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38.2024.54

Rettamente SdL ha sospeso per 35 gg A. a seguito del suo comportamento in relazione ad impiego come architetto, adeguato, assegnato da URC. Ella, infatti, ha manifestato delle pretese salariali ben superiori a importo offertole dal potenziale DL, mettendosi così nella condiz. di non essere assunta

Ticino · 2024-08-05 · Italiano TI
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Erwägungen (9 Absätze)

E. 10 febbraio 2025

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, cancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 3 dicembre 2024 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 5 novembre 2024 emanata da

Sezione del lavoro,6501 Bellinzona

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenutoin fatto

1.1.  Con decisione su opposizione del 5 novembre 2024 la Sezione del lavoro ha confermato la precedente decisione del 5 agosto 2024 (cfr. doc. 2.4) con la quale RI 1 (__________.1967) è stata sospesa per 35 giorni dal diritto all’indennità di disoccupazione per avere di fatto rifiutato l’impiego di durata indeterminata quale architetto a tempo parziale (50 -80%) presso __________ assegnatole dall’Ufficio regionale di collocamento di __________ il 21 giugno 2024 (cfr. doc. A1 = 4; 1.5.).

L’amministrazione, al riguardo, ha rilevato:

1.2.  Contro la citata decisione su opposizione l’assicurata ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, nel quale ha chiesto l’annullamento della stessa, la revoca della sospensione di 35 giorni, nonché il riconoscimento della conformità del suo comportamento agli obblighi previsti dalla normativa e quindi del fatto che la responsabilità per il mancato accordo con il potenziale datore di lavoro non possa essere attribuitale.

A sostegno delle proprie pretese ricorsuali, RI 1 ha segnatamente addotto, dopo aver ribadito quanto affermato nelle osservazioni del 29 ottobre 2024, ossia che nessuna telefonata in cui avrebbe rifiutato l’offerta del potenziale datore di lavoro, ha avuto luogo successivamente allo scambio di messaggi di posta elettronica del 10 e dell’11 luglio 2024, di aver manifestato sin dall’inizio il suo interesse per l’impiego presso __________, come dimostrato dalle sue comunicazioni 10-11 luglio 2024 e dallo scambio di messaggi precedenti.

Ella ha aggiunto di aver tentato di organizzare degli incontri per discutere le condizioni dell’offerta e di avere chiesto chiarimenti in merito al salario prevosto dal Contratto collettivo di lavoro (CCL).

L’insorgente ha poi fatto valere di mai aver imposto condizioni “intransigenti” sul salario, ma al contrario di avere espresso piena disponibilità a negoziare, come evidenziato nel messaggio di sposta elettronica dell’11 luglio 2024.

La medesima ha censurato il modo di agire del datore di lavoro che ha fornito una cifra salariale (fr. 3'530 al 60%) nel messaggio di posta elettronica del 10 luglio 2024 senza descrivere chiaramente le responsabilità connesse al ruolo e non rispondendo alle sue richieste di chiarimenti, ciò che ha ostacolato una valutazione completa dell’offerta.

Al riguardo ella ha asserito che l’amministrazione non ha considerato tale comportamento della Sagl e ha erroneamente attribuito la responsabilità de mancato accordo alla sua condotta.

La ricorrente ha, altresì, contestato l’operato dell’Ufficio regionale di collocamento (URC) che non ha svolto verifiche per chiarire la discrepanza tra le affermazioni sue (di essere in attesa della decisione dell’azienda) e del potenziale datore di lavoro (relativa a una sua richiesta di stipendio di fr. 140'000) del medesimo giorno. RI 1 ha, infine, puntualizzato:

1.3.  Nella sua risposta del 7 gennaio 2025 la Sezione del lavoro ha proposto di respingere il ricorso con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra,nei considerandi di diritto(cfr. doc. III).

1.4.  L’8 gennaio 2025 il presidente del TCA ha assegnato alle parti un termine di 10 giorni per presentare eventuali altri mezzi di prova (cfr. doc. IV). Le parti sono rimaste silenti.

consideratoin diritto

2.1.  Oggetto del contendere è la questione di sapere se a ragione o meno la Sezione del lavoro abbia sospeso l’assicurata dal diritto alle indennità di disoccupazione a seguito del comportamento assunto dalla medesima in relazione al posto vacante quale architetto presso __________.

2.2.  In virtù dell'art. 17 cpv. 2 LADI il disoccupato è tenuto ad accettare un'occupazione adeguata propostagli.

Secondo l'art. 30 cpv. 1 lett. d LADI l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se "non osserva le prescrizioni di controllo e le istruzioni del servizio competente, segnatamente non accetta un'occupazione adeguata oppure non si è sottoposto a un provvedimento inerente al mercato del lavoro o ne ha interrotto l'attuazione oppure con il suo comportamento ne ha compromesso o reso impossibile l'esecuzione o lo scopo".

La terza revisione della LADI in vigore dal 1° luglio 2003, ha abrogato l'art. 30a LADI che trattava della privazione del diritto alle prestazioni, ma non ha sostanzialmente modificato l'art. 30 LADI che regola la sospensione dal diritto alle indennità. Nella lett. d, tuttavia, è stata prevista anche l'evenienza relativa al rifiuto di un impiego non assegnato ufficialmente, che precedentemente al 1° luglio 2003 rientrava nel campo d'applicazione della lett. c (in tale contesto l'art. 44 cpv. 2 OADI, secondo cui per ricerca di lavoro insufficiente si intende segnatamente anche il rifiuto senza valido motivo di un'occupazione adeguata non assegnata ufficialmente, è stato abrogato con effetto dal 1° luglio 2003).

Al riguardo, nel Messaggio del Consiglio concernente la revisione della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione del 28 febbraio 2001, pubblicato sul Foglio federale N. 23 del 12 giugno 2001, si legge che:

"(…)

1.2.3.11 Inasprimento della definizione di adeguatezza

La commissione peritale valuta essenzialmente buona la vigente normativa che, nel confronto internazionale, risulta abbastanza severa. I problemi riscontrati non risiedono di fatto nella legge ma piuttosto nelle diverse applicazioni cantonali, soprattutto da parte delle autorità giudiziarie. Questa conseguenza del federalismo non può tuttavia essere corretta a livello di legge, ma tutt’al più nell’ambito della funzione di sorveglianza. A tal fine occorrerebbe che, più sovente, gli uffici di compensazione impugnino le decisioni sbagliate dei tribunali cantonali dinanzi al Tribunale federale delle assicurazioni.

(…).

Art 30Sospensione del diritto all’indennità

Capoverso 1: prevede che il diritto di un assicurato potrà essere sospeso se non accetta un impiego adeguato che ha trovato egli stesso; lo stesso vale per i provvedimenti inerenti al mercato del lavoro.

Visto che in futuro saranno soppresse le indennità giornaliere speciali, è necessario adeguare anche la lettera g.

La modifica di cui al capoverso 3 ultimo periodo è puramente formale.

Art. 30aPrivazione del diritto alle prestazioni(abrogato)

Questa disposizione si è rivelata impossibile da applicare nella pratica: infatti era sufficiente che l’assicurato manifestasse l’intenzione di partecipare a un provvedimento inerente al mercato del lavoro per ripristinare il suo diritto. L’articolo è quindi abrogato e il suo oggetto è trasferito, per analogia, nell’articolo 15 (cfr. commento

dell’art. 15). (…)." (cfr. FF N. 23 del 12 giugno 2001, pagg. 1979, 2007 e 2008)

2.3.  L’art 16 cpv. 1 LADI prevede che"al fine di ridurre il pregiudizio l'assicurato è tenuto di norma ad accettare senza indugio qualsiasi occupazione".

L'art. 16 cpv. 2 LADI stabilisce poi che:

"non è considerata adeguata e di conseguenza è esclusa dall'obbligo di accettazione un'occupazione che:

a.non è conforme agli usi professionali e locali, in particolare alle condizioni dei contratti collettivi o normali di lavoro;

b.non tiene convenientemente conto delle capacità e dell'attività precedente dell'assicurato;

c.non è conforme all'età, alla situazione personale o allo stato di salute dell'assicurato;

d.compromette considerevolmente la rioccupazione dell'assicurato nella sua professione, sempre che una simile prospettiva sia realizzabile in tempi ragionevoli;

e.è svolta in un'azienda in cui non si lavora normalmente a causa di un conflitto collettivo di lavoro;

f.necessita di un tragitto di oltre due ore sia per recarsi sul posto di lavoro, sia per il rientro e che non offre la possibilità di un alloggio conveniente nel luogo di lavoro o che, in questo secondo caso, rende notevolmente difficile l'adempimento dell'obbligo di assistenza verso i familiari da parte dell'assicurato;

g.implica da parte del lavoratore un tenersi costantemente a disposizione che supera l'ambito dell'occupazione garantita;

h.è svolta in un'azienda che ha effettuato licenziamenti al fine di procedere a riassunzioni o a nuove assunzioni a condizioni di lavoro considerevolmente più sfavorevoli;

i.procura all'assicurato un salario inferiore al 70 per cento del guadagno assicurato, salvo che l'assicurato riceva prestazioni compensative giusta l'articolo 24 (guadagno intermedio); con il consenso della commissione tripartita, l'ufficio regionale di collocamento può eccezionalmente dichiarare adeguata un'occupazione la cui rimunerazione è inferiore al 70 per cento del guadagno assicurato."

Secondo l’art. 16 cpv. 3bisLADI, in vigore dal 1° aprile 2011 (quarta revisione della LADI; cfr. RV 2011 1167; FF 2008 6761), il capoverso 2 lettera b non si applica alle persone minori di 30 anni.

Nella DTF 124 V 62, il TF ha avuto modo di stabilire che le situazioni di inadeguatezza elencate all'art. 16 cpv. 2 lett. a-i LADI devono esserecumulativamenteescluse perché un'occupazione possa essere ritenuta adeguata (cfr., per un commento,D. Cattaneo, “Assicurazione contro la disoccupazione: fra obblighi dell’assicurato e diritti fondamentali del cittadino” in RDAT II-2000 pag. 501 seg. (pag. 506) e Alcuni compitidegli Uffici regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza.Appunti sociali, fascicolo n. 3, Pregassona 2000, pag. 60).

Tale giurisprudenza è stata precisata in una sentenza C 137/03 del 5 aprile 2004 in cui l'Alta Corte ha deciso che i motivi di inadeguatezza di un impiego non possono essere combinati uno con l'altro. In caso contrario verrebbero creati ulteriori casi eccezionali di inadeguatezza, diversamente da quanto previsto dalla LADI.

2.4.  La costante giurisprudenza federale parifica al rifiuto di un'occupazione adeguata il comportamento di un disoccupato che non manifesta esplicitamente e correttamente al datore di lavoro la propria disponibilità ad accettare l'impiego adeguato offerto. Nelle trattative con il futuro datore di lavoro, l'assicurato deve esprimere chiaramente ed inequivocabilmente la sua volontà di concludere il contratto per porre termine alla sua disoccupazione (cfr. STF C 81/05 del 29 novembre 2005; SVR 1997 ALV Nr. 90, DTF 122 V 38; DLA 1984 p. 167; DLA 1982 p. 43).

La nostra Massima istanza, in una sentenza del 19 ottobre 1998 pubblicata in DLA 1999 N. 30 pag. 193, visto l'obbligo di accettare senza indugio qualsiasi occupazione, ha rilevato che, quando gli viene assegnata ufficialmente un'occupazione, l'assicurato deve mettersi in condizione di accettare l'impiego se è conforme agli usi professionali e non assumere un atteggiamento che possa indurre ad una sua mancata assunzione (circa la critica diJ. Chopardsecondo la quale la giurisprudenza federale sarebbe contraria all'art. 21 cifra 1 della Conv. OIL N. 168, cfr.D. Cattaneo, op. cit., pag. 72 nota 95 e la giurisprudenza ivi citata).

In una sentenza C 83/02 del 12 marzo 2003, l'Alta Corte, evidenziando che l'obbligo di ridurre il danno è valido anche nell'assicurazione contro la disoccupazione, ha osservato che tale principio:

"(…) è violato non soltanto quando l'assicurato compie sforzi insufficienti per trovare un lavoro o quando rifiuta un'occupazione adeguata, ma per esempio anche quando, nelle trattative con il futuro datore di lavoro, omette di dichiararsi espressamente disposto ad accettare l'occupazione, sebbene le circostanze gliene offrano la possibilità (DTF 122 V 38 consid. 3b con riferimenti). Va inoltre ribadito che le situazioni di inadeguatezza elencate all'art. 16 cpv. 2 lett. a-i LADI devono essere cumulativamente escluse perché un'occupazione possa essere ritenuta adeguata (DTF 124 V 62).

(…)" (cfr. STF del 12 marzo 2003 nella causa M.-B., C 83/02)

Allo stesso modo deve essere considerata la mancata o la tardiva comparsa dell'assicurato presso il potenziale datore di lavoro (cfr. DLA 1977 N. 32).

Questo principio è stato confermato, ad esempio, in una sentenza C 108/04 del 3 maggio 2005, nella quale l'Alta Corte ha rilevato:

"Les éléments constitutifs d'un refus de travail convenable sont réunis également lorsque le chômeur ne se donne pas la peine d'entrer en pourparlers avec l'employeur ou qu'il ne déclare pas expressément, lors de l'entrevue avec le futur employeur, accepter l'emploi bien que, selon les circonstances, il eût pu faire cette déclaration (ATF 122 V 38 consid. 3b et les références; DTA 1986 n° 5 p. 22, partie II. consid.1a; Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in:  Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, ch. 704)."

In una sentenza C 10/06 del 28 giugno 2006 il TF ha applicato questa giurisprudenza nel caso di un assicurato che aveva iniziato una trattativa con un potenziale datore di lavoro, ma l'aveva in seguito abbandonata.

In un giudizio 8C_750/2019 del 10 febbraio 2020, pubblicato in DLA 2020 Nr. 3 pag. 89 seg. e in SVR 2020 ALV Nr.

E. 14 pag. 43, il Tribunale federale ha innanzitutto ribadito il principio secondo cui una sospensione deve essere inflitta anche se l’assicurato non rifiuta esplicitamente il lavoro ma con il suo comportamento assume il rischio che il posto sia assegnato a un’altra persona e che nella fattispecie è incluso ogni comportamento che comporta la mancata conclusione di un contratto di lavoro (cfr. pure STF 8C_468/2020 del 27 ottobre 2020 consid. 5.2.).

L’Alta Corte ha poi precisato, che è controverso, dal profilo del diritto civile, se un nuovo potenziale datore di lavoro possa pretendere che un assicurato gli consegni della documentazione comprovante il salario percepito presso un precedente datore di lavoro.

Il Tribunale federale ha pure ricordato che una persona disoccupata può sicuramente negoziare il salario con la potenziale datrice di lavoro durante il colloquio di lavoro ma, in virtù del suo obbligo di ridurre il danno a carico dell’assicurazione contro la disoccupazione, non deve compromettere le possibilità di essere assunta se risulta evidente che la controparte non intende contrattare. La persona assicurata deve far capire chiaramente che si accontenterebbe di un salario più basso.

Nel caso che era chiamata a giudicare, dai cui atti era emerso che il tema centrale del colloquio conoscitivo del 9 giugno 2018 verteva sullo stipendio, l’Alta Corte ha, infine, rinviato la causa al Tribunale cantonale delle assicurazioni per accertare se l’assicurato avrebbe comunque accettato un salario inferiore rispetto a quello da lui richiesto, essendo comunque molto interessato all’occupazione offertagli.

La nostra Massima istanza, con giudizio 8C_446/2020 del 28 gennaio 2021, pubblicato in DLA 2021 N. 5 pag. 190, ha poi confermato il modo di procedere della Corte delle assicurazioni sociali del Tribunale cantonale del Canton Vaud che aveva annullato una sospensione di 31 giorni decisa dall’amministrazione nei confronti di un assicurato, in quanto aveva rifiutato di effettuare due giorni di stage presso un potenziale datore di lavoro. Il TF ha osservato che il solo fatto di aver chiesto un posticipo dello stage a seguito di trattative avanzate con un altro datore di lavoro in vista di un periodo di prova non può essere parificato a un rifiuto di un’occupazione adeguata.

In una sentenza 8C_132/2021 del 10 marzo 2021 il Tribunale federale, dichiarando inammissibile il ricorso contro la STCA 38.2020.60 del 18 gennaio 2021 con cui è stata confermata la sospensione di 35 giorni inflitta a un’assicurata per avere compromesso con il suo comportamento la trattativa concernente un’eventuale assunzione a tempo determinato in relazione a un impiego adeguato annunciato da una ditta al Servizio aziende dell’URC, ha ricordato:

"(…)la prassi abbia dato un'interpretazione estensiva del concetto di accettazione di un'occupazione adeguata, non essendo necessario un rifiuto esplicito, ma essendo già sufficiente il non prendere sul serio l'invito di iniziare le trattative per un posto di lavoro (DTF 122 V 34consid. 3b pag. 38; sentenza 8C_468/2020 del 27 ottobre 2020 consid. 5.2, pubblicata in SVR 2021 ALV n. 5) (…)”

Congiudizio 8C_283/2021 del 25 agosto 2021, pubblicato in DLA 2021 N. 15 pag. 423, la nostra Massima Istanza, accogliendo il ricorso della SECO contro la riduzione di una sanzione da 31 a 16 giorni decisa dalla Camera delle assicurazioni sociale della Corte di giustizia del Canton Ginevra, ha confermato la sospensione di 31 giorni inflitta dall’amministrazione a un assicurato che non si era candidato per un impiego assegnatogli tramitee-mail, nonostante il suo impegno di consultare ogni giorno la posta elettronica

Consentenza8C_364/2021 del 17 novembre 2021 l’Alta Corte ha accolto il ricorso dell’Ufficio del lavoro del Canton Grigioni inoltrato contro l’annullamento di una sanzione di 37 giorni inflitta a un’assistente di profilassi da parte del Tribunale amministrativo cantonale. L’impiego assegnatole quale assistente dentale, in effetti, non era inadeguato, e meglio non era contrario all’art. 16 cpv. 2 lett. b LADI.

Il TF, in un giudizio 8C_511/2021 del 2 marzo 2022, ha poi confermato una sospensione di 35 giorni nel caso di un assicurato che aveva rifiutato, senza valido motivo, un appuntamento di presentazione in relazione a un impiego al 100%, dando così l’impressione al potenziale datore di lavoro di non essere interessato all’occupazione assegnatagli.

Con sentenza8C_725/2022 del 3 maggio 2023 la nostra Massima Istanza ha deciso che rettamente l’Istanza cantonale aveva ritenuto il comportamento di un assicurato che, nonostante durante la telefonata del 21 aprile 2021 con un collocatore privato gli fossero state indicate l’urgenza di impiegare qualcuno per il posto in questione e la possibilità di un colloquio di presentazione tramite skype, aveva dato la propria disponibilità soltanto per il 26 aprile 2021, quale fattispecie soggetta a sanzione ex art. 30 cpv. 1 lett. d LADI.

Il TF pure avallato l’entità della sospensione di 43 giorni.

In un giudizio 8C_149/2023 del 14 agosto 2023, pubblicato in SVR 2023 ALV N. 21 pag. 70, l’Alta Corte, nel caso di un pizzaiolo a beneficio delle indennità LADI, a cui era stato assegnato un impiego come pizzaiolo a tempo indeterminato al 70-80%, che l’assicurato aveva rifiutato, ha stabilito che la sua colpa era da considerarsi grave, ritenuto che il medesimo non aveva alcun valido motivo per giustificare il rifiuto, dato che si trattava di un’occupazione adeguata che gli avrebbe permesso di rispettare l’obbligo di ridurre il danno. Inoltre la promessa di assunzione ch’egli aveva preteso di avere ricevuto da parte di un altro datore di lavoro non lo dispensava dal dover accettare l’impiego assegnatogli.

Infine con sentenza 8C_350/2024 del

E. 16 cpv. 2 LADI stabilisce poi che: " non è considerata adeguata e di conseguenza è esclusa dall'obbligo di accettazione un'occupazione che: a. non è conforme agli usi professionali e locali, in particolare alle condizioni dei contratti collettivi o normali di lavoro; b. non tiene convenientemente conto delle capacità e dell'attività precedente dell'assicurato; c. non è conforme all'età, alla situazione personale o allo stato di salute dell'assicurato; d. compromette considerevolmente la rioccupazione dell'assicurato nella sua professione, sempre che una simile prospettiva sia realizzabile in tempi ragionevoli; e. è svolta in un'azienda in cui non si lavora normalmente a causa di un conflitto collettivo di lavoro; f. necessita di un tragitto di oltre due ore sia per recarsi sul posto di lavoro, sia per il rientro e che non offre la possibilità di un alloggio conveniente nel luogo di lavoro o che, in questo secondo caso, rende notevolmente difficile l'adempimento dell'obbligo di assistenza verso i familiari da parte dell'assicurato; g. implica da parte del lavoratore un tenersi costantemente a disposizione che supera l'ambito dell'occupazione garantita; h. è svolta in un'azienda che ha effettuato licenziamenti al fine di procedere a riassunzioni o a nuove assunzioni a condizioni di lavoro considerevolmente più sfavorevoli; i. procura all'assicurato un salario inferiore al 70 per cento del guadagno assicurato, salvo che l'assicurato riceva prestazioni compensative giusta l'articolo 24 (guadagno intermedio); con il consenso della commissione tripartita, l'ufficio regionale di collocamento può eccezionalmente dichiarare adeguata un'occupazione la cui rimunerazione è inferiore al 70 per cento del guadagno assicurato." Secondo l’art. 16 cpv. 3 bis LADI, in vigore dal 1° aprile 2011 (quarta revisione della LADI; cfr. RV 2011 1167; FF 2008 6761), il capoverso 2 lettera b non si applica alle persone minori di 30 anni. Nella DTF 124 V 62, il TF ha avuto modo di stabilire che le situazioni di inadeguatezza elencate all'art. 16 cpv. 2 lett. a-i LADI devono essere cumulativamente escluse perché un'occupazione possa essere ritenuta adeguata (cfr., per un commento, D. Cattaneo , “Assicurazione contro la disoccupazione: fra obblighi dell’assicurato e diritti fondamentali del cittadino” in RDAT II-2000 pag. 501 seg. (pag. 506) e Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza. Appunti sociali, fascicolo n. 3, Pregassona 2000, pag. 60). Tale giurisprudenza è stata precisata in una sentenza C 137/03 del 5 aprile 2004 in cui l'Alta Corte ha deciso che i motivi di inadeguatezza di un impiego non possono essere combinati uno con l'altro. In caso contrario verrebbero creati ulteriori casi eccezionali di inadeguatezza, diversamente da quanto previsto dalla LADI. 2.4.  La costante giurisprudenza federale parifica al rifiuto di un'occupazione adeguata il comportamento di un disoccupato che non manifesta esplicitamente e correttamente al datore di lavoro la propria disponibilità ad accettare l'impiego adeguato offerto. Nelle trattative con il futuro datore di lavoro, l'assicurato deve esprimere chiaramente ed inequivocabilmente la sua volontà di concludere il contratto per porre termine alla sua disoccupazione (cfr. STF C 81/05 del 29 novembre 2005; SVR 1997 ALV Nr. 90, DTF 122 V 38; DLA 1984 p. 167; DLA 1982 p. 43). La nostra Massima istanza, in una sentenza del 19 ottobre 1998 pubblicata in DLA 1999 N. 30 pag. 193, visto l'obbligo di accettare senza indugio qualsiasi occupazione, ha rilevato che, quando gli viene assegnata ufficialmente un'occupazione, l'assicurato deve mettersi in condizione di accettare l'impiego se è conforme agli usi professionali e non assumere un atteggiamento che possa indurre ad una sua mancata assunzione (circa la critica di J. Chopard secondo la quale la giurisprudenza federale sarebbe contraria all'art. 21 cifra 1 della Conv. OIL N. 168, cfr. D. Cattaneo , op. cit., pag. 72 nota 95 e la giurisprudenza ivi citata). In una sentenza C 83/02 del 12 marzo 2003, l'Alta Corte, evidenziando che l'obbligo di ridurre il danno è valido anche nell'assicurazione contro la disoccupazione, ha osservato che tale principio: " (…) è violato non soltanto quando l'assicurato compie sforzi insufficienti per trovare un lavoro o quando rifiuta un'occupazione adeguata, ma per esempio anche quando, nelle trattative con il futuro datore di lavoro, omette di dichiararsi espressamente disposto ad accettare l'occupazione, sebbene le circostanze gliene offrano la possibilità (DTF 122 V 38 consid. 3b con riferimenti). Va inoltre ribadito che le situazioni di inadeguatezza elencate all'art. 16 cpv. 2 lett. a-i LADI devono essere cumulativamente escluse perché un'occupazione possa essere ritenuta adeguata (DTF 124 V 62). (…)" (cfr. STF del 12 marzo 2003 nella causa M.-B., C 83/02) Allo stesso modo deve essere considerata la mancata o la tardiva comparsa dell'assicurato presso il potenziale datore di lavoro (cfr. DLA 1977 N. 32). Questo principio è stato confermato, ad esempio, in una sentenza C 108/04 del 3 maggio 2005, nella quale l'Alta Corte ha rilevato: " Les éléments constitutifs d'un refus de travail convenable sont réunis également lorsque le chômeur ne se donne pas la peine d'entrer en pourparlers avec l'employeur ou qu'il ne déclare pas expressément, lors de l'entrevue avec le futur employeur, accepter l'emploi bien que, selon les circonstances, il eût pu faire cette déclaration (ATF 122 V 38 consid. 3b et les références; DTA 1986 n° 5 p. 22, partie II. consid. 1a; Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in:  Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, ch. 704)." In una sentenza C 10/06 del 28 giugno 2006 il TF ha applicato questa giurisprudenza nel caso di un assicurato che aveva iniziato una trattativa con un potenziale datore di lavoro, ma l'aveva in seguito abbandonata. In un giudizio 8C_750/2019 del 10 febbraio 2020, pubblicato in DLA 2020 Nr. 3 pag. 89 seg. e in SVR 2020 ALV Nr. 14 pag. 43, il Tribunale federale ha innanzitutto ribadito il principio secondo cui una sospensione deve essere inflitta anche se l’assicurato non rifiuta esplicitamente il lavoro ma con il suo comportamento assume il rischio che il posto sia assegnato a un’altra persona e che nella fattispecie è incluso ogni comportamento che comporta la mancata conclusione di un contratto di lavoro (cfr. pure STF 8C_468/2020 del 27 ottobre 2020 consid. 5.2.). L’Alta Corte ha poi precisato, che è controverso, dal profilo del diritto civile, se un nuovo potenziale datore di lavoro possa pretendere che un assicurato gli consegni della documentazione comprovante il salario percepito presso un precedente datore di lavoro. Il Tribunale federale ha pure ricordato che una persona disoccupata può sicuramente negoziare il salario con la potenziale datrice di lavoro durante il colloquio di lavoro ma, in virtù del suo obbligo di ridurre il danno a carico dell’assicurazione contro la disoccupazione, non deve compromettere le possibilità di essere assunta se risulta evidente che la controparte non intende contrattare. La persona assicurata deve far capire chiaramente che si accontenterebbe di un salario più basso. Nel caso che era chiamata a giudicare, dai cui atti era emerso che il tema centrale del colloquio conoscitivo del 9 giugno 2018 verteva sullo stipendio, l’Alta Corte ha, infine, rinviato la causa al Tribunale cantonale delle assicurazioni per accertare se l’assicurato avrebbe comunque accettato un salario inferiore rispetto a quello da lui richiesto, essendo comunque molto interessato all’occupazione offertagli. Con sentenza 8C_24/2021 del 10 giugno 2021, pubblicata in DLA 2021 N. 10 pag. 298 e SVR 2022 ALV Nr. 20 pag. 67, la nostra Massima Istanza ha accolto il ricorso dell’Ufficio dell’economia e del lavoro del Canton Zurigo inoltrato contro il giudizio di prima istanza che aveva ridotto da 36 a 18 giorni la sospensione inflitta ex art. 30 cpv. 1 lett. d LADI a un assicurato, il quale non aveva accettato un impiego adeguato anche dal profilo salariale (lo stipendio nonostante fosse inferiore del 10% rispetto a quello precedente, è stato considerato ragionevole). Chiedendo un periodo di riflessione, dopo i tre giorni di prova, e un salario mensile di fr. 5'700, allorché il potenziale datore di lavoro aveva fatto capire in modo evidente di non volerlo pagare più di fr. 5'300 al mese, egli non aveva manifestato chiaramente la sua disponibilità a concludere un contratto di lavoro. Il TF ha puntualizzato che il fatto che l’assicurato in un precedente rapporto di impiego guadagnasse più di fr. 5'300 e che avesse ridotto la propria aspettativa di salario - anche se tardivamente - da fr. 6'000 a fr. 5'700 non rappresentava una valida giustificazione che consentisse di scostarsi dalla colpa grave. La nostra Massima istanza, con giudizio 8C_446/2020 del 28 gennaio 2021, pubblicato in DLA 2021 N. 5 pag. 190, ha poi confermato il modo di procedere della Corte delle assicurazioni sociali del Tribunale cantonale del Canton Vaud che aveva annullato una sospensione di 31 giorni decisa dall’amministrazione nei confronti di un assicurato, in quanto aveva rifiutato di effettuare due giorni di stage presso un potenziale datore di lavoro. Il TF ha osservato che il solo fatto di aver chiesto un posticipo dello stage a seguito di trattative avanzate con un altro datore di lavoro in vista di un periodo di prova non può essere parificato a un rifiuto di un’occupazione adeguata. In una sentenza 8C_132/2021 del 10 marzo 2021 il Tribunale federale, dichiarando inammissibile il ricorso contro la STCA 38.2020.60 del 18 gennaio 2021 con cui è stata confermata la sospensione di 35 giorni inflitta a un’assicurata per avere compromesso con il suo comportamento la trattativa concernente un’eventuale assunzione a tempo determinato in relazione a un impiego adeguato annunciato da una ditta al Servizio aziende dell’URC, ha ricordato: " (…) la prassi abbia dato un'interpretazione estensiva del concetto di accettazione di un'occupazione adeguata, non essendo necessario un rifiuto esplicito, ma essendo già sufficiente il non prendere sul serio l'invito di iniziare le trattative per un posto di lavoro ( DTF 122 V 34 consid. 3b pag. 38; sentenza 8C_468/2020 del 27 ottobre 2020 consid. 5.2, pubblicata in SVR 2021 ALV n. 5) (…)” Con giudizio 8C_283/2021 del 25 agosto 2021, pubblicato in DLA 2021 N. 15 pag. 423, la nostra Massima Istanza, accogliendo il ricorso della SECO contro la riduzione di una sanzione da 31 a 16 giorni decisa dalla Camera delle assicurazioni sociale della Corte di giustizia del Canton Ginevra, ha confermato la sospensione di 31 giorni inflitta dall’amministrazione a un assicurato che non si era candidato per un impiego assegnatogli tramite e-mail , nonostante il suo impegno di consultare ogni giorno la posta elettronica Con sentenza 8C_364/2021 del 17 novembre 2021 l’Alta Corte ha accolto il ricorso dell’Ufficio del lavoro del Canton Grigioni inoltrato contro l’annullamento di una sanzione di 37 giorni inflitta a un’assistente di profilassi da parte del Tribunale amministrativo cantonale. L’impiego assegnatole quale assistente dentale, in effetti, non era inadeguato, e meglio non era contrario all’art. 16 cpv. 2 lett. b LADI. Il TF, in un giudizio 8C_511/2021 del 2 marzo 2022, ha poi confermato una sospensione di 35 giorni nel caso di un assicurato che aveva rifiutato, senza valido motivo, un appuntamento di presentazione in relazione a un impiego al 100%, dando così l’impressione al potenziale datore di lavoro di non essere interessato all’occupazione assegnatagli. Con sentenza 8C_725/2022 del 3 maggio 2023 la nostra Massima Istanza ha deciso che rettamente l’Istanza cantonale aveva ritenuto il comportamento di un assicurato che, nonostante durante la telefonata del 21 aprile 2021 con un collocatore privato gli fossero state indicate l’urgenza di impiegare qualcuno per il posto in questione e la possibilità di un colloquio di presentazione tramite skype, aveva dato la propria disponibilità soltanto per il 26 aprile 2021, quale fattispecie soggetta a sanzione ex art. 30 cpv. 1 lett. d LADI. Il TF pure avallato l’entità della sospensione di 43 giorni. In un giudizio 8C_149/2023 del 14 agosto 2023, pubblicato in SVR 2023 ALV N. 21 pag. 70, l’Alta Corte, nel caso di un pizzaiolo a beneficio delle indennità LADI, a cui era stato assegnato un impiego come pizzaiolo a tempo indeterminato al 70-80%, che l’assicurato aveva rifiutato, ha stabilito che la sua colpa era da considerarsi grave, ritenuto che il medesimo non aveva alcun valido motivo per giustificare il rifiuto, dato che si trattava di un’occupazione adeguata che gli avrebbe permesso di rispettare l’obbligo di ridurre il danno. Inoltre la promessa di assunzione ch’egli aveva preteso di avere ricevuto da parte di un altro datore di lavoro non lo dispensava dal dover accettare l’impiego assegnatogli. Infine con sentenza 8C_350/2024 del

E. 19 giugno 2024 il TF ha ritenuto inammissibile il ricorso di un assicurato che, non firmando un contratto di lavoro dopo il termine di riflessione concessogli, ma chiedendo ulteriore tempo, era stato sospeso dal diritto alle indennità di disoccupazione (36 giorni) per avere rifiutato un’occupazione adeguata.

Su queste questioni, vedi in particolare:G. Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz (AVIG), Berna e Stoccarda, 1987, Vol. 1, Ad art. 30, nota 26, pag. 368 e H.U. Stauffer, Serie “Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht”, Bundesgesetz über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung, Zurigo 1998, Ad art. 30, pag. 83;D. Cattaneo, Alcuni compiti …,pag. 71 segg.

Il Tribunale federale ha, inoltre, precisato che una sanzione fondata sull’art. 30 cpv. 1 lett. d LADI entra in considerazione anche quando l’assicurato si è procurato lui stesso un’occupazione (cfr. STF 8C_950/2008 dell’11 maggio 2009 consid. 2; STCA 38.2017.75 del 20 dicembre 2017; STCA 38.2010.72 del 7 febbraio 2011 consid. 2.8.).

2.5.  In una sentenza 38.2019.23 del 16 ottobre 2019, pubblicata in RtiD I-2020 N. 47 pag. 259 segg., a proposito di un’assicurata alla quale era stata assegnata un’occupazione con l’indicazione che si trattava di un lavoro a tempo pieno quando in realtà esso era inizialmente solo al 50%, il TCA ha ricordato “l’importanza, nel contesto delle assegnazioni di posti di lavoro, di fornire agli assicurati indicazioni corrette in merito alle occupazioni proposte. È auspicabile, pertanto, un attento esame degli impieghi da offrire agli assicurati, al fine di valutare se si impongano specifiche verifiche presso i potenziali datori di lavoro delle relative condizioni (al riguardo cfr. STCA 38.2012.24 del 15 ottobre 2012 pubblicata in RtiD I-2013 N. 67 pag. 313-322 riguardante un’assegnazione di un posto di lavoro presso un call-center non completa mancando l’indicazione del salario orario minimo;D. Cattaneo, “Assurance-chômage et droit du travail: quelques cas tessinois” in Rèmy Wyler/Anne Meier/Sylvain Marchand (ed.), Regards croisé sur le droit du travail: Liber Amicorum pour Gabriel Aubert, Ginevra/Zurigo 2015, Schulthess Editions Romandes, pag. 73 seg. (83-88)”.

Vedi pure STCA 38.2020.31 del 30 giugno 2020.

2.6.  Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.

La sospensione del diritto a indennità va da 1a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 3 OADI).

La sua durata è quindi determinata secondo la gravità della colpa e soggiace così al principio della proporzionalità (cfr. DTF 123 V 50).

In virtù dell'art. 45 cpv. 5 OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato.Per determinare il prolungamento sono prese in considerazione le sospensioni degli ultimi due anni.

L'art. 45 cpv. 4 lett. a e b OADI stabilisce che la colpa grave è data se l'assicurato, senza valido motivo, ha abbandonato un’occupazione adeguata senza garanzia di una nuova o ha rifiutato un’occupazione adeguata.

2.7.  Per quanto concerne l'entità delle sanzioni da infliggere agli assicurati sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. d, il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale), in una sentenza C 162/02 del 29 ottobre 2003, pubblicata in DTF 130 V 125, pronunciandosi in merito a un ricorso inoltrato da un assicurato contro la sentenza del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Zurigo che aveva ridotto da 40 a 20 giorni la durata della sospensione inflittagli per non aver accettato un'occupazione adeguata proposta ufficialmente, ha stabilito che in presenza di validi motivi il rifiuto di un impiego ufficialmente assegnato non deve essere necessariamente qualificato come colpa grave.

Pertanto secondo l'Alta Corte, se nel caso di specie esistono dei motivi per cui la colpa di un assicurato non deve essere considerata grave, bensì soltanto mediamente grave o lieve, è possibile infliggere una sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione inferiore a 31 giorni.

In quel caso il TF ha ritenuto che il posto offerto ufficialmente all'assicurato quale operaio o aiuto operaio edile non era totalmente inadeguato e che dunque a ragione l'assicurato era stato sanzionato, visto che in occasione di un colloquio con il potenziale datore di lavoro aveva espresso la sua indisponibilità a concludere un contratto di impiego. Tuttavia, alla luce dei problemi di salute relativi all'ipersensibilità al materiale dei pannelli isolanti di lana di vetro/roccia, si trattava di un caso limite, per cui la colpa dell'assicurato doveva essere giudicata mediamente grave. La riduzione effettuata dal Tribunale cantonale da 40 a 20 giorni non prestava il fianco a critiche ed è dunque stata confermata (cfr. DTF 130 V 125, consid. 3.6.).

In un'altra sentenza C 58/03 del 9 dicembre 2003, la nostra Massima Istanza ha ridotto da 38 a 25 giorni la sospensione inflitta a un'assicurata che, contrariamente a quanto impartitole dall'amministrazione, non aveva contattato un potenziale datore di lavoro entro 3 giorni dall'assegnazione ufficiale di un impiego quale cassiera che le avrebbe permesso di ottenere un guadagno intermedio, a causa della mancata spedizione della sua lettera di candidatura da parte della figlia undicenne, alla quale l'aveva consegnata. Il TF ha deciso che nella fattispecie, nonostante il comportamento colpevole dell'assicurata - la quale non aveva spedito personalmente la lettera o comunque non aveva controllato che la figlia l'avesse effettivamente imbucata - che ha impedito la realizzazione di un adeguato guadagno intermedio, la colpa dell'assicurata, alla luce delle circostanze concrete del caso, doveva essere ritenuta mediamente grave. Infatti essa, dopo essersi accorta che lo scritto non era stato spedito, aveva reagito subito, annunciandosi lo stesso giorno presso il posto di lavoro assegnatole. Inoltre da quando era in disoccupazione, ad eccezione di una sanzione di 21 giorni inflittale per non aver effettuato una misura inerente al mercato del lavoro agli inizi del mese in cui le è stato proposto ufficialmente l'impiego in questione, non aveva mai dato occasione agli organi che applicano la LADI di essere biasimata.

In una sentenza C 213/03 del 6 gennaio 2004 il TF ha poi esaminato il caso di un'assicurata che era stata sospesa dal diritto alle indennità di disoccupazione per 31 giorni per aver rifiutato un'occupazione adeguata non assegnata ufficialmente della durata di circa 6 mesi.

L'Alta Corte, pur ritenendo che l'assicurata nel caso in esame era stata sanzionata a ragione, ha considerato quali circostanze attenuanti i motivi che l'hanno indotta a rifiutare l'impiego

temporaneo, ossia il fatto che essa ritenesse di dover prioritariamente partecipare ad un programma di qualifica per promuovere la collocabilità assegnatole in precedenza per lo stesso periodo in cui avrebbe dovuto lavorare temporaneamente e la mancanza delle necessarie conoscenze informatiche per svolgere l'impiego in questione.

Inoltre la nostra Massima Istanza, dopo aver ribadito che anche un lavoro temporaneo è preminente rispetto a delle misure di inserimento professionale, ha considerato che esisteva unaconcolpadell'amministrazione per non avere indicato all'assicurata, al fine di evitare le conseguenze del tentativo di collocamento fallito, che era tenuta ad accettare l'impiego offertole.

Di conseguenza la sospensione è stata ridotta da 31 a 15 giorni.

Per altri casi di applicazione di questa giurisprudenza cfr. sentenza C 70/02 del 12 dicembre 2003; sentenza C 130/03 del 6 febbraio 2004 e sentenza C 137/03 del 5 aprile 2004. Su questo tema cfr.D. Cattaneo, "Assicurazioni sociali: Alcuni temi d'attualità" in RtiD I-2004 pag. 215 seg. (235-239).

In una sentenza C 134/06 del 19 settembre 2006 il TF ha poi confermato la sanzione di 20 giorni inflitta a un assicurato che aveva rifiutato un impiego di durata indeterminata, in quanto ne aveva trovato un altro di durata determinata, con però la possibilità di essere trasformato (ciò che è effettivamente avvenuto) in un impiego di durata indeterminata.

Il Tribunale federale, con giudizio 8C_650/2017 del 25 giugno 2018, ha avallato il modo di procedere dell’amministrazione e della Camera delle assicurazioni sociali della Corte di giustizia del Canton Ginevrain relazione a un assicurato che era stato sospeso per 31 giorni a causa del rifiuto di un’occupazione dopo lo svolgimento di tre mezze giornate di prova in un ristorante.

L’Alta Corte, con sentenze 8C_756/2020 del 3 agosto 2021, pubblicata in DLA 2021 N. 11 pag. 303, STF 8C_313/2021 del 3 agosto 2021 e STF 8C_283/2021 del 25 agosto 2021, ha poi deciso che erroneamente i rispettivi Tribunali cantonali avevano ridotto da 34 a 16 giorni la sospensione inflitta a un assicurato che aveva inviato la propria candidatura a un indirizzo di posta elettronica errato, da 34 a 20 giorni la sanzione irrogata a un’assicurata che, non riuscendo a spedire un messaggio di posta elettronica al potenziale datore di lavoro (avendo copiato erroneamente il relativo indirizzo), gli ha inviato una richiesta Linkedin e da 31 a 16 giorni la sospensione inflitta a un assicurato che non si era proposto per il posto assegnatogli tramite posta elettronica e SMS, facendo valere di possedere delle conoscenze molto lacunose in informatica e di non sapere leggere né scrivere SMS.

In un giudizio8C_555/2022 dell’8 febbraio 2023, pubblicato in DLA 2023 N. 9 pag. 279 e in SVR 2023 ALV Nr. 14 pag. 43, la nostra Massima Istanza ha stabilito che a torto l’istanza cantonale aveva ridotto da 45 a 31 giorni la sospensione inflitta a un’assicurata che non aveva contattato entro un certo termine il potenziale datore di lavoro del posto assegnatole, non dimostrando così un serio interesse per quest’ultimo.

Con sentenza 8C_522/2022 del 23 febbraio 2023 il TF ha poi deciso che il Tribunale cantonale aveva decurtato la sanzione di 54 giorni di sospensione a 27 giorni per rifiuto di un’occupazione, violando il diritto federale, poiché non vi erano validi motivi che permettessero di mettere in discussione il margine di apprezzamento dell’amministrazione.

Al riguardo è stato osservato che non è accettabile, da un lato, pretendere le indennità di disoccupazione e, dall’altro, esprimere al potenziale datore di lavoro di non considerarsi idoneo al collocamento, come nel caso dell’assicurata che ha prodotto a un’agenzia di collocamento privata un certificato medico attestante di fatto la sua inidoneità al collocamento, accettando così di non venire considerata nel prosieguo del processo di candidatura. Tale comportamento è stato qualificato quale rifiuto di un’occupazione adeguata ex art. 30 cpv. 1 lett. d LADI.

Nella già citata STF 8C_149/2023 del 14 agosto 2023 (cfr. consid. 2.4.), il Tribunale federale, quanto alla durata della sospensione inflitta ad un assicurato che aveva senza validi motivi rifiutato un’occupazione adeguata assegnatagli, ha precisato che i motivi che consentono di scostarsi dalla colpa grave e quindi di applicare una sanzione inferiore a 31 giorni devono essere ammessi restrittivamente.

L’autorità decisionale, nonostante le direttive della SECO riguardanti la scala indicativa delle sospensioni (cfr. consid. 2.8.), è tenuta ad apprezzare il comportamento dell’assicurato tenendo conto di tutte le circostanze - sia oggettive (ad esempio posto di lavoro di durata determinata; cfr. STF 8C_522/2022 del 23 febbraio 2023 consid. 3.1.) che soggettive (segnatamente problemi di salute, situazione familiare, appartenenza religiosa; STF 8C_522/2022 del 23 febbraio 2023 consid. 3.1.) - del caso concreto, in particolare quelle personali relative al comportamento dell’interessato considerati i suoi doveri generali di assicurato che fa valere il proprio diritto alle prestazioni.

In quel caso di specie la nostra Massima Istanza ha stabilito che a torto il Tribunale cantonale aveva ridotto da 35 a 20 giorni la sanzione, avendo l’assicurato, il 1° settembre 2021, iniziato un nuovo lavoro, peraltro al 60%. In proposito è stato rilevato che al momento dell’assegnazione del 6 agosto 2021 di un’occupazione al 70/80%, l’interessato non era ancora stato assunto e le parti non avevano espresso la volontà di concludere un contratto.

Con sentenza 8C_225/2023 del 6 marzo 2024, pubblicata in SVR 2024 ALV Nr. 16 pag. 57, l’Alta Corte ha ritenuto corretto il modo di procedere del Tribunale cantonale che aveva considerato quale colpa mediamente grave il comportamento di un assicurato che non ha rispettato il termine fissato dall’URC per postulare presso due impieghi proposti dall’amministrazione, candidandosi comunque anche se con tre giorni di ritardo e segnalando spontaneamente all’URC di non avere prestato attenzione al termine.

Il TF, tuttavia, ha deciso che la riduzione della sospensione da 34 a 16 giorni - corrispondente al minimo in caso di colpa mediamente grave (art. 45 cpv. 3 OADI) - non era corretta, in quanto la sanzione unica doveva comunque tenere conto del fatto che il ritardo riguardava due occupazioni distinte e l’ha aumentata a 25 giorni.

Al riguardo cfr. pure STCA 38.2024.8 del 29 aprile 2024 (questa Corte ha confermato la sospensione di 31 giorni); STCA 38.2023.63 del 29 gennaio 2024 (il TCA ha confermato la sanzione di 35 giorni); STCA 38.2022.87 del 16 gennaio 2023 (questo Tribunale ha avallato il modo di operare dell’amministrazione che aveva ridotto con la decisione su opposizione la sospensione da 31 a 25 giorni inflitta a un assicurato che non aveva risposto al potenziale datore di lavoro che l’aveva contattato tramite un messaggio di posta elettronica finito nella posta desiderata); STCA 38.2022.57 del 3 ottobre 2022 (questa Corte ha ridotto da 35 a 25 giorni la sospensione); STCA 38.2022.71 del 5 dicembre 2022 (il TCA ha confermato la sanzione di 31 giorni); STCA 38.2022.57 del 3 ottobre 2022 (il TCA ha ridotto da 35 a 25 giorni la sospensione); STCA 38.2021.83 del 31 gennaio 2022 (con la quale il TCA ha confermato la sanzione di 35 giorni. Il relativo ricorso al Tribunale federale è stato respinto con giudizio 8C_146/2022 del 23 gennaio 2023); STCA 38.2021.1 del 21 giugno 2021 (il TCA ha ridotto da 27 a 20 giorni la sospensione); STCA 38.2020.60 del 18 gennaio 2021 già citata al consid. 2.4. (questo Tribunale ha confermato una sanzione di 35 giorni. Il relativo ricorso al Tribunale federale è statodichiarato inammissibile con giudizio 8C_132/2021 del 10 marzo 2021); STCA 38.2020.18 del 1° settembre 2020 (il TCA ha ridotto da 28 a 21 giorni la sospensione).

2.8.  Nella Prassi LADI ID emessa dalla Segreteria di Stato dell’economia (SECO) al p.to D79 figura una “Tabella delle sospensioni per i servizi cantonali e gli URC” la quale prevede in particolare quanto segue:

Fattispecie/base legale

Colpa

Numero di

giorni di

sospensioni

2.

Rifiuto di un’occupazione adeguata o di un guadagno intermedio

art. 15 cpv. 1, 16 cpv. 1 + 2, 17 cpv. 1 nonché 30 cpv. 1 lett. d LADI e 45 cpv. 3, 4 + 5 OADI

2.A

Rifiuto di un’occupazione adeguata di durata

determinata o di un guadagno intermedio assegnato o

trovato autonomamente

1

durata dell’occupazione: 1 settimana

L

3 - 5

2

2 settimane

L

6-10

3

3 settimane

L

10 - 15

4

4 settimane

L - M

15 - 20

5

2 mesi

M

E. 20 27

6

3 mesi

M

E. 23 30

7

4 mesi

M - G

E. 27 34

8

5 mesi

G

E. 30 37

9

6 mesi

G

E. 34 41

10

2° rifiuto; far notare all’assicurato che in caso di nuovo rifiuto la sua idoneità al collocamento verrà riesaminata

come sopra più 50%

11

3° rifiuto; rinvio al servizio cantonale per decisione

2.B

Rifiuto di un’occupazione di durata indeterminata o di un guadagno intermedio assegnato o trovato autonomamente

1

1° rifiuto

G

31-45

2

2° rifiuto; far notare all’assicurato che in caso di nuovo rifiuto la sua idoneità al collocamento sarà riesaminata

G

46 - 60

3

3° rifiuto; rinvio al servizio cantonale per decisione

La Prassi LADI ID prevede pure, al punto D73, che:

"Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni sociali, quando giustificato da circostanze particolari, l’amministrazione e il giudice delle assicurazioni sociali possono scostarsi dall’articolo 45 capoverso 3 OADI. In tal senso il loro potere di apprezzamento non è limitato dalla durata minima della sospensione fissata dalla disposizione in caso di colpa grave (DTF 130 V 125)”.

Sulla portata delle direttive amministrative, cfr. STF 8C_425/2023 del 21 maggio 2024 consid. 4.3.;STF 9C_536/2021 del 19 ottobre 2022 consid. 2.4.; STF 8C_769/2021 del 3 maggio 2022 consid. 3.3.; DTF 148 V 144 consid. 3.1.3.; DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF 9C_631/2019 del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; STF 8C_331/2019 del 18 settembre 2019 consid. 4.3.; STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; DTF 144 V 195 consid. 4.2. = DLA 2018 N. 10 pag. 260; DTF 138 V 50 consid. 4.1.; DTF 132 V 121 consid. 4.4 pag. 125.

In una sentenza 8C_708/2019 del 10 gennaio 2020, pubblicata in DLA 2020 ALV Nr. 4, il Tribunale federale ha stabilito che indipendentemente dalla scala adottata dalla SECO gli organi incaricati dell’applicazione del diritto devono tener conto di tutti gli elementi del caso specifico e, in determinate circostanze, possono anche scendere al di sotto della durata minima della sospensione prevista dalla tavola scalare.

In quell’occasione l’Alta Corte ha stabilito che un Tribunale cantonale delle assicurazioni si era scostato, a torto, dalla scala della SECO nel caso di un assicurato che aveva comprovato insufficienti ricerche di lavoro.

Al riguardo cfr. pure consid. 2.7.; STF 8C_756/2020 del 3 agosto 2021 consid. 3.2.3. relativa a una sospensione ex art. 30 cpv. 1 lett. d LADI.

2.9.  Nel caso concreto dalle carte processuali emerge che RI 1, dopo avere ricevuto, nel settembre 2023 per il 31 dicembre 2023, la disdetta del rapporto di impiego quale architetto, che la legava alla __________ dal 2015, si è annunciata per il collocamento con effetto dal 1° marzo 2024, dichiarando una disponibilità lavorativa del 100% (cfr. doc. 1.1; 1.2; 1.3; 1.4).

All’assicurata è stato aperto un termine quadro per la riscossione delle prestazioni dal 1° marzo 2024 al 28 febbraio 2026 con un guadagno assicurato al 100% di fr. 11'375.-- (cfr. doc. 1.3.).

L’URC di __________, il 21 giugno 2024, le ha assegnato un’occupazione presso __________ come architetto OTIA di durata indeterminata dal 50 al l’80% con inizio da luglio 2024 e“retribuzione salariale mensile con 13a in base al CCL del Ramo”, invitandola a contattare il potenziale datore di lavoro entro 24 ore (cfr. doc. 1.5.).

Il 10 luglio 2024 __________, socio e gerente con firma individuale della __________ (cfr. estratto RC reperibile nel sito www.zefix.ch), ha inviato il seguente messaggio di posta elettronica a RI 1:

L’insorgente, l’11 luglio 2024, ha risposto:

Nel frattempo, il 10 luglio 2024, la ricorrente, nel modulo “Esito dell’assegnazione ad un posto di lavoro” ha indicato di avere contattato il datore di lavoro il 24 giugno 2024 per iscritto e di avere svolto un colloquio di selezione con il potenziale datore di lavoro il 26 giugno 2024. Ella ha aggiunto che“non è stata ancora presa nessuna decisione perché si aspetta colloquio con un’altra persona. Rimango quindi in attesa”(cfr. doc. 1.6).

Il potenziale datore di lavoro, l’11 luglio 2024, ha compilato il modulo “Esito della candidatura ad un posto di lavoro”, precisando che l’assicurata non è stata assunta, in quanto“il candidato ha richiesto uno stipendio di 140'000 franchi all’anno, ma il nostro studio non è disposto a offrirgli tale cifra.”(doc. 1.7).

Con decisione del 5 agosto 2024 la Sezione del lavoro ha sospeso l’assicurata dal diritto all’indennità di disoccupazione per 35 giorni in applicazione dell’art. 30 cpv. 1 lett. d LADI per avere di fatto rifiutato l’impiego di durata indeterminata quale architetto a tempo parziale (50 -80%) presso __________ (cfr. doc. 2.4.; consid. 1.1.).

Inoltre la giurisprudenza federale ha stabilito che una persona disoccupata può sicuramente negoziare il salario con il potenziale datore di lavoro durante il colloquio di lavoro, tuttavia, in virtù del suo obbligo di ridurre il danno a carico dell’assicurazione contro la disoccupazione, non deve compromettere le possibilità di essere assunta se risulta evidente che la controparte non intende contrattare. La persona assicurata deve far capire chiaramente che si accontenterebbe di un salario più basso.

L’insorgente, l’11 luglio 2024, ha, tuttavia, risposto che il salario offertole non era in linea con il suo ruolo e le sue responsabilità, per cui ha richiesto una retribuzione minima di fr. 5'500.-- al 50% mensili + 13a mensilità (cfr. doc. 2.3; consid. 2.9.).

2.11.  Da quanto sopra discende che con il suo atteggiamento l’assicurata ha di fatto dimostrato di non avere avuto una sufficiente disponibilità a concludere un contratto di lavoro con la __________.

La medesima avrebbe, per contro, dovuto manifestarla anche se l’occupazione non corrispondeva pienamente alle sue aspettative (in particolari salariali) in virtù, come visto (cfr. consid. 2.10.), del suo obbligo di ridurre il danno.

D’altra parte, come giustamente sottolineato dall’amministrazione (cfr. doc. A1 pag. 4-5), l’occupazione proposta da __________ era adeguata.

In particolare l’impiego quale architetto era nella professione ricercata dall’assicurata (cfr. doc. 1.1; 1.4) e corrispondeva all’attività svolta in precedenza per più di venticinque anni (cfr. doc. 1.1; 1.2).

2.12.  Per quanto attiene alla durata della sanzione (35 giorni di penalità), questo Tribunale osserva che la Tabella allestita dalla SECO (cfr. consid. 2.8.) prevede per il primo rifiuto di un’occupazione di durata indeterminata o di un guadagno intermedio assegnato o trovato autonomamente dai 31 ai 45 giorni di sospensione.

In concreto non esistono elementi atti a qualificare la mancata accettazione dell’impiego presso __________ non come colpa grave, bensì come colpa soltanto mediamente grave o lieve (cfr. consid. 2.7.; DTF 130 V 125; STF 8C_650/2017 del 25 giugno 2018 consid. 7.1.).

La sanzione inflitta alla ricorrente di 35 giorni si rivela, pertanto, proporzionata alla gravità della colpa (cfr. consid. 2.6.; STF 8C_149/2023 del 14 agosto 2023,pubblicata in SVR 2023 ALV N. 21 pag. 70, già citata ai consid. 2.4.; 2.7. e riguardante un assicurato che ha rifiutato un’occupazione al 70-80% che gli avrebbe permesso di ridurre la sua perdita di guadagno;STF 8C_487/2007 del 23 novembre 2007; STF C 166/05 del 1° settembre 2005 menzionata al consid. 2.10.: sospensione di 35 giorni per avere rifiutato un impiego di durata indeterminata che avrebbe permesso all’assicurato di conseguire un guadagno intermedio; STF C 20/06 del 30 ottobre 2006; STCA 38.2021.83 del 31 gennaio 2022 consid. 2.10., confermata dal TF con giudizio 8C_146/2022 del 23 gennaio 2023 e STCA 38.2020.60 del 18 gennaio 2021,il cui ricorso al TF è statodichiarato inammissibile con giudizio 8C_132/2021 del 10 marzo 2021, già citate; STCA 38.2020.13 del 22 giugno 2020).

In concreto la soluzione di confermare la sospensione di 35 giorni si giustifica tanto più se si considera che il giudice non può mettere in discussione senza validi motivi il margine di apprezzamento dell’amministrazione (cfr.STF 8C_555/2022 dell’8 febbraio 2023 consid. 4.3. e 5.4.2.; STF 8C_750/2021 del 20 maggio 2022 consid 3.3.;STF 8C_712/2020 del 21 luglio 2021 consid. 4.4.; STF 8C_214/2020 del 18 febbraio 2021 consid. 3.4.; STF 8C_67/2020, 8C_127/2020 del 23 luglio 2020; STF 8C_331/2019 del 18 settembre 2019 consid. 3.3., pubblicata in SVR 2020 ALV Nr. 11 pag. 35; STF 8C_342/2017 del 28 agosto 2017 consid. 4.2.; STF 8C_22/2016 del 3 marzo 2016; DLA 2016 Nr. 3 pag. 58 seg.; DTF 137 V 75; STF C 221/2002 del 4 agosto 2003; STCA 38.2012.43 del 24 settembre 2012, il cui ricorso al TF è stato dichiarato inammissibile con sentenza 8C_841/2012 del 3 dicembre 2012; STCA 38.2011.84 del 6 febbraio 2012).

Giusta l'art. 6 n. 1 CEDU ogni persona ha diritto a un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta.

Nel campo di applicazione dell’art. 6 CEDU rientrano anche i litigi relativi a prestazioni delle assicurazioni sociali e dell’assistenza sociale (cfr. STF 8C_522/2012 del 2 novembre 2012 consid. 2.3.).

Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, confermata in DTF 122 V 54 seg. consid. 3, la pubblicità del dibattimento, imposta dall'art. 6 n. 1 CEDU ed ormai ancorata anche nella Costituzione svizzera all'art. 30 cpv. 3, dev'essere principalmente garantita nella procedura di ricorso di prima istanza (cfr. STF 8C_504/2010 del 2 febbraio 2011). Tuttavia, lo svolgimento di un pubblico dibattimento in materia di assicurazioni sociali presuppone l'esistenza di una richiesta chiara e inequivocabile di una parte nel corso della procedura ricorsuale di prima istanza (cfr.STF 8C_538/2024 del 18 dicembre 2024 consid. 2.1.;STF 8C_739/2023 del 21 maggio 2024 consid. 2.1.; STF 8C_810/2023 del 7 marzo 2024 consid. 2.1.; STF 8C_146/2022 del 23 gennaio 2023 consid. 6.1.; STF 9C_172/2022 del 7 luglio 2022 consid. 3.1.1.; STF 9C_335/2021del 9 febbraio 2022 consid. 3.1.; STF 9C_71/2021 del 20 settembre 2021 consid. 2.1., pubblicata in SVR 2022 AHV Nr. 8 pag. 19; STF 9C_73/2021 del 20 settembre 2021 consid. 3.1.;STF 8C_751/2019 del 25 febbraio 2020 consid. 2.1.; STF 8C_722/2019 del 20 febbraio 2020 consid. 2.1.;STF 8C_63/2019, 8C_65/2019 dell’11 giugno 2019 consid. 5.1.; STF 8C_528/2017 del 19 dicembre 2017 consid. 1.3., pubblicata in SJ 2018 I 275; STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017 consid. 2.3.; STF 8C_665/2014 del 23 marzo 2015 consid. 4; STF 9C_578/2008 del 29 maggio 2009 consid. 4.8.; DTF 122 V 55 consid. 3a con riferimenti).

Una semplice richiesta di assunzione di prove, come ad esempio istanze di audizione personale – nella misura in cui si traducono in una richiesta di interrogatorio nel senso di un’assunzione di prove, ma non invece se tendono a esporre il proprio punto di vista personale sulle risultanze probatorie davanti a un tribunale indipendente – o di interrogatorio delle parti o di testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non bastano per creare un simile obbligo (cfr.STF 8C_722/2019 del 20 febbraio 2020, pubblicata in SVR 2020 UV N. 28 pag. 14;STF 9C_903/2011 del 25 gennaio 2013 consid. 6.3.; SVR 2009 IV Nr. 22 pag. 62; DTF 125 V 38 consid. 2).

L’Alta Corte ha, inoltre, stabilito che il rifiuto di differire un'udienza pubblica fondato su motivi obiettivi non è in contrasto con il diritto federale e, in particolare, con l'art. 6 n. 1 CEDU (sul tema cfr. tuttavia DTF 136 I 279; DTF 127 V 491; STF 8C_504/2010 succitata).

In proposito cfr. pure STCA 38.2024.34 del 16 settembre 2024 consid. 2.8.; STCA 38.2024.7 del 2 aprile 2024 consid. 2.11.; 38.2020.42 del 25 gennaio 2021 consid. 2.8.; 38.2020.10 del 6 luglio 2020 consid. 2.9.; STCA 38.2018.31 del 12 ottobre 2018 consid. 2.7.; STCA 38.2018.39 del 10 ottobre 2018 consid. 2.8.

Al riguardo cfr. STCA 38.2023.64 del 30 gennaio 2024 consid. 2.11.; STCA 39.2022.6. del 24 gennaio 2023 consid. 2.9., il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_61/2023 de 22 marzo 2023.

Conformemente, poi, alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base a un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF 9C_357/2023 del 17 agosto 2023 consid. 4.2.1.; STF 9C_689/2020 del 1° marzo 2022 consid. 4.2.; STF 8C_199/2021 del 14 dicembre 2021 consid. 5.2.; STF 9C_779/2020 del 7 maggio 2021 consid. 5.2.; STF 8C_611/2019 dell’11 maggio 2020 consid. 5.2.; STF 8C_139/2019 del 18 giugno 2019 consid. 3.3.; STF 9C_847/2017 del 31 maggio 2018 consid. 5.1.; STF 9C_35/2018 del 29 marzo 2018 consid. 6; STF 9C_588/2017 del 21 novembre 2017 consid. 7.2.; STF 9C_775/2016 del 2 giugno 2017 consid. 6.4.; STF 8C_794/2016 del 28 aprile 2017 consid. 4.2.; STF 9C_737/2012 del 19 marzo 2013; STF 8C_556/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 9), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b; 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

2.14.  Alla luce di tutto quanto esposto sopra, la decisione su opposizione emessa dalla Sezione del lavoro il 5 novembre 2024 deve essere confermata.

2.15.L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbisLPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Nel caso concreto, trattandosi di prestazioni LADI, in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2024.39 del 21 ottobre 2024 consid. 2.15.; STCA 38.2024.2 del 6 maggio 2024 consid. 2.10.; STCA 38.2023.50 dell’11 dicembre 2023 consid. 2.15.; STCA 38.2023.11 del 5 giugno 2023 consid. 2.15.; STCA 38.2023.2 del 3 aprile 2023 consid. 2.9.; STCA 38.2022.87 del 16 gennaio 2023 consid. 2.14.; STCA 38.2022.57 del 3 ottobre 2022 consid. 2.15.; STCA 38.2022.52 del 22 agosto 2022 consid. 2.10.; STCA 38.2022.20 del 25 aprile 2022 consid. 2.9.; STCA 38.2021.89 del 7 febbraio 2022 consid. 2.11.).

Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr.Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107); Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto».

Dispositiv
  1. Il ricorso èrespinto.
  2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico alTribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta. Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente                                                 Il segretario di Camera Daniele Cattaneo                                         Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Raccomandata

Incarto n.38.2024.54

rs

Lugano

10 febbraio 2025

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, cancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 3 dicembre 2024 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 5 novembre 2024 emanata da

Sezione del lavoro,6501 Bellinzona

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenutoin fatto

1.1.  Con decisione su opposizione del 5 novembre 2024 la Sezione del lavoro ha confermato la precedente decisione del 5 agosto 2024 (cfr. doc. 2.4) con la quale RI 1 (__________.1967) è stata sospesa per 35 giorni dal diritto all’indennità di disoccupazione per avere di fatto rifiutato l’impiego di durata indeterminata quale architetto a tempo parziale (50 -80%) presso __________ assegnatole dall’Ufficio regionale di collocamento di __________ il 21 giugno 2024 (cfr. doc. A1 = 4; 1.5.).

L’amministrazione, al riguardo, ha rilevato:

1.2.  Contro la citata decisione su opposizione l’assicurata ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, nel quale ha chiesto l’annullamento della stessa, la revoca della sospensione di 35 giorni, nonché il riconoscimento della conformità del suo comportamento agli obblighi previsti dalla normativa e quindi del fatto che la responsabilità per il mancato accordo con il potenziale datore di lavoro non possa essere attribuitale.

A sostegno delle proprie pretese ricorsuali, RI 1 ha segnatamente addotto, dopo aver ribadito quanto affermato nelle osservazioni del 29 ottobre 2024, ossia che nessuna telefonata in cui avrebbe rifiutato l’offerta del potenziale datore di lavoro, ha avuto luogo successivamente allo scambio di messaggi di posta elettronica del 10 e dell’11 luglio 2024, di aver manifestato sin dall’inizio il suo interesse per l’impiego presso __________, come dimostrato dalle sue comunicazioni 10-11 luglio 2024 e dallo scambio di messaggi precedenti.

Ella ha aggiunto di aver tentato di organizzare degli incontri per discutere le condizioni dell’offerta e di avere chiesto chiarimenti in merito al salario prevosto dal Contratto collettivo di lavoro (CCL).

L’insorgente ha poi fatto valere di mai aver imposto condizioni “intransigenti” sul salario, ma al contrario di avere espresso piena disponibilità a negoziare, come evidenziato nel messaggio di sposta elettronica dell’11 luglio 2024.

La medesima ha censurato il modo di agire del datore di lavoro che ha fornito una cifra salariale (fr. 3'530 al 60%) nel messaggio di posta elettronica del 10 luglio 2024 senza descrivere chiaramente le responsabilità connesse al ruolo e non rispondendo alle sue richieste di chiarimenti, ciò che ha ostacolato una valutazione completa dell’offerta.

Al riguardo ella ha asserito che l’amministrazione non ha considerato tale comportamento della Sagl e ha erroneamente attribuito la responsabilità de mancato accordo alla sua condotta.

La ricorrente ha, altresì, contestato l’operato dell’Ufficio regionale di collocamento (URC) che non ha svolto verifiche per chiarire la discrepanza tra le affermazioni sue (di essere in attesa della decisione dell’azienda) e del potenziale datore di lavoro (relativa a una sua richiesta di stipendio di fr. 140'000) del medesimo giorno. RI 1 ha, infine, puntualizzato:

1.3.  Nella sua risposta del 7 gennaio 2025 la Sezione del lavoro ha proposto di respingere il ricorso con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra,nei considerandi di diritto(cfr. doc. III).

1.4.  L’8 gennaio 2025 il presidente del TCA ha assegnato alle parti un termine di 10 giorni per presentare eventuali altri mezzi di prova (cfr. doc. IV). Le parti sono rimaste silenti.

consideratoin diritto

2.1.  Oggetto del contendere è la questione di sapere se a ragione o meno la Sezione del lavoro abbia sospeso l’assicurata dal diritto alle indennità di disoccupazione a seguito del comportamento assunto dalla medesima in relazione al posto vacante quale architetto presso __________.

2.2.  In virtù dell'art. 17 cpv. 2 LADI il disoccupato è tenuto ad accettare un'occupazione adeguata propostagli.

Secondo l'art. 30 cpv. 1 lett. d LADI l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se "non osserva le prescrizioni di controllo e le istruzioni del servizio competente, segnatamente non accetta un'occupazione adeguata oppure non si è sottoposto a un provvedimento inerente al mercato del lavoro o ne ha interrotto l'attuazione oppure con il suo comportamento ne ha compromesso o reso impossibile l'esecuzione o lo scopo".

La terza revisione della LADI in vigore dal 1° luglio 2003, ha abrogato l'art. 30a LADI che trattava della privazione del diritto alle prestazioni, ma non ha sostanzialmente modificato l'art. 30 LADI che regola la sospensione dal diritto alle indennità. Nella lett. d, tuttavia, è stata prevista anche l'evenienza relativa al rifiuto di un impiego non assegnato ufficialmente, che precedentemente al 1° luglio 2003 rientrava nel campo d'applicazione della lett. c (in tale contesto l'art. 44 cpv. 2 OADI, secondo cui per ricerca di lavoro insufficiente si intende segnatamente anche il rifiuto senza valido motivo di un'occupazione adeguata non assegnata ufficialmente, è stato abrogato con effetto dal 1° luglio 2003).

Al riguardo, nel Messaggio del Consiglio concernente la revisione della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione del 28 febbraio 2001, pubblicato sul Foglio federale N. 23 del 12 giugno 2001, si legge che:

"(…)

1.2.3.11 Inasprimento della definizione di adeguatezza

La commissione peritale valuta essenzialmente buona la vigente normativa che, nel confronto internazionale, risulta abbastanza severa. I problemi riscontrati non risiedono di fatto nella legge ma piuttosto nelle diverse applicazioni cantonali, soprattutto da parte delle autorità giudiziarie. Questa conseguenza del federalismo non può tuttavia essere corretta a livello di legge, ma tutt’al più nell’ambito della funzione di sorveglianza. A tal fine occorrerebbe che, più sovente, gli uffici di compensazione impugnino le decisioni sbagliate dei tribunali cantonali dinanzi al Tribunale federale delle assicurazioni.

(…).

Art 30Sospensione del diritto all’indennità

Capoverso 1: prevede che il diritto di un assicurato potrà essere sospeso se non accetta un impiego adeguato che ha trovato egli stesso; lo stesso vale per i provvedimenti inerenti al mercato del lavoro.

Visto che in futuro saranno soppresse le indennità giornaliere speciali, è necessario adeguare anche la lettera g.

La modifica di cui al capoverso 3 ultimo periodo è puramente formale.

Art. 30aPrivazione del diritto alle prestazioni(abrogato)

Questa disposizione si è rivelata impossibile da applicare nella pratica: infatti era sufficiente che l’assicurato manifestasse l’intenzione di partecipare a un provvedimento inerente al mercato del lavoro per ripristinare il suo diritto. L’articolo è quindi abrogato e il suo oggetto è trasferito, per analogia, nell’articolo 15 (cfr. commento

dell’art. 15). (…)." (cfr. FF N. 23 del 12 giugno 2001, pagg. 1979, 2007 e 2008)

2.3.  L’art 16 cpv. 1 LADI prevede che"al fine di ridurre il pregiudizio l'assicurato è tenuto di norma ad accettare senza indugio qualsiasi occupazione".

L'art. 16 cpv. 2 LADI stabilisce poi che:

"non è considerata adeguata e di conseguenza è esclusa dall'obbligo di accettazione un'occupazione che:

a.non è conforme agli usi professionali e locali, in particolare alle condizioni dei contratti collettivi o normali di lavoro;

b.non tiene convenientemente conto delle capacità e dell'attività precedente dell'assicurato;

c.non è conforme all'età, alla situazione personale o allo stato di salute dell'assicurato;

d.compromette considerevolmente la rioccupazione dell'assicurato nella sua professione, sempre che una simile prospettiva sia realizzabile in tempi ragionevoli;

e.è svolta in un'azienda in cui non si lavora normalmente a causa di un conflitto collettivo di lavoro;

f.necessita di un tragitto di oltre due ore sia per recarsi sul posto di lavoro, sia per il rientro e che non offre la possibilità di un alloggio conveniente nel luogo di lavoro o che, in questo secondo caso, rende notevolmente difficile l'adempimento dell'obbligo di assistenza verso i familiari da parte dell'assicurato;

g.implica da parte del lavoratore un tenersi costantemente a disposizione che supera l'ambito dell'occupazione garantita;

h.è svolta in un'azienda che ha effettuato licenziamenti al fine di procedere a riassunzioni o a nuove assunzioni a condizioni di lavoro considerevolmente più sfavorevoli;

i.procura all'assicurato un salario inferiore al 70 per cento del guadagno assicurato, salvo che l'assicurato riceva prestazioni compensative giusta l'articolo 24 (guadagno intermedio); con il consenso della commissione tripartita, l'ufficio regionale di collocamento può eccezionalmente dichiarare adeguata un'occupazione la cui rimunerazione è inferiore al 70 per cento del guadagno assicurato."

Secondo l’art. 16 cpv. 3bisLADI, in vigore dal 1° aprile 2011 (quarta revisione della LADI; cfr. RV 2011 1167; FF 2008 6761), il capoverso 2 lettera b non si applica alle persone minori di 30 anni.

Nella DTF 124 V 62, il TF ha avuto modo di stabilire che le situazioni di inadeguatezza elencate all'art. 16 cpv. 2 lett. a-i LADI devono esserecumulativamenteescluse perché un'occupazione possa essere ritenuta adeguata (cfr., per un commento,D. Cattaneo, “Assicurazione contro la disoccupazione: fra obblighi dell’assicurato e diritti fondamentali del cittadino” in RDAT II-2000 pag. 501 seg. (pag. 506) e Alcuni compitidegli Uffici regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza.Appunti sociali, fascicolo n. 3, Pregassona 2000, pag. 60).

Tale giurisprudenza è stata precisata in una sentenza C 137/03 del 5 aprile 2004 in cui l'Alta Corte ha deciso che i motivi di inadeguatezza di un impiego non possono essere combinati uno con l'altro. In caso contrario verrebbero creati ulteriori casi eccezionali di inadeguatezza, diversamente da quanto previsto dalla LADI.

2.4.  La costante giurisprudenza federale parifica al rifiuto di un'occupazione adeguata il comportamento di un disoccupato che non manifesta esplicitamente e correttamente al datore di lavoro la propria disponibilità ad accettare l'impiego adeguato offerto. Nelle trattative con il futuro datore di lavoro, l'assicurato deve esprimere chiaramente ed inequivocabilmente la sua volontà di concludere il contratto per porre termine alla sua disoccupazione (cfr. STF C 81/05 del 29 novembre 2005; SVR 1997 ALV Nr. 90, DTF 122 V 38; DLA 1984 p. 167; DLA 1982 p. 43).

La nostra Massima istanza, in una sentenza del 19 ottobre 1998 pubblicata in DLA 1999 N. 30 pag. 193, visto l'obbligo di accettare senza indugio qualsiasi occupazione, ha rilevato che, quando gli viene assegnata ufficialmente un'occupazione, l'assicurato deve mettersi in condizione di accettare l'impiego se è conforme agli usi professionali e non assumere un atteggiamento che possa indurre ad una sua mancata assunzione (circa la critica diJ. Chopardsecondo la quale la giurisprudenza federale sarebbe contraria all'art. 21 cifra 1 della Conv. OIL N. 168, cfr.D. Cattaneo, op. cit., pag. 72 nota 95 e la giurisprudenza ivi citata).

In una sentenza C 83/02 del 12 marzo 2003, l'Alta Corte, evidenziando che l'obbligo di ridurre il danno è valido anche nell'assicurazione contro la disoccupazione, ha osservato che tale principio:

"(…) è violato non soltanto quando l'assicurato compie sforzi insufficienti per trovare un lavoro o quando rifiuta un'occupazione adeguata, ma per esempio anche quando, nelle trattative con il futuro datore di lavoro, omette di dichiararsi espressamente disposto ad accettare l'occupazione, sebbene le circostanze gliene offrano la possibilità (DTF 122 V 38 consid. 3b con riferimenti). Va inoltre ribadito che le situazioni di inadeguatezza elencate all'art. 16 cpv. 2 lett. a-i LADI devono essere cumulativamente escluse perché un'occupazione possa essere ritenuta adeguata (DTF 124 V 62).

(…)" (cfr. STF del 12 marzo 2003 nella causa M.-B., C 83/02)

Allo stesso modo deve essere considerata la mancata o la tardiva comparsa dell'assicurato presso il potenziale datore di lavoro (cfr. DLA 1977 N. 32).

Questo principio è stato confermato, ad esempio, in una sentenza C 108/04 del 3 maggio 2005, nella quale l'Alta Corte ha rilevato:

"Les éléments constitutifs d'un refus de travail convenable sont réunis également lorsque le chômeur ne se donne pas la peine d'entrer en pourparlers avec l'employeur ou qu'il ne déclare pas expressément, lors de l'entrevue avec le futur employeur, accepter l'emploi bien que, selon les circonstances, il eût pu faire cette déclaration (ATF 122 V 38 consid. 3b et les références; DTA 1986 n° 5 p. 22, partie II. consid.1a; Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in:  Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, ch. 704)."

In una sentenza C 10/06 del 28 giugno 2006 il TF ha applicato questa giurisprudenza nel caso di un assicurato che aveva iniziato una trattativa con un potenziale datore di lavoro, ma l'aveva in seguito abbandonata.

In un giudizio 8C_750/2019 del 10 febbraio 2020, pubblicato in DLA 2020 Nr. 3 pag. 89 seg. e in SVR 2020 ALV Nr. 14 pag. 43, il Tribunale federale ha innanzitutto ribadito il principio secondo cui una sospensione deve essere inflitta anche se l’assicurato non rifiuta esplicitamente il lavoro ma con il suo comportamento assume il rischio che il posto sia assegnato a un’altra persona e che nella fattispecie è incluso ogni comportamento che comporta la mancata conclusione di un contratto di lavoro (cfr. pure STF 8C_468/2020 del 27 ottobre 2020 consid. 5.2.).

L’Alta Corte ha poi precisato, che è controverso, dal profilo del diritto civile, se un nuovo potenziale datore di lavoro possa pretendere che un assicurato gli consegni della documentazione comprovante il salario percepito presso un precedente datore di lavoro.

Il Tribunale federale ha pure ricordato che una persona disoccupata può sicuramente negoziare il salario con la potenziale datrice di lavoro durante il colloquio di lavoro ma, in virtù del suo obbligo di ridurre il danno a carico dell’assicurazione contro la disoccupazione, non deve compromettere le possibilità di essere assunta se risulta evidente che la controparte non intende contrattare. La persona assicurata deve far capire chiaramente che si accontenterebbe di un salario più basso.

Nel caso che era chiamata a giudicare, dai cui atti era emerso che il tema centrale del colloquio conoscitivo del 9 giugno 2018 verteva sullo stipendio, l’Alta Corte ha, infine, rinviato la causa al Tribunale cantonale delle assicurazioni per accertare se l’assicurato avrebbe comunque accettato un salario inferiore rispetto a quello da lui richiesto, essendo comunque molto interessato all’occupazione offertagli.

La nostra Massima istanza, con giudizio 8C_446/2020 del 28 gennaio 2021, pubblicato in DLA 2021 N. 5 pag. 190, ha poi confermato il modo di procedere della Corte delle assicurazioni sociali del Tribunale cantonale del Canton Vaud che aveva annullato una sospensione di 31 giorni decisa dall’amministrazione nei confronti di un assicurato, in quanto aveva rifiutato di effettuare due giorni di stage presso un potenziale datore di lavoro. Il TF ha osservato che il solo fatto di aver chiesto un posticipo dello stage a seguito di trattative avanzate con un altro datore di lavoro in vista di un periodo di prova non può essere parificato a un rifiuto di un’occupazione adeguata.

In una sentenza 8C_132/2021 del 10 marzo 2021 il Tribunale federale, dichiarando inammissibile il ricorso contro la STCA 38.2020.60 del 18 gennaio 2021 con cui è stata confermata la sospensione di 35 giorni inflitta a un’assicurata per avere compromesso con il suo comportamento la trattativa concernente un’eventuale assunzione a tempo determinato in relazione a un impiego adeguato annunciato da una ditta al Servizio aziende dell’URC, ha ricordato:

"(…)la prassi abbia dato un'interpretazione estensiva del concetto di accettazione di un'occupazione adeguata, non essendo necessario un rifiuto esplicito, ma essendo già sufficiente il non prendere sul serio l'invito di iniziare le trattative per un posto di lavoro (DTF 122 V 34consid. 3b pag. 38; sentenza 8C_468/2020 del 27 ottobre 2020 consid. 5.2, pubblicata in SVR 2021 ALV n. 5) (…)”

Congiudizio 8C_283/2021 del 25 agosto 2021, pubblicato in DLA 2021 N. 15 pag. 423, la nostra Massima Istanza, accogliendo il ricorso della SECO contro la riduzione di una sanzione da 31 a 16 giorni decisa dalla Camera delle assicurazioni sociale della Corte di giustizia del Canton Ginevra, ha confermato la sospensione di 31 giorni inflitta dall’amministrazione a un assicurato che non si era candidato per un impiego assegnatogli tramitee-mail, nonostante il suo impegno di consultare ogni giorno la posta elettronica

Consentenza8C_364/2021 del 17 novembre 2021 l’Alta Corte ha accolto il ricorso dell’Ufficio del lavoro del Canton Grigioni inoltrato contro l’annullamento di una sanzione di 37 giorni inflitta a un’assistente di profilassi da parte del Tribunale amministrativo cantonale. L’impiego assegnatole quale assistente dentale, in effetti, non era inadeguato, e meglio non era contrario all’art. 16 cpv. 2 lett. b LADI.

Il TF, in un giudizio 8C_511/2021 del 2 marzo 2022, ha poi confermato una sospensione di 35 giorni nel caso di un assicurato che aveva rifiutato, senza valido motivo, un appuntamento di presentazione in relazione a un impiego al 100%, dando così l’impressione al potenziale datore di lavoro di non essere interessato all’occupazione assegnatagli.

Con sentenza8C_725/2022 del 3 maggio 2023 la nostra Massima Istanza ha deciso che rettamente l’Istanza cantonale aveva ritenuto il comportamento di un assicurato che, nonostante durante la telefonata del 21 aprile 2021 con un collocatore privato gli fossero state indicate l’urgenza di impiegare qualcuno per il posto in questione e la possibilità di un colloquio di presentazione tramite skype, aveva dato la propria disponibilità soltanto per il 26 aprile 2021, quale fattispecie soggetta a sanzione ex art. 30 cpv. 1 lett. d LADI.

Il TF pure avallato l’entità della sospensione di 43 giorni.

In un giudizio 8C_149/2023 del 14 agosto 2023, pubblicato in SVR 2023 ALV N. 21 pag. 70, l’Alta Corte, nel caso di un pizzaiolo a beneficio delle indennità LADI, a cui era stato assegnato un impiego come pizzaiolo a tempo indeterminato al 70-80%, che l’assicurato aveva rifiutato, ha stabilito che la sua colpa era da considerarsi grave, ritenuto che il medesimo non aveva alcun valido motivo per giustificare il rifiuto, dato che si trattava di un’occupazione adeguata che gli avrebbe permesso di rispettare l’obbligo di ridurre il danno. Inoltre la promessa di assunzione ch’egli aveva preteso di avere ricevuto da parte di un altro datore di lavoro non lo dispensava dal dover accettare l’impiego assegnatogli.

Infine con sentenza 8C_350/2024 del 19 giugno 2024 il TF ha ritenuto inammissibile il ricorso di un assicurato che, non firmando un contratto di lavoro dopo il termine di riflessione concessogli, ma chiedendo ulteriore tempo, era stato sospeso dal diritto alle indennità di disoccupazione (36 giorni) per avere rifiutato un’occupazione adeguata.

Su queste questioni, vedi in particolare:G. Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz (AVIG), Berna e Stoccarda, 1987, Vol. 1, Ad art. 30, nota 26, pag. 368 e H.U. Stauffer, Serie “Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht”, Bundesgesetz über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung, Zurigo 1998, Ad art. 30, pag. 83;D. Cattaneo, Alcuni compiti …,pag. 71 segg.

Il Tribunale federale ha, inoltre, precisato che una sanzione fondata sull’art. 30 cpv. 1 lett. d LADI entra in considerazione anche quando l’assicurato si è procurato lui stesso un’occupazione (cfr. STF 8C_950/2008 dell’11 maggio 2009 consid. 2; STCA 38.2017.75 del 20 dicembre 2017; STCA 38.2010.72 del 7 febbraio 2011 consid. 2.8.).

2.5.  In una sentenza 38.2019.23 del 16 ottobre 2019, pubblicata in RtiD I-2020 N. 47 pag. 259 segg., a proposito di un’assicurata alla quale era stata assegnata un’occupazione con l’indicazione che si trattava di un lavoro a tempo pieno quando in realtà esso era inizialmente solo al 50%, il TCA ha ricordato “l’importanza, nel contesto delle assegnazioni di posti di lavoro, di fornire agli assicurati indicazioni corrette in merito alle occupazioni proposte. È auspicabile, pertanto, un attento esame degli impieghi da offrire agli assicurati, al fine di valutare se si impongano specifiche verifiche presso i potenziali datori di lavoro delle relative condizioni (al riguardo cfr. STCA 38.2012.24 del 15 ottobre 2012 pubblicata in RtiD I-2013 N. 67 pag. 313-322 riguardante un’assegnazione di un posto di lavoro presso un call-center non completa mancando l’indicazione del salario orario minimo;D. Cattaneo, “Assurance-chômage et droit du travail: quelques cas tessinois” in Rèmy Wyler/Anne Meier/Sylvain Marchand (ed.), Regards croisé sur le droit du travail: Liber Amicorum pour Gabriel Aubert, Ginevra/Zurigo 2015, Schulthess Editions Romandes, pag. 73 seg. (83-88)”.

Vedi pure STCA 38.2020.31 del 30 giugno 2020.

2.6.  Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.

La sospensione del diritto a indennità va da 1a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 3 OADI).

La sua durata è quindi determinata secondo la gravità della colpa e soggiace così al principio della proporzionalità (cfr. DTF 123 V 50).

In virtù dell'art. 45 cpv. 5 OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato.Per determinare il prolungamento sono prese in considerazione le sospensioni degli ultimi due anni.

L'art. 45 cpv. 4 lett. a e b OADI stabilisce che la colpa grave è data se l'assicurato, senza valido motivo, ha abbandonato un’occupazione adeguata senza garanzia di una nuova o ha rifiutato un’occupazione adeguata.

2.7.  Per quanto concerne l'entità delle sanzioni da infliggere agli assicurati sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. d, il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale), in una sentenza C 162/02 del 29 ottobre 2003, pubblicata in DTF 130 V 125, pronunciandosi in merito a un ricorso inoltrato da un assicurato contro la sentenza del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Zurigo che aveva ridotto da 40 a 20 giorni la durata della sospensione inflittagli per non aver accettato un'occupazione adeguata proposta ufficialmente, ha stabilito che in presenza di validi motivi il rifiuto di un impiego ufficialmente assegnato non deve essere necessariamente qualificato come colpa grave.

Pertanto secondo l'Alta Corte, se nel caso di specie esistono dei motivi per cui la colpa di un assicurato non deve essere considerata grave, bensì soltanto mediamente grave o lieve, è possibile infliggere una sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione inferiore a 31 giorni.

In quel caso il TF ha ritenuto che il posto offerto ufficialmente all'assicurato quale operaio o aiuto operaio edile non era totalmente inadeguato e che dunque a ragione l'assicurato era stato sanzionato, visto che in occasione di un colloquio con il potenziale datore di lavoro aveva espresso la sua indisponibilità a concludere un contratto di impiego. Tuttavia, alla luce dei problemi di salute relativi all'ipersensibilità al materiale dei pannelli isolanti di lana di vetro/roccia, si trattava di un caso limite, per cui la colpa dell'assicurato doveva essere giudicata mediamente grave. La riduzione effettuata dal Tribunale cantonale da 40 a 20 giorni non prestava il fianco a critiche ed è dunque stata confermata (cfr. DTF 130 V 125, consid. 3.6.).

In un'altra sentenza C 58/03 del 9 dicembre 2003, la nostra Massima Istanza ha ridotto da 38 a 25 giorni la sospensione inflitta a un'assicurata che, contrariamente a quanto impartitole dall'amministrazione, non aveva contattato un potenziale datore di lavoro entro 3 giorni dall'assegnazione ufficiale di un impiego quale cassiera che le avrebbe permesso di ottenere un guadagno intermedio, a causa della mancata spedizione della sua lettera di candidatura da parte della figlia undicenne, alla quale l'aveva consegnata. Il TF ha deciso che nella fattispecie, nonostante il comportamento colpevole dell'assicurata - la quale non aveva spedito personalmente la lettera o comunque non aveva controllato che la figlia l'avesse effettivamente imbucata - che ha impedito la realizzazione di un adeguato guadagno intermedio, la colpa dell'assicurata, alla luce delle circostanze concrete del caso, doveva essere ritenuta mediamente grave. Infatti essa, dopo essersi accorta che lo scritto non era stato spedito, aveva reagito subito, annunciandosi lo stesso giorno presso il posto di lavoro assegnatole. Inoltre da quando era in disoccupazione, ad eccezione di una sanzione di 21 giorni inflittale per non aver effettuato una misura inerente al mercato del lavoro agli inizi del mese in cui le è stato proposto ufficialmente l'impiego in questione, non aveva mai dato occasione agli organi che applicano la LADI di essere biasimata.

In una sentenza C 213/03 del 6 gennaio 2004 il TF ha poi esaminato il caso di un'assicurata che era stata sospesa dal diritto alle indennità di disoccupazione per 31 giorni per aver rifiutato un'occupazione adeguata non assegnata ufficialmente della durata di circa 6 mesi.

L'Alta Corte, pur ritenendo che l'assicurata nel caso in esame era stata sanzionata a ragione, ha considerato quali circostanze attenuanti i motivi che l'hanno indotta a rifiutare l'impiego

temporaneo, ossia il fatto che essa ritenesse di dover prioritariamente partecipare ad un programma di qualifica per promuovere la collocabilità assegnatole in precedenza per lo stesso periodo in cui avrebbe dovuto lavorare temporaneamente e la mancanza delle necessarie conoscenze informatiche per svolgere l'impiego in questione.

Inoltre la nostra Massima Istanza, dopo aver ribadito che anche un lavoro temporaneo è preminente rispetto a delle misure di inserimento professionale, ha considerato che esisteva unaconcolpadell'amministrazione per non avere indicato all'assicurata, al fine di evitare le conseguenze del tentativo di collocamento fallito, che era tenuta ad accettare l'impiego offertole.

Di conseguenza la sospensione è stata ridotta da 31 a 15 giorni.

Per altri casi di applicazione di questa giurisprudenza cfr. sentenza C 70/02 del 12 dicembre 2003; sentenza C 130/03 del 6 febbraio 2004 e sentenza C 137/03 del 5 aprile 2004. Su questo tema cfr.D. Cattaneo, "Assicurazioni sociali: Alcuni temi d'attualità" in RtiD I-2004 pag. 215 seg. (235-239).

In una sentenza C 134/06 del 19 settembre 2006 il TF ha poi confermato la sanzione di 20 giorni inflitta a un assicurato che aveva rifiutato un impiego di durata indeterminata, in quanto ne aveva trovato un altro di durata determinata, con però la possibilità di essere trasformato (ciò che è effettivamente avvenuto) in un impiego di durata indeterminata.

Il Tribunale federale, con giudizio 8C_650/2017 del 25 giugno 2018, ha avallato il modo di procedere dell’amministrazione e della Camera delle assicurazioni sociali della Corte di giustizia del Canton Ginevrain relazione a un assicurato che era stato sospeso per 31 giorni a causa del rifiuto di un’occupazione dopo lo svolgimento di tre mezze giornate di prova in un ristorante.

L’Alta Corte, con sentenze 8C_756/2020 del 3 agosto 2021, pubblicata in DLA 2021 N. 11 pag. 303, STF 8C_313/2021 del 3 agosto 2021 e STF 8C_283/2021 del 25 agosto 2021, ha poi deciso che erroneamente i rispettivi Tribunali cantonali avevano ridotto da 34 a 16 giorni la sospensione inflitta a un assicurato che aveva inviato la propria candidatura a un indirizzo di posta elettronica errato, da 34 a 20 giorni la sanzione irrogata a un’assicurata che, non riuscendo a spedire un messaggio di posta elettronica al potenziale datore di lavoro (avendo copiato erroneamente il relativo indirizzo), gli ha inviato una richiesta Linkedin e da 31 a 16 giorni la sospensione inflitta a un assicurato che non si era proposto per il posto assegnatogli tramite posta elettronica e SMS, facendo valere di possedere delle conoscenze molto lacunose in informatica e di non sapere leggere né scrivere SMS.

In un giudizio8C_555/2022 dell’8 febbraio 2023, pubblicato in DLA 2023 N. 9 pag. 279 e in SVR 2023 ALV Nr. 14 pag. 43, la nostra Massima Istanza ha stabilito che a torto l’istanza cantonale aveva ridotto da 45 a 31 giorni la sospensione inflitta a un’assicurata che non aveva contattato entro un certo termine il potenziale datore di lavoro del posto assegnatole, non dimostrando così un serio interesse per quest’ultimo.

Con sentenza 8C_522/2022 del 23 febbraio 2023 il TF ha poi deciso che il Tribunale cantonale aveva decurtato la sanzione di 54 giorni di sospensione a 27 giorni per rifiuto di un’occupazione, violando il diritto federale, poiché non vi erano validi motivi che permettessero di mettere in discussione il margine di apprezzamento dell’amministrazione.

Al riguardo è stato osservato che non è accettabile, da un lato, pretendere le indennità di disoccupazione e, dall’altro, esprimere al potenziale datore di lavoro di non considerarsi idoneo al collocamento, come nel caso dell’assicurata che ha prodotto a un’agenzia di collocamento privata un certificato medico attestante di fatto la sua inidoneità al collocamento, accettando così di non venire considerata nel prosieguo del processo di candidatura. Tale comportamento è stato qualificato quale rifiuto di un’occupazione adeguata ex art. 30 cpv. 1 lett. d LADI.

Nella già citata STF 8C_149/2023 del 14 agosto 2023 (cfr. consid. 2.4.), il Tribunale federale, quanto alla durata della sospensione inflitta ad un assicurato che aveva senza validi motivi rifiutato un’occupazione adeguata assegnatagli, ha precisato che i motivi che consentono di scostarsi dalla colpa grave e quindi di applicare una sanzione inferiore a 31 giorni devono essere ammessi restrittivamente.

L’autorità decisionale, nonostante le direttive della SECO riguardanti la scala indicativa delle sospensioni (cfr. consid. 2.8.), è tenuta ad apprezzare il comportamento dell’assicurato tenendo conto di tutte le circostanze - sia oggettive (ad esempio posto di lavoro di durata determinata; cfr. STF 8C_522/2022 del 23 febbraio 2023 consid. 3.1.) che soggettive (segnatamente problemi di salute, situazione familiare, appartenenza religiosa; STF 8C_522/2022 del 23 febbraio 2023 consid. 3.1.) - del caso concreto, in particolare quelle personali relative al comportamento dell’interessato considerati i suoi doveri generali di assicurato che fa valere il proprio diritto alle prestazioni.

In quel caso di specie la nostra Massima Istanza ha stabilito che a torto il Tribunale cantonale aveva ridotto da 35 a 20 giorni la sanzione, avendo l’assicurato, il 1° settembre 2021, iniziato un nuovo lavoro, peraltro al 60%. In proposito è stato rilevato che al momento dell’assegnazione del 6 agosto 2021 di un’occupazione al 70/80%, l’interessato non era ancora stato assunto e le parti non avevano espresso la volontà di concludere un contratto.

Con sentenza 8C_225/2023 del 6 marzo 2024, pubblicata in SVR 2024 ALV Nr. 16 pag. 57, l’Alta Corte ha ritenuto corretto il modo di procedere del Tribunale cantonale che aveva considerato quale colpa mediamente grave il comportamento di un assicurato che non ha rispettato il termine fissato dall’URC per postulare presso due impieghi proposti dall’amministrazione, candidandosi comunque anche se con tre giorni di ritardo e segnalando spontaneamente all’URC di non avere prestato attenzione al termine.

Il TF, tuttavia, ha deciso che la riduzione della sospensione da 34 a 16 giorni - corrispondente al minimo in caso di colpa mediamente grave (art. 45 cpv. 3 OADI) - non era corretta, in quanto la sanzione unica doveva comunque tenere conto del fatto che il ritardo riguardava due occupazioni distinte e l’ha aumentata a 25 giorni.

Al riguardo cfr. pure STCA 38.2024.8 del 29 aprile 2024 (questa Corte ha confermato la sospensione di 31 giorni); STCA 38.2023.63 del 29 gennaio 2024 (il TCA ha confermato la sanzione di 35 giorni); STCA 38.2022.87 del 16 gennaio 2023 (questo Tribunale ha avallato il modo di operare dell’amministrazione che aveva ridotto con la decisione su opposizione la sospensione da 31 a 25 giorni inflitta a un assicurato che non aveva risposto al potenziale datore di lavoro che l’aveva contattato tramite un messaggio di posta elettronica finito nella posta desiderata); STCA 38.2022.57 del 3 ottobre 2022 (questa Corte ha ridotto da 35 a 25 giorni la sospensione); STCA 38.2022.71 del 5 dicembre 2022 (il TCA ha confermato la sanzione di 31 giorni); STCA 38.2022.57 del 3 ottobre 2022 (il TCA ha ridotto da 35 a 25 giorni la sospensione); STCA 38.2021.83 del 31 gennaio 2022 (con la quale il TCA ha confermato la sanzione di 35 giorni. Il relativo ricorso al Tribunale federale è stato respinto con giudizio 8C_146/2022 del 23 gennaio 2023); STCA 38.2021.1 del 21 giugno 2021 (il TCA ha ridotto da 27 a 20 giorni la sospensione); STCA 38.2020.60 del 18 gennaio 2021 già citata al consid. 2.4. (questo Tribunale ha confermato una sanzione di 35 giorni. Il relativo ricorso al Tribunale federale è statodichiarato inammissibile con giudizio 8C_132/2021 del 10 marzo 2021); STCA 38.2020.18 del 1° settembre 2020 (il TCA ha ridotto da 28 a 21 giorni la sospensione).

2.8.  Nella Prassi LADI ID emessa dalla Segreteria di Stato dell’economia (SECO) al p.to D79 figura una “Tabella delle sospensioni per i servizi cantonali e gli URC” la quale prevede in particolare quanto segue:

Fattispecie/base legale

Colpa

Numero di

giorni di

sospensioni

2.

Rifiuto di un’occupazione adeguata o di un guadagno intermedio

art. 15 cpv. 1, 16 cpv. 1 + 2, 17 cpv. 1 nonché 30 cpv. 1 lett. d LADI e 45 cpv. 3, 4 + 5 OADI

2.A

Rifiuto di un’occupazione adeguata di durata

determinata o di un guadagno intermedio assegnato o

trovato autonomamente

1

durata dell’occupazione: 1 settimana

L

3 - 5

2

2 settimane

L

6-10

3

3 settimane

L

10 - 15

4

4 settimane

L - M

15 - 20

5

2 mesi

M

20 - 27

6

3 mesi

M

23 - 30

7

4 mesi

M - G

27 - 34

8

5 mesi

G

30 - 37

9

6 mesi

G

34 - 41

10

2° rifiuto; far notare all’assicurato che in caso di nuovo rifiuto la sua idoneità al collocamento verrà riesaminata

come sopra più 50%

11

3° rifiuto; rinvio al servizio cantonale per decisione

2.B

Rifiuto di un’occupazione di durata indeterminata o di un guadagno intermedio assegnato o trovato autonomamente

1

1° rifiuto

G

31-45

2

2° rifiuto; far notare all’assicurato che in caso di nuovo rifiuto la sua idoneità al collocamento sarà riesaminata

G

46 - 60

3

3° rifiuto; rinvio al servizio cantonale per decisione

La Prassi LADI ID prevede pure, al punto D73, che:

"Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni sociali, quando giustificato da circostanze particolari, l’amministrazione e il giudice delle assicurazioni sociali possono scostarsi dall’articolo 45 capoverso 3 OADI. In tal senso il loro potere di apprezzamento non è limitato dalla durata minima della sospensione fissata dalla disposizione in caso di colpa grave (DTF 130 V 125)”.

Sulla portata delle direttive amministrative, cfr. STF 8C_425/2023 del 21 maggio 2024 consid. 4.3.;STF 9C_536/2021 del 19 ottobre 2022 consid. 2.4.; STF 8C_769/2021 del 3 maggio 2022 consid. 3.3.; DTF 148 V 144 consid. 3.1.3.; DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF 9C_631/2019 del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; STF 8C_331/2019 del 18 settembre 2019 consid. 4.3.; STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; DTF 144 V 195 consid. 4.2. = DLA 2018 N. 10 pag. 260; DTF 138 V 50 consid. 4.1.; DTF 132 V 121 consid. 4.4 pag. 125.

In una sentenza 8C_708/2019 del 10 gennaio 2020, pubblicata in DLA 2020 ALV Nr. 4, il Tribunale federale ha stabilito che indipendentemente dalla scala adottata dalla SECO gli organi incaricati dell’applicazione del diritto devono tener conto di tutti gli elementi del caso specifico e, in determinate circostanze, possono anche scendere al di sotto della durata minima della sospensione prevista dalla tavola scalare.

In quell’occasione l’Alta Corte ha stabilito che un Tribunale cantonale delle assicurazioni si era scostato, a torto, dalla scala della SECO nel caso di un assicurato che aveva comprovato insufficienti ricerche di lavoro.

Al riguardo cfr. pure consid. 2.7.; STF 8C_756/2020 del 3 agosto 2021 consid. 3.2.3. relativa a una sospensione ex art. 30 cpv. 1 lett. d LADI.

2.9.  Nel caso concreto dalle carte processuali emerge che RI 1, dopo avere ricevuto, nel settembre 2023 per il 31 dicembre 2023, la disdetta del rapporto di impiego quale architetto, che la legava alla __________ dal 2015, si è annunciata per il collocamento con effetto dal 1° marzo 2024, dichiarando una disponibilità lavorativa del 100% (cfr. doc. 1.1; 1.2; 1.3; 1.4).

All’assicurata è stato aperto un termine quadro per la riscossione delle prestazioni dal 1° marzo 2024 al 28 febbraio 2026 con un guadagno assicurato al 100% di fr. 11'375.-- (cfr. doc. 1.3.).

L’URC di __________, il 21 giugno 2024, le ha assegnato un’occupazione presso __________ come architetto OTIA di durata indeterminata dal 50 al l’80% con inizio da luglio 2024 e“retribuzione salariale mensile con 13a in base al CCL del Ramo”, invitandola a contattare il potenziale datore di lavoro entro 24 ore (cfr. doc. 1.5.).

Il 10 luglio 2024 __________, socio e gerente con firma individuale della __________ (cfr. estratto RC reperibile nel sito www.zefix.ch), ha inviato il seguente messaggio di posta elettronica a RI 1:

L’insorgente, l’11 luglio 2024, ha risposto:

Nel frattempo, il 10 luglio 2024, la ricorrente, nel modulo “Esito dell’assegnazione ad un posto di lavoro” ha indicato di avere contattato il datore di lavoro il 24 giugno 2024 per iscritto e di avere svolto un colloquio di selezione con il potenziale datore di lavoro il 26 giugno 2024. Ella ha aggiunto che“non è stata ancora presa nessuna decisione perché si aspetta colloquio con un’altra persona. Rimango quindi in attesa”(cfr. doc. 1.6).

Il potenziale datore di lavoro, l’11 luglio 2024, ha compilato il modulo “Esito della candidatura ad un posto di lavoro”, precisando che l’assicurata non è stata assunta, in quanto“il candidato ha richiesto uno stipendio di 140'000 franchi all’anno, ma il nostro studio non è disposto a offrirgli tale cifra.”(doc. 1.7).

Con decisione del 5 agosto 2024 la Sezione del lavoro ha sospeso l’assicurata dal diritto all’indennità di disoccupazione per 35 giorni in applicazione dell’art. 30 cpv. 1 lett. d LADI per avere di fatto rifiutato l’impiego di durata indeterminata quale architetto a tempo parziale (50 -80%) presso __________ (cfr. doc. 2.4.; consid. 1.1.).

Inoltre la giurisprudenza federale ha stabilito che una persona disoccupata può sicuramente negoziare il salario con il potenziale datore di lavoro durante il colloquio di lavoro, tuttavia, in virtù del suo obbligo di ridurre il danno a carico dell’assicurazione contro la disoccupazione, non deve compromettere le possibilità di essere assunta se risulta evidente che la controparte non intende contrattare. La persona assicurata deve far capire chiaramente che si accontenterebbe di un salario più basso.

L’insorgente, l’11 luglio 2024, ha, tuttavia, risposto che il salario offertole non era in linea con il suo ruolo e le sue responsabilità, per cui ha richiesto una retribuzione minima di fr. 5'500.-- al 50% mensili + 13a mensilità (cfr. doc. 2.3; consid. 2.9.).

2.11.  Da quanto sopra discende che con il suo atteggiamento l’assicurata ha di fatto dimostrato di non avere avuto una sufficiente disponibilità a concludere un contratto di lavoro con la __________.

La medesima avrebbe, per contro, dovuto manifestarla anche se l’occupazione non corrispondeva pienamente alle sue aspettative (in particolari salariali) in virtù, come visto (cfr. consid. 2.10.), del suo obbligo di ridurre il danno.

D’altra parte, come giustamente sottolineato dall’amministrazione (cfr. doc. A1 pag. 4-5), l’occupazione proposta da __________ era adeguata.

In particolare l’impiego quale architetto era nella professione ricercata dall’assicurata (cfr. doc. 1.1; 1.4) e corrispondeva all’attività svolta in precedenza per più di venticinque anni (cfr. doc. 1.1; 1.2).

2.12.  Per quanto attiene alla durata della sanzione (35 giorni di penalità), questo Tribunale osserva che la Tabella allestita dalla SECO (cfr. consid. 2.8.) prevede per il primo rifiuto di un’occupazione di durata indeterminata o di un guadagno intermedio assegnato o trovato autonomamente dai 31 ai 45 giorni di sospensione.

In concreto non esistono elementi atti a qualificare la mancata accettazione dell’impiego presso __________ non come colpa grave, bensì come colpa soltanto mediamente grave o lieve (cfr. consid. 2.7.; DTF 130 V 125; STF 8C_650/2017 del 25 giugno 2018 consid. 7.1.).

La sanzione inflitta alla ricorrente di 35 giorni si rivela, pertanto, proporzionata alla gravità della colpa (cfr. consid. 2.6.; STF 8C_149/2023 del 14 agosto 2023,pubblicata in SVR 2023 ALV N. 21 pag. 70, già citata ai consid. 2.4.; 2.7. e riguardante un assicurato che ha rifiutato un’occupazione al 70-80% che gli avrebbe permesso di ridurre la sua perdita di guadagno;STF 8C_487/2007 del 23 novembre 2007; STF C 166/05 del 1° settembre 2005 menzionata al consid. 2.10.: sospensione di 35 giorni per avere rifiutato un impiego di durata indeterminata che avrebbe permesso all’assicurato di conseguire un guadagno intermedio; STF C 20/06 del 30 ottobre 2006; STCA 38.2021.83 del 31 gennaio 2022 consid. 2.10., confermata dal TF con giudizio 8C_146/2022 del 23 gennaio 2023 e STCA 38.2020.60 del 18 gennaio 2021,il cui ricorso al TF è statodichiarato inammissibile con giudizio 8C_132/2021 del 10 marzo 2021, già citate; STCA 38.2020.13 del 22 giugno 2020).

In concreto la soluzione di confermare la sospensione di 35 giorni si giustifica tanto più se si considera che il giudice non può mettere in discussione senza validi motivi il margine di apprezzamento dell’amministrazione (cfr.STF 8C_555/2022 dell’8 febbraio 2023 consid. 4.3. e 5.4.2.; STF 8C_750/2021 del 20 maggio 2022 consid 3.3.;STF 8C_712/2020 del 21 luglio 2021 consid. 4.4.; STF 8C_214/2020 del 18 febbraio 2021 consid. 3.4.; STF 8C_67/2020, 8C_127/2020 del 23 luglio 2020; STF 8C_331/2019 del 18 settembre 2019 consid. 3.3., pubblicata in SVR 2020 ALV Nr. 11 pag. 35; STF 8C_342/2017 del 28 agosto 2017 consid. 4.2.; STF 8C_22/2016 del 3 marzo 2016; DLA 2016 Nr. 3 pag. 58 seg.; DTF 137 V 75; STF C 221/2002 del 4 agosto 2003; STCA 38.2012.43 del 24 settembre 2012, il cui ricorso al TF è stato dichiarato inammissibile con sentenza 8C_841/2012 del 3 dicembre 2012; STCA 38.2011.84 del 6 febbraio 2012).

Giusta l'art. 6 n. 1 CEDU ogni persona ha diritto a un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta.

Nel campo di applicazione dell’art. 6 CEDU rientrano anche i litigi relativi a prestazioni delle assicurazioni sociali e dell’assistenza sociale (cfr. STF 8C_522/2012 del 2 novembre 2012 consid. 2.3.).

Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, confermata in DTF 122 V 54 seg. consid. 3, la pubblicità del dibattimento, imposta dall'art. 6 n. 1 CEDU ed ormai ancorata anche nella Costituzione svizzera all'art. 30 cpv. 3, dev'essere principalmente garantita nella procedura di ricorso di prima istanza (cfr. STF 8C_504/2010 del 2 febbraio 2011). Tuttavia, lo svolgimento di un pubblico dibattimento in materia di assicurazioni sociali presuppone l'esistenza di una richiesta chiara e inequivocabile di una parte nel corso della procedura ricorsuale di prima istanza (cfr.STF 8C_538/2024 del 18 dicembre 2024 consid. 2.1.;STF 8C_739/2023 del 21 maggio 2024 consid. 2.1.; STF 8C_810/2023 del 7 marzo 2024 consid. 2.1.; STF 8C_146/2022 del 23 gennaio 2023 consid. 6.1.; STF 9C_172/2022 del 7 luglio 2022 consid. 3.1.1.; STF 9C_335/2021del 9 febbraio 2022 consid. 3.1.; STF 9C_71/2021 del 20 settembre 2021 consid. 2.1., pubblicata in SVR 2022 AHV Nr. 8 pag. 19; STF 9C_73/2021 del 20 settembre 2021 consid. 3.1.;STF 8C_751/2019 del 25 febbraio 2020 consid. 2.1.; STF 8C_722/2019 del 20 febbraio 2020 consid. 2.1.;STF 8C_63/2019, 8C_65/2019 dell’11 giugno 2019 consid. 5.1.; STF 8C_528/2017 del 19 dicembre 2017 consid. 1.3., pubblicata in SJ 2018 I 275; STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017 consid. 2.3.; STF 8C_665/2014 del 23 marzo 2015 consid. 4; STF 9C_578/2008 del 29 maggio 2009 consid. 4.8.; DTF 122 V 55 consid. 3a con riferimenti).

Una semplice richiesta di assunzione di prove, come ad esempio istanze di audizione personale – nella misura in cui si traducono in una richiesta di interrogatorio nel senso di un’assunzione di prove, ma non invece se tendono a esporre il proprio punto di vista personale sulle risultanze probatorie davanti a un tribunale indipendente – o di interrogatorio delle parti o di testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non bastano per creare un simile obbligo (cfr.STF 8C_722/2019 del 20 febbraio 2020, pubblicata in SVR 2020 UV N. 28 pag. 14;STF 9C_903/2011 del 25 gennaio 2013 consid. 6.3.; SVR 2009 IV Nr. 22 pag. 62; DTF 125 V 38 consid. 2).

L’Alta Corte ha, inoltre, stabilito che il rifiuto di differire un'udienza pubblica fondato su motivi obiettivi non è in contrasto con il diritto federale e, in particolare, con l'art. 6 n. 1 CEDU (sul tema cfr. tuttavia DTF 136 I 279; DTF 127 V 491; STF 8C_504/2010 succitata).

In proposito cfr. pure STCA 38.2024.34 del 16 settembre 2024 consid. 2.8.; STCA 38.2024.7 del 2 aprile 2024 consid. 2.11.; 38.2020.42 del 25 gennaio 2021 consid. 2.8.; 38.2020.10 del 6 luglio 2020 consid. 2.9.; STCA 38.2018.31 del 12 ottobre 2018 consid. 2.7.; STCA 38.2018.39 del 10 ottobre 2018 consid. 2.8.

Al riguardo cfr. STCA 38.2023.64 del 30 gennaio 2024 consid. 2.11.; STCA 39.2022.6. del 24 gennaio 2023 consid. 2.9., il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_61/2023 de 22 marzo 2023.

Conformemente, poi, alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base a un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF 9C_357/2023 del 17 agosto 2023 consid. 4.2.1.; STF 9C_689/2020 del 1° marzo 2022 consid. 4.2.; STF 8C_199/2021 del 14 dicembre 2021 consid. 5.2.; STF 9C_779/2020 del 7 maggio 2021 consid. 5.2.; STF 8C_611/2019 dell’11 maggio 2020 consid. 5.2.; STF 8C_139/2019 del 18 giugno 2019 consid. 3.3.; STF 9C_847/2017 del 31 maggio 2018 consid. 5.1.; STF 9C_35/2018 del 29 marzo 2018 consid. 6; STF 9C_588/2017 del 21 novembre 2017 consid. 7.2.; STF 9C_775/2016 del 2 giugno 2017 consid. 6.4.; STF 8C_794/2016 del 28 aprile 2017 consid. 4.2.; STF 9C_737/2012 del 19 marzo 2013; STF 8C_556/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 9), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b; 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

2.14.  Alla luce di tutto quanto esposto sopra, la decisione su opposizione emessa dalla Sezione del lavoro il 5 novembre 2024 deve essere confermata.

2.15.L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbisLPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Nel caso concreto, trattandosi di prestazioni LADI, in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2024.39 del 21 ottobre 2024 consid. 2.15.; STCA 38.2024.2 del 6 maggio 2024 consid. 2.10.; STCA 38.2023.50 dell’11 dicembre 2023 consid. 2.15.; STCA 38.2023.11 del 5 giugno 2023 consid. 2.15.; STCA 38.2023.2 del 3 aprile 2023 consid. 2.9.; STCA 38.2022.87 del 16 gennaio 2023 consid. 2.14.; STCA 38.2022.57 del 3 ottobre 2022 consid. 2.15.; STCA 38.2022.52 del 22 agosto 2022 consid. 2.10.; STCA 38.2022.20 del 25 aprile 2022 consid. 2.9.; STCA 38.2021.89 del 7 febbraio 2022 consid. 2.11.).

Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr.Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107); Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto».

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.  Il ricorso èrespinto.

2.  Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.  Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico alTribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                 Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo                                         Gianluca Menghetti