opencaselaw.ch

38.2023.55

Diritto alle IDI negato dalla Cassa che ha ritenuto l'assic. completamente inabile al lavoro e non disoccupato ai sensi dell'art. 10 cpv. 1 LADI. Atti rinviati alla Cassa affinché verifichi se sono dati, o meno, presupposti art. 10 cpv. 1 e 3 LADI

Ticino · 1993-01-19 · Italiano TI
Fonte Original Esporta Word PDF BibTeX RIS
Erwägungen (5 Absätze)

E. 10 LACI , il est indifférent que l'emploi perdu ou recherché soit soumis au droit public ou au droit privé. Par ailleurs, la délimitation entre chômage complet et chômage partiel se mesure à l'horaire habituel à plein temps du type d'emploi qui est recherché. Le nombre d'heures habituel de travail, pour un emploi à plein temps, varie en fonction des professions. L'horaire à plein temps d'un enseignant ne sera par exemple pas le même que celui d'une personne travaillant à la production dans l'industrie. (…)

E. 11 LACI (N 96 ss). De plus, seule la perte d’une activité principale peut entraîner une indemnisation, non la perte d’une activité accessoire.”. L’art. 10 cpv. 3 dispone che “ la persona che cerca lavoro è considerata totalmente o parzialmente disoccupata soltanto quando si è annunciata per essere collocata ”. Al proposito , Boris Rubin (in: Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Ed. Schulthess 2014, p. 104) rileva che: " 38 Inscription au chômage. - Seul peut être considéré comme étant au chômage au sens de l' art. 10 LACI celui qui s'est annoncé à l'office compétent en vue d'être placé. Dans le but de permettre un contrôle du chômage et de faciliter la prise en charge et le placement, l'inscription à l'office compétent est une condition du droit à l'indemnité de chômage (dans le même sens : art. 17 al. 2 LACI ; pour le droit supérieur, v. l'art. 4 de la Convention OIT n° 44 du 23 juin 1934; RS 0.837.411). L'inexécution de l'obligation prévue à l' art. 10 al. 3 LACI conduit au refus du droit à l'indemnité tant que le chômeur n'est pas formellement inscrit (arrêt du 5 mars 2002 [ C 310/01 ]). Seule une violation de l'obligation de renseigner le chômeur ou un renseignement erroné peuvent éventuellement conduire à la reconnaissance du droit sans inscription formelle (arrêt du 13 août 2003 [ C 113/02] consid. 2 et 3.2 ). Ce qui est déterminant pour la reconnaissance du droit, c'est le fait qu'il y ait eu inscription au sens de l' art. 19 OACI (à la commune ou à l'office compétent, suivant les dispositions cantonales). Il est question ici de la première inscription et non de celle au sens de l' art. 21 OACI . Lorsque l'inscription au sens de l' art. 19 OACI a eu lieu mais que le chômeur n'a répondu à aucune des convocations de l'ORP, le droit est reconnu et les absences ne peuvent faire l'objet que d'une suspension du droit à l'indemnité de chômage (puis d'une éventuelle inaptitude au placement en cas de répétition des manquements). Elles ne peuvent entraîner d'emblée une négation du droit. Mais bien entendu, les assurés peuvent en tout temps librement renoncer à revendiquer les prestations (v. 100 N 20). 39 Retrait. - Le chômage prend fin en cas de retrait de l'assurance. Un assuré qui annonce son retrait en raison de la conclusion supposée d'un contrat de travail devra se réinscrire si ses attentes ne se concrétisent pas et qu'il entend toucher à nouveau l'indemnité de chômage. Entre l'annulation et la réinscription, il n'y aura pas de chômage indemnisable au sens de l' art. 10 LACI (arrêt du 5 mars 2002 [ C 310/01] consid. 2b ).”. 2.3.  Ulteriore presupposto fondamentale per il riconoscimento del diritto all'indennità di disoccupazione è anche che l'assicurato sia idoneo al collocamento, e meglio ai sensi di quanto dispongono gli artt. 8 cpv. 1 lett. f e 15 LADI. Il nuovo tenore dell'art. 15 cpv. 1 LADI, in vigore dal 1° luglio 2003, non ha modificato le condizioni necessarie per poter considerare un assicurato idoneo al collocamento e quindi la giurisprudenza sviluppata in precedenza mantiene tutta la sua validità. Infatti, secondo l'art. 15 cpv. 1 LADI, nel tenore in vigore fino al 30 giugno 2003, " Il disoccupato è idoneo al collocamento se è disposto, capace e autorizzato ad accettare un'occupazione adeguata ". A questa formulazione il nuovo testo, in vigore dal 1° luglio 2003, aggiunge solo "(…) e a partecipare a provvedimenti di reintegrazione ". Inoltre, nel Messaggio concernente la revisione della legge federale sull'assicurazione contro la disoccupazione del 28 febbraio 2001, il Consiglio federale, circa l'art. 15 LADI, ha rilevato che: " Art .

