Erwägungen (1 Absätze)
E. 31 N 40 ss. En édictant l’al. 2 de l' art. 51 LACI , le législateur a voulu exclure d'une protection particulière les personnes en principe informées de la situation financière de l'entreprise en raison de leur statut ou des fonctions exercées (FF 1994 I p. 362). Toutefois, le fait de disposer, par exemple, d'un droit de regard sur la comptabilité n'est pas un indice suffisant d'influence décisionnelle et ne constitue pas un motif indépendant d'exclusion. Le comptable responsable serait sinon exclu d'office du droit à l'indemnité. Or, le comptable n'a souvent pas le pouvoir décisionnel d'un dirigeant. Pour qu'un employé puisse être exclu du droit, il faut qu'il ait pu prendre une part prépondérante à la formation de la volonté de la société, dans les domaines qui touchent à l'orientation, à l'étendue ou à la cessation de l'activité (arrêts du 24 janvier 2006 [ C 160/05] consid. 5 et 6 ; 2 septembre 2003 [C 18/03] consid. 2).” A pag. 350 N. 41 in relazione all’art. 31 cpv. 3 lett. c LADI Rubin ha indicato: " 41 La possibilité d'engager la société ne suffit pas à entraîner l'exclusion du droit. C'est en principe l'étendue du pouvoir de décision en fonction des circonstances concrètes dans le cadre des rapports internes à l'entreprise qui détermine la possibilité de fixer les décisions ou de les influencer considérablement au sens de l' art. 31 al. 3 let. c LACI ( ATF 120 V 521 ). La notion matérielle de l'organe dirigeant est déterminante ( DTA 2009 p. 177 ). Divers indices peuvent être recueillis afin de déterminer la possibilité effective d'un dirigeant d'influencer le processus de décision de l'entreprise (10 N 24). Les membres du conseil d'administration, qui disposent ex lege du pouvoir déterminant au sens de l' art. 31 al. 3 let. c LACI , sont quant à eux exclus d'emblée du droit. C'est une exception (10 N 25). Les personnes qui, sans faire partie d'un organe dirigeant, ont néanmoins une influence considérable sur la marche de l'entreprise en raison de leur position de propriétaire (actionnaire, etc.), sont également exclues du droit (détails : 10 N 26).” 2.8. L ’Alta Corte ha avuto modo di ampliare il campo applicativo della giurisprudenza pubblicata in DTF 123 V 234 (cfr. supra consid. 2.4.) al coniuge di una persona menzionata all'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI, ossia di coloro che, come soci, compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo dell’azienda, determinano o possono influenzare risolutivamente le decisioni del datore di lavoro (cfr. sentenza inedita del 26 luglio 1999 in re M., confermata ad es. dalla sentenza C 193/04 del 7 dicembre 2004, consid. 3; STFA C 219/03 del 2 giugno 2004; STFA C 193/04 del 7 dicembre 2004, pubblicata in DLA 2005 N. 9 pag. 130; STFA C 187/04 del 24 marzo 2005; cfr. inoltre REGINA JÄGGI, Eingeschränkter Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung bei arbeitgeberähnlicher Stellung durch analoge Anwendung von Art. 31 Abs. 3 lit. c AVIG, in: RSAS 2004 pag. 9 seg.). In una sentenza 8C_374/2010 del 12 luglio 2010, pubblicata in DLA 2011 N. 3 pag. 65, il Tribunale federale ha precisato che il coniuge del datore di lavoro non ha diritto all’indennità di disoccupazione neppure nel caso in cui non occupi una posizione analoga a quella del datore di lavoro e abbia contratto matrimonio in regime di separazione dei beni. Inoltre con giudizio 8C_102/2018 del 21 marzo 2018, pubblicato in DLA 2018 N. 5 pag. 171 la nostra Massima Istanza ha ricordato che la giurisprudenza secondo cui il coniuge di una persona che occupa una posizione analoga a quella di un datore di lavoro che lavora nella stessa azienda di quest’ultima non ha diritto all’indennità di disoccupazione, a prescindere dal fatto che occupi o meno anch’egli una posizione analoga a quella di un datore di lavoro, non si applica soltanto alle società di capitali, bensì anche alle associazioni. Nella sentenza 8C_74/2011 del 3 giugno 2011, pubblicata in SVR 2011 ALV N. 14 pag. 42, il Tribunale federale ha stabilito che quanto deciso nei confronti delle persone che collaborano nell’azienda del coniuge con posizione analoga a quella di un datore di lavoro da cui vivono separate e che chiedono le indennità d’insolvenza, ossia che per motivi attinenti alla sicurezza del diritto non sia indicato riconoscere loro tale diritto, vale per analogia per le indennità di disoccupazione. Siccome non accade di rado che separazioni tra coniugi vengano revocate e che azioni di divorzio vengano ritirate, alla luce di tali particolarità rilevanti dal diritto matrimoniale, non si può concludere per una volontà definitiva di divorziare oppure di separarsi, in ogni caso in presenza di una separazione di fatto di una durata inferiore ai due anni. L’Alta Corte ha precisato la propria giurisprudenza nella STF 8C_ 639/2015 del 6 aprile 2016, pubblicata in DTF 142 V 263, indicando che fino alla sentenza di divorzio non sono dovute indennità dell'assicurazione contro la disoccupazione, poiché fino a quel momento permane un rischio di abuso e ciò indipendentemente dalla questione di sapere se e da quanto i coniugi siano separati di fatto o di diritto o se sia stata ordinata una misura a protezione dell'unione coniugale. Il diritto a indennità di disoccupazione, per evitare un pericolo di elusione, non può nascere - come in quel caso concreto - in presenza di un matrimonio duraturo, anche se la volontà di divorziare dei coniugi separati da lungo tempo appare chiaramente determinata (in quella fattispecie i coniugi erano separati da circa cinque anni e il marito aveva costituito una nuova famiglia). Analogamente si è pronunciato il Tribunale federale con sentenza STF 8C_146/2020 del 17 aprile 2020. 2.9. La Segreteria di Stato dell’economia (SECO), nella Prassi LADI ID, ai punti B21-B24 , ha stabilito quanto segue: " Coniugi e persone che vivono in unione domestica registrata occupati nell’azienda B21 Oltre alle persone che occupano una posizione analoga a quella di un datore di lavoro, sono esclusi dal diritto all'indennità anche i loro coniugi che lavorano nella stessa azienda. B22 Una persona che, durante il termine quadro per la riscossione della prestazione, assume un impiego nell’azienda del proprio coniuge ha diritto all’ID durante il termine quadro dopo aver lasciato tale attività. Per contro, in un termine quadro successivo, essa ha diritto all’ID soltanto se ha esercitato un’attività lucrativa dipendente per almeno 6 mesi dopo aver lasciato l’azienda del suo coniuge o se ha acquisito un periodo minimo di contribuzione di 12 mesi in un’azienda che non sia quella del coniuge. B23 Il diritto all’ID sussiste soltanto dalla data della sentenza di divorzio o di scioglimento giudiziale dell’unione domestica registrata. ð Giurisprudenza DTF 8C_639/2015 del 6.4.2016 (Solo con la sentenza di divorzio la volontà è definitiva e le Parti sono definitivamente separate dal punto di vista finanziario) B24 Questo motivo di esclusione si applica unicamente ai coniugi e alle persone che vivono in unione domestica registrata e non può essere esteso agli altri membri della famiglia.”. 2.10. Nell’evenienza concreta dalla documentazione agli atti e dall’estratto del Registro di commercio ( www.zefix.ch ) emerge che __________ (ora in liquidazione) è stata costituita nel 2000 e che già a quel momento RI 1 ne era presidente. Passato poi a rivestirvi la carica di amministratore unico nel 2002, il ricorrente ha mantenuto tale ultima funzione. Il TCA rileva ch’egli risulta ancora iscritto a RC come amministratore unico, nonostante le dimissioni da tale funzione presentate alla SA in data 27 novembre 2023 con effetto dal 1° dicembre successivo (cfr. doc. 14, inc. 38.2024.45). In atti è presente il contratto di lavoro sottoscritto tra la società, per l’occasione rappresentata dalla “ caposervizio finanze e controlling ”, RI 2, ed il marito di quest’ultima, quale “ collaboratore”, il 3 dicembre 2021. Ne risulta che RI 1 era attivo in seno alla SA, oltre che come amministratore unico, anche in qualità di direttore a decorrere dal 1° gennaio 2022, per uno stipendio annuo di fr. 104'000.- comprensivi della tredicesima, con a disposizione un parcheggio, con 30 giorni di vacanza all’anno (cfr. doc. 12, inc. 38.2024.45). Dal contratto di lavoro sottoscritto tra __________, rappresentata dal direttore RI 1 e, in qualità di collaboratrice, RI 2 il 3 dicembre 2021 risulta che a decorrere dal 1° gennaio 2022 quest’ultima svolgeva il ruolo di “ caposervizio finanze e controlling ”, per uno stipendio annuo di fr. 78'000.- per tredici mensilità, con 30 giorni di vacanza all’anno ed un posteggio coperto a disposizione. “ La funzione ”, indica il contratto in atti, “ interessa i seguenti campi d’attività principali: contabilità, gestione acquisti e contatti con i fornitori, gestione servizio fatturazione, inchieste a seguito di incidenti, danni, ecc, lavori di Stato Maggiore; subordinatamente: gestione servizio amministrazione, gestione servizio risorse umane, gestione servizio informazione, formazione ” (cfr. doc. 10, inc. 38.2024.46). Il 6 settembre 2023, la __________, rappresentata da RI 1, in qualità di direttore, ha comunicato alla collaboratrice RI 2 che “con effetto al 1° gennaio 2024” era stato “deciso un aumento salariale di CHF 3'575 all’anno (CHF 275.- al mese per tredici mensilità)” (cfr. doc. 11, inc. 38.2024.46). Anche RI 2, come il marito (cfr. supra), ha presentato in data 27 novembre 2023 alla __________, “ come concordato con il signor __________ (presidente con firma individuale della spettabile __________) ”, le proprie “ dimissioni inerenti la mia iscrizione all’Ufficio del Registro di commercio (procura individuale) ” presso la SA “ con effetto al 01 dicembre 2023 ” (cfr. doc. 12, inc. 38.2024.46) ed anche questa disiscrizione non ha, poi, avuto luogo, la ricorrente risultando ancora iscritta a RC con procura individuale (cfr. www.zefix.ch). Con “ modifica del contratto di lavoro ” sottoscritta il 28 novembre 2023 a valere dal successivo 1° dicembre, avente quali contraenti sempre la SA rappresentata da RI 2 ed il ricorrente quale “ collaboratore”, “ come previsto da contratto di cessione delle azion i”, il contratto di lavoro in essere tra le parti ha subito delle modifiche a seguito delle quali RI 1: " Rimane alle dipendenze della società (alle condizioni come da contratto di lavoro in essere, di data 3 dicembre 2021) nella funzione di Consulente (con iscrizione a Registro di commercio non più quale amministratore unico bensì con procura collettiva a due). Vedi anche lettera di dimissioni iscrizione Registro commercio di data 27 novembre 2023, con effetto 30 novembre 2023. La nuova proprietà si occupa di: o Effettuare le necessarie modifiche a Registro di commercio, con la nomina di un nuovo amministratore e la modifica della sua funzione quale procuratore con firma collettiva a due; § La sua iscrizione a Registro di commercio – quale procuratore – è puramente a scopo commerciale e d’immagine verso l’esterno, e avente lo scopo unico di garantire una corretta transizione, di conseguenza non assume e non porta nessuna responsabilità verso la società o terzi in particolare per quanto concerne la conduzione finanziaria, commerciale e operativa o Nominare la nuova dirigenza ed il Rappresentante responsabile – conformemente alla LPPS – della __________, che assumono la responsabilità della gestione e della conduzione della società” (cfr. doc. 13, inc. 38.2024.45). Con raccomandata del 30 aprile 2024, l’Ufficio dei fallimenti di __________ ha informato il ricorrente che “ in data 29 aprile 2024 la Pretura del Distretto di __________ ha pronunciato il fallimento della società a margine a far tempo dal 30 aprile 2024. Quale dipendente della fallita la invitiamo a voler prendere atto che l’Amministrazione del fallimento, rappresentata dallo scrivente Ufficio, le dà immediata disdetta del rapporto di lavoro, per cui a datare dal 30 aprile 2024 è licenziato. Le sue pretese salariali potranno essere fatte valere in sede di liquidazione ” (cfr. doc. 15, inc. 38.2024.45). Analoga comunicazione è stata trasmessa a RI 2 (cfr. doc. 13, inc. 38.2024.46). Nella propria domanda di indennità per insolvenza del 31 maggio 2024, il ricorrente ha quindi fatto valere pretese salariali inerenti la quota parte di tredicesima (fr. 666.70 al mese) e la quota vacanze (fr. 948.80 al mese) per i mesi di gennaio, febbraio, marzo ed aprile 2024, oltre agli stipendi dei mesi di marzo ed aprile 2024 (fr. 8'000.- lordi al mese; cfr. doc. 16, inc. 38.2024.45). Nella propria domanda di indennità per insolvenza, pure del 31 maggio 2024, RI 2, precisando di essere stata attiva in seno alla __________ sin dal 2001, ha, da parte sua, fatto valere pretese salariali inerenti la quota parte di tredicesima (fr. 522.95 al mese) e la quota vacanze (fr. 744.10 al mese) per i mesi di gennaio, febbraio, marzo ed aprile 2024, oltre agli stipendi dei mesi di marzo ed aprile 2024 (fr. 6’275.- lordi al mese; cfr. doc. 14, inc. 38.2024.46). Dall’incarto risulta, poi, che in relazione al mancato versamento del salario di marzo 2024, rammentando che il termine contrattuale per il suo versamento era giunto a scadenza il 10 aprile 2024, con raccomandata a mano del 19 aprile 2024 (che confrontando la documentazione in atti sembrerebbe essere stata sottoscritta per ricezione da parte della SA dalla moglie) RI 1 ha sollecitato la SA, da lui messa contestualmente in mora (cfr. doc. 18, inc. 38.2024.45). Analogamente ha proceduto la moglie, pure in data 19 aprile 2024, mediante raccomandata a mano che, per ricezione da parte della società, sembra riportare (da un semplice confronto con gli ulteriori documenti da lui sottoscritti in atti) la firma di suo marito (cfr. doc. 17, inc. 38.2024.46). Con decisione del 3 luglio 2024, come anticipato (cfr. supra consid. 1.1.), la Cassa ha respinto la richiesta di indennità per insolvenza presentata da RI 1 poiché “dall’estratto del registro di commercio rileviamo che è stato registrato presso __________ in liquidazione in qualità di, inizialmente, presidente, poi amministratore unico (a RC figura tuttora con tale ruolo). Questo significa che faceva parte dell’organo decisionale della direzione dell’azienda e che non ha quindi diritto all0indennità per insolvenza ” (cfr. doc. 9, inc. 38.2024.45). Quello stesso giorno, la Cassa ha pure negato l’erogazione delle prestazioni LADI postulate da RI 2 (cfr. supra consid. 1.1.), argomentando il proprio provvedimento alla luce del fatto che “ dall’estratto del Registro di commercio rileviamo che suo marito, signor RI 2, è iscritto quale amministratore unico della __________ in liquidazione e fa quindi parte dell’organo decisionale dell’azienda. Di conseguenza, lei in qualità di coniuge non ha diritto ad un’indennità per insolvenza ” (cfr. doc. 6, inc. 38.2024.46). Nella propria opposizione del 19 luglio 2024, RI 1 ha fatto valere argomentazioni sostanzialmente analoghe a quelle poi presentate in sede ricorsuale allegando, tra gli altri e per quanto non in atti a quel momento, parte del “ contratto di cessione di azioni ” sottoscritto il 27 novembre 2023 da lui e dalla moglie, in qualità di venditori, e da __________, rappresentata da __________, in qualità di acquirente. Ne risulta, in particolare, che le azioni della SA, detenute per 99/100 dal ricorrente e per il restante 1/100 dalla moglie, sarebbero state cedute a __________, che a decorrere dal 1° dicembre 2023 avrebbe assunto “ la gestione della società con effetto (…) verso la società, collaboratori e terzi, in particolare per quanto concerne la conduzione finanziaria, commerciale e operative e può intraprendere la riorganizzazione aziendale ”. In particolare, il punto 7 del contratto prevede, quanto all’effettiva cessione azionaria, che “ i diritti e gli obblighi societari in relazione con la cessione delle quote suddette passano all’acquirente con effetto al giorno seguente del pagamento completo avvenuto del prezzo concordato (vedi punto 3 [ndr: oscurato dal ricorrente]) (…)”. Relativamente alla posizione del ricorrente, il contratto prevede che “ per dare continuità all’attività della __________, e per garantire la necessaria informazione, il signor RI 1 (venditore) rimane alle dipendenze della società (alle condizioni come da contratto di lavoro in essere, di data 3 dicembre 2021), nella funzione di Consulente (con iscrizione a Registro di commercio ma non più quale amministratore unico bensì con Procura collettiva a due, per almeno 6 mesi a decorrere dal 1° dicembre 2023. (…). __________, rappresentata dal signor __________, presidente (con firma individuale), si impegna ad effettuare le necessarie modifiche a Registro di commercio, in particolare la nomina di un nuovo amministratore e la modifica della funzione del signor RI 1 quale procuratore con firma collettiva a due (…) Le parti concordano che l’iscrizione a Registro di commercio del signor RI 1 – quale procuratore – è puramente a scopo commerciale e d’immagine verso l’esterno, e avente lo scopo unico di garantire una corretta transizione; di conseguenza, il signor RI 1 non assume e non porta nessuna responsabilità verso la società o terzi in particolare per quanto concerne la conduzione finanziaria, commerciale e operativa ” (cfr. all. a doc. 8, inc. 38.2024.45). In data 19 luglio 2024, anche RI 2 ha impugnato il provvedimento reso nei suoi confronti, con motivazioni anche in questo caso sostanzialmente poi riprese in sede ricorsuale (cfr. doc. 8, inc. 38.2024.46). Il 30 agosto 2024, la Cassa “ al fine di procedere ad ulteriori accertamenti” , ha convocato RI 1 per il 9 settembre successivo (cfr. doc. 6, inc. 38.2024.45). Dal verbale relativo all’incontro così tenutosi risulta quanto indicato dalla Cassa nella propria decisione su opposizione del 13 settembre 2024, con la quale l’amministrazione ha confermato il proprio precedente provvedimento nei confronti di RI 1 (cfr. supra consid. 1.1. e all. A a doc. I, doc. 4 e doc. 5, inc. 38.2024.45) e della moglie (cfr. doc. 4, all. a doc. I, inc. 38.2024.46 e supra consid. 1.1.). Dall’estratto del registro delle esecuzioni relativo alla __________, in atti, risulta che la stessa è stata oggetto di una domanda di esecuzione, cui la società si è opposta, in data 6 marzo 2024 da parte di __________, per totali fr. 12'419.80. Un’altra domanda d’esecuzione è stata poi presentata da __________, per fr. 46'893.55 il 23 aprile successivo (cfr. doc. 3, inc. 38.2024.45) Dal bilancio relativo al 2023 risulta, inoltre, che al 31 dicembre 2023, la società, beneficiaria tra gli altri di un credito Covid-19 di fr. 139'996.- indicato tra le passività, a fronte di un capitale azionario di fr. 100'000.-, di una riserva legale di fr. 20'000.-, di un attivo fisso di fr. 19'236.49 e di liquidità per fr. 5'737.08 aveva una perdita d’esercizio di fr. 351'906.90 (cfr. doc. 2, inc. 38.2024.45). Dal conto intermedio al 31 marzo 2024 risulta, poi, che “ la società si trova in situazione di eccedenza debiti (CO 725b) e il Consiglio di Amministrazione ritiene che il presupposto della continuità aziendale non sia più soddisfatto. Si rendono pertanto applicabili le disposizioni ai sensi dell’art. 725b CO. Il Consiglio di Amministrazione ha provveduto all’allestimento del presente conto intermedio al 31.3.2024 ai valori di alienazione. Si rimanda espressamente anche al conto intermedio al 31.3.2024 ai valori di esercizio ”. Ne risulta, in particolare, che al 31 marzo 2024, la perdita d’esercizio era aumentata rispetto a come si presentava tre mesi prima ed ammontava a fr. 626'686.47. Giova rilevare che la documentazione in questione è stata, come visto, redatta dal “ consiglio di amministrazione ” della __________, è datata “ aprile 2024 ” e riporta una firma che, confrontata con gli altri documenti in atti, sembrerebbe essere quella del ricorrente (cfr. doc. 2, inc. 38.2024.45). Ricorrente che, del resto, a quel momento, era l’unico che in seno alla __________ poteva operare in nome del Consiglio di amministrazione, in quanto ancora iscritto a RC come AU. Lo scambio di mail tra RI 1, da una parte, e __________ per __________, d’altra parte, versato agli atti dal ricorrente, ad asserita comprova del fatto che dal 1° dicembre 2023 compreso la direzione della società era passata nelle mani dell’acquirente delle azioni societarie, dà atto di quanto segue: - E-mail di d: “Ciao __________, per la riorganizzazione aziendale mi permetto di suggerirti di considerare la possibilità di posizionare la centrale principale in una delle due sedi (__________ o __________) e predisporre nell’altra sede una centrale ridondante d’emergenza (come quella che già abbiamo noi). Questo ti cautela in caso di guasti, inagibilità dei locali, ecc. In tecnica c’è già pertanto non necessita di investimenti finanziari .” - E-mail : “ Ciao __________, per gli uffici ti segnalo anche questo (…) si libera anche un altro spaio da 15m2 a 220.- mensili dunque sarebbero uno da 36m2 e uno da 15m2 disponibili (…)”; - E-mail del 5 dicembre 2023 da __________ ad RI 1 (firmatosi “direttore”) in relazione a delle proposte di sistemazione e locazione degli uffici che il ricorrente ha poi trasmesso il giorno stesso a __________; - E-mail inerente due proposte di assicurazione per “malattia agenti e malattia amministrativi”; - E-mail relativa a delle deduzioni salariali; - E-mail , al quale viene comunicato che “ l’immobiliare chiede le nostre intenzioni in merito agli uffici che occupiamo attualmente (…)”, risposta di __________ “io ho parlato con __________, sarebbe bello se riuscissimo ad avere il contratto per 2 anni, in quanto poi io vorrei unificare le due società ma servirà uno spazio più grande. Comunque l’intenzione è di rimanere lì, così si evita il trasloco ” ed ulteriore riscontro - , al quale viene comunicato che “ non sapevo che il marito di __________ addirittura interagiva con __________! __________ ha un mandato sottoscritto per la gestione delle polizze __________. Se vuoi che siano gestite da altri devi sicuramente revocare il loro mandato. Nella situazione attuale potevamo solo decidere tra l’offerta __________ e __________. Io rispetto qualsiasi tua decisioni ma mi permetto di consigliari di approfondire bene ogni tematica prima di agire per non avere problemi ” con relativo riscontro del rappresentante di __________; - E-mail inerenti “ il doc leasing del veicolo di servizio ” e successiva mail del 5 marzo 2024, sempre inerente il veicolo in questione, che il ricorrente comunica al proprio interlocutore non essere ancora stato trovato in Svizzera, suggerendo “ la soluzione temporanea potrebbe essere di ritirare il veicolo (valore di riscatto CHF 3'000.-) e poi fare il nuovo leasing in un secondo tempo. P.s.: fammi sapere cosa vuoi fare così procedo ”; - E-mail del 5 gennaio 2024 da RI 1 ad RI 1, dal contenuto, non firmato, “ Ciao RI 1, accesso totale per __________ e __________ Totale 2 utenti. Riguardo alla tua mail di ieri adesso la guardo con __________ Da __________ tramite __________ inviato da Iphone” ; - E-mail del 9 gennaio 2024 da __________ di __________ inerente la lista dei lavori che, in “caso di suddivisione delle due unità ” sarebbero stati da eseguire da “ parte vostra ” [ndr: di __________] e inoltro del messaggio da parte di RI 1 (firmatosi “direttore”) a __________, che a sua volta ha risposto al ricorrente “ grazie per l’aggiornamento, io direi che così potrebbe andare bene, per quanto riguarda i posteggi come sono regolati ”; - Uno scambio di e-mail tra il ricorrente e __________ del 23 gennaio 2024 inerenti il mandato di __________ in __________, dove __________ indica che farà avere al proprio interlocutore “ appena possibile una lista delle informazioni e/o dati che dovete preparare ”; - E-ma, nella quale quest’ultimo viene così informato “ i lavori di trasloco procedono come previsto. Lunedì l’immobiliare ritira la vecchia parte degli uffici e tra lunedì e mercoledì l’impresa separa fisicamente le due parti. Considera quindi che settimana prossima saremo ancora in una situazione di cantiere, ma da settimana l’altra __________ è a tua disposizione per l’unificazione della centra ecc. Fammi poi sapere cosa ha previsto/pianificato per l’unificazione dei due servizi (amministrazione e pianificazione) ” (cfr. all. a doc. V, inc. 38.2024.45). 2.11. Chiamata ora a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte valuta, dapprima, la posizione di RI 1. Innanzitutto, è incontestato che l’assicurato era iscritto a Registro di commercio quale Presidente della __________ Servizi di sicurezza sino al 2002 e come amministratore unico, successivamente e per oltre vent’anni. Parimenti indiscusso è, poi, che tale iscrizione sia perdurata sino al fallimento della società, e quindi per oltre cinque mesi dal momento in cui il ricorrente ha presentato alla società le proprie dimissioni, chiedendo la propria cancellazione da RC, ricevute, per conto della ditta di cui lui a novembre 2023 era amministratore unico, dalla moglie (cfr. supra consid. 2.10 e www.zefix.ch). Giova, poi, rilevare che incontestata è anche la circostanza che il ricorrente, quantomeno sino a fine novembre 2023, era pure l’azionista di (netta) maggioranza della SA, della quale deteneva 99 azioni su un totale di 100 (la restante essendo, come visto al consid. 2.10., della coniuge). Con riferimento alle asserzioni ricorsuali secondo cui soggetta, per esempio, all’obbligo di cancellazione del nominativo di RI 1 da RC sarebbe stata la “ nuova proprietaria” della SA, che gli sarebbe pure subentrata dal 1° dicembre 2023 a tutti gli effetti nella direzione aziendale (cfr. supra consid. 1.2. e 1.4.), il TCA rileva che a seguito della cessione azionaria - asseritamente comprovata con il contratto versato, parzialmente, agli atti dal ricorrente -, __________ sarebbe stata effettivamente soggetta una serie di obblighi (cfr. quanto indicato in tal senso al consid. 2.8.). A ben vedere, però, laddove il ricorrente pretende che da dicembre 2023 c’era una “ nuova proprietaria ” di __________, dagli atti risulta, invece, che “i diritti e gli obblighi societari in relazione con la cessione delle quote ” sarebbero “ passati ” a __________, alla pari, quindi, del trasferimento della proprietà della SA (ritenuto come “ i diritti e gli obblighi ” sono evidentemente connessi alla titolarità delle azioni), “ con effetto al giorno seguente del pagamento completo avvenuto del prezzo concordato ” (cfr. supra consid. 2.8. ed all. a doc. 8, inc. 38.2024.45). Sennonché, sentito poi a verbale presso gli uffici della resistente, RI 1, quanto all’operazione di vendita delle azioni della SA, rispondendo negativamente alla domanda a sapere se “ È corretto affermare come, a decorrere dal 1 dicembre 2023, l'intero pacchetto azionario fosse stato venduto da parte sua e la società acquirente __________ l'avesse integralmente pagata?”, ha dichiarato “No, ad oggi __________ (fallita) non ha pagato nulla (…)” (cfr. supra consid. 1.1.). Stante quanto riferito dal ricorrente e quanto indicato nel contratto di cessione ch’egli ha parzialmente prodotto, pertanto, non vi è ragione di ritenere che la proprietà delle azioni della __________, il cui trasferimento era subordinato al previo pagamento di un prezzo poi mai corrisposto da __________, sia stata effettivamente assunta dalla pretesa acquirente. Quanto precede porta a ritenere che l’intero capitale azionario sarebbe ancora detenuto dai coniugi __________, qui ricorrenti, ed in particolare da RI 1, ciò che sarebbe già sufficiente a quantomeno mettere in dubbio il fatto ch’egli possa beneficiare delle prestazioni LADI (sulla posizione dell’azionista unico anche successivamente ad un suo eventuale licenziamento, peraltro in concreto non avvenuto per il periodo determinante, cfr. la giurisprudenza richiamata ai consid. 2.3. e 2.4.). Relativamente, poi, alla posizione di RI 1 quale amministratore unico della __________, il TCA rammenta, innanzitutto, che secondo l'Alta Corte sono, come visto, decisivi gli oneri (obblighi e prerogative) che spettano ex lege a un membro del consiglio di amministrazione di una SA, al quale il diritto a prestazioni va negato senza che sia necessario determinare più concretamente le responsabilità da lui esercitate in seno alla società (cfr. supra consid. 2.4.). Ora, per il periodo in cui il ricorrente postula l’erogazione delle indennità per insolvenza egli, volendo stare alle dimissioni presentate alla società (e per essa ricevute da sua moglie) il 27 novembre 2023 con effetto dal 1° dicembre 2023 compreso, avrebbe dovuto essere radiato quale amministratore unico dal Registro di commercio. Come visto, così non è però stato. Il Tribunale federale ha stabilito che “ per determinare il momento dell’uscita dal consiglio di amministrazione di una società anonima decisiva è la data, per analogia con la giurisprudenza relativa all’art. 52 LAVS, delle effettive dimissioni dal consiglio di amministrazione (“Dies ist der Zeitpunkt des effektiven Rücktritts, welcher umittelbar wirksam ist”), e non quella della cancellazione dell’iscrizione nel registro di commercio o quella della pubblicazione nel Foglio ufficiale svizzero di commercio ” (cfr. supra consid. 2.4. e la citata DTF 126 V 134). N ella STF C 278/05 del 15 marzo 2006 (richiamata dalla parte resistente nella propria duplica; cfr. supra consid. 1.5. e doc. VII, inc. 38.2024.45), l’Alta Corte ha tuttavia sottolineato, sempre a proposito di una richiesta di indennità per insolvenza, che “ Nach Art. 711 OR und Art. 25a HregV habe die Gesellschaft das Ausscheiden eines Mitglieds ohne Verzug beim Handelsregister zur Eintragung anzumelden. Geschehe dies nicht innerhalb von 30 Tagen, könne der Ausgeschiedene die Löschung selbst anmelden. Der Beschwerdegegner habe auch sieben Monate nach dem Beschluss der Generalversammlung noch nichts unternommen, weshalb der Austritt aus der Firma nicht glaubwürdig scheine ” (consid. 2.2.) e che “ Irgendwelche Bemühungen, die sich verzögernde Löschung zu beschleunigen, sind nicht nachgewiesen. Unter solchen Umständen hatte der Beschwerdegegner immer noch die Möglichkeit, seine arbeitgeberähnliche Stellung zu benutzen. Damit verblieb ein Missbrauchsrisiko, wie die Rechtsprechung bereits in vergleichbaren Fällen festgehalten hat ” (consid. 2.3.). In concreto, dagli atti, e meglio per dichiarazione del ricorrente medesimo, emerge che, pur avendo presentato le proprie dimissioni quale amministratore unico il 27 novembre 2023, RI 1 si è reso conto “ A gennaio 2024 (…) che la nuova struttura (Signor __________) non aveva ancora proceduto a far pubblicare lo stralcio del mio nominativo quale amministratore unico della società ”. A fronte di pretese rassicurazioni ricevute da __________, RI 1, consapevole di permanere iscritto a RC quale amministratore unico della __________, non si è minimamente attivato ai fini della propria radiazione. E si è trattato di una scelta ben ponderata, poiché, riferisce il medesimo, “ Questa procedura mi è stata sconsigliata dal mio legale in quanto avrebbe portato a delle conseguenze sia a livello di società (in quanto sarebbe stata priva di organi) sia personale (violazione di quanto pattuito con documento del 27.11.2023 )”; cfr. supra consid. 1.1.). Non chiedendo la propria radiazione dal RC, RI 1, di fatto, ha consentito il prosieguo dell’attività societaria (anche) per i mesi con riferimento ai quali vanta, poi, dei crediti salariali nei confronti di quella stessa SA che, sprovvista di uno degli organi societari, come ben sapeva il ricorrente, sarebbe giunta, prima di aprile 2024, al fallimento ai sensi dell’art. 731b CO. Nemmeno può essere tralasciato il fatto che, “ la nuova proprietà ” non essendo con ogni probabilità mai subentrata alla precedente e non avendo, quindi “ la nuova proprietà ”, nominato una “nuova dirigenza ed il Rappresentante responsabile – conformemente alla LPPS – della __________, che assumono la responsabilità della gestione e della conduzione della società ” (cfr. supra consid. 2.10.), il ruolo di amministratore unico della società ha continuato ad essere ricoperto, oltre che a RC, anche di fatto dal ricorrente che - oltre anche a continuare ad identificarsi quale “ direttore ” nelle mail che produce a pretesa conferma del fatto che da dicembre 2023 egli era solo un “ consulente ” (cfr. supra consid. 1.4.) – da ultimo, ad aprile 2024 ha presentato i bilanci della società che poi ne hanno determinato il fallimento, in nome del “consiglio di amministrazione” della __________. Come già evidenziato, infatti, quella documentazione riporta una firma che, confrontata con gli altri documenti in atti, sembrerebbe essere riconducibile con ogni verosimiglianza a quella del ricorrente. Sulla base di tutto quanto precede, il TCA deve concludere che il ricorrente nel periodo determinante (gennaio-aprile 2024) ha continuato a rivestire in seno alla __________, una posizione analoga a quella di un datore di lavoro, disponendo, in ogni caso, della possibilità di determinare o comunque influenzare risolutivamente le decisioni della società. Per questo motivo, egli non ha diritto a percepire la indennità per insolvenza che ha richiesto. 2.12. In ogni caso, anche a voler considerare, e questo solo per mera ipotesi di lavoro, che il ricorrente in seno alla SA aveva dimissionato a tutti gli effetti e quindi anche di fatto, dall’esercitare la funzione di amministratore unico a fine novembre 2023, il TCA ribadisce che, come anticipato al consid. 2.4., l’Alta Corte, nella propria sentenza pubblicata in DTF 126 V 134 - con riferimento proprio al fatto che il diritto all’indennità per insolvenza deve essere negato ai sensi dell’art. 51 cpv. LADI anche per i periodi successivi all’uscita dal consiglio di amministrazione qualora le difficoltà finanziarie cui è riconducibile il fallimento siano esistite già in precedenza e il rapporto di lavoro sia stato mantenuto - ha stabilito quanto segue: "
c) Die massgebliche Einflussmöglichkeit als Verwaltungsrat als wesentliches Sachverhaltselement hat sich demzufolge vorliegend vor dem 1. Januar 1996 verwirklicht. Ebenso haben die finanziellen Schwierigkeiten, die schliesslich zum Konkurs geführt haben, bereits beim Austritt aus dem Verwaltungsrat und somit vor dem 1. Januar 1996 bestanden, wurde doch bereits im Schreiben der I. AG vom 22. November 1995 erwähnt, dass möglicherweise die Bilanz der Arbeitgeberfirma hinterlegt werden müsse, und erfolgte die Kündigung am 28. November 1995 aus wirtschaftlichen Gründen. Der Beschwerdeführer äusserte denn auch in seinem Rücktrittsschreiben vom 12. November 1995, vom bevorstehenden Verkauf der Firma gehört zu haben. Bis ins Jahr 1996 hinein, nämlich bis 20. Februar 1996 und somit bis einen Tag vor der Konkurseröffnung, dauerte indessen sein Arbeitsverhältnis als Bauführer. Wohl fiel demzufolge der Zeitraum der Einflussmöglichkeit des Beschwerdeführers ins Jahr 1995 (10. Februar bis 12. November 1995) und war der in Art. 51 Abs. 2 AVIG angesprochene Sachverhalt an sich vor dem 1. Januar 1996 abgeschlossen, doch dauerten die Folgen, nämlich die misslichen finanziellen Verhältnisse, die schliesslich zum Konkurs führten und für die ein in der Firma selber mitarbeitender Verwaltungsrat ohne weitere Prüfung seiner effektiven Einflussmöglichkeiten einzustehen hat (vgl. ARV 1997 Nr. 41 S. 226 Erw. 1b), über den Austritt aus dem Verwaltungsrat an. Dieser Sachverhalt ist nach den erwähnten Grundsätzen der unechten Rückwirkung auch unter der Herrschaft des neuen Art. 51 Abs. 2 AVIG zu berücksichtigen. Der Beschwerdeführer hat daher ab 1. Januar 1996 für den vorher verwirklichten Sachverhalt einzustehen.” Il Tribunale federale si è pronunciato nello stesso senso con la STF 8C_705/07 del 6 maggio 2008, nel caso di un assicurato che in seno ad una società anonima - il cui fallimento è, poi, stato dichiarato a dicembre 2005 (procedura successivamente chiusa per mancanza di attivi nel giugno 2006) - era stato membro del CdA dal 1994, presidente dal 2002 al 2004 e direttore da dicembre 2002 a maggio 2005 e che aveva richiesto le indennità per insolvenza in relazione a stipendi rimasti impagati per il periodo tra gennaio e giugno 2005. L’Alta Corte ha, infatti, stabilito quanto segue: " 3.2 Die Vorbringen des Beschwerdeführers vermögen diese Betrachtungsweise nicht in Zweifel zu ziehen. Die tatsächlichen Feststellungen sind nicht mangelhaft im Sinne von Art. 97 Abs. 1 BGG und die rechtliche Würdigung der Vorinstanz ist bundesrechtskonform. Der Versicherte lässt geltend machen, er sei an der ausserordentlichen Verwaltungsratssitzung vom 6. Dezember 2004 als CEO abgesetzt und neu als "einfacher Mitarbeiter" weiterbeschäftigt worden. Er sei nurmehr in beratender Funktion tätig gewesen und es sei ihm keine massgebliche Stellung in der Gesellschaft mehr zugekommen. Der Ausschlussgrund des Art. 51 Abs. 2 AVIG sei demgemäss nicht erfüllt. Ob der Beschwerdeführer als Direktor die Tätigkeit der Gesellschaft tatsächlich nicht mehr beeinflussen konnte, ist mit Blick darauf, dass er in dieser Funktion unter anderem die Entscheidungsfindung der neuen Geschäftsleitung zu unterstützen hatte (Schreiben des neuen Verwaltungsratspräsidenten vom 25. Januar 2006), zweifelhaft. Das kantonale Gericht musste diese Frage allerdings nicht beantworten. Wie im angefochtenen Gerichtsentscheid zu Recht ausgeführt wird, entfällt nämlich ein Anspruch auf Insolvenzentschädigung schon deshalb, weil die Gesellschaft bereits zu einer Zeit in finanzielle Schwierigkeiten geraten ist, als der Beschwerdeführer noch Verwaltungsratspräsident war und demgemäss arbeitgeberähnliche Befugnisse ausgeübt hatte. Die Probleme konnten auch nach seinem Ausscheiden aus dem Verwaltungsrat nicht gelöst werden und führten zuletzt in den Konkurs. Es liegt demnach, wie von der Vorinstanz zutreffend erwogen, ein Fall im Sinne von BGE 126 V 134 vor, womit dem Versicherten keine Insolvenzentschädigung zusteht. Daran ändert nichts, dass der Beschwerdeführer im Jahr 2005 annahm, die Gesellschaft befinde sich auf Grund von Sanierungsmassnahmen und einer angekündigten Fusion (wieder) in gesicherten finanziellen Verhältnissen. Nicht verlangt ist schliesslich gemäss BGE 126 V 134 , dass der Versicherte für die Gründe, welche schliesslich zum Konkurs führten, verantwortlich oder mitverantwortlich ist oder dass ihm eine Missbrauchsabsicht vorgeworfen werden kann. Vielmehr genügt, dass die finanziellen Schwierigkeiten, welche zuletzt zum Konkurs führten, bereits vor dem Austritt aus dem Verwaltungsrat bestanden ( BGE 126 V 134 E. 5c S. 138). Im Lichte der weder offensichtlich unrichtigen noch unvollständigen Tatsachenfeststellung im angefochtenen Entscheid durfte das kantonale Gericht, ohne Bundesrecht zu verletzen, einen Anspruch auf Insolvenzentschädigung ablehnen. ” (consid. 3.2.) Con STCA 38.2014.43 del 9 dicembre 2014, richiamata dalla Cassa nella propria decisione su opposizione (cfr. supra consid. 1.1.), questa Corte, nel caso di un ricorrente operativo per una società nella quale sua moglie era membro del CdA, ha stabilito, innanzitutto, che determinante per l’esclusione di quest’ultima dall’organo societario era la data del suo ritiro effettivo dal CdA, ossia il momento in cui le sue dimissioni erano diventate effettive (ciò che in quel caso corrispondeva, in mancanza di una valida notifica delle dimissioni alla SA, alla cancellazione dell’iscrizione al RC). Secondariamente, il TCA ha concluso da una parte che la coniuge di quell’insorgente, al momento dell’uscita dal CdA conosceva la precaria situazione debitoria della società che ne ha, poi, causato il fallimento. D’altra parte, questa Corte ha appurato che il ricorrente, dopo le dimissioni della consorte dal CdA della sua (ex) datrice di lavoro, aveva lavorato presso la SA sino al fallimento della stessa, e meglio per un periodo superiore ad un anno. Alla luce di quanto precede, il TCA ha, quindi, concluso che la moglie del ricorrente andava esclusa dalla cerchia degli aventi diritto all’indennità per insolvenza ai sensi dell’art. 51 cpv. 2 LADI anche per il periodo successivo al suo ritiro dal CdA e, conseguentemente, che il diritto alle prestazioni in questione andava negato anche al coniuge. Cfr. anche la STCA 38.2024.3. del 22 aprile 2024. Alla luce della giurisprudenza appena richiamata, volendo come anticipato per mera ipotesi di lavoro, considerare che il ricorrente a decorrere dal 30 novembre 2023 avrebbe dimissionato dalla sua carica di amministratore unico società (sul momento dal quale decorre l’effettiva uscita cfr. DTF 126 V 134 già richiamata al consid. 2.4.), occorre appurare se le difficoltà finanziarie che hanno causato il tracollo dell’ex datrice di lavoro (ora in liquidazione) erano già presenti e note al ricorrente prima delle proprie dimissioni (a seguito delle quali egli è, comunque, rimasto alle dipendenze dell’ex datrice di lavoro sino a quando il contratto in essere è stato poi disdetto con comunicazione dell’Ufficio fallimenti; cfr. supra consid. 2.10.). Al riguardo, giova evidenziare, innanzitutto, che in qualità di amministratore unico sino almeno al 30 novembre 2023, RI 1 aveva conoscenza della situazione dell’impresa, che al 31 dicembre 2023 si presentava già come oltremodo critica, e meglio come indica il bilancio presentato e sottoscritto dallo stesso ricorrente che attesta una perdita d’esercizio superiore a quanto necessario ai fini di dover procedere secondo quanto dispone l’art. 725b CO. È del resto innanzitutto RI 1 ad indicare che la cessione delle azioni di quella che da oltre 20 anni era la sua società sarebbe servita a coprire le perdite di esercizio, di modo che già a novembre 2023, quando ha sottoscritto il contratto di cessione, gli era chiaro che la situazione finanziaria della società era compromessa (“ Per l'anno 2023 era prevista una perdita, (…) che sarebbe stata sanata nell'ambito dell'operazione di vendita ”; cfr. supra consid. 1.1.). È questo al di là del fatto che non vi erano, a quel momento, esecuzioni pendenti. Il tutto senza dimenticare che ad occuparsi, dal profilo dell’amministrazione quotidiana, della contabilità della società era la sua consorte (cfr. supra consid. 2.10), ben al corrente, quindi, di entrate, uscite, pagamenti in sospeso, e, più in generale, dell’andamento finanziario della ditta. Consorte in favore della quale peraltro, a settembre 2023, il ricorrente, al fine di “ riconoscere la collaborazione incondizionata, lo spiccato senso di responsabilità, nonché il grande supporto dato alla società (supporto che non si limita alla gestione ammnistrativa )” ha concesso un aumento salariale (cfr. supra consid. 2.10. e doc. 11, inc. 38.2024.46). 2.13. Alla luce di tutto quanto esposto, questo Tribunale rammenta che sino al 30 novembre 2023 il ricorrente disponeva ex lege di un potere determinante in qualità di amministratore unico della __________ (ora in liquidazione). Il diritto a percepire le indennità per insolvenza postulate per il periodo successivo deve essergli negato ritenuto ch’egli, in ogni caso, ha comunque continuato a mantenere un ruolo determinante in seno all’azienda sino al suo fallimento. Inoltre la società è giunta al fallimento in conseguenza di difficoltà finanziarie che si trascinavano da ben prima che il ricorrente rassegnasse le proprie dimissioni dalla carica di amministratore unico - rimaste di fatto lettera morta anche per la sua inattività. Tali difficoltà già solo in funzione del ruolo che ricopriva nella SA gli erano note. È dunque rettamente che la Cassa ha negato al ricorrente il diritto alle indennità per insolvenza richieste per gennaio, febbraio, marzo ed aprile 2024 La decisione su opposizione resa nei confronti di RI 1 deve, conseguentemente, essere confermata. 2.14. Venendo, infine, alla posizione di RI 2, il TCA rammenta che, per costante giurisprudenza, il coniuge di una persona che occupa una posizione analoga a quella di un datore di lavoro che lavora nella stessa azienda di quest’ultima non ha diritto all’indennità per insolvenza, a prescindere dal fatto che occupi o meno anch’egli una posizione analoga a quella di un datore di lavoro (cfr. supra consid. 2.8.) Questa Corte ricorda inoltre che con sentenza 8C_574/2017 del 4 settembre 2018, pubblicata in DLA 2018 N. 12 pag. 342, il Tribunale federale ha confermato la giurisprudenza secondo cui è esclusa dal diritto all’indennità di disoccupazione la persona che ha operato nell’azienda del coniuge, laddove quest’ultimo svolga un ruolo assimilabile a quello del datore di lavoro. Anche nell’eventualità di una separazione (che nel caso di specie non rientra peraltro in considerazione) l’esclusione sussiste fino alla sentenza di divorzio. A nulla di diverso hanno condotto le circostanze di quel caso di specie, e meglio che la coniuge licenziata fosse fuggita con i figli a causa di violenza domestica e che il marito fosse stato arrestato per tale motivo. Al riguardo vedi pure la STF 8C_146/2020 del 17 aprile 2020; STCA 38.2023.16 del 10 maggio 2023; STCA 38.2022.45 del 29 agosto 2022; STCA 38.2021.32 del 13 dicembre 2021, consid. 2.10.; STCA 38.2021.61 del 6 dicembre 2021, consid. 2.12; STCA 38.2021.3 del 26 aprile 2021; STCA 38.2019.39 del 22 gennaio 2020. Nel caso concreto, dagli atti dell’incarto emerge che la ricorrente ha lavorato sino al 30 aprile 2024 alle dipendenze della __________, nella quale, come visto, sino a quel momento il marito occupava una posizione analoga a quella di un datore di lavoro. Coniugata con RI 1, che sino al fallimento della SA ha potuto determinare o influenzare risolutivamente le decisioni societarie (cfr. supra consid. 2.11 e 2.13), nemmeno RI 2 ha diritto alle postulate indennità per insolvenza. Ne consegue che anche la decisione su opposizione resa nei confronti della ricorrente deve essere confermata. 2.15. L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti ; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è in vigore l’art. 61 lett. f bis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. Nel caso concreto, trattandosi di prestazioni LADI, in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2023.30 del 28 agosto 2023 consid. 2.11.; STCA 38.2023.11 del 5 giugno 2023 consid. 2.15.; STCA 38.2023.2 del 3 aprile 2023 consid. 2.9.; STCA 38.2022.87 del 16 gennaio 2023 consid. 2.14.; STCA 38.2022.57 del 3 ottobre 2022 consid. 2.15.; STCA 38.2022.52 del 22 agosto 2022 consid. 2.10.; STCA 38.2022.20 del 25 aprile 2022 consid. 2.9.; STCA 38.2021.89 del 7 febbraio 2022 consid. 2.11.). Sul tema, cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. A. Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 p. 107); Messaggio n. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto».
Dispositiv
- dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente Il segretario di Camera Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.38.2024.45-46
CL/gm
Lugano
7 gennaio 2025
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Christiana Lepori, cancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sui ricorsi del 9 ottobre 2024 di
1.RI 1
2.RI 2
contro
le decisioni su opposizione del 13 settembre 2024 emanate da
CO 1
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenutoin fatto
Anche RI 1 ha impugnato la decisione su opposizione resa nei suoi confronti con tempestivo ricorso al TCA. A sostegno delle proprie motivazioni, ella ha fatto valere, con argomentazioni che ricalcano quanto già esposto da RI 1 (cfr. supra), che suo marito, da dicembre 2023, non disponeva di alcun potere decisionale in seno alla __________ e che la posizione del medesimo non poteva quindi essere ritenuta analoga a quella di un datore di lavoro. Per tali motivi, la ricorrente chiede lannullamento della decisione su opposizione pronunciata dalla Cassa nei suoi confronti ed il riconoscimento delle postulate indennità per insolvenza, quantificate in fr. 17'618.20 (cfr. doc. I; inc. 38.2024.46).
1.3. Nella sua risposta del 4 novembre 2024, la Cassa propone di respingere il ricorso ed in particolare osserva quanto segue:
Nella risposta di causa del 4 novembre 2024 al ricorso presentato da RI 2 la parte resistente, sostanzialmente, riprende quanto indicato per il marito, RI 1 (cfr. doc. III; inc. 38.2024.46).
1.4. Con replica del 13 novembre 2024, RI 1 osserva quanto segue:
Nella propria replica del 13 novembre 2024, RI 2 si riconferma, da parte sua, in quanto già indicato nel proprio ricorso, rilevando che dallo cambio di e-mail avuto fra mio marito e __________ ( ) si desume che in realtà egli non svolgeva più la funzione dirigenziale, bensì solo quella di consulente ( ) (cfr. doc. V, inc. 38.2024.46).
1.5. Con duplica del 26 novembre 2024, la Cassa osserva quanto segue:
Con duplica alla replica presentata da RI 2, invece, la Cassa si è limitata a riconfermarsi nella propria decisione su opposizione (cfr. doc. VII, inc. 38.2024.46).
1.6. Con osservazioni del 5 dicembre 2024 trasmesse, per conoscenza, alla parte resistente, il giorno successivo (cfr. doc. X) RI 1 rileva, infine, che:
consideratoin diritto
in ordine
2.1. Secondo lart. 76 cpv. 1 LPAmm - disposizione applicabile in virtù del rinvio al diritto sussidiario di cui allart. 31 della Lptca -, quando siano proposti davanti alla stessa Autorità più ricorsi il cui fondamento di fatto sia il medesimo, lAutorità può ordinare la congiunzione delle istruttorie, decidere i ricorsi con una sola decisione o sospendere una o più procedure in attesa della istruzione o della decisione delle altre.
Nella concreta evenienza, i ricorsi sono stati presentati contro due decisioni emesse dalla medesima Cassa, entrambe relative al diniego delle indennità per insolvenza; luna, motivata sulla base del fatto che RI 1 rivestiva in seno allex datrice di lavoro una posizione analoga a quella di un datore di lavoro anche dopo aver presentato le dimissioni dal ruolo di AU, laltra nei confronti di sua moglie, RI 2, attiva nella stessa società.
I fatti oggetto delle due decisioni su opposizione, quindi, sono perlomeno parzialmente di ugual natura e pongono sostanzialmente gli stessi temi di diritto materiale.
È dunque accertata la connessione tra loro.
Per economia processuale le procedure ricorsuali 38.2024.45 e 38.2024.46 sono,dunque, congiunte in un unico procedimento giudiziario (cfr.STF 8C_683/2021 del 13 luglio 2022 consid. 1; STF 9C_512/STF 8C_25/2022 del 9 marzo 2022 consid. 7; STF 9C_787/2020, 9C_22/2021 del 14 aprile 2021 consid. 1.; STF 9C_345/2020, 9C_346/2020 del 10 settembre 2020 consid. 1; STF 8C_63/2019, 8C_65/2019 dell11 giugno 2019 consid. 1;STF 748/2017, 9C_760/2017 del 13 febbraio 2018 consid. 2; STF 8C_913/2009, 8C_914/2009 del 7 dicembre 2009; DTF 131 V 59 consid. 1; DTF 128 V 124 consid. 1).
nel merito
2.2. Oggetto del contendere è la questione di sapere se correttamente, o meno, la Cassa ha negato ai ricorrenti il diritto a percepire le indennità per insolvenza richieste con domande del 31 maggio 2024.
"I lavoratori soggetti allobbligo di contribuzione, al servizio di datori di lavoro che sottostanno in Svizzera ad una procedura desecuzione forzata o che occupano in Svizzera lavoratori, hanno diritto allindennità per insolvenza, se:
a.il loro datore di lavoro è stato dichiarato in fallimento e se a quel momento vantano crediti salariali oppure
b.il fallimento non viene dichiarato soltanto perché in seguito a manifesto indebitamento del datore di lavoro nessun creditore è disposto ad anticipare le spese o
c.hanno presentato, contro il loro datore di lavoro, una domanda di pignoramento per crediti salariali.
Lart. 51 cpv. 1 lett. b è stato introdotto nella legge in occasione della prima revisione della LADI del 5 ottobre 1990, in vigore dal 1° gennaio 1992.
Il cpv. 2 di questa disposizione stabilisce, poi, che non hanno diritto allindennità per insolvenza le persone che, in qualità di soci, di membri di un organo dirigente dellazienda o finanziariamente partecipi della società, prendono parte alle decisioni del datore di lavoro o possono esercitarvi un influsso considerevole, nonché i loro coniugi che lavorano nellazienda.
Il contenuto dellart. 51 cpv. 2 LADI è identico a quello dellart. 31 cpv. 3 lett. c LADI.
In una decisione del 21 maggio 1997, pubblicata in SVR 1997 ALV Nr. 107, il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) ha, tra laltro, affermato che la giurisprudenza emanata relativamente allart. 31 cpv. 3 lett. c LADI è applicabile pure al diritto allindennità per insolvenza di cui allart. 51 LADI (cfr. anche STF 8C_242/2022 del 4 agosto 2022 consid. 3.2., pubblicata in DLA 2022 N. 13 pag. 433 segg.; STF 8C_412/2017 del 10 gennaio 2018 consid. 3.2., pubblicata in DLA 2018 N. 3 pag. 100 segg.).
2.4. Secondo l'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI non hanno diritto all'indennità per lavoro ridotto le persone che, come soci, compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo dell'azienda, determinano o possono influenzare risolutivamente le decisioni del datore di lavoro, come anche i loro coniugi occupati nell'azienda.
Con decisione pubblicata in DTF123 V 234il Tribunale federale (TF) ha esteso lapplicabilità dellart. 31 cpv. 3 lett. c LADI allassegnazione dellindennità di disoccupazione (cfr. STF C 292/05 del 16 febbraio 2007 consid. 3) e ha stabilito, in particolare, che il lavoratore in posizione professionale analoga a quella di un datore di lavoro non ha diritto all'indennità di disoccupazione se, dopo essere stato licenziato dalla società anonima, continua ad essere l'azionista unico ed il solo amministratore della ditta (cfr. STF 8C_811/2019 del 12 novembre 2020 consid. 3.1.1.).
Questa normativa è stata introdotta nella legge per ovviare a possibili abusi in una situazione particolare"in cui gli interessi in gioco si sovrappongono"(cfr. Messaggio concernente una nuova legge federale su l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza del 2 luglio 1980, Ed. separata pag. 62, Gerhards, Kommentar...Vol. I, pag. 408 no. 43; Beatrice Brügger, Die Kurzarbeitsentschädigung als arbeitslosenversicherungsrechtliche Präventivmassnahme, Berna 1993, pag. 37).
In una sentenza del 9 marzo 1987, pubblicata in DTF 113 V 74, il TFA ha precisato che, contrariamente alla giurisprudenza relativa al vecchio art. 31 cpv. 1 lett. c OADI, il diritto è escluso per le persone menzionate dall'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI.
Con giudizio del 19 novembre 1994, pubblicato in DTF 120 V 521 e in SVR 1995 ALV Nr. 36, lAlta Corte ha stabilito che, per giudicare se un dipendente, membro di un organo dirigente di un'impresa è escluso dal diritto all'indennità in virtù dell'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI, bisogna determinare di quale potere decisionale egli dispone effettivamente, in funzione della struttura interna dell'azienda. Secondo la nostra Massima Istanza non è ammissibile rifiutare il diritto all'indennità a un dirigente per il solo motivo che egli è autorizzato a rappresentare la ditta con la sua firma ed è iscritto al registro di commercio. Nel caso che era chiamato ad esaminare il Tribunale federale ha così riconosciuto il diritto all'indennità a due vicedirettori, visto che le loro competenze erano limitate a certi settori tecnici.
Le sentenze sopra menzionate sono poi state ulteriormente confermate dallAlta Corte in una decisione pubblicata in SVR 1997 ALV Nr. 82, DTF 122 V 270 e DLA 1996/1997 Nr. 23, pag. 130.
Cfr. anche STF 8C_34/2021 dell8 luglio 2021, pubblicata in SVR 2021 ALV Nr. 14 pag. 51 e STF 8C_412/2017 del 10 gennaio 2018 consid. 3.3., pubblicata in DLA 2018 Nr. 3 pag. 100 segg. riguardanti il diritto allindennità per insolvenza.
Nelle sentenze pubblicate in SVR 1997 ALV Nr. 82, DTF 122 V 270 e DLA 1996/1997, Nr. 23, pag. 130, e in SVR 1997 ALV Nr. 101, il TFA ha stabilito che un dipendente membro del consiglio di amministrazione di unazienda gode ex lege (cfr. art. 716a-716b del Codice delle obbligazioni) di un notevole potere decisionale ai sensi dellart. 31 cpv. 3 lett. c LADI.
Per un membro del consiglio di amministrazione il diritto alle prestazioni è, pertanto, escluso senza che sia necessario determinare più concretamente le responsabilità da lui esercitate all'interno della società (cfr. STF 8C_242/2022 del 4 agosto 2022 consid. 3.2., pubblicata in DLA 2022 Nr. 13 pag. 433 segg.; STF 8C_412/2017 del 10 gennaio 2018 consid. 3.3., pubblicata in DLA 2018 Nr. 3 pag. 100 segg. riguardante il diritto allindennità per insolvenza e citata sopra; STFA C 160/05 del 24 gennaio 2006; STFA C 102/04 del 15 giugno 2005; STF 8C_838/2008 del 3 febbraio 2009; STF 8C_279/2010 del 8 giugno 2010).
Sempre secondo la giurisprudenza federale la posizione di socio gerente di una Sagl (cfr. art. 809-818 CO) è equiparabile a quella di un membro del consiglio di amministrazione di una SA (cfr. STFA C 270/04 del 4 luglio 2005; STFA C 37/02 del 22 novembre 2002 e STFA C 71/01 del 30 agosto 2001; STF 8C_84/2008 del 3 marzo 2009, pubblicata in DLA 2009 N. 9 pag. 177; STCA 38.2013.51 del 23 gennaio 2014; in un altro contesto cfr. pure la STF 9C_424/2016 del 26 gennaio 2017).
Cfr. pure STF 8C_776/2011 del 14 novembre 2012; STF 8C_729/2014 del 18 novembre 2014.
Con giudizio 8C_412/2017 del 10 gennaio 2018, pubblicato in DLA 2018 Nr. 3 pag. 100 segg., già citato sopra, il Tribunale federale, da un lato, ha ribadito che giusta lart. 51 cpv. 2 LADI, analogamente allart. 31 cpv. 3 lett. c LADI, non hanno diritto allindennità per insolvenza le persone che, ad esempio in qualità di soci, determinano o possono influenzare risolutivamente le decisioni del datore di lavoro. Dallaltro, facendo comunque riferimento allart. 31 cpv. 3 lett. c LADI, ha evidenziato che è determinante il fatto che tale influsso riguardi il periodo di riscossione della prestazione. Secondo la giurisprudenza non occorre esaminare il singolo caso quando il potere decisionale significativo è già sancito dalla legge, come avviene nel caso di un socio di una Sagl.
In una sentenza 8C_191/2014 del 4 giugno 2014 la nostra Massima Istanza ha stabilito, nel caso di una piccola impresa Sagl creata principalmente per continuare a impiegare lassicurato in progetti di unaltra società, che può non essere sufficiente cancellarsi dal registro di commercio come socio o dirigente della Sagl per eludere quanto espresso nellarticolo 31 cpv. 3 lett. c LADI. Lassicurato in quella fattispecie non aveva diritto alle indennità per lavoro ridotto poiché, malgrado non rivestisse più una posizione ufficiale in seno alla Sagl, partecipava in modo determinante alle decisioni della Sagl nel senso di una persona esercitante unattività analoga a quella di un datore di lavoro.
In una sentenza pubblicata in DTF126 V 134, relativa allindennità per insolvenza, lAlta Corte, dun lato, ha stabilito che per determinare il momento delluscita dal consiglio di amministrazione di una società anonima decisiva è la data, per analogia con la giurisprudenza relativa allart. 52 LAVS, delle effettive dimissioni dal consiglio di amministrazione (Dies ist der Zeitpunkt des effektiven Rücktritts, welcher umittelbar wirksam ist), e non quella della cancellazione delliscrizione nel registro di commercio o quella della pubblicazione nel Foglio ufficiale svizzero di commercio (consid. 5b).
Questa giurisprudenza viene costantemente confermata dal Tribunale federale (cfr. STF 8C_478/2018 del 16 agosto 2018 pure relativa allindennità per insolvenza).
Le dimissioni da una carica in seno a una società sono un atto unilaterale soggetto a ricezione e non sono sottoposte ad alcuna forma particolare, anche se un documento redatto in forma scritta permette meglio di stabilire le dimissioni effettive (cfr. STF 8C_140/2010 del 12 ottobre 2010 consid. 4.4.2.; e la sentenza della Corte delle assicurazioni sociali del Tribunale cantonale vodese ACH 1/09-96/2009 del 1° dicembre 2009 consid.4b "encore faut-il toutefois que la démission effective soit dûment établie, par la production dun document probant (lettre de démission ou procès-verbal dassemblée générale) adressé au RC avec la réquisition de radiation, de manière à exclure tout abus).
In proposito cfr. pure STF 8C_820/2009 del 28 ottobre 2010; STFA C 358/01 del 17 settembre 2003; STCA 38.2005.70 del 30 novembre 2005; STCA 38.2012.27 del 24 settembre 2012. Per il cambiamento di cassa malati cfr. DTF 126 V 480.
Daltro lato, il Tribunale federale ha pure stabilito che il diritto allindennità per insolvenza deve essere negato ai sensi dellart. 51 cpv. LADI anche per i periodi successivi alluscita dal consiglio di amministrazione qualora le difficolta finanziarie cui è riconducibile il fallimento siano esistite già in precedenza e il rapporto di lavoro sia stato mantenuto (consid. 5c).
Questo principio giurisprudenziale è stato confermato nella STF 8C_705/07 del 6 maggio 2008, nella quale è stato peraltro precisato che non è necessario che la persona assicurata sia responsabile (o corresponsabile) dei problemi finanziari della società. Decisivo è invece il fatto che lassicurato al momento dalluscita dal CdA conoscesse lesistenza di detti problemi che, in seguito, hanno provocato il fallimento della società (cfr. anche la STCA 38.2014.43 del 9 dicembre 2014; STCA 38.2024.3 del 22 aprile 2024).
2.5.La Segreteria di Stato delleconomia (SECO), quale autorità di sorveglianza che deve adoperarsi per garantire unapplicazione uniforme del diritto ed impartire le istruzioni generali (cfr. art. 110 LADI; STF 8C_73/2022 del 26 gennaio 2023 consid. 4.3.1.; STF 8C_750/2021 del 20 magio 2022 consid. 3.2.; STFA C 340/00 dell8 aprile 2004, consid. 4; STFA C 176/00 del 10 marzo 2003, consid. 3; STFA C 260/99 dell8 agosto 2001, consid. 6b e DTF 127 V 57, consid. 3a p. 61), nellaPrassi LADIIDnella versione in vigore da ottobre 2012 (stato al 1° luglio 2024) ha previsto, in particolare per quanto attiene alloggetto della presente vertenza, quanto segue:
La Prassi LADI sullindennità per insolvenza (PrassiLADIII, stato al 1° luglio 2024), pure edita dalla direzione del lavoro della SECO, prevede, poi, quanto segue:
2.6. Le direttive amministrative - come la Prassi LADI emanata dalla SECO - non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali(cfr. STF 8C_228/2023 del 6 ottobre 2023 consid. 3.2.; STF 8C_141/2023 del 2 maggio 2023 consid. 4.1.; STF 8C_297/2022 del 15 febbraio 2023 consid. 3.2.; STF 9C_270/2021 del 30 dicembre 2021 consid. 3.5.; STF 8C_503/2021 del 18 novembre 2021 consid. 4.2.; STF 8C_463/2021 del 9 novembre 2021 consid. 4.2.; STF 9C_458/2020 del 27 settembre 2021 consid. 4.1.; DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.; STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF 9C_631/2019 del 19 giugno 2020 consid.2.3.; DTF 144 V 195; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169 consid.10.1 pag. 181).
Il giudice deve, invece, scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr. DTF 146 V 233 consid. 4.2.1.; DTF 145 V 84 consid. 6.1.1.; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STF H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233 consid.2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II pag. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed.Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).
Secondo la giurisprudenza, infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze (cfr. STF 9C_442/2021 del 17 marzo 2022 consid.3.3.; DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).
2.7. In dottrinaBoris Rubin, in Commentaire de la loi sur lassurance-chômage, Ed.Schulthess 2014 pag. 427, a proposito dellart. 51 cpv. 2 LADI, ha sviluppato le seguenti considerazioni:
2.11. Chiamata ora a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte valuta, dapprima, la posizione di RI 1.
Innanzitutto, è incontestato che lassicurato era iscritto a Registro di commercio quale Presidente della __________ Servizi di sicurezza sino al 2002 e come amministratore unico, successivamente e per oltre ventanni.
Parimenti indiscusso è, poi, che tale iscrizione sia perdurata sino al fallimento della società, e quindi per oltre cinque mesi dal momento in cui il ricorrente ha presentato alla società le proprie dimissioni, chiedendo la propria cancellazione da RC, ricevute, per conto della ditta di cui lui a novembre 2023 era amministratore unico, dalla moglie (cfr. supra consid. 2.10 e www.zefix.ch).
Giova, poi, rilevare che incontestata è anche la circostanza che il ricorrente, quantomeno sino a fine novembre 2023, era pure lazionista di (netta) maggioranza della SA, della quale deteneva 99 azioni su un totale di 100 (la restante essendo, come visto al consid. 2.10., della coniuge).
Con riferimento alle asserzioni ricorsuali secondo cui soggetta, per esempio, allobbligo di cancellazione del nominativo di RI 1 da RC sarebbe stata la nuova proprietariadella SA, che gli sarebbe pure subentrata dal 1° dicembre 2023 a tutti gli effetti nella direzione aziendale (cfr. supra consid. 1.2. e 1.4.), il TCA rileva che a seguito della cessione azionaria - asseritamente comprovata con il contratto versato, parzialmente, agli atti dal ricorrente -, __________ sarebbe stata effettivamente soggetta una serie di obblighi (cfr. quanto indicato in tal senso al consid. 2.8.).
A ben vedere, però, laddove il ricorrente pretende che da dicembre 2023 cera una nuova proprietaria di __________, dagli atti risulta, invece, chei diritti e gli obblighi societari in relazione con la cessione delle quote sarebbero passati a __________, alla pari, quindi, del trasferimento della proprietà della SA (ritenuto come i diritti e gli obblighi sono evidentemente connessi alla titolarità delle azioni), con effetto al giorno seguente del pagamento completo avvenuto del prezzo concordato (cfr. supra consid. 2.8. ed all. a doc. 8, inc. 38.2024.45).
Sennonché, sentito poi a verbale presso gli uffici della resistente, RI 1, quanto alloperazione di vendita delle azioni della SA, rispondendo negativamente alla domanda a sapere seÈ corretto affermare come, a decorrere dal 1 dicembre 2023, l'intero pacchetto azionario fosse stato venduto da parte sua e la società acquirente __________ l'avesse integralmente pagata?,ha dichiaratoNo, ad oggi __________ (fallita) non ha pagato nulla( ) (cfr. supra consid. 1.1.).
Stante quanto riferito dal ricorrente e quanto indicato nel contratto di cessione chegli ha parzialmente prodotto, pertanto, non vi è ragione di ritenere che la proprietà delle azioni della __________, il cui trasferimento era subordinato al previo pagamento di un prezzo poi mai corrisposto da __________, sia stata effettivamente assunta dalla pretesa acquirente.
Quanto precede porta a ritenere che lintero capitale azionario sarebbe ancora detenuto dai coniugi __________, qui ricorrenti, ed in particolare da RI 1, ciò che sarebbe già sufficiente a quantomeno mettere in dubbio il fatto chegli possa beneficiare delle prestazioni LADI (sulla posizione dellazionista unico anche successivamente ad un suo eventuale licenziamento, peraltro in concreto non avvenuto per il periodo determinante, cfr. la giurisprudenza richiamata ai consid. 2.3. e 2.4.).
Relativamente, poi, alla posizione di RI 1 quale amministratore unico della __________, il TCA rammenta, innanzitutto, che secondo l'Alta Corte sono, come visto, decisivi gli oneri (obblighi e prerogative) che spettano ex lege a un membro del consiglio di amministrazione di una SA, al quale il diritto a prestazioni va negato senza che sia necessario determinare più concretamente le responsabilità da lui esercitate in seno alla società (cfr. supra consid. 2.4.).
Ora, per il periodo in cui il ricorrente postula lerogazione delle indennità per insolvenza egli, volendo stare alle dimissioni presentate alla società (e per essa ricevute da sua moglie) il 27 novembre 2023 con effetto dal 1° dicembre 2023 compreso, avrebbe dovuto essere radiato quale amministratore unico dal Registro di commercio. Come visto, così non è però stato.
Il Tribunale federale ha stabilito che per determinare il momento delluscita dal consiglio di amministrazione di una società anonima decisiva è la data, per analogia con la giurisprudenza relativa allart. 52 LAVS, delle effettive dimissioni dal consiglio di amministrazione (Dies ist der Zeitpunkt des effektiven Rücktritts, welcher umittelbar wirksam ist), e non quella della cancellazione delliscrizione nel registro di commercio o quella della pubblicazione nel Foglio ufficiale svizzero di commercio (cfr. supra consid. 2.4. e la citata DTF 126 V 134).
Nella STF C 278/05 del 15 marzo 2006 (richiamata dalla parte resistente nella propria duplica; cfr. supra consid. 1.5. e doc. VII, inc. 38.2024.45), lAlta Corte ha tuttavia sottolineato, sempre a proposito di una richiesta di indennità per insolvenza, che Nach Art. 711 OR und Art. 25a HregV habe die Gesellschaft das Ausscheiden eines Mitglieds ohne Verzug beim Handelsregister zur Eintragung anzumelden.Geschehe dies nicht innerhalb von 30 Tagen, könne der Ausgeschiedene die Löschung selbst anmelden. Der Beschwerdegegner habe auch sieben Monate nach dem Beschluss der Generalversammlung noch nichts unternommen, weshalb der Austritt aus der Firma nicht glaubwürdig scheine (consid. 2.2.) e che Irgendwelche Bemühungen, die sich verzögernde Löschung zu beschleunigen, sind nicht nachgewiesen. Unter solchen Umständen hatte der Beschwerdegegner immer noch die Möglichkeit, seine arbeitgeberähnliche Stellung zu benutzen. Damit verblieb ein Missbrauchsrisiko, wie die Rechtsprechung bereits in vergleichbaren Fällen festgehalten hat (consid.2.3.).
Sulla base di tutto quanto precede, il TCA deve concludere che il ricorrente nel periodo determinante (gennaio-aprile 2024) ha continuato a rivestire in seno alla __________, una posizione analoga a quella di un datore di lavoro, disponendo, in ogni caso, della possibilità di determinare o comunque influenzare risolutivamente le decisioni della società. Per questo motivo, egli non ha diritto a percepire la indennità per insolvenza che ha richiesto.
2.12. In ogni caso, anche a voler considerare, e questo solo per mera ipotesi di lavoro, che il ricorrente in seno alla SA aveva dimissionato a tutti gli effetti e quindi anche di fatto, dallesercitare la funzione di amministratore unico a fine novembre 2023, il TCA ribadisce che, come anticipato al consid. 2.4., lAlta Corte, nella propria sentenza pubblicata inDTF126 V 134 - con riferimento proprio al fatto che ildiritto allindennità per insolvenza deve essere negato ai sensi dellart. 51 cpv. LADI anche per i periodi successivi alluscita dal consiglio di amministrazione qualora le difficoltà finanziarie cui è riconducibile il fallimento siano esistite già in precedenza e il rapporto di lavoro sia stato mantenuto - ha stabilito quanto segue:
Il Tribunale federale si è pronunciato nello stesso senso con la STF 8C_705/07 del 6 maggio 2008, nel caso di un assicurato che in seno ad una società anonima - il cui fallimento è, poi, stato dichiarato a dicembre 2005 (procedura successivamente chiusa per mancanza di attivi nel giugno 2006) - era stato membro del CdA dal 1994, presidente dal 2002 al 2004 e direttore da dicembre 2002 a maggio 2005 e che aveva richiesto le indennità per insolvenza in relazione a stipendi rimasti impagati per il periodo tra gennaio e giugno 2005.
LAlta Corte ha, infatti, stabilito quanto segue:
Con STCA 38.2014.43 del 9 dicembre 2014, richiamata dalla Cassa nella propria decisione su opposizione (cfr. supra consid. 1.1.), questa Corte, nel caso di un ricorrente operativo per una società nella quale sua moglie era membro del CdA, ha stabilito, innanzitutto, che determinante per lesclusione di questultima dallorgano societario era la data del suo ritiro effettivo dal CdA, ossia il momento in cui le sue dimissioni erano diventate effettive (ciò che in quel caso corrispondeva, in mancanza di una valida notifica delle dimissioni alla SA, alla cancellazione delliscrizione al RC).
Secondariamente, il TCA ha concluso da una parte che la coniuge di quellinsorgente, al momento delluscita dal CdA conosceva la precaria situazione debitoria della società che ne ha, poi, causato il fallimento.
Daltra parte, questa Corte ha appurato che il ricorrente, dopo le dimissioni della consorte dal CdA della sua (ex) datrice di lavoro, aveva lavorato presso la SA sino al fallimento della stessa, e meglio per un periodo superiore ad un anno.
Alla luce di quanto precede, il TCA ha, quindi, concluso che la moglie del ricorrente andava esclusa dalla cerchia degli aventi diritto allindennità per insolvenza ai sensi dellart. 51 cpv. 2 LADI anche per il periodo successivo al suo ritiro dal CdA e, conseguentemente, che il diritto alle prestazioni in questione andava negato anche al coniuge.
Cfr. anche la STCA 38.2024.3. del 22 aprile 2024.
Alla luce della giurisprudenza appena richiamata, volendo come anticipato per mera ipotesi di lavoro, considerare che il ricorrente a decorrere dal 30 novembre 2023 avrebbe dimissionato dalla sua carica di amministratore unico società (sul momento dal quale decorre leffettiva uscita cfr. DTF 126 V 134 già richiamata al consid. 2.4.), occorre appurare se le difficoltà finanziarie che hanno causato il tracollo dellex datrice di lavoro (ora in liquidazione) erano già presenti e note al ricorrente prima delle proprie dimissioni (a seguito delle quali egli è, comunque, rimasto alle dipendenze dellex datrice di lavoro sino a quando il contratto in essere è stato poi disdetto con comunicazione dellUfficio fallimenti; cfr. supra consid. 2.10.).
Al riguardo, giova evidenziare, innanzitutto, che in qualità di amministratore unico sino almeno al 30 novembre 2023, RI 1 aveva conoscenza della situazione dellimpresa, che al 31 dicembre 2023 si presentava già come oltremodo critica, e meglio come indica il bilancio presentato e sottoscritto dallo stesso ricorrente che attesta una perdita desercizio superiore a quanto necessario ai fini di dover procedere secondo quanto dispone lart. 725b CO.
È del resto innanzitutto RI 1 ad indicare che la cessione delle azioni di quella che da oltre 20 anni era la sua società sarebbe servita a coprire le perdite di esercizio, di modo che già a novembre 2023, quando ha sottoscritto il contratto di cessione, gli era chiaro che la situazione finanziaria della società era compromessa (Per l'anno 2023 era prevista una perdita, ( ) che sarebbe stata sanata nell'ambito dell'operazione di vendita; cfr. supra consid. 1.1.). È questo al di là del fatto che non vi erano, a quel momento, esecuzioni pendenti.
Il tutto senza dimenticare che ad occuparsi, dal profilo dellamministrazione quotidiana, della contabilità della società era la sua consorte (cfr. supra consid. 2.10), ben al corrente, quindi, di entrate, uscite, pagamenti in sospeso, e, più in generale, dellandamento finanziario della ditta. Consorte in favore della quale peraltro, a settembre 2023, il ricorrente, al fine di riconoscere la collaborazione incondizionata, lo spiccato senso di responsabilità, nonché il grande supporto dato alla società (supporto che non si limita alla gestione ammnistrativa) ha concesso un aumento salariale (cfr. supra consid. 2.10. e doc. 11, inc. 38.2024.46).
2.13. Alla luce di tutto quanto esposto, questo Tribunale rammenta che sino al 30 novembre 2023 il ricorrente disponeva ex lege di un potere determinante in qualità di amministratore unico della __________ (ora in liquidazione).
Il diritto a percepire le indennità per insolvenza postulate per il periodo successivo deve essergli negato ritenuto chegli, in ogni caso, ha comunque continuato a mantenere un ruolo determinante in seno allazienda sino al suo fallimento.
Inoltre la società è giunta al fallimento in conseguenza di difficoltà finanziarie che si trascinavano da ben prima che il ricorrente rassegnasse le proprie dimissioni dalla carica di amministratore unico - rimaste di fatto lettera morta anche per la sua inattività. Tali difficoltà già solo in funzione del ruolo che ricopriva nella SA gli erano note.
È dunque rettamente che la Cassa ha negato al ricorrente il diritto alle indennità per insolvenza richieste per gennaio, febbraio, marzo ed aprile 2024
La decisione su opposizione resa nei confronti di RI 1 deve, conseguentemente, essere confermata.
2.15. Lart. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica egratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. Lart. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.
Dalla medesima data è in vigore lart. 61 lett. fbisLPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Nel caso concreto, trattandosi di prestazioni LADI, in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2023.30 del 28 agosto 2023 consid. 2.11.; STCA 38.2023.11 del 5 giugno 2023 consid. 2.15.; STCA 38.2023.2 del 3 aprile 2023 consid. 2.9.; STCA 38.2022.87 del 16 gennaio 2023 consid. 2.14.; STCA 38.2022.57 del 3 ottobre 2022 consid. 2.15.; STCA 38.2022.52 del 22 agosto 2022 consid. 2.10.; STCA 38.2022.20 del 25 aprile 2022 consid. 2.9.; STCA 38.2021.89 del 7 febbraio 2022 consid. 2.11.).
Sul tema, cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. A. Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 p. 107); Messaggio n. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto sulliniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto».
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti