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38.2022.79

Negato diritto ILR (1.6-31.8.22) a società attiva nel settore della modifica veicoli. Attività non intralciata da motivi legati a pandemia. Non erano più in vigore particolari misure restrittive e in TI vigeva obbligo mascherina solo in strutture sanitarie e sociosanitar. In ogni caso oscillaz. <25%

Ticino · 2023-01-30 · Italiano TI
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Erwägungen (7 Absätze)

E. 1 Le perdite di lavoro dovute a provvedimenti delle autorità o ad altre circostanze non imputabili al datore di lavoro sono computabili se il datore di lavoro non può evitarle mediante provvedimenti adeguati ed economicamente sopportabili o rende­re un terzo responsabile del danno.

E. 2 La perdita di lavoro è segnatamente computabile se è stata cagionata da:

a. il divieto di importare o di esportare materie prime o merci;

b. il contingentamento delle materie prime o dei materiali d’esercizio, compresi i combustibili;

c. restrizioni di trasporto o chiusura delle vie d’accesso;

d. interruzioni di lunga durata o restrizioni notevoli dell’approvvigionamento energetico;

e. danni causati da forze naturali.

E. 2.10 L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti ; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. f bis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. Nel caso concreto, trattandosi di prestazioni LADI, in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2022.27-28 del 18 luglio 2022 consid. 2.17; STCA 38.2021.97 del 25 aprile 2022 consid. 2.2.14.; STCA 38.2021.89 del 7 febbraio 2022 consid. 2.11.; STCA 38.2021.32 del 13 settembre 2021 consid. 2.11.). Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi , Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

E. 3 La perdita di lavoro non è computabile se i provvedimenti delle autorità sono dovuti a circostanze delle quali il datore di lavoro è responsabile.

E. 4 L'accesso dei minori è consentito e si applicano le stesse condizioni degli adulti, compreso l'obbligo di indossare la mascherina a partire dai 6 anni. (…) Art.

