Erwägungen (4 Absätze)
E. 20 agosto 2023 il suo nominativo è stato annullato dalla banca dati COLSTA, avendo reperito un nuovo impiego quale “__________” a __________ (cfr. doc. 47; 44; I pag. 7; III pag. 5). 2.2. Nel ricorso l’insorgente ha fatto innanzitutto valere, perlomeno implicitamente, la violazione dell’obbligo di motivare la decisione su opposizione del 7 settembre 2023, e quindi una lesione del diritto di essere sentito da parte dell’amministrazione (cfr. doc. I pag. 7). Il diritto di essere sentito, di cui all’art. 29 cpv. 2 Cost., comprende, fra l’altro, la pretesa di ottenere una decisione motivata, che impone all'autorità di pronunciarsi nei considerandi sulle allegazioni delle parti, riferendosi agli argomenti da esse addotti. Tale obbligo intende evitare che l'autorità, nell'esercizio dei suoi poteri decisionali, si lasci guidare da ragioni non pertinenti e, d'altro canto, consentire al cittadino di farsi una chiara idea della portata della decisione che lo riguarda per poterla, se del caso, impugnare. A tal fine ogni atto decisionale deve menzionare, anche se brevemente, le considerazioni che ne hanno determinato il convincimento e l’hanno dunque spinta a decidere in un senso piuttosto che nell’altro. L’autorità non è tenuta a prendere esplicitamente posizione su ogni allegazione di fatto o di diritto, ma può limitarsi ai punti essenziali e all'esame delle argomentazioni di parte atte a influire sul giudizio (cfr. 8C_532/2022 del 17 maggio 2023 consid. 4.1.; STF 8C_293/2021 del 1° marzo 2023 consid. 6.1.; STF 8C_673/2021 del 24 marzo 2022 consid. 2.2.; STF 8C_555/2021 del 24 novembre 2021 consid, 5.2.2.; STF 9C_660/2020 del 20 luglio 2021 consid. 4.2.; STF 8C_754/2018 del 7 marzo 2019 consid. 6.2.; STF 9C_603/2015 del 15 aprile 2016 consid. 5.1.; DTF 141 V 557 consid. 3.2.1.; STF 9C_112/2010 del 15 febbraio 2011 consid. 3.2. ). Nella presente fattispecie, alla luce dei principi giurisprudenziali appena esposti, questa Corte non ravvisa delle lacune dal profilo della motivazione della decisione su opposizione del 7 settembre 2023, atteso che da quest’ultima emergono chiaramente le ragioni per le quali la Cassa ha negato al ricorrente il diritto alle indennità di disoccupazione, e meglio poiché, da un lato, non ha la residenza in Svizzera ex art. 8 cpv. 1 lett. c LADI, visto che il centro delle sue relazioni personali non è in Svizzera, bensì nel Regno Unito dove abitano la moglie e il figlio. Dall’altro, dal profilo del diritto internazionale il medesimo deve essere considerato quale vero frontaliere, per cui la domanda di prestazioni di disoccupazione va inoltrata al suo Stato di residenza (cfr. doc. A1; consid. 1.1.). Del resto l’insorgente, rappresentato da un avvocato (cfr. doc. I), ha potuto rendersi conto della portata della decisione su opposizione emessa nei suoi confronti, visto che l'ha impugnata dinanzi a questo Tribunale. Pertanto la decisione su opposizione del 7 settembre 2023 non risulta carente nella motivazione. 2.3. Uno dei presupposti da adempiere per avere diritto alle prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione è la residenza in Svizzera (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. c LADI). Questo concetto di residenza, basato sul principio del divieto di esportazione di prestazioni, esige una residenza effettiva in Svizzera, così come l'intenzione di conservarla durante un certo periodo e di farne, durante questo tempo, il centro delle proprie relazioni personali (cfr. STF 8C_298/2022 del 14 settembre 2022 consid. 2.4.; STF 8C_432/2021 del 20 gennaio 2022 consid. 4.3., pubblicata in DTF 148 V 209 e in SVR 2022 ALV Nr. 19 pag. 63) . In tal senso, la presenza di sole relazioni professionali, ancorché molto intense, con la Svizzera non sono sufficienti . La nozione di residenza secondo la LADI ha un carattere autonomo e si distingue sia dal domicilio civile (art. 13 cpv. 1 LPGA e 23 CC) sia dalla dimora abituale (art. 13 cpv. 2 LPGA) sia ancora dal domicilio secondo la legislazione sugli stranieri (cfr. DTF 125 V 465 consid. 2a pag. 466 seg.). Determinanti ai fini del giudizio sono gli aspetti oggettivi e non quelli soggettivi, segnatamente l'intenzione della persona assicurata (cfr. STF 8C_163/2019 del 5 agosto 2019 consid. 4.1.; STF 8C_60/2016 del 9 agosto 2016 consid. 2.4.2; STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017 , massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281). Al riguardo cfr. pure STF 8C_440/2022 del 23 febbraio 2023 consid. 4.1.; 4.2. e STF 8C_172/2022 del 28 novembre 2022 consid. 3.; STF 8C_245/2016 del 19 gennaio 2017 consid. 2. In una sentenza pubblicata in DLA 2016 n° 10 pag. 227 il Tribunale federale ha ribadito che l’articolo 8 LADI stabilisce che per aver diritto alle indennità di disoccupazione un assicurato deve risiedere in Svizzera (cpv. 1 lett. c). Questa condizione vale anche per i cittadini svizzeri residenti in uno Stato dell’UE. In tal caso si applicano anche l’ALC e il Regolamento n. 883/2004, benché il diritto comunitario non specifichi la questione del domicilio e lasci che siano le legislazioni nazionali a farlo. Se, in quella situazione, l’assicurato non risiede in Svizzera e non soddisfa quindi il presupposto di cui all’articolo 8 capoverso 1 lettera c LADI, la competenza sulle prestazioni non è dunque della Confederazione. In una sentenza 8C_420/2017 del
E. 21 giugno 2017 il Tribunale federale ha dichiarato manifestamente inammissibile il ricorso inoltrato contro la sentenza 38.2016.72 del 24 aprile 2017 con la quale il TCA aveva considerato un assicurato frontaliere vero, argomentando: " (…) che il ricorrente non si confronta con le motivazioni del Tribunale cantonale delle assicurazioni, il quale, fondandosi sugli atti al fascicolo e sulle di lui dichiarazioni, ha spiegato le ragioni per cui facesse difetto una residenza in Svizzera a norma dell'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI, che in modo particolare la Corte cantonale ha accertato, negando un centro delle relazioni personali in Svizzera, come il ricorrente avesse dimora in un monolocale arredato, precedentemente in albergo o da terze persone, fosse proprietario in Italia di una parte di casa, ove era domiciliata la di lui madre, e di un appartamento occupato dalla compagna e dai propri figli peraltro iscritti in scuole della Lombardia, luogo in cui vi faceva ritorno settimanalmente, nonché egli con la sua famiglia non abbia mai avuto l'intenzione di trasferirsi in Svizzera, che il ricorrente si limita a evocare genericamente in poche righe un "dovere di genitore", corsi extra lavorativi e diplomi conseguiti in Svizzera, nonché asseriti rientri settimanali in Italia mai effettuati. (…)” Con sentenza 8C_186/2017 del 1° settembre 2017, massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281, il Tribunale federale ha confermato la STCA 38.2016.57 del 6 febbraio 2017 che aveva stabilito che un assicurato aveva la residenza all’estero. Si trattava di un ricorrente nato a __________, che all'età di tre anni si era trasferito con la madre e i fratelli in Italia. In Svizzera era attivo come falegname, era iscritto all'anagrafe degli italiani residenti all'estero e mentre lavorava risiedeva in locazione a __________ in un appartamento di 2.5 locali con il fratello. Le spese dell'abitazione erano divise fra il ricorrente, suo fratello e i genitori. Egli era in possesso di un veicolo, il quale non era ancora stato sdoganato. Il ricorrente rientrava nel fine settimana in Italia. Il suo profilo Facebook indicava il proprio domicilio in Italia ed egli era vicepresidente di un'associazione sportiva come pure tesserato a una federazione italiana. Il TCA ha concluso che il centro delle relazioni professionali era in Svizzera, mentre quello delle relazioni personali, era in Italia. In un’altra sentenza 8C_163/2019 del 5 agosto 2019, massimata in RtiD I-2020 N. 44 pag. 253-254, l’Alta Corte ha confermato la STCA 38.2018.7 del 28 gennaio 2019 aveva stabilito che un assicurato aveva la residenza all’estero. Si trattava di un assicurato di nazionalità italiana, in possesso di un permesso B rilasciato nel gennaio 2013, nonché di un permesso C da novembre 2017 e la cui famiglia – composta della moglie e di tre figli minorenni – abitava in Italia (in una villetta di proprietà) vicino all’appartamento dei suoceri dove, in prima battuta, ha dichiarato di recarsi una volta alla settimana e che, non avendovi la residenza ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI, non aveva diritto a percepire le indennità di disoccupazione in Svizzera a decorrere dal 1° luglio 2017. In una sentenza 8C_326/2020 del 4 agosto 2020, pubblicata in DLA 2020 N. 12 pag. 377 e seg., l'Alta Corte, nel caso di un assicurato titolare di un permesso B la cui famiglia viveva in Spagna, ha ribadito che il diritto all’indennità di disoccupazione presuppone, tra l’altro, che la persona assicurata risieda in Svizzera, che la nozione di residenza non è da intendersi nel senso di domicilio secondo il diritto civile (art. 23 e segg. CC), ma come il luogo in cui la persona ha la dimora abituale. Il Tribunale federale ha dunque confermato che, dal profilo della LADI, è richiesto che l’assicurato risieda effettivamente in Svizzera, abbia l’intenzione di continuare a risiedervi e che vi abbia contemporaneamente il centro delle proprie relazioni personali (consid. 3). A tale riguardo cfr. STF 8C_380/2020 del
E. 24 settembre 2020, pubblicata in DLA 2021 N. 1 pag. 83 e segg. Con giudizio 8C_632/2020 dell’8 giugno 2021 - nel caso di un assicurato che prima ha riferito di essersi trasferito all’estero nel gennaio 2019, dove aveva acquistato con la propria compagna un’abitazione nella quale quest’ultima si era trasferita e risiedeva, e che, poi, ha affermato di aver traslocato il mese successivo presso i genitori della donna, nel Canton Ginevra, dove disponeva gratuitamente di una camera - l’Alta Corte ha stabilito che la sua residenza si trovava all’estero. Il Tribunale federale, conformemente alla sua costante giurisprudenza ha infatti ritenuto determinante, malgrado l’assicurato avesse una fitta rete di relazioni personali in Svizzera, dove, non da ultimo, risiedeva il figlio nei confronti del quale, però, il ricorrente esercitava i propri diritti di visita regolarmente all’estero, il centro d’interessi di quest’ultimo. Esso in concreto coincideva con il luogo in cui abitava la compagna dall’assicurato e quindi all’estero (cfr. consid. 5.1.). Con sentenza 8C_172/2022 del 28 novembre 2022 il Tribunale federale ha respinto il ricorso presentato da un assicurato contro la STCA 38.2021.86 del 7 febbraio 2022 e ha confermato la rilevanza, nella valutazione della residenza ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI, della condizione relativa al centro degli interessi personali, stabilendo che, in quel caso, il centro delle relazioni personali dell’interessato si trovava in Italia, ove risiedeva la moglie (la quale, nonostante fosse stato asserito che era previsto che avrebbe raggiunto il marito in Svizzera, nel periodo determinante non poteva viaggiare a causa di motivi di salute e delle restrizioni di movimento imposte dalla pandemia di Covid) e dove egli si recava quasi ogni fine settimana, come pure ogni volta che aveva le ferie. Il ricorrente non era, dunque, da considerarsi residente nel nostro Paese dove, nell’appartamento di tre e mezzo locali che locava, aveva costituito una dimora secondaria. L’Alta Corte ha in particolare sottolineato: " 4.2.2. (…) la questione del luogo in cui si concentravano le relazioni personali del ricorrente deve essere esaminata sulla base dei fatti constatati e non sulla base di una situazione ipotetica, a prescindere dalle ragioni invocate. In ogni caso, non è stato arbitrario per il Tribunale cantonale considerare che tra maggio e ottobre 2021 il ricorrente aveva il centro dei suoi interessi personali in Italia, dove si recava quasi ogni fine settimana e ogni volta che aveva le ferie. (…). 4.2.4. (…) È vero che, nel caso di coniugi che non hanno un luogo di residenza comune, il centro degli interessi personali di uno di essi può trovarsi nel luogo in cui lavora, se questo luogo è diverso da quello in cui vive l'altro coniuge. Se questo fosse stato il caso del ricorrente, egli non si sarebbe recato in Italia ogni fine settimana per stare con la moglie. Il Tribunale cantonale ha infine ritenuto che il centro delle relazioni personali del ricorrente era, per il periodo in questione, in Italia, perché era lì che trascorreva tutto il suo tempo libero. La circostanza che abbia raggiunto la moglie in un appartamento di sua proprietà non fa che avvalorare il fatto che il centro dei suoi interessi personali (rispetto a quelli professionali) era in Italia. Si tratta, inoltre, di criteri puramente oggettivi che sono stati dedotti dalle prove dei movimenti del ricorrente. In effetti, dai fatti accertati dal Tribunale cantonale risulta che tra maggio e ottobre 2021 il ricorrente è stato in Italia ogni fine settimana (ad eccezione delle settimane da 44 a 53 nel 2020 e delle settimane da 1 a 6 nel 2021 in cui non gli è stato possibile a causa delle restrizioni imposte dal Covid), a volte partendo già il giovedì sera e rientrando in Svizzera il lunedì successivo. Non sono arbitrarie le conclusioni del Tribunale cantonale secondo cui il centro delle sue relazioni personali era in Italia. (…). 4.2.6. Il ricorrente sostiene inoltre che, riconoscendo il suo diritto all'indennità di disoccupazione solo a partire dal momento in cui la moglie era domiciliata in Svizzera, la Cassa e il Tribunale cantonale avrebbero violato le disposizioni della LADI dal punto di vista della moglie, poiché per raggiungere il marito in Svizzera, ella avrebbe dovuto essere licenziata. Sia il ricorrente che la moglie sono liberi di scegliere la loro residenza comune o separata e il luogo delle rispettive attività professionali, ma non spetta al regime dell'assicurazione contro la disoccupazione assumersi le conseguenze delle loro scelte personali. Nel caso di specie, non è contestato che il ricorrente risiedesse effettivamente in Svizzera e vi avesse lavorato per diversi anni. Tuttavia, alla luce dei fatti accertati dal Tribunale cantonale, privi di arbitrarietà, esso ha potuto concludere senza violare il diritto federale che il centro degli interessi personali del ricorrente si trovava in Italia durante il periodo in questione.”. Infine, con giudizio 8C_440/2022 del 23 febbraio 2023, il Tribunale federale ha confermato la STCA 38.2022.18 del 3 giugno 2022 relativa al diniego del diritto a indennità di disoccupazione nei confronti di un assicurato a causa del mancato adempimento dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI. La nostra Massima Istanza ha precisato che in effetti il centro delle relazioni personali del ricorrente si trovava in Italia, a Campione d’Italia, ove risiedeva in particolare la moglie e dove disponevano di un’abitazione spaziosa. Il medesimo non era, quindi, da considerarsi residente nel nostro Paese, dove era ospitato dalla figlia della propria consorte. Il TF ha rilevato che l’entità dei rapporti personali dell’assicurato con la figliastra non risultava peraltro essere mai stata specificata. Cfr. fra le tante anche STF 8C_703/2017 del 29 marzo 2018; STF 8C_157/2016 del 24 marzo 2016; STCA 38.2017.43 del 25 ottobre 2017, massimata in RtiD I-2018 N. 62 pag. 282; STCA 38.2018.3 del 27 agosto 2018; STCA 38.2019.51 dell’11 novembre 2019; STCA 38.2020.51 del 25 gennaio 2021; la STF 8C_177/2021 del 12 marzo 2021 e la STCA 38.2020.49 del 1° febbraio 2021; STCA 38.2020.74 del 15 marzo 2021, la STCA 38.2021.49 del 30 giugno 2021, la STCA 38.2021.82 del 5 ottobre 2021. 2.4. Nella presente evenienza dalle carte processuali emerge che RI 1 (1975), cittadino italiano in possesso di un permesso B di dimora UE/AELS rilasciato il 18 marzo 2019 e valido fino al 17 marzo 2024 (cfr. doc. 282; 283), ha conseguito la laurea in __________ presso l’Università __________ nel 1998 e nel 2003 ha ottenuto un dottorato presso lo stesso ateneo in __________ (cfr. doc. 287). Dopo aver lavorato dal 2004 al 2019 a __________ per __________ (2004-2007), __________ (2007-2009), __________ (2009-2013) e __________ (2013-2019), dal 2019 al 31 marzo 2021 è stato alle dipendenze di __________ a __________, come “__________” (cfr. doc. 286-287; 259). Dal 1° aprile 2021 al 1° gennaio 2022 è stato attivo come indipendente per la __________ (cfr. doc. 209). Il 1° dicembre 2021 l’insorgente ha concluso sempre con la __________ un mandato di consulenza ai sensi degli art. 394 segg. CO con inizio il 1° gennaio 2022. L’onorario onnicomprensivo pattuito ammontava a fr. 1'500.-- mensili (cfr. doc. 314-315; 173-185; 187-196; 198-199; 201-203). L’attività è terminata il 31 maggio 2023 (cfr. doc. 208; 207). Il 1° gennaio 2022 egli ha pure iniziato a lavorare per __________ (la cui ragione sociale dal 1° luglio 2023 è stata cambiata con la denominazione __________; cfr. doc. 66; estratto RC reperibile nel sito www.zefix.ch) quale “__________”, in virtù di un contratto di durata indeterminata che prevedeva un salario annuo lordo di fr. 69'000.-- e un orario di lavoro standard di 40 ore settimanali (cfr. doc. 246-247). La SA ha disdetto il contratto di impiego il 30 dicembre 2022 con effetto dal 28 febbraio 2023 a causa di una riorganizzazione aziendale (cfr. doc. 233; 231). L’assicurato, il 10 febbraio 2023, si è iscritto in disoccupazione a partire dal 1° marzo 2023, dichiarando una disponibilità lavorativa del 100% (cfr. doc. 284; 222). Dall’attestato del datore di lavoro del 17 aprile 2023 emerge che la durata normale del lavoro dell’assicurato era di 10 ore settimanali (la durata normale del lavoro nell’azienda era di 40 ore settimanali) e che l’ultimo salario mensile percepito corrispondeva a fr. 1'720.-- (cfr. doc. 231-232). In effetti il ricorrente, il 16 maggio 2023, ha dichiarato che “a partire dall’inizio del 2023, ho svolto poche ore per __________ (n.d.r.: __________) (…)” (cfr. doc. 207). Il 10 giugno 2023 l’assicurato ha risposto al “Questionario - Residenza e centro degli interessi in Svizzera”, indicando segnatamente di essere proprietario di un’abitazione a __________ (__________) dove abitano la moglie e il figlio, nato nel 2010 (cfr. consid. 1.2.). Egli ha precisato di vivere in Ticino in un appartamento sito in __________ di 120 m2, con terrazzo, due camere da letto, due bagni e ampio salone con cucina, che condivide con un amico, proprietario dello stesso, il quale, possedendo altri immobili, ad esempio a __________, non lo occupa regolarmente e gli ha offerto ospitalità nel periodo di ricerca d’impiego. Inoltre l’insorgente ha asserito di aver soggiornato all’estero prima dell’iscrizione in disoccupazione “un weekend ogni 2 settimane” al fine di “visitare mio figlio a __________” , mentre dal giorno dell’iscrizione in disoccupazione “2-3 volte” settimanalmente (cfr. doc. 99-102). Con decisione del 15 giugno 2023 la Cassa gli ha negato il diritto a indennità di disoccupazione dal 1° marzo 2023, in quanto, dal profilo del diritto interno, la residenza del medesimo si situa nel Regno Unito dove vivono le persone con le quali ha il rapporto più stretto, ossia i propri familiari. Secondo la parte resistente, poi, dal profilo del diritto internazionale l’assicurato non può essere parificato a un falso frontaliere, poiché, avendo confermato in sede di audizione di rientrare settimanalmente in Inghilterra, egli deve essere considerato quale vero frontaliere (cfr. doc. 303). RI 1 ha interposto opposizione il 7 luglio 2023, rilevando di trovare umiliante di dover ancora provare la sua residenza dopo quattro anni di lavoro e di contributi in Svizzera. Egli ha affermato, da un lato, che la scelta di risiedere presso una persona che gli ha offerto ospitalità è dettata dalla necessità di ridurre il consumo di liquidità in un periodo di pressione economica. Dall’altro, che il fatto di viaggiare regolarmente da e verso l’Inghilterra da quando ha iniziato a lavorare in Ticino nel 2019 non gli ha impedito di concentrare la sua vita professionale e la crescita delle sue relazioni personali in Svizzera. L’assicurato ha concluso asserendo che “(…) il centro dei miei guadagni, e quindi della mia attività lavorativa e personale, sia __________ dal 2019” (cfr. doc. 92-93). Il 24 luglio 2023 l’URC ha sospeso il ricorrente per cinque giorni dal diritto all’indennità di disoccupazione per non avere svolto alcuna ricerca di lavoro nel mese di giugno 2023 (cfr. doc. 69). La Cassa, l’8 agosto 2023, ha posto all’assicurato alcuni quesiti, inviando il relativo scritto all’indirizzo di __________, __________ (cfr. doc. 65), tuttavia il plico postale è stato ritrasmesso al mittente, in quanto non poteva essere spedito all’estero, e meglio a __________ (cfr. doc. 62; 64). Interpellato al riguardo dalla parte resistente il 13 agosto 2023 tramite un messaggio di posta elettronica (cfr. doc. 62), RI 1, lo stesso giorno, ha indicato che “in realtà ho ridiretto la posta al mio indirizzo di __________ per il periodo estivo” , che l’indirizzo di __________ era rimasto il medesimo in __________ e che “per accelerare i tempi (dato che nei prossimi 10 giorni sarò in Inghilterra), vi chiederei di usare direttamente il mio indirizzo di __________: __________” (cfr. doc. 62). Il 14 agosto 2023 la Cassa ha inviato uno scritto all’assicurato al suo recapito di __________ con il quale gli ha trasmesso copia della lettera dell’8 agosto 2023 e della busta, invitandolo a voler prendere posizione in merito entro il termine di quindici giorni (cfr. doc. 54). Il ricorrente ha dato seguito agli scritti dell’8 e del 14 agosto 2023 tramite un messaggio di posta elettronica del 7 settembre 2023, in cui ha precisato che da quando vive e lavora a __________, ovvero da marzo 2019, ha potuto maturare una serie di relazioni che lo legano professionalmente e socialmente alla città. Al riguardo ha elencato dieci nominativi di colleghi, spesso poi diventati amici, frequentati regolarmente in questi anni per ragioni professionali e personali. Egli ha pure allegato copia di una mailing list di colleghi e clienti basati in Ticino e incontrati sistematicamente per discutere gli aspetti tecnici di un determinato prodotto sul quale ha lavorato in __________. L’assicurato ha specificato che a livello personale ha avuto modo di conoscere e frequentare anche molte persone al di fuori dell’ambito professionale, come ad esempio i gestori di vari locali della città (__________, __________, __________, __________, ecc.) e amici conosciuti e frequentati al di fuori del mondo della finanza, in particolare un avvocato, un fiduciario e un consulente. L’insorgente ha in seguito dichiarato di essere rientrato in Inghilterra presso la sua abitazione regolarmente nei fine settimana (non tutti) fino al periodo della disoccupazione, impegni di lavoro permettendo. Dopo l’iscrizione in disoccupazione ha passato alcuni periodi a __________ tornando nel Regno Unito con la regolarità precedente (ovvero tendenzialmente nel fine settimana), ma trascorrendovi anche una/due settimane - intensificando le ricerche di impiego su __________ e all’estero - o viaggiando in altri Paesi (Italia, Francia) in connessione alle ricerche di lavoro. Il medesimo ha puntualizzato che i suoi familiari hanno vissuto con lui a __________ per un periodo di alcuni mesi e che considerano il Ticino come una destinazione per la famiglia quando suo figlio avrà completato la scuola primaria. L’assicurato ha, infine, affermato di mai avere posseduto azioni della __________, ma di essere stato membro del CdA, carica da cui non ha dimissionato per cercare di utilizzarla come leva per recuperare gli stipendi arretrati. Per lo stesso motivo egli ha mantenuto il ruolo di membro del CdA con firma collettiva a due in seno alla __________, ragione sociale in cui è stata cambiata la __________ dal 1° luglio 2023, della quale non possiede azioni (cfr. doc. 33-35; 66; estratto RC). Nel frattempo, e meglio il 31 agosto 2023, l’URC ha annullato il nominativo dell’assicurato dalla banca dati COLSTA quale persona in cerca di impiego a far tempo dal 20 agosto 2023, avendo reperito un’occupazione dal 21 agosto 2023 quale “__________” presso __________ a __________ (cfr. doc. 47; 44). Con decisione su opposizione del 7 settembre 2023 la Cassa ha confermato il precedente provvedimento del 15 giugno 2023, evidenziando che il centro delle relazioni personali dell’insorgente si trova nel Regno Unito, dove vivono la moglie e il figlio, e che il medesimo può essere considerato un vero frontaliere ai sensi del diritto internazionale (cfr. doc. A1; consid. 1.1.). 2.5. Chiamata a pronunciarsi, questa Corte ritiene utile ribadire che, dal profilo del diritto interno, un assicurato ha diritto alle indennità di disoccupazione se risiede in Svizzera ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI, ossia se ha la residenza effettiva in Svizzera, nonché l’intenzione di conservarla durante un certo periodo e di farne il centro delle proprie relazioni personali (cfr. consid. 2.3.). Da tali presupposti deriva che è di fatto esclusa la possibilità di avere contemporaneamente più di un domicilio (cfr. STF 8C_298/2022 del 14 settembre 2022 consid. 2.4.). Giova, altresì, evidenziare che la presenza di sole relazioni professionali, ancorché molto intense, con la Svizzera non è sufficiente (cfr. STF 8C_326/2020 del 4 agosto 2020 consid. 3; STF 8C_280/2019 del 5 settembre 2019 consid. 3.1.; STF 8C_163/2019 del 5 agosto 2019 consid. 4.1., massimata in RtiD I-2020 N. 44 pag. 253-254 ). Secondo l’Alta Corte l’accento va posto sulle proprie relazioni personali in Svizzera (cfr. 8C_186/2017 del 1° settembre 2017, consid. 5.3., massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281). Inoltre va osservato che, secondo la giurisprudenza federale, la nozione di residenza secondo la LADI ha un carattere autonomo e si distingue sia dal domicilio civile (art. 13 cpv. 1 LPGA e 23 CC), sia dalla dimora abituale (art. 13 cpv. 2 LPGA) sia ancora dal domicilio secondo la legislazione sugli stranieri (cfr. consid. 2.1.; DTF 125 V 465 consid. 2a pag. 466 seg.). In una sentenza 8C_703/2017 del
E. 29 mars 2023, la proposition de compromis présentée par la présidence suédoise n'a pas trouvé le quorum nécessaire pour être approuvée. En conséquence, en l'absence de texte définitif ainsi que d'une offre de reprise dans les accords bilatéraux entre la Suisse et l'Union européenne, l'établissement d'un mandat de négociation à ce sujet apparaît comme prématuré. Le Conseil fédéral suit attentivement l'évolution du dossier. Il ne manquera pas d'informer le Parlement le moment venu. (…)” Il 2 maggio 2023 il Consiglio nazionale ha respinto la mozione (cfr. https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-verhandlungen?SubjectId=60549). Per inciso va rilevato che nella sua seduta del 15 dicembre 2023 il Consiglio federale ha approvato il progetto di mandato negoziale con l’Unione europea (UE). Quest’ultimo contiene le linee guida dei negoziati che avranno inizio dopo l’approvazione definitiva del mandato al termine delle consultazioni del Parlamento e dei Cantoni. ll principale obiettivo dell’Esecutivo è stabilizzare e ampliare la via bilaterale con l’UE (cfr. https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-99463.html). 2.13. La parte ricorrente, nell’impugnativa, ha indicato quali prove l’audizione di alcuni testi, persone con le quali “il signor RI 1 intratteneva solide relazioni sia dal punto di vista professionale che pure di amicizia che gli ha permesso di tessere una rete sociale di una certa caratura e livello (…)” (cfr. doc. I pag. 4). Questa Corte, considerato che i documenti già presenti all’incarto consentono al TCA di emanare il proprio giudizio, ritiene che l’assunzione di ulteriori prove non potrebbe mettere in luce nuovi elementi concreti ai fini della risoluzione della vertenza. Di conseguenza in casu si prescinde dall’audizione dei testi proposti dall’insorgente (cfr. STF 8C_172/2022 del 28 novembre 2022 consid. 4.2.1., già citata sopra). A tale proposito va rammentato che c onformemente alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base a un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF 9C_357/2023 del 17 agosto 2023 consid. 4.2.1.; STF 8C_146/2022 del 23 gennaio 2023 consid. 6.1.; STF 9C_399/2021 del 20 luglio 2022 consid. 4.2.; STF 9C_689/2020 del 1° marzo 2022 consid. 4.2.; STF 9C_779/2020 del 7 maggio 2021 consid. 5.2.; STF 8C_611/2019 dell’11 maggio 2020 consid. 5.2.; STF 8C_139/2019 del 18 giugno 2019 consid. 3.3.; STF 9C_35/2018 del 29 marzo 2018 consid. 6; STF 9C_588/2017 del 21 novembre 2017 consid. 7.2.; STF 9C_775/2016 del 2 giugno 2017 consid. 6.4.; STF 8C_794/2016 del 28 aprile 2017 consid. 4.2.; STF 9C_737/2012 del 19 marzo 2013; STF 8C_556/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 9), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b; 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata). 2.14. Alla luce di tutto quanto esposto sopra, la decisione su opposizione emessa dalla Cassa il 7 settembre 2023, con cui al ricorrente è stato negato il diritto all’indennità di disoccupazione dal 1° marzo 2023, deve essere confermata. 2.15. L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti ; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. f bis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. Nel caso concreto, trattandosi di prestazioni LADI, in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2023.30 del 28 agosto 2023 consid. 2.11.; STCA 38.2023.11 del 5 giugno2023 consid. 2.15.; STCA 38.2023.2 del 3 aprile 2023 consid. 2.9.; STCA 38.2022.87 del 16 gennaio 2023 consid. 2.14.; STCA 38.2022.57 del 3 ottobre 2022 consid. 2.15.; STCA 38.2022.52 del 22 agosto 2022 consid. 2.10.; STCA 38.2022.20 del 25 aprile 2022 consid. 2.9.; STCA 38.2021.89 del 7 febbraio 2022 consid. 2.11.). Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi , Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).
Dispositiv
- dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente Il segretario di Camera Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Raccomandata
Incarto n.38.2023.57
rs
Lugano
15 gennaio 2024
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, cancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 9 ottobre 2023 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 7 settembre 2023 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenutoin fatto
Lamministrazione ha rilevato:
1.2. Contro la decisione su opposizione lassicurato, rappresentato dallavv. RA 1, il 9 ottobre 2023, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, chiedendo lannullamento della stessa e il pieno riconoscimento del diritto allindennità di disoccupazione a far tempo dal 1° marzo al 23 agosto 2023 (cfr. doc. I pag. 8).
consideratoin diritto
2.2. Nel ricorso linsorgenteha fatto innanzitutto valere, perlomeno implicitamente, la violazione dellobbligo di motivare la decisione su opposizione del 7 settembre 2023, e quindi una lesione del diritto di essere sentito da parte dellamministrazione (cfr. doc. I pag. 7).
Il diritto di essere sentito, di cui allart. 29 cpv. 2 Cost., comprende, fra laltro, la pretesa di ottenere una decisione motivata, che impone all'autorità di pronunciarsi nei considerandi sulle allegazioni delle parti, riferendosi agli argomenti da esse addotti. Tale obbligo intende evitare che l'autorità, nell'esercizio dei suoi poteri decisionali, si lasci guidare da ragioni non pertinenti e, d'altro canto, consentire al cittadino di farsi una chiara idea della portata della decisione che lo riguarda per poterla, se del caso, impugnare. A tal fine ogni atto decisionale deve menzionare, anche se brevemente, le considerazioni che ne hanno determinato il convincimento e lhanno dunque spinta a decidere in un senso piuttosto che nellaltro. Lautorità non è tenuta a prendere esplicitamente posizione su ogni allegazione di fatto o di diritto, ma può limitarsi ai punti essenziali e all'esame delle argomentazioni di parte atte a influire sul giudizio (cfr. 8C_532/2022 del 17 maggio 2023 consid. 4.1.; STF 8C_293/2021 del 1° marzo 2023 consid. 6.1.; STF 8C_673/2021 del 24 marzo 2022 consid. 2.2.; STF 8C_555/2021 del 24 novembre 2021 consid, 5.2.2.; STF 9C_660/2020 del 20 luglio 2021 consid. 4.2.; STF 8C_754/2018 del 7 marzo 2019 consid. 6.2.; STF 9C_603/2015 del 15 aprile 2016 consid. 5.1.; DTF 141 V 557 consid. 3.2.1.; STF 9C_112/2010 del 15 febbraio 2011 consid. 3.2.).
Del resto linsorgente, rappresentato da un avvocato (cfr. doc. I), ha potuto rendersi conto della portata della decisione su opposizione emessa nei suoi confronti, visto che l'ha impugnata dinanzi a questo Tribunale.
Pertanto la decisione su opposizione del 7 settembre 2023 non risulta carente nella motivazione.
Il ricorrente non ha, infatti, concretizzato un legame con il Ticino, tale da poterlo considerare il luogo in cui si trova, utilizzando dei criteri oggettivi, la sua residenza ai sensi della giurisprudenza federale (cfr. consid. 2.3.), la quale esige, come visto sopra, quale terza condizione che si sia creato nel nostro Paese il centro delle relazioni personali e non soltanto di quelle professionali (cfr. STF 8C_172/2022 del 28 novembre 2022 consid. 4.3.; STF 8C_298/2022 del 14 settembre 2022 consid. 2.4.; STF 8C_432/2021 del 20 gennaio 2022 consid. 4.3.; pubblicata in DTF 148 V 209 e in SVR 2022 ALV Nr. 19 pag. 63; STF 8C_592/2015 del 23 novembre 2015; DTF 138 V 186 pag. 192: Lebensmittelpunkt; STF C 227/05 dell8 novembre 2006, consid. 4 non pubblicato in DTF 133 V 137 Schwerpunkt ihrer Lebensbeziehungen allestero; DTF 133 V 178:Esse vi soggiornano piuttosto per mero scopo lavorativo e una volta terminato il rapporto di lavoro non hanno più motivo di rimanervi, bensì ritornano nel loro luogo di residenza, là dove si trova il centro dei loro interessi).
Terza condizione per valutare la residenza nel nostro Paese, quella appena indicata, che non è da ritenersi meno importante delle altre. In tal senso, si veda la recente sentenza STF 8C_172/2022 del 28 novembre 2022, già citata in precedenza (cfr. consid. 2.3.).
Il centro delle relazioni professionali è peraltro dimostrato attraverso la realizzazione della prima condizione (residenza effettiva), che chiede allassicurato di essere presente nel nostro mercato del lavoro (cfr. DTF 125 V 465).
In proposito cfr. pure STF 8C_172/2022 del 28 novembre 2022 consid. 4.2.1. (cfr. consid. 2.3.).
Al riguardo cfr. pure STF 8C_440/2022 del 23 febbraio 2023 consid. 5., già menzionata, che ha avallato la STCA 38.2022.18 del 3 giugno 2022 con la quale un assicurato era stato ritenutofrontaliere vero; STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017, massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281, già menzionata; STF 8C_592/2015 del 23 novembre 2015, massimata in RtiD II-2016 n. 63 pag. 309, che ha confermato la STCA 38.2015.6 del 25 giugno 2015 relativa a un vero frontaliere; STCA 38.2021.82 del 22 novembre 2021; STCA 38.2021.49 del 30 agosto 2021; STCA38.2020.49 del 1° febbraio 2021, il cui ricorso allAlta Corte è stato ritenuto inammissibile nella sentenza 8C_177/2021 del 12 marzo 2021 e citato daDaniele Cattaneo, COVID-19: les premiers arrêts du Tribunal des assurances du canton du Tessin, in: Assurances sociales et pandémie de Covid-19 a cura di Sylvie Pétremand, Ed. Stämpfli, 2021, pag. 181 209 (186-187);STCA 38.2015.9 del 15 giugno 2015, il cui ricorso al TF è stato dichiarato inammissibile con giudizio 8C_521/2015 del 9 settembre 2015; STCA 38.2014.51 del 15 dicembre 2014.
Nel giudizio 38.2019.51 dell11 novembre 2019, già menzionato, relativo a unassicurata ritenuta vera frontaliere, questa Corte ha rilevato che ad ogni modo, anche volendola considerare, per pura ipotesi di lavoro, quale falsa frontaliera, non potrebbe trarre alcun vantaggio al riguardo, visto che non ha comunque rinunciato a un rientro in Italia, suo Paese di residenza dove ha reperito un lavoro circa sei mesi dopo il suo annuncio per il collocamento.
Infine, in una sentenza 38.2022.47 del 19 settembre 2022,pubblicata in RtiD I-2023 N. 77 pag. 406 segg., il TCA, anche nellipotesi in cui quellassicurato non fosse stato qualificato come vero frontaliere, ha lasciato insoluta la questione a sapere se gli dovesse, o meno, essere riconosciuto lo stato di falso frontaliere, ritenuto chequandanche ciò fosse stato il caso, egli non avrebbe potuto trarre alcun vantaggio al riguardo, visto che non aveva comunque rinunciato a un rientro in Italia, suo Paese di residenza, dove aveva altresì iniziato a svolgere una nuova attività lavorativa.
Ne discende, anche alla luce della più recente giurisprudenza federale (cfr. STF8C_432/2021 del 20 gennaio 2022, pubblicata in DTF 148 V 209 e inSVR 2022 ALV Nr. 19 pag. 63, riassunta alconsid. 2.8., che ha confermato il riconoscimento delle indennità di disoccupazione quale falso frontaliere, dopo alcuni mesi di attività in Svizzera nel settore delledilizia, a un assicurato in possesso di un permesso L che alloggiava in una camera presa in locazione dal datore di lavoro, con moglie e figli in Italia a tre ore di treno e che aveva rinunciato a un rientro nel suo Stato di residenza), occorre chiedersi se il ricorrente, considerando la sua residenza nel Regno Unito (cfr. consid. 2.5.; in proposito va osservato che il Tribunale federale ha stabilito che nelle relazioni euro-internazionali in materia di sicurezza sociale il domicilio viene determinato dal luogo in cui si trova il centro principale degli interessi; cfr. il consid.4.3.3. della STF C 101/04 del 9 maggio 2007, pubblicata in DTF 133 V 367; Patricia Usinger-Egger, Ausgewählte Rechtsfragen des Arbeitslosenversicherungsrechts im Verhältnis Schweiz-EU, in: Thomas Gächter [editore], Das europäische Koordinationsrecht der sozialen Sicherheit und die Schweiz, Erfahrungen und Perspektiven, Zurigo/Basilea/Ginevra 2006, pag. 37 e 39, note 24 e 38), vada trattato quale lavoratore falso frontaliere (cfr. consid. 2.8.-2.9.).
Nel caso in esame, però, tale quesito può restare insoluto, poiché linsorgente, quandanche vada ritenuto quale falso frontaliere, non potrebbe trarre alcun vantaggio al riguardo, visto che non ha comunque rinunciato a un rientro nel Regno Unito, suo Paese di residenza, dove del resto a __________ nellagosto 2023 ha iniziato a svolgere una nuova attività lavorativa, come dichiarato dal medesimo (cfr. doc. 44; consid. 2.1.; 2.4.; STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017 consid. 7.7., massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281, menzionata sopracitata:( ) Quand'anche dovesse essere considerato falso frontaliere non potrebbe trarre alcun vantaggio al riguardo. Dall'art. 65 comma 2 terza frase del Regolamento n. 883/2004 alla persona che si trova in disoccupazione, la quale non è frontaliere ("falso frontaliere"; "unechter Grenzgänger"), a cui ancora è permesso un diritto di opzione, il ricorrente non può far derivare alcunché, siccome, come è anche stato ampiamente dimostrato dalla Corte cantonale (consid. 5.2, 5.3 e 7.6), non ha rinunciato a un rientro nel suo paese di residenza (sentenza citata 8C_60/2016 consid. 4.2.2 con riferimenti) ( ); STF 8C_60/2016 del 9 agosto 2016 consid. 4.2.2.:( ) Der Beschwerdeführer wendet sich gegen den ihm zuerkannten Status eines Grenzgängers. Doch selbst wenn er nicht als echter Grenzgänger behandelt würde, ergäbe sich daraus nichts zu seinen Gunsten. Denn aus dem in Art. 65 Abs. 2 Satz 3 der Verordnung 883/2004 dem Arbeitslosen, der kein Grenzgänger ist ("unechter Grenzgänger"), noch zugebilligten Wahlrecht, vermag der Beschwerdeführer deshalb nichts abzuleiten, weil er nach dem zuvor Erwogenen gerade nicht auf eine Rückkehr in seinen Wohnmitgliedstaat (EU-Land F.________) verzichtet hat (vgl. dazu DERN, a.a.O., N. 19 f. zu Art. 65; FUCHS, a.a.O., N. 8 und 15 zu Art. 65; ARNO BOKELOH, Die soziale Sicherung der Grenzgänger, ZESAR 04.14 S. 172). ( ); STCA 38.2019.51 dell11 novembre 2019 consid. 2.7.), a differenza dellassicurato di cui alla STF8C_432/2021 del 20 gennaio 2022, pubblicata in DTF 148 V 209 e inSVR 2022 ALV Nr. 19 pag. 63 (cfr. STCA38.2022.47 del 19 settembre 2022 consid. 2.9.,pubblicata in RtiD I-2023 N. 77 pag. 406 segg., già citata).
Anche dal profilo del diritto internazionale, dunque, va negato allassicurato il diritto allindennità di disoccupazione nel nostro Paese.
Su questo aspetto,Cueni, Où les frontaliers sont-ils assurés in La Vie économique 3/2021 pag. 10 seg., ricorda che:
2.14. Alla luce di tutto quanto esposto sopra, la decisione su opposizione emessa dalla Cassa il 7 settembre 2023, con cui al ricorrente è stato negato il diritto allindennità di disoccupazione dal 1° marzo 2023, deve essere confermata.
2.15.Lart. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica egratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. Lart. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore lart. 61 lett. fbisLPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Nel caso concreto, trattandosi di prestazioni LADI, in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2023.30 del 28 agosto 2023 consid. 2.11.; STCA 38.2023.11 del 5 giugno2023 consid. 2.15.; STCA 38.2023.2 del 3 aprile 2023 consid. 2.9.; STCA 38.2022.87 del 16 gennaio 2023 consid. 2.14.; STCA 38.2022.57 del 3 ottobre 2022 consid. 2.15.; STCA 38.2022.52 del 22 agosto 2022 consid. 2.10.; STCA 38.2022.20 del 25 aprile 2022 consid. 2.9.; STCA 38.2021.89 del 7 febbraio 2022 consid. 2.11.).
Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr.Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti