Erwägungen (1 Absätze)
E. 50 consid. 4.1; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181). Quest’ultimo deve, in ogni caso, tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili giustificata nel caso di specie (cfr. STF 8C_ 228/2023 del 6 ottobre 2023 consid. 3.2.; STF 8C_322/2022 del 30 gennaio 2023 consid. 4.3.1.; STF 8C_769/2021 del 3 maggio 2022 consid. 3.3.; DTF 148 V 144 consid. 3.1.3.; DTF 147 V 342 consid. 5.5.2.2.; STF 8C_214/2020 del 18 febbraio 2021 consid. 3.2; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; DTF 145 V 224 consid. 6.1.1; DTF 142 V 442 consid. 5.2 pag. 445 seg.; DTF 140 V 314 consid. 3.3 pag. 317; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 133 V 587 consid. 6.1 pag. 591; DTF 133 V 257 consid. 3.2 pag. 258 seg.; DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300). Il giudice deve, invece, scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr. DTF 146 V 233 consid. 4.2.1.; DTF 145 V 84 consid. 6.1.1.; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STF H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II pag. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297). Secondo la giurisprudenza, infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze (cfr. STF 9C_442/2021 del 17 marzo 2022 consid. 3.3.; DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b). 2.3. Nella presente fattispecie emerge dagli atti dell’incarto che la RI 1 – attiva nel commercio, nella rappresentanza, nella fornitura e nella posa di piastrelle e di marmi (cfr. estratto del Registro di commercio; www.zefix.ch e doc. 1/4) – ha annunciato in data 31 gennaio 2024 una perdita di lavoro dovuta ad intemperie per: - un cantiere sito a __________ (altitudine indicata in metri “ 730” slm), per dieci giorni di lavoro persi per intemperie, e meglio a causa del “ freddo e gelo ”, tra l’8 ed il 19 gennaio 2024, per due operai, in relazione alla “ posa di pavimenti e rivestimenti in piastrelle ”. Dall’offerta del 6 dicembre 2023 in atti emerge che la fornitura e posa di piastrelle (con le relative finiture) concerneva la “ casa d’abitazione __________ ”, per due locali bagno al secondo piano, per un bagno nella mansarda e per la “ cucina/soggiorno ” (cfr. doc. 1/3); - un cantiere sito ai __________ (altitudine indicata in metri “ 750” slm), per dieci giorni di lavoro persi per intemperie, e meglio a causa del “ freddo e gelo ”, tra l’8 ed il 19 gennaio 2024, per tre operai, in relazione alla “ posa di pavimenti e rivestimenti in piastrelle ”. Dall’offerta del 3 novembre 2023 in atti emerge che la fornitura e posa di piastrelle (con le relative finiture) concerneva il “ rustico __________ – mapp. no. __________ ”, per, al piano cantina, la cantina ed il locale tecnico, al piano terra il “ soggiorno
– cucina – lavanderia ”, al primo piano un bagno, un locale doccia ed al secondo piano un locale wc (cfr. doc. 1/2); - un cantiere sito a __________ (altitudine indicata in metri “ 170” slm), per dieci giorni di lavoro persi per intemperie, e meglio a causa del “ freddo e gelo ”, tra l’8 ed il 19 gennaio 2024, per quattro operai, in relazione alla “ posa di pavimenti e rivestimenti in piastrelle ”. Dall’offerta del 28 novembre 2023 in atti emerge che la fornitura e posa di piastrelle (con le relative finiture) concerneva il risanamento dei pavimenti esterni ed interni ad una piscina (cfr. doc. 1/1). Dallo scritto di data 6 febbraio 2024 della __________, emerge che i lavori presso il rustico del Dr. __________, ai __________, deliberati il 4 dicembre 2023 (cfr. doc. 3/5) avrebbero dovuto iniziare l’8 gennaio 2024 e che “ questo non è stato possibile a causa delle temperature troppo basse ” (cfr. doc. 3/6). In data 11 dicembre 2023 __________ ha trasmesso a RI 1 uno scritto nel quale ha confermato la delibera per il cantiere di __________ e precisato che “ come discusso e per permettere il trasloco nei tempi prestabiliti, (…) le opere da piastrellista (…) dovranno iniziare l’8 gennaio 2024 e finire entro e non oltre il 26 gennaio 2024 ” (cfr. doc. 3/2). In un secondo scritto, pure (ma erroneamente) datato 11 dicembre 2023, in relazione alla “ casa d’abitazione __________ ha precisato quanto segue: " (…) confermiamo per iscritto che non è stato possibile eseguire i lavori di posa delle piastrelle, che avreste dovuto eseguire nel mese di gennaio, in quanto non siamo riusciti a mettere in funzione l’impianto di riscaldamento nei termini pattuiti e non potevamo garantire il raggiungimento e il mantenimento, per 24 ore continue, della temperatura minima di + 5°C necessaria per la posa, a colla, delle piastrelle (come a norma)” (cfr. doc. 3/3). Con osservazioni del 7 febbraio 2024, la ricorrente ha, da parte sua, comunicato alla Sezione del lavoro quanto segue: " (…) i cantieri non erano adeguatamente riscaldati. Le norme, così come le schede tecniche dei materiali utilizzati prevedono che, per il loro utilizzo, la temperatura minima e continua (24 ore prima dell’inizio della posa e 24 ore dopo la posa dell’ultima piastrella) deve essere superiore a 5°C. __________ si trova ad un’altitudine di 730 metri slm e l’abitazione sui monti di __________ a 750 metri slm. Converrà anche lei che, nonostante il mite inverno in pianura, sui monti la situazione è del tutto differente” (cfr. doc. 3). Con decisione del 9 febbraio 2024, la Sezione del lavoro ha sollevato opposizione in relazione ai lavori per i cantieri dei __________ e di __________, rilevando che i lavori annunciati “ prevedevano delle opere interne di posa piastrelle, dove le misure tecniche per salvaguardare la salute e la sicurezza dei lavoratori poteva facilmente essere applicata e garantita. Il fatto che i locali non sono stati adeguatamente riscaldati, sono misure non applicate dal committente, direzione lavori e/o dalla ditta e pertanto non computabili con le indennità per intemperie ” (cfr. doc. 4). In data 16 febbraio 2024, la RI 1 si è opposta alla decisione resa nei suoi confronti, facendo valere (oltre a quanto già indicato il 7 febbraio 2024) le seguenti argomentazioni: " (…) non possiamo condividere le vostre osservazioni in quanto le 2 abitazioni sono in fase di ristrutturazione e tecnicamente non era possibile riscaldare. Il cantiere sui __________ è un rustico e quindi sarebbe stato impossibile riscaldarlo unicamente con il camino ma in pratica non fattibile per motivi di sicurezza. (…) Sul sito di meteo Svizzera è indicata una temperatura mensile media di 3.6 °C, per il mese di gennaio per queste altitudini. Questo a conferma dell’impossibilità di posare con temperature inferiori ai 5°C. Le piastrelle, utilizzate per la posa all’interno delle abitazioni, devono venire depositate all’esterno delle stesse in quanto non possiamo portarle all’interno dei locali dove eseguiamo i lavori di posa, per motivi logistici. Essendo depositate all’esterno non riusciamo tecnicamente a scaldarle fino a raggiungere una temperatura adeguata per poter successivamente procedere ai lavori di posa, rischieremmo di rovinarle o addirittura romperle. Queste temperature non ci permettono di utilizzare l’acqua, elemento necessario per miscelare la colla. Lavoro che va sempre eseguito all’esterno in quanto crea un grande spargimento di polvere (derivante dalla colla “secca”) durante il procedimento. Durante la posa, i nostri operai devono anche uscire ad intervalli regolari all’esterno per poter tagliare e preparare a misure le piastrelle da posare e quindi risulta esserci un’eccessiva dispersione di calore e di conseguenza risulta impossibile mantenere la temperatura interna nei valori stabiliti dalle norme dei materiali che vengono utilizzati per la posa. Abbiamo preparato il programma per i lavori in questi cantiere prima della chiusura per le vacanze di Natale e avendo delle tempistiche da rispettare, per non far ritardare tutti gli artigiani che devono intervenire dopo di noi e la conseguente consegna dell’oggetto, non potevamo mettere in programma altri lavori. (…) Vi facciamo comunque notare che noi avremmo preferito poter riuscire a lavorare visto i costi a cui dobbiamo far fronte. Non lavorando per queste settimane non fatturiamo ma abbiamo comunque i costi fissi a cui far fronte oltre a oneri sociali e assicurazioni (conguagli di fine anno e acconti per il nuovo anno). Una vostra decisione negativa in merito va principalmente a discapito dei lavoratori.” (cfr. doc. 5). Con decisione su opposizione del 15 marzo 2024, la Sezione del lavoro ha, come visto, respinto il ricorso della RI 1 e confermato il proprio precedente provvedimento (cfr. doc. 7 e supra consid. 1.1.). 2.4. Chiamata a pronunciarsi, questa Corte rileva che l’operato dell’amministrazione, che per i cantieri di __________ e __________ ha negato alla ricorrente il diritto alle indennità per intemperie ritenendo che la perdita di lavoro fatta valere non sia stata direttamente causata dalle condizioni meteorologiche, non presta fianco a critiche. Giova, innanzitutto, rammentare che tanto i lavori per il cantiere interno di __________, quanto quelli (sempre da eseguire all’interno) ai __________, concernevano la fornitura di piastrelle che andavano poi posate all’interno delle due abitazioni e che la ditta fa valere essersi rilevati impossibili a causa del “ freddo e gelo ” esterni. “ Freddo e gelo ” esterni che, concretamente, hanno impedito, secondo la tesi ricorsuale, l’esecuzione delle opere previste all’interno nel senso che, per __________, non si è “riusciti a mettere in funzione l’impianto di riscaldamento ” e per i __________ non si è potuto riscaldare i locali con il camino per “ motivi di sicurezza ” non meglio precisati (cfr. supra consid. 2.3.). Secondo questa Corte è determinante il fatto che era noto alla ricorrente che i lavori in questione, deliberati a dicembre 2023, andavano eseguiti nel mese di gennaio 2024, mese ove notoriamente le temperature sono basse, a maggior ragione tra i 730 ed i 750 metri slm in __________. Già solamente alla luce di quanto precede, ditta, committenza, studio di ingegneria e impresa di costruzioni, non potevano prescindere dal prevedere che i locali ove la posa doveva avvenire avrebbero dovuto essere riscaldati nella misura sufficiente a permettere la corretta finitura delle opere ed organizzarsi di conseguenza anticipatamente, anche per quanto attiene allo stoccaggio in loco del materiale da poi posare, al taglio delle piastrelle nonché alla presenza di acqua calda. Quanto precede, già sarebbe sufficiente a ritenere che le temperature esterne sarebbero solo una causa indiretta dell’impossibilità di svolgere i lavori pianificati all’interno, da ricondurre piuttosto a carenze organizzative. Non potendo e/o non riuscendo a riscaldare gli spazi interni con i mezzi a disposizione in loco, committenti e ricorrente avrebbero infatti dovuto attrezzarsi diversamente per tempo al fine di permettere la posa di piastrelle rifiniture. In ogni caso, con riferimento alla censura ricorsuale relativa all’eventuale onerosa necessità di impiegare un elicottero per il trasporto di generatori di calore, tanto a __________, quanto ai __________, il TCA non può esimersi dal rilevare che, sebbene dall’offerta in atti non emerga quale sia il f (nella versione consultabile il 7 maggio 2024) risulta - in relazione alla “ licenza edilizia per la ristrutturazione appartamento 2° P e soffitta mappale no. __________ RFD __________ ” - che con risoluzione 27/2023 è stata rilasciata “ La licenza edilizia alla signora __________, per la ristrutturazione appartamento 2° P e soffitta dell’edificio principale come abitazione primaria al mappale no. __________ RFD __________, sezione __________, (…) ”. Al proposito, giova evidenziare che anche informazioni raccolte in internet possono essere considerate fra gli elementi di valutazione di una fattispecie (cfr. STF 9C-776/2019 del 17 novembre 2020; STF 8C_866/2018 del 2 maggio 2019, consid. STF 9C_838/2018 del 14 febbraio 2019, consid. 5.1 e 5.2; STF 8C_909/2017 del 26 giugno 2018 consid. 6.2.; STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017 consid. 4.1.; 5.3., STF 8C_192/2017 del 25 agosto 2017 consid. 5.4.3.2.; STF 8C_69/2017 del 18 agosto 2017 consid. A; 5.1.; Michael Liebrenz/Ueli Kieser/Roman Schleifer, Funktionserfassung 2.0 – Möglichkeiten und Grenzen des Gutachters im digitalen Zeitalter, in SZS 60/2016 pag. 582 segg.). Dalla “Misurazione ufficiale on-line ” consultabile al sito internet map.geo.ti.ch è, poi, facilmente evincibile come il mappale no. __________ RFD __________ sia agevolmente raggiungibile con una strada asfaltata. Così vale anche per il cantiere sito ai __________. Le considerazioni sulla raggiungibilità del rustico mediante una strada carrozzabile “ verosimilmente sterrata nell’ultimo tratto” espresse dalla Sezione del lavoro nella propria risposta di causa (cfr. supra consid. 1.3.) sono, infatti, condivisibili ed incontestate dalla ricorrente. Sebbene, quindi, l’eventuale e prospettata necessità di dovere trasportare dei generatori di calore con un elicottero anziché su ruota non risulti comprovata, questa Corte rileva, con riferimento al fatto che “ la perdita di lavoro è computabile unicamente se la continuazione dei lavori, pur con misure protettive sufficienti, è (…) economicamente insostenibile ” e che “ si può ragionevolmente esigere da un datore di lavoro che egli prenda misure economicamente sostenibili affinché i lavori possano continuare nonostante le intemperie ” (cfr. supra consid. 2.2. e punti C6 e C7 delle Direttive IPI, peraltro richiamati anche dall’istante in sede ricorsuale; cfr. supra consid. 1.2.), che i maggiori costi che RI 1 prende sarebbero stati “ ragionevolmente insostenibili per una piccola azienda come la nostra ” (cfr. supra consid. 1.2.) e che l’eventuale impiego dell’elicottero avrebbe comportato, avrebbero dovuto essere contemplati (almeno in riserva) nelle offerte della ditta sottoposte ai committenti e sarebbero stati evidentemente a carico di questi ultimi. Il tutto rammentato, peraltro, che il ricorso (anche e se del caso) ad un elicottero costituisce un’ipotesi tutt’altro che remota per dei lavori in rustici di montagna e che in inverno, quando la ditta ben sapeva di dovere effettuare la posa, altri fattori, rispetto a quelli fatti valere dalla RI 1, avrebbero potuto rendere difficoltoso il trasporto su ruota non già del generatore, ma anche semplicemente delle sole piastrelle. In ogni caso, come visto, per entrambi i cantieri emerge dagli atti che l’impossibilità di svolgere i lavori programmati a dicembre 2023 a __________ ed ai __________ non dovuta tanto al freddo ed al gelo esterni, caratteristici di un mese di gennaio che nel corso del 2024 si è peraltro presentato mite (per indicazione della ricorrente stessa, cfr. supra consid. 1.2. e 2.3.), bensì all’inadeguatezza dal profilo termico degli spazi interni. Problematica, questa, che era compito della committenza e/o della ditta risolvere. Una soluzione, ben sapendo la ricorrente e la committenza che i lavori dovevano avvenire a gennaio, avrebbe, del resto, dovuto essere trovata (per tempo) anche in relazione al taglio delle piastrelle, per il resto stoccabili nei locali che man mano rimanevano liberi e quindi all’interno, a temperature che avrebbero dovuto essere assicurate adeguatamente, e per l’uso dell’acqua. A fronte di tutto quanto precede, questo Tribunale non può che concludere che la perdita di lavoro fatta valere dalla RI 1 è da ricondurre solo indirettamente alle basse temperature invernali e non si rivela, quindi, computabile ai sensi dell’art. 43 LADI, non essendo causata direttamente da condizioni meteorologiche (cfr. supra consid. 2.2.). La decisione su opposizione del 15 marzo 2024 deve pertanto essere confermata. 2.5. L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. f bis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. Nella presente fattispecie, trattandosi di prestazioni LADI, in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2022.57 del 3 ottobre 2022 consid. 2.15.; STCA 38.2022.52 del 22 agosto 2022 consid. 2.10.; STCA 38.2022.20 del 25 aprile 2022 consid. 2.9.; STCA 38.2021.89 del 7 febbraio 2022 consid. 2.11.). Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi , Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).
Dispositiv
- dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente Il segretario di Camera Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.38.2024.17
CL/gm
Lugano
13 maggio 2024
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Christiana Lepori, cancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 26 marzo 2024 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 15 marzo 2024 emanata da
Sezione del lavoro,6501 Bellinzona
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenutoin fatto
Al riguardo l'amministrazione si è così espressa:
consideratoin diritto
ðGiurisprudenza DTF 8C_834/2017 del 20.3.2018 (Se la durata di una perdita di lavoro contestata supera il tempo che sarebbe stato necessario per svolgere il lavoro in questione in presenza di buone condizioni meteorologiche, non si può più parlare di perdita di lavoro causata esclusivamente da condizioni meteorologiche. Lazienda non deve ritrovarsi in una situazione più favorevole di quella in cui si troverebbe nel caso in cui non fosse stata colpita da intemperie)
ðEsempi
ðEsempi
ðEsempio
Dato che il diritto allIPI non presuppone condizioni meteorologiche eccezionali, questo diritto non può essere negato soltanto perché la riparazione di un tetto piatto non avrebbe dovuto essere pianificata per linverno. Non importa, nella fattispecie, che le temperature siano state superiori o inferiori alla media stagionale. Il diritto allindennità non può pertanto essere negato soltanto perché limpresa avrebbe dovuto prevedere che in quella stagione la continuazione dei lavori avrebbe potuto essere ostacolata dalle condizioni meteorologiche. Il solo fatto determinante è che i lavori non abbiano potuto essere eseguiti perché tecnicamente impossibile a causa delle condizioni meteorologiche (DTF 124 V 239).
ðGiurisprudenza DTF 110 V 344 (Non si può pretendere che unimpresa di gessatura chiuda le aperture delle finestre con plastica e che installi un apparecchio di riscaldamento per poter proseguire i lavori in condizioni di freddo estremo)
Le direttive amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_141/2023 del 2 maggio 2023 consid. 4.1.; STF 8C_297/2022 del 15 febbraio 2023 consid. 3.2.; STF 9C_270/2021 del 30 dicembre 2021 consid. 3.5.; STF 8C_503/2021 del 18 novembre 2021 consid. 4.2.; STF 8C_463/2021 del 9 novembre 2021 consid. 4.2.; STF 9C_458/2020 del 27 settembre 2021 consid. 4.1.; DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.; STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF 9C_631/2019 del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; DTF 144 V 195; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).
Questultimo deve, in ogni caso, tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime permettono uninterpretazione delle disposizioni legali applicabili giustificata nel caso di specie (cfr. STF 8C_ 228/2023 del 6 ottobre 2023 consid. 3.2.; STF 8C_322/2022 del 30 gennaio 2023 consid. 4.3.1.; STF 8C_769/2021 del 3 maggio 2022 consid. 3.3.; DTF 148 V 144 consid. 3.1.3.; DTF 147 V 342 consid. 5.5.2.2.; STF 8C_214/2020 del 18 febbraio 2021 consid.3.2; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; DTF 145 V 224 consid. 6.1.1; DTF 142 V 442 consid. 5.2 pag. 445 seg.; DTF 140 V 314 consid. 3.3 pag. 317; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 133 V 587 consid. 6.1 pag. 591; DTF 133 V 257 consid. 3.2 pag. 258 seg.; DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid.2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).
Il giudice deve, invece, scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr. DTF 146 V 233 consid. 4.2.1.; DTF 145 V 84 consid. 6.1.1.; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STF H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233 consid.2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II pag. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed.Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).
Secondo la giurisprudenza, infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze (cfr. STF 9C_442/2021 del 17 marzo 2022 consid. 3.3.; DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).
Al proposito,giova evidenziare che anche informazioni raccolte in internet possono essere considerate fra gli elementi di valutazione di una fattispecie (cfr.STF 9C-776/2019 del 17 novembre 2020; STF 8C_866/2018 del 2 maggio 2019, consid. STF 9C_838/2018 del 14 febbraio 2019, consid. 5.1 e 5.2;STF 8C_909/2017 del 26 giugno 2018 consid. 6.2.; STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017 consid. 4.1.; 5.3., STF 8C_192/2017 del 25 agosto 2017 consid.5.4.3.2.; STF 8C_69/2017 del 18 agosto 2017 consid. A; 5.1.; Michael Liebrenz/Ueli Kieser/Roman Schleifer, Funktionserfassung 2.0 Möglichkeiten und Grenzen des Gutachters im digitalen Zeitalter, in SZS 60/2016 pag. 582 segg.).
Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA.
Lart. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore lart. 61 lett. fbisLPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Nella presente fattispecie, trattandosi di prestazioni LADI, in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2022.57 del 3 ottobre 2022 consid. 2.15.; STCA 38.2022.52 del 22 agosto 2022 consid. 2.10.; STCA 38.2022.20 del 25 aprile 2022 consid. 2.9.; STCA 38.2021.89 del 7 febbraio 2022 consid. 2.11.).
Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr.Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti