novembre 2012, richiamata dal ricorrente per sostenere che, trattandosi del socio e gerente di una Sagl, “ il rischio di abuso deve essere valutato caso per caso e non applicato in modo generalizzato ”, l’Alta Corte ha ribadito che: " (…) Lorsqu'il s'agit de déterminer quelle est la possibilité effective d'un dirigeant d'influencer le processus de décision de l'entreprise, il convient de prendre en compte les rapports internes existant dans l'entreprise. On établira l'étendue du pouvoir de décision en fonction des circonstances concrètes (DTA 1996/1997 no 41 p. 227 s. consid. 1b et 2; SVR 1997 ALV no 101 p. 311 consid. 5c). La seule exception à ce principe concerne les membres des conseils d'administration car ils disposent ex lege (art. 716 à 716b CO) d'un pouvoir déterminant au sens de l' art. 31 al. 3 let . c LACI (DTA 1996/1997 no 41 p. 226 consid. 1b et les références). Pour les membres du conseil d'administration, le droit aux prestations peut dès lors être exclu sans qu'il soit nécessaire de déterminer plus concrètement les responsabilités qu'ils exercent au sein de la société ( ATF 122 V 270 consid. 3
p. 273; DTA 2004 no 21 p. 196 consid. 3.2, C 113/03). Il en va de même, dans une société à responsabilité limitée, des associés, respectivement des associés-gérants lorsqu'il en a été désigné, lesquels occupent collectivement une position comparable à celle du conseil d'administration d'une société anonyme (arrêts 8C_140/2010 du 12 octobre 2010, consid. 4.2; C 37/02 du 22 novembre 2002, consid. 4).” (consid. 3.2.). Nella fattispecie, quindi, l’insorgente, socio e gerente della __________ (ruolo che peraltro ricopre anche a tutt’oggi), disponeva a pieno titolo dei poteri di gestione connessi a tale carica. Il medesimo, pertanto, aveva ex lege il potere di determinare le decisioni della società ai sensi dell’art. 31 cpv. 3 lit. c LADI (cfr. supra consid. 2.2.). Quanto precede senza che sia necessario dimostrare che vi sia stato un abuso, né procedere a vagliare i suoi effettivi poteri decisionali. 2.8. Dal principio appena esposto, ci si può scostare, come indicato dalla Cassa nella propria decisione su opposizione al punto 3 (cfr. supra consid. 1.1., doc. 22-32), “ se i fatti contraddicono chiaramente l’iscrizione al Registro di commercio ”, in presenza, ad esempio, di “ una decisione dell’assemblea generale ”, oppure di “ un atto notarile ” (cfr. Prassi LADI ID B28 riprodotto supra consid. 2.5.). Non è il caso di questa fattispecie. In concreto, il ricorrente pretende che aveva trasferito già nel 2022 la gestione societaria ad un terzo - in conseguenza della firma del “ contratto preliminare ” in atti - e di detenere dal quel momento le quote della Sagl a mero titolo fiduciario (svolgendo così “ una funzione squisitamente fiduciaria ” cfr. supra consid. 1.2. e 1.4.). Al riguardo, il TCA ribadisce in quest’occasione che, secondo il diritto civile svizzero, colui che detiene beni a titolo fiduciario deve essere considerato proprietario degli stessi a tutti gli effetti. Le azioni di una società, ad esempio, in possesso di una persona a titolo fiduciario appartengono giuridicamente a quest’ultima; cfr. STF 5A_629/2011 del 26 aprile 2012 consid. 5.1.; DTF 107 III 103). Nell’ambito della responsabilità per il mancato pagamento dei contributi sociali giusta l’art. 52 LAVS l’amministratore non può validamente giustificarsi sostenendo di aver assunto la carica soltanto a titolo fiduciario e di non avere avuto l’effettivo potere di gestione della società (cfr. STF 9C_417/2010 del 21 ottobre 2010; STF 9C_289/2009, 9C_292/2009, 9C_295/2009, 9C_297/2009, 9C_299/2009 del 19 maggio 2010 consid. 6.2.; STFA H 13/03 del 21 maggio 2003 consid. 3.1.). Inoltre, in concreto al “ contratto preliminare ” in atti non risulta aver fatto seguito la successiva cessione effettiva delle quote (peraltro subordinata all’approvazione da parte dell’assemblea dei soci secondo l’art. 786 cpv. 1 CO salvo diversa disposizione statutaria) della __________ a __________, le condizioni previste in tal senso non essendosi adempiute (nulla avendo, peraltro, comprovato il ricorrente in tal senso; cfr. punto 3 della decisione su opposizione, supra consid. 1.1.). Non va, peraltro, dimenticato che in concreto il socio e gerente della __________ ha indicato di essere il solo soggetto che “ per conoscenze tecniche ” avrebbe “ potuto portare aventi il progetto facente capo a __________ ” (cfr. supra consid. 2.6.), che la società risulta ancora attiva ed in grado di perseguire lo scopo sociale (cfr. STF 8C_174/2010 del 30 luglio 2010; STFA C 37/02 del 22 novembre 2002 e STFA C 157/06 del 22 gennaio 2007, 38.2020.36 del 29 ottobre 2020; STCA 38.2011.74 del 29 marzo 2012). La questione relativa ad un’eventuale mancanza di mezzi finanziari della Sagl - ricordato che il ricorrente ha fatto valere che “ Nel frattempo, la società è rimasta sostanzialmente ferma, ed ha accumulato gravi situazione debitorie ” (cfr. supra consid. 2.6.) – se risulta ininfluente e non necessita, perciò, di maggiori indagini. Al riguardo il Tribunale federale delle assicurazioni, nella sentenza C 157/06 del 22 gennaio 2007, relativa al diniego del diritto alle indennità di disoccupazione a un socio e gerente di una Sagl, ha precisato che: " (…) Quant aux autres circonstances invoquées par le recourant, elles ne sont pas non plus déterminantes: le manque de moyens financiers de la société ou de ses associés-gérants pour assurer la reprise des activités n'équivaut pas encore à la cessation définitive de son exploitation, puisque la recherche de nouveaux fonds et investisseurs n'est pas exclue. Des mesures d'instruction sur la situation financière de la société, comme le requérait M.________ en instance cantonale, ne s'avéraient dès lors pas nécessaires, sans qu'on puisse reprocher à la juridiction cantonale une violation du droit d'être entendu du prénommé ( ATF 124 V 94 consid. 4b; SVR 2001 IV n° 10 p. 28 consid. 4b [I 369/99]).” D’altronde nemmeno un eventuale sovraindebitamento di un’azienda, annulla o riduce il rischio di abuso effettivo che è insito nel pagamento di indennità di disoccupazione in favore di persone che rivestono una posizione professionale paragonabile a quella di un datore di lavoro (cfr. STF 8C_821/2013 del 31 gennaio 2014; consid. 3.2.; STFA C 210/03 del 16 giugno 2004). 2.9. L’insorgente ha preteso di essere vittima di una serie di reati commessi ai suoi danni dalla Cassa – facendo valere che la condotta dell’amministrazione costituirebbe una truffa, un’appropriazione indebita ed un abuso di diritto ai suoi danni laddove indica che “ Il comportamento della Cassa configura una truffa ai danni dell’assicurato, nella misura in cui percepisce contributi assicurativi sapendo che, secondo la sua logico, il soggetto non è neanche assicurabile. Si configura un’ipotesi di appropriazione indebita (art. 138 CP) e abuso di diritto .” (cfr. supra consid. 1.4.) – ed ha osservato di avere proceduto al versamento dei contributi all’assicurazione contro la disoccupazione allo scopo di ricevere, in caso di disoccupazione e fino al reperimento di un nuovo impiego, dei pagamenti sostitutivi (cfr. doc. I; V; consid. 1.2.; 1.4.). Riguardo alla questione del versamento dei contributi sociali, e in particolare di quelli per l’assicurazione contro la disoccupazione, questo Tribunale rileva che l’Alta Corte, in una sentenza C 160/04 del 29 dicembre 2004, pubblicata in DLA 2005 N. 16 pag. 201, ha stabilito che il fatto che una persona che occupa una posizione analoga a quella di un datore di lavoro, a seconda delle circostanze, non abbia diritto all’indennità di disoccupazione conformemente alla DTF 123 V 236, consid. 7, non giustifica l’esenzione della stessa e del suo datore di lavoro dall’obbligo di pagare i contributi all’assicurazione contro la disoccupazione. La nostra Massima Istanza si è confermata nella propria giurisprudenza in un’altra decisione C 270/04 del 4 luglio 2005, relativa a un’assicurata a cui il diritto alle indennità di disoccupazione era stato negato, segnatamente in quanto la stessa si era iscritta in disoccupazione dopo essere stata licenziata da una Sagl sua datrice di lavoro nella quale il coniuge rivestiva la carica di unico socio gerente con diritto di firma individuale. L’Alta Corte ha, tra l’altro, osservato che: " (…)
E. 20 giugno 2025, linsorgente ha ribadito le proprie censure e, infine, ha osservato quanto segue:
Egli ha, poi, chiesto a questa Corte di disporre la trasmissione degli atti alla competente autorità penale, affinché venga verificato lesistenza di:
truffa aggravata (art. 146 CP);
abuso di autorità (art. 312 CP);
violazione del dovere di funzione;
falsità ideologia in atto pubblico (cfr. doc. 317 CP);
eventuale associazione a delinquere (art. 260ter CP)(cfr. doc. X).
1.7. Il 17 luglio 2025 la Cassa ha comunicato di non avere ulteriori osservazioni (cfr. doc. XII).
Il ricorrente ha, poi, formulato ulteriori osservazioni, per le quali, nella misura di quanto rilevante ai fini della presente vertenza, si dirà nel prosieguo (cfr. doc. XIV).
consideratoin diritto
in ordine
2.1. Il ricorrente censura il fatto che la decisione su opposizione è stata redatta dalla medesima funzionaria, sig.ra __________, che aveva già firmato la decisione originaria del 28 novembre 2024 e pretende che ciò costituisce una evidente violazione del principio del giudice imparziale(cfr. supra consid. 1.2. e doc. I).
In una sentenza 9C_738/2007 del 29 agosto 2008, parzialmente pubblicata in DTF 134 V 405, al consid. 2.2. (non pubblicato) il TF si è così espresso:
nel merito
2.2.Oggetto del contendere è la questione di sapere se correttamente, o meno, la Cassa ha negato al ricorrente il diritto a percepire le indennità di disoccupazione dal 7 novembre 2024.
Fondamentale presupposto per il riconoscimento del diritto alle indennità di disoccupazione è, tra laltro, che lassicurato sia disoccupato totalmente o parzialmente (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. a e art. 10 LADI).
Lart. 31 cpv. 3 LADI prevede che non hanno diritto allindennità per lavoro ridotto:
a.i lavoratori, la cui perdita di lavoro non è determinabile o il cui tempo di lavoro non è sufficientemente controllabile;
b.il coniuge del datore di lavoro occupato nellazienda di questultimo;
c.le persone che, come soci, compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo dellazienda, determinano o possono influenzare risolutivamente le decisioni del datore di lavoro, come anche i loro coniugi occupati nellazienda.
I disposti relativi allindennità di disoccupazione (art. 8 segg. LADI) non contemplano una norma corrispondente.
Ciò non comporta, tuttavia, in caso di disoccupazione, il riconoscimento automatico del diritto alle relative indennità al coniuge del datore di lavoro, alle persone che hanno una posizione analoga a quella di un datore di lavoro e ai loro coniugi.
Con decisione pubblicata in DTF 123 V 234 il Tribunale federale (TF) ha infatti esteso lapplicabilità dellart. 31 cpv. 3 lett. c LADI allassegnazione dellindennità di disoccupazione (cfr. STF C 292/05 del 16 febbraio 2007 consid. 3) e ha stabilito, in particolare, che il lavoratore in posizione professionale analoga a quella di un datore di lavoro non ha diritto all'indennità di disoccupazione se, dopo essere stato licenziato dalla società anonima, continua ad essere l'azionista unico ed il solo amministratore della ditta (cfr. STF 8C_811/2019 del 12 novembre 2020 consid. 3.1.1.).
Nelle sentenze pubblicate in SVR 1997 ALV Nr. 82, DTF 122 V 270 e DLA 1996/1997, Nr. 23, pag. 130, e in SVR 1997 ALV Nr. 101, lAlta Corte ha deciso che un dipendente membro del consiglio di amministrazione di unazienda gode ex lege (cfr. art. 716a-716b del Codice delle obbligazioni) di un notevole potere decisionale ai sensi dellart. 31 cpv. 3 lett. c LADI.
Per un membro del consiglio di amministrazione il diritto alle prestazioni è escluso senza che sia necessario determinare più concretamente le responsabilità da lui esercitate all'interno della società (cfr. STF 8C_163/2016 del 17 ottobre 2016; STF 8C_172/2013 del 23 gennaio 2014; STF C 160/05 del 24 gennaio 2006; STF C 102/04 del 15 giugno 2005).
In una sentenza 8C_279/2010 del 8 giugno 2010 il Tribunale federale ha sviluppato su questi temi le seguenti considerazioni:
"( ) Il primo giudice ha infine correttamente precisato che per stabilire se un impiegato possa esercitare un influsso considerevole ai sensi dell'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI (e, quindi, dell'art. 51 cpv. 2 LADI), deve essere esaminato di quali poteri decisionali egli disponga concretamente sulla base della struttura aziendale interna, non essendo per contro determinanti i soli criteri formali. Segnatamente, non è ammissibile negare, in modo generico, il diritto alle indennità a lavoratori esercitanti mansioni dirigenziali per il solo fatto che essi detengono una procura o un altro mandato commerciale e sono iscritti nel registro di commercio. D'altro canto però, possono di principio vedersi rifiutare le prestazioni anche salariati che non fruiscono formalmente di un diritto di firma e non figurano a registro di commercio, ma che in realtà partecipano in modo decisivo alla formazione della volontà sociale (DTF 120 V 525consid. 3b e riferimenti).
Da questa regola la giurisprudenza ha escluso solo i membri del consiglio d'amministrazione che collaborano nell'azienda, per il motivo che la legge conferisce a tale organo esecutivo attribuzioni, in parte inalienabili, che per definizione comportano la facoltà di influire in modo diretto sulle decisioni del datore di lavoro, foss'anche solo nella forma della suprema direzione o dell'alta vigilanza sugli incaricati della gestione (art. 716-716b CO). Di conseguenza, l'appartenenza di un salariato al consiglio d'amministrazione è una circostanza che lo esclude automaticamente, giusta l'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI, dal diritto all'indennità per lavoro ridotto (e, quindi, anche d'insolvenza), senza che nemmeno occorra esperire ulteriori accertamenti ai sensi della dianzi citata giurisprudenza inDTF 120 V 525con riferimento alla concreta posizione dell'interessato in seno all'azienda (DTF 122 V 273consid. 3; DLA 2004 no. 21 pag. 198 consid. 3.2 [C 113/03]).
3.
Come già rilevato dal primo giudice, nella fattispecie in esame è pacifico che la ricorrente ha ricoperto, dal 3 dicembre 2007 al 6 maggio 2008, la carica di membro del consiglio di amministrazione della A.________ SA. Ne discende che deve essere esclusa, giusta l'art. 51 cpv. 2 LADI e la giurisprudenza menzionata, dalle chieste prestazioni, di modo che a ragione la precedente istanza ha confermato il provvedimento amministrativo di diniego. ( )"
Lo scopo della giurisprudenza sviluppata in DTF 123 V 234 non è unicamente quello di sanzionare il caso di abuso effettivo, ma anche quello di prevenire il rischio di un simile abuso che è insito nel pagamento di indennità di disoccupazione in favore di persone che rivestono una posizione professionale paragonabile a quella di un datore di lavoro o in favore dei loro coniugi (cfr. STF 8C_150/2007 del 3 gennaio 2008 consid. 4.3.; STF C 292/05 del 16 febbraio 2007 consid. 3; DLA 2003 N. 22 pag. 240).
Al riguardo cfr. pure la sentenza 8C_163/2016 del 17 ottobre 2016, nella quale il Tribunale federale ha sviluppato le seguenti considerazioni:
"( )
4.2.Dans plusieurs arrêts (en dernier lieu l'arrêt 8C_295/2014 du 7 avril 2015 consid. 4), le Tribunal fédéral a rappelé les motifs qui ont présidé au développement de cette jurisprudence. Pour des raisons de conflits d'intérêts évidents, la loi exclut du cercle des bénéficiaires de l'indemnité en cas de réduction de travail les personnes qui occupent dans l'entreprise une position dirigeante leur permettant de déterminer elles-mêmes l'ampleur de la diminution de leur activité (cf. art. 31 al. 3 let. c LACI [RS 837.0]). Il en va de même des conjoints de ces personnes qui travaillent dans l'entreprise. Dans l'arrêtATF 123 V 234, le Tribunal fédéral a identifié un risque de contournement de cette clause d'exclusion lorsque dans un contexte économique difficile, ces mêmes personnes procèdent à leur propre licenciement et revendiquent l'indemnité de chômage tout en conservant leurs liens avec l'entreprise. Dans une telle configuration, en effet, il est toujours possible pour elles de se faire réengager dans l'entreprise ultérieurement et d'en reprendre les activités dans le cadre de son but social. La même chose vaut pour le conjoint de la personne qui se trouve dans une position assimilable à un employeur lorsque, bien que licencié par ladite entreprise, il conserve des liens avec celle-ci au travers de sa situation de conjoint d'un dirigeant d'entreprise. Cette possibilité d'un réengagement dans l'entreprise - même si elle est seulement hypothétique et qu'elle découle d'une pure situation de fait - justifie la négation du droit à l'indemnité de chômage.( )"
Sempre secondo la giurisprudenza federale la posizione di socio gerente di una Sagl (cfr. art. 809-814 CO) è equiparabile a quella di un membro del consiglio di amministrazione di una SA (cfr. STF 8C_191/2014 del 4 giugno 20214; STF 8C_776/2011 del 14 novembre 2012; STF 8C_729/2014 del 18 novembre 2014; STFA C 270/04 del 4 luglio 2005; STF C 37/02 del 22 novembre 2002 e STF C 71/01 del 30 agosto 2001; STF 8C_84/2008 del 3 marzo 2009, pubblicata in DLA 2009 N. 9 pag. 177; STCA 38.2013.51 del 23 gennaio 2014; in un altro contesto cfr. pure la STF 9C_424/2016 del 26 gennaio 2017).
LAlta Corte ha stabilito che linfluenza determinante di un socio di una Sagl secondo il diritto svizzero (con o senza funzione di gerente) risulta già dalla sua posizione di socio di per sé.
Al riguardo il Tribunale federale ha sottolineato che:
"( )
"4.5.1. Oberstes Organ der GmbH ist die Gesellschafterversammlung (Art. 804 Abs. 1 OR). Ihr sind die wichtigsten Aufgaben innerhalb der Gesellschaft zugeordnet. Als Versammlung der Anteilseigner und somit der Träger des wirtschaftlichen Risikos muss es ihr vorbehalten bleiben, über die bedeutsamsten Grundsätze zu entscheiden. Eine Vielzahl von Befugnissen sind ihr unübertragbar zugewiesen. Diese erlauben es den Gesellschaftern, über die Gesellschafterversammlung einen viel stärkeren Einfluss auf die Geschäftsführung zu nehmen, als dies der Aktionär an der Generalversammlung kann (Art. 804 Abs. 2; Art. 698 OR). Die unübertragbaren Befugnisse eines Gesellschafters einer GmbH nach Art. 804 Abs. 2 OR sind mit Blick auf die arbeitslosenversicherungsrechtliche Qualifikation einer arbeitgeberähnlichen Person nicht anders zu werten als jene eines Verwaltungsrates einer AG: Die Gesellschafterversammlung bestimmt die Statuten, ihr obliegt die Bestellung und Abberufung von Geschäftsführern und die Wahl und Abberufung der Revisionsstelle, sie nimmt die Jahresrechnung ab, sie bestimmt die Geschäftsleitung, sie entlastet die Geschäftsführung und entscheidet über Gewinn- oder Verlustverwendung. Zusätzliche Kompetenzen können der Gesellschafterversammlung durch die Statuten übertragen (Art. 804 Abs. 2 Ziff. 18 OR) und für bestimmte Geschäfte ein Genehmigungsvorbehalt vorgesehen werden. Dies gilt ebenfalls für an sich unübertragbare Aufgaben des Geschäftsführers, die mit dem Vorbehalt der Genehmigung durch die Gesellschafterversammlung verknüpft werden können (Art. 811 OR; vgl. Art. 716b OR), die damit direkten Einfluss auf die Geschäfte des Unternehmens ausübt.