E. 15 cpv. 2 LADI gli impediti fisici o psichici sono considerati idonei al collocamento se, in condizione equilibrate del mercato del lavoro e tenuto conto della loro infermità, potrebbe essere loro assegnata un'occupazione adeguata ( DTF 136 V 195 consid. 3.1 pag. 197 seg.). La competenza per disciplinare il coordinamento con l'assicurazione per l'invalidità è stata delegata al Consiglio federale. Nell' art. 15 cpv. 3 OADI è stato stabilito che un impedito fisico o psichico, il quale, in caso di condizioni equilibrate del mercato del lavoro, non sia manifestamente inidoneo al collocamento e si sia annunciato all'assicurazione invalidità (o a un'altra assicurazione secondo l' art. 15 cpv. 2 OADI ), è considerato idoneo al collocamento sino alla decisione dell'altra assicurazione. In tal senso, l' art. 70 cpv. 2 lett. b LPGA prevede che l'assicurazione contro la disoccupazione è tenuta a versare prestazioni anticipate per le prestazioni la cui assunzione da parte dell'assicurazione contro la disoccupazione, dell'assicurazione contro le malattie, dell'assicurazione contro gli infortuni o dell'assicurazione per l'invalidità è contestata ( DTF 142 V 380 consid. 3.1 pag. 381 seg.). 4.5. Secondo questo sistema l'assicurazione contro la disoccupazione deve risarcire le persone disoccupate che si sono annunciate a un'altra assicurazione, se la loro inidoneità al collocamento non è manifesta. Questo diritto a un'indennità di disoccupazione non decurtata si realizza segnatamente quando la persona interamente disoccupata per motivi di salute potrebbe lavorare soltanto a tempo parziale, purché nell'estensione attestata dai certificati medici cerca un'occupazione ed è disposta ad assumere una nuova occupazione con un pensum corrispondente ( DTF 142 V 380 consid. 3.2 pag. 382; 136 V 95 consid. 7.1 pag. 101). La presunzione relativa all'idoneità al collocamento di persone impedite ( art. 70 cpv. 2 lett. b LPGA e art. 15 cpv. 2 LADI combinati con l' art. 15 cpv. 3 OADI ) vale soltanto per il periodo fino al momento in cui è stato chiarito il diritto alle prestazioni di un'altra assicurazione, affinché siano evitate lacune nella perdita del guadagno. Appena l'estensione dell'incapacità al guadagno è stabilita con un preavviso o una decisione, si conclude l'obbligo a versare prestazioni anticipate dell'assicurazione contro la disoccupazione (sentenza 8C_138/2020 del 24 aprile 2020 consid. 2.2, pubblicata in SVR 2020 ALV n. 19 pag. 59). Contrariamente a quanto sembra lasciare intendere la Corte cantonale, l' art. 15 cpv. 3 OADI non comporta la concessione incondizionata delle indennità di disoccupazione fino al provvedimento dell'altro assicuratore, ma anche in questa eventualità l'assicurato deve avere la disponibilità oggettiva e soggettiva di sfruttare la propria capacità lavorativa corrispondente alle condizioni personali durante gli orari abituali di lavoro (sentenze 8C_623/2008 dell'11 febbraio 2009 consid. 3.3.1 e C 272/02 del 17 giugno 2003 consid. 2.3, pubblicata in ARV 2004 pag. 124). 4.6. Vale la pena ancora ricordare che se la presunzione della non manifesta inidoneità al collocamento di cui all' art. 15 cpv. 3 OADI si rivela erronea sulla base dell'accertamento dell'invalidità in un secondo tempo dall'assicurazione invalidità, si realizza un motivo di revisione processuale ( DTF 127 V 475 consid. 2b/cc pag. 478 con riferimenti). Proprio perché l'assicurazione invalidità e quella contro la disoccupazione non sono due rami assicurativi complementari è anche possibile che una persona pur con un grave danno alla salute non possa beneficiare né di una rendita dell'assicurazione invalidità né dimostrasi idoneo al collocamento per l'assicurazione contro la disoccupazione ( DTF 109 V 25 consid. 3d pag. 29; sentenza 8C_237/2020 del 23 luglio 2020 consid. 4.2). 4.7. In base ai fatti accertati (consid. 3.6), diversamente da quanto concluso dalla Corte cantonale, chiaramente si deve concludere per un'inidoneità al collocamento. Alla luce della disponibilità al lavoro così ridotta (1h36 ore giornaliere) l'opponente non può oggettivamente sostenere che ella possa essere collocabile in un mercato equilibrato del lavoro, che presuppone di massima la presenza sul posto di lavoro durante gli orari abituali di ufficio. La possibilità evocata dall'opponente è del tutto teorica e astratta. Ella non può partire dal presupposto di poter svolgere un'occupazione esclusivamente dal proprio domicilio. Inoltre, la carica di giudice supplente (o non di carriera) non può essere considerata fra le occupazioni ipotizzabili, siccome comporta di essere eletti da parte di un Parlamento, il quale notoriamente tiene conto di numerosi elementi, fra cui quello dell'appartenenza politica. Gli altri impieghi di assistente scientifico universitario o di vicepresidente dell'autorità di conciliazione in materia di locazione e affitto presuppongono il rispetto scadenze o di termini legali, che anch'essi si dimostrano manifestamente incompatibili con la disponibilità espressa dall'opponente. La conclusione della Corte cantonale si dimostra quindi lesiva del diritto federale. L'inidoneità al collocamento è talmente manifesta che dall' art. 15 cpv. 3 OADI l'opponente non può comunque dedurre nulla a suo favore». 2.5.  L’Alta Corte si è pronunciata in merito all’aspetto soggettivo dell’idoneità al collocamento in una sentenza del

E. 18 marzo 1996 pubblicata in DLA 1996/1997 pag. 191 segg. in cui ha stabilito che l’assicurato che non ritiene di essere in grado di lavorare fino al momento in cui l’assicurazione per l’invalidità si pronuncia sulla sua domanda e che non cerca un lavoro né accetta un’occupazione adeguata non ha dritto alle indennità di disoccupazione per questo lasso di tempo. Il Tribunale federale delle assicurazioni, in un successivo giudizio dell’8 giugno 1998, pubblicato in DLA 1999 N. 19, pag. 104, ha ribadito che un assicurato non è considerato idoneo al collocamento se la sua inidoneità al collocamento risulta chiaramente dalle sue dichiarazioni nonché da quelle dei medici e dei consulenti del personale. L’assicurazione per l’invalidità e l’assicurazione contro la disoccupazione non hanno un carattere complementare reciproco. Di conseguenza, un assicurato può essere inidoneo al collocamento dal punto di vista della legislazione in materia di assicurazione contro la disoccupazione – e dunque non ha diritto all’indennità – anche se la sua incapacità lavorativa non è sufficiente per generare il diritto a una rendita di invalidità. Con sentenza C 75/05 del 23 giugno 2005, l’Alta Corte ha poi confermato l’inidoneità al collocamento di un assicurato, beneficiario di una mezza rendita di invalidità, in quanto non era disposto, né in grado di accettare un’occupazione. Inoltre la nostra Massima Istanza in una sentenza C 282/05 del 3 marzo 2006, in cui ha stabilito che un assicuratore era idoneo al collocamento dal profilo oggettivo, ha accolto il ricorso del medesimo e rinviato gli atti all’amministrazione per verificare l’aspetto soggettivo dell’idoneità esaminando le ricerche di lavoro e il comportamento dell’assicurato ed emettere una nuova decisione. Il TFA ha comunque precisato che le dichiarazioni dell’assicurato, in particolare di voler prima chiarire le sue condizioni di salute, indicano semmai una mancanza di volontà di trovare ed accettare un posto di lavoro. Con sentenza 8C_631/2007 del 16 aprile 2008 il Tribunale federale ha respinto il ricorso di un’assicurata ritenuta inidonea al collocamento dal profilo soggettivo, poiché, benché la stessa nel frattempo era stata posta al beneficio di una mezza rendita di invalidità con grado di invalidità del 50%, non si sentiva in grado a causa di motivi di salute, di assumere un impiego duraturo a tempo parziale. Questo Tribunale, con giudizio dell’8 febbraio 2000, pubblicato in RDAT II-2000 N. 89 pag. 339, ha rilevato che deve essere considerato inidoneo soggettivamente al collocamento colui che sino alla decisione dell’AI, oltre che essere ritenuto inabile dai medici e dai consulenti del personale, dichiara chiaramente di essere inabile totalmente al lavoro e non cerca alcuna occupazione. In quel caso l’assicurato, al quale l’assicurazione invalidità aveva negato una rendita, è stato ritenuto non collocabile soggettivamente, poiché nella domanda di indennità di disoccupazione egli aveva dichiarato di essere inabile al lavoro al 100% - incapacità del resto attestata da un medico. Inoltre, interpellato dall’Ufficio del lavoro egli aveva affermato di non poter svolgere nessun lavoro, e di non avere effettuato ricerche di impiego. Infine, contattato nuovamente dall’amministrazione, l’assicurato aveva ribadito di ritenersi totalmente inabile al lavoro. Infine giova rilevare che nell’Audit Letter emesso dalla SECO il marzo 2016 figura la seguente indicazione: " Un assuré qui ne se considère pas comme apte au travail, qui ne recherche pas d’emploi et n’en n’accepte pas, est manifestement inapte au placement. Dans ce cas, l’obligation d’avancer les prestations n’est pas reconnue.” 2.6.  Nella presente fattispecie l’assicurato, nato il __________ 1968, cittadino __________ a beneficio di un permesso di domicilio “C”, ha lavorato presso la __________ in qualità di “ ausiliario forestale ” dal 2016 al 9 aprile 2021 (cfr. doc. 2, 4), allorquando egli è divenuto inabile al lavoro (cfr. doc. 2 e 5). RI 1 ha fatto una prima volta richiesta di indennità di disoccupazione nel mese di novembre 2022. In quell’occasione, egli ha precisato sia di essere inabile al lavoro al 100%, che di essere disposto a lavorare a tempo pieno (cfr. doc. 2). Dal certificato medico compilato dal dr. med. __________, specialista FMH in medicina interna generale, di data 10 novembre 2022, emerge infatti che il paziente era inabile al lavoro al 100% sin dal 9 aprile 2021, potendo esercitare unicamente attività quali “ lavori leggeri fisicamente, senza gesti/sforzi ripetitivi con le braccia, soprattutto sopra il livello delle spalle ” (cfr. doc. 6). Con decisione del 10 novembre 2022 - contro la quale l’interessato non ha presentato opposizione e che è, quindi, cresciuta incontestata in giudicato - la Cassa ha negato a RI 1 il diritto a beneficiare delle indennità di disoccupazione ritenuto che il medesimo era completamente inabile al lavoro, “ di conseguenza non può essere ritenuto disoccupato ” (cfr. supra consid. 1.1. e doc. 7). A decorrere dal 25 novembre successivo, il nominativo del qui ricorrente è quindi stato, una prima volta, annullato dal sistema COLSTA “ per inabilità prolungata ” (cfr. doc. 8). Ciò, ha precisato l’URC, “ a seguito della sua prolungata inabilità al lavoro (100%) poiché, sulla base delle informazioni attualmente in nostro possesso, la stessa si protrarrà verosimilmente ancora per lungo tempo. In ragione della sua totale inabilità al lavoro i colloqui di consulenza sono sospesi e lei è esonerato dall’obbligo di comprovare gli sforzi per trovare lavoro. Al momento in cui sarà nuovamente abile al lavoro (anche solo parzialmente) e qualora fosse ancora senza occupazione, la invitiamo a presentarsi al più presto ai nostri sportelli per riattivare il caso (…) ” (cfr. doc. 8). Il ricorrente è stato reiscritto nel COLSTA a decorrere dal 1° marzo 2023, allorquando ha presentato una nuova domanda di indennità di disoccupazione (cfr. doc. 10). In questa seconda richiesta di prestazioni LADI, RI 1, a differenza di quanto fatto nella precedente, ha lasciato senza una risposta le domande a sapere “ in quale misura è disposto e capace a lavorare ”, rispettivamente se “ ora è abile al lavoro nella misura desiderata” (cfr. doc. 10). A differenza di quanto fatto nel mese di novembre 2022, questa volta l’interessato ha, invece, precisato di essere stato alle dipendenze dell’ex datrice di lavoro dal 10 settembre 2016 al 16 giugno 2022, che la disdetta del rapporto di lavoro sarebbe giunta da parte della società e di aver subìto un “ intervento alla spalla destra + intervento gomito (braccio sinistro) ” (cfr. doc. 10). Dal certificato medico di data 1° marzo 2023, sottoscritto dal dr. med. __________, emerge che il qui ricorrente era stato inabile al 100% dal 9 aprile 2021 al 16 giugno 2022 e che a decorrere dal giorno successivo, quindi dal 17 giugno 2022, egli è invece da considerarsi abile al lavoro nella misura del 100%, potendo però esercitare unicamente “ lavori leggeri fisicamente, senza gesti/sforzi ripetitivi con le braccia e soprattutto sopra il livello delle spalle ” (cfr. doc. 5). Con decisione dell’8 marzo 2023, la Cassa ha, come visto, nuovamente negato all’interessato il diritto a percepire le indennità di disoccupazione (cfr. supra consid. 1.1.). Il nominativo di RI 1 è quindi stato una seconda volta cancellato dal sistema COLSTA, e meglio dal 13 marzo 2023 (cfr. doc. 13). In questa occasione, l’URC non ha precisato che l’annullamento era da ricondurre alla prolungata inabilità del ricorrente, come aveva invece fatto nel novembre 2022 (cfr. supra). Il 4 aprile 2023, il ricorrente si è opposto, per il tramite del proprio legale, alla decisione resa dalla Cassa, facendo valere argomentazioni poi ribadite in sede ricorsuale (cfr. supra consid. 1.4.) e producendo copia della seguente documentazione: - “ progetto di decisione – attribuzione di una rendita di invalidità temporanea ” di data 15 marzo 2023 dell’Ufficio assicurazione invalidità, dal quale, in particolare, emerge che dal mese di giugno 2022 il ricorrente avrebbe potuto conseguire un reddito con limitazioni dovute al danno alla salute superiore rispetto a quello senza limitazioni e che “ dal 01 aprile 2022, ovvero alla scadenza dell’anno d’attesa, (…) ha diritto ad una rendita con grado AI del 100%. Questo diritto è limitato al 30 settembre 2022 ” (cfr. all. B a doc. 14); - certificato medico redatto il 13 marzo 2023 dal dr. med. __________, da quale emerge che RI 1 dal 17 giugno 2022 è inabile al lavoro nella misura del 100% (cfr. all. D a doc. 14); - la comunicazione di __________ del 16 marzo 2022, dalla quale emerge che il ricorrente “ in qualità di operaio forestale risulta inabile in misura completa a titolo definitivo ”, “ per contro in un’attività adattata alle sue condizioni di salute (deve trattarsi di un lavoro leggero a medio pesante, che non comporti movimentazione di carichi superiori a 5 kg fino all’altezza della cintura e non comporta attività da svolgere con le braccia lontane dal tronco evitando i motivi ripetitivi per il gomito sx, (…) è abile da subito ” e che l’assicuratore era quindi “ disposto a versare le (…) indennità sino al 16 giugno 2022 ” (cfr. all. F a doc. 14); - “ protocollo colloquio ” dell’URC di __________ di data 25 novembre 2022 (non firmato dal ricorrente), dal quale emerge che RI 1 “ potrà tornare ad iscriversi qualora tornasse abile anche in misura parziale iniziando dal momento della ripresa dell’abilità le ricerche di lavoro. L’assicurato richiede di chiudere la sua pratica ” (cfr. all. I a doc. 14). Con scritto datato 6 maggio 2021, ma risalente alla metà di maggio 2023, la Cassa ha chiesto al legale del ricorrente di voler “ comunicare esattamente per quali impieghi si candida mensilmente quest’ultimo ”, tramettendo copia delle relative ricerche. L’amministrazione ha, inoltre, osservato che “ il certificato medico del 13 marzo 2023 (dr. med __________), indica unicamente l’inabilità del sig. RI 1 dal 17 giugno 2022 al 100%, altro non viene specificato. Non si legge che questa inabilità riguarda l’impiego precedente e, più importante, non si legge se per altri tipi di impiego il suo assistito risulta esser abile al lavoro ” ed ha conseguentemente allegato alla propria richiesta un “ nuovo formulario “certificato medico”, al fine di farlo debitamente compilare e firmare dal medico curante ” (cfr. doc. 15). Il 10 maggio 2023, l’avv. RA 1 ha chiesto alla Cassa di confermare “i motivi per i quali, malgrado le dichiarazioni mediche del 10 novembre 2022 e del 1° marzo 2023, (…) nelle quali risulta indicato chiaramente il tipo di impiego per il quale egli [ndr: RI 1] risultava abile ” l’amministrazione “ ha respinto le richieste di indennità ” (cfr. doc. 16). Il 23 maggio 2023, la Cassa ha fornito il seguente riscontro alla parte ricorrente: " (…) dal formulario “domanda di indennità di disoccupazione” compilato e firmato dal suo assistito, si evince al punto 4) un’inabilità al 100% mentre al punto 31) è indicata una malattia “dal 04.2021 ad oggi” (senza alcuna precisazione). Dai due certificati medici che lei ci ha trasmesso in copia, non è evidenziato a tutt’oggi, da che data il sig. RI 1 è abile al lavoro e soprattutto per quale grado. Il progetto di decisione AI, pur essendo un documento importante, non è una decisione definitiva, per questo motivo, (…) ritorniamo i due certificati medici, chiedendole di fare specificare al medico curante quanto sopra richiesto. Non appena saremo in possesso di questa specifica, sarà nostra premura emettere la decisione di opposizione” (cfr. doc. 17). In 5 luglio 2023, la Cassa, non avendo ricevuto riscontro al precedente scritto, trasmesso “ per posta A il

E. 23 maggio 2023 ” al legale del ricorrente, ha assegnato al medesimo un nuovo termine scadente il 18 luglio 2023 per prendere posizione, scaduto il quale, l’amministrazione ha comunicato che si sarebbe vista costretta “ a decidere con la documentazione attualmente in possesso ” (cfr. doc. 18). Con decisione su opposizione del 31 agosto 2023, la Cassa ha confermato il proprio provvedimento dell’8 marzo 2023. Pendente ricorso presso il TCA, e meglio in data 28 ottobre 2023, il legale del ricorrente ha trasmesso al dr. med. __________ la richiesta della Cassa, aggiungendo quanto segue: " (…) mi scuso sin d’ora per l’imbarazzante contenuto di quanto citato, in particolare per le richieste di cui sopra, ma in questo caso non posso che farmi ambasciatore dello scritto della cassa. (…) Ritenuto che egli [ndr: RI 1] era operaio forestale e che il certificato medico citato precisa che il paziente può esercitare “lavori leggeri fisicamente, senza gesti/sforzi ripetitivi con le braccia soprattutto sopra il livello delle spalle”, agli occhi del sottoscritto la risposta mi sembra ovvia. Ma evidentemente non lo è per la Cassa disoccupazione. Le chiederei cortesemente di confermare comunque quanto richiesto dalla Cassa. (…) Fino alla lettura delle osservazioni della Cassa di disoccupazione, ero convinto che la professione di medico si incentrasse in ben altro. La stessa chiede invece che sia Lei, Dr. med., a chiarire, con non bene quale livello di dettaglio, le professioni che a suo avviso il signor RI 1 può svolgere. Anche in questo caso sono a chiederle cortesemente, non nascondendo l’imbarazzo, di confermare quanto richiesto dalla Cassa.” (cfr. all. a doc. V). Il medesimo giorno, l’avv. RA 1 ha inviato la richiesta formulata al medico anche a questa Corte, chiedendo una proroga del termine assegnatogli per presentare ulteriori eventuali mezzi di prova (cfr. doc. V). Nel certificato medico di data 31 ottobre 2023, trasmesso al TCA il medesimo giorno (cfr. doc. VII) dal legale del ricorrente, il dr. med. __________ si è così espresso: " (…) certifico che il (…) paziente è inabile al lavoro al 100% dal 17.06.2022. L’inabilità lavorativa al 100% si riferisce alla professione precedentemente svolta dal paziente (operaio forestale). Dal punto di vista medico il paziente non può più svolgere l’attività di operaio forestale. È auspicabile che il paziente possa svolgere un’attività lavorativa con lavori fisicamente leggere e soprattutto senza gesti o sforzi ripetitivi con le braccia, soprattutto se queste superano il livello delle spalle, quindi si tratterebbe di lavori prevalentemente di ufficio, senza sforzi fisici” (cfr. all. B a doc. VII). In data 22 novembre 2023, la parte ricorrente ha trasmesso al TCA il “ progetto di decisione – attribuzione di una rendita invalidità ” emesso dall’Ufficio assicurazione invalidità il 6 novembre 2023 che annulla e sostituisce quello di data 15 marzo 2023. Dal nuovo progetto risulta che “ dal 01 aprile 2022 (…) il signor RI 1 ha diritto ad una rendita con grado AI del 100%. Questo diritto è limitato al 31 agosto 2023. Dal 01 settembre 2023 avrà invece diritto ad un grado AI pari al 49% .” (cfr. all. a doc. XI). A decorrere dal 20 novembre 2023, RI 1 si è reiscritto in disoccupazione in data 20 novembre 2023, con una disponibilità lavorativa del 50% (cfr. supra consid. 1.10. ed all. 1 a doc. XV). 2.7.  Chiamata a pronunciarsi, questa Corte rammenta che la Cassa, tanto nella decisione dell’8 marzo 2023, quanto, ed in particolare in relazione a ciò che concerne la presente vertenza, in quella su opposizione del 31 agosto 2023, ha richiamato gli artt. 8 cpv. 1 lett. a e f, 10 cpv. 1, 11 cpv. 1 e 15 cpv. 1 LADI ed ha confermato il “ rifiuto del (…) diritto all’indennità di disoccupazione dal 1° marzo 2023, poiché [ndr: RI 1] è completamente inabile al lavoro ”, poiché il qui ricorrente “ si ritiene completamente inabile al lavoro (vedi domanda di indennità) e la stessa cosa viene confermata dal suo medico curante, di conseguenza non può essere ritenuto disoccupato ” (cfr. supra consid. 2.6.). Da una parte, quindi, la resistente ha negato che il ricorrente fosse disoccupato ai sensi dell’art. 10 cpv. 1 LADI. Sennonché, come visto, la Cassa si è espressa sull’inabilità lavorativa del ricorrente, e non, invece, sulle questioni a sapere se il medesimo fosse, o meno, vincolato da un rapporto di lavoro (che dagli atti sembrerebbe essere giunto al termine nel giugno del 2022; cfr. supra consid. 2.6.) e se cercava, oppure no, quantomeno quando si è reiscritto in disoccupazione nel marzo 2023, un’occupazione ed eventualmente in quale percentuale. Dagli atti emerge, però, con riferimento al requisito di cui all’art. 10 cpv. 1 LADI in relazione con l’art. 8 cpv. 1 lett. a LADI, che in occasione, in particolare, della seconda domanda di indennità di disoccupazione, presentata l’8 marzo 2023 – dopo che a novembre 2022 il suo nominativo era stato una prima volta annullato dal sistema COLSTA con l’indicazione per cui “ Al momento in cui sarà nuovamente abile al lavoro (anche solo parzialmente) e qualora fosse ancora senza occupazione, la invitiamo a presentarsi al più presto ai nostri sportelli per riattivare il caso” (cfr. doc. 8) -, il ricorrente, a differenza di quanto fatto nel novembre 2022 (cfr. supra consid. 2.3.), nulla ha precisato, d’un lato, quanto a sapere se ed in quale misura era capace a lavorare, e, d’altro lato, nemmeno in relazione ad una propria eventuale e perdurante inabilità al lavoro, precisando unicamente che il proprio periodo di malattia, iniziato il 9 aprile 2021, era giunto a termine il 16 giugno 2022 (cfr. supra consid. 2.3. e doc. 10). Dal certificato medico prodotto il 1° marzo 2023 dal ricorrente all’URC e presente agli atti risulta, in ogni caso (come già era stato il caso per il certificato del 10 novembre 2022; cfr. doc. 6), che, pur rimanendo “ inabile al lavoro al 100% in modo duraturo ” anche dal 17 giugno 2022, RI 1 poteva – e meglio come ha specificato il dr. med. __________ rispondendo alla domanda a sapere “ quali attività può ancora esercitare il paziente e in che misura ” - in ogni caso svolgere “ lavori leggeri fisicamente, senza gesti/sforzi ripetitivi con le braccia soprattutto sopra il livello delle spalle ” (cfr. supra consid. 2.3. e doc. 5). A seguito di questa seconda domanda di indennità di disoccupazione, la Cassa, senza esperire ulteriori accertamenti e con decisione di quello stesso giorno, 8 marzo 2023, ha nuovamente negato all’assicurato il diritto a percepire le prestazioni LADI. Nella decisione su opposizione del 31 agosto 2023 la resistente ha, poi, confermato il proprio precedente provvedimento pur disponendo, in ogni caso ed a prescindere dall’effettiva mancata collaborazione del legale del ricorrente, di un’indicazione medica secondo la quale RI 1 poteva svolgere delle attività adeguate, e meglio di quanto certificato il 1° marzo 2023 dal dr. med. __________. In base agli elementi a disposizione della Cassa, a mente di questo Tribunale, l’adempimento da parte del ricorrente dei requisiti di cui all’art. 10 cpv. 1 LADI non poteva però essere escluso. Inoltre, pur indicando, sebbene a mero titolo abbondanziale, che “ il sig. RI 1 risulta essere stato iscritto in disoccupazione, unicamente, per il periodo dal 1° marzo al 13 marzo 2023” la Cassa, né ha richiamato nelle proprie decisioni l’art. 10 cpv. 3 LADI, né si espressa ulteriormente o ha approfondito i motivi per i quali il ricorrente, iscrittosi al collocamento a decorrere dal 1° marzo 2023, con decisione informale resa dall’URC il 13 marzo 2023 - di soli cinque giorni successiva alla decisione di negazione del diritto alle indennità di disoccupazione – ha visto il proprio nominativo annullato dal sistema COLSTA. Tale ultima questione risulta infatti tanto più incomprensibile se si pon mente all’indicazione presente sulla prima cancellazione dal sistema COLSTA, secondo cui “al momento in cui sarà nuovamente abile al lavoro (anche solo parzialmente) e qualora fosse ancora senza occupazione, la invitiamo a presentarsi al più presto ai nostri sportelli per riattivare il caso” . 2.8.  Questo Tribunale rileva inoltre che fondando la propria decisione sull’inabilità lavorativa del ricorrente, la resistente sembrerebbe fare riferimento alla questione di sapere se RI 1 era idoneo, o meno, al collocamento (cfr. supra consid. 2.3. e 2.4.). Questo a maggior ragione ritenuto che tanto l’art. 8 cpv. 1 lett. f quanto l’art. 15 LADI, seppur limitatamente al solo cpv. 1, sono stati chiaramente richiamati dalla resistente sia nella decisione dell’8 marzo 2023 sia in quella su opposizione del 31 agosto 2023. In concreto, il TCA non ignora il fatto che, come comunicato dalla Cassa, a decorrere dal 20 novembre 2023 l’interessato sarebbe stato posto a beneficio delle indennità di disoccupazione e l’amministrazione “ ha provveduto a versare le prime prestazioni all’assicurato conteggiate sull’importo della residua capacità lavorativa dichiarata da lui stesse e confermata dal dott. __________ ” (cfr. doc. XIII) Un’eventuale decisione sull’idoneità al collocamento dell’assicurato per il periodo oggetto della presente vertenza (cfr. supra consid. 2.1.), però, e meglio ai sensi del combinato disposto degli artt. 81 ed 85 cpv. 1 LADI, nonché dell’art. 2c del Regolamento della legge sul rilancio dell'occupazione e sul sostegno ai disoccupati del 4 febbraio 1988 (nella versione in vigore dal 27 gennaio 2023) sarebbe stata di esclusiva competenza, tanto dal profilo oggettivo, quanto da quello soggettivo (cfr. supra consid. 2.3.-2.5.), della Sezione del lavoro – Ufficio giuridico. 2.9.  Alla luce di tutto quanto precede, e per maggiore tranquillità, il TCA ritiene che la fattispecie debba essere ulteriormente approfondita dalla Cassa, alla quale gli atti devono, di conseguenza, essere rinviati. In particolare, la resistente dovrà esprimersi con maggiore esaustività ed effettuare gli opportuni accertamenti sulla questione a sapere se RI 1 fosse da ritenere, o meno, disoccupato ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 lett. a LADI, e questo sia in relazione con l’art. 10 cpv. 1 che con l’art. 10 cpv. 3 LADI, menzionando le considerazioni che ne hanno determinato il convincimento e l’hanno dunque portata a decidere per una negazione del diritto alle prestazioni LADI ai sensi di tali norme. Se in definitiva il presupposto dell’art. 8 cpv. 1 lett. a LADI dovesse essere ritenuto realizzato ma dovessero sussistere dubbi sull’idoneità al collocamento in ragione (anche) dell’inabilità del ricorrente (che in concreto ed in relazione alla domanda di indennità di disoccupazione presentata a marzo 2023 non ha prodotto, almeno stando alla documentazione in atti, alcun formulario “ informazioni della persona assicurata ”, rispettivamente non ha comprovato alcuno sforzo nelle ricerche di un’occupazione lavorativa in un’attività adeguata), la resistente dovrà inoltre trasmettere gli atti alla Sezione del lavoro - Ufficio giuridico, affinché si pronunci su quanto di sua competenza. 2.10. Da considerarsi v incente in causa alla luce di quanto precede, il ricorrente, rappresentato da un avvocato, ha diritto all’importo di fr. 800.-- a titolo di ripetibili da mettere a carico della resistente (cfr. art. 61 lett. g LPGA; art. 30 Lptca; DTF 122 V 278; DTF 118 V 139; STF 8C_918/2012 del 29 gennaio 2013; STF 8C_517/2012 del 1° novembre 2012; STF U 8/07 del 20 febbraio 2008 ). 2.11.  L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti ; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. f bis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. Nel caso concreto, trattandosi di prestazioni LADI, in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2022.73 del 16 febbraio 2023 consid. 2.13., STCA 38.2022.56 del 28 ottobre 2022 consid. 2.12.; STCA 38.2022.27-28 del 18 luglio 2022 consid. 2.17; STCA 38.2021.97 del 25 aprile 2022 consid. 2.2.14.; STCA 38.2021.89 del 7 febbraio 2022 consid. 2.11.; STCA 38.2021.32 del 13 settembre 2021 consid. 2.11.). Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi , Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

Dispositiv
  1. dichiara e pronuncia § La decisione su opposizione del 31 agosto 2023 è annullata. §§Gli atti sono rinviati alla Cassa CO 1 affinché proceda come indicato al considerando 2.9. LaCassa CO 1verserà a RI 1 fr. 800.-- (IVA inclusa) a titolo di ripetibili. Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente                                                 Il segretario di Camera Daniele Cattaneo                                         Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Raccomandata

Incarto n.38.2023.55

CL/DC/gm

Lugano

15 gennaio 2024

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Christiana Lepori, cancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 29 settembre 2023 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 31 agosto 2023 emanata da

CO 1

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenutoin fatto

In particolare, il patrocinatore dell’assicurato rileva:

consideratoin diritto

In base all’art. 10 cpv. 2 LADI, è considerato parzialmente disoccupato chi non è vincolato da alcun rapporto di lavoro e cerca unicamente un’occupazione a tempo parziale (lett. a) oppure ha un’occupazione a tempo parziale e cerca un’occupazione a tempo pieno oppure un’altra occupazione a tempo parziale (lett. b).

Giusta l’art. 10 cpv. 2bisLADI, non è considerato parzialmente disoccupato il lavoratore il cui tempo normale di lavoro è stato temporaneamente ridotto (lavoro ridotto).

In una sentenza del 19 gennaio 1993 pubblicata in DTF 119 V 156 il TFA (dal 1° gennaio 2007: il Tribunale federale, TF) ha stabilito che per stabilire l'esistenza della disoccupazione è decisiva l'effettiva e definitiva interruzione del rapporto di lavoro e non la cessazione giuridica dei rapporti contrattuali di lavoro.

A proposito, Boris Rubin (in: Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Ed.Schulthess 2014, p. 95-96) rileva che:

Al proposito, Boris Rubin (in: Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Ed.Schulthess 2014, p. 104) rileva che:

Vi è invece inidoneità al collocamento, ad esempio, quando un assicurato per motivi personali o familiari non può o non vuole impegnare la sua capacità lavorativa come normalmente lo pretende un datore di lavoro.

L’Alta Corte ha pure stabilito che l’idoneità al collocamento non è soggetta a graduazioni nel senso che esisterebbero situazioni intermedie tra l’idoneità al collocamento e l’inidoneità al collocamento (idoneità parziale).

O la persona assicurata è collocabile, in particolare disposta ad accettare un lavoro esigibile in ragione di almeno 20% di un pensum normale, oppure non lo è (cfr. STF 8C_56/2019 del 16 maggio 2019, DTF 143 V 168 consid. 2 pag. 177; STF 8C_665/2014 del 23 marzo 2015 consid. 5.1; DTF 125 V 58 consid. 6a e riferimenti ivi menzionati).

È dal profilo della perdita di lavoro computabile (art. 11 cpv. 1 LADI) che occorre esaminare in che misura una persona assicurata è disposta o in grado di assumere un’occupazione adeguata a tempo pieno (cfr. DLA 2001 N. 5, consid. 2, pag. 78; DTF 126 V 124, consid. 2, pag. 126, DTF 125 V 51, consid. 6a, pag. 58 e riferimenti; STFA C 287/03 del 12 maggio 2004).

L'idoneità al collocamento, quale presupposto materiale per il diritto alle prestazioni, deve essere valutata in modo prospettivo, e cioè al momento e alla luce di tutte le circostanze che esistevano allorché è stata emessa la decisione negativa (cfr. STF 8C_56/2019 del 16 maggio 2019 consid. 3; STF 8C_921/2009 dell’11 dicembre 2009; DTF 112 V 398 consid. 1a; DTF 110 V 102; DLA 1991 pag. 25).

2.4.  Secondo l’art. 15 cpv. 2 LADI:

Va pure precisato che la fattispecie di cui all’art. 15 cpv. 2 LADI non dev’essere confusa con quella di cui all’art. 28 LADI, che si riferisce ad una capacità lavorativa ridotta o inesistente da un punto di vista soltanto passeggero (cfr. STFA C 286/05 del 24 gennaio 2006; DTF 128 V 149 consid. 3b = SVR 2003 KV Nr. 8 pag. 37; DLA 2001 pag. 165 consid. 6b; STFA C 303/02 del 14 aprile 2001).

In una sentenza 8C_242/2019 del 5 marzo 2020 nella quale ha confermato l’idoneità al collocamento, dal profilo soggettivo, di un assicurato che presentava problemi di salute ed aveva inoltrato una domanda di prestazioni all’AI, il Tribunale federale ha rilevato al consid.2.:

Nel Commentario citato nella sentenza federale appena riprodotta, B. Rubin ha rilevato:

In quel caso l’assicurato, al quale l’assicurazione invalidità aveva negato una rendita, è stato ritenuto non collocabile soggettivamente, poiché nella domanda di indennità di disoccupazione egli aveva dichiarato di essere inabile al lavoro al 100% - incapacità del resto attestata da un medico. Inoltre, interpellato dall’Ufficio del lavoro egli aveva affermato di non poter svolgere nessun lavoro, e di non avere effettuato ricerche di impiego. Infine, contattato nuovamente dall’amministrazione, l’assicurato aveva ribadito di ritenersi totalmente inabile al lavoro.

2.10.Da considerarsi vincente in causa alla luce di quanto precede, il ricorrente, rappresentato da un avvocato, ha diritto all’importo di fr. 800.-- a titolo di ripetibili da mettere a carico della resistente (cfr. art. 61 lett. g LPGA; art. 30 Lptca;DTF 122 V 278; DTF 118 V 139; STF 8C_918/2012 del 29 gennaio 2013; STF 8C_517/2012 del 1° novembre 2012; STF U 8/07 del 20 febbraio 2008).

2.11.  L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica egratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbisLPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Nel caso concreto, trattandosi di prestazioni LADI, in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2022.73 del 16 febbraio 2023 consid. 2.13., STCA 38.2022.56 del 28 ottobre 2022 consid. 2.12.; STCA 38.2022.27-28 del 18 luglio 2022 consid. 2.17; STCA 38.2021.97 del 25 aprile 2022 consid. 2.2.14.; STCA 38.2021.89 del 7 febbraio 2022 consid. 2.11.; STCA 38.2021.32 del 13 settembre 2021 consid. 2.11.).

Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr.Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

§ La decisione su opposizione del 31 agosto 2023 è annullata.

§§Gli atti sono rinviati alla Cassa CO 1 affinché proceda come indicato al considerando 2.9.

LaCassa CO 1verserà a RI 1 fr. 800.-- (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                 Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo                                         Gianluca Menghetti