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38.2024.59

A ragione la Cassa ha negato ai ric. il diritto alle indennità per insolvenza: negligenza grave in relazione all'obbligo di ridurre il danno (art. 55 cpv. 1 LADI)

Ticino · 2025-03-31 · Italiano TI
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Erwägungen (3 Absätze)

E. 11 Gli accordi tra le parti prevedevano che il pagamento del salario doveva avvenire entro il giorno 5 del mese successivo. Al 05.02.2024 l'opponente avrebbe quindi dovuto ricevere il primo stipendio. Non ricevendolo, la signora RI 2 si è immediatamente mossa nei confronti del datore di lavoro, contattandolo subito e più volte telefonicamente per sollecitare il pagamento. Nonostante le rassicurazioni orali, già il 10.02.2024, appena cinque giorni dopo la scadenza, inviava un'e-mail formale di sollecito al datore di lavoro (doc. 3: e-mail del 10.02.2024). Dalla stessa risulta anche inequivocabilmente che aveva già sollecitato più volte telefonicamente nei giorni precedenti e che era stata rassicurata dal signor __________ sul versamento: "buongiorno __________, ti scrivo per dirti che ho atteso la classica data del 5 del mese per ricevere il mio salario come accordato sul contratto. Dopo averti chiamato più volte e anche se tu mi hai rassicurato sul versamento ti chiedo di pagare il mese di gennaio al più presto possibile " (doc.3: e-mail del 10.02.2024). Dopo nove giorni, in data 19.02.2024, sollecitava ancora via e-mail: "Buonasera __________, ti scrivo ancora a riguardo dello stipendio che non è mai arrivato sul mio conto come previsto. Siamo quasi a fine mese e non ho ricevuto nulla. Per favore rispondimi su una data certa " (doc. 4: e-mail del 19.02.2024). Dopo ulteriori 9 giorni, in data 28.02.2024, sollecita con lettera scritta il pagamento dello stipendio di gennaio (doc. 5: lettera del 28.02.2024). Nel contempo telefonicamente durante l'intero periodo, l'opponente sollecita regolarmente telefonicamente il pagamento del salario, ottenendo rassicurazioni dal signor __________. In data 13.03.2024, dopo non avere ricevuto nemmeno il secondo mese di stipendio, la signora RI 2 scrive una e-mail al signor __________ dai toni inequivocabili, mettendo in chiaro che nonostante le rassicurazioni verbali sul pagamento non può accettare la situazione, preannunciando di intraprendere passi legali qualora non fosse pervenuto a breve il dovuto: "__________ , sono veramente arrabbiata, non ho ricevuto né gennaio e neanche febbraio, ora siamo a metà di marzo e anche se mi dai le tue certezze non posso accettare di continuare così ad attendere. Mi consulterò con un legale per vedere quali passi intraprendere, scusami ma purtroppo devo fare i miei interessi e lo stipendio è importante. Per favore fammi sapere quando mi versi il dovuto " (doc. 6: e-mail del 13.03.2024). Di nuovo con lettera del 29.03.2024 la signora RI 2 sollecita formalmente il pagamento degli stipendi di gennaio e febbraio, minacciando di contattare i sindacati (doc. 7: lettera del 29.03.2024). In data 08.04.2024, constatando che gli stipendi non versati erano ormai tre, i toni dell'opponente si fanno perentori, chiedendo un incontro entro il 13.04.2024 nell'ottica - in caso di mancato pagamento - dì rescindere il contratto e minacciando l'avvio della procedura esecutiva al più tardi il 15.04.2024: "__________ , purtroppo non ho ricevuto tue notizie neanche dopo la mia lettera del 29 marzo e sono delusa del tuo comportamento considerando che ho sempre lavorato ed eseguito ogni tuo ordine. Ti chiedo di incontrarsi entro la fine della settimana, 13 aprile, per decidere se risolvere il contratto. In caso contrario lunedì 15 mi recherò all'ufficio esecuzione per presentare richiesta di precetto esecutivo per tutti i mesi che non ho ricevuto nulla " (doc. 8: e-mail del 08.04.2024). La signora RI 2 non si aspettava però, visto che dal signor __________ erano arrivate sempre rassicurazioni, che il giorno seguente a questa e-mail veniva decretato il fallimento della __________. Alla signora RI 1, dopo avere espresso al signor __________ la sua enorme delusione, non restava altro che insinuare i suoi crediti salariali nella procedura di fallimento della società datrice di lavoro, conformemente ai suoi doveri (doc. 9: lettera 22.05.2024). Durante l'intero periodo, oltre che con le lettere e le e-mail summenzionate, l'opponente sollecita il pagamento del salario più volte telefonicamente nonché tramite messaggio whatsapp (doc. 10: messaggi whatsapp 12.2.2024, 16.2.2024, 4.3.2024). (…)

E. 12 Posto quanto appena esposto, si ritiene che non possa in alcun modo imputare all'opponente di non avere compiuto sufficienti passi per il recupero dei suoi crediti salariali. La signora RI 2 non è certamente rimasta inattiva. l documenti allegati (doc. da 3 a 9) dimostrano senza dubbio che ella ha immediatamente sollecitato il pagamento del salario, non solo telefonicamente ma già con un'e-mail formale appena 5 giorni dopo la scadenza del primo stipendio. Il periodo di mora nel pagamento da parte del datore di lavoro fino alla dichiarazione di fallimento è di soli due mesi (dal 05.02.2024 al 09.04.2024). Durante questo periodo ella si è fin da subito mossa nei confronti del signor __________ facendo valere in modo chiaro la sua pretesa. Come risulta dalla lettera 08.04.2024 (doc. 8), il 15.04.2024 - due mesi dopo il mancato pagamento del primo stipendio - ella avrebbe avviato la procedura esecutiva. Non ha fatto in tempo, stante il fallimento dichiarato il 09.04.2024. Dichiarato il fallimento della società, ella ha intrapreso i necessari passi legali a salvaguardia delle sue pretese, insinuando il credito nel fallimento entro i termini imposti dalla legge. Considerato che il rapporto di lavoro era ancora in essere - e che in tal periodo la giurisprudenza richiede condizioni meno severe in punto all'obbligo di riduzione del danno che incombe all'assicurato - si ritiene che con i passi compiuti la signora RI 2 abbia fatto valere in modo univoco e riconoscibile la sua pretesa nei confronti del datore di lavoro. Senza dubbio si ritiene che gli stessi siano del tutto sufficienti per affermare che ella abbia ossequiato all'obbligo di riduzione del danno (…)” (cfr. doc. 52-58). In allegato alla propria opposizione, oltre a quanto già si trovava a quel momento agli atti, la ri - ed indicante “ buongiorno __________, ti scrivo per dirti che ho atteso la classica data del 5 del mese per ricevere il mio salario come accordato sul contratto. Dopo averti chiamato più volte e anche se tu mi ha [recte: hai] rassicurato sul versamento ti chiedo di pagare il mese di gennaio il più presto possibile. Grazie ” (cfr. doc. 63 - ed indicante “ Buonasera __________, ti scrivo ancora a riguardo dello stipendio che non è mai arrivato sul mio conto come previsto. Siamo quasi a fine mese e non ho ricevuto nulla. Per favore rispondimi su una data certa .” (cfr. doc. 63 - ed indicante “ Buonasera __________, ti scrivo ancora a riguardo dello stipendio che non è mai arrivato sul mio conto come previsto. Siamo quasi a fine mese e non ho ricevuto nulla. Per favore rispondimi su una data certa. ” (cfr. doc. - ed indicante “__________ , sono veramente arrabbiata, non ho ricevuto né gennaio e neanche febbraio, ora siamo a metà di marzo e anche se mi dai le tue certezze non posso accettare di continuare così ad attendere. Mi consulterò con un legale per vedere quali passi intraprendere, scusami ma purtroppo devo fare i miei interessi e lo stipendio è importante. Per favore fammi sapere quando mi versi il dovuto ” (cfr. doc. - ed indicante “__________ , purtroppo non ho ricevuto tue notizie neanche dopo la mia lettera del 29 marzo 2024 e sono delusa del tuo comportamento considerando che ho sempre lavorato ed eseguito ogni tuo ordine. Ti chiedo di incontrarsi entro la fine della settimana, 13 aprile, per decidere se risolvere il contratto. In caso contrario lunedì 15 mi recherò all’ufficio di esecuzione per presentare richiesta di precetto esecutivo per tutti i mesi che non ho ricevuto nulla” (cfr. doc. 68, inc. TCA 38.2025.2); - uno screenshot di una conversazione whatsapp datata “ Mon, Feb 12 ” con “__________”, i cui i messaggi sono integralmente stati oscurati, eccezion fatta per i seguenti due inviati, si suppone, dalla ricorrente che ha prodotto la copia della schermata “ va bene”, “aspetto lo stipendio ” (cfr. doc. 70, inc. TCA 35.2025.2); - uno screenshot di una conversazione whatsapp datata “ Fri, Feb 16 ” con “__________”, i cui i messaggi sono integralmente stati oscurati, eccezion fatta per il seguente inviato, si suppone, dalla ricorrente che ha prodotto la copia della schermata “ Ma i due stipendi?” (cfr. doc. 71, inc. TCA 35.2025.2); - uno screenshot di una conversazione whatsapp datata “Mon, Mar 4” con “__________”, i cui i messaggi sono integralmente stati oscurati, eccezion fatta per i seguenti due inviati, si suppone, dalla ricorrente che ha prodotto la copia della schermata “ chiamami pf” e “ma i miei cazzo di soldi? ” (cfr. doc. 72, inc. TCA 35.2025.2). In data 17 settembre 2024, la Cassa ha sottoposto all’allora patrocinatrice della ricorrente i seguenti quesiti: " (…)

a) Lei ha indicato come la sua cliente, preso atto del mancato pagamento entro il 5 febbraio 2024 (come da contrattualmente convenuto), abbia immediatamente sollecitato il versamento del salario sia telefonicamente sia con mail del 10 febbraio 2024, ricevendo da parte del Signor __________ rassicurazioni. In data 19 febbraio 2024, tramite mail, ha proceduto ad un nuovo sollecito e tramite scritto del 28 febbraio 2024 ad un ulteriore sollecito. Per quale motivo, preso atto del mancato versamento del salario di gennaio 2024 e del fatto che il Signor __________ non avesse dato evasione sia ai solleciti telefonici sia scritti (due mail ed un sollecito tramite lettera), la sua cliente non è intervenuta in modo più incisivo?

b) La sua cliente ha nuovamente proceduto ad un sollecito di pagamento in data 13 marzo 2024, preannunciando di intraprendere passi legali qualora non fosse pervenuto il pagamento delle due mensilità. Malgrado aver preannunciato di intraprendere le vie legali, la sua cliente ha nuovamente scritto il 29 marzo 2024 un ulteriore sollecito e successivamente una mail il giorno 8 aprile 2024. Per quale motivo, preso atto come tutti i solleciti sia telefonici sia scritti di febbraio 2024 fossero rimasti inevasi, così come lo scritto del 13 marzo 2024, non ha intrapreso le vie legali o esecutive?

c) Ha ulteriori osservazioni?” (cfr. doc. 50-51, inc. TCA 38.2025.2). Questo il riscontro fornito da __________ per conto di RI 2 il 24 settembre 2024: " (…) a. Come indicato e dimostrato nello scritto d'opposizione, la signora RI 2 veniva rassicurata telefonicamente dal signor __________ circa il pagamento dello stipendio. Egli da fine gennaio/inizio febbraio 2024 a fine marzo 2024 era coinvolto in una procedura in Italia, poi chiusa a suo favore, e durante questo periodo, in cui era spesso assente, continuava a fornire rassicurazioni sul fatto che a breve questa situazione si sarebbe risolta (e così è stato) così come che il salario sarebbe stato pagato al più presto. La signora RI 2, pur continuando a sollecitare sia in forma scritta che verbale il pagamento del salario, aveva fatto affidamento alle rassicurazioni regolarmente fornite. Dopo due mesi dal primo mancato pagamento dello stipendio, constatato che a queste rassicurazioni non era stato fino a quel momento tenuto fede, ella avrebbe intrapreso le vie esecutive (lettera 08.04.2024). Non ha fatto in tempo, stante il fallimento della società dichiarato il 09.04.2024, giunto per lei in modo del tutto inaspettato. b. Analogamente a quanto sopra menzionato, stante le continue rassicurazioni del signor __________, ella sperava che il pagamento sarebbe giunto a breve. Il 13.03.2024 ha scritto che si sarebbe consultata con un legale, così da mettere ulteriore pressione. Era sua intenzione contattare già all'epoca questa protezione giuridica ma visto che il datore di lavoro continuava a tranquillizzarla, ha atteso ancora qualche settimana. Come risulta dalla lettera 08.04.2024 (doc. 8), il 15.04.2024 - due mesi dopo il mancato pagamento del primo stipendio - ella avrebbe avviato la procedura esecutiva. Questo comportamento è del tutto comprensibile e giustificabile, posto che il rapporto di lavoro era ancora in essere, che giungevano continue rassicurazioni circa il pagamento dello stipendio, nonché che stiamo parlando di un periodo di due mesi e non di sei o sette mesi” (cfr. doc. 26-27, inc. TCA 38.2025.2). Con decisione su opposizione del 10 dicembre 2024, la Cassa ha, come visto (cfr. supra consid. 1.1.) confermato il proprio precedente provvedimento anche per quanto concerne la domanda di indennità per insolvenza presentata da RI 2. 2.5.  C hiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte ritiene che l’operato dell’amministrazione, che ha negato ai ricorrenti il diritto alle indennità per insolvenza, debba essere tutelato. Al riguardo va ricordato che la giurisprudenza federale esige che il dipendente metta in atto tutte le misure possibili per rivendicare il salario (cfr. in particolare STF C 297/02 del 2 aprile 2003; STF C 235/04 del 23 dicembre 2005 e STF C 271/05 del 30 marzo 2006; “Schriftliche Mahnung, Zahlungsbefehl, Betreibung; Lohnklage”), il più presto possibile (cfr. STF C 323/02 del 17 aprile 2003; STF C 25/05 del 13 dicembre 2005). L’assicurato, dunque, non deve percorrere la procedura a lui più comoda o la meno onerosa, ma semmai deve individuare quella più efficace per cercare di ottenere celermente il saldo scoperto (cfr. STF 8C_158/2019 del 5 agosto 2019 consid. 4.4., pubblicata in RtiD I-2020 N. 48 pag. 268 e citata al consid. 2.3.). La giurisprudenza federale ha pure sottolineato che gli sforzi per recuperare il salario devono essere effettuati in modo sistematico e continuo. I lavoratori devono comportarsi nei confronti dei datori di lavoro come se l’indennità per insolvenza non esistesse (cfr. STF 8C_367/2022 del 7 ottobre 2022 consid. 3.2.; STF 8C_814/2021 del 21 aprile 2022 consid. 2.2, pubblicata in SVR 2022 ALV Nr. 30 pag. 107; SVR 2021 ALV Nr. 4 pag. 11; DLA 2020 Nr. 15 pag. 393-396 consid. 3). Inoltre è utile ricordare che l’obbligo del lavoratore di diminuire il danno esiste anche precedentemente allo scioglimento del rapporto di lavoro quando il datore di lavoro non versa (o non versa interamente) il salario e il dipendente può aspettarsi di subire una perdita. L’obbligo di diminuire il danno a carico dell’assicurato prima che il rapporto di impiego venga sciolto non è sottoposto alle medesime esigenze rispetto al periodo successivo alla disdetta. Tuttavia l’estensione delle procedure che possono essere pretese dal lavoratore per recuperare tutto o parte del salario precedentemente alla fine del rapporto di impiego dipende in ogni caso dall’insieme delle circostanze del caso concreto (cfr. STFA C 367/01 del 12 aprile 2002, pubblicata in DLA 2002 N. 30 pag. 190 segg. e citata al consid. 2.3.). Nella presente fattispecie, giova, innanzitutto, porre in evidenza che, assunti a decorrere dal 2 gennaio 2024 alle dipendenze della __________, né RI 1, né RI 2 si sono mai visti accreditare alcunché dalla datrice di lavoro per le prestazioni lavorative che pretendono di avere svolto per oltre tre mesi. E ciò nemmeno nella forma di acconti (rammentato che, in ogni caso, l’eventuale corresponsione di acconti non giustifica l’inattività del lavoratore nei confronti del datore di lavoro per recuperare gli stipendi dovuti, poiché in particolare ciò non impedisce comunque l’aumento dell’importo di salario scoperto; cfr. STF 8C_85/2019 del 19 giugno 2019 consid. 4.3., citata al consid. 2.3.). Allorquando, poi, l’11 ed il 14 dicembre 2023 il ricorrente e la madre hanno sottoscritto i rispettivi contratti di lavoro con la __________, __________, sorella e figlia degli interessati, aveva terminato, anticipatamente rispetto a quanto previsto dal contratto di lavoro, il proprio rapporto lavorativo con la medesima datrice di lavoro. E laddove entrambi i ricorrenti pretendono, sostanzialmente, che __________ non avrebbe riscontrato problemi nell’incasso dei salari che le sarebbero spettati per i mesi di novembre e dicembre 2023 (“ vero non è che fossimo a conoscenza del mancato pagamento del salario di mia sorella __________, come scrive la Cassa, proprio perché non c’è stato nessun mancato pagamento per mia sorella __________ al 11.12.2023 ”, supra consid. 1.2.; “ Non è vero che c’è stato un mancato pagamento dal mese di novembre come indica la Cassa nella sua decisione. Tutti i pagamenti dei salari di mia figlia __________ sono stati pagati. Quando mia figlia __________, al 15 dicembre 2023, si accorgeva della differenza salariale con il guadagno intermedio ricevuto dalla Cassa __________, dirigeva le sue richieste di spiegazioni proprio a __________ e non al signor __________, che ha sempre ritenuto persona onesta e responsabile .”, cfr. supra consid. 1.2.) , il TCA si limita a rilevare che proprio per quei due mesi quest’ultima ha poi chiesto l’erogazione delle indennità di insolvenza (cfr. inc. TCA 38.2024.58). Circostanza, questa, di cui con ogni verosimiglianza i qui ricorrenti, membri della medesima economia domestica di __________, erano a conoscenza. Laddove, poi, RI 2 nella propria opposizione ha preteso che non conosceva, se non di vista, __________ sino ai “ mesi di novembre e dicembre 2023 ”, questa Corte rammenta che la stessa ricorrente è legata al medesimo soggetto anche per quanto attiene l’attività di __________, da ben prima di novembre e dicembre 2023. È infatti la ricorrente ad aver indicato: - che “ ero amministratrice unica della __________ fino al 26 gennaio 2023 ”, - che “ l’indirizzo di __________ è una locazione in affitto di proprietà di un’altra persona, per la quale si paga una pigione mensile ”; - che “ fino a gennaio 2023 la mensilità è stata pagata da __________, dopo questa data è stata pagata dal signor __________ ”; - che “ il signor __________ ha ripreso il contratto di locazione della __________ ” (cfr. supra consid. 1.2.). Considerato, poi, che anche informazioni raccolte in internet possono essere considerate fra gli elementi di valutazione di una fattispecie (cfr. STF 9C-776/2019 del 17 novembre 2020; STF 8C_866/2018 del 2 maggio 2019, consid. STF 9C_838/2018 del 14 febbraio 2019, consid. 5.1 e 5.2; STF 8C_909/2017 del 26 giugno 2018 consid. 6.2.; STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017 consid. 4.1.; 5.3., STF 8C_192/2017 del 25 agosto 2017 consid. 5.4.3.2.; STF 8C_69/2017 del 18 agosto 2017 consid. A; 5.1.; Michael Liebrenz/Ueli Kieser/Roman Schleifer, Funktionserfassung 2.0 – Möglichkeiten und Grenzen des Gutachters im digitalen Zeitalter, in SZS 60/2016 pag. 582 segg.), il ) emerge, poi, che il numero di contatto della società è quello che RI 2 ha indicato come il proprio nella domanda d’indennità per insolvenza in atti (cfr. doc. 79, inc. TCA 38.2025.2). E questa Corte aggiunge che sul portale booking.com (nella versione consultabile il 13 marzo 2025), risulta locabile l’appartamento denominato “__________ ”, sito in “__________”, avente quale “ host ” (ospitante) “RI 2”. Del resto, dal portale airbnb.com (nella versione consultabile il 13 marzo 2025), risulta, poi, che il medesimo appartamento presente sulle foto di booking.com è gestito dall’ospitante “RI 2” da 9 anni Ma vi è di più. Sciolta la __________ l’8 aprile 2024 con effetto dal giorno seguente, tempo una settimana e __________ diventava membro dell’Associazione avente sede al medesimo indirizzo in cui risiedono i ricorrenti. E dal profilo Facebook “RI 2” risulta che quest’ultima, madre dell’utente “RI 2” e tra gli “ amici ” dell’utente “__________” da anni, è “ docente online presso __________ ”. Ne consegue, che i rapporti lavorativi/commerciali tra la ricorrente e l’AU della sua ex datrice di lavoro, non solo sussistevano da ben prima ch’ella sottoscrivesse il proprio contratto di lavoro con la __________ per quanto concerne l’attività della __________, ma anche che dopo il fallimento della SA. A titolo abbondanziale, laddove i secondi nomi dei tre figli della ricorrente, componenti della sua economia domestica, sono, rispettivamente, __________, __________ e RI 1 (__________; cfr. estratto relativo all’insorgente del sistema informatico concernente la banca dati MOVPOP che gestisce l’anagrafe del Cantone Ticino), questa Corte rileva che la ricorrente risulta essere “ title MGR ” (ed il ricorrente “ title manager ”) di una società, la __________, attiva dal 2022 negli Stati Uniti (cfr. __________ nella sua versione consultabile il 13 marzo 2025). __________, quindi, per i ricorrenti non era uno sconosciuto, o quasi, sino a poco prima che i due sottoscrivessero i contratti di lavoro con la società di cui questi risulta amministratore unico; era un soggetto con cui quantomeno RI 2 aveva già dei rapporti commerciali/lavorativi tramite la __________, proseguiti anche successivamente al fallimento della SA, (oltre che con la Sagl per la quale a tutt’oggi il numero di telefono della ricorrente è quello di contatto della società) allorquando __________ è diventato membro dell’associazione ove la ricorrente è attiva quale docente online. In concreto, i ricorrenti fanno valere di avere avanzato pretese salariali nei confronti della __________, come segue: - RI 1: o con scritti del 29 febbraio e del 22 marzo 2024; o con mail dell’8 e del 14 febbraio, del 12 e 14 marzo e dell’8 aprile 2024 - RI 2: o con scritti del 28 febbraio e 29 marzo 2024; o con mail del 10 e del 19 febbraio, del 13 marzo e dell’8 aprile 2024; o via whatsapp il 12 e 16 febbraio nonché il 4 marzo 2024. In primo luogo, e sebbene questo non sia comunque determinante ai fini della presente vertenza, il TCA rileva che dai contratti di lavoro in atti, sottoscritti, rispettivamente, l’11 ed il

E. 14 dicembre 2023 non risulta, contrariamente a quanto sostengono i ricorrenti facendo valere di essersi mossi immediatamente nei confronti della datrice di lavoro inampiente (“ Il salario per il mese di gennaio è scaduto il 5 febbraio ”, cfr. supra consid. 1.2.; “ Gli accordi tra le parti prevedevano che il pagamento del salario doveva avvenire entro il giorno 5 del mese successivo ”, “ buongiorno __________, ti scrivo per dirti che ho atteso la classica data del 5 del mese per ricevere il mio salario ”, “ La signora RI 1 non è certamente rimasta inattiva. l documenti allegati (doc. da 3 a 9) dimostrano senza dubbio che ella ha immediatamente sollecitato il pagamento del salario, non solo telefonicamente ma già con un'e-mail formale appena 5 giorni dopo la scadenza del primo stipendio ”, cfr. supra consid. 2.3.) quando lo stipendio doveva essere pagato ai dipendenti e quindi nemmeno che ciò dovesse avvenire entro il 5 del mese successivo. Ne consegue, prevedendo il contratto di lavoro in atti che “ per tutto ciò che non viene contemplato nel presente (…) fanno stato le disposizioni del Codice delle obbligazioni svizzero ” trova in concreto applicazione l’art. 323 cpv. 1 CO, ai sensi del quale “(…) il salario è pagato al lavoratore alla fine di ogni mese ”. Gli scritti dei due ricorrenti sarebbero stati trasmessi per posta semplice e non vi è quindi alcuna comprova del loro effettivo invio. Analogamente dicasi per le mail. Ora, se è vero che le normative vigenti non le imponevano l’invio raccomandato di quanto i due fanno valere di avere trasmesso alla SA, è altrettanto vero che, per costante dottrina e giurisprudenza, l’onere della prova di un invio incombe a chi se ne prevale (cfr. DTF 99 Ib 359, consid. 2; E. Catenazzi, Le insidie di un invio non raccomandato, in RTT 1974, p. 65ss.; per quanto concerne gli invii da parte dell’autorità cfr. STF 9C_1042/2009 del 7 settembre 2010 consid. 5.9. destinata alla pubblicazione). Pertanto, se l’interessato non è in grado di fornirne la prova, ne deve sopportare le conseguenze giuridiche (E. Catenazzi, op. cit., p. 67; cfr., pure, A. Borella, L’affiliation à l’assurance-maladie sociale suisse, Losanna 1993, p. 288; per quanto concerne gli invii da parte dell’autorità cfr. STF 9C_1042/2009 del 7 settembre 2010 consid. 5.9. destinata alla pubblicazione). Anche per le mail asseritamente trasmesse all’AU della __________ non vi è alcun tipo di conferma di ricezione/invio, laddove all’invio di una mail il mittente può chiedere di ricevere conferma tanto della ricezione da parte del destinatario, quanto della lettura da parte del medesimo di quanto inviato. Conoscenze, queste, che difficilmente possono sfuggire ad un aiuto contabile o ad una segretaria di direzione. Determinante, in concreto, risulta quindi essere il fatto che i pretesi sforzi profusi dai ricorrenti per ottenere quanto pretendono fosse loro dovuto dalla SA per i mesi di gennaio, febbraio, marzo e parte di aprile 2024, non risultano comprovati. Nel caso di specie, poi, il TCA rileva che tale conclusione si giustifica tanto più se si considera che nessuno di quegli scritti, via posta semplice o mail, ha mai ottenuto riscontro da parte della società cui erano destinati. In aggiunta, e contrariamente a quanto pretende la ricorrente in sede ricorsuale, laddove fa valere che “ E comunque il datore di lavoro ne ha confermato la ricezione delle lettere, delle email e dei messaggi whatsapp ” (cfr. supra consid. 1.2.) ed a quanto sostiene anche il ricorrente (“ Se non avessi ricevuto riconferme continue alle mie comunicazioni ed email non avrei proseguito con il rapporto di lavoro ”; cfr. supra consid. 1.5.) , non risulta che __________ abbia mai confermato la ricezione degli scritti e delle mail dei due. Va, poi, osservato che secondo una costante giurisprudenza federale, il giudice delle assicurazioni sociali applica il criterio della verosimiglianza preponderante (cfr. cfr. RDAT II-2001 N. 91 pag. 378; SVR 2001 KV N. 50 pag. 145; STF 8C_480/2009 del 26 gennaio 2010 consid. 3.1.; STFA U 162/02 del 29 gennaio 2003; STFA C 264/99 del 18 settembre 2001; STFA H 407/99 del 28 novembre 2000; STFA C 116/00 del 22 agosto 2000; STFA C 341/98 del 23 dicembre 1999, consid. 3, pag., 6; DTF 125 V 195; STFA 6 aprile 1994 in re E.P.; SZS 1993 pag. 106 consid. 3a; RCC 1986 pag. 202 consid. 2c, RCC 1984 pag. 468 consid. 3b, RCC 1983 pag. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, "Die Rechtspflege in der Sozialversicherung", in Basler Juristische Metteilungen (BJM) 1989 pag. 31-32) e non quello della prova piena come il giudice civile o, in modo ancor più rigoroso, il giudice penale, ritenuto che in quest'ultima evenienza per il principio " in dubio pro reo " l'incertezza profitta all'accusato (cfr. DTF 126 V 319 consid. 5a; Piquerez, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 102 pag. 22 e n. 1918 pag. 403). Il TFA ha ricordato questi principi in una sentenza C 49/00 del 15 gennaio 2001, pubblicata in RDAT II-2001 N. 91 pag. 378, e ha sottolineato che conformemente al criterio della probabilità preponderante il giudice delle assicurazioni sociali, dopo un'analisi ed una valutazione oggettiva delle prove, deve seguire quella rappresentazione fattuale che ritiene essere la più verosimile tra i vari scenari possibili. Tutto ben considerato, questo Tribunale non può quindi ritenere provato che i ricorrenti abbiano effettivamente trasmesso quegli scritti e quelle mail all’ex datrice di lavoro. A ben vedere, nemmeno le schermate delle conversazioni Whatsapp prodotte dalla ricorrente sono di ausilio alla sua tesi, posto che dalle stesse emerge sì che la medesima chiedeva il versamento di “ stipendio ” e “ soldi ” a __________, ma che nulla permette di concludere che tali compensi fossero poi effettivamente dovuti per l’attività dalla medesima asseritamente svolta in seno a __________ e non, invece, per quella per conto della __________. Ed in ogni caso, anche a voler considerare che tali messaggi whatsapp fossero da ricondurre all’attività prestata per __________, a fronte del fatto che per oltre tre mesi di lavoro i ricorrenti non si sono visti versare alcunché dalla datrice di lavoro e che nessun altro sforzo per ottenere i vantati crediti salariali risulta comporvato, non ne soccorrerebbero certamente la posizione tre messaggi whatsapp inviati, peraltro dalla sola RI 2, all’AU della SA. Tali comunicazioni non sarebbero, infatti, da considerarsi sufficienti per ritenere che i medesimi hanno fatto, a rapporto di lavoro in corso, tutto quanto in loro potere per diminuire danno. Per quanto concerne le rassicurazioni verbali che gli assicurati sostengono di aver ricevuto da parte del datore di lavoro, va poi evidenziato che le stesse, oltre a rimanere mere allegazioni di parte, non esimerebbero comunque i dipendenti dall’esigere in modo determinato, tempestivo e adeguato il pagamento dei propri crediti salariali e non è quindi sufficiente al fine di prospettare il recupero dei crediti menzionati (cfr. STF 8C_916/2010 del 26 agosto 2011, pubblicata in SVR 2012 ALV Nr. 2 pag. 3; STCA 38.2022.78 del 16 gennaio 2023 consid. 2.6.; STCA 38.2015.31 del 27 luglio 2015 consid. 2.6.; STCA 38.2010.73 del 30 marzo 2011, consid. 2.7.). In tal senso, poi, il richiamo alla STF C 163/06 del 19 ottobre 2006, laddove in sede di opposizione i ricorrenti facevano valere che “ protetto è stato anche un assicurato che dopo la fine del rapporto di lavoro non ha intrapreso nulla di documentabile per circa 4 mesi e mezzo, facendo però valere di essere intervenuto diverse volte telefonicamente (TFA C 163/06 del 19.10.2006) ” (cfr. supra consid. 2.3.), questa Corte rileva che il caso di quell’assicurato non è assimilabile al presente già unicamente in ragione del fatto che dopo un sollecito scritto al datore di lavoro senza esito, quel dipendente si era licenziato con effetto immediato. Il tutto rammentato, peraltro e per quanto concerne la situazione finanziaria della __________, che oltre a conoscerne da tempo l’AU della datrice di lavoro ed a collaborare con il medesimo in altre attività, oltre a sapere che in esito al rapporto di lavoro disdetto anticipatamente il 6 dicembre 2023 __________ vantava ancora delle pretese salariali per i mesi di novembre e dicembre 2023 (quindi sin da prima che loro fossero a loro volta assunti dalla medesima società nei confronti della stessa), i qui ricorrenti, non vedendosi riconoscere alcun compenso per l’attività asseritamente svolta sin dal principio del rapporto lavorativo, avrebbero dovuto nutrire ben più che seri dubbi sulla capacità finanziaria della stessa, a maggior ragione considerato che erano stati assunti uno, come aiuto contabile, e l’altra come segretaria di direzione. Alla luce di tutto quanto precede, il TCA non può che concludere che gli assicurati abbiano commesso una negligenza grave in relazione all’obbligo di ridurre il danno previsto dall’art. 55 cpv. 1 LADI, non rivendicando il versamento del salario in maniera incisiva durante il rapporto di lavoro. Le decisioni su opposizione del 10 dicembre 2024 devono, pertanto, essere confermate. 2.6.  L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. f bis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. Nel caso concreto, trattandosi di prestazioni LADI, in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2024.39 del 21 ottobre 2024 consid. 2.15.; STCA 38.2024.2 del 6 maggio 2024 consid. 2.10.; STCA 38.2023.50 dell’11 dicembre 2023 consid. 2.15.; STCA 38.2023.11 del 5 giugno 2023 consid. 2.15.; STCA 38.2023.2 del 3 aprile 2023 consid. 2.9.; STCA 38.2022.87 del 16 gennaio 2023 consid. 2.14.; STCA 38.2022.57 del 3 ottobre 2022 consid. 2.15.; STCA 38.2022.52 del 22 agosto 2022 consid. 2.10.; STCA 38.2022.20 del 25 aprile 2022 consid. 2.9.; STCA 38.2021.89 del 7 febbraio 2022 consid. 2.11.). Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi , Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107); Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto».

Dispositiv
  1. dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente                                                 Il segretario di Camera Daniele Cattaneo                                         Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.38.2024.59

38.2025.2

CL/gm

Lugano

31 marzo 2025

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Christiana Lepori, cancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sui ricorsi del 30 dicembre 2024 e del 7 gennaio 2025 di

RI 1(inc. 38.2024.59)

RI 2(inc. 38.2025.2)

contro

le decisioni su opposizione del 10 dicembre 2024 emanate da

CO 1

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenutoin fatto

Anche RI 2 ha impugnato la decisione su opposizione resa nei suoi confronti, chiedendone l’annullamento ed il riconoscimento di quanto postulato a titolo di indennità per insolvenza sulla base delle seguenti motivazioni:

1.3.  Nella sua risposta del 22 gennaio 2025, la Cassa propone di respingere il ricorso presentato da RI 1 ed in particolare osserva quanto segue:

Analoghe considerazioni e richieste emergono dalla risposta di causa della Cassa al ricorso presentato anche da RI 2 (cfr. doc. III, inc. TCA 38.2025.2).

1.4.  Con replica del 30 gennaio 2025, il ricorrente ribadisce quanto già esposto in sede ricorsuale ed in aggiunta osserva:

Con replica del 30 gennaio 2025, RI 2 ha, da parte sua, osservato quanto segue:

1.5.  Con dupliche dell’11 febbraio 2025, trasmesse ai ricorrenti il giorno seguente (cfr. doc. VIII inc. TCA 38.2024.59 e inc. 38.2025.2), la Cassa ha comunicato di non avere ulteriori osservazioni e chiesto a questa Corte di“decidere come richiesta con la risposta di causa” (cfr. doc. VII, inc. TCA 38.2024.59 e 38.2025.2).

consideratoin diritto

2.1.  Secondo l’art. 76 cpv. 1 LPAmm - disposizione applicabile in virtù del rinvio al diritto sussidiario di cui all’art. 31 della Lptca -, quando siano proposti davanti alla stessa Autorità più ricorsi il cui fondamento di fatto sia il medesimo, l’Autorità può ordinare la congiunzione delle istruttorie, decidere i ricorsi con una sola decisione o sospendere una o più procedure in attesa della istruzione o della decisione delle altre.

Nella concreta evenienza, i ricorsi sono stati presentati contro due decisioni emesse dalla medesima Cassa, entrambe relative al diniego delle indennità per insolvenza per uno stesso periodo, fondate, rispettivamente, per madre e figlio, componenti di una stessa economica domestica, sulle medesime motivazioni.

I fatti oggetto delle due decisioni su opposizione, quindi, sono perlomeno parzialmente di ugual natura e pongono sostanzialmente gli stessi temi di diritto materiale.

È dunque accertata la connessione tra loro.

Per economia processuale le procedure ricorsuali 38.2024.59 e 38.2025.2 sono,dunque, congiunte in un unico procedimento giudiziario (cfr.STF 8C_683/2021 del 13 luglio 2022 consid. 1; STF 9C_512/STF 8C_25/2022 del 9 marzo 2022 consid. 7; STF 9C_787/2020, 9C_22/2021 del 14 aprile 2021 consid. 1.; STF 9C_345/2020, 9C_346/2020 del 10 settembre 2020 consid. 1; STF 8C_63/2019, 8C_65/2019 dell’11 giugno 2019 consid. 1;STF 748/2017, 9C_760/2017 del 13 febbraio 2018 consid. 2; STF 8C_913/2009, 8C_914/2009 del 7 dicembre 2009; DTF 131 V 59 consid. 1; DTF 128 V 124 consid. 1).

2.2.  Nelle proprie risposte di causa (cfr. supra consid. 1.3.), l’amministrazione ha formulato la richiesta di sospendere la causa pendente davanti al TCA fino al termine del procedimento penale condotto dal Ministero Pubblico nei confronti di __________, amministratore unico della __________ (ora in liquidazione).

Al riguardo questo Tribunale rileva che l’emanazione della presente sentenza rende priva di oggetto la domanda di sospensione (cfr. STF 9C_679/2009 del 3 maggio 2010 consid. 8; STCA 42.2020.36 dell’8 marzo 2021 consid. 2.2.; STCA 38.2014.24 del 28 maggio 2014 consid. 2.2.; STCA 42.2013.2 del 24 febbraio 2014 consid. 2.1.; STCA 38.2013.41 del 12 settembre 2013 consid. 2.2).)

È comunque utile osservare - rammentato peraltro che il procedimento penale pendente nei confronti di __________, stando a quanto comunicato a questa Corte dalla Cassa, concerne, a questo stadio, quest’ultimo solamente e non anche i qui ricorrenti - che per costante giurisprudenza federale la sospensione della procedura davanti al giudice delle assicurazioni sociali osta al principio di celerità dedotto dall'art. 29 cpv. 1 Cost. fed. ed è ammessa solo eccezionalmente, in particolare se si tratta di attendere il giudizio di un'altra autorità che permetterebbe di statuire su una questione decisiva. Il giudice adito dispone ad ogni modo di un certo margine di apprezzamento nel ponderare gli interessi delle parti, fermo restando però che nei casi limite l'esigenza di celerità prevale sugli altri interessi (cfr. STF 9C_640/2021 del 15 giugno 2022 consid. 3.2.; STF 9C_799/2018 del 21 febbraio 2019 consid. 2; STF 9C_293/2014 del 16 ottobre 2014 consid. 2.2.2.; STF 9C_679/2009 del 3 maggio 2010; STF U 286/05 del 31 gennaio 2007; DTF 130 V 90; DTF 119 II 386 consid. 1b pag. 388; RSAS 2007 pag. 73 consid. 4.1 [B 143/05]).

Pertanto nell’evenienza concreta si giustifica in ogni caso decidere i ricorsi interposti contro le decisioni su opposizione del 10 dicembre 2024 senza sospendere la causa per attendere l’esito del procedimento penale.

Per costante giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali non è peraltro vincolato dalle constatazioni e dall'apprezzamento del giudice penale, né per quel che concerne la determinazione delle prescrizioni violate, né per quel che riguarda la valutazione della colpa commessa. Tuttavia, egli si scosta dalle constatazioni di fatto del giudice penale soltanto qualora i fatti accertati in sede d'istruttoria penale e la loro qualificazione non siano convincenti o si fondino su considerazioni specifiche del diritto penale, prive di rilievo dal profilo delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_832/2017 del 13 febbraio 2018 consid. 3.3; STF 8C_750/2013 del 23 ottobre 2014 consid. 5.1; DTF 111 V 177 consid. 5a e riferimenti; RAMI 1990 U 87, pag. 56).

In proposito giova rilevare, da una parte, che nel diritto penale vige il principio “in dubio pro reo”, mentre il giudice delle assicurazioni sociali applica il principio della probabilità preponderante (cfr. STF 9C_144/2019 del 26 settembre 2019 consid. 2.3.; STFA C 292/02; DTF 125 V 242 consid. 6a, 111 V 177 consid. 5a e sentenze ivi citate), dove, dopo un’analisi e una valutazione oggettiva delle prove, deve seguire quella rappresentazione fattuale che ritiene essere la più verosimile tra i vari scenari possibili (cfr. STF 8C_631/2022 del 24 marzo 2023 consid. 5.5.; STF 8C_440/2022 del 23 febbraio 2023 consid. 4.5.; STF 8C 545/2021 del 4 maggio 2022 consid. 3.1.).

nel merito

2.3.  Oggetto del contendere è la questione di sapere se correttamente, o meno, la Cassa ha negato ai ricorrenti il diritto a percepire le indennità per insolvenza richieste dai medesimi per i crediti salariali vantati per il periodo da gennaio al 9 aprile 2024.

In una sentenza 8C_85/2019 del 19 giugno 2019, trattandosi di un assicurato che sin dall’inizio della sua attività nel novembre 2016 (egli si è licenziato con effetto immediato il 29 dicembre 2017 e il 5 febbraio 2018 ha richiesto le indennità per insolvenza) non aveva ricevuto integralmente il salario pattuito, il Tribunale federale ha stabilito che si era in presenza di una grave negligenza, anche se il lavoratore riceveva degli acconti (cfr. consid.4.3):

In quell’occasione l’Alta Corte ha ritenuto ininfluenti per l’esito della vertenza l’età dell’assicurato (61 anni), il timore di essere sanzionato dall’assicurazione contro la disoccupazione in caso di abbandono del proprio impiego e la circostanza che fosse stato il datore di lavoro a pregarlo di non intraprendere le vie esecutive per non scoraggiare eventuali investitori.

Con giudizio 8C_814/2021 del 21 aprile 2022, pubblicato in SVR 2022 ALV Nr. 30 pag. 107, il Tribunale federale ha confermato che aveva commesso una negligenza grave un assicurato che non aveva ricevuto il salario sin dall’inizio della sua attività lavorativa ed aveva aspettato 10 mesi prima di inoltrare un precetto esecutivo dopo essersi licenziato con effetto immediato e ulteriori 8 mesi prima di avviare la procedura per il rigetto dell’opposizione. L’Alta Corte ha sottolineato, da una parte, che non costituisce una valida giustificazione il fatto di aspettare a fare valere i propri diritti per poter agire in modo coordinato con altri dipendenti (cfr. consid. 4.2.2 in fine) e, d’altra parte, che occorre agire rapidamente anche se non si conosce la reale situazione finanziaria del datore di lavoro:

Al riguardo cfr. pure ad esempio STCA 38.2024.21 del 30 settembre 2024; STCA 38.2023.38del 13 novembre 2023; STCA 38.2023.15 del 30 maggio 2023; STCA 38.2022.103 del 13 marzo 2023;38.2022.34 dell’11 luglio 2022; STCA 38.2022.35 dell’11 luglio 2022; STCA 38.2022.39 dell’11 luglio 2022 consid. 2.3., il cui ricorso al Tribunale federale è stato ritenuto inammissibile con giudizio8C_540/2022 del 30 settembre 2022.

In una sentenza 8C_367/2022 del 7 ottobre 2022 la nostra Massima Istanza ha ribadito che l’art. 55 cpv. 1 LADI si applica anche quando il rapporto di lavoro è sciolto prima dell’apertura della procedura di fallimento. In tal caso il lavoratore che non ha ricevuto il salario a causa di difficoltà economiche del datore di lavoro ha l’obbligo di intraprendere nei confronti di quest’ultimo i passi utili per recuperare il proprio credito. Dopo il licenziamento egli non deve aspettare parecchi mesi prima di introdurre un’azione giudiziaria contro l’ex datore di lavoro, dovendo prendere in considerazione un eventuale peggioramento della situazione finanziaria di questi.

In quel caso di specie, relativo a un ricorrente che il 2 ottobre 2018 era stato licenziato con effetto immediato dalla SA presso la quale lavorava dal 1° dicembre 2016, poiché la società non poteva pagargli il salario dal giugno 2018 a causa dei cattivi risultati finanziari (il fallimento è stato pronunciato il 14 gennaio 2021 e sospeso il 4 febbraio 2021 per mancanza di attivi), il TF respingendo il ricorso dell’insorgente contro il diniego di indennità per insolvenza, ha evidenziato, da un lato, che il medesimo si era limitato a interpellare verbalmente il datore di lavoro, a indirizzargli una messa in mora scritta il 30 settembre 2018 e a farsi riconoscere il debito l’8 gennaio 2019. Dall’altro, che la sola speranza di un miglioramento della situazione finanziaria della società a seguito di un eventuale risarcimento da parte dell’assicurazione responsabilità civile dell’autore di un incendio, avuto luogo il 28 febbraio 2018 nei locali dell’impresa, non giustifica la lunga inattività del ricorrente tra il 30 settembre 2018 e il 18 febbraio 2021 quando aveva insinuato il proprio credito salariale all’Ufficio fallimenti. L’Alta Corte ha infine ricordato che nell’ambito dell’indennità per insolvenza non appartiene all’assicurato stimare se delle procedure in vista di recuperare il credito salariale possono o meno avere successo e che la probabilità di un insuccesso aumenta in maniera costante col tempo.

Al riguardo va ricordato che la giurisprudenza federale esige che il dipendente metta in atto tutte le misure possibili per rivendicare il salario (cfr. in particolare STF C 297/02 del 2 aprile 2003; STF C 235/04 del 23 dicembre 2005 e STF C 271/05 del 30 marzo 2006; “Schriftliche Mahnung, Zahlungsbefehl, Betreibung; Lohnklage”), il più presto possibile (cfr. STF C 323/02 del 17 aprile 2003; STF C 25/05 del 13 dicembre 2005).

L’assicurato, dunque, non deve percorrere la procedura a lui più comoda o la meno onerosa, ma semmai deve individuare quella più efficace per cercare di ottenere celermente il saldo scoperto (cfr. STF 8C_158/2019 del 5 agosto 2019 consid. 4.4., pubblicata in RtiD I-2020 N. 48 pag. 268 e citata al consid. 2.3.).

Anche per le mail asseritamente trasmesse all’AU della __________ non vi è alcun tipo di conferma di ricezione/invio, laddove all’invio di una mail il mittente può chiedere di ricevere conferma tanto della ricezione da parte del destinatario, quanto della lettura da parte del medesimo di quanto inviato. Conoscenze, queste, che difficilmente possono sfuggire ad un aiuto contabile o ad una segretaria di direzione.

Va, poi, osservato che secondo una costante giurisprudenza federale, il giudice delle assicurazioni sociali applica il criterio della verosimiglianza preponderante (cfr. cfr. RDAT II-2001 N. 91 pag. 378; SVR 2001 KV N. 50 pag. 145; STF 8C_480/2009 del 26 gennaio 2010 consid. 3.1.; STFA U 162/02 del 29 gennaio 2003; STFA C 264/99 del 18 settembre 2001; STFA H 407/99 del 28 novembre 2000; STFA C 116/00 del 22 agosto 2000; STFA C 341/98 del 23 dicembre 1999, consid. 3, pag., 6; DTF 125 V 195; STFA 6 aprile 1994 in re E.P.; SZS 1993 pag. 106 consid. 3a; RCC 1986 pag. 202 consid. 2c, RCC 1984 pag. 468 consid. 3b, RCC 1983 pag. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, "Die Rechtspflege in der Sozialversicherung", in Basler Juristische Metteilungen (BJM) 1989 pag. 31-32) e non quello della prova piena come il giudice civile o, in modo ancor più rigoroso, il giudice penale, ritenuto che in quest'ultima evenienza per il principio "in dubio pro reo" l'incertezza profitta all'accusato (cfr. DTF 126 V 319 consid. 5a; Piquerez, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 102 pag. 22 e n. 1918 pag. 403).

Il TFA ha ricordato questi principi in una sentenza C 49/00 del 15 gennaio 2001, pubblicata in RDAT II-2001 N. 91 pag. 378, e ha sottolineato che conformemente al criterio della probabilità preponderante il giudice delle assicurazioni sociali, dopo un'analisi ed una valutazione oggettiva delle prove, deve seguire quella rappresentazione fattuale che ritiene essere la più verosimile tra i vari scenari possibili.

Tutto ben considerato, questo Tribunale non può quindi ritenere provato che i ricorrenti abbiano effettivamente trasmesso quegli scritti e quelle mail all’ex datrice di lavoro.

Ed in ogni caso, anche a voler considerare che tali messaggi whatsapp fossero da ricondurre all’attività prestata per __________, a fronte del fatto che per oltre tre mesi di lavoro i ricorrenti non si sono visti versare alcunché dalla datrice di lavoro e che nessun altro sforzo per ottenere i vantati crediti salariali risulta comporvato, non ne soccorrerebbero certamente la posizione tre messaggi whatsapp inviati, peraltro dalla sola RI 2, all’AU della SA. Tali comunicazioni non sarebbero, infatti, da considerarsi sufficienti per ritenere che i medesimi hanno fatto, a rapporto di lavoro in corso, tutto quanto in loro potere per diminuire danno.

Alla luce di tutto quanto precede, il TCA non può che concludere che gli assicuratiabbiano commesso una negligenza grave in relazione all’obbligo di ridurre il danno previsto dall’art. 55 cpv. 1 LADI, non rivendicando il versamento del salario in maniera incisiva durante il rapporto di lavoro.

Le decisioni su opposizione del 10 dicembre 2024 devono, pertanto, essere confermate.

2.6.  L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbisLPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Nel caso concreto, trattandosi di prestazioni LADI, in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2024.39 del 21 ottobre 2024 consid. 2.15.; STCA 38.2024.2 del 6 maggio 2024 consid. 2.10.; STCA 38.2023.50 dell’11 dicembre 2023 consid. 2.15.; STCA 38.2023.11 del 5 giugno 2023 consid. 2.15.; STCA 38.2023.2 del 3 aprile 2023 consid. 2.9.; STCA 38.2022.87 del 16 gennaio 2023 consid. 2.14.; STCA 38.2022.57 del 3 ottobre 2022 consid. 2.15.; STCA 38.2022.52 del 22 agosto 2022 consid. 2.10.; STCA 38.2022.20 del 25 aprile 2022 consid. 2.9.; STCA 38.2021.89 del 7 febbraio 2022 consid. 2.11.).

Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr.Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107); Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto».

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                 Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo                                         Gianluca Menghetti