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38.2024.1

Negato diritto a ID: residenza ex art. 8 cpv. 1 lett. c LADI non in Svizzera: il centro delle relazioni personali dell'assicurata, nel periodo determinante, era in Italia, ove viveva il marito. Vera frontaliera

Ticino · 2024-03-11 · Italiano TI
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Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 volta la domenica ogni 15 giorni ” (cfr. supra consid. 2.3.). Sentita a verbale il 3 novembre 2023, RI 1 ha sempre riferito di fare visita al coniuge a settimane alterne, precisando però che “ tendenzialmente andavo a trovare mio marito due volte al mese nei fine settimana ”, cui vanno ad aggiungersi i “ periodi di vacanza ” e da gennaio 2023 “ se mio marito non lavorava andavo a trovarlo/veniva a prendermi per stare da lui ” (cfr. supra consid. 2.3.). Sennonché, dagli atti, ed in particolare dai dettagli delle comunicazioni per marzo-luglio 2023 (ritenuto, peraltro, che per il periodo antecedente, nel corso del quale, peraltro, era inabile per malattia, la ricorrente non ha versato agli atti analoghi dettagli Swisscom), che RI 1 ha precisato di non contestare (cfr. supra consid. 1.2.), emerge come le sue visite al marito fossero in realtà settimanali, trascorrendo ella tutti i fine settimana con __________, presso il quale si recava anche in occasione dei propri giorni di vacanza, e meglio come attestano, in particolare, proprio i dettagli dell’uso della rete italiana da parte del cellulare dell’assicurata (cfr. supra consid. 2.3.). A tali elementi vanno ad aggiungersi gli addebiti sul conto corrente __________ della ricorrente, la quale se effettivamente si limitasse ad andare a fare la spesa in Italia come sostiene la tesi ricorsuale, non avrebbe la necessità di giungere, da __________ ed a maggior ragione non disponendo di un proprio veicolo, sino a __________ o nei dintorni, dov’ella si reca, quindi, innanzitutto, per raggiungere il marito (cfr. doc. 256-346). Il tutto rammentato inoltre, da una parte, che, laddove le censure ricorsuali fanno valere che l’assicurata “ nemmeno contribuisce ” al pagamento della pigione dell’appartamento locato dal marito (cfr. supra consid. 1.2.), dall’estratto del conto privato di RI 1 risulta, comunque, ch’ella presta aiuto finanziario al coniuge, i cui addebiti relativi ai caselli autostradali per recarsi e tornare dal lavoro ed ai pasti, sono contabilizzati proprio sul conto dell’assicurata (cfr. doc. 256-346). D’altra parte, deve essere tenuto anche in considerazione il fatto che il marito, nell’espiazione della misura disposta nei suoi confronti in Italia, ha chiesto un permesso, appositamente per potersi recare “ in Svizzera il sabato a prendere la moglie sig.ra RI 1 e riportarla in Svizzera la domenica, per trascorrere i fine settimana in Italia a casa del medesimo, cioè tutti i fine settimana ” nonché “ potersi recare un giorno della settimana in base agli impegni della consorte, avvisando le F.O. il giorno in cui si recherà a __________ ” (cfr. supra consid. 2.3.). In Ticino, d’altro canto, la ricorrente disponeva a __________, in __________, di un appartamento condiviso, da quando l’attuale marito ed allora compagno è stato posto in detenzione, e meglio dal 1° febbraio 2019, con la madre (cfr. supra consid. 2.3.). In simili condizioni, il TCA deve concludere che nel periodo in questione (1° agosto – 21 dicembre 2023; cfr. consid. 2.1.) il centro degli interessi personali, soprattutto quelli familiari, dell’insorgente, in applicazione del l’abituale criterio della probabilità preponderante valido nel settore delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_631/2022 del 24 marzo 2023 consid. 5.5.; STF 8C_440/2022 del 23 febbraio 2023 consid. 4.5.; S TF 8C_545/2021 del 4 maggio 2022 consid. 3.1.; STF 8C_520/2020 del 3 maggio 2021 consid. 6.1.2.; STF 8C_671/2020 del 14 aprile 2021 consid. 3.2.; STF 8C_742/2019 dell’8 maggio 2020 consid. 7.3.; DTF 146 V 51 consid. 5.1.; STF 8C_651/2018 del 1° febbraio 2019; STF 8C_794/2016 del 28 aprile 2017 consid. 4.1.; STF 9C_316/2013 del 25 febbraio 2014 consid. 5.1.; STF 8C_999/2010 del 15 marzo 2011; STF 8C_911/2010 del 10 marzo 2011 consid. 3.2; STF 8C_909/2010 del 1° marzo 2011; DTF 129 V 177 consid. 3 pag. 181; DTF 126 V 353 consid. 5b pag. 360; DTF 125 V 193 consid. 2 pag. 195 ), era in Italia, a __________, dove risiede il marito. La ricorrente, per il periodo in concreto determinante non aveva, infatti, più un legame con il Ticino, tale da poterlo considerare il luogo in cui si trova, utilizzando dei criteri oggettivi, la sua residenza ai sensi della giurisprudenza federale (cfr. consid. 2.3.), la quale esige, come visto sopra, quale terza condizione, che si sia creato nel nostro Paese il centro delle relazioni personali e non soltanto di quelle professionali (cfr. STF 8C_172/2022 del 28 novembre 2022 consid. 4.3.; STF 8C_298/2022 del 14 settembre 2022 consid. 2.4.; STF 8C_432/2021 del 20 gennaio 2022 consid. 4.3.; pubblicata in DTF 148 V 209 e in SVR 2022 ALV Nr. 19 pag. 63; STF 8C_592/2015 del 23 novembre 2015; DTF 138 V 186 pag. 192: “Lebensmittelpunkt”). Terza condizione per valutare la residenza nel nostro Paese, quella appena indicata, che non è da ritenersi meno importante delle altre. In tal senso, si veda la STF 8C_172/2022 del 28 novembre 2022, già citata in precedenza (cfr. consid. 2.3.). Il centro delle relazioni professionali è peraltro dimostrato attraverso la realizzazione della prima condizione (residenza effettiva), che chiede all’assicurato di essere presente nel nostro mercato del lavoro (cfr. DTF 125 V 465). Al riguardo è utile osservare che ai fini della risoluzione della vertenza si rivela ininfluente il fatto che l’assicurata abbia degli amici e dei conoscenti in Ticino. Non è infatti certamente escluso intrattenere dei rapporti di amicizia in uno Stato differente da quello in cui si risiede. Al riguardo giova ricordare che l’Alta Corte nella DTF 133 V 137 consid. 4.5., menzionata sopra, ha stabilito che non basta avere amici e conoscenti in Svizzera per creare il centro delle proprie relazioni personali nel nostro Paese. In proposito cfr. pure STF 8C_172/2022 del 28 novembre 2022 consid. 4.2.1. (cfr. consid. 2.3.). Neppure l’affiliazione ad una cassa malati può giovare alla posizione della ricorrente (ritenuto, peraltro, che il beneficiario di un permesso di domicilio “C” è tenuto ad assicurarsi ex artt. 1 cpv. 1 OAMal e 34 LStr). In tal senso, risulta inoltre comprensibile anche il fatto che RI 1 abbia individuato nel nostro Paese un proprio medico di fiducia. Del resto, e meglio con riferimento alla censura ricorsuale secondo cui la ricorrente risiede in Svizzera da lungo tempo e beneficia del permesso C, il TCA rammenta che nemmeno il fatto di possedere (anche, e per la ricorrente non è comunque il caso) la cittadinanza svizzera oltre a quella italiana esime un assicurato dal dover avere nel nostro il Paese il centro dei propri interessi. Il tal senso cfr. tra le tante la STCA 38.2021.49 del 30 agosto 2021. A nulla di diverso può portare nemmeno la circostanza che la ricorrente abbia stipulato in Svizzera un contratto con un operatore telefonico mobile, che lochi di concerto con la madre un appartamento del quale, quando non è dal marito, fa effettivamente uso e che sul suolo elvetico faccia acquisti o che abbia stipulato una polizza assicurativa in relazione all’ente locato (cfr. supra consid. 2.3.). Per quanto concerne l’iscrizione all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero - AIRE (ai sensi dell’art. 6 della Legge italiana del 27 ottobre 1988 n. 470 “Anagrafe e censimento degli italiani all'estero” i cittadini italiani che trasferiscono la loro residenza da un comune italiano all'estero devono farne dichiarazione all'ufficio consolare della circoscrizione di immigrazione entro novanta giorni dalla immigrazione. Inoltre la corretta registrazione all’AIRE permette, tra l'altro, l'esercizio di tutti i diritti e i doveri ai cittadini. In particolare è rilevante per aspetti quali l’esercizio del diritto di voto e l’estensione dell’assistenza sanitaria in Italia; cfr. www.esteri.it/MAE/normative/leg27.10.88.pdf ; www.conslugano.esteri.it/consolato_lugano/it/i_servizi/per_i_cittadini/anagrafe ; doc. III p.to 2.6.), è utile osservare che la stessa è un indizio che va valutato congiuntamente ad altri elementi, per stabilire se un assicurato ha, oppure no ,costituito la propria residenza effettiva in Svizzera ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI (cfr. STCA 38.2018.16 del 28 settembre 2016 consid. 2.4.). L’iscrizione all’AIRE, pertanto, di per sé non comprova la residenza effettiva nel nostro Paese. A ragione, dunque, nella decisione su opposizione del 21 dicembre 2023 la Cassa ha stabilito che il presupposto dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI non è nel caso di specie realizzato (cfr. STF 8C_172/2022 del 28 novembre 2022, già menzionata; STF 8C_632/2020 dell’8 giugno 2021; STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017, massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281, già citata e con cui è stata confermata la STCA 38.2016.57 del 6 febbraio 2017; STCA 38.2023.43 del 28 agosto 2023; STCA 38.2022.47 del 19 settembre 2022, pubblicata in RtiD I-2023 N. 77 pag. 406 segg.; STCA 38.2019.51 dell’11 novembre 2019; STCA 38.2016.15 del 12 luglio 2016; STCA 38.2015.49 del 18 aprile 2016). 2.6.  Vista la conclusione alla quale il TCA è giunto al precedente considerando, si tratta ora di stabilire se l’assicurata possa ottenere le prestazioni della LADI sulla base delle disposizioni di diritto internazionale (cfr. DTF 133 V 172; DTF 131 V 222; STF 8C_273/2015 del 12 agosto 2015; DTF 139 V 88; Rubin, in "Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage”, Schulthess Editions Romandes, Ginevra-Zurigo-Basilea, 2014, pag. 683 n. 24). Il 1° giugno 2002 è entrato in vigore l'" Accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone " (ALC) e in particolare il suo Allegato II regolante il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (cfr. DTF 130 V 145 consid.

E. 1.2 e 1.4.), che si rammenta essere peraltro condizionata dalla decisione che verrà presa dall’Autorità competente in materia di rilascio dei permessi di soggiorno) - non può influire sull’esito della presente vertenza (cfr. consid. 1.1.; 2.1.). 2.5.  Il TCA ritiene utile ribadire che, dal profilo del diritto interno, un assicurato ha diritto alle indennità di disoccupazione se risiede in Svizzera ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI, ossia se ha la residenza effettiva in Svizzera, nonché l’intenzione di conservarla durante un certo periodo e di farne il centro delle proprie relazioni personali (cfr. consid. 2.3.). Da tali presupposti deriva che è di fatto esclusa la possibilità di avere contemporaneamente più di un domicilio (cfr. STF 8C_298/2022 del 14 settembre 2022 consid. 2.4.). Giova, altresì, evidenziare che la presenza di sole relazioni professionali, ancorché molto intense, con la Svizzera non è sufficiente (cfr. STF 8C_326/2020 del 4 agosto 2020 consid. 3; STF 8C_280/2019 del 5 settembre 2019 consid. 3.1.; STF 8C_163/2019 del 5 agosto 2019 consid. 4.1., massimata in RtiD I-2020 N. 44 pag. 253-254 ). Secondo l’Alta Corte l’accento va posto sulle proprie relazioni personali in Svizzera (cfr. 8C_186/2017 del 1° settembre 2017, consid. 5.3., massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281). Inoltre va osservato che, secondo la giurisprudenza federale, la nozione di residenza secondo la LADI ha un carattere autonomo e si distingue sia dal domicilio civile (art. 13 cpv. 1 LPGA e 23 CC), sia dalla dimora abituale (art. 13 cpv. 2 LPGA) sia ancora dal domicilio secondo la legislazione sugli stranieri (cfr. consid. 2.1.; DTF 125 V 465 consid. 2a pag. 466 seg.). In una sentenza 8C_703/2017 del 29 marzo 2018 consid. 3.1. il Tribunale federale ha ribadito che possedere un indirizzo ufficiale in Svizzera, rispettivamente pagarvi le imposte non è determinante se altri indizi consentono di concludere all’esistenza di una residenza abituale all’estero (cfr. pure STF 8C_245/2016 del 19 gennaio 2017 consid. 2). Al riguardo cfr. pure STF 8C_440/2022 del 23 febbraio 2023 consid. 4.1.; 4.2. e STF 8C_172/2022 del 28 novembre 2022 consid. 3, citate sopra. Con giudizio 8C_380/2020 del 24 settembre 2020 l’Alta Corte ha peraltro confermato il concetto di residenza secondo la LADI, sottolineando che questo presupposto non deve essere adempiuto soltanto quando si realizza il caso di assicurazione (cioè quando viene aperto il termine quadro), bensì deve valere durante tutto il periodo per il quale vengono pretese le prestazioni. In concreto, il TCA concorda con la conclusione dell’amministrazione, secondo cui il centro delle relazioni personali dell’assicurata è in Italia. Determinante, nel caso di specie si rileva essere il fatto che, come visto (cfr. consid. 2.3.), il marito (sin da fine gennaio 2019, ma in particolare) dal 1° agosto al 21 dicembre 2023, era residente in __________, a __________, a 53.5 - 59.5 (a seconda del percorso) chilometri da __________. Ai fini della presente vertenza, del tutto irrilevanti si rivelano essere i motivi per i quali egli si trovava, da oltre quattro anni, in Italia. In tal senso, e sempre in relazione ad un caso in cui litigioso era il requisito di cui all’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI, si veda peraltro la STCA 38.2023.19 del 5 giugno 2023, già citata, laddove il compagno della ricorrente risultava essere residente in Italia poiché espulso dalla Svizzera. Sebbene il TCA non ignori il fatto che in Svizzera la ricorrente abbia parenti stretti, a mente di questa Corte è il rapporto ch’ella ha con il marito a prevalere sugli altri legami familiari. L’importanza di tale rapporto, perdurante da oltre 14 anni e culminato a maggio 2022 con le nozze, è, infatti, determinante ai fini del giudizio che questa Corte è chiamata a rendere. In tal senso, giova rammentare che la ricorrente, come visto, ha dapprima fatto valere che dalla primavera 2021, quando il marito è stato scarcerato si recava da __________, a __________, “

E. 3 = RAMI 1997 K 985, pag. 157). Per quanto attiene all’assicurazione contro la disoccupazione l’art. 100 cpv. 4 LADI prevede specificatamente: “Le opposizioni o i ricorsi contro le decisioni prese conformemente agli articoli 15 e 30 non hanno effetto sospensivo.” In concreto la decisione su opposizione del 21 dicembre 2023 contestata, che ha negato all’insorgente il diritto alle indennità di disoccupazione, in particolare per il mancato ossequio dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI (residenza in Svizzera; cfr. consid. 1.1.), è un provvedimento di natura negativa, per cui non potrebbe, in ogni caso, essere conferito l’effetto sospensivo. 2.12. La ricorrente ha, inoltre, chiesto che si proceda alla propria audizione nonché a raccogliere la testimonianza del coniuge, “ per confermare la volontà sua di rientrare in Svizzera e risiede insieme alla moglie presso la residenza abituale di quest’ultima ” (cfr. supra consid. 1.2. e doc. I). Giusta l'art. 6 n. 1 CEDU, ogni persona ha diritto a un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta. Nel campo di applicazione dell’art. 6 CEDU rientrano anche i litigi relativi a prestazioni delle assicurazioni sociali e dell’assistenza sociale (cfr. STF 8C_522/2012 del 2 novembre 2012 consid. 2.3.). Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, confermata in DTF 122 V 54 seg. consid. 3, la pubblicità del dibattimento, imposta dall'art. 6 n. 1 CEDU ed ormai ancorata anche nella Costituzione svizzera all'art. 30 cpv. 3, dev'essere principalmente garantita nella procedura di ricorso di prima istanza (cfr. STF 8C_504/2010 del 2 febbraio 2011). T uttavia, lo svolgimento di un pubblico dibattimento in materia di assicurazioni sociali presuppone l'esistenza di una richiesta chiara e inequivocabile di una parte nel corso della procedura ricorsuale di prima istanza (cfr. STF 8C_146/2022 del 23 gennaio 2023 consid. 6.1.; STF 9C_172/2022 del 7 luglio 2022 consid. 3.1.; STF 9C_71/2021 del 20 settembre 2021 consid. 2.1.; STF 9C_73/2021 del 20 settembre 2021 consid. 3.1.; STF 8C_751/2019 del 25 febbraio 2020 consid. 2.1.; STF 8C_722/2019 del 20 febbraio 2020 consid. 2.1.; STF 8C_63/2019, 8C_65/2019 dell’11 giugno 2019 consid. 5.1.; STF 8C_528/2017 del 19 dicembre 2017 consid. 1.3., pubblicata in SJ 2018 I 275; STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017 consid. 2.3.; STF 8C_665/2014 del 23 marzo 2015 consid. 4; STF 9C_578/2008 del 29 maggio 2009 consid. 4.8.; DTF 122 V 55 consid. 3a con riferimenti). Una semplice richiesta di assunzione di prove, come ad esempio istanze di audizione personale – nella misura in cui si traducono in una richiesta di interrogatorio nel senso di un’assunzione di prove, ma non invece se tendono a esporre il proprio punto di vista personale sulle risultanze probatorie davanti a un tribunale indipendente

– o di interrogatorio delle parti o di testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non bastano per creare un simile obbligo (cfr. STF 8C_146/2022 del 23 gennaio 203 consid. 6.1.; STF 8C_495/2020 del 6 gennaio 2021; STF 8C_722/2019 del 20 febbraio 2020, pubblicata in SVR 2020 UV N. 28 pag. 14; STF 9C_903/2011 del 25 gennaio 2013 consid. 6.3.; SVR 2009 IV Nr. 22 pag. 62; DTF 125 V 38 consid. 2). L’Alta Corte ha, inoltre, stabilito che il rifiuto di differire un'udienza pubblica fondato su motivi obiettivi non è in contrasto con il diritto federale e, in particolare, con l'art. 6 n. 1 CEDU (sul tema cfr. tuttavia DTF 136 I 279; DTF 127 V 491; STF 8C_504/2010 succitata). In proposito cfr. pure STCA 38.2021.7 del 26 aprile 2021 consid. 2.18., confermata dal TF con giudizio 8C_400/2021 del 14 aprile 2022; STCA 38.2020.10 del 6 luglio 2020 consid. 2.9.; STCA 38.2018.31 del 12 ottobre 2018 consid. 2.7.; STCA 38.2018.39 del 10 ottobre 2018 consid. 2.8. Nella presente evenienza - contrariamente a quanto esige la giurisprudenza federale -, la ricorrente non ha formulato un'esplicita richiesta di indire un pubblico dibattimento, né una richiesta di audizione al fine di esporre il proprio punto di vista sulle risultanze probatorie, ma ha semplicemente indicato quale prova l’audizione propria e del marito, chiedendo, quindi, l’assunzione di nuove prove. A tale proposito va rammentato che conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base a un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF 9C_357/2023 del 17 agosto 2023 consid. 4.2.1.; STF 8C_146/2022 del 23 gennaio 2023 consid. 6.1.; STF 9C_399/2021 del 20 luglio 2022 consid. 4.2.; STF 9C_689/2020 del 1° marzo 2022 consid. 4.2.; STF 9C_779/2020 del 7 maggio 2021 consid. 5.2.; STF 8C_611/2019 dell’11 maggio 2020 consid. 5.2.; STF 8C_139/2019 del 18 giugno 2019 consid. 3.3.; STF 9C_35/2018 del 29 marzo 2018 consid. 6; STF 9C_588/2017 del 21 novembre 2017 consid. 7.2.; STF 9C_775/2016 del 2 giugno 2017 consid. 6.4.; STF 8C_794/2016 del 28 aprile 2017 consid. 4.2.; STF 9C_737/2012 del 19 marzo 2013; STF 8C_556/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 9), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b; 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata). In concreto i documenti già presenti all’inserto consentono al TCA di emanare il proprio giudizio senza ricorrere ad altre prove come la testimonianza delle persone menzionate nel ricorso. La domanda di assunzione di prove formulata dalla ricorrente, va, di conseguenza, respinta. 2.13. L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti ; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. f bis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. Nel caso concreto, trattandosi di prestazioni LADI, in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2023.30 del 28 agosto 2023 consid. 2.11.; STCA 38.2023.11 del 5 giugno2023 consid. 2.15.; STCA 38.2023.2 del 3 aprile 2023 consid. 2.9.; STCA 38.2022.87 del 16 gennaio 2023 consid. 2.14.; STCA 38.2022.57 del 3 ottobre 2022 consid. 2.15.; STCA 38.2022.52 del 22 agosto 2022 consid. 2.10.; STCA 38.2022.20 del 25 aprile 2022 consid. 2.9.; STCA 38.2021.89 del 7 febbraio 2022 consid. 2.11.). Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi , Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107). 2.14.  L’insorgente ha domandato di essere posto al beneficio del gratuito patrocinio in favore dell’avv. RA 1 (cfr. doc. I). Questo sia per quanto attiene alla procedura dinnanzi alla Cassa, sia per quella che qui ci concerne (cfr. supra consid. 1.2., pto. 72 del ricorso). 2.15.  Ai sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale disposto mantiene il principio che i presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto cantonale (cfr. STF 8C_63/2014 del 12 maggio 2014; DTF 110 V 360 consid. 1b). I presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (cfr. STF 8C_8/2022 del 12 maggio 2022 consid. 3.2.; STF 9C_686/2020 dell’11 gennaio 2021 consid. 1; STF 8C_512/2017 del 12 ottobre 2017 consid. 3.1.; STF 9C_844/2012 del 5 dicembre 2012 consid. 2; DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti). Giova, inoltre, osservare che secondo l’art. 28 cpv. 2 Lptca la disciplina della difesa d’ufficio e del gratuito patrocinio è retta dalla Legge sul patrocinio d’ufficio e sull’assistenza giudiziaria. L'art. 2 della Legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio (LAG) - del 15 marzo 2011, in vigore dal 1° gennaio 2011 (cfr. BU n. 22/2011 del 13 maggio 2011 pag. 263-264) - prevede: " L’assistenza giudiziaria garantisce a chi non dispone dei mezzi per assumersi gli oneri della procedura o le spese di patrocinio la possibilità di tutelare i suoi diritti davanti alle autorità giudiziarie e amministrative.” L’altra condizione per l'ammissione all'assistenza giudiziaria enunciata dalla LAG è definita negativamente all'art. 3 cpv. 3: " Essa è esclusa se la procedura non presenta possibilità di esito favorevole per l’istante.” L’istante va considerato indigente quando non è in grado di assumere le spese legate alla difesa dei suoi interessi, senza intaccare i mezzi necessari al sostentamento suo personale e della famiglia (cfr. STF 9C_566/2020 del 16 giugno 2021 consid. 6.2.; STF 8C_925/2014 del 18 dicembre 2015 consid. 6; STF 9C_673/2009 del 14 aprile 2010 consid. 7.2; DTF 135 I 221 consid. 5.1). Per valutare se un assicurato si trova in uno stato di bisogno, secondo la giurisprudenza federale, si tiene conto di un fabbisogno minimo che si situa al di sopra del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo (cfr. SVR 1998 IV Nr. 13 pag. 48 consid. 7b, pag. 48 consid. 7c). Al minimo esecutivo va, infatti, aggiunto un supplemento al massimo del 15-25% (cfr. STF 9C_673/2009 del 14 aprile 2010 consid. 7.3.; STFA U 102/04 del 20 settembre 2004). Generalmente dal punto di vista temporale lo stato di bisogno dell’istante va determinato secondo la situazione esistente al momento della decisione (cfr. STF 8C_529/2011 del 4 luglio 2012 consid. 6.1.; SVR 1998 UV Nr. 11 consid. 4a). N el caso di specie risulta dagli atti di causa che la ricorrente non beneficia di alcun tipo di entrata, né reddituale, né assistenziale. In tali circostanze l'indigenza deve essere ammessa. Va poi considerato che l’insorgente non dispone delle necessarie conoscenze giuridiche, per cui l'intervento di un rappresentante legale, in casu l'avv. RA 1, appare giustificato. È vero che la Cassa ha contestato l’ossequio della condizione della necessità del patrocinio da parte di un avvocato (cfr. supra consid. 1.1. e 1.3.). Tuttavia è piuttosto nella procedura amministrativa che si ammette soltanto eccezionalmente l’adempimento di tale presupposto (cfr. STF 9C_90/2022 del 3 febbraio 2023 consid. 5.2.; 9C_577/2019 del 21 gennaio 2020 consid. 7 ). Nella procedura davanti a un Tribunale l’assistenza di un avvocato va ritenuta necessaria o almeno indicata quando in circostanze analoghe e nell’ipotesi in cui l’assicurato non sia indigente il patrocinio di un legale sarebbe ragionevole, tenuto conto del fatto che l’interessato non ha conoscenze giuridiche sufficienti e che l’interesse all’emanazione di un giudizio giustifichi il dispendio. Infine le argomentazioni ricorsuali non risultavano, almeno di primo acchito, palesemente destituite di esito favorevole. Il TCA ritiene, dunque, che in concreto siano soddisfatti i requisiti cumulativi per la concessione del gratuito patrocinio a favore del ricorrente. È riservato l'eventuale obbligo di rimborso, qualora la situazione economica dell'insorgente dovesse più tardi migliorare (cfr. art. 6 LAG; relativamente al gratuito patrocinio nella procedura davanti al TF: cfr. art. 64 cpv. 4 LTF; STF 9C_553/2021 del 21 aprile 2022 consid. 6; STF 9C_735/2019 del 13 maggio 2020 consid. 6; STFA U 234/00 del 23 maggio 2002 consid. 5a, parzialmente pubblicata in DTF 128 V 174; DTF 124 V 301, consid. 6). 2.16. Siccome l’insorgente ha ricorso contro la decisione su opposizione del 21 dicembre 2023 anche con riferimento al fatto che la parte resistente le ha negato il gratuito patrocinio per la procedura amministrativa, il TCA esamina pure la correttezza del provvedimento emesso dall’amministrazione da quest’ultimo profilo. L'art. 37 LPGA, relativo alla rappresentanza e patrocinio nella procedura davanti all'assicuratore, prevede: " La parte può farsi rappresentare, se non deve agire personalmente, o farsi patrocinare nella misura in cui l’urgenza di un’inchiesta non lo escluda. (cpv. 1) L’assicuratore può esigere che il rappresentante giustifichi i suoi poteri con una procura scritta. (cpv. 2) Finché la parte non revochi la procura l’assicuratore comunica con il rappresentante. (cpv. 3) Se le circostanze lo esigono, il richiedente può beneficiare di patrocinio gratuito. (cpv. 4)" Quali presupposti del gratuito patrocinio valgono l'indigenza del richiedente, la necessità del patrocinio e la probabilità di esito favorevole e la concretizzazione delle singole condizioni ha luogo in analogia con i corrispondenti criteri applicabili nella procedura giudiziaria ex art. 61 LPGA (cfr. STF 8C_48/2015 del 10 aprile 2015 consid. 2.2., pubblicata in DLA 2015 N. 7 pag. 161; U. Kieser, op. cit., ad art. 37, n. 38). La necessità di patrocinio da parte di un legale dipende dalle circostanze oggettive e soggettive del caso concreto, ossia dalla particolarità delle norme procedurali applicabili, dalla complessità delle questioni giuridiche, dalla fattispecie poco chiara, ma anche dal richiedente. Quest’ultimo, ad esempio, non dev’essere capace di difendere i propri interessi. Qualora sussista la minaccia di un intervento particolarmente grave nello statuto giuridico dell’indigente è di regola data la necessità di un patrocinio, altrimenti soltanto nei casi in cui oltre alla relativa complessità della fattispecie si aggiungono anche difficoltà reali e giuridiche che non possono essere risolte dal richiedente stesso (“Falls ein besonders starker Eingriff in die Rechtsstellung des Bedürftigen droht, ist die Verbeiständung grundsätzlich geboten, andernfalls bloss, wenn zur relativen Schwere des Falles besondere tatsächliche oder rechtliche Schwierigkeiten hinzukommen, denen der Gesuchsteller auf sich alleine gestellt nicht gewachsen ist ”, cfr. DTF 125 V 35 consid. 4b e riferimenti; DTF 119 Ia 265), oppure se l’assistenza di rappresentanti di associazioni invalidi, assistenti sociali o altre persone nel settore sociale non può essere presa in considerazione (“Eine anwaltliche Verbeiständung drängt sich nur in Ausnahmefällen auf, in denen ein Rechtsanwalt beigezogen wird, weil schwierige rechtliche oder tatsächliche Fragen dies als notwendig erscheinen lassen und eine Verbeiständung durch Verbandsvertreter, Fürsorger oder andere Fach- und Vertrauensleute sozialer Institutionen nicht in Betracht fällt“; DTF 132 V 201 consid. 4.1 con riferimenti). La necessità o meno dell’assistenza di un avvocato durante la procedura di opposizione dipende esclusivamente dal tipo di problematiche che vengono trattate nella decisione impugnata (cfr. STF 8C_48/2015 del 10 aprile 2015 consid. 2.2., pubblicata in DLA 2015 N. 7 pag. 161; STF I 911/06 del 2 febbraio 2007; STF 8C_669/2016 del 7 aprile 2017; STF 9C_577/2019 del 21 gennaio 2020 consid. 6.2.). In casu, giova rammentare quanto esposto al considerando precedente in merito al fatto che nella procedura amministrativa si ammette soltanto eccezionalmente la necessità del patrocinio da parte di un avvocato (cfr. STF 9C_90/2022 del 3 febbraio 2023 consid. 5.2.; 9C_577/2019 del 21 gennaio 2020 consid. 7 ), laddove tale requisito, per quanto concerne la procedura di opposizione, deve essere esaminato in base a criteri più severi (cfr. STF 8C_48/2015 del 10 aprile 2015 consid. 2.2., pubblicata in DLA 2015 N. 7 pag. 161; STF I 127/07 del 7 gennaio 2008 consid. 4.2.-4.3.; DTF 103 V 46). In concreto, per la procedura innanzi alla Cassa, il patrocinio di un legale non era necessario. Ciò ritenuto che all’insorgente incombeva unicamente di far presente alla resistente che il centro dei propri interessi non coincideva con il domicilio del marito e non situava, quindi, in Italia, ma in Svizzera. Non vi erano quindi problematiche tali da necessitare l’intervento di un legale. L’assicurata, innanzi all’Autorità amministrativa, avrebbe potuto gestirsi autonomamente, o tutt’al più mediante l’aiuto di rappresentanti di istituzioni sociali/associazioni di consulenza giuridica. Correttamente, quindi, la resistente ha negato alla ricorrente il gratuito patrocinio per la procedura di opposizione.

Dispositiv
  1. dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente                                                 Il segretario di Camera Daniele Cattaneo                                         Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.38.2024.1

CL/gm

Lugano

11 marzo 2024

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Christiana Lepori, cancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 14 gennaio 2024 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 21 dicembre 2023 emanata da

CO 1

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenutoin fatto

L’amministrazione ha rilevato quanto segue:

1.2.  Contro la decisione su opposizione l’assicurata, rappresentata dall’avvRA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, chiedendo l’annullamento della stessa e il pieno riconoscimento del diritto all’indennità di disoccupazione a far tempo dal 1° agosto 2023, l’ammissione al gratuito patrocinio, il riconoscimento dell’effetto sospensivo, nonché di “tasse e spese e congrue ripetibili” (cfr. doc. I pag. 12).

In relazione alla richiesta della propria assistita di essere ammessa al beneficio del gratuito patrocinio per la presente procedura, il legale ha osservato che:

Fatte le seguenti premesse:

l’avv. RA 1 – chiedendo l’audizione di “__________, marito della sua assistita, “per confermare le circostanze straordinarie del suo obbligo di permanenza in Italia, della decisione concreta di rientrare in Svizzera e risiedere insieme alla moglie presso la residenza abituale” (cfr. doc. I pag. 3) - ha argomentato le motivazioni di RI 1 come segue:

consideratoin diritto

Ne discende che la manifestazione d’intenzioni per il futuro – segnatamente per quanto concerne la volontà di __________ di tornare in Svizzera da marzo 2024 (cfr. supra consid. 1.2. e 1.4.), che si rammenta essere peraltro condizionata dalla decisione che verrà presa dall’Autorità competente in materia di rilascio dei permessi di soggiorno) - non può influire sull’esito della presente vertenza (cfr. consid. 1.1.; 2.1.).

La ricorrente, per il periodo in concreto determinante non aveva, infatti, più un legame con il Ticino, tale da poterlo considerare il luogo in cui si trova, utilizzando dei criteri oggettivi, la sua residenza ai sensi della giurisprudenza federale (cfr. consid. 2.3.), la quale esige, come visto sopra, quale terza condizione, che si sia creato nel nostro Paese il centro delle relazioni personali e non soltanto di quelle professionali (cfr. STF 8C_172/2022 del 28 novembre 2022 consid. 4.3.; STF 8C_298/2022 del 14 settembre 2022 consid. 2.4.; STF 8C_432/2021 del 20 gennaio 2022 consid. 4.3.; pubblicata in DTF 148 V 209 e in SVR 2022 ALV Nr. 19 pag. 63; STF 8C_592/2015 del 23 novembre 2015; DTF 138 V 186 pag. 192: “Lebensmittelpunkt”).

Terza condizione per valutare la residenza nel nostro Paese, quella appena indicata, che non è da ritenersi meno importante delle altre. In tal senso, si veda la STF 8C_172/2022 del 28 novembre 2022, già citata in precedenza (cfr. consid. 2.3.).

Il centro delle relazioni professionali è peraltro dimostrato attraverso la realizzazione della prima condizione (residenza effettiva), che chiede all’assicurato di essere presente nel nostro mercato del lavoro (cfr. DTF 125 V 465).

In proposito cfr. pure STF 8C_172/2022 del 28 novembre 2022 consid. 4.2.1. (cfr. consid. 2.3.).

Neppure l’affiliazione ad una cassa malati può giovare alla posizione della ricorrente (ritenuto, peraltro, che il beneficiario di un permesso di domicilio “C” è tenuto ad assicurarsi ex artt. 1 cpv. 1 OAMal e 34 LStr).

In tal senso, risulta inoltre comprensibile anche il fatto che RI 1 abbia individuato nel nostro Paese un proprio medico di fiducia.

Del resto, e meglio con riferimento alla censura ricorsuale secondo cui la ricorrente risiede in Svizzera da lungo tempo e beneficia del permesso C, il TCA rammenta chenemmeno il fatto di possedere (anche, e per la ricorrente non è comunque il caso) la cittadinanza svizzera oltre a quella italiana esime un assicurato dal dover avere nel nostro il Paese il centro dei propri interessi. Il tal senso cfr. tra le tante la STCA 38.2021.49 del 30 agosto 2021.

A nulla di diverso può portare nemmeno la circostanza che la ricorrente abbia stipulato in Svizzera un contratto con un operatore telefonico mobile, che lochi di concerto con la madre un appartamento del quale, quando non è dal marito, fa effettivamente uso e che sul suolo elvetico faccia acquisti o che abbia stipulato una polizza assicurativa in relazione all’ente locato (cfr. supra consid. 2.3.).

Per quanto concerne l’iscrizione all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero - AIRE (ai sensi dell’art. 6 della Legge italiana del 27 ottobre 1988 n. 470 “Anagrafe e censimento degli italiani all'estero” i cittadini italiani che trasferiscono la loro residenza da un comune italiano all'estero devono farne dichiarazione all'ufficio consolare della circoscrizione di immigrazione entro novanta giorni dalla immigrazione. Inoltre la corretta registrazione all’AIRE permette, tra l'altro, l'esercizio di tutti i diritti e i doveri ai cittadini. In particolare è rilevante per aspetti quali l’esercizio del diritto di voto e l’estensione dell’assistenza sanitaria in Italia; cfr.www.esteri.it/MAE/normative/leg27.10.88.pdf;www.conslugano.esteri.it/consolato_lugano/it/i_servizi/per_i_cittadini/anagrafe; doc. III p.to 2.6.), è utile osservare che la stessa è un indizio che va valutato congiuntamente ad altri elementi, per stabilire se un assicurato ha, oppure no ,costituito la propria residenza effettiva in Svizzera ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI (cfr. STCA 38.2018.16 del 28 settembre 2016 consid. 2.4.).

L’iscrizione all’AIRE, pertanto, di per sé non comprova la residenza effettiva nel nostro Paese.

Al riguardo cfr. pure STF 8C_440/2022 del 23 febbraio 2023 consid. 5., già menzionata, che ha avallato la STCA 38.2022.18 del 3 giugno 2022 con la quale un assicurato era stato ritenutofrontaliere vero; STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017, massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281, già menzionata; STF 8C_592/2015 del 23 novembre 2015, massimata in RtiD II-2016

n. 63 pag. 309, che ha confermato la STCA 38.2015.6 del 25 giugno 2015 relativa a un vero frontaliere; STCA 38.2021.82 del 22 novembre 2021; STCA 38.2021.49 del 30 agosto 2021; STCA38.2020.49 del 1° febbraio 2021, il cui ricorso all’Alta Corte è stato ritenuto inammissibile nella sentenza 8C_177/2021 del 12 marzo 2021 e citato daDaniele Cattaneo, “COVID-19: les premiers arrêts du Tribunal des assurances du canton du Tessin”, in: Assurances sociales et pandémie de Covid-19 a cura di Sylvie Pétremand, Ed. Stämpfli, 2021, pag. 181 – 209 (186-187);STCA 38.2015.9 del 15 giugno 2015, il cui ricorso al TF è stato dichiarato inammissibile con giudizio 8C_521/2015 del 9 settembre 2015; STCA 38.2014.51 del 15 dicembre 2014.

Rettamente, dunque, la Cassa ha stabilito che RI 1, recandosi (quantomeno, ritenuto che a questo vanno ad aggiungersi le ferie) settimanalmente a __________, dal marito, deve essere considerata alla stregua di una vera frontaliera,per cui non ha diritto alle prestazioni di disoccupazione nel nostro Paese.

Su questo aspetto,Cueni, “Où les frontaliers sont-ils assurés” in La Vie économique 3/2021 pag. 10 seg., ricorda che:

2.10.  Alla luce di tutto quanto esposto sopra, la decisione su opposizione emessa dalla Cassa il 21 dicembre 2023, con cui alla ricorrente è stato negato il diritto all’indennità di disoccupazione dal 1° agosto 2023, deve essere confermata.

È tuttavia utile segnalare che l’istituto dell’effetto sospensivo entra in linea di conto se la decisione impugnata è di naturapositiva.

Secondo la giurisprudenza, oggetto di un atto amministrativo con effetto sospensivo possono essere, per definizione, solo decisioni che impongono un obbligo o che danno seguito a una richiesta (cfr. STF U 115/06 del 24 luglio 2007 consid. 4.1.; RAMI 2003 U 479, pag. 188segg., consid.5.1; DTF 126 V 409 consid. 3b, DTF 124 V 84 consid. 1, DTF 123 V 41 consid.3 = RAMI 1997 K 985, pag. 157).

“Le opposizioni o i ricorsi contro le decisioni prese conformemente agli articoli 15 e 30 non hanno effetto sospensivo.”

Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, confermata in DTF 122 V 54 seg. consid. 3, la pubblicità del dibattimento, imposta dall'art. 6 n. 1 CEDU ed ormai ancorata anche nella Costituzione svizzera all'art. 30 cpv. 3, dev'essere principalmente garantita nella procedura di ricorso di prima istanza (cfr. STF 8C_504/2010 del 2 febbraio 2011). Tuttavia, lo svolgimento di un pubblico dibattimento in materia di assicurazioni sociali presuppone l'esistenza di una richiesta chiara e inequivocabile di una parte nel corso della procedura ricorsuale di prima istanza (cfr. STF 8C_146/2022 del 23 gennaio 2023 consid. 6.1.; STF 9C_172/2022 del 7 luglio 2022 consid. 3.1.; STF 9C_71/2021 del 20 settembre 2021 consid. 2.1.; STF 9C_73/2021 del 20 settembre 2021 consid. 3.1.; STF 8C_751/2019 del 25 febbraio 2020 consid. 2.1.; STF 8C_722/2019 del 20 febbraio 2020 consid. 2.1.; STF 8C_63/2019, 8C_65/2019 dell’11 giugno 2019 consid. 5.1.; STF 8C_528/2017 del 19 dicembre 2017 consid. 1.3., pubblicata in SJ 2018 I 275; STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017 consid. 2.3.; STF 8C_665/2014 del 23 marzo 2015 consid. 4; STF 9C_578/2008 del 29 maggio 2009 consid. 4.8.; DTF 122 V 55 consid. 3a con riferimenti).

Una semplice richiesta di assunzione di prove, come ad esempio istanze di audizione personale – nella misura in cui si traducono in una richiesta di interrogatorio nel senso di un’assunzione di prove, ma non invece se tendono a esporre il proprio punto di vista personale sulle risultanze probatorie davanti a un tribunale indipendente – o di interrogatorio delle parti o di testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non bastano per creare un simile obbligo (cfr. STF 8C_146/2022 del 23 gennaio 203 consid. 6.1.; STF 8C_495/2020 del 6 gennaio 2021; STF 8C_722/2019 del 20 febbraio 2020, pubblicata in SVR 2020 UV N. 28 pag. 14; STF 9C_903/2011 del 25 gennaio 2013 consid. 6.3.; SVR 2009 IV Nr. 22 pag. 62; DTF 125 V 38 consid. 2).

L’Alta Corte ha, inoltre, stabilito che il rifiuto di differire un'udienza pubblica fondato su motivi obiettivi non è in contrasto con il diritto federale e, in particolare, con l'art. 6 n. 1 CEDU (sul tema cfr. tuttavia DTF 136 I 279; DTF 127 V 491; STF 8C_504/2010 succitata).

In proposito cfr. pure STCA 38.2021.7 del 26 aprile 2021 consid. 2.18., confermata dal TF con giudizio 8C_400/2021 del 14 aprile 2022; STCA 38.2020.10 del 6 luglio 2020 consid. 2.9.; STCA 38.2018.31 del 12 ottobre 2018 consid. 2.7.; STCA 38.2018.39 del 10 ottobre 2018 consid. 2.8.

2.13.L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica egratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbisLPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Nel caso concreto, trattandosi di prestazioni LADI, in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2023.30 del 28 agosto 2023 consid. 2.11.; STCA 38.2023.11 del 5 giugno2023 consid. 2.15.; STCA 38.2023.2 del 3 aprile 2023 consid. 2.9.; STCA 38.2022.87 del 16 gennaio 2023 consid. 2.14.; STCA 38.2022.57 del 3 ottobre 2022 consid. 2.15.; STCA 38.2022.52 del 22 agosto 2022 consid. 2.10.; STCA 38.2022.20 del 25 aprile 2022 consid. 2.9.; STCA 38.2021.89 del 7 febbraio 2022 consid. 2.11.).

Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr.Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

2.14.  L’insorgente ha domandato di essere posto al beneficio del gratuito patrocinio in favore dell’avv. RA 1 (cfr. doc. I).

Questo sia per quanto attiene alla procedura dinnanzi alla Cassa, sia per quella che qui ci concerne (cfr. supra consid. 1.2., pto. 72 del ricorso).

2.15.  Ai sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio.

I presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (cfr. STF 8C_8/2022 del 12 maggio 2022 consid. 3.2.; STF 9C_686/2020 dell’11 gennaio 2021 consid. 1; STF 8C_512/2017 del 12 ottobre 2017 consid. 3.1.; STF 9C_844/2012 del 5 dicembre 2012 consid. 2; DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).

Giova, inoltre, osservare che secondo l’art. 28 cpv. 2 Lptca la disciplina della difesa d’ufficio e del gratuito patrocinio è retta dalla Legge sul patrocinio d’ufficio e sull’assistenza giudiziaria.

L'art. 2 della Legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio (LAG) - del 15 marzo 2011, in vigore dal 1° gennaio 2011 (cfr. BU n. 22/2011 del 13 maggio 2011 pag. 263-264) - prevede:

L’altra condizione per l'ammissione all'assistenza giudiziaria enunciata dalla LAG è definita negativamente all'art. 3 cpv. 3:

Per valutare se un assicurato si trova in uno stato di bisogno, secondo la giurisprudenza federale, si tiene conto di un fabbisogno minimo che si situa al di sopra del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo (cfr. SVR 1998 IV Nr. 13 pag. 48 consid. 7b, pag. 48 consid. 7c). Al minimo esecutivo va, infatti, aggiunto un supplemento al massimo del 15-25% (cfr. STF 9C_673/2009 del 14 aprile 2010 consid. 7.3.; STFA U 102/04 del 20 settembre 2004).

Generalmente dal punto di vista temporale lo stato di bisogno dell’istante va determinato secondo la situazione esistente al momento della decisione (cfr. STF 8C_529/2011 del 4 luglio 2012 consid. 6.1.; SVR 1998 UV Nr. 11 consid. 4a).

Va poi considerato che l’insorgente non dispone delle necessarie conoscenze giuridiche, per cui l'intervento di un rappresentante legale, in casu l'avv. RA 1, appare giustificato.

Nella procedura davanti a un Tribunale l’assistenza di un avvocato va ritenuta necessaria o almeno indicata quando in circostanze analoghe e nell’ipotesi in cui l’assicurato non sia indigente il patrocinio di un legale sarebbe ragionevole, tenuto conto del fatto che l’interessato non ha conoscenze giuridiche sufficienti e che l’interesse all’emanazione di un giudizio giustifichi il dispendio.

Infine le argomentazioni ricorsuali non risultavano, almeno di primo acchito, palesemente destituite di esito favorevole.

Il TCA ritiene, dunque, che in concreto siano soddisfatti i requisiti cumulativi per la concessione del gratuito patrocinio a favore del ricorrente.

L'art. 37 LPGA, relativo alla rappresentanza e patrocinio nella procedura davanti all'assicuratore, prevede:

Quali presupposti del gratuito patrocinio valgono l'indigenza del richiedente, lanecessità del patrocinioe la probabilità di esito favorevole e la concretizzazione delle singole condizioni ha luogo in analogia con i corrispondenti criteri applicabili nella procedura giudiziaria ex art. 61 LPGA (cfr. STF 8C_48/2015 del 10 aprile 2015 consid. 2.2., pubblicata in DLA 2015 N. 7 pag. 161; U. Kieser, op. cit., ad art. 37, n. 38).

La necessità di patrocinio da parte di un legale dipende dalle circostanze oggettive e soggettive del caso concreto, ossia dalla particolarità dellenormeprocedurali applicabili, dalla complessità delle questioni giuridiche, dalla fattispecie poco chiara, ma anche dal richiedente. Quest’ultimo, ad esempio, non dev’essere capace di difendere i propri interessi. Qualora sussista la minaccia di un intervento particolarmente grave nello statuto giuridico dell’indigente è di regola data la necessità di un patrocinio, altrimenti soltanto nei casi in cui oltre alla relativa complessità della fattispecie si aggiungono anche difficoltà reali e giuridiche che non possono essere risolte dal richiedente stesso(“Falls ein besonders starker Eingriff in die Rechtsstellung des Bedürftigen droht, ist die Verbeiständung grundsätzlich geboten, andernfalls bloss, wenn zur relativen Schwere des Falles besondere tatsächliche oder rechtliche Schwierigkeiten hinzukommen, denen der Gesuchsteller auf sich alleine gestellt nicht gewachsen ist”, cfr. DTF 125 V 35 consid.4b e riferimenti; DTF 119 Ia 265), oppure se l’assistenza di rappresentanti di associazioni invalidi, assistenti sociali o altre persone nel settore sociale non può essere presa in considerazione(“Eine anwaltliche Verbeiständung drängt sich nur in Ausnahmefällen auf, in denen ein Rechtsanwalt beigezogen wird, weil schwierige rechtliche oder tatsächliche Fragen dies als notwendig erscheinen lassen und eine Verbeiständung durch Verbandsvertreter, Fürsorger oder andere Fach- und Vertrauensleute sozialer Institutionen nicht in Betracht fällt“;DTF 132 V 201 consid.4.1 con riferimenti).

La necessità o meno dell’assistenza di un avvocato durante la procedura di opposizione dipende esclusivamente dal tipo di problematiche che vengono trattate nella decisione impugnata (cfr. STF 8C_48/2015 del 10 aprile 2015 consid. 2.2., pubblicata in DLA 2015 N. 7 pag. 161; STF I 911/06 del 2 febbraio 2007; STF 8C_669/2016 del 7 aprile 2017; STF 9C_577/2019 del 21 gennaio 2020 consid. 6.2.).

Correttamente, quindi, la resistente ha negato alla ricorrente il gratuito patrocinio per la procedura di opposizione.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                 Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo                                         Gianluca Menghetti