E. 9 1 Qualora la situazione sanitaria richiedesse una limitazione del diritto di visita (es. focolaio di malattia trasmissibile), la Direzione limita o vieta immediatamente l'accesso all’intero Istituto o parti dello stesso ed è tenuta a informare tempestivamente il Medico cantonale per avallo. 2 Al di fuori di situazioni specifiche e contingenti, la Direzione non può introdurre nuove limitazioni al diritto di visita o di movimento degli ospiti residenti senza informazione, motivazione ed esplicito consenso da parte del Medico cantonate. 3 La Direzione veglia affinché terzi accedano alla struttura solo per lavoro, formazione, visite o necessità di funzionamento dell'lstituto e nel rispetto di tutte le misure di igiene atte a prevenire un eventuale contagio da SARS-CoV-2. (…) Art. 11   Il personale è soggetto all'obbligo della mascherina all'interno dell'lstituto per tutto il turno di lavoro, fatto salvo nei locali nei quali si trova da solo. L'uso della mascherina è obbligatorio anche durante le riunioni e le formazioni. (…)” Il 25 maggio 2022 il Direttore Sanitario e la Responsabile settore Sanitario dell’Ente Autonomo Lugano Istituti Sociali (LIS) ha emesso una Direttiva sulle attività delle Case per Anziani, sull’accesso e sulla gestione del personale curante e assistenziale nella quale viene sottolineato che: " (…) ACCESSO ALLE STRUTTURE Lieti di allentare ulteriormente le restrizioni che ci hanno accompagnato negli ultimi due anni, chiediamo lo sforzo di mantenere le seguenti MISURE DI PROTEZIONE per tutti coloro che accedono alle nostre strutture: Disinfezione delle mani Utilizzo della mascherina chirurgica indossata correttamente a partire dai 6 anni Le visite ai residenti sono libere negli spazi comuni interni, esterni e nelle camere dei residenti. Nelle camere invitiamo di accedere contemporaneamente a un massimo dì due visitatori, mentre negli spazi comuni si dovrà rispettare il limite massimo indicato. L'accesso al Bar della casa è ammesso anche agli esterni. Viene mantenuto il rilevamento automatico della mascherina mentre la procedura di AUTO REGISTRAZIONE sarà sospesa. Non possono accedere alla struttura i visitatori che presentano una malattia COVID-19 o sintomi riconducibili definiti nell'ultima versione del documento "Nuovo Coronavirus, Criteri di sospetto (Allegato documento UFSP aggiornato il 03.02.2022) per un minimo di 7 giorni dalla data del tampone PCR positivo. La procedura di auto registrazione all'ingresso è sospesa e sostituita dall'autocontrollo (la persona auto-valuta la comparsa di sintomi e si astiene dall'entrare in CpA. (…)” Il 13 ottobre 2022 il Medico cantonale ha emanato una nuova Direttiva nella quale figurano in particolare le seguenti disposizioni: " (…) Art. 1 1 Gli Istituti per invalidi, Centri diurni terapeutici e Centri Diurni Socioassistenziali sono chiamati a svolgere le proprie attività in conformità alle norme di igiene del proprio piano di protezione settoriale. Non sono tenuti ad applicare il resto degli articoli. 2 La presente Direttiva si applica interamente e solamente alle Case per Anziani. 3 Ogni attività all'interno del settore di cui alla presente Direttiva avviene, sotto il profilo igienico, in conformità al piano di protezione settoriale. Art. 2 1 L'accesso alle strutture è consentito, in regime di autocontrollo, ma solo a persone che hanno un motivo professionale, formativo o relazionale con gli ospiti. 2 L'accesso è anche ammesso ad esterni, se la Direzione lo autorizza esplicitamente e lo regolamenta, a locali espositivi, di ristoro ed a spazi comuni con scopi ricreativi, culturali, religiosi o simili. 3 Le visite sono ammesse nel rispetto di un numero massimo di persone per locale o per stanza e degli orari di visita, definiti dalla Direzione, con l'intento di contenere in modo ragionevole il rischio di contagio. 4 In caso di disputa la Direzione è autorizzata a procedere con controlli e decide I'eventuale espulsione. (…) Art. 4 1 All'entrata della Struttura si richiama al rispetto delle misure di igiene e gli ospiti e i visitatori disinfettano le mani. 2 L'uso della mascherina per i visitatori è sempre obbligatorio, per l'intera permanenza all'interno della struttura. Essa è richiesta a partire dai 6 anni. (…)” 2.7.  Chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte, in relazione alla domanda di indennità per lavoro ridotto del 20 maggio 2022, per il periodo 1° giugno – 31 agosto 2022, ricorda innanzitutto che l’art. 31 cpv. 1 lett. d LADI prevede che i lavoratori hanno diritto all’indennità per lavoro ridotto se “la perdita di lavoro è probabilmente temporanea ed è presumibile che con la diminuzione del lavoro potranno essere conservati i posti di lavoro” (cfr. consid. 2.3.). Per costante giurisprudenza federale si presume che la perdita di lavoro sia temporanea (cfr. DTF 111 V 379 consid. 2b pag. 384, Rubin , “Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage”. Ed. Schulthess 2014 pag. 345). Le direttive della SECO (cfr. consid. 2.4.) stabiliscono peraltro chiaramente che “ sia la pandemia stessa, sia la perdita di lavoro ad essa associata devono essere considerate temporanee ”. Le stesse prevedono, ad ogni modo, che il datore di lavoro deve comprovare in modo verosimile che le perdite di lavoro suscettibili di verificarsi nell’impresa sono riconducibili alla pandemia (cfr. consid. 2.4.). Ciò è stato confermato dal Tribunale federale nella sentenza 8C_503/2021 del 18 novembre 2021, pubblicata in SVR 2022 ALV Nr. 17 pag. 57, nella STF 8C_555/2021 del 24 novembre 2021 e nella STF 8C_752/2021 del 15 marzo 2022 pubblicata in DLA 2022 Nr. 11 pag. 323-325 (cfr. consid. 2.5). 2.8.  Come visto sopra, il 20 maggio 2022, quando la ricorrente ha inoltrato la nuova domanda di lavoro ridotto, in Svizzera non erano più in vigore particolari misure restrittive connesse alla pandemia da coronavirus. Più specificatamente dal 17 febbraio 2022 vigeva unicamente l’obbligo per le persone a partire dai

E. 12 anni di portare la mascherina facciale nei settori chiusi di veicoli del trasporto pubblico, nei luoghi chiusi accessibili al pubblico di ospedali, cliniche, case di cura e case per anziani, come pure l’isolamento di cinque giorni per le persone malate di Covid-19 o contagiate dal SARS-CoV-2. A far tempo dal 1° aprile 2022 sono stati revocati anche gli ultimi provvedimenti volti a combattere la pandemia (cfr. consid. 2.6., consid. 1.7.). Da notare che nel Canton Ticino il personale attivo nelle strutture sanitarie e sociosanitarie era comunque sempre tenuto ad indossare una mascherina. Gli ospiti di Case per anziani, Istituti per invalidi, Centri diurni terapeutici e Centri Diurni Socioassistenziali non erano soggetti all’obbligo di mascherina nè all’interno dell’istituto, nè sul sedime esterno nell’edificio. Terze persone potevano accedervi rispettando tutte le misure di igiene atte a prevenire un eventuale contagio da SARS-CoV-2 per ragioni di lavoro, formazione, visite o necessità di funzionamento dell’istituto (cfr. Direttiva del medico cantonale riprodotta al consid. 2.6). Dal Comunicato stampa del Consiglio federale del 24 agosto 2022 risulta peraltro quanto segue: " (…) Visto l’andamento dell’attuale ondata di Omicron BA.5, che ha causato molte nuove infezioni durante i mesi estivi, è presumibile che, grazie alla vaccinazione e alle infezioni contratte, l’immunità nella popolazione sia elevata. Circa il 70 per cento della popolazione svizzera e l’80 per cento delle persone a partire dai 16 anni hanno ricevuto un’immunizzazione di base e circa due terzi di loro anche la prima vaccinazione di richiamo. Tenendo conto anche dei contagi, più del 97 per cento della popolazione svizzera dovrebbe essere entrata in contatto con il virus. (..,)” (Doc. 12) Alla luce di questi elementi il TCA ritiene che, nel periodo in questione (1° giugno

- 31 agosto 2022), l’attività del venditore per la Svizzera tedesca della RI 1 per il quale è stata chiesta l’indennità di lavoro ridotto non è stata intralciata per motivi legati alla pandemia. Infatti, a quel momento, non erano più in vigore restrizioni (cfr. le sentenze federali riprodotte al consid. 2.5). La situazione era dunque ben diversa da quella che aveva portato la RI 1 a preannunciare il lavoro ridotto il 2 marzo 2020 per i tre dipendenti dell’azienda con la motivazione che “ dalla fine delle vacanze di carnevale, i nostri appuntamenti con potenziali clienti in tutta la Svizzera, sono stati annullati in quanto non vogliono più incontrarci per paura del contagio (soprattutto perchè veniamo dal Cantone Ticino). La riuscita delle vendite dipende dalla possibilità del potenziale cliente di visionare e provare materialmente gli allestimenti installati su autoveicoli per il trasporto disabili. Ad oggi, moltissimi concessionari di vendita auto ed importatori, sono chiusi ” (cfr. doc. 15 punto 11a). A quel momento erano state differite le seguenti ordinazioni: " (…) I potenziali clienti preferiscono aspettare per vedere come evolve la situazione coronavirus e quindi rimandano gli acquisti di veicoli. Tipo delle ordinazioni; vendita modifiche per: 1 x __________ CHF 20'000.- 2 x __________ CHF 40'000.- 2 x __________ CHF 40'000.- 1 x __________ CHF 16'000.- Totale ordinazioni differite CHF 116'000.-.” (Doc. 15 punto 11c)). La situazione era pure diversa da quella trattata nella STCA 42.2022.51-52 del 10 ottobre 2022 nella quale questo Tribunale ha riconosciuto per principio il diritto all’IPG Corona alla gerente della società qui ricorrente e a suo marito nel periodo ottobre 2021 - gennaio 2022. Per quel che riguarda i clienti privati della ricorrente la Sezione del lavoro ha giustamente sottolineato (cfr. consid. 1.5 e 1.7) che l’utilizzo della mascherina facciale avrebbe permesso i contatti tra il venditore e i potenziali clienti privati e i loro familiari. Analoghe considerazioni valgono pure per quel che concerne i contatti con i clienti commerciali (garages) e con i clienti istituzionali. A proposito di questi ultimi va rilevato che i contatti avvenivano comunque tra il venditore e i responsabili incaricati dell’acquisto di autoveicoli all’interno delle singole strutture. La partecipazione degli ospiti delle strutture ad eventuali dimostrazioni del funzionamento potevano avvenire attraverso l’utilizzo della mascherina (cfr. consid. 2.6 in fine). Del resto tali dimostrazioni hanno luogo per definizione all’esterno dell’istituto. Quanto alla circostanza che, visto il momento di generale difficoltà economica, i vari istituti rinunciavano ad acquistare nuovi mezzi di trasporto in sostituzione di quelli vetusti, a ragione l’amministrazione ha rilevato che questa argomentazione appare poco credibile nella misura in cui la sicurezza nel trasporto degli utenti particolarmente fragili deve comunque essere pienamente garantita. Da ciò consegue che, o il veicolo necessario non era più idoneo a svolgere il proprio compito e quindi doveva comunque essere cambiato (se del caso facendo capo a sussidi pubblici e/o privati) oppure era ancora idoneo e quindi continuava a essere utilizzato. In questa seconda ipotesi il fatto che un ente istituzionale acquisti o non acquisti un nuovo veicolo da modificare è una circostanza che fa parte del normale rischio aziendale della ricorrente. Anche la questione del ritardo nella fornitura dei veicoli da parte dei produttori, peraltro sollevata soltanto abbondanzialmente dalla RI 1 (cfr. consid. 1.6), che avrebbe spinto i clienti a ritardare le ordinazioni, non appare determinante. Infatti è comunque evidente che, sapendo che i tempi per la consegna del veicolo sono lunghi e il mezzo di trasporto è realmente necessario, l’ordinazione va effettuata il più presto possibile e non procrastinata nel tempo. Come rilevato dalla Sezione del lavoro, dalla documentazione allegata dalla ricorrente alla propria opposizione (cfr. doc. 7 allegato B) emerge pure che in taluni casi i garages non sono interessati ai servizi dell’azienda (ad esempio perchè il cliente ha già una ditta che si occuperà delle modifiche) o hanno rinviato il colloquio con il venditore dopo il periodo estivo. Si tratta di circostanze rientranti nel normale rischio aziendale del datore di lavoro. Comunque, anche volendo ammettere che alcuni elementi risultanti dalla documentazione allegata potrebbero fare concludere per una perdita di lavoro almeno in parte legata alla pandemia (esempio la manifestazione organizzata il 1° giugno 2022 in collaborazione con il partner __________ andata deserta) o al ritardo nella fornitura di veicoli, la richiesta di indennità per lavoro ridotto non potrebbe essere accolta. Infatti, la Sezione del lavoro, dopo avere giustamente effettuato il paragone della cifra di affari della ditta nei primi mesi dell’anno 2022 con quelli del medesimo periodo dei quattro anni precedenti lo scoppio della pandemia (2016-2019, cfr. doc. 1 punto 6.1b e doc. 7 retro e quindi includendo anche il 2019, cfr. doc. 5 allegato B e consid. 1.7 in fine) ed escludendo gli anni 2020 e 2021 ha constatato una riduzione della cifra d’affari del 23%. Ora siccome tale oscillazione è inferiore al 25%, secondo la giurisprudenza essa fa parte del normale rischio aziendale (cfr. STCA 38.2021.100 del 21 marzo 2022 e STCA 38.2021.97 del 25 aprile 2022, riassunte al consid. 2.6; STCA 38.2022.33 del 16 agosto 2022; STCA 38.2022.27-28 del 18 luglio 2022; STCA 38.2021.55 del 29 novembre 2021). Alla luce di quanto appena esposto, la decisione su opposizione del 6 settembre 2022 con la quale la Sezione del lavoro ha negato alla ricorrente il diritto a indennità per lavoro ridotto per il periodo dal 1° giugno al 31 agosto 2022 deve essere confermata. 2.9.  La ricorrente ha dichiarato la propria disponibilità a fornire, telefonicamente o di persona, ulteriori informazioni e delucidazioni. Quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure STF 8C_611/2019 dell’11 maggio 2020 consid. 5.2.; STF 8C_139/2019 del 18 giugno 2019 consid. 3.3.; STF 9C_847/2017 del 31 maggio 2018 consid. 5.1.; STF 9C_35/2018 del 29 marzo 2018 consid. 6; STF 9C_588/2017 del 21 novembre 2017 consid. 7.2.; STF 9C_775/2016 del 2 giugno 2017 consid. 6.4.; STF 8C_794/2016 del 28 aprile 2017 consid. 4.2.; STF 9C_737/2012 del 19 marzo 2013; STF 9C_632/2012 del 10 gennaio 2013; STF 9C_231/2012 del 24 agosto 2012; STF 8C_556/2010 del 24 gennaio 2011). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata). Il TCA, ritenendo sufficientemente chiarite le circostanze rilevanti, rinuncia all’audizione della ricorrente.

Dispositiv
  1. dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente                                                 Il segretario di Camera Daniele Cattaneo                                         Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Raccomandata

Incarto n.38.2022.79

dc/sc

Lugano

30 gennaio 2023

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 4 ottobre 2022 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 6 settembre 2022 emanata da

Sezione del lavoro,6501 Bellinzona

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenutoin fatto

Dal relativo Formulario di preannuncio si evince, innanzitutto, che il lavoro ridotto colpisce uno dei tre dipendenti (tutti beneficiano di un contratto di lavoro di durata indeterminata) e che la perdita di lavoro probabile è del 60% (cfr. doc. 1 punti 3.1 e 4.1).

L’organigramma aziendale è costituito da __________ (gerente), __________ (contabilità) e __________ (venditore).

La ditta, dopo avere ricordato che “la nostra società modifica veicoli speciali e veicoli per il trasporto di disabili” (per più ampie informazioni cfr. __________) e che è stata creata il 16 maggio 2012 (cfr. doc. 1 punto 5.1), ha così illustrato i motivi alla base del mutato volume di ordinazioni:

La RI 1 ha poi così illustrato le circostanze che hanno portato all’introduzione del lavoro ridotto:

consideratoin diritto

2.1.  I presupposti del diritto all'indennità per lavoro ridotto sono regolati all'art. 31 LADI.

Questa disposizione prevede esaustivamente (cfr. DTF 119 V 36) quattro condizioni materiali, espresse positivamente, e tre condizioni personali, espresse negativamente, per potere beneficiare dell'indennità per lavoro ridotto.

Le condizioni positive sono enumerate al cpv. 1 dell'art. 31 LADI secondo cui i lavoratori, il cui tempo normale di lavoro è ridotto o il cui lavoro è integralmente sospeso, hanno diritto a una indennità per lavoro ridotto se:

"a.   sono soggetti all'obbligo di contribuzione all'assicurazione contro

la disoccupazione e non hanno ancora raggiunto l'età minima per l'obbligo di contribuzione nell'AVS;

b.   la perdita di lavoro è computabile (art. 32);

c.   il rapporto di lavoro non è stato disdetto;

d.   la perdita di lavoro è probabilmente temporanea ed è presumibile che con la diminuzione del lavoro potranno essere conservati i loro posti di lavoro."

Secondo il cpv. 1bisin vigore dal 1° luglio 2003 per verificare i presupposti del diritto di cui al cpv. 1 lett. d, in casi eccezionali può essere effettuata un'analisi aziendale a carico del fondo di compensazione.

I requisiti appena esposti devono essere adempiuti nella loro totalità.

L’art. 32 cpv. 1 LADI prevede che:

"Una perdita di lavoro è computabile se:

a.è dovuta a motivi economici ed è inevitabile e

b.per ogni periodo di conteggio è di almeno il 10 per cento delle ore di lavoro normalmente fornite in complesso dai lavoratori dell’azienda.”

Il cpv. 3 dell’art. 32 LADI stabilisce che;

"Il Consiglio federale disciplina per i casi di rigore la computabilità di perdite di lavoro riconducibili a provvedimenti delle autorità, a perdite di clienti dovute alle condizioni meteorologiche o ad altre circostanze non imputabili al datore di lavoro. Esso può, per questi casi, prevedere termini di attesa più lunghi di quelli di cui al capoverso 2 e stabilire che la perdita di lavoro è computabile soltanto in caso di completa cessazione o considerevole limitazione dell’esercizio.”

Al riguardo l’art. 51 OADI precisa quanto segue:

"1Le perdite di lavoro dovute a provvedimenti delle autorità o ad altre circostanze non imputabili al datore di lavoro sono computabili se il datore di lavoro non può evitarle mediante provvedimenti adeguati ed economicamente sopportabili o rende­re un terzo responsabile del danno.

3La perdita di lavoro non è computabile se i provvedimenti delle autorità sono dovuti a circostanze delle quali il datore di lavoro è responsabile.

4La perdita di lavoro dovuta a un danno non è computata nella misura in cui sia coperta da un’assicurazione privata. Se il datore di lavoro non è assicurato contro una tale perdita, ancorché l’assicurazione sia possibile, la perdita di lavoro è com­putata il più presto dopo la fine del periodo di disdetta applicabile al contratto di lavoro in­dividuale.”

L’art. 33 LADI enuncia:

a. se è dovuta a misure d’organizzazione aziendale, come lavori di pulizia, di ripa­razione o di manutenzione, nonché ad altre interruzioni dell’esercizio, usuali e ricorrenti, oppure a circostanze rientranti nella sfera normale del rischio azien­dale del datore di lavoro;

b. se è usuale nel ramo, nella professione o nell’azienda oppure se è causata da oscillazioni stagionali del grado d’occupazione;

c. in quanto cada in giorni festivi, sia cagionata da vacanze aziendali o sia fatta valere soltanto per singoli giorni immediatamente prima o dopo giorni festivi o vacanze aziendali;

d. se il lavoratore non accetta il lavoro ridotto e dev’essere pertanto rimunerato secondo il contratto di lavoro;

e. in quanto concerna persone vincolate da un rapporto di lavoro di durata deter­minata o da un rapporto di tirocinio o al servizio di un’organizzazione per la­voro temporaneo oppure;

f.  se è la conseguenza di un conflitto collettivo di lavoro nell’azienda in cui lavo­ra l’assicurato.

2Il Consiglio federale, per evitare abusi, può prevedere altri casi in cui la perdita di lavoro non è computabile.

3Il Consiglio federale definisce il concetto di oscillazioni stagionali del grado d’occupazione.”

Le condizioni negative sono stabilite all'art. 31 cpv. 3 LADI, secondo cui non hanno diritto all'indennità per lavoro ridotto:

"a. i lavoratori, la cui perdita di lavoro non è determinabile o il cui                                 tempo di lavoro non è

sufficientemente controllabile;

b. il coniuge del datore di lavoro occupato nell'azienda di

quest'ultimo;

c. le persone che, come soci, compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo dell'azienda, determinano o possono influenzare risolutamente le decisioni del datore di lavoro, come anche i loro coniugi occupati nell'azienda."

2.2.  Nella Prassi LADI ILR, la Segreteria di Stato dell’economia (in seguito: SECO) ha stabilito che:

"(…)

C3La perdita di lavoro dovuta a motivi economici deve essere inevitabile (cfr. G15). Il datore di lavoro deve intraprendere tutto quanto si possa ragionevolmente pretendere da lui per evitare o abbreviare le perdite di lavoro. Si tratta in questo caso dell’obbligo, previsto dalla legge, di prevenire e ridurre il danno.

C4La cassa nega il diritto all’indennità soltanto se può dimostrare, in base a sufficienti motivi concreti, che la perdita di lavoro avrebbe potuto essere evitata e se vi sono misure che il datore di lavoro ha omesso di adottare.

C5Il lavoro ridotto non deve essere considerato a priori come una misura evitabile perché il datore di lavoro avrebbe potuto evitarlo licenziando parte del personale o perché i lavoratori avrebbero potuto trovare un'occupazione presso un altro datore di lavoro.

C6Se però il datore di lavoro è consapevole da tempo che la sua azienda necessita di una ristrutturazione, si può esigere che quest’ultimo adotti per tempo i necessari provvedimenti (p. es. adeguamento della sua gamma di prodotti alle nuove esigenze del mercato).

(…).

C9Le perdite di lavoro dovute a provvedimenti delle autorità o ad altre circostanze non imputabili al datore di lavoro sono computabili se il datore di lavoro non può evitarle mediante provvedimenti adeguati ed economicamente sopportabili o non può rendere un terzo responsabile del danno.

(…).

D1Una perdita di lavoro non è computabile se:

·è dovuta ad altre interruzioni dell’esercizio, usuali e ricorrenti, oppure a circostanze rientranti nella sfera normale del rischio aziendale del datore di lavoro;

·cade in giorni festivi, è cagionata da vacanze aziendali o è fatta valere soltanto per singoli giorni immediatamente prima o dopo giorni festivi o vacanze aziendali;

·concerne persone vincolate da un rapporto di lavoro di durata determinata;

·concerne persone al servizio di un’organizzazione per lavoro temporaneo;

·è la conseguenza di un conflitto collettivo di lavoro nell’azienda in cui lavora l’assicurato.

La perdita di lavoro non è computabile in nessuno di questi casi anche se è dovuta a provvedimenti delle autorità o ad altre circostanze non imputabili al datore di lavoro (C7 segg.)

ðGiurisprudenza

DLA 1996/1997 pag. 54 (Un istituto che si occupa essenzialmente di test di screening della tubercolosi presso i ragazzi in età scolastica subisce una perdita di lavoro in seguito a una decisione dell'autorità cantonale della sanità pubblica che ordina la soppressione di questi test. Una simile perdita di lavoro è legata ai progressi compiuti nella lotta contro la tubercolosi e rientra nei rischi normali di questo tipo di istituto)

DTF 121 V 371 (Una perdita di lavoro dovuta a una diminuzione dei sussidi rientra nella sfera normale del rischio aziendale di un'impresa di trasporto ferroviario, è usuale nel ramo e, con molta probabilità, considerata la situazione finanziaria della Confederazione, non è solo temporanea)

DTF 119 V 498 (Per un’impresa specializzata nella costruzione di gallerie, l’afflusso imprevedibile di acqua ad alto tenore solforico e cloridrico malgrado le indagini preliminari non rientra nella sfera normale del rischio aziendale)

Sfera normale del rischio aziendale

D2Una perdita di lavoro non è computabile se è dovuta a misure d’organizzazione aziendale, come lavori di pulizia, di riparazione o di manutenzione, nonché ad altre interruzioni dell’esercizio, usuali e ricorrenti, oppure a circostanze rientranti nella sfera normale del rischio aziendale. Rientrano nella sfera normale del rischio aziendale le perdite di lavoro usuali che si verificano regolarmente e che, pertanto, sono prevedibili e possono essere calcolate in anticipo.

D3I rischi aziendali «normali» non possono, secondo la giurisprudenza, essere determinati in base a un criterio applicabile a tutte le aziende. Vanno invece determinati nei singoli casi in base all'attività specifica dell'azienda e alla situazione che la caratterizza. Le perdite di lavoro che possono intervenire in ogni azienda rientrano nella sfera normale del rischio aziendale. Soltanto le perdite di lavoro straordinarie per l'azienda sono computabili.

D5Il fatto che il datore di lavoro si concentri su un grande cliente o su un cliente principale non è di per sé un motivo sufficiente per negargli il diritto all’ILR adducendo che la diminuzione delle ordinazioni rientra nella sfera normale del rischio aziendale. Il servizio cantonale si oppone al versamento dell’indennità se l'azienda non dimostra in modo credibile che il cliente effettuerà in tempi brevi nuove ordinazioni che le permetteranno di ritornare a lavorare a pieno regime o che troverà nuovi sbocchi sul mercato.

D6Rientrano nella sfera normale del rischio aziendale in particolare: le fluttuazioni regolari delle ordinazioni e le perdite di lavoro dovute a lavori di rinnovo o di revisione; le oscillazioni del grado di occupazione causate da un aumento della concorrenza; le perdite di lavoro nel settore della costruzione derivanti dal rinvio dei lavori per insolvibilità del committente o dal ritardo di un progetto in seguito a una procedura di opposizione pendente; le perdite di lavoro dovute a malattia, infortunio o ad altre assenze del datore di lavoro o di un dirigente. (…)”

"(…)

2.1    Perdita di lavoro temporanea

Anche ammesso che la pandemia si verifichi in varie ondate, va notato che sia la pandemia stessa sia la perdita di lavoro ad essa associata devono essere considerate temporanee.

2.2   Perdite di lavoro per motivi economici

A causa dell’insorgenza improvvisa, dell’entità e della gravità, una pandemia non può essere considerata un normale rischio aziendale a carico del datore di lavoro ai sensi dell’articolo 33 capoverso 1 lettera a LADI, anche se è probabile che colpisca qualsiasi datore di lavoro. Pertanto, le perdite di lavoro dovute al calo della domanda di beni e servizi per questo motivo sono computabili in applicazione dell’articolo 32 capoverso 1 lettera a LADI. Il datore di lavoro deve tuttavia comprovare in modo verosimile che le perdite di lavoro suscettibili di verificarsi nella sua impresa sono riconducibili allo scoppio della pandemia. Un semplice richiamo alla pandemia è una giustificazione insufficiente.

(…).

2.3   Perdite di lavoro dovute a provvedimenti delle autorità o ad altre circostanze non imputabili al datore di lavoro

Anche i provvedimenti adottati dalle autorità in relazione alla pandemia sono da considerarsi circostanze eccezionali, pertanto le perdite di lavoro dovute a tali provvedimenti rientrano nella regolamentazione speciale ai sensi dell’articolo 32 capoverso 3 LADI e dell’articolo 51 OADI. Ciò vale anche per le misure che interessano solo singoli settori o rami economici e per le misure disposte dalle autorità cantonali o comunali.

Sono computabili le perdite di lavoro non imputabili al datore di lavoro, come quelle dovute all’impossibilità per i lavoratori di raggiungere il luogo di lavoro.

Al contrario, non sono computabili le perdite di lavoro riconducibili a una condotta scorretta del datore di lavoro (art. 51 cpv. 3 OADI).

(…).

La Direttiva 2021/07 del 20 aprile 2021, che ha sostituito quella del 19 marzo 2021, non ha apportato modifiche ai p.ti 2.1, 2.2, 2.3 e 2.5, mentre la Direttiva 2021/13 del 30 giugno 2021, che ha sostituito la Direttiva del 20 aprile 2021, ha adeguato il p.to 2.5in fine:

Quest’ultimo deve tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili giustificata nel caso di specie (cfr. STF 8C_769/2021 del 3 maggio 2022 consid. 3.3.; STF 8C_272/2021 del 17 novembre 2021 consid. 3.1.3.; STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF 8C_214/2020 del 18 febbraio 2021 consid. 3.2; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; DTF 145 V 224 consid.6.1.1; DTF 142 V 442 consid. 5.2 pag. 445 seg.; DTF 140 V 314 consid. 3.3 pag. 317; DTF 138 V 50 consid.4.1;DTF 133 V 587 consid. 6.1 pag. 591; DTF 133 V 257 consid. 3.2 pag. 258 seg.;DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid.2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).

Il giudice deve, invece, scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr. DTF 146 V 233 consid. 4.2.1.; DTF 145 V 84 consid. 6.1.1.; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STF H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid.5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16;DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233 consid.2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4 consid.3a; vedi inoltreBois, "Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss;Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II pag. 527;Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed.Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).

Secondo la giurisprudenza, infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze (cfr. STF 9C_442/2021 del 17 marzo 2022 consid.3.3.; DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).

In una successiva sentenza 8C_555/2021 del 24 novembre 2021, menzionata sopra, l’Alta Corte ha respinto l’impugnativa dell’Ufficio del lavoro interposta contro il giudizio emanato sempre dal Tribunale amministrativo del Canton Svitto con cui era stato accolto il ricorso inoltrato da una Sagl che gestiva un bar contro il diniego del diritto a ILR per i mesi di novembre e dicembre 2020, deciso dall’amministrazione poiché, avendo ridotto i giorni e l’orario di apertura dell’esercizio pubblico, avrebbe violato l’obbligo di ridurre il danno.

Il Tribunale federale ha evidenziato che,in prima battuta, l’amministrazione aveva negato le ILR solo per i nuovi dipendenti, ossia per le persone assunte meno di sei mesi prima del preannuncio di lavoro ridotto. Tale decisione del 27 novembre 2020 era poi stata revocata il 2 dicembre 2020 e il diritto a ILR era stato negato a tutti i dipendenti per violazione dell’obbligo di ridurre il danno. In simili condizioni la nostra Massima Istanza ha indicato che non era oggetto della lite la questione di sapere se tutti i dipendenti adempissero le condizioni per avere diritto alle ILR (cfr. consid. A.a e 3.1.).

2.7.  Chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte, in relazione alla domanda di indennità per lavoro ridotto del 20 maggio 2022, per il periodo 1° giugno – 31 agosto 2022, ricorda innanzitutto che l’art. 31 cpv. 1 lett. d LADI prevede che i lavoratori hanno diritto all’indennità per lavoro ridotto se“la perdita di lavoro è probabilmente temporanea ed è presumibile che con la diminuzione del lavoro potranno essere conservati i posti di lavoro”(cfr. consid. 2.3.).

Per costante giurisprudenza federale si presume che la perdita di lavoro sia temporanea (cfr. DTF 111 V 379 consid.2b pag. 384,Rubin, “Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage”.Ed. Schulthess 2014 pag. 345).

Le direttive della SECO (cfr. consid. 2.4.) stabiliscono peraltro chiaramente che “sia la pandemia stessa, sia la perdita di lavoro ad essa associata devono essere considerate temporanee”.

Quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure STF 8C_611/2019 dell’11 maggio 2020 consid. 5.2.; STF 8C_139/2019 del 18 giugno 2019 consid. 3.3.; STF 9C_847/2017 del 31 maggio 2018 consid. 5.1.; STF 9C_35/2018 del 29 marzo 2018 consid. 6; STF 9C_588/2017 del 21 novembre 2017 consid. 7.2.; STF 9C_775/2016 del 2 giugno 2017 consid. 6.4.; STF 8C_794/2016 del 28 aprile 2017 consid. 4.2.; STF 9C_737/2012 del 19 marzo 2013; STF 9C_632/2012 del 10 gennaio 2013; STF 9C_231/2012 del 24 agosto 2012; STF 8C_556/2010 del 24 gennaio 2011). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

Il TCA, ritenendo sufficientemente chiarite le circostanze rilevanti, rinuncia all’audizione della ricorrente.

Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbisLPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Nel caso concreto, trattandosi di prestazioni LADI, in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2022.27-28 del 18 luglio 2022 consid. 2.17; STCA 38.2021.97 del 25 aprile 2022 consid. 2.2.14.; STCA 38.2021.89 del 7 febbraio 2022 consid. 2.11.; STCA 38.2021.32 del 13 settembre 2021 consid. 2.11.).

Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr.Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                 Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo                                         Gianluca Menghetti