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38.2024.20

Negato diritto a ID da 2/24 ad A., poiché rivestiva posizione analoga a quella di un datore di lavoro. Egli, in effetti, è stato CEO della società con firma collett. a due e da 11/23, poco dopo l'acquisto della totalità delle azioni della stessa, è diventato membro del CdA con firma individuale

Ticino · 2024-02-13 · Italiano TI
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Erwägungen (1 Absätze)

E. 31 cpv. 3 LADI prevede che non hanno diritto all’indennità per lavoro ridotto:

a.i lavoratori, la cui perdita di lavoro non è determinabile o il cui tempo di lavoro non è sufficientemente controllabile;

b.il coniuge del datore di lavoro occupato nell’azienda di quest’ultimo;

c.le persone che, come soci, compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo dell’azienda, determinano o possono influenzare risolutivamente le decisioni del datore di lavoro, come anche i loro coniugi occupati nell’azienda.

I disposti relativi all’indennità di disoccupazione (art. 8 segg. LADI) non contemplano una norma corrispondente.

Ciò non comporta, tuttavia, in caso di disoccupazione, il riconoscimento automatico del diritto alle relative indennità al coniuge del datore di lavoro, alle persone che hanno una posizione analoga a quella di un datore di lavoro e ai loro coniugi.

Con decisione pubblicata in DTF 123 V 234 il Tribunale federale (TF) ha infatti esteso l’applicabilità dell’art. 31 cpv. 3 lett. c LADI all’assegnazione dell’indennità di disoccupazione (cfr. STF C 292/05 del 16 febbraio 2007 consid. 3) e ha stabilito, in particolare, che il lavoratore in posizione professionale analoga a quella di un datore di lavoro non ha diritto all'indennità di disoccupazione se, dopo essere stato licenziato dalla società anonima, continua ad essere l'azionista unico ed il solo amministratore della ditta (cfr. STF 8C_811/2019 del 12 novembre 2020 consid. 3.1.1.).

Nelle sentenze pubblicate in SVR 1997 ALV Nr. 82, DTF 122 V 270 e DLA 1996/1997, Nr. 23, pag. 130, e in SVR 1997 ALV Nr. 101, l’Alta Corte ha deciso che un dipendente membro del consiglio di amministrazione di un’azienda gode ex lege (cfr. art. 716a-716b del Codice delle obbligazioni) di un notevole potere decisionale ai sensi dell’art. 31 cpv. 3 lett. c LADI.

Per un membro del consiglio di amministrazione il diritto alle prestazioni è escluso senza che sia necessario determinare più concretamente le responsabilità da lui esercitate all'interno della società (cfr. STF 8C_163/2016 del 17 ottobre 2016; STF 8C_172/2013 del 23 gennaio 2014; STF C 160/05 del 24 gennaio 2006; STF C 102/04 del 15 giugno 2005).

In una sentenza 8C_279/2010 del 8 giugno 2010 il Tribunale federale ha sviluppato su questi temi le seguenti considerazioni:

"(…) Il primo giudice ha infine correttamente precisato che per stabilire se un impiegato possa esercitare un influsso considerevole ai sensi dell'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI (e, quindi, dell'art. 51 cpv. 2 LADI), deve essere esaminato di quali poteri decisionali egli disponga concretamente sulla base della struttura aziendale interna, non essendo per contro determinanti i soli criteri formali. Segnatamente, non è ammissibile negare, in modo generico, il diritto alle indennità a lavoratori esercitanti mansioni dirigenziali per il solo fatto che essi detengono una procura o un altro mandato commerciale e sono iscritti nel registro di commercio. D'altro canto però, possono di principio vedersi rifiutare le prestazioni anche salariati che non fruiscono formalmente di un diritto di firma e non figurano a registro di commercio, ma che in realtà partecipano in modo decisivo alla formazione della volontà sociale (DTF 120 V 525consid. 3b e riferimenti).

Da questa regola la giurisprudenza ha escluso solo i membri del consiglio d'amministrazione che collaborano nell'azienda, per il motivo che la legge conferisce a tale organo esecutivo attribuzioni, in parte inalienabili, che per definizione comportano la facoltà di influire in modo diretto sulle decisioni del datore di lavoro, foss'anche solo nella forma della suprema direzione o dell'alta vigilanza sugli incaricati della gestione (art. 716-716b CO). Di conseguenza, l'appartenenza di un salariato al consiglio d'amministrazione è una circostanza che lo esclude automaticamente, giusta l'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI, dal diritto all'indennità per lavoro ridotto (e, quindi, anche d'insolvenza), senza che nemmeno occorra esperire ulteriori accertamenti ai sensi della dianzi citata giurisprudenza inDTF 120 V 525con riferimento alla concreta posizione dell'interessato in seno all'azienda (DTF 122 V 273consid. 3; DLA 2004 no. 21 pag. 198 consid. 3.2 [C 113/03]).

3.

Come già rilevato dal primo giudice, nella fattispecie in esame è pacifico che la ricorrente ha ricoperto, dal 3 dicembre 2007 al 6 maggio 2008, la carica di membro del consiglio di amministrazione della A.________ SA. Ne discende che deve essere esclusa, giusta l'art. 51 cpv. 2 LADI e la giurisprudenza menzionata, dalle chieste prestazioni, di modo che a ragione la precedente istanza ha confermato il provvedimento amministrativo di diniego. (…)"

Lo scopo della giurisprudenza sviluppata in DTF 123 V 234 non è unicamente quello di sanzionare il caso di abuso effettivo, ma anche quello di prevenire il rischio di un simile abuso che è insito nel pagamento di indennità di disoccupazione in favore di persone che rivestono una posizione professionale paragonabile a quella di un datore di lavoro o in favore dei loro coniugi (cfr. STF 8C_150/2007 del 3 gennaio 2008 consid. 4.3.; STF C 292/05 del 16 febbraio 2007 consid. 3; DLA 2003 N. 22 pag. 240).

Al riguardo cfr. pure la sentenza 8C_163/2016 del 17 ottobre 2016, nella quale il Tribunale federale ha sviluppato le seguenti considerazioni:

"(…)

4.2.Dans plusieurs arrêts (en dernier lieu l'arrêt 8C_295/2014 du 7 avril 2015 consid. 4), le Tribunal fédéral a rappelé les motifs qui ont présidé au développement de cette jurisprudence. Pour des raisons de conflits d'intérêts évidents, la loi exclut du cercle des bénéficiaires de l'indemnité en cas de réduction de travail les personnes qui occupent dans l'entreprise une position dirigeante leur permettant de déterminer elles-mêmes l'ampleur de la diminution de leur activité (cf. art. 31 al. 3 let. c LACI [RS 837.0]). Il en va de même des conjoints de ces personnes qui travaillent dans l'entreprise. Dans l'arrêtATF 123 V 234, le Tribunal fédéral a identifié un risque de contournement de cette clause d'exclusion lorsque dans un contexte économique difficile, ces mêmes personnes procèdent à leur propre licenciement et revendiquent l'indemnité de chômage tout en conservant leurs liens avec l'entreprise. Dans une telle configuration, en effet, il est toujours possible pour elles de se faire réengager dans l'entreprise ultérieurement et d'en reprendre les activités dans le cadre de son but social. La même chose vaut pour le conjoint de la personne qui se trouve dans une position assimilable à un employeur lorsque, bien que licencié par ladite entreprise, il conserve des liens avec celle-ci au travers de sa situation de conjoint d'un dirigeant d'entreprise. Cette possibilité d'un réengagement dans l'entreprise - même si elle est seulement hypothétique et qu'elle découle d'une pure situation de fait

- justifie la négation du droit à l'indemnité de chômage.(…)"

Sempre secondo la giurisprudenza federale la posizione di socio gerente di una Sagl (cfr. art. 809-814 CO) è equiparabile a quella di un membro del consiglio di amministrazione di una SA (cfr. STF 8C_191/2014 del 4 giugno 20214; STF 8C_776/2011 del 14 novembre 2012; STF 8C_729/2014 del 18 novembre 2014; STFA C 270/04 del 4 luglio 2005; STF C 37/02 del 22 novembre 2002 e STF C 71/01 del 30 agosto 2001; STF 8C_84/2008 del 3 marzo 2009, pubblicata in DLA 2009 N. 9 pag. 177; STCA 38.2013.51 del 23 gennaio 2014; in un altro contesto cfr. pure la STF 9C_424/2016 del 26 gennaio 2017).

L’Alta Corte ha stabilito che l’influenza determinante di un socio di una Sagl secondo il diritto svizzero (con o senza funzione di gerente) risulta già dalla sua posizione di socio di per sé.

Al riguardo il Tribunale federale ha sottolineato che:

"(…)

"4.5.1. Oberstes Organ der GmbH ist die Gesellschafterversammlung (Art. 804 Abs. 1 OR). Ihr sind die wichtigsten Aufgaben innerhalb der Gesellschaft zugeordnet. Als Versammlung der Anteilseigner und somit der Träger des wirtschaftlichen Risikos muss es ihr vorbehalten bleiben, über die bedeutsamsten Grundsätze zu entscheiden. Eine Vielzahl von Befugnissen sind ihr unübertragbar zugewiesen. Diese erlauben es den Gesellschaftern, über die Gesellschafterversammlung einen viel stärkeren Einfluss auf die Geschäftsführung zu nehmen, als dies der Aktionär an der Generalversammlung kann (Art. 804 Abs. 2; Art. 698 OR). Die unübertragbaren Befugnisse eines Gesellschafters einer GmbH nach Art. 804 Abs. 2 OR sind mit Blick auf die arbeitslosenversicherungsrechtliche Qualifikation einer arbeitgeberähnlichen Person nicht anders zu werten als jene eines Verwaltungsrates einer AG: Die Gesellschafterversammlung bestimmt die Statuten, ihr obliegt die Bestellung und Abberufung von Geschäftsführern und die Wahl und Abberufung der Revisionsstelle, sie nimmt die Jahresrechnung ab, sie bestimmt die Geschäftsleitung, sie entlastet die Geschäftsführung und entscheidet über Gewinn- oder Verlustverwendung. Zusätzliche Kompetenzen können der Gesellschafterversammlung durch die Statuten übertragen (Art. 804 Abs. 2 Ziff. 18 OR) und für bestimmte Geschäfte ein Genehmigungsvorbehalt vorgesehen werden. Dies gilt ebenfalls für an sich unübertragbare Aufgaben des Geschäftsführers, die mit dem Vorbehalt der Genehmigung durch die Gesellschafterversammlung verknüpft werden können (Art. 811 OR; vgl. Art. 716b OR), die damit direkten Einfluss auf die Geschäfte des Unternehmens ausübt.

4.5.3. Diese gesetzliche Ausgestaltung der Befugnisse der Gesellschafterversammlung und derjenigen jedes einzelnen Gesellschafters (mit oder ohne Geschäftsführertätigkeit) zeigt in Bezug auf die hier relevante Frage der arbeitgeberähnlichen Stellung eines Gesellschafters auf, dass das Risiko eines Missbrauchs von Arbeitslosenversicherungsleistungen bei einem Gesellschafter einer GmbH, nicht zuletzt unter Berücksichtigung des personenbezogenen Charakters der Unternehmung, womit auch die Gefahr einer abredeweisen Einflussnahme der Gesellschafter untereinander besteht, nicht verneint werden kann. Diesem Missbrauchsrisiko könnte daher auch nicht mit der Einführung einer für den Leistungsausschluss ohne Prüfung des Einzelfalls vorausgesetzten bestimmten Höhe des Stammanteils (von beispielsweise mindestens 30 %; vgl. BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, N. 26 zu Art. 10 AVIG) begegnet werden. Sachliche Gründe fehlen für eine solche Grenzziehung. Damit würde eine ungerechtfertigte Privilegierung der Minderheitsgesellschafter einer GmbH geschaffen, die der gesetzlich geregelten Einflussnahme eines Gesellschafters auf die Unternehmung nicht entspricht. An der Rechtsprechung, wonach dem Gesellschafter unabhängig von der Höhe seines Stammanteils von Gesetzes wegen eine Einflussmöglichkeit auf die Geschicke der Gesellschaft zusteht, die einen Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung ausschliesst, ist daher festzuhalten. Eine Rechtsprechungsänderung kommt zudem nur unter ganz bestimmten Voraussetzungen in Frage. Sprechen keine entscheidenden Gründe zugunsten einer Änderung, ist die bisherige Praxis beizubehalten. Gegenüber dem Postulat der Rechtssicherheit lässt sich eine Rechtsprechungsänderung grundsätzlich nur begründen, wenn die neue Lösung besserer Erkenntnis der ratio legis, veränderten äusseren Verhältnissen oder gewandelten Rechtsanschauungen entspricht. Solche ernsthaften sachlichen Gründe, liegen, wie aufgezeigt, nicht vor und werden auch nicht geltend gemacht (BGE 137 V 282 E. 4.2 S. 291; 135 I 79 E. 3 S. 82; je mit Hinweisen).(…)”

Nella STF 8C_811/2019 del 12 novembre 2020, già citata sopra, l’Alta Corte, accogliendo il ricorso di una Cassa, ha negato il diritto a indennità di disoccupazione dal 24 aprile al 30 giugno 2018 a una persona che aveva lavorato fino al 31 marzo 2018, quando era diventato effettivo il licenziamento ricevuto il 12 febbraio 2018, per una Sagl (panetteria, tea room) di cui era socia (all’80%; l’ulteriore 20% era detenuto dalla moglie) e gerente, rispettivamente socia dopo la decisione del 19 aprile 2018 di entrata in liquidazione della società e successivamente alla decisione del 28 maggio 2018 di revoca dello scioglimento nuovamente socia e gerente con firma individuale.

Il TF ha precisato che fino al 2 luglio 2018 tale persona disponevaex legedi un potere determinante giusta l’art. 31 cpv. 3 lett. c LADI senza che occorresse stabilire concretamente le sue responsabilità in seno alla Sagl.

Con STCA 38.2019.52 del 12 dicembre 2019, cresciuta incontestata in giudicato, questa Corte ha respinto il ricorso di un assicurato che deteneva il 33.18% delle azioni della SA sua ex datrice di lavoro, al quale era stato negato il diritto a indennità di disoccupazione fino al momento della cessione delle azioni.

La compartecipazione finanziaria dell’insorgente era infatti tale da poter influenzare risolutivamente le decisioni del datore di lavoro.

2.4.  La situazione è differente quando il salariato, trovandosi in una posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro, lascia definitivamente l'impresa a causa della sua chiusura; in questo caso non è ravvisabile un comportamento volto ad eludere la legge. Lo stesso vale nel caso in cui l'impresa continua ad esistere ma il salariato, a seguito della rottura del contratto di lavoro, interrompe definitivamente tutti i legami con la società. In entrambi i casi, l'assicurato può, in principio, pretendere l'indennità di disoccupazione (cfr. STF C 87/02 del 7 giugno 2004; STF C 275/04 del 10 novembre 2005 consid. 3.2).

Al riguardo, nella STF 8C_163/2016 del 17 ottobre 2016 già citata in precedenza, il Tribunale federale ha rilevato:

"(…) Ce droit peut toutefois être reconnu lorsque le dirigeant démontre qu'il a coupé tous les liens qu'il entretenait avec l'entreprise (en raison de la fermeture de celle-ci ou en cas de démission de la fonction dirigeante) ou, s'agissant du conjoint licencié, lorsque celui-ci a travaillé dans une autre entreprise que celle dans laquelle son mari ou sa femme occupe une position assimilable à un employeur. Bien que cette jurisprudence puisse paraître très sévère, il y a lieu de garder à l'esprit que l'assurance-chômage n'a pas pour vocation à indemniser la perte ou les fluctuations de gain liées à une activité indépendante mais uniquement la perte de travail, déterminable et contrôlable, du travailleur ayant un simple statut de salarié qui, à la différence de celui occupant une position décisionnelle, n'a pas le pouvoir d'influencer la perte de travail qu'il subit et pour laquelle il demande l'indemnité de chômage (sur l'ensemble de cette problématique, voir BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, ad art. 10 n° 18 ss; également du même auteur, Droit à l'indemnité de chômage des personnes occupant une position assimilable à celle d'un employeur, in DTA 2013 n° 1, p. 1-12).(…)"

Il rischio d’abuso non esiste più, dunque, quando l’assicurato in questione dimostra di avere rotto ogni legame con la ditta.

Con giudizio 8C_511/2014 del 19 agosto 2015, la nostra Massima Istanza ha precisato che

"(…)

5.1. La jurisprudence, selon laquelle le salarié se trouvant dans une position assimilable à celle de l’employeur peut en principe prétendre des indemnités de chômage lorsqu’il quitte définitivement l’entreprise en raison de la fermeture de celle-ci ou lorsqu’il rompt définitivement tout lien avec la société, est stricte. Elle exclut de considérer qu’un assuré a définitivement quitté son ancienne entreprise en raison de la fermeture de celle-ci tant qu’elle n’est pas entrée en liquidation (cfr. DTA 2001 p. 218, C 355/00, consid. 3; STF 8C_172/2013 del 23 gennaio 2014 consid. 3.2; 8C_492/2008 del 21 gennaio 2009 consid. 3.2), voire, selon les circonstances, pendant la durée de la procédure de liquidation de la société, il y a lieu de mentionner le cas de l’assuré qui est titulaire d’une large part du capital social et dont le conjoint est inscrit au registre du commerce (SVR 2007 ALV nr. 21 p. 69, C 180/06, consid. 3.4; DTA 2002 nr. 28 p. 183, C 373/00 consid. 3c) et celui du conjoint d’une associée-gérante d’une Sàrl qui a cessé d’exploiter l’entreprise mais qui n’est pas inscrite “en liquidation” au registre du commerce (STF 8C_492/2008 del 21 gennaio 2009 consid. 3). En revanche, en cas de suspension de la faillite faute d’actifs, il ne reste la plupart du temps plus rien à liquider, partant, il n’y a aucun risque d’abus. C’est pourquoi le fait d’avoir occupé durablement une position assimilable à celle d’un employeur ne constitue pas un motif valable pour dénier à l’assuré concerné le droit à l’indemnité de chômage (DTA 2007 nr. 6 p. 115, C 267/04, consid.4.3.).”

Cfr. pure al riguardo la STF 8C_481/2010 del 15 febbraio 2011 consid. 4.2.

Secondo la giurisprudenza federale al membro del consiglio di amministrazione e al socio gerente cui è affidata la liquidazione della SA e/o della Sagl non va riconosciuto il diritto alle indennità di disoccupazione, ritenuta la loro posizione analoga a quella di un datore di lavoro, fino al momento in cui la società viene cancellata dal Registro di commercio (cfr.STF 8C_102/2018 del 21 marzo 2018 consid. 6.2.;STF 8C_738/2015 del 14 settembre 2016; STF 8C_481/2010 del 15 febbraio 2011 consid. 4.2.; STFA C 298/05 del 13 aprile 2006; C 295/03 del 10 febbraio 2005; C 83/03 del 14 luglio 2003; DLA 2002 N. 28 pag. 183).

L’Alta Corte è arrivata alla medesima conclusione in una sentenza 8C_738/2015 del 14 settembre 2016 a proposito dell’amministratore di una SA.

Al riguardo cfr. anche STF 8C_481/2010 del 15 febbraio 2011; STFA C 298/05 del 13 aprile 2006; STCA 38.2018.52 del 5 novembre 2018.

In una sentenza 8C_242/2022 del 4 agosto 2022, pubblicata in SVR 2022 ALV n. 33 pag. 116 e segg., il Tribunale federale ha affrontato la questione del rischio di abuso ed in particolare dell’interruzione dei legami con la precedente società, nonché dell’eventuale attività lucrativa esercitata per almeno sei mesi dopo aver lasciato l’azienda nella quale l’assicurato rivestiva un ruolo assimilabile a quello di un datore di lavoro.

In quell’occasione l’Alta Corte ha negato il diritto all’indennità di disoccupazione al gerente di una SA, licenziato per il 31 maggio 2021 ma rimasto iscritto al registro di commercio fino al 3 agosto 2021, in quanto egli rivestiva un ruolo analogo a quello di un datore di lavoro.

2.5.  Nell’evenienza concreta dalla documentazione agli atti emerge che RI 1 (03.05.1988) - cittadino germanico in possesso di un permesso B UE/AELS (cfr. doc. 130; 128) -, il quale, dal gennaio 2014 al dicembre 2022, aveva esercitato attività indipendenti, dal 9 gennaio 2023 è stato assunto dalla __________ di __________ (fondata nel maggio 2017 e allora attiva nella pianificazione, finanziamento, organizzazione, consulenza nel settore alberghiero e della ristorazione; cfr. doc. 87: estratto RC) quale CEO con contratto di durata indeterminata contemplante una retribuzione lorda di fr. 180'000.-- annui (fr. 15'000.-- per 12 mesi; cfr.doc. 59-62; 63-64; 65-71).

Nel giugno 2023 l’assicurato è stato iscritto a RC con firma collettiva a due (cfr. doc. 87-88).

La datrice di lavoro, il 10 ottobre 2023, gli ha notificato la disdetta del contratto di lavoro per il 31 gennaio 2024, motivata con la chiusura dell’impresa a seguito delle condizioni economiche sfavorevoli (cfr. 72; 63).

Il 13 novembre 2023 il ricorrente ha acquistato il 100% delle azioni della __________ (cfr. doc. 142; 50; 147; 47).

Il medesimo detiene pure la totalità delle azioni della __________ di __________ e ne è membro del CdA con firma individuale della __________ (cfr. doc. 147; 86).

Dal 24 novembre 2023 egli è diventato membro del consiglio di amministrazione con firma individuale (cfr. doc. 87-88).

Nel frattempo, il 22 novembre 2023, l’insorgente si è annunciato per il collocamento presso l’Ufficio regionale di collocamento di __________, dove si è trasferito nel giugno 2022 (cfr. doc. 131), con effetto dal 1° febbraio 2024 e indicando una disponibilità lavorativa del 100% (cfr. doc. 130).

Con decisione su opposizione del 25 aprile 2024 la Cassa ha confermato il proprio precedente provvedimento del 13 febbraio 2024, ritenuta la sua posizione analoga a quella di un datore di lavoro in seno alla società __________, essendo membro del consiglio di amministrazione con firma individuale della stessa e possedendone la totalità delle azioni (cfr. doc. A; consid. 1.1.).

2.6.Chiamata a dirimere la presente fattispecie, questa Corte ricorda innanzitutto che per un membro del consiglio di amministrazione il diritto alle prestazioni è esclusoex legesenza che sia necessario determinare più concretamente le responsabilità da lui esercitate all'interno della società (cfr. consid. 2.2.).

In concreto l’insorgente, quale CEO della __________, è stato iscritto a RC con firma collettiva a due dal 22 giugno al 24 novembre 2024.

Dal 24 novembre 2023, ossia poco dopo l’acquisto della totalità delle azioni della società avvenuto il 13 novembre 2023, egli risulta membro del CdA con firma individuale (cfr. doc. 87-88; consid. 2.5.).

L’insorgente ha, altresì, addotto di aver versato ogni mese i contributi all’assicurazione contro la disoccupazione allo scopo di ricevere in caso di disoccupazione e fino al reperimento di un nuovo impiego dei pagamenti sostitutivi (cfr. doc. I; V; consid. 1.2.; 1.4.).

 Riguardo alla questione del versamento dei contributi sociali, e in particolare di quelli per l’assicurazione contro la disoccupazione, questo Tribunale rileva che l’Alta Corte, in una sentenza C 160/04 del 29 dicembre 2004, pubblicata in DLA 2005 N. 16 pag. 201, ha stabilito che il fatto che una persona che occupa una posizione analoga a quella di un datore di lavoro, a seconda delle circostanze, non abbia diritto all’indennità di disoccupazione conformemente alla DTF 123 V 236, consid. 7, non giustifica l’esenzione della stessa e del suo datore di lavoro dall’obbligo di pagare i contributi all’assicurazione contro la disoccupazione.

La nostra Massima Istanza si è confermata nella propria giurisprudenza in un’altra decisione C 270/04 del 4 luglio 2005, relativa a un’assicurata a cui il diritto alle indennità di disoccupazione era stato negato, segnatamente in quanto la stessa si era iscritta in disoccupazione dopo essere stata licenziata da una Sagl sua datrice di lavoro nella quale il coniuge rivestiva la carica di unico socio gerente con diritto di firma individuale.

L’Alta Corte ha, tra l’altro, osservato che:

"(…)

3.2Né osta a tale conclusione la circostanza che la ricorrente abbia regolarmente pagato i contributi sociali, questa Corte avendo a tal proposito ricordato che la negazione delle indennità di disoccupazione a una persona che gode di una situazione professionale paragonabile a quella di un datore di lavoro ai sensi della giurisprudenza pubblicata in DTF 123 V 234 non giustifica ancora di per sé un'esenzione dal pagamento dei contributi all'assicurazione contro la disoccupazione (sentenza del 29 dicembre 2004 in re W., C 160/04, consid. 3).

(...)"

Al riguardo cfr. pure STCA 38.2012.69 del 9 gennaio 2013 consid. 2.8.; STCA 38.2007.57 del 9 gennaio 2008 consid. 2.9.

La decisione su opposizione del 25 aprile 2024 deve, conseguentemente, essere confermata.

2.11.L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica egratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbisLPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Nel caso concreto, trattandosi di prestazioni LADI, in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2023.57 del 15 gennaio 2024 consid. 2.15.; STCA 38.2023.30 del 28 agosto 2023 consid. 2.11.; STCA 38.2023.11 del 5 giugno2023 consid. 2.15.; STCA 38.2023.2 del 3 aprile 2023 consid. 2.9.; STCA 38.2022.87 del 16 gennaio 2023 consid. 2.14.; STCA 38.2022.57 del 3 ottobre 2022 consid. 2.15.; STCA 38.2022.52 del 22 agosto 2022 consid. 2.10.; STCA 38.2022.20 del 25 aprile 2022 consid. 2.9.; STCA 38.2021.89 del 7 febbraio 2022 consid. 2.11.).

Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr.Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

Dispositiv
  1. Il ricorso èrespinto.
  2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico alTribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta. Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente                                                 La segretaria Daniele Cattaneo                                         Stefania Cagni
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Raccomandata

Incarto n.38.2024.20

rs

Lugano

22 luglio 2024

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, cancelliera

segretaria:

Stefania Cagni

statuendo sul ricorso del 26 aprile 2024 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 25 aprile 2024 emanata da

CO 1

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto     in fatto

1.1.  Con decisione su opposizione del 25 aprile 2024 la Cassa CO 1 (in seguito: Cassa) ha confermato la precedente decisione del 13 febbraio 2024 (cfr. doc. 51) con cui ha negato a RI 1 il diritto alle indennità di disoccupazione dal 1° febbraio 2024, ritenendo che occupasse una posizione analoga a quella di un datore di lavoro in seno alla società __________ di __________, in quanto ne possiede la totalità delle azioni ed è membro del consiglio di amministrazione con firma individuale (cfr. doc. A).

1.2.  Contro la decisione su opposizione del 25 aprile 2024 l'assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, nel quale ha chiesto il riconoscimento del diritto alle indennità di disoccupazione.

A sostegno della propria pretesa il ricorrente ha addotto:

1.3.  La Cassa, in risposta, ha postulato la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).

1.4.  Il 16 maggio 2024 RI 1 ha in particolare osservato:

(…)”(Doc. V)

L’insorgente ha allegato la diffida del 18 marzo 2024 invitagli dal locatore in relazione al mancato pagamento delle pigioni dei mesi da dicembre 2023 a marzo 2024 (cfr. doc. B).

1.5.  L’amministrazione ha preso posizione al riguardo con scritto del 31 maggio 2024 (cfr. doc. VII).

1.6.  L’insorgente, l’11 giugno 2024, presso lo sportello della Cancelleria del TCA ha comunicato di non avere ulteriori osservazioni da presentare.

in diritto

2.1.Oggetto del contendere è la questione di sapere se l’assicurato abbia diritto oppure no alle indennità d disoccupazione a fare tempo dal mese di 1° febbraio 2024.

2.2.  Fondamentale presupposto per il riconoscimento del diritto alle indennità di disoccupazione è, tra l’altro, che l’assicurato sia disoccupato totalmente o parzialmente (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. a e art. 10 LADI).

L’art. 31 cpv. 3 LADI prevede che non hanno diritto all’indennità per lavoro ridotto:

a.i lavoratori, la cui perdita di lavoro non è determinabile o il cui tempo di lavoro non è sufficientemente controllabile;

b.il coniuge del datore di lavoro occupato nell’azienda di quest’ultimo;

c.le persone che, come soci, compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo dell’azienda, determinano o possono influenzare risolutivamente le decisioni del datore di lavoro, come anche i loro coniugi occupati nell’azienda.

I disposti relativi all’indennità di disoccupazione (art. 8 segg. LADI) non contemplano una norma corrispondente.

Ciò non comporta, tuttavia, in caso di disoccupazione, il riconoscimento automatico del diritto alle relative indennità al coniuge del datore di lavoro, alle persone che hanno una posizione analoga a quella di un datore di lavoro e ai loro coniugi.

Con decisione pubblicata in DTF 123 V 234 il Tribunale federale (TF) ha infatti esteso l’applicabilità dell’art. 31 cpv. 3 lett. c LADI all’assegnazione dell’indennità di disoccupazione (cfr. STF C 292/05 del 16 febbraio 2007 consid. 3) e ha stabilito, in particolare, che il lavoratore in posizione professionale analoga a quella di un datore di lavoro non ha diritto all'indennità di disoccupazione se, dopo essere stato licenziato dalla società anonima, continua ad essere l'azionista unico ed il solo amministratore della ditta (cfr. STF 8C_811/2019 del 12 novembre 2020 consid. 3.1.1.).

Nelle sentenze pubblicate in SVR 1997 ALV Nr. 82, DTF 122 V 270 e DLA 1996/1997, Nr. 23, pag. 130, e in SVR 1997 ALV Nr. 101, l’Alta Corte ha deciso che un dipendente membro del consiglio di amministrazione di un’azienda gode ex lege (cfr. art. 716a-716b del Codice delle obbligazioni) di un notevole potere decisionale ai sensi dell’art. 31 cpv. 3 lett. c LADI.

Per un membro del consiglio di amministrazione il diritto alle prestazioni è escluso senza che sia necessario determinare più concretamente le responsabilità da lui esercitate all'interno della società (cfr. STF 8C_163/2016 del 17 ottobre 2016; STF 8C_172/2013 del 23 gennaio 2014; STF C 160/05 del 24 gennaio 2006; STF C 102/04 del 15 giugno 2005).

In una sentenza 8C_279/2010 del 8 giugno 2010 il Tribunale federale ha sviluppato su questi temi le seguenti considerazioni:

"(…) Il primo giudice ha infine correttamente precisato che per stabilire se un impiegato possa esercitare un influsso considerevole ai sensi dell'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI (e, quindi, dell'art. 51 cpv. 2 LADI), deve essere esaminato di quali poteri decisionali egli disponga concretamente sulla base della struttura aziendale interna, non essendo per contro determinanti i soli criteri formali. Segnatamente, non è ammissibile negare, in modo generico, il diritto alle indennità a lavoratori esercitanti mansioni dirigenziali per il solo fatto che essi detengono una procura o un altro mandato commerciale e sono iscritti nel registro di commercio. D'altro canto però, possono di principio vedersi rifiutare le prestazioni anche salariati che non fruiscono formalmente di un diritto di firma e non figurano a registro di commercio, ma che in realtà partecipano in modo decisivo alla formazione della volontà sociale (DTF 120 V 525consid. 3b e riferimenti).

Da questa regola la giurisprudenza ha escluso solo i membri del consiglio d'amministrazione che collaborano nell'azienda, per il motivo che la legge conferisce a tale organo esecutivo attribuzioni, in parte inalienabili, che per definizione comportano la facoltà di influire in modo diretto sulle decisioni del datore di lavoro, foss'anche solo nella forma della suprema direzione o dell'alta vigilanza sugli incaricati della gestione (art. 716-716b CO). Di conseguenza, l'appartenenza di un salariato al consiglio d'amministrazione è una circostanza che lo esclude automaticamente, giusta l'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI, dal diritto all'indennità per lavoro ridotto (e, quindi, anche d'insolvenza), senza che nemmeno occorra esperire ulteriori accertamenti ai sensi della dianzi citata giurisprudenza inDTF 120 V 525con riferimento alla concreta posizione dell'interessato in seno all'azienda (DTF 122 V 273consid. 3; DLA 2004 no. 21 pag. 198 consid. 3.2 [C 113/03]).

3.

Come già rilevato dal primo giudice, nella fattispecie in esame è pacifico che la ricorrente ha ricoperto, dal 3 dicembre 2007 al 6 maggio 2008, la carica di membro del consiglio di amministrazione della A.________ SA. Ne discende che deve essere esclusa, giusta l'art. 51 cpv. 2 LADI e la giurisprudenza menzionata, dalle chieste prestazioni, di modo che a ragione la precedente istanza ha confermato il provvedimento amministrativo di diniego. (…)"

Lo scopo della giurisprudenza sviluppata in DTF 123 V 234 non è unicamente quello di sanzionare il caso di abuso effettivo, ma anche quello di prevenire il rischio di un simile abuso che è insito nel pagamento di indennità di disoccupazione in favore di persone che rivestono una posizione professionale paragonabile a quella di un datore di lavoro o in favore dei loro coniugi (cfr. STF 8C_150/2007 del 3 gennaio 2008 consid. 4.3.; STF C 292/05 del 16 febbraio 2007 consid. 3; DLA 2003 N. 22 pag. 240).

Al riguardo cfr. pure la sentenza 8C_163/2016 del 17 ottobre 2016, nella quale il Tribunale federale ha sviluppato le seguenti considerazioni:

"(…)

4.2.Dans plusieurs arrêts (en dernier lieu l'arrêt 8C_295/2014 du 7 avril 2015 consid. 4), le Tribunal fédéral a rappelé les motifs qui ont présidé au développement de cette jurisprudence. Pour des raisons de conflits d'intérêts évidents, la loi exclut du cercle des bénéficiaires de l'indemnité en cas de réduction de travail les personnes qui occupent dans l'entreprise une position dirigeante leur permettant de déterminer elles-mêmes l'ampleur de la diminution de leur activité (cf. art. 31 al. 3 let. c LACI [RS 837.0]). Il en va de même des conjoints de ces personnes qui travaillent dans l'entreprise. Dans l'arrêtATF 123 V 234, le Tribunal fédéral a identifié un risque de contournement de cette clause d'exclusion lorsque dans un contexte économique difficile, ces mêmes personnes procèdent à leur propre licenciement et revendiquent l'indemnité de chômage tout en conservant leurs liens avec l'entreprise. Dans une telle configuration, en effet, il est toujours possible pour elles de se faire réengager dans l'entreprise ultérieurement et d'en reprendre les activités dans le cadre de son but social. La même chose vaut pour le conjoint de la personne qui se trouve dans une position assimilable à un employeur lorsque, bien que licencié par ladite entreprise, il conserve des liens avec celle-ci au travers de sa situation de conjoint d'un dirigeant d'entreprise. Cette possibilité d'un réengagement dans l'entreprise - même si elle est seulement hypothétique et qu'elle découle d'une pure situation de fait

- justifie la négation du droit à l'indemnité de chômage.(…)"

Sempre secondo la giurisprudenza federale la posizione di socio gerente di una Sagl (cfr. art. 809-814 CO) è equiparabile a quella di un membro del consiglio di amministrazione di una SA (cfr. STF 8C_191/2014 del 4 giugno 20214; STF 8C_776/2011 del 14 novembre 2012; STF 8C_729/2014 del 18 novembre 2014; STFA C 270/04 del 4 luglio 2005; STF C 37/02 del 22 novembre 2002 e STF C 71/01 del 30 agosto 2001; STF 8C_84/2008 del 3 marzo 2009, pubblicata in DLA 2009 N. 9 pag. 177; STCA 38.2013.51 del 23 gennaio 2014; in un altro contesto cfr. pure la STF 9C_424/2016 del 26 gennaio 2017).

L’Alta Corte ha stabilito che l’influenza determinante di un socio di una Sagl secondo il diritto svizzero (con o senza funzione di gerente) risulta già dalla sua posizione di socio di per sé.

Al riguardo il Tribunale federale ha sottolineato che:

"(…)

"4.5.1. Oberstes Organ der GmbH ist die Gesellschafterversammlung (Art. 804 Abs. 1 OR). Ihr sind die wichtigsten Aufgaben innerhalb der Gesellschaft zugeordnet. Als Versammlung der Anteilseigner und somit der Träger des wirtschaftlichen Risikos muss es ihr vorbehalten bleiben, über die bedeutsamsten Grundsätze zu entscheiden. Eine Vielzahl von Befugnissen sind ihr unübertragbar zugewiesen. Diese erlauben es den Gesellschaftern, über die Gesellschafterversammlung einen viel stärkeren Einfluss auf die Geschäftsführung zu nehmen, als dies der Aktionär an der Generalversammlung kann (Art. 804 Abs. 2; Art. 698 OR). Die unübertragbaren Befugnisse eines Gesellschafters einer GmbH nach Art. 804 Abs. 2 OR sind mit Blick auf die arbeitslosenversicherungsrechtliche Qualifikation einer arbeitgeberähnlichen Person nicht anders zu werten als jene eines Verwaltungsrates einer AG: Die Gesellschafterversammlung bestimmt die Statuten, ihr obliegt die Bestellung und Abberufung von Geschäftsführern und die Wahl und Abberufung der Revisionsstelle, sie nimmt die Jahresrechnung ab, sie bestimmt die Geschäftsleitung, sie entlastet die Geschäftsführung und entscheidet über Gewinn- oder Verlustverwendung. Zusätzliche Kompetenzen können der Gesellschafterversammlung durch die Statuten übertragen (Art. 804 Abs. 2 Ziff. 18 OR) und für bestimmte Geschäfte ein Genehmigungsvorbehalt vorgesehen werden. Dies gilt ebenfalls für an sich unübertragbare Aufgaben des Geschäftsführers, die mit dem Vorbehalt der Genehmigung durch die Gesellschafterversammlung verknüpft werden können (Art. 811 OR; vgl. Art. 716b OR), die damit direkten Einfluss auf die Geschäfte des Unternehmens ausübt.

4.5.3. Diese gesetzliche Ausgestaltung der Befugnisse der Gesellschafterversammlung und derjenigen jedes einzelnen Gesellschafters (mit oder ohne Geschäftsführertätigkeit) zeigt in Bezug auf die hier relevante Frage der arbeitgeberähnlichen Stellung eines Gesellschafters auf, dass das Risiko eines Missbrauchs von Arbeitslosenversicherungsleistungen bei einem Gesellschafter einer GmbH, nicht zuletzt unter Berücksichtigung des personenbezogenen Charakters der Unternehmung, womit auch die Gefahr einer abredeweisen Einflussnahme der Gesellschafter untereinander besteht, nicht verneint werden kann. Diesem Missbrauchsrisiko könnte daher auch nicht mit der Einführung einer für den Leistungsausschluss ohne Prüfung des Einzelfalls vorausgesetzten bestimmten Höhe des Stammanteils (von beispielsweise mindestens 30 %; vgl. BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, N. 26 zu Art. 10 AVIG) begegnet werden. Sachliche Gründe fehlen für eine solche Grenzziehung. Damit würde eine ungerechtfertigte Privilegierung der Minderheitsgesellschafter einer GmbH geschaffen, die der gesetzlich geregelten Einflussnahme eines Gesellschafters auf die Unternehmung nicht entspricht. An der Rechtsprechung, wonach dem Gesellschafter unabhängig von der Höhe seines Stammanteils von Gesetzes wegen eine Einflussmöglichkeit auf die Geschicke der Gesellschaft zusteht, die einen Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung ausschliesst, ist daher festzuhalten. Eine Rechtsprechungsänderung kommt zudem nur unter ganz bestimmten Voraussetzungen in Frage. Sprechen keine entscheidenden Gründe zugunsten einer Änderung, ist die bisherige Praxis beizubehalten. Gegenüber dem Postulat der Rechtssicherheit lässt sich eine Rechtsprechungsänderung grundsätzlich nur begründen, wenn die neue Lösung besserer Erkenntnis der ratio legis, veränderten äusseren Verhältnissen oder gewandelten Rechtsanschauungen entspricht. Solche ernsthaften sachlichen Gründe, liegen, wie aufgezeigt, nicht vor und werden auch nicht geltend gemacht (BGE 137 V 282 E. 4.2 S. 291; 135 I 79 E. 3 S. 82; je mit Hinweisen).(…)”

Nella STF 8C_811/2019 del 12 novembre 2020, già citata sopra, l’Alta Corte, accogliendo il ricorso di una Cassa, ha negato il diritto a indennità di disoccupazione dal 24 aprile al 30 giugno 2018 a una persona che aveva lavorato fino al 31 marzo 2018, quando era diventato effettivo il licenziamento ricevuto il 12 febbraio 2018, per una Sagl (panetteria, tea room) di cui era socia (all’80%; l’ulteriore 20% era detenuto dalla moglie) e gerente, rispettivamente socia dopo la decisione del 19 aprile 2018 di entrata in liquidazione della società e successivamente alla decisione del 28 maggio 2018 di revoca dello scioglimento nuovamente socia e gerente con firma individuale.

Il TF ha precisato che fino al 2 luglio 2018 tale persona disponevaex legedi un potere determinante giusta l’art. 31 cpv. 3 lett. c LADI senza che occorresse stabilire concretamente le sue responsabilità in seno alla Sagl.

Con STCA 38.2019.52 del 12 dicembre 2019, cresciuta incontestata in giudicato, questa Corte ha respinto il ricorso di un assicurato che deteneva il 33.18% delle azioni della SA sua ex datrice di lavoro, al quale era stato negato il diritto a indennità di disoccupazione fino al momento della cessione delle azioni.

La compartecipazione finanziaria dell’insorgente era infatti tale da poter influenzare risolutivamente le decisioni del datore di lavoro.

2.4.  La situazione è differente quando il salariato, trovandosi in una posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro, lascia definitivamente l'impresa a causa della sua chiusura; in questo caso non è ravvisabile un comportamento volto ad eludere la legge. Lo stesso vale nel caso in cui l'impresa continua ad esistere ma il salariato, a seguito della rottura del contratto di lavoro, interrompe definitivamente tutti i legami con la società. In entrambi i casi, l'assicurato può, in principio, pretendere l'indennità di disoccupazione (cfr. STF C 87/02 del 7 giugno 2004; STF C 275/04 del 10 novembre 2005 consid. 3.2).

Al riguardo, nella STF 8C_163/2016 del 17 ottobre 2016 già citata in precedenza, il Tribunale federale ha rilevato:

"(…) Ce droit peut toutefois être reconnu lorsque le dirigeant démontre qu'il a coupé tous les liens qu'il entretenait avec l'entreprise (en raison de la fermeture de celle-ci ou en cas de démission de la fonction dirigeante) ou, s'agissant du conjoint licencié, lorsque celui-ci a travaillé dans une autre entreprise que celle dans laquelle son mari ou sa femme occupe une position assimilable à un employeur. Bien que cette jurisprudence puisse paraître très sévère, il y a lieu de garder à l'esprit que l'assurance-chômage n'a pas pour vocation à indemniser la perte ou les fluctuations de gain liées à une activité indépendante mais uniquement la perte de travail, déterminable et contrôlable, du travailleur ayant un simple statut de salarié qui, à la différence de celui occupant une position décisionnelle, n'a pas le pouvoir d'influencer la perte de travail qu'il subit et pour laquelle il demande l'indemnité de chômage (sur l'ensemble de cette problématique, voir BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, ad art. 10 n° 18 ss; également du même auteur, Droit à l'indemnité de chômage des personnes occupant une position assimilable à celle d'un employeur, in DTA 2013 n° 1, p. 1-12).(…)"

Il rischio d’abuso non esiste più, dunque, quando l’assicurato in questione dimostra di avere rotto ogni legame con la ditta.

Con giudizio 8C_511/2014 del 19 agosto 2015, la nostra Massima Istanza ha precisato che

"(…)

5.1. La jurisprudence, selon laquelle le salarié se trouvant dans une position assimilable à celle de l’employeur peut en principe prétendre des indemnités de chômage lorsqu’il quitte définitivement l’entreprise en raison de la fermeture de celle-ci ou lorsqu’il rompt définitivement tout lien avec la société, est stricte. Elle exclut de considérer qu’un assuré a définitivement quitté son ancienne entreprise en raison de la fermeture de celle-ci tant qu’elle n’est pas entrée en liquidation (cfr. DTA 2001 p. 218, C 355/00, consid. 3; STF 8C_172/2013 del 23 gennaio 2014 consid. 3.2; 8C_492/2008 del 21 gennaio 2009 consid. 3.2), voire, selon les circonstances, pendant la durée de la procédure de liquidation de la société, il y a lieu de mentionner le cas de l’assuré qui est titulaire d’une large part du capital social et dont le conjoint est inscrit au registre du commerce (SVR 2007 ALV nr. 21 p. 69, C 180/06, consid. 3.4; DTA 2002 nr. 28 p. 183, C 373/00 consid. 3c) et celui du conjoint d’une associée-gérante d’une Sàrl qui a cessé d’exploiter l’entreprise mais qui n’est pas inscrite “en liquidation” au registre du commerce (STF 8C_492/2008 del 21 gennaio 2009 consid. 3). En revanche, en cas de suspension de la faillite faute d’actifs, il ne reste la plupart du temps plus rien à liquider, partant, il n’y a aucun risque d’abus. C’est pourquoi le fait d’avoir occupé durablement une position assimilable à celle d’un employeur ne constitue pas un motif valable pour dénier à l’assuré concerné le droit à l’indemnité de chômage (DTA 2007 nr. 6 p. 115, C 267/04, consid.4.3.).”

Cfr. pure al riguardo la STF 8C_481/2010 del 15 febbraio 2011 consid. 4.2.

Secondo la giurisprudenza federale al membro del consiglio di amministrazione e al socio gerente cui è affidata la liquidazione della SA e/o della Sagl non va riconosciuto il diritto alle indennità di disoccupazione, ritenuta la loro posizione analoga a quella di un datore di lavoro, fino al momento in cui la società viene cancellata dal Registro di commercio (cfr.STF 8C_102/2018 del 21 marzo 2018 consid. 6.2.;STF 8C_738/2015 del 14 settembre 2016; STF 8C_481/2010 del 15 febbraio 2011 consid. 4.2.; STFA C 298/05 del 13 aprile 2006; C 295/03 del 10 febbraio 2005; C 83/03 del 14 luglio 2003; DLA 2002 N. 28 pag. 183).

L’Alta Corte è arrivata alla medesima conclusione in una sentenza 8C_738/2015 del 14 settembre 2016 a proposito dell’amministratore di una SA.

Al riguardo cfr. anche STF 8C_481/2010 del 15 febbraio 2011; STFA C 298/05 del 13 aprile 2006; STCA 38.2018.52 del 5 novembre 2018.

In una sentenza 8C_242/2022 del 4 agosto 2022, pubblicata in SVR 2022 ALV n. 33 pag. 116 e segg., il Tribunale federale ha affrontato la questione del rischio di abuso ed in particolare dell’interruzione dei legami con la precedente società, nonché dell’eventuale attività lucrativa esercitata per almeno sei mesi dopo aver lasciato l’azienda nella quale l’assicurato rivestiva un ruolo assimilabile a quello di un datore di lavoro.

In quell’occasione l’Alta Corte ha negato il diritto all’indennità di disoccupazione al gerente di una SA, licenziato per il 31 maggio 2021 ma rimasto iscritto al registro di commercio fino al 3 agosto 2021, in quanto egli rivestiva un ruolo analogo a quello di un datore di lavoro.

2.5.  Nell’evenienza concreta dalla documentazione agli atti emerge che RI 1 (03.05.1988) - cittadino germanico in possesso di un permesso B UE/AELS (cfr. doc. 130; 128) -, il quale, dal gennaio 2014 al dicembre 2022, aveva esercitato attività indipendenti, dal 9 gennaio 2023 è stato assunto dalla __________ di __________ (fondata nel maggio 2017 e allora attiva nella pianificazione, finanziamento, organizzazione, consulenza nel settore alberghiero e della ristorazione; cfr. doc. 87: estratto RC) quale CEO con contratto di durata indeterminata contemplante una retribuzione lorda di fr. 180'000.-- annui (fr. 15'000.-- per 12 mesi; cfr.doc. 59-62; 63-64; 65-71).

Nel giugno 2023 l’assicurato è stato iscritto a RC con firma collettiva a due (cfr. doc. 87-88).

La datrice di lavoro, il 10 ottobre 2023, gli ha notificato la disdetta del contratto di lavoro per il 31 gennaio 2024, motivata con la chiusura dell’impresa a seguito delle condizioni economiche sfavorevoli (cfr. 72; 63).

Il 13 novembre 2023 il ricorrente ha acquistato il 100% delle azioni della __________ (cfr. doc. 142; 50; 147; 47).

Il medesimo detiene pure la totalità delle azioni della __________ di __________ e ne è membro del CdA con firma individuale della __________ (cfr. doc. 147; 86).

Dal 24 novembre 2023 egli è diventato membro del consiglio di amministrazione con firma individuale (cfr. doc. 87-88).

Nel frattempo, il 22 novembre 2023, l’insorgente si è annunciato per il collocamento presso l’Ufficio regionale di collocamento di __________, dove si è trasferito nel giugno 2022 (cfr. doc. 131), con effetto dal 1° febbraio 2024 e indicando una disponibilità lavorativa del 100% (cfr. doc. 130).

Con decisione su opposizione del 25 aprile 2024 la Cassa ha confermato il proprio precedente provvedimento del 13 febbraio 2024, ritenuta la sua posizione analoga a quella di un datore di lavoro in seno alla società __________, essendo membro del consiglio di amministrazione con firma individuale della stessa e possedendone la totalità delle azioni (cfr. doc. A; consid. 1.1.).

2.6.Chiamata a dirimere la presente fattispecie, questa Corte ricorda innanzitutto che per un membro del consiglio di amministrazione il diritto alle prestazioni è esclusoex legesenza che sia necessario determinare più concretamente le responsabilità da lui esercitate all'interno della società (cfr. consid. 2.2.).

In concreto l’insorgente, quale CEO della __________, è stato iscritto a RC con firma collettiva a due dal 22 giugno al 24 novembre 2024.

Dal 24 novembre 2023, ossia poco dopo l’acquisto della totalità delle azioni della società avvenuto il 13 novembre 2023, egli risulta membro del CdA con firma individuale (cfr. doc. 87-88; consid. 2.5.).

L’insorgente ha, altresì, addotto di aver versato ogni mese i contributi all’assicurazione contro la disoccupazione allo scopo di ricevere in caso di disoccupazione e fino al reperimento di un nuovo impiego dei pagamenti sostitutivi (cfr. doc. I; V; consid. 1.2.; 1.4.).

 Riguardo alla questione del versamento dei contributi sociali, e in particolare di quelli per l’assicurazione contro la disoccupazione, questo Tribunale rileva che l’Alta Corte, in una sentenza C 160/04 del 29 dicembre 2004, pubblicata in DLA 2005 N. 16 pag. 201, ha stabilito che il fatto che una persona che occupa una posizione analoga a quella di un datore di lavoro, a seconda delle circostanze, non abbia diritto all’indennità di disoccupazione conformemente alla DTF 123 V 236, consid. 7, non giustifica l’esenzione della stessa e del suo datore di lavoro dall’obbligo di pagare i contributi all’assicurazione contro la disoccupazione.

La nostra Massima Istanza si è confermata nella propria giurisprudenza in un’altra decisione C 270/04 del 4 luglio 2005, relativa a un’assicurata a cui il diritto alle indennità di disoccupazione era stato negato, segnatamente in quanto la stessa si era iscritta in disoccupazione dopo essere stata licenziata da una Sagl sua datrice di lavoro nella quale il coniuge rivestiva la carica di unico socio gerente con diritto di firma individuale.

L’Alta Corte ha, tra l’altro, osservato che:

"(…)

3.2Né osta a tale conclusione la circostanza che la ricorrente abbia regolarmente pagato i contributi sociali, questa Corte avendo a tal proposito ricordato che la negazione delle indennità di disoccupazione a una persona che gode di una situazione professionale paragonabile a quella di un datore di lavoro ai sensi della giurisprudenza pubblicata in DTF 123 V 234 non giustifica ancora di per sé un'esenzione dal pagamento dei contributi all'assicurazione contro la disoccupazione (sentenza del 29 dicembre 2004 in re W., C 160/04, consid. 3).

(...)"

Al riguardo cfr. pure STCA 38.2012.69 del 9 gennaio 2013 consid. 2.8.; STCA 38.2007.57 del 9 gennaio 2008 consid. 2.9.

La decisione su opposizione del 25 aprile 2024 deve, conseguentemente, essere confermata.

2.11.L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica egratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbisLPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Nel caso concreto, trattandosi di prestazioni LADI, in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2023.57 del 15 gennaio 2024 consid. 2.15.; STCA 38.2023.30 del 28 agosto 2023 consid. 2.11.; STCA 38.2023.11 del 5 giugno2023 consid. 2.15.; STCA 38.2023.2 del 3 aprile 2023 consid. 2.9.; STCA 38.2022.87 del 16 gennaio 2023 consid. 2.14.; STCA 38.2022.57 del 3 ottobre 2022 consid. 2.15.; STCA 38.2022.52 del 22 agosto 2022 consid. 2.10.; STCA 38.2022.20 del 25 aprile 2022 consid. 2.9.; STCA 38.2021.89 del 7 febbraio 2022 consid. 2.11.).

Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr.Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.  Il ricorso èrespinto.

2.  Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.  Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico alTribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                 La segretaria

Daniele Cattaneo                                         Stefania Cagni