Erwägungen (1 Absätze)
E. 13 maggio 2024 da parte della Cassa __________, laddove viene precisato che l’affiliazione, sino al 30 novembre 2023, è “ annullata in quanto il reddito aziendale accessorio è inferiore al limite di 2'300.00 franchi per l’anno 2023 ” (cfr. doc. B1 all. a doc. V) e il parallelo riconoscimento come indipendente dal 1° gennaio 2024 per l’attività di “ fisioterapia domiciliare – (…) svolta a titolo principale ” (cfr. doc. B2 all. a doc. V). 2.6. Chiamata a pronunciarsi, questa Corte ritiene che l’operato della Sezione del lavoro debba essere tutelato e che a ragione, quindi, la parte resistente ha ritenuto il ricorrente inidoneo al collocamento dal 1° gennaio 2024. In tal senso, il TCA rileva, innanzitutto, che sin dal principio, e meglio dalla sua iscrizione in disoccupazione, RI 1 ha indicato di volere “ intraprendere un’attività da indipendente in qualità di fisioterapista domiciliare ”. Il ricorrente, che sino al 31 dicembre 2023 era legato alla precedente datrice di lavoro, ha pure confermato di “ aver avviato (…) con decorrenza dal 01.11.2023 come attività accessoria e dal 01.01.2024 come attività principale ” (cfr. supra consid. 2.5.). L’insorgente ha inizialmente sostenuto che l’attività indipendente fosse di fatto prioritaria rispetto ad un’occupazione salariata (“ al momento ho deciso di intraprendere un’attività in qualità di lavoratore indipendente (…) pertanto l’intento personale è quello di poter intraprendere e avanzare su questo percorso al fine di rendermi completamente indipendente (…) in tempi rapidi”; “sono consapevole che mi troverò costretto a declinare la possibilità di esercitare un’attività in qualità di personale salariato presso un datore di lavoro, potendomi così dedicare completamente a tempo pieno alla mia personale attività”; “mi troverei contrariato e amareggiato a dover abbandonare questo mio percorso per possibili offerte lavorative a tempo pieno da salariato”; cfr. supra consid. 2.5). Solo in un secondo momento il ricorrente ha fatto valere che quello relativo all’attività indipendente era una sorta di progetto, che voleva peraltro intraprendere unicamente a titolo accessorio, al fin conseguire un guadagno intermedio dopo essersi trovato senza lavoro e mentre avrebbe profuso i propri sforzi per reperire un’attività dipendente, da esercitarsi, invece, questa, a titolo principale (cfr. supra consid. 1.2.). Rammentato che i n applicazione del principio della dichiarazione della prima ora, in presenza di due versioni differenti, la preferenza deve essere accordata alle dichiarazioni che l’assicurato ha dato nella prima ora, quando ne ignorava le conseguenze giuridiche e che le spiegazioni fornite in un secondo tempo non possono integrare le prime constatazioni dettagliate, soprattutto se esse le contraddicono (cfr. STF 9C_250/2021 del 24 marzo 2022; DTF 142 V 590 consid. 5.2. in fine; SVR 2008 UV Nr. 12; RAMI 2004 U 524, p. 546; DTF 121 V 47 consid. 2a, 115 V 143 consid. 3c; RAMI 1988 U 55, p. 363 consid. 3b/aa; STF del 27 agosto 1992 nella causa M., non pubbl.; RDAT II-1994 p. 189; per una critica, cfr. U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 217, n. 546), questa Corte rileva che le dichiarazioni rilasciate in un secondo momento da RI 1, che pretende, in sostanza, l’opposto di quanto aveva dichiarato precedentemente, non possono essere seguite. Quanto precede risulta corretto a maggior ragione se si considera che, in concreto, la volontà di dedicarsi ad un’attività indipendente era sorta ancor prima della disdetta del rapporto, sottoscritta dal ricorrente il 30 novembre 2023 ed avente effetto il 31 dicembre successivo. Ciò trova, riscontro, da un lato, nella serie di investimenti (come lo stesso RI 1 li ha definiti) già affrontati dal ricorrente prima di novembre 2023, e meglio in quelle spese che, per riprendere le sue indicazioni, “ considerano in primo luogo una parte preliminare (…) ovvero la richiesta di certificazioni, di autorizzazione professionale, di assicurazioni professionali e di convenzioni tariffali ” (cfr. supra consid. 2.5.). A novembre 2023, infatti, RI 1, che dal 31 maggio 2023 era autorizzato quale fisioterapista ad esercitare a carico dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (cfr. supra consid. 2.5.), aveva già aderito alle convenzioni tariffarie HSK/CSS e TarifSuisse. Ma soprattutto, e contrariamente alla pretesa ricorsuale in cui RI 1 sostiene che “ l’operatività è stata avviata (…) in una piccola misura unicamente nel mese di gennaio 2024 ” e che “ nel mese di novembre e dicembre 2023 (…) nessuna prestazione” è stata eseguita (cfr. supra consid. 1.2.) ”, il TCA non può non rilevare che dalla documentazione in atti, segnatamente dall’accredito del 18 gennaio 2024, emerge che il ricorrente già dispensava le proprie cure in qualità di fisioterapista sin dall’8 novembre 2023, allorquando svolgeva la propria attività a titolo accessorio, e meglio com’egli ha, d’un lato, dichiarato e come risulta, d’altro lato, dall’affiliazione all’AVS (cfr. supra consid. 2.5.). La volontà del ricorrente di dedicarsi all’attività indipendente, quindi, è espressione di un ben determinato progetto di vita, che già a marzo gli ha permesso di raggiungere una percentuale d’occupazione soddisfacente al punto da disiscriversi dalla disoccupazione e non nasce, quindi, in risposta alla necessità di, dovendo chiedere l’erogazione delle prestazioni LADI, ridurre il danno, com’egli invece pretende in sede ricorsuale. In tal senso determinanti sono le risposte fornite dall’assicurato in risposta alle domande postegli dalla parte resistente proprio al fine di determinare se RI 1 fosse, o meno, da considerare idoneo al collocamento. Il ricorrente, infatti, alla domanda dell’amministrazione a sapere se fosse disposto, da gennaio 2024, a svolgere un’attività salariata, e quindi da dipendente, ha riposto a chiare lettere di avere “ deciso di intraprendere un’attività in qualità di lavoratore indipendente ”, di avere già comunicato ad URC (quindi ad inizio dicembre 2023) e Cassa tale decisione, e di volere “ avanzare su questo percorso, al fine di rendermi completamente indipendente sia professionalmente che finanziariamente in tempi rapidi ”. Del resto, ha precisato, era ben “ consapevole che mi troverò costretto a declinare la possibilità di esercitare un’attività in qualità di persona salariata presso un datore di lavoro, potendomi così dedicare completamente a tempo pieno alla mia personale attività ”. Avendo a quel momento già iniziato la carriera da indipendente – laddove a fronte di prestazioni erogate, come emerge dall’accredito ricevuto il 18 gennaio 2024, già a fine 2023 il ricorrente ha però indicato di averne dispensate “ unicamente” (…) per il mese di gennaio 2024 ” quando a gennaio ha, semmai, ricevuto il primo compenso per il primo ciclo di trattamenti di fisioterapia portato a termine – RI 1, altrettanto chiaramente ha poi indicato che sarebbe stato “ contrariato e amareggiato a dover abbondare questo mio percorso per possibili offerte lavorative a tempo pieno da salariato ”. Alla luce di tutto quanto precede, è quindi la prima versione fornita da RI 1 a dover essere considerata più attendibile, in particolare ritenuto che la stessa è stata rilasciata quando egli era ancora ignaro delle relative possibili conseguenze giuridiche. Il TCA non può, inoltre, che condividere la valutazione della Sezione del lavoro che ritiene che RI 1, a disposizione del mercato del lavoro, peraltro, per soli due mesi, non era disposto ad abbandonare la propria attività indipendente. In proposito va ricordato che nel quadro di un'attività indipendente non possono essere ribaltati sull'assicurazione contro la disoccupazione il rischio imprenditoriale o la differenza finanziaria dovuta all'esercizio di un impiego meno retribuito (cfr. consid. 2.2.-2.3.; STF 8C_437/2016 del 10 gennaio 2017 consid. 3.3.; STF 8C_407/2015 del 13 agosto 2015 consid. 4.4.; STF 8C_169/2014 del 2 marzo 2015 consid. 4.3.). In simili condizioni, alla luce della giurisprudenza federale sopra riassunta (cfr. consid. 2.3., 2.4.), il TCA, valutate attentamente le asserzioni rilasciate dell’assicurato, in applicazione dell'abituale criterio della verosimiglianza preponderante (cfr. STF 8C_631/2022 del 24 marzo 2023 consid. 5.5.; STF 8C_440/2022 del 23 febbraio 2023 consid. 4.5.; STF 8C_545/2021 del 4 maggio 2022 consid. 3.1.; STF 8C_520/2020 del 3 maggio 2021 consid. 6.1.2.; STF 8C_671/2020 del 14 aprile 2021 consid. 3.2.; STF 8C_742/2019 dell’8 maggio 2020 consid. 7.3.; DTF 146 V 51 consid. 5.1.; STF 8C_651/2018 del 1° febbraio 2019; STF 8C_794/2016 del 28 aprile 2017 consid. 4.1.; STF 9C_316/2013 del 25 febbraio 2014 consid. 5.1.; STF 8C_999/2010 del 15 marzo 2011; STF 8C_911/2010 del 10 marzo 2011 consid. 3.2; STF 8C_909/2010 del 1° marzo 2011; DTF 129 V 177 consid. 3 pag. 181; DTF 126 V 353 consid. 5b pag. 360; DTF 125 V 193 consid. 2 pag. 195) deve concludere che il ricorrente, a far tempo dal 1° gennaio 2024 non era idoneo al collocamento. La decisione su opposizione impugnata va, conseguentemente, confermata. Analoghe considerazioni, in termini di priorità delle dichiarazioni rilasciate in prima battuta rispetto alle successive, valgono anche con riferimento a quanto il ricorrente pretende in relazione all’asserita mancata informazione, da parte dell’URC, circa le possibilità di un sostegno economico nella fase di progettazione della propria attività indipendente. RI 1, infatti, quando a gennaio 2024 ha fornito riscontro ai quesiti della Sezione del lavoro, si è espresso in termini di un’attività indipendente già “ costituita ”, accessoria da novembre 2023 e principale da gennaio 2024, per poi parlare, in sede ricorsuale, di un progetto in divenire (laddove aveva, invece, già erogato prestazioni), che sarebbe stato solo accessorio e secondario ad un’attività indipendente (cfr. supra consid. 1.2. e 2.5.). Il TCA rammenta, in tal senso, che il sostegno ai fini del promovimento dell’attività lucrativa indipendente è disciplinato, in particolare, dagli artt. 71a segg. LADI ed è destinato, in particolare, alla fase di progettazione. In concreto ritenuto come ancora una volta determinante è quanto inizialmente dichiarato dal ricorrente, tale fase, allorquando l’assicurato ha comunicato, tanto il 1° dicembre 2023 quando ha trasmesso all’URC la propria iscrizione, quanto l’11 dicembre successivo, e meglio quando si è tenuto il colloquio di consulenza presso l’Ufficio in questione, era superata, avendo egli a quel momento già iniziato a svolgere la propria attività indipendente, seppur, a quello stadio, a titolo accessorio. 2.7. L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti ; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. f bis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. Nel caso concreto, trattandosi di prestazioni LADI, in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2023.50 dell’11 dicembre 2023 consid. 2.15.; STCA 38.2023.31 del 15 settembre 2023 consid. 2.12.; STCA 38.2023.30 del 28 agosto 2023 consid. 2.11.; STCA 38.2023.11 del 5 giugno 2023 consid. 2.15.; STCA 38.2023.2 del 3 aprile 2023 consid. 2.9.; STCA 38.2022.87 del 16 gennaio 2023 consid. 2.14.; STCA 38.2022.57 del 3 ottobre 2022 consid. 2.15.; STCA 38.2022.52 del 22 agosto 2022 consid. 2.10.; STCA 38.2022.20 del 25 aprile 2022 consid. 2.9.; STCA 38.2021.89 del 7 febbraio 2022 consid. 2.11.). Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi , Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).