4.5.3. Diese gesetzliche Ausgestaltung der Befugnisse der Gesellschafterversammlung und derjenigen jedes einzelnen Gesellschafters (mit oder ohne Geschäftsführertätigkeit) zeigt in Bezug auf die hier relevante Frage der arbeitgeberähnlichen Stellung eines Gesellschafters auf, dass das Risiko eines Missbrauchs von Arbeitslosenversicherungsleistungen bei einem Gesellschafter einer GmbH, nicht zuletzt unter Berücksichtigung des personenbezogenen Charakters der Unternehmung, womit auch die Gefahr einer abredeweisen Einflussnahme der Gesellschafter untereinander besteht, nicht verneint werden kann. Diesem Missbrauchsrisiko könnte daher auch nicht mit der Einführung einer für den Leistungsausschluss ohne Prüfung des Einzelfalls vorausgesetzten bestimmten Höhe des Stammanteils (von beispielsweise mindestens 30 %; vgl. BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, N. 26 zu Art. 10 AVIG) begegnet werden. Sachliche Gründe fehlen für eine solche Grenzziehung. Damit würde eine ungerechtfertigte Privilegierung der Minderheitsgesellschafter einer GmbH geschaffen, die der gesetzlich geregelten Einflussnahme eines Gesellschafters auf die Unternehmung nicht entspricht. An der Rechtsprechung, wonach dem Gesellschafter unabhängig von der Höhe seines Stammanteils von Gesetzes wegen eine Einflussmöglichkeit auf die Geschicke der Gesellschaft zusteht, die einen Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung ausschliesst, ist daher festzuhalten. Eine Rechtsprechungsänderung kommt zudem nur unter ganz bestimmten Voraussetzungen in Frage. Sprechen keine entscheidenden Gründe zugunsten einer Änderung, ist die bisherige Praxis beizubehalten. Gegenüber dem Postulat der Rechtssicherheit lässt sich eine Rechtsprechungsänderung grundsätzlich nur begründen, wenn die neue Lösung besserer Erkenntnis der ratio legis, veränderten äusseren Verhältnissen oder gewandelten Rechtsanschauungen entspricht. Solche ernsthaften sachlichen Gründe, liegen, wie aufgezeigt, nicht vor und werden auch nicht geltend gemacht (BGE 137 V 282 E. 4.2 S. 291; 135 I 79 E. 3 S. 82; je mit Hinweisen).( )
Nella STF 8C_811/2019 del 12 novembre 2020, già citata sopra, lAlta Corte, accogliendo il ricorso di una Cassa, ha negato il diritto a indennità di disoccupazione dal 24 aprile al 30 giugno 2018 a una persona che aveva lavorato fino al 31 marzo 2018, quando era diventato effettivo il licenziamento ricevuto il 12 febbraio 2018, per una Sagl (panetteria, tea room) di cui era socia (all80%; lulteriore 20% era detenuto dalla moglie) e gerente, rispettivamente socia dopo la decisione del 19 aprile 2018 di entrata in liquidazione della società e successivamente alla decisione del 28 maggio 2018 di revoca dello scioglimento nuovamente socia e gerente con firma individuale.
Il TF ha precisato che fino al 2 luglio 2018 tale persona disponevaex legedi un potere determinante giusta lart. 31 cpv. 3 lett. c LADI senza che occorresse stabilire concretamente le sue responsabilità in seno alla Sagl.
Con STCA 38.2019.52 del 12 dicembre 2019, cresciuta incontestata in giudicato, questa Corte ha respinto il ricorso di un assicurato che deteneva il 33.18% delle azioni della SA sua ex datrice di lavoro, al quale era stato negato il diritto a indennità di disoccupazione fino al momento della cessione delle azioni.
La compartecipazione finanziaria dellinsorgente era infatti tale da poter influenzare risolutivamente le decisioni del datore di lavoro.
"( ) secondo il diritto civile svizzero colui che detiene beni a titolo fiduciario deve essere considerato proprietario degli stessi a tutti gli effetti. Le azioni di una società, ad esempio, in possesso di una persona a titolo fiduciario appartengono giuridicamente a questultima; cfr. STF 5A_629/2011 del 26 aprile 2012 consid. 5.1.; DTF 107 III 103).
Nellambito della responsabilità per il mancato pagamento dei contributi sociali giusta lart. 52 LAVS lamministratore non può validamente giustificarsi sostenendo di aver assunto la carica soltanto a titolo fiduciario e di non avere avuto leffettivo potere di gestione della società (cfr. STF 9C_417/2010 del 21 ottobre 2010; STF 9C_289/2009, 9C_292/2009, 9C_295/2009, 9C_297/2009, 9C_299/2009 del 19 maggio 2010 consid. 6.2.; STFA H 13/03 del 21 maggio 2003 consid. 3.1.). (consid. 2.7.).
Questa Corte aveva, poi, concluso che, sebbene in seno alla società non ricopriva dallaprile 2019 alcun ruolo formale e non era dunque (più) iscritto al Registro di commercio, quel ricorrente non era soltanto colui che per il tramite di una società della quale era proprietario delle azioni nella misura del 90% deteneva, in parte a pieno titolo ed in parte a titolo fiduciario, le azioni dellex datrice di lavoro, ma che era anche lunico soggetto che di fatto aveva permesso il perseguimento dello scopo societario.
2.4. La situazione è differente quando il salariato, trovandosi in una posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro, lascia definitivamente l'impresa a causa della sua chiusura; in questo caso non è ravvisabile un comportamento volto ad eludere la legge. Lo stesso vale nel caso in cui l'impresa continua ad esistere ma il salariato, a seguito della rottura del contratto di lavoro, interrompe definitivamente tutti i legami con la società. In entrambi i casi, l'assicurato può, in principio, pretendere l'indennità di disoccupazione (cfr. STF C 87/02 del 7 giugno 2004; STF C 275/04 del 10 novembre 2005 consid. 3.2).
Al riguardo, nella STF 8C_163/2016 del 17 ottobre 2016 già citata in precedenza, il Tribunale federale ha rilevato:
"( ) Ce droit peut toutefois être reconnu lorsque le dirigeant démontre qu'il a coupé tous les liens qu'il entretenait avec l'entreprise (en raison de la fermeture de celle-ci ou en cas de démission de la fonction dirigeante) ou, s'agissant du conjoint licencié, lorsque celui-ci a travaillé dans une autre entreprise que celle dans laquelle son mari ou sa femme occupe une position assimilable à un employeur. Bien que cette jurisprudence puisse paraître très sévère, il y a lieu de garder à l'esprit que l'assurance-chômage n'a pas pour vocation à indemniser la perte ou les fluctuations de gain liées à une activité indépendante mais uniquement la perte de travail, déterminable et contrôlable, du travailleur ayant un simple statut de salarié qui, à la différence de celui occupant une position décisionnelle, n'a pas le pouvoir d'influencer la perte de travail qu'il subit et pour laquelle il demande l'indemnité de chômage (sur l'ensemble de cette problématique, voir BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, ad art. 10 n° 18 ss; également du même auteur, Droit à l'indemnité de chômage des personnes occupant une position assimilable à celle d'un employeur, in DTA 2013 n° 1, p. 1-12).( )"
Il rischio dabuso non esiste più, dunque, quando lassicurato in questione dimostra di avere rotto ogni legame con la ditta.
Con giudizio 8C_511/2014 del 19 agosto 2015, la nostra Massima Istanza ha precisato che
"( )
5.1. La jurisprudence, selon laquelle le salarié se trouvant dans une position assimilable à celle de lemployeur peut en principe prétendre des indemnités de chômage lorsquil quitte définitivement lentreprise en raison de la fermeture de celle-ci ou lorsquil rompt définitivement tout lien avec la société, est stricte. Elle exclut de considérer quun assuré a définitivement quitté son ancienne entreprise en raison de la fermeture de celle-ci tant quelle nest pas entrée en liquidation (cfr. DTA 2001 p. 218, C 355/00, consid. 3; STF 8C_172/2013 del 23 gennaio 2014 consid. 3.2; 8C_492/2008 del 21 gennaio 2009 consid. 3.2), voire, selon les circonstances, pendant la durée de la procédure de liquidation de la société, il y a lieu de mentionner le cas de lassuré qui est titulaire dune large part du capital social et dont le conjoint est inscrit au registre du commerce (SVR 2007 ALV nr. 21 p. 69, C 180/06, consid. 3.4; DTA 2002 nr. 28 p. 183, C 373/00 consid. 3c) et celui du conjoint dune associée-gérante dune Sàrl qui a cessé dexploiter lentreprise mais qui nest pas inscrite en liquidation au registre du commerce (STF 8C_492/2008 del 21 gennaio 2009 consid. 3). En revanche, en cas de suspension de la faillite faute dactifs, il ne reste la plupart du temps plus rien à liquider, partant, il ny a aucun risque dabus. Cest pourquoi le fait davoir occupé durablement une position assimilable à celle dun employeur ne constitue pas un motif valable pour dénier à lassuré concerné le droit à lindemnité de chômage (DTA 2007 nr. 6 p. 115, C 267/04, consid.4.3.).
Cfr. pure al riguardo la STF 8C_481/2010 del 15 febbraio 2011 consid. 4.2.
Secondo la giurisprudenza federale al membro del consiglio di amministrazione e al socio gerente cui è affidata la liquidazione della SA e/o della Sagl non va riconosciuto il diritto alle indennità di disoccupazione, ritenuta la loro posizione analoga a quella di un datore di lavoro, fino al momento in cui la società viene cancellata dal Registro di commercio (cfr.STF 8C_102/2018 del 21 marzo 2018 consid. 6.2.;STF 8C_738/2015 del 14 settembre 2016; STF 8C_481/2010 del 15 febbraio 2011 consid. 4.2.; STFA C 298/05 del 13 aprile 2006; C 295/03 del 10 febbraio 2005; C 83/03 del 14 luglio 2003; DLA 2002 N. 28 pag. 183).
LAlta Corte è arrivata alla medesima conclusione in una sentenza 8C_738/2015 del 14 settembre 2016 a proposito dellamministratore di una SA.
Al riguardo cfr. anche STF 8C_481/2010 del 15 febbraio 2011; STFA C 298/05 del 13 aprile 2006; STCA 38.2018.52 del 5 novembre 2018.
In una sentenza 8C_242/2022 del 4 agosto 2022, pubblicata in SVR 2022 ALV n. 33 pag. 116 e segg., il Tribunale federale ha affrontato la questione del rischio di abuso ed in particolare dellinterruzione dei legami con la precedente società, nonché delleventuale attività lucrativa esercitata per almeno sei mesi dopo aver lasciato lazienda nella quale lassicurato rivestiva un ruolo assimilabile a quello di un datore di lavoro.
In quelloccasione lAlta Corte ha negato il diritto allindennità di disoccupazione al gerente di una SA, licenziato per il 31 maggio 2021 ma rimasto iscritto al registro di commercio fino al 3 agosto 2021, in quanto egli rivestiva un ruolo analogo a quello di un datore di lavoro.
Sulla portata delleamministrative, cfr. STF 9C_79/2024 del 6 febbraio 2025 consid. 4.3., destinata alla pubblicazione nella Raccolta ufficiale; STF 8C_425/2023 del 21 maggio 2024 consid. 4.3.; STF 9C_536/2021 del 19 ottobre 2022 consid. 2.4.; STF 8C_769/2021 del 3 maggio 2022 consid. 3.3.; DTF 148 V 144 consid. 3.1.3.; DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF 9C_631/2019 del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; STF 8C_331/2019 del 18 settembre 2019 consid. 4.3.; STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; DTF 144 V 195 consid. 4.2. = DLA 2018 N. 10 pag. 260; DTF 138 V 50 consid. 4.1.; DTF 132 V 121 consid. 4.4 pag. 125.
2.6. Nellevenienza concreta, dagli atti risulta che il ricorrente - cittadino italiano a beneficio di un permesso di dimora B, nato nel 1965 (cfr. doc. 114-115 e 152-154) - nella propria domanda di indennità di disoccupazione ha precisato di essere stato attivo presso __________, dal 1° gennaio 2022 al 31 ottobre 2024 (cfr. doc. 64-67).
Dal contratto di lavoro in atti (sottoscritto il 20 dicembre 2021 tra, da una parte, la Sagl rappresentata dal ricorrente e, daltra parte, RI 1 medesimo, per sé stesso), risulta che lassicurato è stato assunto a tempo indeterminato dal 1° gennaio 2022 in qualità di direttore, per uno stipendio lordo annuo di fr. 64'400.- nel primo anno e di fr. 96'600.- in seguito (cfr. doc. 72-73).
Lassicurato, nella propria domanda di indennità di disoccupazione, ha indicato il seguente motivo di disdetta
La cessazione dellattività, risulta essere anche il motivo di disdetta indicato nellattestato del datore di lavoro, che precisa anche che linsorgente era attivo in __________ come dirigente (cfr. doc. 68-69).
Sebbene, poi, linsorgente pretenda di essere stato licenziato in tronco (cfr. supra consid. 1.4.), dalla disdetta in atti, peraltro prodotta dal medesimo, emerge che la stessa è stata intimata il 31 agosto 2024, con effetto al 31 ottobre 2024, nel rispetto quindi del termine del preavviso legale (cfr. doc. 74).
Al quesito n. 28 della domanda di indennità di disoccupazione, volto a sapere se lei o sua moglie/suo marito/il suo partner registrato partecipa finanziariamente allazienda dellultimo datore di lavoro o fa parte di un organo decisionale supremo dellazienda (ad es. azionista, consigliere damministrazione in una SA o socio, gerente in una Sagl, ecc)?e se lei partecipa finanziariamente a unaltra azienda o fa parte di un organo decisione supremo dellazienda, il ricorrente ha, in ambo i casi, risposto affermativamente, precisando anche quanto segue:
Dallestratto del Registro di commercio del __________ (consultato online in data 18 agosto 2025; sullutilizzo di internet e i suoi limiti, cfr. STF 9C_245/2024 del 5 maggio 2025 consid. 3.2.; 8C_724/2021 dell8 giugno 2022 consid. 4.1.2.; I 425/06 del 6 giugno 2007 consid. 4.3.), risulta che unico socio di __________ da inizio 2020 è il ricorrente, subentrato in tale veste alla __________, che già era socia della __________ dal 2017, allorquando la sede societaria ancora si trovava in Ticino.
La __________ - la cui ragione sociale è mutata a inizio 2025 in __________ da parte sua, aveva quale amministratore unico, sin dal trasferimento della sede nel Canton __________, avvenuta nel 2018 ad inizio agosto 2025, linsorgente.
Gerente della __________ sin dal 2018 (ed a ben vedere dal 2017, quando la sede societaria era in Ticino), con diritto di firma individuale (del quale, secondo quanto emerge dallestratto RC in atti, egli solamente beneficia a tuttoggi), è stato e permane il ricorrente.
Questi risulta, poi, attivo, a vario titolo, in tutta una serie di entità iscritte a RC, tanto nel Canton __________, quanto in Ticino.
In allegato alla propria domanda di prestazioni LADI, il ricorrente ha trasmesso alla Cassa uno scritto accompagnatorio, nel quale, prima, ha fatto riferimento alla sua partecipazione ad Attività di volontariato (a titolo gratuito), indicando:
Linsorgente ha, poi, riferito di attività lavorative NON RESTRIBUITE da lui svolte, e meglio:
Tra le diverse società elencate dal ricorrente figura, per quanto di interesse ai fini della presente vertenza, la __________, per la quale linteressato ha precisato quanto segue:
A proposito della __________ il ricorrente ha indicato:
In conclusione al proprio scritto accompagnatorio, il ricorrente ha comunicato alla Cassa quanto segue:
In atti figura, quindi, ilcontratto preliminare di compravendita quote societarierichiamato dal ricorrente e sottoscritto il 17 maggio 2022, sottoscritto tra il medesimo, in qualità divenditore, e __________, come acquirente.
Ne risulta quanto segue:
Con decisione del 28 novembre 2024, la Cassa ha negato a RI 1 il diritto a percepire le indennità di disoccupazione, poiché durante i due anni precedenti liscrizione alla disoccupazione, ha lavorato presso la società __________ dal 1° gennaio 2022 al 31 ottobre 2024 nella quale risulta tuttora socio e gerente con diritto di firma individuale della società (cfr. doc. 54-60).
A decorrere dal 6 dicembre 2024 il nominativo del ricorrente è stato annullato dal sistema COLSTA (cfr. doc. 52-53).
Il 9 gennaio 2025, RI 1, ha trasmesso alla Cassa uno scritto del seguente tenore e contenuto:
Il
E. 24 gennaio 2025, la Cassa ha invitato linteressato a precisare se lo scritto del 9 gennaio precedente costituiva, o meno, unopposizione contro la decisione del 28 novembre 2024 (cfr. doc. 38-39).
Il 3 febbraio 2025, il ricorrente ha comunicato alla Cassa quanto segue:
Con la decisione su opposizione ora impugnata davanti a questa Corte, lamministrazione ha confermato il proprio precedente provvedimento (cfr. supra consid. 1.1.).
2.7.Chiamata a dirimere la presente fattispecie, questa Corte ricorda innanzitutto che per un membro del consiglio di amministrazione il diritto alle prestazioni è esclusoex legesenza che sia necessario determinare più concretamente le responsabilità da lui esercitate all'interno della società (cfr. supra consid. 2.2.).
Come visto, inoltre, la giurisprudenza federale equipara la posizione di socio gerente di una Sagl (cfr. art. 809-814 CO) a quella di un membro del consiglio di amministrazione di una SA (cfr. STF 8C_191/2014 del 4 giugno 20214; STF 8C_729/2014 del 18 novembre 2014; STFA C 270/04 del 4 luglio 2005; STF C 37/02 del 22 novembre 2002 e STF C 71/01 del 30 agosto 2001; STF 8C_84/2008 del 3 marzo 2009, pubblicata in DLA 2009 N. 9 pag. 177; STCA 38.2013.51 del 23 gennaio 2014; in un altro contesto cfr. pure la STF 9C_424/2016 del 26 gennaio 2017).
In tal senso, giova rilevare che nella STF 8C_776/2011 del 14 novembre 2012, richiamata dal ricorrente per sostenere che, trattandosi del socio e gerente di una Sagl, il rischio di abuso deve essere valutato caso per caso e non applicato in modo generalizzato, lAlta Corte ha ribadito che:
Nella fattispecie, quindi, linsorgente, socio e gerente della __________ (ruolo che peraltro ricopre anche a tuttoggi), disponeva a pieno titolo dei poteri di gestione connessi a tale carica.
Quanto precede senza che sia necessario dimostrare che vi sia stato un abuso, né procedere a vagliare i suoi effettivi poteri decisionali.
2.8. Dal principio appena esposto, ci si può scostare, come indicato dalla Cassa nella propria decisione su opposizione al punto 3 (cfr. supra consid. 1.1., doc. 22-32), se i fatti contraddicono chiaramente liscrizione al Registro di commercio, in presenza, ad esempio, di una decisione dellassemblea generale, oppure di un atto notarile (cfr. Prassi LADI ID B28 riprodotto supra consid. 2.5.).
Non è il caso di questa fattispecie.
In concreto, il ricorrente pretende che aveva trasferito già nel 2022 la gestione societaria ad un terzo - in conseguenza della firma del contratto preliminare in atti - e di detenere dal quel momento le quote della Sagl a mero titolo fiduciario (svolgendo così una funzione squisitamente fiduciaria cfr. supra consid. 1.2. e 1.4.).
Al riguardo, il TCA ribadisce in questoccasione che, secondo il diritto civile svizzero, colui che detiene beni a titolo fiduciario deve essere considerato proprietario degli stessi a tutti gli effetti. Le azioni di una società, ad esempio, in possesso di una persona a titolo fiduciario appartengono giuridicamente a questultima; cfr. STF 5A_629/2011 del 26 aprile 2012 consid. 5.1.; DTF 107 III 103).
Nellambito della responsabilità per il mancato pagamento dei contributi sociali giusta lart. 52 LAVS lamministratore non può validamente giustificarsi sostenendo di aver assunto la carica soltanto a titolo fiduciario e di non avere avuto leffettivo potere di gestione della società (cfr. STF 9C_417/2010 del 21 ottobre 2010; STF 9C_289/2009, 9C_292/2009, 9C_295/2009, 9C_297/2009, 9C_299/2009 del 19 maggio 2010 consid. 6.2.; STFA H 13/03 del 21 maggio 2003 consid. 3.1.).
Inoltre, in concreto al contratto preliminare in atti non risulta aver fatto seguito la successiva cessione effettiva delle quote (peraltro subordinata allapprovazione da parte dellassemblea dei soci secondo lart. 786 cpv. 1 CO salvo diversa disposizione statutaria) della __________ a __________, le condizioni previste in tal senso non essendosi adempiute (nulla avendo, peraltro, comprovato il ricorrente in tal senso; cfr. punto 3 della decisione su opposizione, supra consid. 1.1.).
Riguardo alla questione del versamento dei contributi sociali, e in particolare di quelli per lassicurazione contro la disoccupazione, questo Tribunale rileva che lAlta Corte, in una sentenza C 160/04 del 29 dicembre 2004, pubblicata in DLA 2005 N. 16 pag. 201, ha stabilito che il fatto che una persona che occupa una posizione analoga a quella di un datore di lavoro, a seconda delle circostanze, non abbia diritto allindennità di disoccupazione conformemente alla DTF 123 V 236, consid. 7, non giustifica lesenzione della stessa e del suo datore di lavoro dallobbligo di pagare i contributi allassicurazione contro la disoccupazione.
La nostra Massima Istanza si è confermata nella propria giurisprudenza in unaltra decisione C 270/04 del 4 luglio 2005, relativa a unassicurata a cui il diritto alle indennità di disoccupazione era stato negato, segnatamente in quanto la stessa si era iscritta in disoccupazione dopo essere stata licenziata da una Sagl sua datrice di lavoro nella quale il coniuge rivestiva la carica di unico socio gerente con diritto di firma individuale.
LAlta Corte ha, tra laltro, osservato che:
"( )
3.2Né osta a tale conclusione la circostanza che la ricorrente abbia regolarmente pagato i contributi sociali, questa Corte avendo a tal proposito ricordato che la negazione delle indennità di disoccupazione a una persona che gode di una situazione professionale paragonabile a quella di un datore di lavoro ai sensi della giurisprudenza pubblicata in DTF 123 V 234 non giustifica ancora di per sé un'esenzione dal pagamento dei contributi all'assicurazione contro la disoccupazione (sentenza del 29 dicembre 2004 in re W., C 160/04, consid. 3). (...)"
Al riguardo cfr. pure STCA 38.2025.7 del 28 aprile 2025, consid. 2.8.; STCA 38.2024.20 del 22 luglio 2024, consid. 2.6.; STCA 38.2012.69 del 9 gennaio 2013 consid. 2.8.; STCA 38.2007.57 del 9 gennaio 2008 consid. 2.9.
2.10. In esito a tutto quanto precede - rammentato che lo scopo della giurisprudenza sviluppata in DTF 123 V 234 (cfr. consid. 2.2.) non è unicamente quello di sanzionare il caso di abuso effettivo, ma anche quello di prevenire il rischio di un simile abuso che è insito nel pagamento di indennità di disoccupazione in favore di persone che rivestono una posizione professionale paragonabile a quella di un datore di lavoro o in favore dei loro coniugi, che è sufficiente che sia possibile la continuazione delle attività perché il diritto allindennità debba essere negato sulla base del rischio di raggirare la legge (cfr. STF 8C_242/2022 del 4 agosto 2022 consid. 5.5., pubblicata in SVR 2022 ALV N. 33 pag. 116 segg.; STF 8C_448/2018 del 30 settembre 2019 consid. 6; STF 8C_574/2017 del 4 settembre 2018; STF 8C_344/2018 del 13 giugno 2018; DTF 142 V 263; STF 8C_150/2007 del 3 gennaio 2008 consid. 4.3.; C 315/05 del 27 aprile 2007 consid. 4.4.; DLA 2003 N. 22 pag. 240) -occorre concludere che il ricorrente a novembre 2024 in senoalla __________rivestiva una posizione analoga a quella di un datore di lavoroe che a ragione, dunque, la Cassa non gli ha riconosciuto il diritto alle indennità di disoccupazione.
La decisione su opposizione deve, conseguentemente, essere confermata.
Quanto precede porta a concludere, in applicazione del grado della verosimiglianza preponderante abitualmente applicato nel settore delle assicurazioni sociali (cfr. STF 9C_107/2024 del 24 giugno 2025, consid. 2.3; la STF 9C_583/2024 del
E. 26 maggio 2025 - consid. 3.3.1 - di cui è prevista la pubblicazione; la STF 9C_378/2024 del 10 dicembre 2024 consid. 4.4 con riferimenti; la STF 8C_611/2019 dell11 maggio 2020 consid. 3.2; DTF 150 II 321, consid. 3.6.3, DTF 144 V 427, consid. 3.2; DTF 139 V 176, consid. 5.3; DTF 138 V 218, consid. 6 con riferimenti e DTF 126 V 353 consid. 5b), che al ricorrente fosse ben nota la circostanza che il socio e gerente di una Sagl (cfr. art. 809-814 CO) godeex legedi un notevole potere decisionale ai sensi dellart. 31 cpv. 3 lett. c LADI e non abbia, pertanto e di principio, diritto alle prestazioni LADI.
Stante quanto precede, allamministrazione nulla può essere rimproverato a proposito dei doveri di informazione agli assicurati che le incombono.
2.12.Lart. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica egratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. Lart. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore lart. 61 lett. fbisLPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Nel caso concreto, trattandosi di prestazioni LADI, in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2024.40 del 7 ottobre 2024 consid. 2.9.; STCA 38.2024.9 del 25 marzo 2024 consid. 2.14.; STCA 38.2023.50 dell11 dicembre 2023 consid. 2.15.; STCA 38.2023.31 del 15 settembre 2023 consid. 2.12.; STCA 38.2023.30 del 28 agosto 2023 consid. 2.11.; STCA 38.2023.11 del 5 giugno 2023 consid. 2.15.; STCA 38.2023.2 del 3 aprile 2023 consid. 2.9.; STCA 38.2022.87 del 16 gennaio 2023 consid. 2.14.; STCA 38.2022.57 del 3 ottobre 2022 consid. 2.15.; STCA 38.2022.52 del 22 agosto 2022 consid. 2.10.; STCA 38.2022.20 del 25 aprile 2022 consid. 2.9.; STCA 38.2021.89 del 7 febbraio 2022 consid. 2.11.).
Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr.Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107); Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 Rapporto sulliniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto.
Dispositiv
- dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente Il segretario di Camera Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Raccomandata
Incarto n.38.2025.22
CL/DC/gm
Lugano
1° settembre 2025
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Christiana Lepori, cancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso dell8 aprile 2025 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 10 marzo 2025 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenutoin fatto
1.1. Con decisione su opposizione del 10 marzo 2025 la Cassa CO 1 (in seguito: Cassa) ha confermato la precedente decisione del 28 novembre 2024 (cfr. doc. 54-60) con cui aveva negato a RI 1 il diritto alle indennità di disoccupazione dal 7 novembre 2024, ritenendo che il medesimo occupava una posizione analoga a quella di un datore di lavoro in seno alla società __________, con sede a __________. Lamministrazione ha, in particolare, rilevato che linteressato era e permaneva socio e gerente dalla Sagl in questione, in seno alla quale, dal 1° gennaio 2022 al 31 ottobre 2024, era anche stato operativo in qualità di direttore.
In particolare, lamministrazione ha motivato la propria decisione su opposizione come segue:
1.2. Contro la decisione su opposizione RI 1 ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, nel quale ha chiesto - oltre alla messa a carico della Cassa di spese e compensi di causa-in via principale, il riconoscimento del diritto alle indennità di disoccupazione dal 7 novembre 2024 e,in via subordinata, che la causa sia rinviata alla Cassa per una nuova decisione, previo esame del caso da parte di un funzionario diverso da __________ (cfr. doc. I).
A sostegno della propria pretesa il ricorrente ha addotto:
1.3. La Cassa, in risposta, ha postulato la reiezione dellimpugnativa ed osservato, in particolare, quanto segue:
1.4. Con replica del 30 maggio 2025, il ricorrente ha fatto valere le seguenti argomentazioni:
1.5. Lamministrazione ha preso posizione in merito con scritto del 12 giugno 2025, riconfermandosi in quanto già esposto e rilevando che nemmeno in sede di replica il ricorrente produce elementi di prova a sostegno delle proprie censure rispettivamente delle violazioni ravvisate.
Riguardo alle misure che il ricorrente si riserva di intraprendere, precisa la Cassa, si rileva che sono ininfluenti per una diversa conclusione della Cassa e addirittura possono essere passibili penalmente se utilizzati come mezzo di pressione (cfr. doc. VIII).
1.6. Il 20 giugno 2025, linsorgente ha ribadito le proprie censure e, infine, ha osservato quanto segue:
Egli ha, poi, chiesto a questa Corte di disporre la trasmissione degli atti alla competente autorità penale, affinché venga verificato lesistenza di:
truffa aggravata (art. 146 CP);
abuso di autorità (art. 312 CP);
violazione del dovere di funzione;
falsità ideologia in atto pubblico (cfr. doc. 317 CP);
eventuale associazione a delinquere (art. 260ter CP)(cfr. doc. X).
1.7. Il 17 luglio 2025 la Cassa ha comunicato di non avere ulteriori osservazioni (cfr. doc. XII).
Il ricorrente ha, poi, formulato ulteriori osservazioni, per le quali, nella misura di quanto rilevante ai fini della presente vertenza, si dirà nel prosieguo (cfr. doc. XIV).
consideratoin diritto
in ordine
2.1. Il ricorrente censura il fatto che la decisione su opposizione è stata redatta dalla medesima funzionaria, sig.ra __________, che aveva già firmato la decisione originaria del 28 novembre 2024 e pretende che ciò costituisce una evidente violazione del principio del giudice imparziale(cfr. supra consid. 1.2. e doc. I).
In una sentenza 9C_738/2007 del 29 agosto 2008, parzialmente pubblicata in DTF 134 V 405, al consid. 2.2. (non pubblicato) il TF si è così espresso:
nel merito
2.2.Oggetto del contendere è la questione di sapere se correttamente, o meno, la Cassa ha negato al ricorrente il diritto a percepire le indennità di disoccupazione dal 7 novembre 2024.
Fondamentale presupposto per il riconoscimento del diritto alle indennità di disoccupazione è, tra laltro, che lassicurato sia disoccupato totalmente o parzialmente (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. a e art. 10 LADI).
Lart. 31 cpv. 3 LADI prevede che non hanno diritto allindennità per lavoro ridotto:
a.i lavoratori, la cui perdita di lavoro non è determinabile o il cui tempo di lavoro non è sufficientemente controllabile;
b.il coniuge del datore di lavoro occupato nellazienda di questultimo;
c.le persone che, come soci, compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo dellazienda, determinano o possono influenzare risolutivamente le decisioni del datore di lavoro, come anche i loro coniugi occupati nellazienda.
I disposti relativi allindennità di disoccupazione (art. 8 segg. LADI) non contemplano una norma corrispondente.
Ciò non comporta, tuttavia, in caso di disoccupazione, il riconoscimento automatico del diritto alle relative indennità al coniuge del datore di lavoro, alle persone che hanno una posizione analoga a quella di un datore di lavoro e ai loro coniugi.
Con decisione pubblicata in DTF 123 V 234 il Tribunale federale (TF) ha infatti esteso lapplicabilità dellart. 31 cpv. 3 lett. c LADI allassegnazione dellindennità di disoccupazione (cfr. STF C 292/05 del 16 febbraio 2007 consid. 3) e ha stabilito, in particolare, che il lavoratore in posizione professionale analoga a quella di un datore di lavoro non ha diritto all'indennità di disoccupazione se, dopo essere stato licenziato dalla società anonima, continua ad essere l'azionista unico ed il solo amministratore della ditta (cfr. STF 8C_811/2019 del 12 novembre 2020 consid. 3.1.1.).
Nelle sentenze pubblicate in SVR 1997 ALV Nr. 82, DTF 122 V 270 e DLA 1996/1997, Nr. 23, pag. 130, e in SVR 1997 ALV Nr. 101, lAlta Corte ha deciso che un dipendente membro del consiglio di amministrazione di unazienda gode ex lege (cfr. art. 716a-716b del Codice delle obbligazioni) di un notevole potere decisionale ai sensi dellart. 31 cpv. 3 lett. c LADI.
Per un membro del consiglio di amministrazione il diritto alle prestazioni è escluso senza che sia necessario determinare più concretamente le responsabilità da lui esercitate all'interno della società (cfr. STF 8C_163/2016 del 17 ottobre 2016; STF 8C_172/2013 del 23 gennaio 2014; STF C 160/05 del 24 gennaio 2006; STF C 102/04 del 15 giugno 2005).
In una sentenza 8C_279/2010 del 8 giugno 2010 il Tribunale federale ha sviluppato su questi temi le seguenti considerazioni:
"( ) Il primo giudice ha infine correttamente precisato che per stabilire se un impiegato possa esercitare un influsso considerevole ai sensi dell'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI (e, quindi, dell'art. 51 cpv. 2 LADI), deve essere esaminato di quali poteri decisionali egli disponga concretamente sulla base della struttura aziendale interna, non essendo per contro determinanti i soli criteri formali. Segnatamente, non è ammissibile negare, in modo generico, il diritto alle indennità a lavoratori esercitanti mansioni dirigenziali per il solo fatto che essi detengono una procura o un altro mandato commerciale e sono iscritti nel registro di commercio. D'altro canto però, possono di principio vedersi rifiutare le prestazioni anche salariati che non fruiscono formalmente di un diritto di firma e non figurano a registro di commercio, ma che in realtà partecipano in modo decisivo alla formazione della volontà sociale (DTF 120 V 525consid. 3b e riferimenti).
Da questa regola la giurisprudenza ha escluso solo i membri del consiglio d'amministrazione che collaborano nell'azienda, per il motivo che la legge conferisce a tale organo esecutivo attribuzioni, in parte inalienabili, che per definizione comportano la facoltà di influire in modo diretto sulle decisioni del datore di lavoro, foss'anche solo nella forma della suprema direzione o dell'alta vigilanza sugli incaricati della gestione (art. 716-716b CO). Di conseguenza, l'appartenenza di un salariato al consiglio d'amministrazione è una circostanza che lo esclude automaticamente, giusta l'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI, dal diritto all'indennità per lavoro ridotto (e, quindi, anche d'insolvenza), senza che nemmeno occorra esperire ulteriori accertamenti ai sensi della dianzi citata giurisprudenza inDTF 120 V 525con riferimento alla concreta posizione dell'interessato in seno all'azienda (DTF 122 V 273consid. 3; DLA 2004 no. 21 pag. 198 consid. 3.2 [C 113/03]).
3.
Come già rilevato dal primo giudice, nella fattispecie in esame è pacifico che la ricorrente ha ricoperto, dal 3 dicembre 2007 al 6 maggio 2008, la carica di membro del consiglio di amministrazione della A.________ SA. Ne discende che deve essere esclusa, giusta l'art. 51 cpv. 2 LADI e la giurisprudenza menzionata, dalle chieste prestazioni, di modo che a ragione la precedente istanza ha confermato il provvedimento amministrativo di diniego. ( )"
Lo scopo della giurisprudenza sviluppata in DTF 123 V 234 non è unicamente quello di sanzionare il caso di abuso effettivo, ma anche quello di prevenire il rischio di un simile abuso che è insito nel pagamento di indennità di disoccupazione in favore di persone che rivestono una posizione professionale paragonabile a quella di un datore di lavoro o in favore dei loro coniugi (cfr. STF 8C_150/2007 del 3 gennaio 2008 consid. 4.3.; STF C 292/05 del 16 febbraio 2007 consid. 3; DLA 2003 N. 22 pag. 240).
Al riguardo cfr. pure la sentenza 8C_163/2016 del 17 ottobre 2016, nella quale il Tribunale federale ha sviluppato le seguenti considerazioni:
"( )
4.2.Dans plusieurs arrêts (en dernier lieu l'arrêt 8C_295/2014 du 7 avril 2015 consid. 4), le Tribunal fédéral a rappelé les motifs qui ont présidé au développement de cette jurisprudence. Pour des raisons de conflits d'intérêts évidents, la loi exclut du cercle des bénéficiaires de l'indemnité en cas de réduction de travail les personnes qui occupent dans l'entreprise une position dirigeante leur permettant de déterminer elles-mêmes l'ampleur de la diminution de leur activité (cf. art. 31 al. 3 let. c LACI [RS 837.0]). Il en va de même des conjoints de ces personnes qui travaillent dans l'entreprise. Dans l'arrêtATF 123 V 234, le Tribunal fédéral a identifié un risque de contournement de cette clause d'exclusion lorsque dans un contexte économique difficile, ces mêmes personnes procèdent à leur propre licenciement et revendiquent l'indemnité de chômage tout en conservant leurs liens avec l'entreprise. Dans une telle configuration, en effet, il est toujours possible pour elles de se faire réengager dans l'entreprise ultérieurement et d'en reprendre les activités dans le cadre de son but social. La même chose vaut pour le conjoint de la personne qui se trouve dans une position assimilable à un employeur lorsque, bien que licencié par ladite entreprise, il conserve des liens avec celle-ci au travers de sa situation de conjoint d'un dirigeant d'entreprise. Cette possibilité d'un réengagement dans l'entreprise - même si elle est seulement hypothétique et qu'elle découle d'une pure situation de fait - justifie la négation du droit à l'indemnité de chômage.( )"
Sempre secondo la giurisprudenza federale la posizione di socio gerente di una Sagl (cfr. art. 809-814 CO) è equiparabile a quella di un membro del consiglio di amministrazione di una SA (cfr. STF 8C_191/2014 del 4 giugno 20214; STF 8C_776/2011 del 14 novembre 2012; STF 8C_729/2014 del 18 novembre 2014; STFA C 270/04 del 4 luglio 2005; STF C 37/02 del 22 novembre 2002 e STF C 71/01 del 30 agosto 2001; STF 8C_84/2008 del 3 marzo 2009, pubblicata in DLA 2009 N. 9 pag. 177; STCA 38.2013.51 del 23 gennaio 2014; in un altro contesto cfr. pure la STF 9C_424/2016 del 26 gennaio 2017).
LAlta Corte ha stabilito che linfluenza determinante di un socio di una Sagl secondo il diritto svizzero (con o senza funzione di gerente) risulta già dalla sua posizione di socio di per sé.
Al riguardo il Tribunale federale ha sottolineato che:
"( )
"4.5.1. Oberstes Organ der GmbH ist die Gesellschafterversammlung (Art. 804 Abs. 1 OR). Ihr sind die wichtigsten Aufgaben innerhalb der Gesellschaft zugeordnet. Als Versammlung der Anteilseigner und somit der Träger des wirtschaftlichen Risikos muss es ihr vorbehalten bleiben, über die bedeutsamsten Grundsätze zu entscheiden. Eine Vielzahl von Befugnissen sind ihr unübertragbar zugewiesen. Diese erlauben es den Gesellschaftern, über die Gesellschafterversammlung einen viel stärkeren Einfluss auf die Geschäftsführung zu nehmen, als dies der Aktionär an der Generalversammlung kann (Art. 804 Abs. 2; Art. 698 OR). Die unübertragbaren Befugnisse eines Gesellschafters einer GmbH nach Art. 804 Abs. 2 OR sind mit Blick auf die arbeitslosenversicherungsrechtliche Qualifikation einer arbeitgeberähnlichen Person nicht anders zu werten als jene eines Verwaltungsrates einer AG: Die Gesellschafterversammlung bestimmt die Statuten, ihr obliegt die Bestellung und Abberufung von Geschäftsführern und die Wahl und Abberufung der Revisionsstelle, sie nimmt die Jahresrechnung ab, sie bestimmt die Geschäftsleitung, sie entlastet die Geschäftsführung und entscheidet über Gewinn- oder Verlustverwendung. Zusätzliche Kompetenzen können der Gesellschafterversammlung durch die Statuten übertragen (Art. 804 Abs. 2 Ziff. 18 OR) und für bestimmte Geschäfte ein Genehmigungsvorbehalt vorgesehen werden. Dies gilt ebenfalls für an sich unübertragbare Aufgaben des Geschäftsführers, die mit dem Vorbehalt der Genehmigung durch die Gesellschafterversammlung verknüpft werden können (Art. 811 OR; vgl. Art. 716b OR), die damit direkten Einfluss auf die Geschäfte des Unternehmens ausübt.
4.5.3. Diese gesetzliche Ausgestaltung der Befugnisse der Gesellschafterversammlung und derjenigen jedes einzelnen Gesellschafters (mit oder ohne Geschäftsführertätigkeit) zeigt in Bezug auf die hier relevante Frage der arbeitgeberähnlichen Stellung eines Gesellschafters auf, dass das Risiko eines Missbrauchs von Arbeitslosenversicherungsleistungen bei einem Gesellschafter einer GmbH, nicht zuletzt unter Berücksichtigung des personenbezogenen Charakters der Unternehmung, womit auch die Gefahr einer abredeweisen Einflussnahme der Gesellschafter untereinander besteht, nicht verneint werden kann. Diesem Missbrauchsrisiko könnte daher auch nicht mit der Einführung einer für den Leistungsausschluss ohne Prüfung des Einzelfalls vorausgesetzten bestimmten Höhe des Stammanteils (von beispielsweise mindestens 30 %; vgl. BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, N. 26 zu Art. 10 AVIG) begegnet werden. Sachliche Gründe fehlen für eine solche Grenzziehung. Damit würde eine ungerechtfertigte Privilegierung der Minderheitsgesellschafter einer GmbH geschaffen, die der gesetzlich geregelten Einflussnahme eines Gesellschafters auf die Unternehmung nicht entspricht. An der Rechtsprechung, wonach dem Gesellschafter unabhängig von der Höhe seines Stammanteils von Gesetzes wegen eine Einflussmöglichkeit auf die Geschicke der Gesellschaft zusteht, die einen Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung ausschliesst, ist daher festzuhalten. Eine Rechtsprechungsänderung kommt zudem nur unter ganz bestimmten Voraussetzungen in Frage. Sprechen keine entscheidenden Gründe zugunsten einer Änderung, ist die bisherige Praxis beizubehalten. Gegenüber dem Postulat der Rechtssicherheit lässt sich eine Rechtsprechungsänderung grundsätzlich nur begründen, wenn die neue Lösung besserer Erkenntnis der ratio legis, veränderten äusseren Verhältnissen oder gewandelten Rechtsanschauungen entspricht. Solche ernsthaften sachlichen Gründe, liegen, wie aufgezeigt, nicht vor und werden auch nicht geltend gemacht (BGE 137 V 282 E. 4.2 S. 291; 135 I 79 E. 3 S. 82; je mit Hinweisen).( )
Nella STF 8C_811/2019 del 12 novembre 2020, già citata sopra, lAlta Corte, accogliendo il ricorso di una Cassa, ha negato il diritto a indennità di disoccupazione dal 24 aprile al 30 giugno 2018 a una persona che aveva lavorato fino al 31 marzo 2018, quando era diventato effettivo il licenziamento ricevuto il 12 febbraio 2018, per una Sagl (panetteria, tea room) di cui era socia (all80%; lulteriore 20% era detenuto dalla moglie) e gerente, rispettivamente socia dopo la decisione del 19 aprile 2018 di entrata in liquidazione della società e successivamente alla decisione del 28 maggio 2018 di revoca dello scioglimento nuovamente socia e gerente con firma individuale.
Il TF ha precisato che fino al 2 luglio 2018 tale persona disponevaex legedi un potere determinante giusta lart. 31 cpv. 3 lett. c LADI senza che occorresse stabilire concretamente le sue responsabilità in seno alla Sagl.
Con STCA 38.2019.52 del 12 dicembre 2019, cresciuta incontestata in giudicato, questa Corte ha respinto il ricorso di un assicurato che deteneva il 33.18% delle azioni della SA sua ex datrice di lavoro, al quale era stato negato il diritto a indennità di disoccupazione fino al momento della cessione delle azioni.
La compartecipazione finanziaria dellinsorgente era infatti tale da poter influenzare risolutivamente le decisioni del datore di lavoro.
"( ) secondo il diritto civile svizzero colui che detiene beni a titolo fiduciario deve essere considerato proprietario degli stessi a tutti gli effetti. Le azioni di una società, ad esempio, in possesso di una persona a titolo fiduciario appartengono giuridicamente a questultima; cfr. STF 5A_629/2011 del 26 aprile 2012 consid. 5.1.; DTF 107 III 103).
Nellambito della responsabilità per il mancato pagamento dei contributi sociali giusta lart. 52 LAVS lamministratore non può validamente giustificarsi sostenendo di aver assunto la carica soltanto a titolo fiduciario e di non avere avuto leffettivo potere di gestione della società (cfr. STF 9C_417/2010 del 21 ottobre 2010; STF 9C_289/2009, 9C_292/2009, 9C_295/2009, 9C_297/2009, 9C_299/2009 del 19 maggio 2010 consid. 6.2.; STFA H 13/03 del 21 maggio 2003 consid. 3.1.). (consid. 2.7.).
Questa Corte aveva, poi, concluso che, sebbene in seno alla società non ricopriva dallaprile 2019 alcun ruolo formale e non era dunque (più) iscritto al Registro di commercio, quel ricorrente non era soltanto colui che per il tramite di una società della quale era proprietario delle azioni nella misura del 90% deteneva, in parte a pieno titolo ed in parte a titolo fiduciario, le azioni dellex datrice di lavoro, ma che era anche lunico soggetto che di fatto aveva permesso il perseguimento dello scopo societario.
2.4. La situazione è differente quando il salariato, trovandosi in una posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro, lascia definitivamente l'impresa a causa della sua chiusura; in questo caso non è ravvisabile un comportamento volto ad eludere la legge. Lo stesso vale nel caso in cui l'impresa continua ad esistere ma il salariato, a seguito della rottura del contratto di lavoro, interrompe definitivamente tutti i legami con la società. In entrambi i casi, l'assicurato può, in principio, pretendere l'indennità di disoccupazione (cfr. STF C 87/02 del 7 giugno 2004; STF C 275/04 del 10 novembre 2005 consid. 3.2).
Al riguardo, nella STF 8C_163/2016 del 17 ottobre 2016 già citata in precedenza, il Tribunale federale ha rilevato:
"( ) Ce droit peut toutefois être reconnu lorsque le dirigeant démontre qu'il a coupé tous les liens qu'il entretenait avec l'entreprise (en raison de la fermeture de celle-ci ou en cas de démission de la fonction dirigeante) ou, s'agissant du conjoint licencié, lorsque celui-ci a travaillé dans une autre entreprise que celle dans laquelle son mari ou sa femme occupe une position assimilable à un employeur. Bien que cette jurisprudence puisse paraître très sévère, il y a lieu de garder à l'esprit que l'assurance-chômage n'a pas pour vocation à indemniser la perte ou les fluctuations de gain liées à une activité indépendante mais uniquement la perte de travail, déterminable et contrôlable, du travailleur ayant un simple statut de salarié qui, à la différence de celui occupant une position décisionnelle, n'a pas le pouvoir d'influencer la perte de travail qu'il subit et pour laquelle il demande l'indemnité de chômage (sur l'ensemble de cette problématique, voir BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, ad art. 10 n° 18 ss; également du même auteur, Droit à l'indemnité de chômage des personnes occupant une position assimilable à celle d'un employeur, in DTA 2013 n° 1, p. 1-12).( )"
Il rischio dabuso non esiste più, dunque, quando lassicurato in questione dimostra di avere rotto ogni legame con la ditta.
Con giudizio 8C_511/2014 del 19 agosto 2015, la nostra Massima Istanza ha precisato che
"( )
5.1. La jurisprudence, selon laquelle le salarié se trouvant dans une position assimilable à celle de lemployeur peut en principe prétendre des indemnités de chômage lorsquil quitte définitivement lentreprise en raison de la fermeture de celle-ci ou lorsquil rompt définitivement tout lien avec la société, est stricte. Elle exclut de considérer quun assuré a définitivement quitté son ancienne entreprise en raison de la fermeture de celle-ci tant quelle nest pas entrée en liquidation (cfr. DTA 2001 p. 218, C 355/00, consid. 3; STF 8C_172/2013 del 23 gennaio 2014 consid. 3.2; 8C_492/2008 del 21 gennaio 2009 consid. 3.2), voire, selon les circonstances, pendant la durée de la procédure de liquidation de la société, il y a lieu de mentionner le cas de lassuré qui est titulaire dune large part du capital social et dont le conjoint est inscrit au registre du commerce (SVR 2007 ALV nr. 21 p. 69, C 180/06, consid. 3.4; DTA 2002 nr. 28 p. 183, C 373/00 consid. 3c) et celui du conjoint dune associée-gérante dune Sàrl qui a cessé dexploiter lentreprise mais qui nest pas inscrite en liquidation au registre du commerce (STF 8C_492/2008 del 21 gennaio 2009 consid. 3). En revanche, en cas de suspension de la faillite faute dactifs, il ne reste la plupart du temps plus rien à liquider, partant, il ny a aucun risque dabus. Cest pourquoi le fait davoir occupé durablement une position assimilable à celle dun employeur ne constitue pas un motif valable pour dénier à lassuré concerné le droit à lindemnité de chômage (DTA 2007 nr. 6 p. 115, C 267/04, consid.4.3.).
Cfr. pure al riguardo la STF 8C_481/2010 del 15 febbraio 2011 consid. 4.2.
Secondo la giurisprudenza federale al membro del consiglio di amministrazione e al socio gerente cui è affidata la liquidazione della SA e/o della Sagl non va riconosciuto il diritto alle indennità di disoccupazione, ritenuta la loro posizione analoga a quella di un datore di lavoro, fino al momento in cui la società viene cancellata dal Registro di commercio (cfr.STF 8C_102/2018 del 21 marzo 2018 consid. 6.2.;STF 8C_738/2015 del 14 settembre 2016; STF 8C_481/2010 del 15 febbraio 2011 consid. 4.2.; STFA C 298/05 del 13 aprile 2006; C 295/03 del 10 febbraio 2005; C 83/03 del 14 luglio 2003; DLA 2002 N. 28 pag. 183).
LAlta Corte è arrivata alla medesima conclusione in una sentenza 8C_738/2015 del 14 settembre 2016 a proposito dellamministratore di una SA.
Al riguardo cfr. anche STF 8C_481/2010 del 15 febbraio 2011; STFA C 298/05 del 13 aprile 2006; STCA 38.2018.52 del 5 novembre 2018.
In una sentenza 8C_242/2022 del 4 agosto 2022, pubblicata in SVR 2022 ALV n. 33 pag. 116 e segg., il Tribunale federale ha affrontato la questione del rischio di abuso ed in particolare dellinterruzione dei legami con la precedente società, nonché delleventuale attività lucrativa esercitata per almeno sei mesi dopo aver lasciato lazienda nella quale lassicurato rivestiva un ruolo assimilabile a quello di un datore di lavoro.
In quelloccasione lAlta Corte ha negato il diritto allindennità di disoccupazione al gerente di una SA, licenziato per il 31 maggio 2021 ma rimasto iscritto al registro di commercio fino al 3 agosto 2021, in quanto egli rivestiva un ruolo analogo a quello di un datore di lavoro.
Sulla portata delleamministrative, cfr. STF 9C_79/2024 del 6 febbraio 2025 consid. 4.3., destinata alla pubblicazione nella Raccolta ufficiale; STF 8C_425/2023 del 21 maggio 2024 consid. 4.3.; STF 9C_536/2021 del 19 ottobre 2022 consid. 2.4.; STF 8C_769/2021 del 3 maggio 2022 consid. 3.3.; DTF 148 V 144 consid. 3.1.3.; DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF 9C_631/2019 del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; STF 8C_331/2019 del 18 settembre 2019 consid. 4.3.; STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; DTF 144 V 195 consid. 4.2. = DLA 2018 N. 10 pag. 260; DTF 138 V 50 consid. 4.1.; DTF 132 V 121 consid. 4.4 pag. 125.
2.6. Nellevenienza concreta, dagli atti risulta che il ricorrente - cittadino italiano a beneficio di un permesso di dimora B, nato nel 1965 (cfr. doc. 114-115 e 152-154) - nella propria domanda di indennità di disoccupazione ha precisato di essere stato attivo presso __________, dal 1° gennaio 2022 al 31 ottobre 2024 (cfr. doc. 64-67).
Dal contratto di lavoro in atti (sottoscritto il 20 dicembre 2021 tra, da una parte, la Sagl rappresentata dal ricorrente e, daltra parte, RI 1 medesimo, per sé stesso), risulta che lassicurato è stato assunto a tempo indeterminato dal 1° gennaio 2022 in qualità di direttore, per uno stipendio lordo annuo di fr. 64'400.- nel primo anno e di fr. 96'600.- in seguito (cfr. doc. 72-73).
Lassicurato, nella propria domanda di indennità di disoccupazione, ha indicato il seguente motivo di disdetta
La cessazione dellattività, risulta essere anche il motivo di disdetta indicato nellattestato del datore di lavoro, che precisa anche che linsorgente era attivo in __________ come dirigente (cfr. doc. 68-69).
Sebbene, poi, linsorgente pretenda di essere stato licenziato in tronco (cfr. supra consid. 1.4.), dalla disdetta in atti, peraltro prodotta dal medesimo, emerge che la stessa è stata intimata il 31 agosto 2024, con effetto al 31 ottobre 2024, nel rispetto quindi del termine del preavviso legale (cfr. doc. 74).
Al quesito n. 28 della domanda di indennità di disoccupazione, volto a sapere se lei o sua moglie/suo marito/il suo partner registrato partecipa finanziariamente allazienda dellultimo datore di lavoro o fa parte di un organo decisionale supremo dellazienda (ad es. azionista, consigliere damministrazione in una SA o socio, gerente in una Sagl, ecc)?e se lei partecipa finanziariamente a unaltra azienda o fa parte di un organo decisione supremo dellazienda, il ricorrente ha, in ambo i casi, risposto affermativamente, precisando anche quanto segue:
Dallestratto del Registro di commercio del __________ (consultato online in data 18 agosto 2025; sullutilizzo di internet e i suoi limiti, cfr. STF 9C_245/2024 del 5 maggio 2025 consid. 3.2.; 8C_724/2021 dell8 giugno 2022 consid. 4.1.2.; I 425/06 del 6 giugno 2007 consid. 4.3.), risulta che unico socio di __________ da inizio 2020 è il ricorrente, subentrato in tale veste alla __________, che già era socia della __________ dal 2017, allorquando la sede societaria ancora si trovava in Ticino.
La __________ - la cui ragione sociale è mutata a inizio 2025 in __________ da parte sua, aveva quale amministratore unico, sin dal trasferimento della sede nel Canton __________, avvenuta nel 2018 ad inizio agosto 2025, linsorgente.
Gerente della __________ sin dal 2018 (ed a ben vedere dal 2017, quando la sede societaria era in Ticino), con diritto di firma individuale (del quale, secondo quanto emerge dallestratto RC in atti, egli solamente beneficia a tuttoggi), è stato e permane il ricorrente.
Questi risulta, poi, attivo, a vario titolo, in tutta una serie di entità iscritte a RC, tanto nel Canton __________, quanto in Ticino.
In allegato alla propria domanda di prestazioni LADI, il ricorrente ha trasmesso alla Cassa uno scritto accompagnatorio, nel quale, prima, ha fatto riferimento alla sua partecipazione ad Attività di volontariato (a titolo gratuito), indicando:
Linsorgente ha, poi, riferito di attività lavorative NON RESTRIBUITE da lui svolte, e meglio:
Tra le diverse società elencate dal ricorrente figura, per quanto di interesse ai fini della presente vertenza, la __________, per la quale linteressato ha precisato quanto segue:
A proposito della __________ il ricorrente ha indicato:
In conclusione al proprio scritto accompagnatorio, il ricorrente ha comunicato alla Cassa quanto segue:
In atti figura, quindi, ilcontratto preliminare di compravendita quote societarierichiamato dal ricorrente e sottoscritto il 17 maggio 2022, sottoscritto tra il medesimo, in qualità divenditore, e __________, come acquirente.
Ne risulta quanto segue:
Con decisione del 28 novembre 2024, la Cassa ha negato a RI 1 il diritto a percepire le indennità di disoccupazione, poiché durante i due anni precedenti liscrizione alla disoccupazione, ha lavorato presso la società __________ dal 1° gennaio 2022 al 31 ottobre 2024 nella quale risulta tuttora socio e gerente con diritto di firma individuale della società (cfr. doc. 54-60).
A decorrere dal 6 dicembre 2024 il nominativo del ricorrente è stato annullato dal sistema COLSTA (cfr. doc. 52-53).
Il 9 gennaio 2025, RI 1, ha trasmesso alla Cassa uno scritto del seguente tenore e contenuto:
Il 24 gennaio 2025, la Cassa ha invitato linteressato a precisare se lo scritto del 9 gennaio precedente costituiva, o meno, unopposizione contro la decisione del 28 novembre 2024 (cfr. doc. 38-39).
Il 3 febbraio 2025, il ricorrente ha comunicato alla Cassa quanto segue:
Con la decisione su opposizione ora impugnata davanti a questa Corte, lamministrazione ha confermato il proprio precedente provvedimento (cfr. supra consid. 1.1.).
2.7.Chiamata a dirimere la presente fattispecie, questa Corte ricorda innanzitutto che per un membro del consiglio di amministrazione il diritto alle prestazioni è esclusoex legesenza che sia necessario determinare più concretamente le responsabilità da lui esercitate all'interno della società (cfr. supra consid. 2.2.).
Come visto, inoltre, la giurisprudenza federale equipara la posizione di socio gerente di una Sagl (cfr. art. 809-814 CO) a quella di un membro del consiglio di amministrazione di una SA (cfr. STF 8C_191/2014 del 4 giugno 20214; STF 8C_729/2014 del 18 novembre 2014; STFA C 270/04 del 4 luglio 2005; STF C 37/02 del 22 novembre 2002 e STF C 71/01 del 30 agosto 2001; STF 8C_84/2008 del 3 marzo 2009, pubblicata in DLA 2009 N. 9 pag. 177; STCA 38.2013.51 del 23 gennaio 2014; in un altro contesto cfr. pure la STF 9C_424/2016 del 26 gennaio 2017).
In tal senso, giova rilevare che nella STF 8C_776/2011 del 14 novembre 2012, richiamata dal ricorrente per sostenere che, trattandosi del socio e gerente di una Sagl, il rischio di abuso deve essere valutato caso per caso e non applicato in modo generalizzato, lAlta Corte ha ribadito che:
Nella fattispecie, quindi, linsorgente, socio e gerente della __________ (ruolo che peraltro ricopre anche a tuttoggi), disponeva a pieno titolo dei poteri di gestione connessi a tale carica.
Quanto precede senza che sia necessario dimostrare che vi sia stato un abuso, né procedere a vagliare i suoi effettivi poteri decisionali.
2.8. Dal principio appena esposto, ci si può scostare, come indicato dalla Cassa nella propria decisione su opposizione al punto 3 (cfr. supra consid. 1.1., doc. 22-32), se i fatti contraddicono chiaramente liscrizione al Registro di commercio, in presenza, ad esempio, di una decisione dellassemblea generale, oppure di un atto notarile (cfr. Prassi LADI ID B28 riprodotto supra consid. 2.5.).
Non è il caso di questa fattispecie.
In concreto, il ricorrente pretende che aveva trasferito già nel 2022 la gestione societaria ad un terzo - in conseguenza della firma del contratto preliminare in atti - e di detenere dal quel momento le quote della Sagl a mero titolo fiduciario (svolgendo così una funzione squisitamente fiduciaria cfr. supra consid. 1.2. e 1.4.).
Al riguardo, il TCA ribadisce in questoccasione che, secondo il diritto civile svizzero, colui che detiene beni a titolo fiduciario deve essere considerato proprietario degli stessi a tutti gli effetti. Le azioni di una società, ad esempio, in possesso di una persona a titolo fiduciario appartengono giuridicamente a questultima; cfr. STF 5A_629/2011 del 26 aprile 2012 consid. 5.1.; DTF 107 III 103).
Nellambito della responsabilità per il mancato pagamento dei contributi sociali giusta lart. 52 LAVS lamministratore non può validamente giustificarsi sostenendo di aver assunto la carica soltanto a titolo fiduciario e di non avere avuto leffettivo potere di gestione della società (cfr. STF 9C_417/2010 del 21 ottobre 2010; STF 9C_289/2009, 9C_292/2009, 9C_295/2009, 9C_297/2009, 9C_299/2009 del 19 maggio 2010 consid. 6.2.; STFA H 13/03 del 21 maggio 2003 consid. 3.1.).
Inoltre, in concreto al contratto preliminare in atti non risulta aver fatto seguito la successiva cessione effettiva delle quote (peraltro subordinata allapprovazione da parte dellassemblea dei soci secondo lart. 786 cpv. 1 CO salvo diversa disposizione statutaria) della __________ a __________, le condizioni previste in tal senso non essendosi adempiute (nulla avendo, peraltro, comprovato il ricorrente in tal senso; cfr. punto 3 della decisione su opposizione, supra consid. 1.1.).
Riguardo alla questione del versamento dei contributi sociali, e in particolare di quelli per lassicurazione contro la disoccupazione, questo Tribunale rileva che lAlta Corte, in una sentenza C 160/04 del 29 dicembre 2004, pubblicata in DLA 2005 N. 16 pag. 201, ha stabilito che il fatto che una persona che occupa una posizione analoga a quella di un datore di lavoro, a seconda delle circostanze, non abbia diritto allindennità di disoccupazione conformemente alla DTF 123 V 236, consid. 7, non giustifica lesenzione della stessa e del suo datore di lavoro dallobbligo di pagare i contributi allassicurazione contro la disoccupazione.
La nostra Massima Istanza si è confermata nella propria giurisprudenza in unaltra decisione C 270/04 del 4 luglio 2005, relativa a unassicurata a cui il diritto alle indennità di disoccupazione era stato negato, segnatamente in quanto la stessa si era iscritta in disoccupazione dopo essere stata licenziata da una Sagl sua datrice di lavoro nella quale il coniuge rivestiva la carica di unico socio gerente con diritto di firma individuale.
LAlta Corte ha, tra laltro, osservato che:
"( )
3.2Né osta a tale conclusione la circostanza che la ricorrente abbia regolarmente pagato i contributi sociali, questa Corte avendo a tal proposito ricordato che la negazione delle indennità di disoccupazione a una persona che gode di una situazione professionale paragonabile a quella di un datore di lavoro ai sensi della giurisprudenza pubblicata in DTF 123 V 234 non giustifica ancora di per sé un'esenzione dal pagamento dei contributi all'assicurazione contro la disoccupazione (sentenza del 29 dicembre 2004 in re W., C 160/04, consid. 3). (...)"
Al riguardo cfr. pure STCA 38.2025.7 del 28 aprile 2025, consid. 2.8.; STCA 38.2024.20 del 22 luglio 2024, consid. 2.6.; STCA 38.2012.69 del 9 gennaio 2013 consid. 2.8.; STCA 38.2007.57 del 9 gennaio 2008 consid. 2.9.
2.10. In esito a tutto quanto precede - rammentato che lo scopo della giurisprudenza sviluppata in DTF 123 V 234 (cfr. consid. 2.2.) non è unicamente quello di sanzionare il caso di abuso effettivo, ma anche quello di prevenire il rischio di un simile abuso che è insito nel pagamento di indennità di disoccupazione in favore di persone che rivestono una posizione professionale paragonabile a quella di un datore di lavoro o in favore dei loro coniugi, che è sufficiente che sia possibile la continuazione delle attività perché il diritto allindennità debba essere negato sulla base del rischio di raggirare la legge (cfr. STF 8C_242/2022 del 4 agosto 2022 consid. 5.5., pubblicata in SVR 2022 ALV N. 33 pag. 116 segg.; STF 8C_448/2018 del 30 settembre 2019 consid. 6; STF 8C_574/2017 del 4 settembre 2018; STF 8C_344/2018 del 13 giugno 2018; DTF 142 V 263; STF 8C_150/2007 del 3 gennaio 2008 consid. 4.3.; C 315/05 del 27 aprile 2007 consid. 4.4.; DLA 2003 N. 22 pag. 240) -occorre concludere che il ricorrente a novembre 2024 in senoalla __________rivestiva una posizione analoga a quella di un datore di lavoroe che a ragione, dunque, la Cassa non gli ha riconosciuto il diritto alle indennità di disoccupazione.
La decisione su opposizione deve, conseguentemente, essere confermata.
Quanto precede porta a concludere, in applicazione del grado della verosimiglianza preponderante abitualmente applicato nel settore delle assicurazioni sociali (cfr. STF 9C_107/2024 del 24 giugno 2025, consid. 2.3; la STF 9C_583/2024 del 26 maggio 2025 - consid. 3.3.1 - di cui è prevista la pubblicazione; la STF 9C_378/2024 del 10 dicembre 2024 consid. 4.4 con riferimenti; la STF 8C_611/2019 dell11 maggio 2020 consid. 3.2; DTF 150 II 321, consid. 3.6.3, DTF 144 V 427, consid. 3.2; DTF 139 V 176, consid. 5.3; DTF 138 V 218, consid. 6 con riferimenti e DTF 126 V 353 consid. 5b), che al ricorrente fosse ben nota la circostanza che il socio e gerente di una Sagl (cfr. art. 809-814 CO) godeex legedi un notevole potere decisionale ai sensi dellart. 31 cpv. 3 lett. c LADI e non abbia, pertanto e di principio, diritto alle prestazioni LADI.
Stante quanto precede, allamministrazione nulla può essere rimproverato a proposito dei doveri di informazione agli assicurati che le incombono.
2.12.Lart. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica egratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. Lart. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore lart. 61 lett. fbisLPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Nel caso concreto, trattandosi di prestazioni LADI, in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2024.40 del 7 ottobre 2024 consid. 2.9.; STCA 38.2024.9 del 25 marzo 2024 consid. 2.14.; STCA 38.2023.50 dell11 dicembre 2023 consid. 2.15.; STCA 38.2023.31 del 15 settembre 2023 consid. 2.12.; STCA 38.2023.30 del 28 agosto 2023 consid. 2.11.; STCA 38.2023.11 del 5 giugno 2023 consid. 2.15.; STCA 38.2023.2 del 3 aprile 2023 consid. 2.9.; STCA 38.2022.87 del 16 gennaio 2023 consid. 2.14.; STCA 38.2022.57 del 3 ottobre 2022 consid. 2.15.; STCA 38.2022.52 del 22 agosto 2022 consid. 2.10.; STCA 38.2022.20 del 25 aprile 2022 consid. 2.9.; STCA 38.2021.89 del 7 febbraio 2022 consid. 2.11.).
Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr.Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107); Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 Rapporto sulliniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti