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38.2024.8

Assicurata rettamente sospesa per 31 gg dal diritto alle indennità di disoccupazione per avere, di fatto, riufiutato un'occupazione assegnatale per la quale la sua formazione si rivelava idonea, che era in concreto a tempo pieno ed indeterminato. Mancanza di interesse

Ticino · 2024-04-29 · Italiano TI
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Erwägungen (7 Absätze)

E. 12 giugno 2001, si legge che: " (…) 1.2.3.11 Inasprimento della definizione di adeguatezza La commissione peritale valuta essenzialmente buona la vigente normativa che, nel confronto internazionale, risulta abbastanza severa. I problemi riscontrati non risiedono di fatto nella legge ma piuttosto nelle diverse applicazioni cantonali, soprattutto da parte delle autorità giudiziarie. Questa conseguenza del federalismo non può tuttavia essere corretta a livello di legge, ma tutt’al più nell’ambito della funzione di sorveglianza. A tal fine occorrerebbe che, più sovente, gli uffici di compensazione impugnino le decisioni sbagliate dei tribunali cantonali dinanzi al Tribunale federale delle assicurazioni. (…). Art 30 Sospensione del diritto all’indennità Capoverso 1: prevede che il diritto di un assicurato potrà essere sospeso se non accetta un impiego adeguato che ha trovato egli stesso; lo stesso vale per i provvedimenti inerenti al mercato del lavoro. Visto che in futuro saranno soppresse le indennità giornaliere speciali, è necessario adeguare anche la lettera g. La modifica di cui al capoverso 3 ultimo periodo è puramente formale. Art. 30a Privazione del diritto alle prestazioni (abrogato) Questa disposizione si è rivelata impossibile da applicare nella pratica: infatti era sufficiente che l’assicurato manifestasse l’intenzione di partecipare a un provvedimento inerente al mercato del lavoro per ripristinare il suo diritto. L’articolo è quindi abrogato e il suo oggetto è trasferito, per analogia, nell’articolo 15 (cfr. commento dell’art. 15). (…)." (cfr. FF N. 23 del 12 giugno 2001, pagg. 1979, 2007 e 2008) 2.3.  L’art 16 cpv. 1 LADI prevede che " al fine di ridurre il pregiudizio l'assicurato è tenuto di norma ad accettare senza indugio qualsiasi occupazione ". L'art. 16 cpv. 2 LADI stabilisce poi che: " non è considerata adeguata e di conseguenza è esclusa dall'obbligo di accettazione un'occupazione che: a. non è conforme agli usi professionali e locali, in particolare alle condizioni dei contratti collettivi o normali di lavoro; b. non tiene convenientemente conto delle capacità e dell'attività precedente dell'assicurato; c. non è conforme all'età, alla situazione personale o allo stato di salute dell'assicurato; d. compromette considerevolmente la rioccupazione dell'assicurato nella sua professione, sempre che una simile prospettiva sia realizzabile in tempi ragionevoli; e. è svolta in un'azienda in cui non si lavora normalmente a causa di un conflitto collettivo di lavoro; f. necessita di un tragitto di oltre due ore sia per recarsi sul posto di lavoro, sia per il rientro e che non offre la possibilità di un alloggio conveniente nel luogo di lavoro o che, in questo secondo caso, rende notevolmente difficile l'adempimento dell'obbligo di assistenza verso i familiari da parte dell'assicurato; g. implica da parte del lavoratore un tenersi costantemente a disposizione che supera l'ambito dell'occupazione garantita; h. è svolta in un'azienda che ha effettuato licenziamenti al fine di procedere a riassunzioni o a nuove assunzioni a condizioni di lavoro considerevolmente più sfavorevoli; i. procura all'assicurato un salario inferiore al 70 per cento del guadagno assicurato, salvo che l'assicurato riceva prestazioni compensative giusta l'articolo 24 (guadagno intermedio); con il consenso della commissione tripartita, l'ufficio regionale di collocamento può eccezionalmente dichiarare adeguata un'occupazione la cui rimunerazione è inferiore al 70 per cento del guadagno assicurato." Secondo l’art. 16 cpv. 3 bis LADI, in vigore dal 1° aprile 2011 (cfr. RV 2011 1167; FF 2008 6761), il capoverso 2 lettera b non si applica alle persone minori di 30 anni. Nella DTF 124 V 62, l’Alta Corte ha avuto modo di stabilire che le situazioni di inadeguatezza elencate all'art.

E. 16 giorni la sospensione inflitta a un assicurato che aveva inviato la propria candidatura a un indirizzo di posta elettronica errato, da 34 a 20 giorni la sanzione irrogata a un’assicurata che, non riuscendo a spedire un messaggio di posta elettronica al potenziale datore di lavoro (avendo copiato erroneamente il relativo indirizzo), gli ha inviato una richiesta Linkedin e da 31 a 16 giorni la sospensione inflitta a un assicurato che non si era proposto per il posto assegnatogli tramite posta elettronica e SMS, facendo valere di possedere delle conoscenze molto lacunose in informatica e di non sapere leggere né scrivere SMS. Al riguardo cfr. pure STCA 38.2023.63 del 29 gennaio 2024 (il TCA ha confermato la sanzione di 35 giorni); STCA 38.2022.71 del 5 dicembre 2022 (il TCA ha confermato la sanzione di 31 giorni); STCA 38.2022.57 del 3 ottobre 2022 (il TCA ha ridotto da 35 a 25 giorni la sospensione); STCA 38.2021.83 del 31 gennaio 2022 (con la quale il TCA ha confermato la sanazione di 35 giorni. Il relativo ricorso al Tribunale federale p stato respinto con giudizio 8C_146/2022 del 23 gennaio 2023); STCA 38.2021.1 del 21 giugno 2021 (il TCA ha ridotto da 27 a 20 giorni la sospensione); STCA 38.2020.60 del 18 gennaio 2021 già citata al consid. 2.4. (questo Tribunale ha confermato una sanzione di 35 giorni. Il relativo ricorso al Tribunale federale è stato dichiarato inammissibile con giudizio 8C_132/2021 del 10 marzo 2021 ); STCA 38.2020.18 del 1° settembre 2020 (il TCA ha ridotto da 28 a 21 giorni la sospensione). Nella già citata STF 8C_149/2023 del 14 agosto 2023 (cfr. supra consid. 2.4.), il Tribunale federale, quanto alla durata della sanzione inflitta ad un assicurato che aveva senza validi motivi rifiutato un’occupazione adeguata assegnatagli, ha stabilito quanto segue: " 3.2. On précisera que lorsque l'assuré refuse, sans motif valable, un emploi réputé convenable, il y a faute grave ( art. 45 al. 4 let. b OACI ). Par motif valable, il faut entendre un motif qui fait apparaître la faute comme étant de gravité moyenne ou légère. Il peut s'agir, dans le cas concret, d'un motif lié à la situation subjective de la personne concernée ou à des circonstances objectives ( ATF 141 V 365 consid. 4.1; 130 V 125 consid. 3.5). Si des circonstances particulières le justifient, il est donc possible, exceptionnellement, de fixer un nombre de jours de suspension inférieur à 31 jours. Toutefois, les motifs de s'écarter de la faute grave doivent être admis restrictivement (BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, n° 117 ad art. 30 LACI et les références). L'interprétation de la notion juridique indéterminée "sans motif valable" (cf. art. 30 al. 1 let . d LACI) est une question de droit relevant, en principe, du plein pouvoir d'examen du Tribunal fédéral, contrairement à la question de l'exercice du pouvoir d'appréciation (cf. pour l' art. 45 al. 4 OACI : arrêt 8C_24/2021 du 10 juin 2021 consid. 3.2.2 et les références). 3.3. On relèvera encore qu'en tant qu'autorité de surveillance, le SECO a adopté un barème (indicatif) à l'intention des organes d'exécution. Quand bien même de telles directives ne sauraient lier les tribunaux, elles constituent un instrument précieux pour ces organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribuent à une application plus égalitaire dans les différents cantons ( ATF 141 V 365 consid. 2.4; arrêt 8C_283/2021 du 25 août 2021 consid. 3.3 et l'arrêt cité). Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances - tant objectives que subjectives - du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier de celles qui ont trait au comportement de l'intéressé au regard de ses devoirs généraux d'assuré qui fait valoir son droit à des prestations. Elles pourront le cas échéant aller en dessous du minimum prévu par le barème indicatif (arrêt 8C_756/2020 du 3 août 2021 consid. 3.2.3 et les références). Le barème du SECO prévoit une suspension d'une durée de 31 à 45 jours en cas de premier refus d'un emploi convenable d'une durée indéterminée (Bulletin LACI IC, ch. D79/2.B/1). 4. 4.1. En l'espèce, les juges cantonaux ont constaté que lors d'un entretien téléphonique du 6 août 2021 avec C.________, l'intimé n'avait pas déclaré expressément vouloir accepter le travail qui lui était proposé, mais avait répondu qu'il allait "y réfléchir". Cela n'était pas contesté, pas plus que le fait que le poste de pizzaïolo chez ce potentiel employeur était réputé convenable au sens de l' art. 16 al. 1 LACI . S'agissant de l'allégation de l'intimé selon laquelle il n'aurait pas accepté le poste au motif qu'il aurait reçu une promesse d'engagement au 1 er septembre 2021 du patron de B.________, l'instance précédente a retenu qu'il était probable qu'au moment de son contact avec C.________, l'intimé n'avait pas encore obtenu l'assurance d'un tel engagement. Le fait qu'un contrat de travail pour un emploi (à 60 %) auprès de B.________ avait finalement été conclu le 1 er septembre 2021, soit peu de temps après le 6 août 2021, ne palliait pas le risque pris par l'intimé de voir sa période de chômage se prolonger du fait de son refus du poste assigné chez C.________. Par conséquent, l'intimé n'avait aucune excuse valable de ne pas avoir accepté ce poste. Par son attitude hésitante consistant à demander un délai de réflexion, il avait adopté un comportement qui avait fait échouer l'engagement. Il s'était par là même accommodé du risque que l'emploi ait été occupé par quelqu'un d'autre. C'était dès lors à bon droit que le recourant avait retenu l'existence d'un fait constitutif d'une cause de suspension du droit à l'indemnité en application de l' art. 30 al. 1 let . d LACI. 4.2. En ce qui concerne la quotité de cette suspension, la juridiction cantonale a estimé que qualifier la faute de l'intimé de grave et prononcer une suspension d'une durée de 35 jours contrevenait au principe de la proportionnalité. Il était en effet reproché à l'intéressé d'avoir retardé la diminution du dommage entre le 7 août 2021 et le 1 er septembre 2021. Or une suspension de 35 jours était d'une durée plus longue que le laps de temps entre ces deux dates, ce qui laissait apparaître la décision sur opposition querellée plus comme une sanction que comme une mesure de suspension destinée à faire supporter à l'assuré le dommage lié à la prolongation de la durée du chômage. Pour tenir compte dans une plus juste mesure des circonstances objectives du cas d'espèce, il convenait, comme le permettait dans des cas exceptionnels la jurisprudence, de s'écarter de l' art. 45 al. 4 let. b OACI en relation avec l' art. 45 al. 3 let . c OACI et de ne retenir qu'une faute de gravité moyenne. Une suspension du droit à l'indemnité de chômage de 20 jours semblait mieux correspondre au principe de la proportionnalité. 5. 5.1. Le recourant soutient qu'au moment des faits, l'intimé n'aurait pu se prévaloir d'aucun motif permettant de retenir une faute de gravité moyenne. Même si celui-ci a retravaillé dès le 1 er septembre 2021, il n'aurait pas pu être certain de retrouver un emploi par ses propres moyens au moment de l'assignation du 6 août 2021. Les premiers juges auraient ainsi tenu compte à tort de faits postérieurs à la commission de la faute pour diminuer la quotité de la suspension. Le fait pour l'intimé d'avoir retrouvé un emploi dès le 1 er septembre 2021 ne constituerait pas un motif valable au sens de l' art. 45 al. 4 OACI , un tel élément étant étranger aux circonstances ayant conduit au manquement reproché à l'intimé. Le raisonnement de la cour cantonale reviendrait à conditionner la reconnaissance d'une faute grave à la survenance de faits futurs, alors que le comportement fautif devrait être examiné en se plaçant au moment où il a été commis. Admettre une autre manière de procéder aboutirait à une insécurité du droit et à des inégalités de traitement. Par ailleurs, selon l'échelle des suspensions établie par le SECO, le premier refus d'un emploi convenable de durée indéterminée constitue une faute grave justifiant une suspension entre 31 et 45 jours, de sorte qu'une suspension de 35 jours serait proche de la limite inférieure. 5.2. La critique du recourant est bien fondée. Le tribunal cantonal a jugé que la faute de l'intimé était seulement de gravité moyenne, au motif que celui-ci avait finalement décroché un poste chez B.________ dès le 1 er septembre 2021 et qu'il avait ainsi retardé la diminution du dommage uniquement entre le 7 août 2021 et le 1 er septembre 2021, soit une durée inférieure aux 35 jours ouvrables de suspension prononcés par le recourant. Comme relevé par ce dernier, cet élément ne saurait toutefois constituer un motif valable au sens de l' art. 45 al. 4 OACI . Au moment des faits reprochés à l'intimé, à savoir le 6 août 2021, celui-ci n'avait pas encore été engagé par B.________, le contrat de travail ayant été conclu le 1 er septembre 2021 même. La cour cantonale a par ailleurs retenu que l'intimé et cet employeur n'avaient pas non plus, au 6 août 2021, exprimé leur volonté réciproque et concordante de conclure un tel contrat à l'avenir. Les premiers juges en ont conclu à juste titre que l'intimé n'avait à ce moment aucune excuse valable de refuser l'emploi qui lui était proposé par C.________. Or un tel refus constitue une faute grave, sauf motif valable qui doit être admis restrictivement. A cet égard, les juges cantonaux ne pouvaient pas prendre en compte le fait - postérieur au manquement fautif du 6 août 2021 - qu'un contrat avec B.________ avait finalement été conclu pour qualifier la faute de gravité moyenne, d'autant moins qu'ils avaient préalablement considéré que l'intimé n'avait aucune excuse valable de refuser le poste chez C.________ malgré ses contacts avec B.________. On notera encore que ledit poste pouvait être exercé à 80 % et que l'intimé n'a été engagé par B.________ qu'à 60 %. Il convient en outre de constater que le recourant, en prononçant une suspension du droit à l'indemnité de chômage d'une durée de 35 jours, a infligé à l'intimé une sanction proche du seuil minimal prévu par la loi et le barème du SECO (cf. consid. 3.3 supra). Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique. 5.3. Il résulte de ce qui précède que c'est en violation du droit fédéral que la juridiction cantonale a admis une faute moyennement grave (au lieu d'une faute grave) et a réduit la durée de la suspension du droit à l'indemnité à 20 jours. Le recours se révèle ainsi bien fondé et la décision sur opposition du recourant du 3 février 2022 doit être confirmée”. 2.8.  Nella Prassi LADI ID emessa dalla Segreteria di Stato dell’economia (SECO) al p.to D79 figura una “ Tabella delle sospensioni per i servizi cantonali e gli URC ” la quale prevede in particolare quanto segue: Fattispecie/base legale Colpa Numero di giorni di sospensioni 2. Rifiuto di un’occupazione adeguata o di un guadagno intermedio art. 15 cpv. 1, 16 cpv. 1 + 2, 17 cpv. 1 nonché 30 cpv. 1 lett. d LADI e 45 cpv. 3, 4 + 5 OADI 2.A Rifiuto di un’occupazione adeguata di durata determinata o di un guadagno intermedio assegnato o trovato autonomamente 1 durata dell’occupazione: 1 settimana L 3 - 5 2 “         2 settimane L 6-10 3 ”         3 settimane L 10 - 15 4 ”         4 settimane L - M 15 - 20 5 ”         2 mesi M

E. 20 27 6 ”         3 mesi M

E. 23 30 7 ”         4 mesi M - G

E. 27 34 8 ”         5 mesi G

E. 30 37 9 “         6 mesi G

E. 34 41 10 2° rifiuto; far notare all’assicurato che in caso di nuovo rifiuto la sua idoneità al collocamento verrà riesaminata come sopra più 50% 11 3° rifiuto; rinvio al servizio cantonale per decisione 2.B Rifiuto di un’occupazione di durata indeterminata o di un guadagno intermedio assegnato o trovato autonomamente 1 1° rifiuto G 31-45 2 2° rifiuto; far notare all’assicurato che in caso di nuovo rifiuto la sua idoneità al collocamento sarà riesaminata G 46 - 60 3 3° rifiuto; rinvio al servizio cantonale per decisione La Prassi LADI ID prevede pure, al punto D73, che: " Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni sociali, quando giustificato da circostanze particolari, l’amministrazione e il giudice delle assicurazioni sociali possono scostarsi dall’articolo 45 capoverso 3 OADI. In tal senso il loro potere di apprezzamento non è limitato dalla durata minima della sospensione fissata dalla disposizione in caso di colpa grave (DTF 130 V 125)”. Si veda anche Boris Rubin Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, pp. 315-316 e 329-330). Sulla portata delle direttive amministrative, cfr. STF 8C_ 228/2023 del 6 ottobre 2023 consid. 3.2.; STF 8C_141/2023 del 2 maggio 2023 consid. 4.1.; STF 8C_297/2022 del 15 febbraio 2023 consid. 3.2.; STF 8C_322/2022 del 30 gennaio 2023 consid. 4.3.1.; STF 9C_536/2021 del 19 ottobre 2022 consid. 2.4.; STF 8C_769/2021 del 3 maggio 2022 consid. 3.3.; DTF 148 V 144 consid. 3.1.3.; STF 9C_458/2020 del 27 settembre 2021 consid. 4.1.; DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF 9C_631/2019 del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; STF 8C_331/2019 del 18 settembre 2019 consid. 4.3.; STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; DTF 144 V 195 consid. 4.2. = DLA 2018 N. 10 pag. 260; DTF 138 V 50 consid. 4.1.; DTF 132 V 121 consid. 4.4 pag. 125. In una sentenza 8C_708/2019 del 10 gennaio 2020, pubblicata in DLA 2020 ALV Nr. 4, il Tribunale federale ha stabilito che indipendentemente dalla scala adottata dalla SECO gli organi incaricati dell’applicazione del diritto devono tener conto di tutti gli elementi del caso specifico e, in determinate circostanze, possono anche scendere al di sotto della durata minima della sospensione prevista dalla tavola scalare. In quell’occasione l’Alta Corte ha stabilito che un Tribunale cantonale delle assicurazioni si era scostato, a torto, dalla scala della SECO nel caso di un assicurato che aveva comprovato insufficienti ricerche di lavoro. Cfr. pure STF 8C_756/2020 del 3 agosto 2021 consid. 3.2.3. e la STF 8C_149/2023 del 14 agosto 2023 suindicata. 2.9.  Nella presente fattispecie dagli atti dell’incarto emerge che la ricorrente, nata il __________ 1996, cittadina italiana a beneficio di un permesso di domicilio “C”, si è (re)iscritta in disoccupazione dal 27 aprile 2023 a valere dal 1° maggio seguente, alla ricerca di un impiego al 100%, in particolare quale impiegata di commercio (art. 16 cpv. 3bis LADI). L’assicurata ha lavorato da ultimo presso __________ da maggio 2022 al 30 aprile 2023 (cfr. doc. 1 e 6/3). Dal curriculum vitae in atti emerge che, prima di essere operativa allo __________, la ricorrente ha lavorato in qualità di “ assistente d’ufficio , aiuto contabile ” presso __________, dal maggio 2019 al dicembre 2021. In precedenza, aveva rivestito il ruolo di collaboratrice domestica presso __________, lavoro, questo, che aveva già svolto tra il 2017 ed il 2018 per __________. In merito alla formazione di RI 1, dall’incarto risulta che la medesima (scolarizzata per quanto concerne le scuole dell’obbligo tra __________, __________, __________ e __________) ha svolto, tra il 2015 ed il 2017, il proprio apprendistato presso la __________, mentre frequentava il __________ (cfr. doc. 6/3). Relativamente alla sanzione inflitta alla ricorrente, pari a 31 giorni di sospensione dal diritto alle prestazioni LADI, giova rilevare che i n data 24 agosto 2023, mediante posta semplice, l’Ufficio regionale di collocamento (in seguito: URC) di Lugano, ha trasmesso ad RI 1 un’assegnazione ad un posto di lavoro presso __________. La medesima è stata, così, invitata a contattare il potenziale datore di lavoro entro 24 ore e ad inviare la documentazione di candidatura per la posizione vacante presso la __________ al signor __________, via e-mail. Il profilo ricercato era quello di un “impiegato specializzato in contabilità” / “ accounting and administration employee ”, che si occupasse delle seguenti mansioni: " (…) - Registrazioni contabilità generale, clienti e fornitori - Registrazione incassi e pagamenti, transazioni bancarie e piccola cassa - Riconciliazioni contabili - Gestione delle attività di back office a supporto dell’area trading - Gestione delle attività amministrative, segreteria, organizzazione dell’ufficio - Supporto al team di tesoreria e contabilità con attività ad hoc - Conoscenza dei sistemi informativi e gestionali” I requisiti richiesti per la posizione in questione, a tempo indeterminato al 100%, libera da subito, erano i seguenti: " (…) - AFC quale impiegato/a di commercio - Pluriennale esperienza professionale in posizione analoga, indispensabili le competenze contabili - Buona capacità di comunicazione in inglese” (cfr. doc. 3/6). Nell’assegnazione, l’assicurata è stata resa attenta del fatto che “(…) il rifiuto ingiustificato di un’occupazione adeguata può comportare una sospensione del diritto alle indennità (art. 30 cpv. 1 lett. d) LADI) ” (cfr. doc. 3/6). Dall’esito della candidatura al posto di lavoro presso la __________ – che dall’estratto del Registro di commercio risulta essere attiva nel settore che comprende la “ commercializzazione, l'importazione, lo stoccaggio e l'esportazione di gas naturale, energia elettrica, petrolio grezzo, altri prodotti petroliferi e tutti i prodotti legati al settore energetico e delle commodities in generale sia in Svizzera che all'estero ” (cfr. www.zefix.ch ) -, sottoscritto dalla società in data 31 agosto 2023, emerge che la candidata non ha mai preso contatto con il potenziale datore di lavoro (cfr. doc. 3/5). Dall’esito dell’assegnazione ad un posto di lavoro sottoscritta, invece, dalla ricorrente il 15 settembre 2023, emerge che la medesima ha contattato telefonicamente la società (solamente) l’11 settembre 2023. RI 1 ha precisato di non essere, però, stata assunta poiché ha “ telefonato ma non ho ricevuto risposta, né richiamato ” (cfr. doc. 3/4). In occasione del colloquio tenutosi presso l’URC, pure il 15 settembre 2023, laddove il modulo “ azioni di reinserimento ” è stato sottoscritto tanto dalla consulente, quanto dalla ricorrente, risulta quanto segue: " (…) Presso __________ la data di inizio è il 02.10.2023. Non ha ricevuto conferma da parte della borsa di studio. In caso non ricevesse la borsa di studio, rinuncia alla scuola. Ricerche di lavoro ad agosto risultano mancanti, motivo per cui viene consegnata la richiesta di giustificazione. Assegnazione presso __________, consegnata risposta alla assegnazione, non ha preso contatto per mail come da istruzione ma ha voluto contattarli telefonicamente non ha trovato nessuno. Viene mandato a casa un accertamento fatti al quale dovrà rispondere per iscritto. Il datore di lavoro ha già risposto che non è stato contattato.” (cfr. doc. 3/3). Quello stesso giorno, l’URC ha quindi provveduto a richiedere, nell’ambito di un “ accertamento dei fatti (posto di lavoro) ”, osservazioni alla ricorrente in merito al fatto che in data 24 agosto 2023 le era stato segnalato un posto di lavoro e, in particolare, che “ non è chiaro per quale motivo per una posizione quale impiegato in contabilità non abbia mandato la candidatura per e-mail come richiesto e nemmeno per quale motivo abbia aspettato fino al 11.09.2023 per prendere contatto con la ditta ” (cfr. doc. 3/2). Nella propria risposta del 22 settembre 2023, RI 1 ha comunicato all’URC quanto segue: " (…) premettendo che il 06.08.23 ho scritto una mail per chiedere dei giorni di vacanza dal 21 al 31 agosto e che appena rientrata non ho aperto la posta fino al 10.09.2023, io mi permetto di essere in disaccordo perché in data 11.09 ho appunto telefonato (ho le telefonate salvate se servono). Il motivo per cui non ho scritto la mail è innanzitutto che ho inavvertitamente messo nella cesta della carta la parte con l’indirizzo. Inoltre avevo velocemente letto le mansioni e i requisiti e, ringraziando anche per l’idea che ha delle mie competenze, volevo direttamente telefonare per capire meglio il lavoro, perché onestamente non penso proprio di essere qualificata per il posto. Tralasciando il fatto che avevo già espresso il volere di dirigermi verso altri fronti lavorativi” (cfr. doc. 3/1). Il 29 settembre 2023, l’URC ha quindi sottoposto alla Sezione del lavoro il caso della di RI 1, precisando, oltre agli elementi relativi all’assegnazione del posto presso __________ di fine agosto 2023, in particolare, quanto segue: " (…) durante il primo colloquio del 30.05.2023 comunica di essersi iscritta presso __________. Scuola che si svolge in presenza, da settembre

2023. In tal senso ha richiesto una borsa di studio. Durante il colloquio del 17.07.2023 conferma che in caso di occupazione adeguata non è intenzionata a lasciare la scuola.” (cfr. doc. 3). In data 2 ottobre 2023, la parte resistente ha assegnato alla ricorrente un termine per formulare le proprie osservazioni in merito a quanto avvenuto tra fine agosto e metà settembre 2023 (cfr. doc. 4). Contestualmente, la Sezione del lavoro ha sottoposto i seguenti quesiti alla __________: " (…) 1. Il posto di lavoro che avrebbe offerto all’assicurata prevedeva un contratto di lavoro a tempo determinato o indeterminato ? Se a tempo determinato, voglia indicarci la data d’inizio e di fine dell’occupazione. 2. Voglia indicarci i giorni e gli orari di lavoro (compresi eventuali turni) che l’assicurata avrebbe dovuto svolgere in caso di assunzione. 3. Quali mansioni avrebbe dovuto svolgere l’interessata presso la vostra azienda? 4. L’occupazione offerta era a tempo pieno, parziale o ad ore ? Se a tempo parziale voglia indicarci il grado di occupazione. Se l’occupazione fosse stata ad ore, voglia indicarci il minimo di ore che gli [recte: le] avrebbe garantito. 5. In caso di assunzione, quale salario mensile lordo sarebbe stato offerto all’interessata? 6. Il posto vacante è già stato occupato da un altro/a candidato/a? Se sì da quando? 7. Conferma che la signora RI 1 non ha mai preso contatto con voi? 8. Il profilo (sia personale che professionale) dell’interessata era conforme alla posizione vacante? 9. Le chiediamo inoltre di volerci allegare copia del contratto di lavoro che avreste offerto all’interessata in forma anonima” (cfr. doc. 6/1). Con e-mail del 3 ottobre 2023, la società ha risposto come segue alle domande della parte resistente: " (…) - Posto di lavoro a tempo indeterminato; - Orario di lavoro standard (40 ore settimanali, dalle 08:30 alle 17:30 con un’ora di pausa pranzo); - Mansioni di contabilità e reception; - Occupazione a tempo pieno; - Reddito lordo mensile di CHF 4'166 (CHF 50k/anno); - Il posto è stato occupato (altro candidato proposto da URC) dal giorno 11/09/23; - Il giorno 11/09 alle ore 13:33 abbiamo ricevuto una telefonata (a cui non abbiamo potuto rispondere), abbiamo richiamato lo stesso giorno alle ore 13:37 (senza risposta). Allego screenshot telefonate intercorse; - Sulla base del CV allegato alla comunicazione ricevuta, la signora presenta una preparazione accademica in contabilità nonché un’esperienza quale aiuto contabile, pertanto potenzialmente in linea con la posizione. Il profilo personale sarebbe stato approfondito in sede di colloquio; - Allego contratto anonimo” (cfr. doc. 6). Ai fini della presente vertenza giova, in particolare, rilevare che dallo screenshot trasmesso alla parte resistente dalla __________ emerge, d’un lato che l’11 settembre 2023 la società ha ricevuto una telefonata dal numero di cellulare +41 79 604 70 54 alle 13:33, alla quale non ha risposto (“ chiamata persa ”). D’altro lato, risulta che la __________ ha richiamato il numero in questione quattro minuti dopo, e meglio alle 13:37 (“ chiamata in uscita ”; cfr. doc. 6/4). Trattasi del numero di telefono mobile in uso alla ricorrente (cfr. doc. 1). Preso atto delle risposte fornite dalla __________, la ricorrente – allegando uno screenshot dal quale risulta una chiamata in uscita verso il numero 091 910 56 30 effettuata l’11 settembre 2023 alle ore 13:33 (cfr. doc. 8/1) - ha osservato quanto segue: " (…) Tutto inizia quando ad inizio agosto decisi di sfruttare finalmente i giorni fruttati durante l'anno per andare a trovare mia nonna e mia mamma in __________, in provincia di __________. (…) Sta di fatto che il 6 agosto scrivo una mail alla Signora __________ per comunicarle la decisione e lei mi risponde con un nuovo appuntamento. Ebbene sì! Abbiamo anche spostato un appuntamento da fine agosto a metà settembre. Vado in vacanza tranquilla, vivo la mia best life a bordo piscina (lu sule lu mare lu jentu, una casetta in campagna, una cagnolina (...). Purtroppo, a fine agosto il sogno finisce e si torna alla realtà. Momento drama: Sono una un po' depressa (seguo una terapia tranquilli, se non lo fate consiglio altrettanto è una figata), procrastino un po' la posta e quelle cose lì. Questo ci porta al momento chiave della storia. Era il 10 settembre quando, rincasando dalla passeggiata con il mio cucciolone di 11 kg (…) decido di aprire la cassetta della posta e lì la sorpresa! Il 24 agosto, giorno in cui io sono andata al mare col cucciolo (allego foto prova) e mangiato alla trattoria __________, ad __________ sempre la signora __________, evadendo pratiche e facendo il lavoro che svolge diligentemente da almeno trent'anni, ha ben deciso di inviare una lettera in cui mi si assegnava un posto di lavoro, da contattare entro 24 ore. Momento buffo e onesto: aprendo la busta abbastanza svogliatamente, ho letto le mansioni e quale fosse il posto, ma non ho visto che sotto la scritta 24 ore ci fosse il contatto ed ho tenuto solo il foglio necessario all'ufficio di collocamento, buttando quindi il resto nella carta. Soprattutto perché abbastanza irritata dalla scritta in grassetto entro 24 ore. Va bene che siamo al 10 di settembre ma mi conceda che la posta del dopo vacanza è una noia. Al che ho cercato informazioni e numero su internet (…) ed ho deciso di telefonare direttamente per capire meglio cosa cercassero perché non sembrava affatto un posto per me. Altro fatto buffo: avevo già espresso alla Signora __________ di non poter e voler tornare in alcun modo in ufficio a condizioni non del tutto favorevoli. Quasi testualmente le ho spiegato che ho avuto troppi problemi di salute a causa dello stile di vita e non fa per me, me lo faccia dire. Rispetto totalmente chi è in grado di farlo quindi sono abbastanza certa che sappia di cosa parlo ma ho lavato gabinetti e sale operatorie in ospedale, ho pure consegnato giornali in giro per __________, ma soprattutto ho lavorato seduta ad una scrivania, fatto contabilità e segretariato. Glielo riconfermo per iscritto, tornerei a trascinare carretti a piedi o a smacchiare macchie di liquidi umani piuttosto che fissare uno schermo per otto ore al giorno. E mi scuso per la principesca descrizione ma penso che a questo punto si sia capito che non sono parecchio di buon umore dopo aver aperto questa ennesima lettera. Ma torniamo a noi! Chiamo, squilla a vuoto per un sacco e scatta la segreteria. Non lascio messaggi perché non mi sembrava sensato. "Mi richiameranno" ho scioccamente pensato. Niente. I giorni passano e quel lavoro come impiegato specializzato in contabilità cade nel dimenticatoio, concentrandomi su altri problemi quali la borsa di studio che in due mesi e mezzo non era stata in grado di formulare una banale risposta (ricevuta dopo innumerevoli solleciti) quale "la scuola da lei scelta non è tra quelle sussidiate dal cantone, cordiali saluti". Questo risponde anche alla vostra domanda sulla scuola, che a causa di ciò sono costretta a non frequentare. Eeeeh sì. (…) la Signora __________ dovrebbe prepensionarsi ed io in ufficio non ci torno, tantomeno a fare contabilità, materia tra quelle menzionate sempre alla consulente come "sfavorevole". La mia storia pecca totalmente di negligenza nella mia gestione della posta e della contabilità personale ma questo la può dire lunga su quale problema sto cercando di risolvere.” (cfr. doc. 8). Con scritto del 6 ottobre 2023, la parte resistente ha, quindi, ritenuto necessario “ approfondire maggiormente ” la “disponibilità sul mercato del lavoro ” della ricorrente, cui ha sottoposto le seguenti domande: " (…) · Nel suo scritto del 03.10.2023 ha indicato di non voler tornare a lavorare in ufficio in quanto le precedenti esperienze professionali le hanno causato dei problemi di salute. A tale proposito le chiediamo di volerci indicare, se sussistono, delle restrizioni o limitazioni mediche per attività lavorative in abiti amministrativi (Ufficio). Voglia inoltre allegare la relativa documentazione medica che comprovi tali restrizioni. · Siccome, sempre nel suo scritto del 03.10.2023 ha indicato "io in ufficio non ci torno", voglia indicarci per quale motivo nelle ricerche di lavoro dei mesi di giugno e luglio 2023 su 24 ricerche di lavoro totali, ben 12 le ha svolte come impiegata in Ufficio (con mansioni da impiegata di back office, impiegata amministrativa, impiegata amministrativa nel settore immobiliare, impiegata ufficio acquisti, Junior assistent, contabile junior, segretaria back office assistent). Con osservazioni del 12 ottobre 2023, RI 1 ha comunicato alla Sezione del lavoro che: " (…) 1. Ragioni personali mi hanno portato negli anni a prendere la decisione di non rispondere a numeri privati (intesi anche di cellulare) che non conosco. Sono della ferma opinione che i numeri di telefono chiamanti, quando si tratta di uffici, assicurazioni, e tutto ciò che ha a che fare con me, hanno un prefisso ben preciso che varia a dipendenza del genere di ufficio e della zona. Se nel precedente scritto non fosse stato chiaro, per questa posizione ammetto senza problemi che il mio interesse non era particolarmente alto. Ma ho comunque fatto la mia parte secondo me. Ribadisco il pensiero che a differenza di quelle che sono le mie ricerche ponderate, questa non aveva a che fare nulla con le mie competenze né tantomeno con i miei interessi e se vogliamo, anche i miei princìpi. Penso che dopo 5 "consulenze" un collocatore dovrebbe aver capito le esigenze del disoccupato e non solo quelle del mercato del lavoro secondo i siti online. Potrei fare da aiuto contabile, fare registrazioni semplici dare avere ma non ho il permesso di toccare bilanci ed altro. 2. Contatterò le dottoresse __________, psichiatra psicoterapeuta presso lo studio medico __________ a __________ e __________, capoclinica dell'unità di chirurgia dell'ospedale __________, che dovrò rivedere a breve rispettivamente per il solito appuntamento e per una nuova operazione, per cui spero di riuscire entro il 16. Non escludo che anche questa volta potrei tardare nella consegna, a meno che non voglia contattarle direttamente lei, anche se non mi sembra il caso. Non ho nessun documento alla mano, sono sempre riuscita a spiegare la mia situazione a parole e non credevo di dovermi far esonerare, sto solo cercando di uscire da una situazione che sembra essere maledetta. Le faccio anche presente che l'URC ha agli atti tutti i certificati del caso, le buste paga con dentro le malattie detratte che per me se vuole può richiedere, anche perché le uniche due disoccupazioni fatte risalgono nello stesso termine quadro, e osservando in ordine cronologico la documentazione può solo fare i collegamenti necessari con tutta questa storia infinita che le sto raccontando. (…) Ultimo punto ma non meno importante punta sul fatto che quando la consulente dell'ufficio regionale di collocamento, con molteplici anni di esperienza alle spalle spiega durante il primo e gli altri colloqui "lei deve cercare ovunque, anche e soprattutto per l'ultima posizione occupata, nonostante voglia dirigersi su altro", chiaramente lo si fa, per evitare anche di finire in queste situazioni sgradevoli. Io ho SOLO dato delle clausole di cosa per me fosse o meno favorevole. Ad esempio, no contabilità e no lavoro troppo sedentario. Uno sportello come segretaria al 50 e il restante 50 come cameriera, babysitter, aiuto domestico? Quelle sono le mie competenze ed è già fattibile, ma avrei comunque fatto un colloquio prima. Chiedo umilmente perdono se mi sono permessa di avanzare addirittura pretese per un posto di lavoro che tocca a me frequentare eventualmente per decenni. Nel caso di un colloquio con un'azienda non avrei avuto problemi a specificare la mia situazione, ed eventualmente se entrambi interessati trovare un'alternativa, soprattutto perché ora come ora sarei dovuta essere a scuola almeno nella misura del 50%. Ricordo ancora una volta che avevo un piano ben preciso per il periodo di studio che sarebbe stato di 4 miseri mesi e le ricerche fatte erano parte del ragionamento. Infatti questo mi aveva portato a inviare candidature in posti anzitutto di settori diversi dagli ultimi in cui ho lavorato (o a primo impatto più seri) e in misure inferiori al 100%. Vero che sono tenuta a cercare un posto a tempo pieno ma fare più lavori non mi ha mai creato problemi e quasi lo preferirei, sempre in collegamento a quanto detto sulla sedentarietà. Inoltre, la scelta non è che sia poi tanto variata, già arrivare a 12 ricerche è un miracolo. E sono disposta a cambiare cantone. (…) In ufficio, io, non ci torno. Se non a condizioni favorevoli, decise da entrambi in base alle mie esigenze e quelle del datore. Non voi. Da fuori, seduti sulle vostre sedie ergonomiche e che il mercato del lavoro lo conoscete solo per numeri e "termini per osservazioni". (…) Sulle lettere grigie suona sempre come se fossimo noi poveri scemi i colpevoli, mai voi. Voi vi parate il culo con le vostre "ambiguità", con le frasette da "secondo gli articoli" preimpostate e del tutto impersonali. Zero empatia. Non esiste capire la situazione del prossimo. lo pensavo veramente di sbrigarmela con una simpatica lettera ironica e auto ironica pensando che addirittura dal mio curriculum vitae si capisse che vita ho avuto fino ad oggi ma a quanto pare pretendo veramente veramente troppo.” (cfr. doc. 10). Con decisione del 23 ottobre 2023, la Sezione del lavoro ha inflitto alla ricorrente una sanzione, sospendendola dal diritto alle prestazioni LADI per 31 giorni sulla base delle seguenti argomentazioni: " Per il caso in oggetto dagli accertamenti svolti presso il datore di lavoro è emerso che il posto vacante presso la ditta __________ prevedeva mansioni di contabilità e reception, era a tempo pieno (40 ore settimanali) di durata indeterminata, con uno stipendio di CHF 4'166.00. Visto quanto precede, il posto di lavoro in questione era senz'altro adeguato e conforme ai sensi dell'art.16 LADI ed il salario mensile lordo che avrebbe percepito le avrebbe peraltro permesso di uscire definitivamente dalla disoccupazione riducendo in questo modo il danno causato all'assicurazione contro la disoccupazione nonché migliorare la sua situazione economica. Le motivazioni addotte dall’interessata non sono ritenute sufficienti a giustificare il suo modo di agire che è assimilato al rifiuto di un'occupazione adeguata. Infatti, anche se all'interessata I'URC di __________ ha trasmesso l'assegnazione ad un poso di lavoro mentre beneficiava di giorni esenti dall'obbligo di controllo, ella avrebbe potuto e dovuto prendere contatto con il datore di lavoro il giorno successivo al suo ritorno dalle vacanze e non 10 giorni dopo come ha fatto, violando peraltro le istruzioni dell'URC sulle modalità di candidatura. Infatti, se da un lato durante i giorni esenti dall’obbligo di controllo, un assicurato non deve esser idoneo al collocamento, non è obbligato a svolgere ricerche di lavoro e può astenersi dal dare seguito alle assegnazioni, dall'altro in caso di assegnazioni di lavoro durante tali giorni, egli dovrà postulare per il posto di lavoro assegnato al termine dei giorni esenti dall'obbligo di controllo, non potendo partire dal principio che il posto è già stato occupato (cfr. BORIS RUBIN, Assurance-chômage et service public de l'emploi, Ginevra, Zurigo, Basilea 2019, N. 297 e riferimento ivi citato). L'aspirazione dell'assicurata di reperire un lavoro in un ambito diverso da quello svolto sinora, benché comprensibile, non può tuttavia essere tutelata, considerato che l'impiego offerto adempie i presupposti dell'art. 16 LADI e non può pertanto essere tenuto conto di tale aspetto nell'ambito dell'adeguatezza dell'occupazione offerta. Ritenuto il dovere di ridurre il danno previsto dall'art. 17 LADI, come detto sopra, l'assicurata rientrata dalle vacanze avrebbe dovuto contattare immediatamente il datore di lavoro o perlomeno informarsi presso la consulente del personale di riferimento su come avrebbe dovuto procedere, visti i giorni trascorsi dall'assegnazione. Contattando 10 giorni dopo il suo rientro dalle vacanze ha corso il rischio che il posto di lavoro venisse occupato da un altro candidato e tale comportamento è parificabile al rifiuto di un'occupazione adeguata. Il fatto che ha aperto la corrispondenza 10 giorni dopo il suo rientro dalle vacanze non le è di ausilio e rappresenta un comportamento negligente da parte sua, del quale deve sopportarne le conseguenze. Visto quanto sopra, lo scrivente Ufficio decide che la signora RI 1 debba essere sospesa, per un determinato periodo, dal diritto alle indennità di disoccupazione. Di regola, il rifiuto di un'occupazione adeguata della durata indeterminata è, considerato una negligenza di colpa grave, la quale per la prima volta, prevede una sospensione che va dai 31 ai 45 giorni. Per il caso in oggetto è ritenuta pertanto adeguata e proporzionata una sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione di 31 giorni. Infine, visto il tenore inutilmente polemico, ironico e talvolta offensivo utilizzato dalla signora RI 1 in diversi passaggi contenuti nelle risposte agli accertamenti svolti nel corso dell'istruttoria, l'amministrazione l'avverte che futuri atti indirizzati allo scrivente Ufficio, formulati in modo sconveniente, saranno rinviati al mittente con l'invito a rifarli entro un termine adeguato, sotto comminatoria che, trascorso infruttuoso tale termine, saranno dichiarati irricevibili” (cfr. doc. 12). Con opposizione del 25 ottobre 2023, la ricorrente ha impugnato la decisione resa nei suoi confornti, facendo valere, in particolare che: - vi sarebbero delle incongruenze in merito al guadagno assicurato e di non aver mai percepito fr. 4'113.-; - la Sezione del lavoro non ha “ neanche atteso che vedessi la mia terapeuta per valutare di segnalare i miei problemi nero su bianco ”; - “ il posto non è stato da me rifiutato. Ho detto solo che l’interesse era poco e che a fine settembre, inizio ottobre io avrei dovuto iniziare un percorso scolastico che andava a contraddirsi col posto proposte, levandomi finalmente sto peso di essere disoccupata ”; - “ Sì, ho detto alla consulente e lo ripeto anche qua, non avrei accettato un posto se questo andava a minare il mio cambio di stile di vita, di nuova la mia salute, e la scuola. E ancora, lo ripeto, quello per la __________ non era adatto a me .”; - “ il mio CV non menziona l’essere specializzata in contabilità. Segna che io abbia fatto da aiuto contabile, ma questo non significa che io sia contabile. Cos’altro ha evinto dal mio CV, per intendere che la contabilità fosse la mia materia? Formazione accademica? L’aver frequentato la __________? Ripeto anche questo, quella scuola è inutile come la sabbia nei pantaloni. Il livello di contabilità e tutto il resto con cui si esce da quella scuola non è che basilare. Tanto da non permettere l’ingresso in altre scuole se non con un diploma aggiuntivo o la maturità (…) quindi non è una preparazione accademica. ”; - ““ Qualsiasi occupazione adeguata”. Adeguata solo secondo la LADI 16 cpv. 1 e 17 cpv. 3 ma non secondo buon senso. Di seguito però le dico i miei motivi più che validi per cui non era adeguata, tralasciando la salute psicofisica da parte, ancora una volta. · La mia formazione non era adeguata al contesto; · l’obbligo di contatto è arrivato mentre ero in ferie; · è reato procrastinare? Dovrei andare in polizia ad autodenunciarmi allora, per non aver aperto la posta i primi 10 giorni in cui sono tornata? Non sono ironica, chiedo sul serio; · in sei mesi la spettabilissima consulente è riuscita a trovarmi solo questo lavoro? (…); · il lavoro era a tempo pieno, indeterminato, segnalato a fine agosto, un mese prima di iniziare la scuola, quando il mio percorso era ancora chiaro in testa .”; - “ ancora prima di entrarci in disoccupazione, sapevo già cosa fare. I miei datori, lo sapevano e sono stati comprensivi. Avevo già pagato l’iscrizione di 700 franchi mangiando riso col tonno per un mese. (…) se la borsa di studio mi avesse avvertito prima avrei avuto margine di capire cosa fare e trovare un posto adeguato (…) ora sto rivalutando per febbraio, dato che la scuola a causa della disdetta tardiva vuole il 50% della retta (…) ” (cfr.doc. 13). Su richiesta della Sezione del lavoro, il 20 novembre 2023 RI 1 ha completato il proprio gravame con argomentazioni sostanzialmente analoghe alle precedenti, rilevando che 31 giorni di sanzione “mi sembrano esagerati per aver solo rimandato la posta di qualche giorno. Tutto il resto è stata una malaugurata coincidenza ” (cfr. doc. 16). Con la decisione su opposizione del 20 dicembre 2023, la Sezione del lavoro ha, come visto (cfr. supra consid. 1.1.), confermato il proprio precedente provvedimento (cfr. doc. 18). Giova rilevare che agli atti figura, innanzitutto e come in parte anticipato, il modulo “ azioni di reinserimento ” sottoscritto dalla ricorrente. In particolare, se sin dal primo colloquio, avvenuto il 30 maggio 2023, emerge che RI 1 avesse problemi di salute che ne hanno comportato un’inabilità dal 3 al 31 maggio, alla ricorrente è stato poi chiesto di presentare un “ulteriore certificato medico di inabilità lavorativa ” che indicasse “ se caso quali attività sono da evitare ”. Nulla figura però essere stato trasmesso in tal senso, men che meno in sede di opposizione o ricorsuale. Sin dal 30 maggio 2023, RI 1 aveva comunicato alla propria consulente di essersi “ iscritta presso una scuola a __________, la __________, da settembre, serale ma in presenza ”. Nulla emerge, per contro, nel senso di quanto preteso dalla ricorrente circa il fatto ch’ella avrebbe sempre riferito alla propria consulente di non volersi più dedicare, in buona sostanza, al lavoro d’ufficio. In occasione del secondo colloquio presso l’URC, tenutosi il 17 luglio 2023, l’assicurata avrebbe dichiarato che le sarebbe stato possibile seguire le lezioni di __________ anche da remoto, motivo per il quale aveva dichiarato che “non ha intenzione di trasferirsi ”. Ella ha precisato di aver richiesto una borsa di studio, per la quale ancora non aveva ricevuto un riscontro, e di non essere “ intenzionata a lasciare la scuola in caso reperisse un’occupazione adeguata ”. “ La sua intenzione è comunque di chiudere la disoccupazione ”, ha precisato contestualmente la consulente (cfr. doc. 19). Per quanto concerne il colloquio del 15 settembre 2023, invece, già si è detto (cfr. supra). Merita, poi, di essere sottolineato il fatto che le ricerche di lavoro effettuate dalla ricorrente concernono (oltre ad impieghi come cameriera) in gran parte posizioni in qualità di impiegata amministrativa, segretaria, back office e front desk (cfr. doc. 11). Il TCA rileva, poi, che dal curriculum vitae prodotto da RI 1 in sede ricorsuale, differente da quello precedentemente versato agli atti e trasmesso dall’amministrazione alla __________, risulta che, in qualità di “ aiuto contabile ”, la ricorrente si è occupata di: " (…) - Registrazioni contabili per azienda e tenuta contabilità di persone fisiche con attività indipendenti; - gestione fatture in entrata e uscita; - controllo debitori e creditori; - gestione cassa interna; - inventario, - preparazione dichiarazioni fiscali persone fisiche (cfr. all. B a doc. I). Infine, dagli atti risulta che con decisione del 30 gennaio 2024, ad RI 1 è stato negato il diritto alle indennità di disoccupazione da questa nuovamente richieste a decorrere dal 3 gennaio 2024 poiché “ durante il termine quadro per il periodo di contribuzione dal 3 gennaio 2022 al 2 gennaio 2024, può dimostrare di avere svolto un’attività soggetta a contribuzione solo per 11 mesi e 17 giorni ” (cfr. doc. 21) e che la ricorrente ha, poi, reperito un’occupazione dal 16 marzo al 15 giugno 2024 presso __________ (cfr. doc. 22). 2.10. Chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte rileva che l’assicurata, a settembre 2023, non ha espressamente rifiutato l’impiego presso __________, ma si è messa nelle condizioni di non conoscere il potenziale datore di lavoro, né di farsi a sua volta conoscere e ricevere quindi una concreta proposta di impiego. Quanto precede in ragione del fatto che, rientrata dalle annunciate ferie in __________, RI 1 ha immotivatamente atteso, mentre era soggetta agli obblighi di controllo, dieci giorni per aprire la corrispondenza e prendere atto dell’assegnazione ad un posto di lavoro intimatale il 24 agosto dell’URC. Successivamente, e meglio il giorno dopo, ha poi disatteso le chiare istruzioni che le imponevano di trasmettere la propria candidatura ed i necessari documenti alla __________ via mail. Ella ha fatto una singola telefonata al potenziale datore di lavoro, l’11 settembre alle ore 13:33. Dapprima, alla segreteria la ricorrente non ha lasciato alcun messaggio “ perché non mi sembrava sensato ”, e poi, contrariamente a quanto RI 1 ha preteso e come emerge, invece, dallo screenshot versato agli atti dalla __________, quattro minuti più tardi, è stata richiamata dalla società, ma ha deciso di non rispondere, né di richiamare, dimostrando, in tal modo, scarsissimo interesse (peraltro poi ribadito a chiare lettere dall’assicurata medesima) per quella posizione. La mancaza di interesse per l’occupazione in questione è stata poi più vole ribadita dall’assicurata (cfr. consid. 2.9.). Quanto alla posizione oggetto dell’assegnazione, questa Corte rileva, che - al di là delle preferenze della ricorrente, che ha fatto valere di aver comunicato di non volere più svolgere dei lavori d’ufficio, allorquando d’un lato, nulla emerge circa una simile indicazione dai moduli (sottoscritti dall’assicurata) relativi colloqui presso l’URC, e, d’altro lato, ella ha fatto ricerche di lavoro ripetute per posizioni di questo tipo - sin dal descrittivo della posizione ricercata dalla __________, trasmesso alla ricorrente dall’URC, era chiaro che si trattava di un posto destinato ad un impiegato di commercio AFC, com’è il caso di RI 1. Le mansioni ch’ella avrebbe dovuto svolgere, per di più, sono in linea non solamente con la formazione acquisita, ma con la precedente esperienza lavorativa della ricorrente ed ancor di più con le conoscenze vantate da RI 1 nel curriculum vitae trasmesso in sede ricorsuale. Il confronto tra le mansioni ricercate dalla __________ e quelle svolte dalla ricorrente, non lascia spazio a dubbi, laddove, per esempio: - __________ cercava un addetto alle “ registrazioni contabili in generale, clienti e fornitori ” e RI 1 indica nel proprio curriculum “ Registrazioni contabili per azienda e tenuta contabilità di persone fisiche con attività indipendenti ”; - __________ cercava un addetto a “ registrazione incassi e pagamenti, transazioni bancarie e piccola cassa ”, rispettivamente, “ riconciliazione contabile ” (operazione che sostanzialmente consiste nella verifica delle voci presenti nei conti bancari/delle registrazioni contabile) e la ricorrente offre “ gestione fatture in entrata e uscita ” e “gestione cassa interna ” (cfr. supra consid. 2.9.). Del resto, è stata la stessa __________ a far valere che “ Sulla base del CV allegato alla comunicazione ricevuta, la signora presenta una preparazione accademica in contabilità nonché un’esperienza quale aiuto contabile, pertanto potenzialmente in linea con la posizione ” (cfr. supra consid. 2.9.). Cosa si intendesse per “ accademica ” risultava, peraltro, evidente, da un lato, alla luce del fatto che tale indicazione risulta accostata alla precisazione “ in contabilità” nonché all’ “ esperienza quale aiuto contabile” , ciò che di tutta evidenza non corrisponde ad una preparazione universitaria. D’altro lato, nell’assegnazioneera chiaramente indicato qual’era il requisito formativo richiesto: l’AFC quale impiegato di commercio. Dal profilo della formazione della ricorrente, l’impiego assegnato ad RI 1 era, quindi, adeguato. Del resto, ed in ogni caso, l’insorgente, se avesse nutrito dei dubbi in proposito alle proprie competenze, avrebbe potuto acclarare tali punti interpellando l’URC prima di sottoscrivere un contratto di lavoro. Ciò non le impediva comunque di manifestare chiaramente al potenziale datore di lavoro perlomeno il proprio interesse per l’occupazione. Nonostante fosse, quindi, adeguatamente formata per la posizione ricercata, rispettivamente, malgrado vanti un’esperienza in campo contabile, che ha puntualmente indicato nel proprio curriculum vitae , RI 1 non ha, di fatto, dato seguito all’assegnazione di un posto di lavoro presso __________ che era conforme alle ricerche di lavoro della ricorrente anche dal profilo del tipo di occupazione (a tempo pieno) e degli orari. Per quanto attiene all’obiezione della ricorrente secondo cui ella ad ottobre avrebbe in ogni caso lasciato un’eventuale occupazione reperita in favore della frequenza di una scuola a __________, giova rilevare che dagli atti risulta che la frequenza dell’istituto in questione, in __________, ancora in data 15 settembre 2023, e meglio quando ha presenziato ad uno dei colloqui presso l’URC, era subordinata ad una decisione positiva da parte dell’Ufficio dell’aiuto allo studio. Al momento in cui, rientrata dalle ferie, non ha dato seguito all’assegnazione del posto di lavoro segnalatole, quindi, ella non aveva la certezza che di lì a breve avrebbe fatto altro. Con riferimento alla reticenza mostrata e comunicata dalla ricorrente alla Sezione del lavoro circa il fatto, più volte ribadito (cfr. supra consid. 2.9.) di non volere, in poche parole, tornare a lavorare davanti ad un PC, in ufficio, il TCA rileva che in virtù dell’obbligo di ridurre il danno un assicurato è tenuto ad accettare qualsiasi occupazione (cfr. STF 8C_468/2020 del 27 ottobre 2020 consid. 3.1.; STF 8C_463/2018 del 14 marzo 2019 consid. 3; STF 8C_465/2017 del 12 gennaio 2018 consid. 4.3.3.; DLA 2002 pag. 55; B. Rubin, “Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage”, Ed. Schulthess 2014 pag. 155; “Un Opuscolo per i disoccupati” edito dalla SECO e reperibile al sito www.area-lavoro.ch ). In conclusione, rinunciando a trasmettere nei modi e nei tempi indicati, quindi appena rientrata dalle ferie, la propria candidatura, nonché ad esternare tempestivamente e senza indugio la propria intenzione ad accettare un possibile impiego presso __________, RI 1 ha vanificato ogni possibilità di essere assunta a fronte di un annuncio per un posto di lavoro che era a tempo indeterminato, con entrata in funzione immediata ed oltremodo concreto, tant’è che alla società è, poi, bastato poco tempo per assumere un altro assistente (cfr. supra consid. 2.9.). È quindi per la mancanza di interesse della candidata e qui ricorrente (che ha poi trovato una nuova occupazione, a tempo determinato, solamente oltre cinque mesi più tardi, quando aveva esaurito il diritto alle prestazioni LADI) che non si è giunti, con __________, alla conclusione di un nuovo contratto di lavoro. Stante quanto indicato, giova ricordare il principio secondo cui una sospensione ai sensi dell’art. 30 cpv. 1 lett. d LADI deve essere inflitta anche se l’assicurato non rifiuta esplicitamente il lavoro ma con il suo comportamento assume il rischio che il posto sia assegnato a un’altra persona e che nella fattispecie è incluso ogni comportamento che comporta la mancata conclusione di un contratto di lavoro (cfr. supra consid. 2.2. e 2.7.). In proposito cfr. STCA 38.2023.63 del 29 gennaio 2024; STCA 38.2020.60 del 18 gennaio 2021, il cui ricorso al Tribunale Federale è stato dichiarato inammissibile con giudizio 8C_132/2021 del 10 marzo 2021, già menzionata; STCA 38.2019.23 del 16 ottobre 2019, pubblicata in RtiD I-2020 N. 47 pag. 259 segg.; STCA 38.2020.18 del 1° settembre 2020. 2.11.  Da quanto sopra discende che con il suo comportamento l’assicurata ha di fatto dimostrato di non avere avuto una sufficiente interesse a concludere un contratto di lavoro con __________, com’ella ha del resto poi confermato a più riprese. RI 1 avrebbe, invece, dovuto manifestarlo anche se l’occupazione non corrispondeva pienamente alle sue aspettative in virtù, come visto, del suo obbligo di ridurre il danno. D’altra parte, e come visto, l’occupazione proposta non era inadeguata dal profilo delle capacità dell’assicurata giusta l’art. 16 lett. b LADI (cfr. supra consid. 2.3. e 2.10.; STF 8C_364/2021 del 17 novembre 2021 consid. 2.2.) . La potenziale datrice di lavoro ha, d’altronde e come visto, affermato che il profilo della ricorrente era conforme alla posizione di lavoro ricercata e che il profilo personale della ricorrente sarebbe stato valutato in sede di colloquio (cfr. supra consid. 2.9.). La ricorrente, avendo quindi rifiutato di fatto un'occupazione adeguata, deve essere sospesa dal diritto all'indennità di disoccupazione sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. d LADI. 2.12.  Per quanto attiene alla durata della sanzione (31 giorni di penalità), questo Tribunale osserva che la Tabella allestita dalla SECO (punto D79 della Prassi LADI ID; cfr. supra consid. 2.8.) prevede per il primo rifiuto di un’occupazione di durata indeterminata o di un guadagno intermedio assegnato o trovato autonomamente dai 31 ai 45 giorni di sospensione. In concreto non esistono elementi atti a qualificare il comportamento di RI 1, come visto parificabile alla mancata accettazione dell’impiego, non come colpa grave, bensì come colpa soltanto mediamente grave o lieve (cfr. supra consid. 2.4., 2.6.-2.8.; STF 8C_149/2023 del 14 agosto 2023 (pubblicata in SVR 2023 ALV N. 21 e riprodotta in esteso al consid. 2.7.); DTF 130 V 125 ; STF 8C_650/2017 del 25 giugno 2018 consid. 7.1.; STF 8C_7/2012 del 4 aprile 2012). La sanzione inflitta al ricorrente di 31 giorni si rivela, pertanto, proporzionata alla gravità della colpa (cfr. consid. 2.6.; STF 8C_487/2007 del 23 novembre 2007; STF C 166/05 del 1° settembre 2005 menzionata al consid. 2.10.: sospensione di 35 giorni per avere rifiutato un impiego di durata indeterminata che avrebbe permesso all’assicurato di conseguire un guadagno intermedio; STF C 20/06 del 30 ottobre 2006; STCA 38.2020.60 del 18 gennaio 2021, il cui ricorso al Tribunale federale è stato dichiarato inammissibile con giudizio 8C_132/2021 del 10 marzo 2021, già citata al consid. 2.4., 2.7. e 2.10.; STCA 38.2020.13 del 22 giugno 2020). In concreto la soluzione di confermare la sospensione di 31 giorni si giustifica tanto più se si considera che il giudice non può mettere in discussione senza validi motivi il margine di apprezzamento dell’amministrazione (cfr. STF 8C_750/2021 del 20 maggio 2022 consid. 3.3.; STF 8C_712/2020 del 21 luglio 2021 consid. 4.4.; STF 8C_67/2020, 8C_127/2020 del 23 luglio 2020 consid. 3.3.; STF 8C_331/2019 del 18 settembre 2019 consid. 3.3., pubblicata in SVR 2020 ALV Nr. 11 pag. 35; STF 8C_342/2017 del 28 agosto 2017 consid. 4.2.; STF 8C_22/2016 del 3 marzo 2016; DLA 2016 Nr. 3 pag. 58 seg.; DTF 137 V 75; STF C 221/2002 del 4 agosto 2003; STCA 38.2012.43 del 24 settembre 2012, il cui ricorso al TF è stato dichiarato inammissibile con sentenza 8C_841/2012 del 3 dicembre 2012; STCA 38.2011.84 del 6 febbraio 2012 ). 2.13.  Alla luce di tutto quanto esposto sopra, la decisione su opposizione emessa dalla Sezione del lavoro il 20 dicembre 2023 deve essere confermata. 2.14. L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti ; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. f bis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. Nel caso concreto, trattandosi di prestazioni LADI, in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2023.30 del 28 agosto 2023 consid. 2.11.; STCA 38.2023.11 del 5 giugno2023 consid. 2.15.; STCA 38.2023.2 del 3 aprile 2023 consid. 2.9.; STCA 38.2022.87 del 16 gennaio 2023 consid. 2.14.; STCA 38.2022.57 del 3 ottobre 2022 consid. 2.15.; STCA 38.2022.52 del 22 agosto 2022 consid. 2.10.; STCA 38.2022.20 del 25 aprile 2022 consid. 2.9.; STCA 38.2021.89 del 7 febbraio 2022 consid. 2.11.). Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi , Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

Dispositiv
  1. dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente                                                 Il segretario di Camera Daniele Cattaneo                                         Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Raccomandata

Incarto n.38.2024.8

CL/gm

Lugano

29 aprile 2024

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Christiana Lepori, cancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 23 gennaio 2024 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 20 dicembre 2023 emanata da

Sezione del lavoro,6501 Bellinzona

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenutoin fatto

consideratoin diritto

Pertanto secondo l'Alta Corte, se nel caso di specie esistono dei motivi per cui la colpa di un assicurato non deve essere considerata grave, bensì soltanto mediamente grave o lieve, è possibile infliggere una sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione inferiore a 31 giorni.

In quel caso il Tribunale federale ha ritenuto che il posto offerto ufficialmente all'assicurato quale operaio o aiuto operaio edile non era totalmente inadeguato e che dunque a ragione l'assicurato era stato sanzionato, visto che in occasione di un colloquio con il potenziale datore di lavoro aveva espresso la sua indisponibilità a concludere un contratto di impiego. Tuttavia, alla luce dei problemi di salute relativi all'ipersensibilità al materiale dei pannelli isolanti di lana di vetro/roccia, si trattava di un caso limite, per cui la colpa dell'assicurato doveva essere giudicata mediamente grave. La riduzione effettuata dal Tribunale cantonale da 40 a 20 giorni non prestava il fianco a critiche ed è dunque stata confermata (cfr. DTF 130 V 125, consid. 3.6.).

In un'altra sentenza C 58/03 del 9 dicembre 2003, la nostra Massima Istanza ha ridotto da 38 a 25 giorni la sospensione inflitta a un'assicurata che, contrariamente a quanto impartitole dall'amministrazione, non aveva contattato un potenziale datore di lavoro entro 3 giorni dall'assegnazione ufficiale di un impiego quale cassiera che le avrebbe permesso di ottenere un guadagno intermedio, a causa della mancata spedizione della sua lettera di candidatura da parte della figlia undicenne, alla quale l'aveva consegnata. Il Tribunale federale ha deciso che nella fattispecie, nonostante il comportamento colpevole dell'assicurata - la quale non aveva spedito personalmente la lettera o comunque non aveva controllato che la figlia l'avesse effettivamente imbucata - che ha impedito la realizzazione di un adeguato guadagno intermedio, la colpa dell'assicurata, alla luce delle circostanze concrete del caso, doveva essere ritenuta mediamente grave. Infatti essa, dopo essersi accorta che lo scritto non era stato spedito, aveva reagito subito, annunciandosi lo stesso giorno presso il posto di lavoro assegnatole. Inoltre da quando era in disoccupazione, ad eccezione di una sanzione di 21 giorni inflittale per non aver effettuato una misura inerente al mercato del lavoro agli inizi del mese in cui le è stato proposto ufficialmente l'impiego in questione, non aveva mai dato occasione agli organi che applicano la LADI di essere biasimata.

In una sentenza C 213/03 del 6 gennaio 2004 il Tribunale federale ha poi esaminato il caso di un'assicurata che era stata sospesa dal diritto alle indennità di disoccupazione per 31 giorni per aver rifiutato un'occupazione adeguata non assegnata ufficialmente della durata di circa 6 mesi.

L'Alta Corte, pur ritenendo che l'assicurata nel caso in esame era stata sanzionata a ragione, ha considerato quali circostanze attenuanti i motivi che l'hanno indotta a rifiutare l'impiego

temporaneo, ossia il fatto che essa ritenesse di dover prioritariamente partecipare ad un programma di qualifica per promuovere la collocabilità assegnatole in precedenza per lo stesso periodo in cui avrebbe dovuto lavorare temporaneamente e la mancanza delle necessarie conoscenze informatiche per svolgere l'impiego in questione.

Inoltre la nostra Massima Istanza, dopo aver ribadito che anche un lavoro temporaneo è preminente rispetto a delle misure di inserimento professionale, ha considerato che esisteva unaconcolpadell'amministrazione per non avere indicato all'assicurata, al fine di evitare le conseguenze del tentativo di collocamento fallito, che era tenuta ad accettare l'impiego offertole.

Di conseguenza la sospensione è stata ridotta da 31 a 15 giorni.

Per altri casi di applicazione di questa giurisprudenza cfr. sentenza C 70/02 del 12 dicembre 2003; sentenza C 130/03 del 6 febbraio 2004 e sentenza C 137/03 del 5 aprile 2004. Su questo tema cfr. D. Cattaneo, "Assicurazioni sociali: Alcuni temi d'attualità" in RtiD I-2004 pag. 215 seg. (235-239).

In una sentenza C 134/06 del 19 settembre 2006 il Tribunale federale ha poi confermato la sanzione di 20 giorni inflitta a un assicurato che aveva rifiutato un impiego di durata indeterminata, in quanto ne aveva trovato un altro di durata determinata, con però la possibilità di essere trasformato (ciò che è effettivamente avvenuto) in un impiego di durata indeterminata.

La Prassi LADI ID prevede pure, al punto D73, che:

Si veda anche Boris RubinCommentairede la loi sur l'assurance-chômage, 2014, pp. 315-316 e 329-330).

Sulla portata delle direttiveamministrative, cfr. STF 8C_ 228/2023 del 6 ottobre 2023 consid. 3.2.; STF 8C_141/2023 del 2 maggio 2023 consid. 4.1.; STF 8C_297/2022 del 15 febbraio 2023 consid. 3.2.; STF 8C_322/2022 del 30 gennaio 2023 consid. 4.3.1.; STF 9C_536/2021 del 19 ottobre 2022 consid. 2.4.; STF 8C_769/2021 del 3 maggio 2022 consid. 3.3.; DTF 148 V 144 consid. 3.1.3.; STF 9C_458/2020 del 27 settembre 2021 consid. 4.1.; DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF 9C_631/2019 del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; STF 8C_331/2019 del 18 settembre 2019 consid. 4.3.; STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; DTF 144 V 195 consid. 4.2. = DLA 2018 N. 10 pag. 260; DTF 138 V 50 consid. 4.1.; DTF 132 V 121 consid. 4.4 pag. 125.

2.11.  Da quanto sopra discende che con il suo comportamento l’assicurata ha di fatto dimostrato di non avere avuto una sufficiente interesse a concludere un contratto di lavoro con __________, com’ella ha del resto poi confermato a più riprese.

RI 1 avrebbe, invece, dovuto manifestarlo anche se l’occupazione non corrispondeva pienamente alle sue aspettative in virtù, come visto, del suo obbligo di ridurre il danno.

D’altra parte, e come visto, l’occupazione proposta non era inadeguatadal profilo delle capacità dell’assicurata giusta l’art. 16 lett. b LADI (cfr. supra consid. 2.3. e 2.10.; STF 8C_364/2021 del 17 novembre 2021 consid. 2.2.).

2.12.  Per quanto attiene alla durata della sanzione (31 giorni di penalità), questo Tribunale osserva che la Tabella allestita dalla SECO (punto D79 della Prassi LADI ID; cfr. supra consid. 2.8.) prevede per il primo rifiuto di un’occupazione di durata indeterminata o di un guadagno intermedio assegnato o trovato autonomamente dai 31 ai 45 giorni di sospensione.

In concreto non esistono elementi atti a qualificare il comportamento di RI 1, come visto parificabile alla mancata accettazione dell’impiego, non come colpa grave, bensì come colpa soltanto mediamente grave o lieve (cfr. supra consid. 2.4., 2.6.-2.8.;STF 8C_149/2023 del 14 agosto 2023 (pubblicata in SVR 2023 ALV N. 21 e riprodotta in esteso al consid. 2.7.);DTF 130 V 125;STF 8C_650/2017 del 25 giugno 2018 consid. 7.1.; STF 8C_7/2012 del 4 aprile 2012).

La sanzione inflitta al ricorrente di 31 giorni si rivela, pertanto, proporzionata alla gravità della colpa (cfr. consid. 2.6.; STF 8C_487/2007 del 23 novembre 2007; STF C 166/05 del 1° settembre 2005 menzionata al consid. 2.10.: sospensione di 35 giorni per avere rifiutato un impiego di durata indeterminata che avrebbe permesso all’assicurato di conseguire un guadagno intermedio; STF C 20/06 del 30 ottobre 2006; STCA 38.2020.60 del 18 gennaio 2021,il cui ricorso al Tribunale federale è statodichiarato inammissibile con giudizio 8C_132/2021 del 10 marzo 2021, già citata al consid. 2.4., 2.7. e 2.10.; STCA 38.2020.13 del 22 giugno 2020).

In concreto la soluzione di confermare la sospensione di 31 giorni si giustifica tanto più se si considera che il giudice non può mettere in discussione senza validi motivi il margine di apprezzamento dell’amministrazione (cfr.STF 8C_750/2021 del 20 maggio 2022 consid. 3.3.; STF 8C_712/2020 del 21 luglio 2021 consid. 4.4.; STF 8C_67/2020, 8C_127/2020 del 23 luglio 2020 consid. 3.3.; STF 8C_331/2019 del 18 settembre 2019 consid. 3.3., pubblicata in SVR 2020 ALV Nr. 11 pag. 35; STF 8C_342/2017 del 28 agosto 2017 consid. 4.2.; STF 8C_22/2016 del 3 marzo 2016; DLA 2016 Nr. 3 pag. 58 seg.; DTF 137 V 75; STF C 221/2002 del 4 agosto 2003; STCA 38.2012.43 del 24 settembre 2012, il cui ricorso al TF è stato dichiarato inammissibile con sentenza 8C_841/2012 del 3 dicembre 2012; STCA 38.2011.84 del 6 febbraio 2012).

2.13.  Alla luce di tutto quanto esposto sopra, la decisione su opposizione emessa dalla Sezione del lavoro il 20 dicembre 2023 deve essere confermata.

2.14.L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica egratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                 Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo                                         Gianluca Menghetti