Dispositiv
- dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente Il segretario di Camera Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.38.2024.19
CL/gm
Lugano
20 giugno 2024
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Christiana Lepori, cancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 17 aprile 2024 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 21 marzo 2024 emanata da
Sezione del lavoro,6501 Bellinzona
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenutoin fatto
consideratoin diritto
Infine è utile evidenziare che l'idoneità al collocamento, quale presupposto materiale per il diritto alle prestazioni, deve essere valutata in modo prospettivo, e cioè al momento e alla luce di tutte le circostanze che esistevano allorché è stata emessa la decisione negativa (cfr. STF 8C_56/2019 del 16 maggio 2019 consid. 3; STF 8C_921/2009 dell11 dicembre 2009; DTF 112 V 398 consid. 1a; DTF 110 V 102; DLA 1991 pag. 25).
In una sentenza pubblicata in DLA 2002 N. 5 pag. 54 seg. il TFA ha stabilito che l'assicurato che esercita un'attività indipendente durante la propria disoccupazione è idoneo al collocamento solo se può esercitare tale attività al di fuori dell'orario di lavoro normale.
Il fatto che l'assicurato cerchi di attuare un'attività indipendente è di per sé conciliabile con l'obbligo di ridurre il danno, se intraprende sforzi sufficienti per trovare un impiego salariato; in caso contrario, vi è inidoneità al collocamento.
Con sentenza C 283/05 del 15 marzo 2006, lAlta Corte ha confermato linidoneità al collocamento di un assicurato a decorrere dal mese di gennaio 2004 allorché lo stesso ha deciso di mettersi in proprio. Lassicurato, infatti, da un lato, a fare tempo da tale data aveva preso in locazione un locale commerciale, si era iscritto alla Cassa di compensazione AVS quale indipendente e aveva fatto iscrivere la nuova ditta a RC. Inoltre egli aveva allestito un business-plan e progettava numerosi contatti allestero. Dallaltro, aveva svolto delle ricerche di impiego qualitativamente insufficienti, in particolare poiché si limitavano al settore nel quale voleva rendersi indipendente. Il TFA ha così concluso che le pratiche di avvio della propria attività erano talmente avanzate che lassicurato non era più disponibile a essere collocato.
In una sentenza 8C_130/2010 del 20 settembre 2010, il Tribunale federale ha confermato la decisione con la quale lamministrazione, prima, e i giudici cantonali, poi, hanno giudicato un assicurato, socio gerente di una società Sagl con firma individuale, inidoneo al collocamento, considerando inverosimile che egli fosse realmente intenzionato ad accettare un impiego salariato dipendente e ritenendo che le ricerche di lavoro da lui svolte rendessero illusorie per non dire nulle le possibilità di conseguire unattività dipendente.
Con giudizio 8C_169/2014 del 2 marzo 2015 il Tribunale federale ha avallato quanto deciso dallamministrazione e dai giudici cantonali, confermando linidoneità al collocamento di un assicurato. LAlta Corte ha considerato inverosimile che egli fosse realmente temporaneamente intenzionato ad accettare un impiego salariato dipendente in ragione dellimminente avvio da parte del medesimo di una propria attività di infermiere indipendente, ritardato momentaneamente dai tempi relativi alla concessione dei documenti richiesti per svolgere lattività. In quelloccasione la nostra Massima istanza ha precisato, da una parte, che lassicurato non si era iscritto in disoccupazione al fine di ridurre il danno, bensì per compensare lassenza di reddito nel periodo tra la fine dellattività dipendente (da lui abbandonata) e linizio della sua attività indipendente. Dallaltra, che del resto lassicurato presentava una disponibilità limitata nel tempo a partire dalliscrizione in disoccupazione che lo rendeva di principio inidoneo al collocamento avendo poche possibilità di concludere un contratto di lavoro.
LAlta Corte, con giudizio 8C_665/2014 del 23 marzo 2015, ha confermato linidoneità al collocamento dal dicembre 2012 di un assicurato decisa dalla Sezione del lavoro e avallata da questo Tribunale, ritenendo che egli non fosse disponibile per il mercato del lavoro, visti il ruolo di direttore e i compiti assunti in seno a una società iscritta a RC nel giugno 2012.
Il TF, al riguardo, ha osservato:
Con una sentenza 8C_407/2015 del 13 agosto 2015 il Tribunale federale ha poi approvato loperato del TCA che aveva ritenuto inidoneo al collocamento un assicurato che aveva concluso un contratto di lavoro al 50% a tempo indeterminato con una Sagl di cui la compagna era gerente e nella quale aveva investito del denaro considerandosi una figura di vitale importanza per la società.
La nostra Massima Istanza ha, in particolare, rilevato:
La Massima istanza, con giudizio 8C_437/2016 del 10 gennaio 2017, ha respinto il ricorso inoltrato contro la sentenza appena esposta e confermato il giudizio cantonale.
In particolare lAlta Corte al riguardo ha osservato:
La decisione su opposizione impugnata va, conseguentemente, confermata.
Analoghe considerazioni, in termini di priorità delle dichiarazioni rilasciate in prima battuta rispetto alle successive, valgono anche con riferimento a quanto il ricorrente pretende in relazione allasserita mancata informazione, da parte dellURC, circa le possibilità di un sostegno economico nella fase di progettazione della propria attività indipendente.
RI 1, infatti, quando a gennaio 2024 ha fornito riscontro ai quesiti della Sezione del lavoro, si è espresso in termini di unattività indipendente già costituita, accessoria da novembre 2023 e principale da gennaio 2024, per poi parlare, in sede ricorsuale, di un progetto in divenire (laddove aveva, invece, già erogato prestazioni), che sarebbe stato solo accessorio e secondario ad unattività indipendente (cfr. supra consid. 1.2. e 2.5.).
Il TCA rammenta, in tal senso, che il sostegno ai fini del promovimento dellattività lucrativa indipendente è disciplinato, in particolare, dagli artt. 71a segg. LADI ed è destinato, in particolare, alla fase di progettazione.
In concreto ritenuto come ancora una volta determinante è quanto inizialmente dichiarato dal ricorrente, tale fase, allorquando lassicurato ha comunicato, tanto il 1° dicembre 2023 quando ha trasmesso allURC la propria iscrizione, quanto l11 dicembre successivo, e meglio quando si è tenuto il colloquio di consulenza presso lUfficio in questione, era superata, avendo egli a quel momento già iniziato a svolgere la propria attività indipendente, seppur, a quello stadio, a titolo accessorio.
2.7.Lart. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica egratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. Lart. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore lart. 61 lett. fbisLPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Nel caso concreto, trattandosi di prestazioni LADI, in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2023.50 dell11 dicembre 2023 consid. 2.15.; STCA 38.2023.31 del 15 settembre 2023 consid. 2.12.; STCA 38.2023.30 del 28 agosto 2023 consid. 2.11.; STCA 38.2023.11 del 5 giugno 2023 consid. 2.15.; STCA 38.2023.2 del 3 aprile 2023 consid. 2.9.; STCA 38.2022.87 del 16 gennaio 2023 consid. 2.14.; STCA 38.2022.57 del 3 ottobre 2022 consid. 2.15.; STCA 38.2022.52 del 22 agosto 2022 consid. 2.10.; STCA 38.2022.20 del 25 aprile 2022 consid. 2.9.; STCA 38.2021.89 del 7 febbraio 2022 consid. 2.11.).
Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr.Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti