opencaselaw.ch

38.2023.22

La controllabilità dell'att. lavorativa e dell'orario di lavoro, permettendo di controllare la computabilità della perdita di lavoro, è determinante anche per le indennità di disocc., non solo ILR. Correttamente richiesta la resituzione prest. LADI perchè emerso orario di lavoro non controllabile

Ticino · 2023-08-14 · Italiano TI
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Erwägungen (5 Absätze)

E. 4 Collaborare con le altre società del gruppo (in particolare __________) allo sviluppo del mercato immobiliare del __________ e, più in generale, allo sviluppo della strategia di marketing per ogni singolo immobile acquisito dallo stesso collaboratore” (cfr. doc. 239). Dalla “lettera di assunzione ” di data 1° marzo 2022 emerge che la __________ aveva ingaggiato il qui ricorrente fino ad agosto 2022 (compreso) nella misura del 60% e che dal 1° settembre successivo la sua percentuale lavorativa sarebbe passata al 100% (cfr. doc. 240). Con lettera dell’11 agosto 2022, la __________ ha, invece, comunicato al dipendente non avrebbe potuto essere assunto a tempo pieno dal mese successivo (cfr. doc. 188). Il rapporto di lavoro tra RI 1 e la __________ è, poi, stato disdetto il 22 agosto 2022 con effetto al 30 settembre 2022 (cfr. doc 182). Dagli attestati di guadagno intermedio e dai moduli “ Indicazioni della persona assicurata ” (in seguito: IPA) in atti emerge che da marzo a settembre 2022, RI 1 ha sempre indicato di avere lavorato (comunicando altresì i periodi di assenza dal lavoro per malattia) presso la __________ (cfr. doc. 161-162, 176-177, 196-197, 205-206, 220-221, 228-229, 231-232), che, da parte sua, ha precisato che il dipendente è stato attivo mensilmente nella misura di 24 ore settimanali, distribuite all’interno della settimana su 5 ore da lunedì a giovedì e di 4 il venerdì (cfr. doc. 158-159, 173-174, 193-194, 202-203, 218-219, 225-226, 233-234). Durante il periodo in cui ha lavorato presso la __________, RI 1 ha, quindi, conseguito un guadagno mensile intermedio come da contratto di lavoro che è poi stato computato dalla Cassa, la quale, a fronte di un guadagno assicurato di fr. 4'411.-, gli ha versato le seguenti prestazioni LADI nette : - marzo 2022 fr. 1'656.35 (cfr. doc. 223); - aprile 2022 fr. 1'377.35 (cfr. doc. 222); - maggio 2022 fr. 1'519.- (cfr. doc. 216); - giugno 2022 fr. 1'529.20 (cfr. doc. 200); - luglio 2022 fr. 1'377.35 (cfr. doc. 191); - agosto 2022 fr. 0.- computandogli un guadagno intermedio di fr. 3'900.- (cfr. doc. 157); - settembre 2022 fr. 0.- computandogli un guadagno intermedio di fr. 3'900.- (cfr. doc. 156), per un totale di fr. 7'459.25. Nessuna prestazione è dunque stata versato a RI 1 per i mesi di agosto e settembre 202. L’8 agosto 2022, la Cassa aveva, infatti, sottoposto all’assicurato una serie di quesiti in relazione all’attività svolta presso la __________, in particolare chiedendo quanto segue: " (…)

E. 7 In quali giorni ed orari lavora pressa la società __________?

E. 8 Può descriverci una sua tipica giornata lavorativa? (…)

E. 11 Dove svolge la sua attività lavorativa?

E. 12 Vi è un sistema di

controllo del tempo (timbratura) da trasmettere alla società, al fine di

comprovare l’attività lavorativa, delle note/tabelle con orari/appuntamenti od

altro? Nel caso affermativo voglia inoltrarci copia della documentazione

dall’inizio dell’attività lavorativa ad oggi.” (cfr. doc. 189-190).

Il 22 agosto 2022, il ricorrente

ha così risposto alla Cassa:

"

(…)

7. Anche qui in __________

varia a dipendenza delle disponibilità dei clienti tra mattino e pomeriggio

stando sempre all’interno dei parametri di assunzione come da formulario IPA

consegnato mensilmente presso la vostra cassa.

8. Solitamente mi reco

in ufficio al mattino, rispondo alle mail e fisso gli appuntamenti in base alle

richieste ricevute sui miei oggetti in portafoglio. Faccio ricerca di nuovi

immobili e mi occupo di gestire i miei contatti.

(…).

11. Al momento non

esiste un sistema di timbrature o altro ma solo un’agenda lavorativa che, però,

non mi è permesso fornire in quanto, al suo interno, ci sono i nominativi dei

clienti e, per un discorso di privacy, la __________ non mi consente di

divulgare tali informazioni.” (cfr. doc. 186-187).

Il 25 agosto 2022, la Cassa ha

quindi sottoposto alla __________ una serie di quesiti cui la società, e per

essa __________, membro con diritto di firma individuale (cfr. estratto del

Registro di commercio; www.zefix.ch) in data 14 settembre ha risposto come

segue:

"

(…)

2. Per l’assicurato RI

1 quali sono gli orari di lavoro?

Il Sig. RI 1

arrivava in ufficio al mattino alle ore 9.00 e come da contratto stabilito ha

svolto le sue 5 ore al giorno dal lunedì al giovedì e 4 ore al giorno il

venerdì.

3. Essendo (…)

contratti a percentuale ridotta, come possono i clienti avere una consulenza

completa (…)?

Qualora i clienti

abbiano avuto bisogno di ulteriori informazioni in merito ad immobili o

appuntamenti, potevano rivolgersi al nostro Back Office con personale dedicato.

Per eventuali trattative di compravendita avrebbe dovuto comunque essere

“accompagnato” da uno dei fiduciari o soci presenti nella nostra struttura, in

quanto non lasciamo che le trattive vengano concluse dai soli consulenti.

4. Come vengono

effettuati i controlli di presenza/lavoro?

Non c’è un metodo

di timbratura per i dipendenti, ma un elenco delle presenze in formato Excel

che viene gestito e aggiornato quotidianamente dal nostro Back Office.

5. Gli agenti hanno

un’agenda elettronica dove inserire gli appuntamenti con i clienti? In caso

affermativo vi chiediamo di produrre copia (…).

I dipendenti usano

un gestionale aziendale dedicato compreso di agenda dove inseriscono

appuntamenti, che sono visibili solo al consulente e ai soci dell’azienda. Non

ci è assolutamente possibile condividerlo per ovvi motivi di privacy e

riservatezza in quanto sono segnati i dati personali dei clienti acquirenti e

proprietari di immobili.

6. Su richiesta del

datore di lavoro l’agente deve fornire informazioni in merito agli incontri

avuti con i clienti (…)?

Certamente. Sullo

stesso gestionale l’agente deve aggiornare lo stato degli appuntamenti con i

clienti in tutte le loro fasi, compreso eventuali telefonate e/o messaggi,

inoltre ogni settimana si svolgono meeting con il proprio responsabile,

fornendo ulteriori dettagli sugli appuntamenti e sull’attività svolta durante i

giorni precedenti.

(…)

8. Mediamente quanto

del lavoro di un’immobiliarista si svolge fuori sede?

Solitamente un

consulente svolge la maggior parte del tempo fuori sede. In ufficio svolge solo

alcune attività di gestione, pertanto non riusciamo a controllare il loro vero

operato. Siamo noi che dobbiamo avere molta fiducia nella loro onestà e

trasparenza sugli appuntamenti, tempi di spostamento e dedizione al lavoro.

9. Quale è la

disponibilità di un agente immobiliare verso i clienti interessati agli

immobili venduti o ai clienti venditori di immobili? (…)

La disponibilità di

un consulente nell’attività immobiliare deve essere totale, ma se parlate di

orario tendenzialmente il cliente si adatta agli orari di ufficio e pertanto

come già specificato precedentemente le trattative sono gestite quasi sempre

dai soci titolari e fiduciari, che sono presenti anche in orari diversi”

(cfr. doc. 171-172 e 183).

Il 19 settembre

2022 la Cassa ha chiesto alla __________ di trasmettere “

le tabelle Excel

(cfr. domanda n. 4 posta alla società e relativa risposta) di RI 1 “

dall’inizio

dell’attività ad oggi

” (cfr. doc. 170).

La tabella in

questione, sottoscritta tanto dal ricorrente quanto dall’allora rappresentante

dell’ex datrice di lavoro, riporta, in realtà, unicamente i giorni festivi e

quelli

in cui l’assicurato era inabile al lavoro per malattia (cfr. doc.

169).

Con decisione del 7

novembre 2022, la Cassa ha, come visto, chiesto la restituzione di fr. 7'459.25

a titolo di prestazioni LADI (cfr. supra consid. 1.1.).

2.8.  Chiamato a

pronunciarsi, il TCA rammenta, innanzitutto, che

la controllabilità

dell’attività lavorativa e dell’orario di lavoro non è soltanto un presupposto

dell’indennità per lavoro ridotto, ma, permettendo di valutare la computabilità

della perdita di lavoro, risulta determinante anche nel contesto delle indennità

di disoccupazione e, in particolate, delle indennità compensative giusta l’art.

24 LADI (cfr. STCA 38.2012.3 del 20 febbraio 2013).

In concreto, la Cassa ha esperito

una serie di accertamenti, segnatamente interpellando, oltre al ricorrente, la

sua ex datrice di lavoro. Ne è emerso che la società non disponeva di un

sistema di controllo delle ore di lavoro prestate dai dipendenti.

Non solo, infatti, la __________

non aveva un sistema di timbratura, ma l’ “

elenco delle presenze in formato

Excel (…) gestito ed aggiornato quotidianamente dal Back Office

”, che

avrebbe dovuto indicare quando ed in che misura RI 1 aveva effettivamente

lavorato, non riporta in alcun modo le ore lavorative prestate dal dipendente,

bensì unicamente le sue assenze per malattia ed i giorni festivi (cfr. supra

consid. 2.7.).

Sebbene il contratto di lavoro

prevedesse un’occupazione nella misura del 60%, l’ex datrice di lavoro, nella

persona di __________, ha precisato, d’un lato, che il ricorrente “

arriva in

ufficio al mattino alle ore 9:00”,

che come da contratto svolgeva

“le

sue 5 ore al giorno dal lunedì al giovedì e 4 ore al giorno il venerdì

”, ma

soprattutto e d’altro lato, che “

un consulente svolge la maggior parte del

tempo fuori ufficio. In ufficio svolge solo alcune attività di gestione,

pertanto non riusciamo a controllare il loro vero operato. Siamo noi che

dobbiamo avere molta fiducia nella loro onestà e trasparenza sugli

appuntamenti, tempi di spostamento e dedizione al lavoro

” (cfr. supra

consid. 2.7.).

L’attività del ricorrente, che il

mattino in ufficio si occupava di rispondere alla mail, fissare appuntamenti in

relazione agli oggetti del proprio portafoglio, fare ricerche di nuovi immobili

e gestire i contatti (cfr. supra consid. 2.7.), del resto e per sua stessa

indicazione, poteva estendersi anche al pomeriggio, “

a dipendenza della

disponibilità dei clienti

” (cfr. supra consid. 2.7.).

In concreto, dunque, gli

accertamenti che la Cassa ha esperito (a differenza del caso sul quale si è

pronunciato il Tribunale federale con STF C 107/05 del 18 luglio 2006; cfr.

supra consid. 2.6.) non hanno permesso di stabilire con sufficiente

affidabilità in che misura RI 1 (già consulente immobiliare a tempo pieno)

fosse effettivamente attivo per conto della __________ con la quale aveva un

contratto di lavoro al 60%, ma che non disponeva un sistema di controllo delle

ore. Questo, in particolare, per quanto attiene all’operato che l’assicurato

svolgeva fuori ufficio e che costituiva una porzione rilevante del suo lavoro,

ricordato, però ed in ogni caso,

che la sola presenza negli

uffici del datore di lavoro del ricorrente non significa comunque ancora (a

maggior ragione ritenuto che il documento Excel versato agli atti nulla indica

su questo aspetto) che il suo tempo di lavoro fosse controllabile neppure con

riferimento all’attività lavorativa prestata in presenza.

Ne deriva,

secondo il principio della

verosimiglianza

preponderante valido nel settore

delle

assicurazioni sociali

(cfr. STF 8C_600/2021 del 3 marzo 2022 consid. 3, STF 8C_404/2020

dell’11 giugno 2021 consid. 6.2.1.; STF 8C_671/2020 del 14 aprile 2021 consid.

3.2.).

che, quindi, l’attività svolta dal ricorrente in termini di ore

lavorative effettive non era controllabile (cfr. al riguardo la STF 8C_699/2022

del 15 giugno 2023 ampiamente riprodotta al consid. 2.6.).

L’attuale impossibilità per il

ricorrente, che non lavorando più presso __________ non potrebbe “

impossessarsi

della propria agenda presso quest’ultima società

”, non ne soccorre la

posizione ritenuto che il medesimo, su richiesta della Cassa dell’8 agosto,

avrebbe potuto presentarla in forma anonimizzata onde tutelare la clientela,

quando ancora vi era attivo, e meglio come peraltro rilevato dalla resistente

(cfr. supra consid. 1.5.).

Va,

infatti, ricordato che il principio inquisitorio non è incondizionato, ma trova

il suo correlato nell’obbligo delle parti di collaborare (cfr. art. 43 cpv. 3 e

61 lett. c LPGA; STF 9C_377/2021 del 22 ottobre 2021 consid. 5.3.1.; DLA 2001

N. 12 pag. 145; RAMI 1994 pag. 211; AHI praxis pag. 212; DLA 1992 pag. 113; DTF

117 V 261; DTF 116 V 26 consid. 3c; DTF 115 V 142 consid. 8a).

Questo obbligo comprende in particolare quello di motivare le pretese di cui

le parti si avvalgono e quello di apportare, nella misura in cui può essere

ragionevolmente richiesto da loro, le prove dettate dalla natura della vertenza

o dai fatti invocati:

in difetto di ciò esse rischiano di dover sopportare

le conseguenze dell’assenza di prove

(cfr. STF 8C_39/2022 del 13

ottobre 2022 consid. 5.2.; STF 8C_545/2021 del 4 maggio 2022 consid. 5.1.; STF

8C_693/2020 del 26 luglio 2021 consid. 4.1.; STF 9C_97/2020 del 10 giugno 2020

consid. 3.1.; STF 8C_832/2017 del 13 febbraio 2018 consid. 3.1.; STF

9C_694/2014 del 1° aprile 2015 consid. 3.2.; STF 9C_978/2010 del 14 aprile 2011

consid. 4.1.; STF U 94/01 del 5 settembre 2001; STF P 36/00 del 9 maggio 2001;

SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a).

In ragione di quanto precede,

l’operato della Cassa, che non essendo stato comprovato da parte del ricorrente

il numero di ore di lavoro effettivamente svolto tra marzo e settembre 2022 per

la __________ ha applicato la presunzione secondo la quale si trattava, quindi,

di un impiego a tempo pieno e ricalcolato, di conseguenza, le prestazioni LADI

tenendo conto di un salario di fr. 3'900.- al mese in luogo dei 2'160.-

concordati tra RI 1 e la __________ per un’attività al 60%, non presta fianco a

critiche.

Alla luce di quanto esposto

sopra, occorre concludere che il ricorrente, nel periodo da marzo a settembre

2022 ha percepito indebitamente delle prestazioni LADI (cfr. supra consid.

2.2.).

Per

quanto attiene in generale al principio della restituzione, giova rammentare (cfr.

supra consid. 2.2.) che è tenuto alla restituzione ogni assicurato che ha

beneficiato di una prestazione, alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva

diritto. La prestazione è quindi stata erogata in contrasto con la legge.

Infatti è determinante la necessità di ristabilire l’ordine legale dopo la

scoperta del fatto nuovo. A questo stadio è irrilevante sapere se l'assicurato

era in buona fede oppure no quando ha ricevuto l'indebita prestazione.

Il

problema della buona fede è oggetto di esame nell'ambito della procedura

successiva di condono (cfr. STF 9C_321/2020 del 2 luglio 2021 consid. 7.3.2.,

di cui è prevista la pubblicazione nella Raccolta ufficiale; STF 8C_689/2016

del 5 luglio 2017 consid. 3.1.; DTF 122 V 134 consid. 2e; STFA P 91/02 dell'8

marzo 2004 consid. 3.2.; STF P 17/02 del 2 dicembre 2002; STF P 40/99 del 16

maggio 2001; STFA C 25/00 del 20 ottobre 2000; Widmer, Die Rückerstattung

unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen, Tesi, Basilea

1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese).

Il

fatto, poi, che si possano rimproverare degli errori o delle inavvertenze alla

Cassa è ininfluente. In effetti non è raro che una domanda di restituzione sia

imputabile a uno sbaglio dell’amministrazione ed è precisamente per permettere

di correggere tali errori che la legge prevede, a certe condizioni, la

restituzione di prestazioni versate a torto (cfr. STF 8C_799/2017, 8C_814/2017

dell’11 marzo 2019; STFA C 402/00 del 12 marzo 2001 consid. 2; DTF 124 V 382 consid.

1).

A

fronte delle contestazioni ricorsuali, secondo cui in concreto non sarebbero

dati i presupposti di cui all’art. 53 LPGA ed alla luce di quanto esposto ai

considerandi precedenti risulta che il ricorrente, nel periodo da marzo a

settembre 2022, ha beneficiato a torto - tramite decisioni informali di

attribuzione delle prestazioni LADI - di indennità di disoccupazione a cui non

aveva diritto siccome l’attività svolta per conto della __________ doveva

ritenersi prestata al 100% e non al 60% ed il guadagno intermedio che ne

derivava essere preso in considerazione nella misura di fr. 3'900.- in luogo di

quanto erroneamente ritenuto dalla Cassa

(cfr. supra consid. 2.2.).

Questa Corte

ritiene, dunque, che nella presente fattispecie sia dato l’adempimento

dell’art. 53 cpv. 1 e 2 LPGA (“

revisione e riconsiderazione”)

che

sottende l’obbligo di restituzione (cfr. supra consid. 2).

Più precisamente nel caso in cui

dagli atti a disposizione dell’amministrazione poteva da sempre o a partire da

un determinato momento essere desunto che l’attività svolta dall’insorgente

doveva essere considerata a tempo pieno, si tratterebbe di una

riconsiderazione, almeno per un certo lasso di tempo.

In

tale circostanza le decisioni informali di corresponsione delle IDI emesse a

suo favore erano, infatti, manifestamente errate.

Inoltre la rettifica operata

dalla Cassa che ha ricalcolato le prestazioni che spettavano al ricorrente

effettivamente da marzo a settembre 2022, risultava, con riferimento all’importo

di fr. 7'459.20, corrispondenti alle indennità ricevute per quel periodo, di

notevole importanza (cfr. supra consid. 2.2.).

Qualora, per contro,

l’amministrazione sia venuta a conoscenza solo in un secondo tempo che

l’attività svolta dal ricorrente doveva essere considerata e computata come

svolta a tempo pieno, si sarebbe confrontati con una revisione, in quanto il

fatto nuovo condurrebbe a una conclusione giuridica differente rispetto alle

decisioni informali iniziali (cfr. supra consid. 2.2.).

Ne consegue che in concreto sono

realizzate le condizioni per quanto attiene al principio della restituzione

delle prestazioni percepite indebitamente tra marzo e settembre 2022.

2.9.  A proposito dell’importo da

restituire e della relativa correttezza questo Tribunale rileva che la Cassa ha

chiesto all’insorgente di restituire della somma di fr. 7'459.20 corrispondenti

alle indennità di disoccupazione percepite tra marzo e settembre 2022, e meglio

allorquando era attivo per la __________ (cfr. supra consid. 2.6.).

Ritenuto

che per tutto il periodo oggetto della presente vertenza (marzo-settembre 2022)

il guadagno intermedio dell’assicurato avrebbe dovuto essere preso in

considerazione nella misura di fr. 3'900.-, a fronte di un guadagno assicurato

di fr. 4'411.-, è a ragione che la Cassa ha richiesto la restituzione

dell’integralità delle prestazioni erogate a loro favore di fr. 7'459.25.

L’insorgente,

del resto, non ha formulato specifiche censure in merito all’entità della somma

chiesta in restituzione.

2.10.  In

esito a quanto precede, questo Tribunale non può che confermare la decisione su

opposizione del 16 febbraio 2023.

2.11.  L’art.

61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura

deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la

tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla

parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica

della LPGA.

L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la

procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima

data è entrato in vigore l’art. 61 lett. f

bis

LPGA secondo cui in

caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se

la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il

tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento

temerario o sconsiderato.

In casu, trattandosi di prestazioni LADI, in

relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese, non

si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2023.2 del 3 aprile 2023 consid.

2.9.; STCA 38.2022.87 del 16 gennaio 2023 consid. 2.14.; STCA 38.2022.57 del 3

ottobre 2022 consid. 2.15.; STCA 38.2022.52 del 22 agosto 2022 consid. 2.10.;

STCA 38.2022.20 del 25 aprile 2022 consid. 2.9.; STCA 38.2021.89 del 7 febbraio

2022 consid. 2.11.).

Sul

tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2

giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF

9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo

cfr.

Ares Bernasconi

, Actualités

du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux

cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in

SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

Dispositiv
  1. dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente                                                 Il segretario di Camera Daniele Cattaneo                                         Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Raccomandata

Incarto n.38.2023.22

CL/DC

Lugano

14 agosto 2023

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Christiana Lepori, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 22 marzo 2023 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 16 febbraio 2023 emanata dalla

CO 1

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto                    in fatto

1.5.  Con risposta del 18 aprile 2023 la Cassa ha postulato la reiezione del ricorso sulla base delle seguenti argomentazioni:

consideratoin diritto

L'art. 25 cpv. 1 LPGA stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.

I principi giurisprudenziali attinenti alla restituzione di prestazioni elaborati dal Tribunale federale anteriormente alla LPGA conservano tutta la loro validità anche sotto l’egida di questa legge (cfr. STF 8C_938/2008 del 22 settembre 2009 consid. 3.1.; DTF 130 V 318 consid. 5).

L'obbligo di restituzione presuppone che siano adempiute le condizioni di una riconsiderazione o di una revisione della decisione con la quale sono state attribuite le prestazioni (cfr. STF 8C_294/2018 del 28 giugno 2018 consid. 4.1.; STF 8C 565/2016 del 26 ottobre 2016 consid. 2; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; DTF 129 V 110 consid. 1.1; DLA 2006 p. 218 e DLA 2006 pag. 158).

La riconsiderazione e la revisione sono ormai esplicitamente regolate all'art. 53 LPGA, che ha codificato la giurisprudenza anteriore alla sua entrata in vigore (cfr. STF U 408/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; STF K 147/03 del 12 marzo 2004; STF U 149/03 del 22 marzo 2004; STF I 133/04 dell'8 febbraio 2005).

Analogamente alla revisione delle sentenze delle autorità giudiziarie, l'amministrazione deve procedere alla revisione processuale di una decisione cresciuta in giudicato quando sono scoperti nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a indurre a una conclusione giuridica differente (cfr. art. 53 cpv. 1 LPGA; STF 8C_549/2015 del 28 ottobre 2015 consid. 4; STF U 409/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; SVR 2004 ALV N° 14; DTF 127 V 466 consid. 2 a pag. 469).

Più precisamente le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se l'assicurato o l'assicuratore scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in precedenza (cfr. STF 8C_562/2019 del 16 giugno 2020 consid. 3.; STF 8C_257/2011 del 14 giugno 2011 consid. 4).

Inoltre l’amministrazione può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, se essa è senza dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante (cfr. art. 53 cpv. 2 LPGA, STF 8C_624/2018 dell’11 marzo 2019 consid. 2.2.; STF 8C_113/2012 del 21 dicembre 2012 consid. 5.1.; STF U 408/06 del 25 giugno 2007).

Circa l'ulteriore presupposto necessario per poter riconsiderare una decisione, ovvero quello dell'importanza particolare che deve rivestire la rettifica, si veda pure STF 9C_603/2016 del 30 marzo 2017; STFA C 24/01 e C 137/01 del 28 aprile 2003; STFA C 44/02 del 6 giugno 2002 e DLA 2000 N. 40, pag. 208.

Questi principi si applicano anche quando delle prestazioni sono state accordate senza una decisione formale e che il loro versamento ha comunque acquisito forza di cosa giudicata (cfr. STF 8C_719/2008 del 1° aprile 2009 consid. 3.1.; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; DTF 129 V 110 consid. 1.1).

Il guadagno intermedio, ai sensi dell'art. 24 LADI, deve essere inteso nel senso di salario lordo (cfr. SVR 1995 ALV Nr. 48 nella quale, a proposito del guadagno intermedio si parla di "Bruttomonatslohn" o di "Bruttolohn"; STCA 38.2005.52 dell’8 settembre 2005 consid. 1.6. e 2.4.).

per un totale di fr. 7'459.25.

Va, infatti, ricordato che il principio inquisitorio non è incondizionato, ma trova il suo correlato nell’obbligo delle parti di collaborare (cfr. art. 43 cpv. 3 e 61 lett. c LPGA; STF 9C_377/2021 del 22 ottobre 2021 consid. 5.3.1.; DLA 2001 N. 12 pag. 145; RAMI 1994 pag. 211; AHI praxis pag. 212; DLA 1992 pag. 113; DTF 117 V 261; DTF 116 V 26 consid. 3c; DTF 115 V 142 consid. 8a).

Per quanto attiene in generale al principio della restituzione, giova rammentare (cfr. supra consid. 2.2.) che è tenuto alla restituzione ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto. La prestazione è quindi stata erogata in contrasto con la legge. Infatti è determinante la necessità di ristabilire l’ordine legale dopo la scoperta del fatto nuovo. A questo stadio è irrilevante sapere se l'assicurato era in buona fede oppure no quando ha ricevuto l'indebita prestazione.

Il problema della buona fede è oggetto di esame nell'ambito della procedura successiva di condono (cfr. STF 9C_321/2020 del 2 luglio 2021 consid. 7.3.2., di cui è prevista la pubblicazione nella Raccolta ufficiale; STF 8C_689/2016 del 5 luglio 2017 consid. 3.1.; DTF 122 V 134 consid. 2e; STFA P 91/02 dell'8 marzo 2004 consid. 3.2.; STF P 17/02 del 2 dicembre 2002; STF P 40/99 del 16 maggio 2001; STFA C 25/00 del 20 ottobre 2000; Widmer, Die Rückerstattung unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen, Tesi, Basilea 1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese).

Il fatto, poi, che si possano rimproverare degli errori o delle inavvertenze alla Cassa è ininfluente. In effetti non è raro che una domanda di restituzione sia imputabile a uno sbaglio dell’amministrazione ed è precisamente per permettere di correggere tali errori che la legge prevede, a certe condizioni, la restituzione di prestazioni versate a torto (cfr. STF 8C_799/2017, 8C_814/2017 dell’11 marzo 2019; STFA C 402/00 del 12 marzo 2001 consid. 2; DTF 124 V 382 consid. 1).

A fronte delle contestazioni ricorsuali, secondo cui in concreto non sarebbero dati i presupposti di cui all’art. 53 LPGA ed alla luce di quanto esposto ai considerandi precedenti risulta che il ricorrente, nel periodo da marzo a settembre 2022, ha beneficiato a torto - tramite decisioni informali di attribuzione delle prestazioni LADI - di indennità di disoccupazione a cui non aveva diritto siccome l’attività svolta per conto della __________ doveva ritenersi prestata al 100% e non al 60% ed il guadagno intermedio che ne derivava essere preso in considerazione nella misura di fr. 3'900.- in luogo di quanto erroneamente ritenuto dalla Cassa(cfr. supra consid. 2.2.).

Più precisamente nel caso in cui dagli atti a disposizione dell’amministrazione poteva da sempre o a partire da un determinato momento essere desunto che l’attività svolta dall’insorgente doveva essere considerata a tempo pieno, si tratterebbe di una riconsiderazione, almeno per un certo lasso di tempo.

In tale circostanza le decisioni informali di corresponsione delle IDI emesse a suo favore erano, infatti, manifestamente errate.

Ne consegue che in concreto sono realizzate le condizioni per quanto attiene al principio della restituzione delle prestazioni percepite indebitamente tra marzo e settembre 2022.

Ritenuto che per tutto il periodo oggetto della presente vertenza (marzo-settembre 2022) il guadagno intermedio dell’assicurato avrebbe dovuto essere preso in considerazione nella misura di fr. 3'900.-, a fronte di un guadagno assicurato di fr. 4'411.-, è a ragione che la Cassa ha richiesto la restituzione dell’integralità delle prestazioni erogate a loro favore di fr. 7'459.25.

L’insorgente, del resto, non ha formulato specifiche censure in merito all’entità della somma chiesta in restituzione.

2.10.  In esito a quanto precede, questo Tribunale non può che confermare la decisione su opposizione del 16 febbraio 2023.

2.11.  L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA.

L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbisLPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In casu, trattandosi di prestazioni LADI, in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2023.2 del 3 aprile 2023 consid. 2.9.; STCA 38.2022.87 del 16 gennaio 2023 consid. 2.14.; STCA 38.2022.57 del 3 ottobre 2022 consid. 2.15.; STCA 38.2022.52 del 22 agosto 2022 consid. 2.10.; STCA 38.2022.20 del 25 aprile 2022 consid. 2.9.; STCA 38.2021.89 del 7 febbraio 2022 consid. 2.11.).

Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr.Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                 Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo                                         Gianluca Menghetti