opencaselaw.ch

38.2023.66

Negato diritto ad assegni di formazione (tirocinio come addetto a cure sociosanitarie). A., benché non abbia conseguito alcuna formazione prof., non ha difficoltà a reperire occupazione in settori quali logistca,vendita,agricoltura. Anche posti assegnati. Però licenz.per violaz.obblighi contrattuali

Ticino · 2024-03-05 · Italiano TI
Fonte Original Esporta Word PDF BibTeX RIS
Erwägungen (9 Absätze)

E. 1 L’assicurazione fornisce prestazioni finanziarie per provvedimenti inerenti al mercato del lavoro a favore di assicurati e di persone minacciate dalla disoccupazione. 1bis I provvedimenti inerenti al mercato del lavoro comprendono i provvedimenti di formazione (Sezione 2), i provvedimenti di occupazione (Sezione 3) e i provvedimenti speciali (Sezione 4). 1ter Le persone direttamente minacciate dalla disoccupazione possono pretendere unicamente le prestazioni di cui all’articolo 60.3. 1quater Su richiesta del Cantone, l’ufficio di compensazione può autorizzare la partecipazione a provvedimenti inerenti al mercato del lavoro per persone minacciate dalla disoccupazione nell’ambito di licenziamenti collettivi .

E. 2 I provvedimenti inerenti al mercato del lavoro sono volti a promuovere la reintegrazione di assicurati il cui collocamento è reso difficile da motivi inerenti al mercato del lavoro. Tali provvedimenti devono in particolare:

a.  migliorare l’idoneità al collocamento degli assicurati in modo da permettere loro una rapida e durevole reintegrazione;

b.  promuovere le qualifiche professionali secondo i bisogni del mercato del lavoro;

c.  diminuire il rischio di una disoccupazione di lunga durata; o

d.  offrire la possibilità di acquisire esperienze professionali.

E. 2.9 L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. f bis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. Nel caso concreto, trattandosi di prestazioni LADI, in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2023.50 dell’11 dicembre 2023 consid. 2.15.; STCA 38.2023.30 del 28 agosto 2023 consid. 2.11.; STCA 38.2023.11 del 5 giugno 2023 consid. 2.15.; STCA 38.2023.2 del 3 aprile 2023 consid. 2.9.; STCA 38.2022.87 del 16 gennaio 2023 consid. 2.14.; STCA 38.2022.57 del 3 ottobre 2022 consid. 2.15.; STCA 38.2022.52 del 22 agosto 2022 consid. 2.10.; STCA 38.2022.20 del 25 aprile 2022 consid. 2.9.; STCA 38.2021.89 del 7 febbraio 2022 consid. 2.11.). Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

E. 3 Possono partecipare ai provvedimenti inerenti al mercato del lavoro secondo gli articoli 60–71 d gli assicurati che adempiono:

a.  i presupposti del diritto secondo l’articolo 8 per quanto la legge non disponga altrimenti; e

b.  le condizioni specifiche per il provvedimento in questione. 3bis Gli assicurati che hanno più di 50 anni e che adempiono le condizioni di cui al capoverso 3 possono partecipare a provvedimenti di formazione e di occupazione fino alla conclusione del loro termine quadro per la riscossione della prestazione, indipendentemente dal loro diritto all’indennità di disoccupazione.

E. 4 I servizi competenti collaborano con gli organi dell’assicurazione invalidità nella reintegrazione dei disoccupati invalidi.

E. 5 marzo 2024

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, cancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 24 novembre 2023 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 31 ottobre 2023 emanata da

Sezione del lavoro - Ufficio delle misure attive,6501 Bellinzona

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenutoin fatto

1.3.  Nella sua risposta del 3 gennaio 2024 l’UMA ha proposto di respingere l’impugnativa, ritenendo che non siano emersi elementi nuovi tali da modificare la decisione su opposizione impugnata (cfr. doc. III).

1.4.  Il 4 gennaio 2024 il presidente del TCA ha assegnato alle parti un termine di 10 giorni per presentare eventuali altri mezzi di prova (cfr. doc. IV). Le parti sono rimaste silenti.

consideratoin diritto

2.2.  Il 1° luglio 2003 è entrata in vigore la terza revisione della LADI del 22 marzo 2002, accettata dal popolo il 24 novembre 2002 (cfr. FF N. 14 del 9 aprile 2002 pag. 2502 segg.; RU N. 24 del 24 giugno 2003 pag. 1728 segg.).

Questa revisione della LADI non ha sostanzialmente modificato i provvedimenti inerenti al mercato del lavoro (PML), che peraltro erano già stati estesi con la seconda revisione della legge del 1995.

Questi provvedimenti si sono rivelati un valido strumento di prevenzione e di lotta contro la disoccupazione e pertanto sono stati mantenuti (cfr. Consiglio federale, Messaggio concernente la revisione della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione del 28 febbraio 2001, p.to 1.1.2., in FF 2001 N. 23 del 12 giugno 2001, pag. 1972):

"() In linea di massima, la presente revisione non concerne gli URC recentemente istituiti né il rafforzamento dei PML conseguito sino ad oggi con la revisione del 1995.

Entrambi gli strumenti si sono dimostrati validi e vanno pertanto mantenuti nella forma attuale, anche se leggermente migliorata. ()"

Anche la quarta revisione della LADI del 19 marzo 2011, in vigore dal 1° aprile 2011 non ha apportato sostanziali modifiche ai provvedimenti inerenti al mercato del lavoro

Pertanto, la giurisprudenza concernente il vecchio Capitolo 6 della LADI, che agli art. 59-75 LADI regolava le "Prestazioni per provvedimenti destinati a prevenire e a combattere la disoccupazione" (provvedimenti inerenti al mercato del lavoro), mantiene pienamente la sua validità anche dopo l'entrata in vigore della terza revisione della LADI (cfr. STFA 209/04 del 10 dicembre 2004; STFA C 77/04 del 24 dicembre 2004; STFA C 56/04 del 10 gennaio 2005).

2.3.  Fra gli scopi principali dell'assicurazione contro la disoccupazione vi è quello di "prevenire la disoccupazione incombente, di combattere quella esistente e di favorire la reintegrazione rapida e duratura sul mercato del lavoro" (cfr. art. 1a cpv. 2 LADI).

Per realizzare questo obiettivo, il legislatore, agli articoli 59 - 71d LADI (Capitolo 6), ha previsto una serie di provvedimenti inerenti al mercato del lavoro.

Si tratta di provvedimenti di formazione (art. 60: corsi individuali o collettivi di riqualificazione, di perfezionamento o di reintegrazione; aziende di esercitazione; pratiche di formazione), di provvedimenti di occupazione (art. 64a - 64b: programmi di occupazione temporanea, pratiche professionali, semestri di motivazione) e di provvedimenti speciali (art. 65 – 71d: assegni per il periodo di introduzione, assegni di formazione, sussidi per gli assicurati pendolari o soggiornanti settimanali, sostegno ai fini del promovimento dell'attività lucrativa indipendente).

L’art. 59 LADI fissa i principi alla base di tutti i provvedimenti inerenti al mercato del lavoro e prevede che:

"1L’assicurazione fornisce prestazioni finanziarie per provvedimenti inerenti al mercato del lavoro a favore di assicurati e di persone minacciate dalla disoccupazione.

1bisI provvedimenti inerenti al mercato del lavoro comprendono i provvedimenti di formazione (Sezione 2), i provvedimenti di occupazione (Sezione 3) e i provvedimenti speciali (Sezione 4).

1terLe persone direttamente minacciate dalla disoccupazione possono pretendere unicamente le prestazioni di cui all’articolo 60.3.

1quaterSu richiesta del Cantone, l’ufficio di compensazione può autorizzare la partecipazione a provvedimenti inerenti al mercato del lavoro per persone minacciate dalla disoccupazione nell’ambito di licenziamenti collettivi.

2I provvedimenti inerenti al mercato del lavoro sono volti a promuovere la reintegrazione di assicurati il cui collocamento è reso difficile da motivi inerenti al mercato del lavoro. Tali provvedimenti devono in particolare:

a.  migliorare l’idoneità al collocamento degli assicurati in modo da permettere loro una rapida e durevole reintegrazione;

b.  promuovere le qualifiche professionali secondo i bisogni del mercato del lavoro;

c.  diminuire il rischio di una disoccupazione di lunga durata; o

d.  offrire la possibilità di acquisire esperienze professionali.

3Possono partecipare ai provvedimenti inerenti al mercato del lavoro secondo gli articoli 60–71dgli assicurati che adempiono:

a.  i presupposti del diritto secondo l’articolo 8 per quanto la legge non disponga altrimenti; e

b.  le condizioni specifiche per il provvedimento in questione.

3bisGli assicurati che hanno più di 50 anni e che adempiono le condizioni di cui al capoverso 3 possono partecipare a provvedimenti di formazione e di occupazione fino alla conclusione del loro termine quadro per la riscossione della prestazione, indipendentemente dal loro diritto all’indennità di disoccupazione.

4I servizi competenti collaborano con gli organi dell’assicurazione invalidità nella reintegrazione dei disoccupati invalidi.

5I servizi competenti collaborano con gli organi pubblici e privati preposti all’esecuzione della legislazione sull’asilo, sugli stranieri e sull’integrazione nel reintegrare gli assicurati provenienti da un contesto migratorio."

All'art. 59 cpv. 2 LADI viene, dunque, ribadito il principio fondamentale secondo cui il diritto aprestazioni finanziarie per provvedimenti inerenti al mercato del lavoroè connesso alla situazione del mercato del lavoro: provvedimenti possono essere messi in atto solo se sono direttamente imposti dallo stato del mercato. Si tratta di un presupposto che permette di evitare l'erogazione di prestazioni che non siano in rapporto con l'assicurazione disoccupazione (cfr. STF 8C_392/2016 del 28 novembre 2016 consid. 3.1.; STF 8C_478/2013 dell’11 aprile 2014 consid. 4; STF 8C_594/2008 del 1° aprile 2009 consid. 3; STF 8C_48/2008 del 16 maggio 2008 consid. 3.2.;STFA C 56/04 del 10 gennaio 2005 consid. 2;STFA C 209/04 consid. 2 del 10 dicembre 2004; le STFA C 200/02 e C 201/02 consid. 1 del 5 agosto 2003, la giurisprudenza ivi citata e il Messaggio del Consiglio federale concernente una nuova legge federale sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza del 2 luglio 1980; FF 1980 III 469 segg.).

Il diritto alle prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione è escluso se la formazione viene intrapresa per soddisfare un'aspirazione personale indipendentemente dalla situazione del mercato del lavoro (cfr. DLA 1998 N° 28 pag. 53; STF C 176/03 del 2 settembre 2004 –"Les circonstances démontrent ainsi que le recourant n'a pas entendu suivre le cours litigieux parce qu'il se trouvait dans une situation de chômage provoquée par une situation économique défavorable mais par convenance personnelle.La mesure requise n'est donc pas directement commandée par la situation du marché du travail et l'on ne saurait admettre que le placement de l'assuré était impossible ou très difficile pour ce motif."– STFA C 201/02 del 5 agosto 2003).

Ai sensi dell’art. 59 cpv. 3 LADI, inoltre, possono partecipare ai provvedimenti inerenti al mercato del lavoro secondo gli articoli 60–71d gli assicurati che adempiono i presupposti del diritto secondo l’articolo 8 per quanto la legge non disponga altrimenti e le condizioni specifiche per il provvedimento in questione.

2.4.  A proposito del criterio della difficile collocabilità da ossequiare per avere diritto a provvedimenti individuali inerenti al mercato del lavoro (cfr. art. 59 cpv. 2 LADI; consid. 2.3.), il TCA precisa che tale condizione significa che un assicurato non deve poter ottenere un nuovo impiego con la formazione di cui già dispone (cfr. STFA C 11/02 del 22 marzo 2004).

Il Tribunale federale, in una sentenza 8C_222/2016 del 30 giugno 2016 con cui ha accolto il ricorso di un Ufficio di collocamento del Canton San Gallo, ritenendo, contrariamente al Tribunale cantonale, che in quel caso di specie il corso di francese richiesto da un assicurato che era attivo nel settore della manutenzione di aeroplani (ultima occupazione quale “Head of Key Account Management”) non era giustificato da un’indicazione del mercato del lavoro, ha innanzitutto ribadito che determinante è sapere se il mercato del lavoro offra di principio degli impieghi per le persone con le stesse qualifiche dell’assicurato e se per motivi personali quest’ultimo sia svantaggiato nel concorso per tali posti di lavoro.

L’Alta Corte ha, poi, deciso che dal profilo oggettivo, vista l’ampia e lunga esperienza professionale dell’assicurato, vi era una grande offerta di impieghi. Anche senza il corso di francese egli, nel suo ramo professionale, aveva buone possibilità sul mercato del lavoro. Dal punto di vista soggettivo l’assicurato non risultava svantaggiato a causa delle insufficienti conoscenze della lingua francese, siccome grazie alle sue competenze scritte e orali in inglese disponeva di buone conoscenze di una lingua straniera.

In dottrinaB. Rubin,in "Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage".Ed. Schulthess 2014, pag. 472-473, a proposito di questo criterio, si è così espresso:

"()

DIFFICULTÉS DE PLACEMENT

13Le droit à une mesure de marché du travail est réservé aux assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l'emploi (art. 59 al. 2 LACI). Cela signifie deux choses.

14Premièrement, en présence de possibilité de placement, une mesure ne sejustifie pas. Lorsque la formation et l'expérience professionnelle suffisent à permettre à un assuré de retrouver un emploi dans son domaine, il n'existe pas de droit à participer à une mesure de perfectionnement ou à changer de cap professionnellement. Dans ce cas, il n'y a pas d'indication du marché du travail justifiant un perfectionnement ou une nouvelle formation (DTA 1999 n 64; 1985 p. 164; arrêts du 28 mai 2013 [8C_202/2013]; 10 décembre 2004 [C 209/04]).

Un assuré qui n'effectuepassuffisamment de recherches d'emploi ne peut prétendre obtenir l'assentiment à la fréquentation d'une mesure. Un assuré qui quitte un emploi pour en conclure un autre qui nécessite de suivre un cours précis ne pourra le mettre à charge de l'assurance-chômage (DTA 1993/1994 p. 167).

15Deuxièmement, les difficultés de placement doivent être dues au marché du travail et non à d'autres facteurs, comme des problèmes:

-   desanté (DTA 1998 p. 212 consid. 4 p. 217), et ce même si l'AI a prononcé un refus de prestations (DTA 1985 p. 168 consid. 2 p. 171);

-    de reconnaissance de diplôme (DTA 1988 p. 30);

-   de diplômes non suffisamment orientés vers la pratique professionnelle;

ou encore

-   de disponibilité restreinte due à un choix de l'assuré (exemples: volonté de ne travailler qu'à un taux très partiel; désir de changement d'activité[N 14 ci-dessus])."

2.5.  Quale provvedimento speciale, agli art. 66a e 66c LADI sono regolamentati gli assegni di formazione, l’ammontare e la durata degli stessi.

Questa misura, che tende a favorire la reintegrazione professionale dei disoccupati che hanno almeno 30 anni e che non dispongono di una formazione professionale completa o hanno notevoli difficoltà nel trovare un impiego nell’ambito della loro professione, consiste nel concedere assegni per una formazione di una durata massima di tre anni.

L’art. 66a LADI ha il seguente tenore:

"1L’assicurazione può concedere assegni per una formazione di una durata massima di tre anni ai disoccupati che:

a.

b.   hanno almeno 30 anni e

c.   non dispongono di una formazione professionale completao riconosciuta in Svizzera oppure hanno notevoli difficoltà nel trovare un impiego nell’ambito della loro professione.

2L’ufficio di compensazione può, in casi giustificati, autorizzare una deroga alla durata della formazione e al limite di età di cui al capoverso 1.

3Non ricevono assegni di formazione gli assicurati che:

4Gli assegni di formazione sono accordati unicamente qualora vi sia un contratto di formazione che prevede un programma di formazione e un corrispondente attestato al termine della formazione."

Nel tenore in vigore fino al 30 giugno 2003 l’art. 66a lett. a LADI prevedeva, quale ulteriore presupposto, che: "adempiono una delle condizioni di cui all’articolo 60 capoverso 1 lettera b;".

L’art. 66b LADI, abrogato con effetto dal 1° luglio 2003, poneva invece quali condizioni materiali che: "Gli assegnisono concessi unicamente qualora vi sia un contratto di formazione che prevede un programma di formazione e un corrispondente attestato al termine della formazione. (cpv. 1)" e che: "La formazione deve corrispondere alle capacità dell’assicurato e migliorarne l’idoneità al collocamento. (cpv. 2)".

A proposito di queste modifiche, nel Messaggio concernente la revisione della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione del 28 febbraio 2001, il Consiglio federale ha precisato che:

"Art. 66aAssegni di formazione

La lettera a è contemplata nella clausola generale prevista dall’articolo 59 capoverso 3, motivo per cui non deve più essere menzionata nel capoverso 1.

Al fine di garantire una prassi uniforme a livello svizzero, il capoverso 2 statuisce che le domande concernenti gli assicurati di età inferiore a 30 anni e le domande per una durata di formazione più lunga in casi fondati possono essere autorizzate dall’ufficio di compensazione e non più dai Cantoni.

Il capoverso 4 è stato ripreso dall’articolo 66bal fine di riunire in un unico articolo tutti i presupposti del diritto.

Art. 66bCondizioni materiali (abrogato)

Il capoverso 1 diventa l’articolo 66acapoverso

4. Il capoverso 2 è già contemplato negli obiettivi dei provvedimenti inerenti al mercato del lavoro dell’articolo 59 capoverso 2 e può quindi essere stralciato."

(cfr.FF 2001 N. 23 del 12 giugno 2001, pag. 2013, pto 2.1)

L’art. 66c LADI stabilisce che:

2Gli assegni di formazione corrispondono alla differenza fra il salario effettivo ed un importo massimo stabilito dal Consiglio federale.

3La cassa paga al datore di lavoro, su presentazione di un conteggio mensile, gli assegni di formazione, la quota dei contributi del datore di lavoro alle assicurazioni sociali sugli assegni di formazione e l’intero contributo del datore di lavoro alla previdenza professionale.

4Il termine quadro è prolungato sino alla conclusione della formazione autorizzata."

In dottrinaB. Rubin, apag. 492dell’opera già citata,relativamente alle condizioni generali affinché gli assicurati possano beneficiare degli assegni di formazione, ha rilevato:

"() II Conditions générales

10.Pour pouvoir bénéficier des AFO, l'assuré doit remplir les conditions du droit à l'indemnité de chômage (art.

E. 8 al. 1 LACI).Les personnes libérées des conditions relativesà la période de cotisation ont aussi droit aux AFO.

E. 10 Pour pouvoir bénéficier des AFO, l'assuré doit re mplir les conditions du droit à l'indemnité de chômage (art. 8 al. 1 LACI). Les personnes libérées des conditions relatives à la période de cotisation ont aussi droit aux AFO.

E. 11 D'une manière générale, les mesures de marché du travail doivent améliorer l'employabilité et correspondre à une indication du marché du travail. Ceci est aussi valable pour les AFO, qui ne sauraient donc être accordées dans des domaines saturés ou en passe de devenir obsolète. Elles ne sauraient non plus être attribuées à des chômeurs qui n'en auraient pas besoin, c'est-à-dire à ceux qui pourraient facilement être engagés compte tenu du marché du travail local et des compétences professionnelles dans le cas concret.

A notre sens, le droit aux AFO doit être nié lorsque, en présence d'une possibilité d'embauche (que celle-ci soit consécutive à une recherche personnelle de l'assuré ou à une assignation de la part de l'ORP), l'assuré n'a, fautivement, pas offert ses services. Ce droit doit également être nié lorsqu'il est établi que l'assuré a violé son obligation de rechercher un emploi. Il faut toutefois que le ou les manquements aient fait l'objet d'une sanction. Il faut aussi que l'on puisse établir que l'octroi des AFO aurait pu être évité si l'assuré avait rempli correctement ses obligations (causalité). L'exclusion du droit aux AFO en raison de manquements de l'assuré ne saurait toutefois perdurer au-delà de quelques semaines après lesdits manquements.”

Secondo l’art. 90a OADI:

"1Sono scuole professionali superiori le scuole tecniche superiori (STS), le scuole superiori per i quadri dell’economia e dell’amministrazione (SSQEA), le scuole superiori delle arti applicate, le scuole superiori di economia domestica, altri centri di formazione riconosciuti come scuole professionali superiori svizzere o estere nonché le scuole aventi una durata di formazione equivalente e subordinate alla sovranità cantonale.

2Se per la formazione auspicata è rilasciato un attestato federale di capacità (AFC), il contratto di formazione è concluso, conformemente alla legge federale del 19 aprile 1978 sulla formazione professionale, in forma di contratto di tirocinio. In caso di rilascio di un attestato cantonale, il contratto di formazione è concluso nella forma prevista dal diritto cantonale applicabile in materia.

3Il salario è calcolato in base al salario dell’ultimo anno della formazione professionale di base secondo l’uso locale nel ramo economico interessato. Se l’assicurato non ha esperienza nella professione in questione o in una professione affine, il salario è calcolato in base al salario del corrispondente anno di formazione professionale di base secondo l’uso locale nel ramo economico interessato.

4L’importo massimo conformemente all’articolo 66c capoverso 2 LADI ammonta a 3500 franchi mensili. Le borse di studio assegnate sono computate nell’importo degli assegni per la formazione, per quanto non servano a coprire le spese familiari di mantenimento.

5Per l’assicurato vale il termine quadro per la riscossione della prestazione conformemente all’articolo 9 capoversi 1 e 2 LADI. Con l’inizio della formazione, detto termine è prolungato fino alla conclusione della formazione per la quale è stato accordato l’assegno. Il termine quadro prolungato è soppresso il giorno in cui l’assicurato interrompe o conclude la formazione. Se adempie i presupposti di cui all’articolo 8 LADI, il giorno successivo l’assicurato può aprire un nuovo termine quadro per la riscossione della prestazione.

6

7Le domande di assegni per la formazione devono essere presentate al servizio cantonale otto settimane prima dell’inizio della misura.

8Il servizio cantonale comunica la sua decisione all’assicurato di regola quattro settimane dopo la consegna della domanda."

2.6.  Nella Prassi LADI PML, punti F1-6, la Segreteria di Stato dell’economia (SECO), quale autorità di sorveglianza che deve adoperarsi per garantire l’applicazione uniforme del diritto ed impartire istruzioni generali(cfr. art. 110 LADI; STF 8C_756/2020 del 3 agosto 2021 consid. 3.2.3.; STFA C 195/03 del 19 agosto 2004; STFA C 176/00 del 10 marzo 2003, consid. 3; STFA C 260/99 dell'8 agosto 2001, consid. 6b e DTF 127 V 57 consid. 3a pag. 61), ha fornito le seguenti indicazioni:

"ASSEGNI DI FORMAZIONE (AFO)

art. 66a e 66c LADI; art. 90a OADI

SCOPO E CAMPO D’APPLICAZIONE

F1Gli AFO intendono permettere agli assicurati che hanno almeno 30 anni di acquisire una formazione di base o di adattare la loro formazione alle esigenze del mercato del lavoro. Non possono tuttavia essere concessi in correlazione con un altro PML, tranne se si tratta del coaching e/o del sostegno scolastico (F18a e F45 lett. c). Inoltre, per il periodo durante il quale sono versati gli AFO, l’assicurato non può conseguire alcun guadagno intermedio (GI).

F2Il criterio determinante per la concessione degli AFO è l’interesse dell’assicurato ad acquisire una formazione professionale al termine della quale viene rilasciato un attestato federale di capacità (AFC) o un certificato cantonale equivalente.

DESTINATARI

F3Gli AFO possono essere concessi agli assicurati che adempiono le seguenti condizioni cumulative:

• Sono disoccupati e hanno svolto, entro il termine quadro per il periodo di contribuzione, un’occupazione soggetta a contribuzione per almeno 12 mesi o sono esonerati dall’adempimento del periodo di contribuzione (art. 59 cpv. 3 LADI).

• Hanno almeno 30 anni al momento in cui viene versato il primo AFO. È fatta salva la regolamentazione derogatoria prevista alla F9 e segg;

• Non dispongono di una formazione professionale completa o riconosciuta in Svizzera o hanno notevoli difficoltà nel trovare un impiego nell’ambito della loro professione (art. 66a cpv. 1 lett. c LADI).

F4L’assicurato non dispone di una formazione professionale se non è in grado di esibire un documento ufficiale che certifichi la sua formazione o le sue conoscenze professionali (AFC, CFP, diploma, ecc.). Secondo l’art. 66a LADI possono avere accesso agli assegni di formazione anche le persone che non dispongono di una formazione professionale riconosciuta in Svizzera.

F5L’assicurato ha notevoli difficoltà nel trovare un impiego nell’ambito della sua professione se, a causa della situazione sul mercato del lavoro, non può essergli assegnata alcuna occupazione nel campo della sua formazione e se ha cercato invano un’occupazione nell’ambito della sua professione originaria.

F6Gli AFO possono essere accordati agli assicurati nell’ambito di un impiego fisso che sia però a tempo parziale. Questa possibilità è riservata agli assicurati iscritti a tempo parziale alla disoccupazione e il cui tasso di occupazione per la formazione professionale corrisponde a tale tempo parziale. ()”

Sulla portata delle direttive amministrative, cfr.STF 8C_228/2023 del 6 ottobre 2023 consid. 3.2.;STF 8C_141/2023 del 2 maggio 2023 consid. 4.1.; STF 8C_322/2022 del 30 gennaio 2023 consid. 4.3.1.; STF 8C_73/2022 del 26 gennaio 2023 consid. 4.3.2.-4.3.3.; STF 8C_769/2021 del 3 maggio 2022 consid. 3.3.; STF 9C_270/2021 del 30 dicembre 2021 consid. 3.5.; DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF 9C_631/2019 del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; STF 8C_331/2019 del 18 settembre 2019 consid. 4.3.; STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; STF 8C_902/2017 del 12 giugno 2018 consid. 4.2., pubblicata in DTF 144 V 195 e in DLA 2018 N. 10 pag. 260; DTF 138 V 50 consid. 4.1.; DTF 132 V 121 consid. 4.4 pag. 125; STF 8C_834/2016 del 28 settembre 2017 consid. 6.2.1.; STF 2C_105/2009 del 18 settembre 2009; STF E 1/06 del 26 luglio 2007 consid. 4.3.

Nel caso di specie non è, dunque, realizzata la prima condizione prevista dalla legge all’art. 59 cpv. 2 LADI per poter accordare il diritto agli assegni di formazione.

2.9.L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica egratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbisLPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Nel caso concreto, trattandosi di prestazioni LADI, in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2023.50 dell’11 dicembre 2023 consid. 2.15.; STCA 38.2023.30 del 28 agosto 2023 consid. 2.11.; STCA 38.2023.11 del 5 giugno 2023 consid. 2.15.; STCA 38.2023.2 del 3 aprile 2023 consid. 2.9.; STCA 38.2022.87 del 16 gennaio 2023 consid. 2.14.; STCA 38.2022.57 del 3 ottobre 2022 consid. 2.15.; STCA 38.2022.52 del 22 agosto 2022 consid. 2.10.; STCA 38.2022.20 del 25 aprile 2022 consid. 2.9.; STCA 38.2021.89 del 7 febbraio 2022 consid. 2.11.).

Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr.Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

Dispositiv
  1. dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente                                                 Il segretario di Camera Daniele Cattaneo                                         Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.38.2023.66

rs

Lugano

5 marzo 2024

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, cancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 24 novembre 2023 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 31 ottobre 2023 emanata da

Sezione del lavoro - Ufficio delle misure attive,6501 Bellinzona

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenutoin fatto

1.3.  Nella sua risposta del 3 gennaio 2024 l’UMA ha proposto di respingere l’impugnativa, ritenendo che non siano emersi elementi nuovi tali da modificare la decisione su opposizione impugnata (cfr. doc. III).

1.4.  Il 4 gennaio 2024 il presidente del TCA ha assegnato alle parti un termine di 10 giorni per presentare eventuali altri mezzi di prova (cfr. doc. IV). Le parti sono rimaste silenti.

consideratoin diritto

2.2.  Il 1° luglio 2003 è entrata in vigore la terza revisione della LADI del 22 marzo 2002, accettata dal popolo il 24 novembre 2002 (cfr. FF N. 14 del 9 aprile 2002 pag. 2502 segg.; RU N. 24 del 24 giugno 2003 pag. 1728 segg.).

Questa revisione della LADI non ha sostanzialmente modificato i provvedimenti inerenti al mercato del lavoro (PML), che peraltro erano già stati estesi con la seconda revisione della legge del 1995.

Questi provvedimenti si sono rivelati un valido strumento di prevenzione e di lotta contro la disoccupazione e pertanto sono stati mantenuti (cfr. Consiglio federale, Messaggio concernente la revisione della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione del 28 febbraio 2001, p.to 1.1.2., in FF 2001 N. 23 del 12 giugno 2001, pag. 1972):

"() In linea di massima, la presente revisione non concerne gli URC recentemente istituiti né il rafforzamento dei PML conseguito sino ad oggi con la revisione del 1995.

Entrambi gli strumenti si sono dimostrati validi e vanno pertanto mantenuti nella forma attuale, anche se leggermente migliorata. ()"

Anche la quarta revisione della LADI del 19 marzo 2011, in vigore dal 1° aprile 2011 non ha apportato sostanziali modifiche ai provvedimenti inerenti al mercato del lavoro

Pertanto, la giurisprudenza concernente il vecchio Capitolo 6 della LADI, che agli art. 59-75 LADI regolava le "Prestazioni per provvedimenti destinati a prevenire e a combattere la disoccupazione" (provvedimenti inerenti al mercato del lavoro), mantiene pienamente la sua validità anche dopo l'entrata in vigore della terza revisione della LADI (cfr. STFA 209/04 del 10 dicembre 2004; STFA C 77/04 del 24 dicembre 2004; STFA C 56/04 del 10 gennaio 2005).

2.3.  Fra gli scopi principali dell'assicurazione contro la disoccupazione vi è quello di "prevenire la disoccupazione incombente, di combattere quella esistente e di favorire la reintegrazione rapida e duratura sul mercato del lavoro" (cfr. art. 1a cpv. 2 LADI).

Per realizzare questo obiettivo, il legislatore, agli articoli 59 - 71d LADI (Capitolo 6), ha previsto una serie di provvedimenti inerenti al mercato del lavoro.

Si tratta di provvedimenti di formazione (art. 60: corsi individuali o collettivi di riqualificazione, di perfezionamento o di reintegrazione; aziende di esercitazione; pratiche di formazione), di provvedimenti di occupazione (art. 64a - 64b: programmi di occupazione temporanea, pratiche professionali, semestri di motivazione) e di provvedimenti speciali (art. 65 – 71d: assegni per il periodo di introduzione, assegni di formazione, sussidi per gli assicurati pendolari o soggiornanti settimanali, sostegno ai fini del promovimento dell'attività lucrativa indipendente).

L’art. 59 LADI fissa i principi alla base di tutti i provvedimenti inerenti al mercato del lavoro e prevede che:

"1L’assicurazione fornisce prestazioni finanziarie per provvedimenti inerenti al mercato del lavoro a favore di assicurati e di persone minacciate dalla disoccupazione.

1bisI provvedimenti inerenti al mercato del lavoro comprendono i provvedimenti di formazione (Sezione 2), i provvedimenti di occupazione (Sezione 3) e i provvedimenti speciali (Sezione 4).

1terLe persone direttamente minacciate dalla disoccupazione possono pretendere unicamente le prestazioni di cui all’articolo 60.3.

1quaterSu richiesta del Cantone, l’ufficio di compensazione può autorizzare la partecipazione a provvedimenti inerenti al mercato del lavoro per persone minacciate dalla disoccupazione nell’ambito di licenziamenti collettivi.

2I provvedimenti inerenti al mercato del lavoro sono volti a promuovere la reintegrazione di assicurati il cui collocamento è reso difficile da motivi inerenti al mercato del lavoro. Tali provvedimenti devono in particolare:

a.  migliorare l’idoneità al collocamento degli assicurati in modo da permettere loro una rapida e durevole reintegrazione;

b.  promuovere le qualifiche professionali secondo i bisogni del mercato del lavoro;

c.  diminuire il rischio di una disoccupazione di lunga durata; o

d.  offrire la possibilità di acquisire esperienze professionali.

3Possono partecipare ai provvedimenti inerenti al mercato del lavoro secondo gli articoli 60–71dgli assicurati che adempiono:

a.  i presupposti del diritto secondo l’articolo 8 per quanto la legge non disponga altrimenti; e

b.  le condizioni specifiche per il provvedimento in questione.

3bisGli assicurati che hanno più di 50 anni e che adempiono le condizioni di cui al capoverso 3 possono partecipare a provvedimenti di formazione e di occupazione fino alla conclusione del loro termine quadro per la riscossione della prestazione, indipendentemente dal loro diritto all’indennità di disoccupazione.

4I servizi competenti collaborano con gli organi dell’assicurazione invalidità nella reintegrazione dei disoccupati invalidi.

5I servizi competenti collaborano con gli organi pubblici e privati preposti all’esecuzione della legislazione sull’asilo, sugli stranieri e sull’integrazione nel reintegrare gli assicurati provenienti da un contesto migratorio."

All'art. 59 cpv. 2 LADI viene, dunque, ribadito il principio fondamentale secondo cui il diritto aprestazioni finanziarie per provvedimenti inerenti al mercato del lavoroè connesso alla situazione del mercato del lavoro: provvedimenti possono essere messi in atto solo se sono direttamente imposti dallo stato del mercato. Si tratta di un presupposto che permette di evitare l'erogazione di prestazioni che non siano in rapporto con l'assicurazione disoccupazione (cfr. STF 8C_392/2016 del 28 novembre 2016 consid. 3.1.; STF 8C_478/2013 dell’11 aprile 2014 consid. 4; STF 8C_594/2008 del 1° aprile 2009 consid. 3; STF 8C_48/2008 del 16 maggio 2008 consid. 3.2.;STFA C 56/04 del 10 gennaio 2005 consid. 2;STFA C 209/04 consid. 2 del 10 dicembre 2004; le STFA C 200/02 e C 201/02 consid. 1 del 5 agosto 2003, la giurisprudenza ivi citata e il Messaggio del Consiglio federale concernente una nuova legge federale sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza del 2 luglio 1980; FF 1980 III 469 segg.).

Il diritto alle prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione è escluso se la formazione viene intrapresa per soddisfare un'aspirazione personale indipendentemente dalla situazione del mercato del lavoro (cfr. DLA 1998 N° 28 pag. 53; STF C 176/03 del 2 settembre 2004 –"Les circonstances démontrent ainsi que le recourant n'a pas entendu suivre le cours litigieux parce qu'il se trouvait dans une situation de chômage provoquée par une situation économique défavorable mais par convenance personnelle.La mesure requise n'est donc pas directement commandée par la situation du marché du travail et l'on ne saurait admettre que le placement de l'assuré était impossible ou très difficile pour ce motif."– STFA C 201/02 del 5 agosto 2003).

Ai sensi dell’art. 59 cpv. 3 LADI, inoltre, possono partecipare ai provvedimenti inerenti al mercato del lavoro secondo gli articoli 60–71d gli assicurati che adempiono i presupposti del diritto secondo l’articolo 8 per quanto la legge non disponga altrimenti e le condizioni specifiche per il provvedimento in questione.

2.4.  A proposito del criterio della difficile collocabilità da ossequiare per avere diritto a provvedimenti individuali inerenti al mercato del lavoro (cfr. art. 59 cpv. 2 LADI; consid. 2.3.), il TCA precisa che tale condizione significa che un assicurato non deve poter ottenere un nuovo impiego con la formazione di cui già dispone (cfr. STFA C 11/02 del 22 marzo 2004).

Il Tribunale federale, in una sentenza 8C_222/2016 del 30 giugno 2016 con cui ha accolto il ricorso di un Ufficio di collocamento del Canton San Gallo, ritenendo, contrariamente al Tribunale cantonale, che in quel caso di specie il corso di francese richiesto da un assicurato che era attivo nel settore della manutenzione di aeroplani (ultima occupazione quale “Head of Key Account Management”) non era giustificato da un’indicazione del mercato del lavoro, ha innanzitutto ribadito che determinante è sapere se il mercato del lavoro offra di principio degli impieghi per le persone con le stesse qualifiche dell’assicurato e se per motivi personali quest’ultimo sia svantaggiato nel concorso per tali posti di lavoro.

L’Alta Corte ha, poi, deciso che dal profilo oggettivo, vista l’ampia e lunga esperienza professionale dell’assicurato, vi era una grande offerta di impieghi. Anche senza il corso di francese egli, nel suo ramo professionale, aveva buone possibilità sul mercato del lavoro. Dal punto di vista soggettivo l’assicurato non risultava svantaggiato a causa delle insufficienti conoscenze della lingua francese, siccome grazie alle sue competenze scritte e orali in inglese disponeva di buone conoscenze di una lingua straniera.

In dottrinaB. Rubin,in "Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage".Ed. Schulthess 2014, pag. 472-473, a proposito di questo criterio, si è così espresso:

"()

DIFFICULTÉS DE PLACEMENT

13Le droit à une mesure de marché du travail est réservé aux assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l'emploi (art. 59 al. 2 LACI). Cela signifie deux choses.

14Premièrement, en présence de possibilité de placement, une mesure ne sejustifie pas. Lorsque la formation et l'expérience professionnelle suffisent à permettre à un assuré de retrouver un emploi dans son domaine, il n'existe pas de droit à participer à une mesure de perfectionnement ou à changer de cap professionnellement. Dans ce cas, il n'y a pas d'indication du marché du travail justifiant un perfectionnement ou une nouvelle formation (DTA 1999 n 64; 1985 p. 164; arrêts du 28 mai 2013 [8C_202/2013]; 10 décembre 2004 [C 209/04]).

Un assuré qui n'effectuepassuffisamment de recherches d'emploi ne peut prétendre obtenir l'assentiment à la fréquentation d'une mesure. Un assuré qui quitte un emploi pour en conclure un autre qui nécessite de suivre un cours précis ne pourra le mettre à charge de l'assurance-chômage (DTA 1993/1994 p. 167).

15Deuxièmement, les difficultés de placement doivent être dues au marché du travail et non à d'autres facteurs, comme des problèmes:

-   desanté (DTA 1998 p. 212 consid. 4 p. 217), et ce même si l'AI a prononcé un refus de prestations (DTA 1985 p. 168 consid. 2 p. 171);

-    de reconnaissance de diplôme (DTA 1988 p. 30);

-   de diplômes non suffisamment orientés vers la pratique professionnelle;

ou encore

-   de disponibilité restreinte due à un choix de l'assuré (exemples: volonté de ne travailler qu'à un taux très partiel; désir de changement d'activité[N 14 ci-dessus])."

2.5.  Quale provvedimento speciale, agli art. 66a e 66c LADI sono regolamentati gli assegni di formazione, l’ammontare e la durata degli stessi.

Questa misura, che tende a favorire la reintegrazione professionale dei disoccupati che hanno almeno 30 anni e che non dispongono di una formazione professionale completa o hanno notevoli difficoltà nel trovare un impiego nell’ambito della loro professione, consiste nel concedere assegni per una formazione di una durata massima di tre anni.

L’art. 66a LADI ha il seguente tenore:

"1L’assicurazione può concedere assegni per una formazione di una durata massima di tre anni ai disoccupati che:

a.

b.   hanno almeno 30 anni e

c.   non dispongono di una formazione professionale completao riconosciuta in Svizzera oppure hanno notevoli difficoltà nel trovare un impiego nell’ambito della loro professione.

2L’ufficio di compensazione può, in casi giustificati, autorizzare una deroga alla durata della formazione e al limite di età di cui al capoverso 1.

3Non ricevono assegni di formazione gli assicurati che:

4Gli assegni di formazione sono accordati unicamente qualora vi sia un contratto di formazione che prevede un programma di formazione e un corrispondente attestato al termine della formazione."

Nel tenore in vigore fino al 30 giugno 2003 l’art. 66a lett. a LADI prevedeva, quale ulteriore presupposto, che: "adempiono una delle condizioni di cui all’articolo 60 capoverso 1 lettera b;".

L’art. 66b LADI, abrogato con effetto dal 1° luglio 2003, poneva invece quali condizioni materiali che: "Gli assegnisono concessi unicamente qualora vi sia un contratto di formazione che prevede un programma di formazione e un corrispondente attestato al termine della formazione. (cpv. 1)" e che: "La formazione deve corrispondere alle capacità dell’assicurato e migliorarne l’idoneità al collocamento. (cpv. 2)".

A proposito di queste modifiche, nel Messaggio concernente la revisione della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione del 28 febbraio 2001, il Consiglio federale ha precisato che:

"Art. 66aAssegni di formazione

La lettera a è contemplata nella clausola generale prevista dall’articolo 59 capoverso 3, motivo per cui non deve più essere menzionata nel capoverso 1.

Al fine di garantire una prassi uniforme a livello svizzero, il capoverso 2 statuisce che le domande concernenti gli assicurati di età inferiore a 30 anni e le domande per una durata di formazione più lunga in casi fondati possono essere autorizzate dall’ufficio di compensazione e non più dai Cantoni.

Il capoverso 4 è stato ripreso dall’articolo 66bal fine di riunire in un unico articolo tutti i presupposti del diritto.

Art. 66bCondizioni materiali (abrogato)

Il capoverso 1 diventa l’articolo 66acapoverso

4. Il capoverso 2 è già contemplato negli obiettivi dei provvedimenti inerenti al mercato del lavoro dell’articolo 59 capoverso 2 e può quindi essere stralciato."

(cfr.FF 2001 N. 23 del 12 giugno 2001, pag. 2013, pto 2.1)

L’art. 66c LADI stabilisce che:

2Gli assegni di formazione corrispondono alla differenza fra il salario effettivo ed un importo massimo stabilito dal Consiglio federale.

3La cassa paga al datore di lavoro, su presentazione di un conteggio mensile, gli assegni di formazione, la quota dei contributi del datore di lavoro alle assicurazioni sociali sugli assegni di formazione e l’intero contributo del datore di lavoro alla previdenza professionale.

4Il termine quadro è prolungato sino alla conclusione della formazione autorizzata."

In dottrinaB. Rubin, apag. 492dell’opera già citata,relativamente alle condizioni generali affinché gli assicurati possano beneficiare degli assegni di formazione, ha rilevato:

"() II Conditions générales

10.Pour pouvoir bénéficier des AFO, l'assuré doit remplir les conditions du droit à l'indemnité de chômage (art. 8 al. 1 LACI).Les personnes libérées des conditions relativesà la période de cotisation ont aussi droit aux AFO.

11. D'une manière générale, les mesures de marché du travail doivent améliorer l'employabilité et correspondre à une indication du marché du travail. Ceci est aussi valable pour les AFO, qui ne sauraient donc être accordées dans des domaines saturés ou en passe de devenir obsolète. Elles ne sauraient non plus être attribuées à des chômeurs qui n'en auraient pas besoin, c'est-à-dire à ceux qui pourraient facilement être engagés compte tenu du marché du travail local et des compétences professionnelles dans le cas concret.

A notre sens, le droit aux AFO doit être nié lorsque, en présence d'une possibilité d'embauche (que celle-ci soit consécutive à une recherche personnelle de l'assuré ou à une assignation de la part de l'ORP), l'assuré n'a, fautivement, pas offert ses services. Ce droit doit également être nié lorsqu'il est établi que l'assuré a violé son obligation de rechercher un emploi. Il faut toutefois que le ou les manquements aient fait l'objet d'une sanction. Il faut aussi que l'on puisse établir que l'octroi des AFO aurait pu être évité si l'assuré avait rempli correctement ses obligations (causalité). L'exclusion du droit aux AFO en raison de manquements de l'assuré ne saurait toutefois perdurer au-delà de quelques semaines après lesdits manquements.”

Secondo l’art. 90a OADI:

"1Sono scuole professionali superiori le scuole tecniche superiori (STS), le scuole superiori per i quadri dell’economia e dell’amministrazione (SSQEA), le scuole superiori delle arti applicate, le scuole superiori di economia domestica, altri centri di formazione riconosciuti come scuole professionali superiori svizzere o estere nonché le scuole aventi una durata di formazione equivalente e subordinate alla sovranità cantonale.

2Se per la formazione auspicata è rilasciato un attestato federale di capacità (AFC), il contratto di formazione è concluso, conformemente alla legge federale del 19 aprile 1978 sulla formazione professionale, in forma di contratto di tirocinio. In caso di rilascio di un attestato cantonale, il contratto di formazione è concluso nella forma prevista dal diritto cantonale applicabile in materia.

3Il salario è calcolato in base al salario dell’ultimo anno della formazione professionale di base secondo l’uso locale nel ramo economico interessato. Se l’assicurato non ha esperienza nella professione in questione o in una professione affine, il salario è calcolato in base al salario del corrispondente anno di formazione professionale di base secondo l’uso locale nel ramo economico interessato.

4L’importo massimo conformemente all’articolo 66c capoverso 2 LADI ammonta a 3500 franchi mensili. Le borse di studio assegnate sono computate nell’importo degli assegni per la formazione, per quanto non servano a coprire le spese familiari di mantenimento.

5Per l’assicurato vale il termine quadro per la riscossione della prestazione conformemente all’articolo 9 capoversi 1 e 2 LADI. Con l’inizio della formazione, detto termine è prolungato fino alla conclusione della formazione per la quale è stato accordato l’assegno. Il termine quadro prolungato è soppresso il giorno in cui l’assicurato interrompe o conclude la formazione. Se adempie i presupposti di cui all’articolo 8 LADI, il giorno successivo l’assicurato può aprire un nuovo termine quadro per la riscossione della prestazione.

6

7Le domande di assegni per la formazione devono essere presentate al servizio cantonale otto settimane prima dell’inizio della misura.

8Il servizio cantonale comunica la sua decisione all’assicurato di regola quattro settimane dopo la consegna della domanda."

2.6.  Nella Prassi LADI PML, punti F1-6, la Segreteria di Stato dell’economia (SECO), quale autorità di sorveglianza che deve adoperarsi per garantire l’applicazione uniforme del diritto ed impartire istruzioni generali(cfr. art. 110 LADI; STF 8C_756/2020 del 3 agosto 2021 consid. 3.2.3.; STFA C 195/03 del 19 agosto 2004; STFA C 176/00 del 10 marzo 2003, consid. 3; STFA C 260/99 dell'8 agosto 2001, consid. 6b e DTF 127 V 57 consid. 3a pag. 61), ha fornito le seguenti indicazioni:

"ASSEGNI DI FORMAZIONE (AFO)

art. 66a e 66c LADI; art. 90a OADI

SCOPO E CAMPO D’APPLICAZIONE

F1Gli AFO intendono permettere agli assicurati che hanno almeno 30 anni di acquisire una formazione di base o di adattare la loro formazione alle esigenze del mercato del lavoro. Non possono tuttavia essere concessi in correlazione con un altro PML, tranne se si tratta del coaching e/o del sostegno scolastico (F18a e F45 lett. c). Inoltre, per il periodo durante il quale sono versati gli AFO, l’assicurato non può conseguire alcun guadagno intermedio (GI).

F2Il criterio determinante per la concessione degli AFO è l’interesse dell’assicurato ad acquisire una formazione professionale al termine della quale viene rilasciato un attestato federale di capacità (AFC) o un certificato cantonale equivalente.

DESTINATARI

F3Gli AFO possono essere concessi agli assicurati che adempiono le seguenti condizioni cumulative:

• Sono disoccupati e hanno svolto, entro il termine quadro per il periodo di contribuzione, un’occupazione soggetta a contribuzione per almeno 12 mesi o sono esonerati dall’adempimento del periodo di contribuzione (art. 59 cpv. 3 LADI).

• Hanno almeno 30 anni al momento in cui viene versato il primo AFO. È fatta salva la regolamentazione derogatoria prevista alla F9 e segg;

• Non dispongono di una formazione professionale completa o riconosciuta in Svizzera o hanno notevoli difficoltà nel trovare un impiego nell’ambito della loro professione (art. 66a cpv. 1 lett. c LADI).

F4L’assicurato non dispone di una formazione professionale se non è in grado di esibire un documento ufficiale che certifichi la sua formazione o le sue conoscenze professionali (AFC, CFP, diploma, ecc.). Secondo l’art. 66a LADI possono avere accesso agli assegni di formazione anche le persone che non dispongono di una formazione professionale riconosciuta in Svizzera.

F5L’assicurato ha notevoli difficoltà nel trovare un impiego nell’ambito della sua professione se, a causa della situazione sul mercato del lavoro, non può essergli assegnata alcuna occupazione nel campo della sua formazione e se ha cercato invano un’occupazione nell’ambito della sua professione originaria.

F6Gli AFO possono essere accordati agli assicurati nell’ambito di un impiego fisso che sia però a tempo parziale. Questa possibilità è riservata agli assicurati iscritti a tempo parziale alla disoccupazione e il cui tasso di occupazione per la formazione professionale corrisponde a tale tempo parziale. ()”

Sulla portata delle direttive amministrative, cfr.STF 8C_228/2023 del 6 ottobre 2023 consid. 3.2.;STF 8C_141/2023 del 2 maggio 2023 consid. 4.1.; STF 8C_322/2022 del 30 gennaio 2023 consid. 4.3.1.; STF 8C_73/2022 del 26 gennaio 2023 consid. 4.3.2.-4.3.3.; STF 8C_769/2021 del 3 maggio 2022 consid. 3.3.; STF 9C_270/2021 del 30 dicembre 2021 consid. 3.5.; DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF 9C_631/2019 del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; STF 8C_331/2019 del 18 settembre 2019 consid. 4.3.; STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; STF 8C_902/2017 del 12 giugno 2018 consid. 4.2., pubblicata in DTF 144 V 195 e in DLA 2018 N. 10 pag. 260; DTF 138 V 50 consid. 4.1.; DTF 132 V 121 consid. 4.4 pag. 125; STF 8C_834/2016 del 28 settembre 2017 consid. 6.2.1.; STF 2C_105/2009 del 18 settembre 2009; STF E 1/06 del 26 luglio 2007 consid. 4.3.

Nel caso di specie non è, dunque, realizzata la prima condizione prevista dalla legge all’art. 59 cpv. 2 LADI per poter accordare il diritto agli assegni di formazione.

2.9.L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica egratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbisLPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Nel caso concreto, trattandosi di prestazioni LADI, in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2023.50 dell’11 dicembre 2023 consid. 2.15.; STCA 38.2023.30 del 28 agosto 2023 consid. 2.11.; STCA 38.2023.11 del 5 giugno 2023 consid. 2.15.; STCA 38.2023.2 del 3 aprile 2023 consid. 2.9.; STCA 38.2022.87 del 16 gennaio 2023 consid. 2.14.; STCA 38.2022.57 del 3 ottobre 2022 consid. 2.15.; STCA 38.2022.52 del 22 agosto 2022 consid. 2.10.; STCA 38.2022.20 del 25 aprile 2022 consid. 2.9.; STCA 38.2021.89 del 7 febbraio 2022 consid. 2.11.).

Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr.Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                 Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo                                         Gianluca Menghetti