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38.2024.39

A ragione SdL ha sospeso A. per 18 gg dal diritto a ID per avere interrotto un corso collettivo assegnatole da URC. A. ha infatti manifestato la sua contrarietà a continuare la misura che era adeguata. La contestazione di non conformità alle sue capacità è ininfluente per un corso

Ticino · 2024-10-21 · Italiano TI
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Erwägungen (1 Absätze)

E. 45 cpv. 4 OADI stabilisce che la colpa grave è data se l'assicurato, senza valido motivo, ha abbandonato un’occupazione adeguata senza garanzia di una nuova oppure ha rifiutato un’occupazione adeguata. In virtù dell'art. 45 cpv. 5 OADI se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato. Per determinare il prolungamento sono prese in considerazione le sospensioni degli ultimi due anni. 2.5.  In una sentenza pubblicata in DLA 1999 N. 9 pag. 42 il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha avuto occasione di chiarire quando un assicurato può non iniziare o interrompere un corso senza incorrere in nessuna sanzione. Si trattava di un'assicurata alla quale era stato ordinato di frequentare un corso di 4 giorni, a tempo pieno, intitolato "Successo sul mercato del lavoro". L'assicurata ha rifiutato di prendervi parte sottolineando, che dovendosi occupare anche dei propri figli, le era impossibile seguire il corso a tempo pieno. L'Alta Corte ha innanzitutto stabilito che sussiste un motivo che giustifica il mancato inizio o l’interruzione di un corso – e quindi permette di non sospendere un assicurato ai sensi dell'art. 30 cpv. 1 lett. d LADI – nel caso in cui la frequentazione del corso non è considerata adeguata per l'assicurato in questione (cfr. pure DLA 2001 N. 7, consid. 3b, pag. 85). Il TFA ha aggiunto che un corso è ritenuto inadeguato quando le circostanze personali o lo stato di salute (i motivi di salute devono essere debitamente comprovati mediante certificati medici, cfr. STFA C 151/03 del 3 ottobre 2003; STFA C 80/03 del 17 giugno 2003; STFA I 550/00 del 18 aprile 2002; STFA I 11/01 del 28 giugno 2001; STFA C 12/96 del 10 settembre 1996; DLA 2000 pag. 38, consid. 2a, pag. 40; DTF 125 V 351, consid. 3a, pag. 352; DTF 124 V 234, consid. 4b/bb e riferimenti, pag. 238. Tali certificati devono essere realmente credibili, cfr. STFA C 320/98 del 14 aprile 1999) dell'assicurato non gli permettono ragionevolmente di seguirlo (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. c LADI; STF 8C_154/2012 del 4 marzo 2013 consid. 3.4.2.; DLA 1999 N. 9 pag. 42 consid. 2b). Questa interpretazione è, peraltro, conforme alle disposizioni di diritto internazionale della sicurezza sociale: " (…) Diese Rechtsprechung steht im Einklang mit Art. 21 Abs. 2 des Übereinkommens Nr. 168 der Interkantonalen (n.d.r. in realtà: internazionale) Arbeitsorganisation (IAO) über Beschäftigungsförderung und den Schutz gegen Arbeitslosigkeit vom 21. Juni 1988 (SR 0.822.726.8; AS 1991 S. 1914), wonach bei der Beurteilung der Zumutbarkeit einer Beschäftigung unter anderem die Auswirkungen dieser Beschäftigung auf die persönliche und familiäre Lage der Betreffenden zu berücksichtigen sind. (…)" (DLA 1999 N. 9, consid. 2b, pag. 46) Nel caso che era chiamata a giudicare la nostra Massima Istanza ha stabilito che, trattandosi di un'assicurata che cercava un impiego limitato al 25%, il corso era inadeguato visto che, da un lato, essa doveva occuparsi di tre figli di cui due in età scolastica mentre il terzo doveva essere allattato varie volte al giorno, dall’altro, doveva frequentare pure un altro corso d'informatica approvato dall'assicurazione contro la disoccupazione, che aveva luogo altrove rispetto al domicilio e che implica lo svolgimento di esercizi a casa. Il corso era, pertanto, inappropriato, contrariamente a quanto previsto all'art. 17 cpv. 3 lett. a LADI (cfr. DLA 1999 N. 9 pag. 47 consid. 3). In un'altra sentenza C 349/05 del 20 febbraio 2006 l'Alta Corte ha confermato una sanzione (5 giorni di sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione) inflitta a un assicurato che era stato assente in modo ingiustificato per alcuni giorni (cinque) da un corso (di accompagnamento al fine della ricerca di un impiego con Coaching personale per quadri e specialisti con funzioni quadro inferiori e medie) che si svolgeva per dieci giorni suddivisi dal 25 aprile al 3 giugno 2005. In particolare la nostra Massima Istanza, relativamente alla critica formulata dall’assicurato circa il fatto che il corso non gli avesse procurato idee nuove, siccome aveva già cambiato spesso posti di lavoro e i colloqui di assunzione per lui non erano nulla di nuovo, ha indicato che il corso in questione consentiva di incrementare l’idoneità al collocamento dell’assicurato. In effetti sulla base del contenuto del corso quest’ultimo era perlomeno adatto ad aprire all’assicurato nuove prospettive e ad aiutarlo a trovare nuovi approcci nella ricerca di un’occupazione. Inoltre il TFA, in merito all’obiezione dell’assicurato secondo cui nel suo caso avrebbero avuto più senso dei corsi di lingua con certificato, ha evidenziato che contestualmente alla disposizione di provvedimenti del mercato del lavoro esiste un potere di apprezzamento relativamente ampio. In una sentenza C 261/06 del 6 novembre 2007 la nostra Massima Istanza si è pronunciata in merito a un’assicurata sospesa dal diritto all’indennità di disoccupazione per 22 giorni, in quanto non aveva seguito il corso “MOA/Job Center, Programm” della durata di tre mesi. L’Alta Corte ha osservato che il corso era adeguato, che il medesimo era idoneo a migliorare la collocabilità dell’assicurata e che a ragione quest’ultima era stata sanzionata. Anche l’entità della penalità alla luce delle circostanze oggettive e soggettive del caso di specie non prestava il fianco a critiche. Con giudizio 8C_33/2007 del 31 gennaio 2008 il Tribunale federale ha confermato una sanzione di 24 giorni di sospensione dal diritto all’indennità di disoccupazione nel caso di un assicurato che, senza un valido motivo, non ha iniziato un corso “Jobintensiv A” assegnatogli dall’Ufficio regionale di collocamento della durata di poco più di due mesi. Con sentenza 8C_154/2012 del 4 marzo 2013, già citata, il Tribunale federale ha poi, confermato una sospensione di 16 giorni inflitta a un assicurato tedesco con permesso B, di formazione tecnico dentale, che non si era presentato a un corso di francese il cui inizio era già stato posticipato su richiesta del medesimo. Al riguardo è stato ribadito che la giurisprudenza ammette dei validi motivi per non iniziare un corso assegnato a titolo di misura di formazione, secondo l’art. 30 cpv. 1 lett. d LADI, allorché la frequenza di questa misura non è considerata adeguata, ossia in particolare quando la situazione personale o familiare dell’assicurato non gli permette di seguire il provvedimento in questione. In quel caso di specie l’Alta Corte ha ritenuto che i colloqui con potenziali datori di lavoro e le difficoltà personali dell’assicurato a reperire un alloggio non costituivano dei validi motivi per ritardare una seconda volta l’inizio del corso. In proposito è stato precisato che il corso si svolgeva su una mezza giornata quattro volte alla settimana, di modo che l’assicurato disponeva ancora di tempo sufficiente per organizzare il suo alloggio e prendere contatto con dei potenziali datori di lavoro. In una sentenza 8C_471/2020 del 6 ottobre 2020 la nostra Massima Istanza ha statuito che rettamente un’assicurata era stata sospesa dal diritto alle indennità di disoccupazione per 20 giorni ex art. 30 cpv. 1 lett. d LADI avendo interrotto, dopo sette giorni, un provvedimento di formazione in un “Trainings- und Coachingzentrum” a cui era stata invitata a partecipare dall’URC l’11 novembre 2019 per il periodo 7 gennaio - 6 aprile 2020. Il TF ha evidenziato che l’assicurata non aveva tentato di chiarire con la direzione dell’azienda di pratica se potevano esserle affidati lavori più esigenti o trasmesse più conoscenze, ma al contrario la medesima aveva manifestato chiaramente più volte e fin dall’inizio il suo disinteresse e il desiderio di abbandonare prima possibile la misura. Infine con giudizio 8C_99/2024 del 6 maggio 2024 l’Alta Corte ha confermato la sospensione dal diritto all’indennità di disoccupazione di 25 giorni inflitta a un assicurato, nato nel 1969 e che a causa dei suoi problemi di vista non poteva più esercitare la sua attività di disegnatore di fumetti, poiché il 31 marzo 2023 aveva abbandonato un corso adeguato assegnatogli nel gennaio 2023 presso una fondazione che si sarebbe dovuto svolgere dal 17 gennaio al 17 luglio 2023. Il TF ha sottolineato, da un lato, che i giudici cantonali avevano stabilito che era stato dimostrato con il grado della verosimiglianza preponderante che adottando un comportamento refrattario ed esprimendo l’assenza di voglia di proseguire con la misura in questione, l’insorgente aveva impedito lo svolgimento della stessa o la realizzazione del relativo scopo. Dall’altro, che la natura di un provvedimento del mercato del lavoro è di ridurre la durata della disoccupazione, migliorando l’idoneità al collocamento della persona assicurata e che non svolgendo la misura, il rischio è di prolungare la disoccupazione, anche qualora vengano effettuate ricerche di lavoro serie. Riguardo alla censura dell’assicurato secondo cui la sua consigliera presso la fondazione l’avrebbe trattato in modo inaccettabile durante gli appuntamenti, nel giudizio federale è stato rilevato che i giudici cantonali non avevano ritenuto dimostrata tale contestazione, né che fosse stato infantilizzato e che in effetti l’interpretazione che il ricorrente aveva fatto di certi colloqui con la consulente si basava su delle intenzioni che aveva attribuito a quest’ultima, ma non su dei fatti o degli elementi probatori oggettivi. Il TF ha concluso che, pertanto, a ragione in sede cantonale non erano state prese in considerazione delle circostanze particolari legittimanti una diminuzione della sanzione. 2.6.  Per completezza, per quel che concerne il Cantone Ticino, è utile segnalare che un’ interrogazione

n. 71/18 “Gli Uffici regionali di collocamento sono al passo con il mercato del lavoro?” è stata depositata l’8 maggio 2018 di Tiziano Galeazzi e cofirmatari. Il Consiglio di Stato ha risposto il 22 agosto 2018 (numero 3714). Ad una successiva interrogazione n. 167/23 “ Uffici regionali di collocamento (URC) qualcosa non funziona ”, depositata da Tiziano Galeazzi e cofirmatari il 15 dicembre 2023, il Consiglio di Stato ha risposto il 6 marzo 2024 (numero 1101). In particolare, tra i quesiti posti nell’interrogazione n. 167/23, figurano i seguenti: " Personale URC (…) Risulta che vi siano alcuni obiettivi primari per misurare (qualificare) colei e colui che lavorano negli URC e sono: A) incrementare il numero di utenti nei corsi di sostegno al collocamento, più precisamente al corso Tecniche e Ricerche di impiego B) incrementare il numero di utenti nei POT (programmi occupazionali) C) incrementare le sanzioni agli utenti Al Governo risultano questi obiettivi? Se sì non sembrano obiettivi che vanno al di fuori del vero scopo di un URC che è l’inserimento nel mondo lavorativo di una persona? Sulle sanzioni: non sembra al Governo che gli URC non abbiano il compito di polizia ma piuttosto di aiutare a ritrovare fiducia in sé stessi a motivare le persone (utenti) e aiutar loro a trovare un lavoro? (…)” Queste le risposte fornite dal Consiglio di Stato il 6 marzo 2024: " (…) Quelli evidenziati ai punti A, B e C di cui sopra non sono obiettivi primari per valutare il personale degli URC. In generale, ricordiamo che i provvedimenti del mercato del lavoro (PML) – tra cui rientrano anche quelli citati (A e B) – sono strumenti importanti a disposizione dei/delle consulenti del personale, proprio con lo scopo di favorire il reinserimento professionale delle persone iscritte agli URC che hanno maggiori difficoltà di collocamento per motivi inerenti il mercato del lavoro. In questo senso, vi è una costante analisi qualitativa, volta a migliorare l’utilizzo mirato e tempestivo di tutti i PML rispetto alla strategia di reinserimento individuale di ogni persona disoccupata. Per quanto riguarda le sanzioni, ricordiamo che il quadro legale federale affida agli URC anche un compito di controllo, che non si contrappone e non ha preminenza sulle attività di consulenza e collocamento. La corretta applicazione delle disposizioni della Legge federale sull’assicurazione contro la disoccupazione (LADI) permette di garantire l’equità di trattamento e di prevenire i possibili abusi nell’ambito di un’assicurazione sociale. (…)” Amalia Mirante e cofirmatari hanno, da parte loro, presentato in data 17 giugno 2024 tre mozioni, non ancora evase, che indicano, tra “ le tematiche di primaria importanza ”, anche la “ necessità di riformare gli Uffici Regionali di collocamento (URC) e quelli assistenziali ” : - mozione 1782 “Analisi per una correzione della redistribuzione di risorse attraverso la perequazione intercantonale”; - mozione 1784 “Incremento dei posti privati di aziende con sede in Svizzera”; - mozione 1789 “Istituzione di un fondo pubblico-privato per sopperire alla mancanza di manodopera qualificata”. Lo stesso giorno Giovanni Albertini e cofirmatari hanno presentato sei mozioni relative ai disoccupati e ai servizi di collocamento. In particolare con le mozioni 1790 “ Aiutiamo i disoccupati! Creiamo gli Uffici Cantonali di Reinserimento professionale (UCR)” e 1791 “ È ora di passare al collocamento attivo dei disoccupati!” è stato chiesto al Consiglio di Stato di intraprendere i passi necessari per creare gli Uffici Cantonali di Reinserimento professionale (UCR) da affiancare agli URC con l’obiettivo unico di reinserire attivamente i disoccupati e gli iscritti in assistenza nel mondo del lavoro, rispettivamente di intraprendere i passi necessari per potenziare i servizi di collocamento cantonali al fine di costituire dei team con competenze specifiche al collocamento attivo dei disoccupati. Inoltre con la mozione 1795 “ È ora di definire una progettualità per sostenere ulteriormente gli over 58 in cerca di un’occupazione!” Albertini e cofirmatari hanno domandato al Consiglio di Stato “di intraprendere i passi necessari per incentivare il settore pubblico e privato: - a creare degli impieghi e/o - incentivare l’assunzione per permettere alle persone con almeno 58 anni di raggiungere il diritto alla prestazione transitoria per i disoccupati anziani (PTD). Questa può essere richiesta dalle persone che hanno già compiuto 60 anni d'età e hanno terminato il diritto alle indennità di disoccupazione a partire dal mese in cui hanno compiuto 60 anni o successivamente. La PTD ha lo scopo di coprire il fabbisogno vitale degli assicurati al più tardi fino al raggiungimento dell’età ordinaria di pensionamento” . 2.7.  Nell’evenienza concreta la Sezione del lavoro, con decisione del 15 aprile 2024, ha sospeso per 22 giorni dal diritto all’indennità di disoccupazione RI 1 per avere interrotto, il 29 marzo 2024, il corso collettivo __________ organizzato dalla __________, assegnatole il 2 febbraio 2024 per il periodo 12 febbraio - 11 giugno 2024 (cfr. doc. A15; consid. 1.6.). Con decisione su opposizione del 26 giugno 2024 l’amministrazione ha sottolineato che il corso in questione (costituito sia da consulenza individuale che da moduli formativi di gruppo) era adeguato alla situazione personale e allo stato di salute dell’assicurata. La Sezione del lavoro ha, tuttavia, ridotto a 18 giorni la sanzione, tenendo conto del fatto che l’interessata ha sostenuto di non avere apprezzato diverse affermazioni da parte di alcuni formatori della misura e di esserne rimasta disorientata (cfr. doc. A21; consid. 1.9.). La ricorrente ha contestato il modo di procedere dell’amministrazione, ritenendo il corso assegnatole inadeguato alle sue necessità particolari, vista l’età, le sue capacità e competenze trasversali. Al riguardo ella ha rilevato, in particolare, da una parte, che il corso collettivo della __________ presentava dei moduli già ampiamente sviluppati durante il provvedimento 9 novembre - 6 dicembre 2023 organizzato da __________ – Rilevamento competenze del settore commerciale e che il corso in questione non era in linea con quanto suggerito nel rapporto finale d’attività redatto da __________ l’11 dicembre 2023, ossia investire sulle competenze digitali e informatiche attualizzandole e rafforzandole, come pure che fosse utile un percorso di accompagnamento individuale (coaching over 50 - Job Mentoring) per aiutarla ad affinare una strategia di ricerca di impiego efficace. Dall’altra, di essere stata confrontata con la linea di pensiero del formatore psicologo del modulo MAAR non condivisibile e che un percorso di psicoanalisi collettiva non le avrebbe portato alcun beneficio, come pure che il corso della __________ della durata di quattro mesi non era mirato a promuovere le sue qualifiche professionali secondo i bisogni del mercato del lavoro e a migliorare il collocamento in modo da permetterle una rapida e durevole reintegrazione (cfr. doc. I; A13; A15; A19; consid. 1.10.; 1.4.; 1.6.; 1.8.). 2.8.  Chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte ribadisce, innanzitutto, che secondo l'art. 17 cpv. 3 LADI, l'assicurato è tenuto a frequentare i provvedimenti inerenti al mercato del lavoro che gli vengono ufficialmente assegnati (cfr. DTF 121 V58; Daniele Cattaneo , " Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona 2000, pag. 86-87). Colui che non partecipa o che interrompe il corso o il programma di occupazione, senza validi motivi , deve essere sanzionato sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. d LADI (cfr. consid. 2.2.; DTF 125 V 360; DLA 1999 pag. 45-47). L’art. 17 cpv. 3 lett. a LADI, in effetti, prevede proprio che un assicurato è obbligato, su istruzione dell’ufficio del lavoro competente, a partecipare a provvedimenti inerenti al mercato del lavoro atti a migliorare la sua idoneità al collocamento (cfr. consid. 2.2.). Come visto, fra i provvedimenti inerenti al mercato del lavoro rientrano i provvedimenti di formazione, in particolare corsi individuali o collettivi (cfr. consid. 2.3.). L'Alta Corte ha, poi, stabilito che sussiste un motivo che giustifica il mancato inizio o l’interruzione di un corso – e quindi permette di non sospendere un assicurato ai sensi dell'art. 30 cpv. 1 lett. d LADI (cfr. consid. 2.5.) – qualora la frequentazione del corso non sia da considerare adeguata per l'assicurato in questione (cfr. pure DLA 2001 N. 7, consid. 3b, pag. 85) e che un corso è ritenuto inadeguato quando le circostanze personali, familiari o lo stato di salute non gli permettono ragionevolmente di seguirlo (cfr. consid. 2.5.). In dottrina Boris Rubin , in La suspension du droit à l’indemnité de chômage, in DLA 2017 pag. 1 segg. (pag. 12), al riguardo ha precisato: " S’agissant du caractère non convenable d’une mesure, il s’apprécie suivant le type de mesure. Pour les mesures de formation ( art. 60 LACI ), il s’examine par analogie en fonction des critères relatifs au travail non convenable figurant à l’ art. 16 al. 2 let. c LACI (âge, situation personnelle, santé) et sans doute aussi en fonction de celui figurant à l’ art. 16 al. 2 let. f LACI (durée maximale de déplacement).” Cfr. pure B. Rubin, Assurance-chômage et service public de l'emploi, Ed. Schulthess 2019, N. 562 pag . 117; D. Cattaneo , " Alcuni compiti …", pag. 88-89. 2.9.  In concreto la ricorrente, pendente causa, richiamando le affermazioni del Direttore della __________, il quale rispondendo alla Sezione del lavoro, il 28 maggio 2024, ha indicato che il modulo MAAR è “una delle molteplici formazioni di gruppo che caratterizzano il percorso __________ proposto dalla __________” e che “ di fondo, nessun modulo è obbligatorio”, le quali secondo lei lascerebbero intendere che vi sarebbe stata la possibilità di continuare il percorso esonerandola unicamente dalla partecipazione al modulo MAAR, ha fatto valere di non avere chiesto di annullare l’intero percorso __________, bensì soltanto il modulo MAAR e che l’URC, il 29 marzo 2024 (cfr. consid. 1.3.), ha emanato la decisione di interruzione della misura “senza confrontarsi ulteriormente con me, anche solo per spiegarmi le conseguenze di una tale decisione ” (cfr. doc. V pag. 3). A tale proposito il TCA rileva che dagli atti emerge che è vero che il 25 marzo 2024 l’insorgente, che aveva iniziato regolarmente il corso presso la __________, ha scritto specificatamente ad __________ che non era più intenzionata a proseguire il Modulo MAAR da lui gestito, non condividendo la sua corrente di pensiero (cfr. doc. A8; consid. 1.2.). Tuttavia la medesima, già il 20 marzo 2024, aveva comunicato alla sua consulente presso l’URC che la scelta del corso __________ non la entusiasmava più e che non lo riteneva adatto a una persona della sua generazione che si era confrontata con il mondo del lavoro e disponeva delle giuste risorse per affrontare e gestire il cambiamento in modo funzionale, chiedendole di annullare gli incontri con __________, consulente in reinserimento professionale – case manager della __________, e di esonerarla dal frequentare il corso MAAR, gestito da __________ (cfr. doc. A7; consid. 1.2.). Ne discende che l’assicurata, in particolare domandando il 20 marzo 2024 alla sua consulente del personale URC di annullare gli appuntamenti con la consulente della __________ ha manifestato, ben prima del provvedimento di interruzione del corso emesso dall’URC il 29 marzo 2024 (cfr. consid. 1.3.), la sua contrarietà alla prosecuzione regolare della misura. Pertanto occorre concludere che la decisione del 29 marzo 2024 di interruzione del corso __________ presso la __________ (cfr. consid. 1.3.), è stata indotta dal comportamento dell’insorgente che, a prescindere dal fatto che i moduli non fossero obbligatori e dalle ragioni per le quali non volesse più seguire il modulo MAAR, ha comunque espresso la propria intenzione di porre fine alla sua partecipazione alla misura complessiva assegnatale dall’URC che comprendeva, oltre al modulo MAAR, altri moduli riguardanti, ad esempio, le tecniche di ricerca di impiego (cfr. doc. A6). Non risulta, peraltro, che la medesima abbia reagito al provvedimento del 29 marzo 2024 contestando l’interruzione integrale del corso, rispettivamente abbia richiesto un incontro con la consulente URC e/o con l’organizzatore della misura per esporre che a suo avviso erano incorsi in un malinteso e che voleva continuare a seguire – anche se non il programma MAAR – gli ulteriori moduli. Al contrario, come evidenziato dalla parte resistente (cfr. doc. VII), anche dallo scritto del 12 aprile 2024, con cui la ricorrente ha dato seguito all’invito della Sezione del lavoro, a cui l’URC aveva sottoposto il suo caso, di formulare osservazioni prima dell’emanazione di un’eventuale sospensione in relazione all’interruzione anticipata del corso presso la __________ (cfr. doc. A11; A12), si evince, del resto, la sua volontà di interrompere l’intero corso __________. In effetti ella ha dichiarato, riferendosi al provvedimento assegnatole dall’URC, di aver capito che lo stesso “non fosse adeguato a me, soprattutto sul piano personale, considerate la mia età, la mia situazione personale, le mie capacità e la mia pregressa esperienza professionale” , come pure che si trattava di “un PML che non le avrebbe portato significativi cambiamenti per capire quale strada scolastica o lavorativa intraprendere, sicché ho deciso di interromperlo” (cfr. doc. A13 pag. 2). Il 4 giugno 2024 l’insorgente ha, altresì, puntualizzato di aver comunicato alla sua consulente URC, il 20 marzo 2024, dopo aver partecipato in mattinata al MAAR, di annullare i successivi incontri con la consulente __________ e di esonerarla dal frequentare il MAAR, ma, non avendo ricevuto risposta, ha riformulato e motivato direttamente a __________ il suo desiderio di interrompere il percorso durante il colloquio del 25 marzo 2024 (cfr. doc. A19 pag. 2). Riguardo all’asserzione dell’assicurata secondo cui la consulente URC, il 29 marzo 2024, l’ha informata che il suo incarto sarebbe stato trasmesso alla Sezione del lavoro per decisione “senza ulteriori tentativi di mediazione con la __________ onde evitare l’interruzione del provvedimento ” (cfr. doc. IX), va osservato, in primo luogo, che precedentemente al 29 marzo 2024 l’insorgente era stata ad ogni modo chiara nell’esprimere la sua riluttanza nei confronti del corso __________ alla propria collocatrice. In secondo luogo, ella, prima del 14 settembre 2024 (cfr. doc. IX), mai aveva accennato a un suo desiderio di trovare una soluzione al fine di proseguire la misura (iniziata il 12 febbraio e che avrebbe dovuto concludersi l’11 giugno 2024; cfr. doc. A5; consid.1.1.), che ha d’altronde contestato fin dal 20 marzo 2024 (cfr. doc. A7; consid. 1.2.). 2.10.  Per quanto concerne l’adeguatezza (cfr. consid. 2.8.) del corso __________ organizzato dalla __________, lo stesso era conforme allo stato di salute dell’insorgente, la quale del resto non solleva obiezioni al riguardo. In relazione alla sua età (60 anni al momento dell’assegnazione della misura in questione) si rileva che il percorso modulare __________, che ha come obiettivo quello di fornire alle persone in cerca di impiego strumenti utili a migliorare le tecniche di ricerca di lavoro allo scopo di ridurre la loro permanenza in disoccupazione, rispettivamente di adoperarsi a favore del loro collocamento o definire una nuova via formativa, si rivolge a persone in cerca di un’occupazione, in particolare a coloro che incontr; doc. 13 allegato 1A). Il corso è aperto, quindi, a tutte le persone con difficoltà a reperire un’occupazione, indipendentemente dall’età. Di conseguenza, ritenuto che la ricorrente, quando le è stata assegnata la misura era al suo quarto termine quadro per la riscossione di prestazioni (3° termine quadro aperto fino al 31 dicembre 2023 e 4° termine quadro dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025; cfr. consid. 1.1.), la misura presso la __________ non è in contrasto con la sua età. Nemmeno a livello familiare o in stretta connessione con la sua persona (ad esempio il mancato rispetto di diritti fondamentali; cfr. D. Cattaneo , " Alcuni compiti …", pag. 66) sono state invocate ragioni per le quali il corso BRLM potesse non essere idoneo alla situazione personale dell’assicurata. La ricorrente ha sì fatto valere, da una parte, che __________, il quale gestiva il modulo MAAR , “rivolgendosi espressamente a me ha utilizzato delle espressioni che mi hanno disorientato” , come "ciò che vedo fuori è ciò che ho dentro", "e se lei dovesse uscire di qui con la sua rabbia elaborata?", "se siete qui non si tratta della peggiore cosa della nostra vita", "la noia parte quando c'è assenza di uno stimolo"; "vado verso di lei e rispondo a tante cose: quando c'è pace si è in grado di accogliere la noia e la fuga dal silenzio non è più necessaria", "è difficile rimanere in pace in assenza di stimoli continui", "la mia insoddisfazione la trasferisco su di lui ponendo delle domande" e asserendo di non condividerne la linea di pensiero (cfr. doc. A13; I; consid. 1.4.; 1.10.; 2.7.). Dall’altra, che la consulente __________, rivolgendo lo sguardo verso di lei, ha affermato che “lei è critica” e che “quelle che polemizzano è difficile che riescano a ottenere lavoro” , “portiamo i candidati ad avere una giusta collocazione: li aiutiamo a creare l’occasione” , “abbiamo il compito di rendervi indipendenti” , “se vi capita di nuovo di rimanere senza lavoro, sapere come muovervi come orientarvi” e “gli Ucraini in __________ sono degli esempi; persone motivate disposte a prendere tutto” (cfr. doc. A19; consid. 1.8.). Va, però, osservato che le affermazioni che l’assicurata sostiene essere state formulate dal formatore e dalla consulente __________, seppur alcune effettivamente poco opportune, non rendono il corso __________ inadeguato ai sensi dell’art. 16 cpv. 2 lett. c LADI (cfr. consid. 2.8.), considerato che le stesse sono comunque generiche e rivolte più che altro al gruppo presente, come pure che nella sostanza non manifestano un astio o un pregiudizio nei confronti dell’assicurata. 2.11.  La contestazione relativa alla non conformità della misura alle sue capacità, competenze trasversali e all’attività precedente (cfr. doc. A15; I; consid. 1.6.; 1.10.; 2.7.) non concerne specificatamente l’art. 16 cpv. 2 lett. c LADI, bensì piuttosto la lett. b dell’art. 16 cpv. 2 LADI (“non tiene convenientemente conto delle capacità e dell’attività precedente dell’assicurato”) , che non va considerata nel contesto dei corsi (cfr. consid. 2.8.). Giova, ad ogni modo, evidenziare che il corso Bilancio e reinserimento lavorativo modulare proposto dalla __________, contrariamente a quanto preteso dall’assicurata (cfr. doc. A13; A15; consid. 1.4.; 1.7.), non è sovrapponibile alla misura “Rilevamento competenze nel campo commerciale” organizzata dalla __________ e frequentata dall’insorgente dal 9 novembre al 6 dicembre 2023 (cfr. doc. A2). Il provvedimento “Rilevamento competenze nel campo commerciale” si svolge sull’arco di 3 settimane e permette di fare una valutazione complessiva del profilo della persona in cerca d’impiego (PCI) in ambito commerciale. Le competenze valutate sono metodologiche e operative, digitali, comunicative e relazionali (soft Skills), linguistiche (tedesco, inglese). I risultati e le competenze messe in luce durante il rilevamento com). Il corso __________, per contro, dura 4 mesi (a determinate condizioni vi è la possibilità di prolungo di 3 mesi; cfr. doc. 13 allegato 1A; __________) e, come visto (cfr. consid. 2.10.), fornisce agli assicurati strumenti utili a migliorare le tecniche di ricerca di impiego, incoraggiando i partecipanti a diventare autonomi nello svolgere le ricerche di lavoro. Durante la partecipazione alla misura è previsto l’inserimento dei partecipanti in stage sia come mezzo per reinserirsi nel mercato del lavoro, sia per osservare e valutare le competenze personali. La durata massima degli stage varia a seconda dell’obiettivo a cui mirano. Considerati i bisogni di so). Pertanto il provvedimento “Rilevamento competenze nel campo commerciale”, di più breve durata, si rivela di natura valutativa ed è volto all’esame delle competenze specifiche di un assicurato necessarie per reperire un impiego, mentre il corso __________, che si estende su diversi mesi, è più attivo e consente, tramite colloqui individuali, atelier di formazione, atelier pratici ed eventuali stage in azienda, di, ad esempio, sviluppare una strategia di candidatura personalizzata e adeguata alla propria situazione, ottimizzare il proprio marketing personale e metterlo in pratica e sviluppare le competenze trasversali richieste dal mercato del lavoro (cfr. doc. 13 allegato 1A; __________). La ricorrente ha censurato il fatto che non sia stato dato seguito ai suggerimenti di cui al Rapporto finale della misura organizzata dal __________ datato 11 dicembre 2024, ossia che per facilitare il suo reinserimento sarebbe opportuno investire sulle competenze digitali e informatiche da attualizzare e rafforzare, nonché sarebbe utile un percorso di accompagnamento individuale (coaching over 50 - job mentoring) per aiutarla ad affinare una strategia di ricerca di impiego efficace (cfr. doc. A2), (cfr. doc. A13; A15; I; consid. 1.4.; 1.6.; 1.10.). Il corso __________, tuttavia, prevede proprio il miglioramento delle tecniche di ricerca di impiego (anche con riguardo al presentarsi sul mercato del lavoro e ai colloqui di lavoro), come pure, nel contesto delle candidature digitali, lo sviluppo e l’aumento delle competenze di informatica di base e l’ottimizzazione delle ricerche online (cfr. doc. A6=13 allegato 1A). A proposito del “coaching over 50

- job mentoring” questo Tribunale non ignora che l’assicurata ha posto l’accento sulla circostanza che “nell’approfondire il progetto “job mentor” che punta su un'accresciuta messa in rete della PCI con i potenziali datori di lavoro e con il Servizio aziende URC, ho altresì rilevato che Confederazione e Cantoni sostengono un progetto pilota che si svolge nell'arco di 5 anni 2021-2025 chiamato "Supported Employment" (vedi schede allegate) dove la partecipazione delle persone con più di 50 anni che hanno quasi finito le indennità è facoltativa e non è necessaria un'assegnazione da parte dell'URC competente”, aggiungendo che tale presa di coscienza “(…) mi lascia molto amaro in bocca, poiché mentre il Consiglio federale vuole garantire la concorrenzialità dei lavoratori più anziani e rafforza il potenziale di manodopera residente, il mio caso viene invece segnalato all'Ufficio giuridico della Sezione del lavoro di Bellinzona e la sottoscritta sospesa dal diritto all'indennità disoccupazione” (cfr. doc. V+1/2). Cionondimeno la Sezione del lavoro ha precisato che “(…) la misura Supported Employment non è stata introdotta in Canton Ticino (…)” (cfr. doc. VII). In effetti tale progetto coinvolge tredici Cantoni, e meglio, Argovia, Appenzello esterno, Basilea campagna, Berna, Giura, Grigioni, Ginevra, Lucerna, San Gallo, Soletta, Turgovia, Vaud e Vallese (cfr. doc. V2), ma non il Cantone Ticino. Per quanto concerne, invece, il progetto “Job Mentor”, esso è stato inserito in Ticino a decorrere dal settembre 2021 e rientra nel più ampio pacchetto di misure adottato nel 2019 dal Consiglio federale per promuovere il potenziale della manodopera residente, attraverso il mantenimento sul mercato del lavoro delle persone in cerca di impiego over-50 (cfr. doc. V1). La parte resistente, in merito, ha indicato, da un lato, che si tratta di una modalità di consulenza che la stessa (e quindi gli URC) ha adottato per le persone con più di 50 anni che non hanno un impiego e che si trovano nel primo anno di controllo della disoccupazione. Dall’altro, che in tal senso, analogamente agli appuntamenti presso gli URC e alle istruzioni degli URC, la persona in cerca di impiego è obbligata a partecipare e ad applicare le istruzioni ricevute. L’amministrazione ha puntualizzato che “ad ogni modo, non essendo state previste misure diverse per la signora RI 1, la stessa aveva l'obbligo di partecipare al corso collettivo in parola” (cfr. doc. VII). A quest’ultimo riguardo il TCA ribadisce che l’insorgente al momento dell’assegnazione del corso __________ era, comunque, al suo quarto termine quadro per la riscossione delle prestazioni (cfr. consid. 1.1.; 2.10.) e che in ogni caso il progetto “Job mentor” non rende inadeguati gli altri percorsi proposti agli assicurati con più di 50 anni. È, altresì, utile ricordare che spetta ai consulenti degli URC decidere di volta in volta quali siano le misure più idonee per favorire un rapido collocamento dei singoli assicurati tenuto conto della situazione del mercato del lavoro e delle capacità e attitudini dell'assicurato (cfr. art. 85 cpv. 1 lett. a e c LADI; art. 85b LADI, art. 17 cpv. 3 LADI; STFA C 349/05 del 20 febbraio 2006 consid. 2.2.1; DLA 2001 pag. 86; STFA C 121/92 del 13 maggio 1993 non pubblicata; STCA 38.2024.22 del 12 agosto 2024 consid. 2.11.; STCA 38.2024.7 del 2 aprile 2024 consid. 2.10.; STCA 38.2021.84 del 17 gennaio 2022 consid. 2.7.; STCA 38.2020.42 del 25 gennaio 2021 consid. 2.7.; STCA 38.2018.10 del 18 giugno 2018 consid. 2.7.; STCA 38.2013.17 del 9 settembre 2013 consid. 2.7.; STCA 38.2010.24 del 19 gennaio 2011 consid. 2.9.; 38.2009.72 del 22 febbraio 2010). In simili condizioni, attentamente vagliati tutti gli elementi fattuali del caso di specie, questa Corte ritiene che il corso Bilancio e reinserimento lavorativo modulare organizzato dalla __________ assegnato alla ricorrente nel febbraio 2024 fosse adeguato (cfr. STF 8C_471/2020 del 6 ottobre 2020 consid. 4.3.; 4.5.3., già menzionata sopra). 2.12.  Visto che l’assicurata ha interrotto il corso BRLM (cfr. consid. 2.9.), risultato peraltro adeguato (cfr. consid. 2.10; 2.11.), consapevole che tale modo di agire era sanzionabile con una possibile sospensione - essendo stata espressamente informata al riguardo, segnatamente tramite l’assegnazione del corso del 2 febbraio 2024 (“in caso di mancata frequenza (mancato inizio, assenza o interruzione) del provvedimento assegnato senza valide giustificazioni l’assicurata potrà essere sospesa dal diritto all’indennità (art. 30 cpv. 1 lett. d LADI)”; cfr. doc. A5) -, in concreto non sussiste alcun valido motivo che giustifichi il suo comportamento. A ragione, dunque, la Sezione del lavoro ha applicato alla ricorrente l’art. 30 cpv. 1 lett. d LADI e le ha inflitto una sospensione dal diritto all’indennità di disoccupazione. Per un caso di un assicurato sanzionato ex art. 30 cpv. 1 lett. d LADI per non avere iniziato un corso adeguato assegnatogli da un URC cfr. STCA 38.2016.10 del 17 maggio 2016. 2.13.  Per quanto attiene all'entità della sanzione, il TCA osserva che nel caso di specie all’assicurata, che ha interrotto il corso assegnatole, è stata inflitta una sospensione di 22 giorni, poi ridotta con la decisione su opposizione a 18 giorni, tenendo conto, sulla base di quanto sostenuto dalla medesima, ovvero di non essersi sentita a proprio agio con diverse affermazioni espresse da alcuni formatori del corso __________, che le stesse hanno particolarmente colpito la sua sensibilità (cfr. doc. A21; consid. 1.9.). La giurisprudenza federale prevede di regola che un assicurato che per la prima volta non inizia un corso impartitogli dall'amministrazione o lo interrompe incorre in una colpa di gravità media, per cui la durata della sospensione si situa tra i 16 e i 30 giorni (cfr. consid. 2.4.; STFA C 136/01 del 9 ottobre 2002 consid. 5.2.). La prassi amministrativa contempla per l'assenza o l'interruzione ingiustificata a un corso della durata inferiore a 10 giorni un numero di giorni di sospensione corrispondente al numero effettivo di giorni di assenza. Se il corso è di circa tre settimane è prevista una sanzione da 10 a 12 giorni, una sanzione da 13 a 15 giorni se il corso è di circa quattro settimane, una sanzione da 16 a 18 giorni se la durata del corso è di circa cinque settimane e di 19-20 giorni nel caso di un corso di circa dieci settimane. Per corsi di durata superiore il numero di giorni di penalità è da aumentare in maniera appropriata (cfr. Prassi LADI ID p.to D79). Dalla decisione di assegnazione del 2 febbraio 2024 risulta che il corso durava dal 12 febbraio all’11 giugno 2024 e che i giorni di corso sarebbero stati ottanta (cfr. doc. A5). Dunque ottanta giorni di corso, suddivisi su un periodo di quattro mesi, corrispondono a un corso di sedici settimane. La penalità di 18 giorni applicata dalla Sezione del lavoro, ritenuto che per l’assenza o l’interruzione di un corso di circa dieci settimane vengono inflitti 19-20 giorni, mentre per corsi di durata superiore il numero di giorni di penalità è da aumentare in maniera appropriata e che la parte resistente ha già considerato la circostanza che la ricorrente si è sentita disorientata da certe affermazioni di alcuni formatori del corso __________, si rivela, tutto ben ponderato, proporzionata alla gravità della colpa dell’assicurata (cfr. consid. 2.4.). La soluzione adottata dall’amministrazione si giustifica tanto più se si considera che il giudice non può mettere in discussione senza validi motivi il margine di apprezzamento dell’amministrazione (cfr. STF 8C_555/2022 dell’8 febbraio 2023 consid. 4.3. e 5.4.2.; STF 8C_750/2021 del 20 maggio 2022 consid 3.3.; STF 8C_67/2020, 8C_127/2020 del 23 luglio 2020 consid. 3.3.; STF 8C_331/2019 del 18 settembre 2019 consid. 3.3., pubblicata in SVR 2020 ALV Nr. 11 pag. 35; STF 8C_342/2017 del 28 agosto 2017 consid.4.2.; STF 8C_22/2016 del 3 marzo 2016; DLA 2016 Nr. 3 pag. 58 seg.; DTF 137 V 75; STF C 221/2002 del 4 agosto 2003; STCA 38.2012.43 del 24 settembre 2012, il cui ricorso al TF è stato dichiarato inammissibile con sentenza 8C_841/2012 del 3 dicembre 2012; STCA 38.2011.84 del 6 febbraio 2012). 2.14.  Stante quanto precede, la decisione su opposizione del 26 giugno 2024 impugnata deve essere confermata. 2.15. L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti ; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. f bis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. Nel caso concreto, trattandosi di prestazioni LADI, in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2024.2 del 6 maggio 2024 consid. 2.10.; STCA 38.2024.7 del 2 aprile 2024 consid. 2.14.; STCA 38.2023.11 del 5 giugno 2023 consid. 2.15.; STCA 38.2023.2 del 3 aprile 2023 consid. 2.9.; STCA 38.2022.87 del 16 gennaio 2023 consid. 2.14.; STCA 38.2022.57 del 3 ottobre 2022 consid. 2.15.; STCA 38.2022.52 del 22 agosto 2022 consid. 2.10.; STCA 38.2022.20 del 25 aprile 2022 consid. 2.9.; STCA 38.2021.89 del 7 febbraio 2022 consid. 2.11.). Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi , Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

Dispositiv
  1. dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente                                                 Il segretario di Camera Daniele Cattaneo                                         Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Raccomandata

Incarto n.38.2024.39

rs

Lugano

21 ottobre 2024

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, cancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 22 luglio 2024 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 26 giugno 2024 emanata da

Sezione del lavoro,6501 Bellinzona

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenutoin fatto

A sostegno della propria pretesa ricorsuale l’insorgente ha segnatamente addotto che il corso della __________ non era in linea con quanto suggerito nel rapporto finale d’attività redatto da __________ l’11 dicembre 2023, e meglio investire sulle competenze digitali e informatiche attualizzandole e rafforzandole. Secondo l’assicurata non è, poi, accettabile sul piano logico-razionale obbligare una persona a effettuare un bilancio socio-professionale, sistemando il proprio dossier di candidatura, quando esso è già stato oggetto di modifiche/aggiornamenti durante il corso __________ e trasmesso ufficialmente all’URC, definendo e attuando un piano d’azione per ricercare lavoro, il quale è già stato stabilito con la consulente URC, valutando e migliorando le competenze personali e le tecniche di ricerca di impiego tramite moduli formativi di gruppo e stage in azienda necessari per coloro i quali devono conseguire la maturità professionale commerciale o per scegliere una professione dopo la scuola dell’obbligo.

La ricorrente ha rimarcato che il corso della __________ non teneva debitamente conto dell’attività precedentemente svolta e delle sue necessità particolari vista la sua età, le sue capacità (saper fare) e competenze trasversali (saper essere). La medesima ha, inoltre, specificato di essere stata confrontata con la linea di pensiero del formatore psicologo del modulo MAAR non condivisibile e che un percorso di psicoanalisi collettiva non le avrebbe portato alcun beneficio.

consideratoin diritto

2.2.  In virtù dell’art. 17 cpv. 3 LADI, l’assicurato è tenuto ad accettare un’occupazione adeguata propostagli. È obbligato, su istruzione dell’ufficio del lavoro competente, a:

a.partecipare a provvedimenti inerenti al mercato del lavoro atti a migliorare la sua idoneità al collocamento;

b.  partecipare a colloqui di consulenza e sedute informative nonché a consultazioni conformemente al capoverso 5; e

c.  fornire i documenti necessari per valutare l'idoneità al collocamento o l'adeguatezza di un'occupazione.

Secondo l’art. 30 cpv. 1 lett. d LADI l’assicurato è sospeso dal diritto all’indennità se non osserva le prescrizioni di controllo o le istruzioni del servizio competente, segnatamente non accetta un'occupazione adeguata oppure non si è sottoposto a un provvedimento inerente al mercato del lavoro (provvedimenti di formazione e di occupazione; cfr. art. 59 segg. LADI) o ne ha interrotto l'attuazione oppure con il suo comportamento ne ha compromesso o reso impossibile l'esecuzione o lo scopo (cfr. STF 8C_909/2015 del 22 aprile 2016 consid. 3).

Sulla portata delle direttive amministrative, cfr.STF 8C_425/2023 del 21 maggio 2024 consid. 4.3.;STF 8C_532/2023 del 17 aprile 2024 consid. 4.4.;STF 8C_228/2023 del 6 ottobre 2023 consid. 3.2.; STF 8C_141/2023 del 2 maggio 2023 consid. 4.1.; STF 8C_322/2022 del 30 gennaio 2023 consid. 4.3.1.; STF 8C_73/2022 del 26 gennaio 2023 consid. 4.3.2.-4.3.3.; STF 8C_769/2021 del 3 maggio 2022 consid. 3.3.; STF 9C_270/2021 del 30 dicembre 2021 consid. 3.5.; DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF 9C_631/2019 del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; STF 8C_331/2019 del 18 settembre 2019 consid. 4.3.; STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; STF 8C_902/2017 del 12 giugno 2018 consid. 4.2., pubblicata in DTF 144 V 195 e in DLA 2018 N. 10 pag. 260; DTF 138 V 50 consid. 4.1.; DTF 132 V 121 consid. 4.4 pag. 125; STF 8C_834/2016 del 28 settembre 2017 consid. 6.2.1.; STF 2C_105/2009 del 18 settembre 2009; STF E 1/06 del 26 luglio 2007 consid. 4.3.

2.4.  Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione, a 60 giorni al massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni al massimo.

L'art. 45 cpv. 4 OADI stabilisce che la colpa grave è data se l'assicurato, senza valido motivo, ha abbandonato un’occupazione adeguata senza garanzia di una nuova oppure ha rifiutato un’occupazione adeguata.

2.5.  In una sentenza pubblicata in DLA 1999 N. 9 pag. 42 il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha avuto occasione di chiarire quando un assicurato può non iniziare o interrompere un corso senza incorrere in nessuna sanzione.

Si trattava di un'assicurata alla quale era stato ordinato di frequentare un corso di 4 giorni, a tempo pieno, intitolato "Successo sul mercato del lavoro". L'assicurata ha rifiutato di prendervi parte sottolineando, che dovendosi occupare anche dei propri figli, le era impossibile seguire il corso a tempo pieno.

L'Alta Corte ha innanzitutto stabilito che sussiste un motivo che giustifica il mancato inizio o l’interruzione di un corso – e quindi permette di non sospendere un assicurato ai sensi dell'art. 30 cpv. 1 lett. d LADI – nel caso in cui la frequentazione del corso non è considerata adeguata per l'assicurato in questione (cfr. pure DLA 2001 N. 7, consid. 3b, pag. 85).

Il TFA ha aggiunto che un corso è ritenuto inadeguato quando le circostanze personali o lo stato di salute (i motivi di salute devono essere debitamente comprovati mediante certificati medici, cfr. STFA C 151/03 del 3 ottobre 2003; STFA C 80/03 del 17 giugno 2003; STFA I 550/00 del 18 aprile 2002; STFA I 11/01 del 28 giugno 2001; STFA C 12/96 del 10 settembre 1996; DLA 2000 pag. 38, consid. 2a, pag. 40; DTF 125 V 351, consid. 3a, pag. 352; DTF 124 V 234, consid. 4b/bb e riferimenti, pag. 238. Tali certificati devono essere realmente credibili, cfr. STFA C 320/98 del 14 aprile 1999) dell'assicurato non gli permettono ragionevolmente di seguirlo (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. c LADI; STF 8C_154/2012 del 4 marzo 2013 consid. 3.4.2.; DLA 1999 N. 9 pag. 42 consid. 2b).

Questa interpretazione è, peraltro, conforme alle disposizioni di diritto internazionale della sicurezza sociale:

"(…)Diese Rechtsprechung steht im Einklang mit Art. 21 Abs. 2 des Übereinkommens Nr. 168 der Interkantonalen (n.d.r. in realtà: internazionale) Arbeitsorganisation (IAO) über Beschäftigungsförderung und den Schutz gegen Arbeitslosigkeit vom 21. Juni 1988 (SR 0.822.726.8; AS 1991 S. 1914), wonach bei der Beurteilung der Zumutbarkeit einer Beschäftigung unter anderem die Auswirkungen dieser Beschäftigung auf die persönliche und familiäre Lage der Betreffenden zu berücksichtigen sind.(…)"

(DLA 1999 N. 9, consid. 2b, pag. 46)

Nel caso che era chiamata a giudicare la nostra Massima Istanza ha stabilito che, trattandosi di un'assicurata che cercava un impiego limitato al 25%, il corso era inadeguato visto che, da un lato, essa doveva occuparsi di tre figli di cui due in età scolastica mentre il terzo doveva essere allattato varie volte al giorno, dall’altro, doveva frequentare pure un altro corso d'informatica approvato dall'assicurazione contro la disoccupazione, che aveva luogo altrove rispetto al domicilio e che implica lo svolgimento di esercizi a casa. Il corso era, pertanto, inappropriato, contrariamente a quanto previsto all'art. 17 cpv. 3 lett. a LADI (cfr. DLA 1999 N. 9 pag. 47 consid. 3).

In un'altra sentenza C 349/05 del 20 febbraio 2006 l'Alta Corte ha confermato una sanzione (5 giorni di sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione) inflitta a un assicurato che era stato assente in modo ingiustificato per alcuni giorni (cinque) da un corso (di accompagnamento al fine della ricerca di un impiego con Coaching personale per quadri e specialisti con funzioni quadro inferiori e medie) che si svolgeva per dieci giorni suddivisi dal 25 aprile al 3 giugno 2005.

In particolare la nostra Massima Istanza, relativamente alla critica formulata dall’assicurato circa il fatto che il corso non gli avesse procurato idee nuove, siccome aveva già cambiato spesso posti di lavoro e i colloqui di assunzione per lui non erano nulla di nuovo, ha indicato che il corso in questione consentiva di incrementare l’idoneità al collocamento dell’assicurato. In effetti sulla base del contenuto del corso quest’ultimo era perlomeno adatto ad aprire all’assicurato nuove prospettive e ad aiutarlo a trovare nuovi approcci nella ricerca di un’occupazione.

Inoltre il TFA, in merito all’obiezione dell’assicurato secondo cui nel suo caso avrebbero avuto più senso dei corsi di lingua con certificato, ha evidenziato che contestualmente alla disposizione di provvedimenti del mercato del lavoro esiste un potere di apprezzamento relativamente ampio.

In una sentenza C 261/06 del 6 novembre 2007 la nostra Massima Istanza si è pronunciata in merito a un’assicurata sospesa dal diritto all’indennità di disoccupazione per 22 giorni, in quanto non aveva seguito il corso “MOA/Job Center, Programm” della durata di tre mesi. L’Alta Corte ha osservato che il corso era adeguato, che il medesimo era idoneo a migliorare la collocabilità dell’assicurata e che a ragione quest’ultima era stata sanzionata. Anche l’entità della penalità alla luce delle circostanze oggettive e soggettive del caso di specie non prestava il fianco a critiche.

Con giudizio 8C_33/2007 del 31 gennaio 2008 il Tribunale federale ha confermato una sanzione di 24 giorni di sospensione dal diritto all’indennità di disoccupazione nel caso di un assicurato che, senza un valido motivo, non ha iniziato un corso “Jobintensiv A” assegnatogli dall’Ufficio regionale di collocamento della durata di poco più di due mesi.

Con sentenza 8C_154/2012 del 4 marzo 2013, già citata, il Tribunale federale ha poi, confermato una sospensione di 16 giorni inflitta a un assicurato tedesco con permesso B, di formazione tecnico dentale, che non si era presentato a un corso di francese il cui inizio era già stato posticipato su richiesta del medesimo.

Al riguardo è stato ribadito che la giurisprudenza ammette dei validi motivi per non iniziare un corso assegnato a titolo di misura di formazione, secondo l’art. 30 cpv. 1 lett. d LADI, allorché la frequenza di questa misura non è considerata adeguata, ossia in particolare quando la situazione personale o familiare dell’assicurato non gli permette di seguire il provvedimento in questione.

In quel caso di specie l’Alta Corte ha ritenuto che i colloqui con potenziali datori di lavoro e le difficoltà personali dell’assicurato a reperire un alloggio non costituivano dei validi motivi per ritardare una seconda volta l’inizio del corso. In proposito è stato precisato che il corso si svolgeva su una mezza giornata quattro volte alla settimana, di modo che l’assicurato disponeva ancora di tempo sufficiente per organizzare il suo alloggio e prendere contatto con dei potenziali datori di lavoro.

Ad una successiva interrogazione n. 167/23 “Uffici regionali di collocamento (URC) qualcosa non funziona”, depositata da Tiziano Galeazzi e cofirmatari il 15 dicembre 2023, il Consiglio di Stato ha risposto il 6 marzo 2024 (numero 1101).

In particolare, tra i quesiti posti nell’interrogazione n. 167/23, figurano i seguenti:

"Personale URC

(…)

Risulta che vi siano alcuni obiettivi primari per misurare (qualificare) colei e colui che lavorano negli URC e sono:

A) incrementare il numero di utenti nei corsi di sostegno al collocamento, più precisamente al corso Tecniche e Ricerche di impiego

B) incrementare il numero di utenti nei POT (programmi occupazionali)

C) incrementare le sanzioni agli utenti

Al Governo risultano questi obiettivi? Se sì non sembrano obiettivi che vanno al di fuori del vero scopo di un URC che è l’inserimento nel mondo lavorativo di una persona? Sulle sanzioni: non sembra al Governo che gli URC non abbiano il compito di polizia ma piuttosto di aiutare a ritrovare fiducia in sé stessi a motivare le persone (utenti) e aiutar loro a trovare un lavoro?

(…)”

Queste le risposte fornite dal Consiglio di Stato il 6 marzo 2024:

"(…) Quelli evidenziati ai punti A, B e C di cui sopra non sono obiettivi primari per valutare il personale degli URC.

In generale, ricordiamo che i provvedimenti del mercato del lavoro (PML) – tra cui rientrano anche quelli citati (A e B) – sono strumenti importanti a disposizione dei/delle consulenti del personale, proprio con lo scopo di favorire il reinserimento professionale delle persone iscritte agli URC che hanno maggiori difficoltà di collocamento per motivi inerenti il mercato del lavoro. In questo senso, vi è una costante analisi qualitativa, volta a migliorare l’utilizzo mirato e tempestivo di tutti i PML rispetto alla strategia di reinserimento individuale di ogni persona disoccupata.

Per quanto riguarda le sanzioni, ricordiamo che il quadro legale federale affida agli URC anche un compito di controllo, che non si contrappone e non ha preminenza sulle attività di consulenza e collocamento. La corretta applicazione delle disposizioni della Legge federale sull’assicurazione contro la disoccupazione (LADI) permette di garantire l’equità di trattamento e di prevenire i possibili abusi nell’ambito di un’assicurazione sociale. (…)”

Amalia Mirante e cofirmatari hanno, da parte loro, presentato in data 17 giugno 2024 tre mozioni, non ancora evase, che indicano, tra “le tematiche di primaria importanza”, anche la “necessità di riformare gli Uffici Regionali di collocamento (URC) e quelli assistenziali”:

Lo stesso giorno Giovanni Albertini e cofirmatari hanno presentato sei mozioni relative ai disoccupati e ai servizi di collocamento.

In particolare con le mozioni 1790 “Aiutiamo i disoccupati! Creiamo gli Uffici Cantonali di Reinserimento professionale (UCR)”e 1791 “È ora di passare al collocamento attivo dei disoccupati!” è stato chiesto al Consiglio di Stato di intraprendere i passi necessari per creare gli Uffici Cantonali di Reinserimento professionale (UCR) da affiancare agli URC con l’obiettivo unico di reinserire attivamente i disoccupati e gli iscritti in assistenza nel mondo del lavoro, rispettivamente di intraprendere i passi necessari per potenziare i servizi di collocamento cantonali al fine di costituire dei team con competenze specifiche al collocamento attivo dei disoccupati.

Inoltre con la mozione 1795 “È ora di definire una progettualità per sostenere ulteriormente gli over 58 in cerca di un’occupazione!” Albertini e cofirmatari hanno domandato al Consiglio di Stato“di intraprendere i passi necessari per incentivare il settore pubblico e privato:

- a creare degli impieghi e/o

- incentivare l’assunzione

per permettere alle persone con almeno 58 anni di raggiungere il diritto alla prestazione transitoria per i disoccupati anziani (PTD).

Questa può essere richiesta dalle persone che hanno già compiuto 60 anni d'età e hanno terminato il diritto alle indennità di disoccupazione a partire dal mese in cui hanno compiuto 60 anni o successivamente. La PTD ha lo scopo di coprire il fabbisogno vitale degli assicurati al più tardi fino al raggiungimento dell’età ordinaria di pensionamento”.

L’art. 17 cpv. 3 lett. a LADI, in effetti, prevede proprio che un assicurato è obbligato, su istruzione dell’ufficio del lavoro competente, apartecipare a provvedimenti inerenti al mercato del lavoro atti a migliorare la sua idoneità al collocamento (cfr. consid. 2.2.).

Come visto, fra i provvedimenti inerenti al mercato del lavoro rientrano i provvedimenti di formazione, in particolare corsi individuali o collettivi (cfr. consid. 2.3.).

L'Alta Corte ha, poi, stabilito che sussiste un motivo che giustifica il mancato inizio o l’interruzione di un corso – e quindi permette di non sospendere un assicurato ai sensi dell'art. 30 cpv. 1 lett. d LADI (cfr. consid. 2.5.) – qualora la frequentazione del corso non sia da considerare adeguata per l'assicurato in questione (cfr. pure DLA 2001 N. 7, consid. 3b, pag. 85) e che un corso è ritenuto inadeguato quando le circostanze personali, familiari o lo stato di salute non gli permettono ragionevolmente di seguirlo (cfr. consid.2.5.).

È, altresì, utile ricordare che spetta ai consulenti degli URC decidere di volta in volta quali siano le misure più idonee per favorire un rapido collocamento dei singoli assicurati tenuto conto della situazione del mercato del lavoro e delle capacità e attitudini dell'assicurato (cfr. art. 85 cpv. 1 lett. a e c LADI; art. 85b LADI, art. 17 cpv. 3 LADI; STFA C 349/05 del 20 febbraio 2006 consid. 2.2.1; DLA 2001 pag. 86; STFA C 121/92 del 13 maggio 1993 non pubblicata; STCA 38.2024.22 del 12 agosto 2024 consid. 2.11.; STCA 38.2024.7 del 2 aprile 2024 consid. 2.10.; STCA 38.2021.84 del 17 gennaio 2022 consid. 2.7.; STCA 38.2020.42 del 25 gennaio 2021 consid. 2.7.; STCA 38.2018.10 del 18 giugno 2018 consid. 2.7.; STCA 38.2013.17 del 9 settembre 2013 consid. 2.7.; STCA 38.2010.24 del 19 gennaio 2011 consid. 2.9.; 38.2009.72 del 22 febbraio 2010).

Per un caso di un assicurato sanzionato ex art. 30 cpv. 1 lett. d LADI per non avere iniziato un corso adeguato assegnatogli da un URC cfr. STCA 38.2016.10 del 17 maggio 2016.

2.13.  Per quanto attiene all'entità della sanzione, il TCA osserva che nel caso di specie all’assicurata, che ha interrotto il corso assegnatole, è stata inflitta una sospensione di 22 giorni, poi ridotta con la decisione su opposizione a 18 giorni, tenendo conto, sulla base di quanto sostenuto dalla medesima, ovvero di non essersi sentita a proprio agio con diverse affermazioni espresse da alcuni formatori del corso __________, che le stesse hanno particolarmente colpito la sua sensibilità (cfr. doc. A21; consid. 1.9.).

La giurisprudenza federale prevede di regola che un assicurato che per la prima volta non inizia un corso impartitogli dall'amministrazione o lo interrompe incorre in una colpa di gravità media, per cui la durata della sospensione si situa tra i 16 e i 30 giorni (cfr. consid. 2.4.; STFA C 136/01 del 9 ottobre 2002 consid. 5.2.).

La prassi amministrativa contempla per l'assenza o l'interruzione ingiustificata a un corso della durata inferiore a 10 giorni un numero di giorni di sospensione corrispondente al numero effettivo di giorni di assenza. Se il corso è di circa tre settimane è prevista una sanzione da 10 a 12 giorni, una sanzione da 13 a 15 giorni se il corso è di circa quattro settimane, una sanzione da 16 a 18 giorni se la durata del corso è di circa cinque settimane e di 19-20 giorni nel caso di un corso di circa dieci settimane. Per corsi di durata superiore il numero di giorni di penalità è da aumentare in maniera appropriata (cfr. Prassi LADI ID p.to D79).

Dalla decisione di assegnazione del 2 febbraio 2024 risulta che il corso durava dal 12 febbraio all’11 giugno 2024 e che i giorni di corso sarebbero stati ottanta (cfr. doc. A5).

Dunque ottanta giorni di corso, suddivisi su un periodo di quattro mesi, corrispondono a un corso di sedici settimane.

2.15.L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica egratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbisLPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Nel caso concreto, trattandosi di prestazioni LADI, in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2024.2 del 6 maggio 2024 consid. 2.10.; STCA 38.2024.7 del 2 aprile 2024 consid. 2.14.; STCA 38.2023.11 del 5 giugno 2023 consid. 2.15.; STCA 38.2023.2 del 3 aprile 2023 consid. 2.9.; STCA 38.2022.87 del 16 gennaio 2023 consid. 2.14.; STCA 38.2022.57 del 3 ottobre 2022 consid. 2.15.; STCA 38.2022.52 del 22 agosto 2022 consid. 2.10.; STCA 38.2022.20 del 25 aprile 2022 consid. 2.9.; STCA 38.2021.89 del 7 febbraio 2022 consid. 2.11.).

Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr.Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                 Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo                                         Gianluca Menghetti