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38.2022.57

Sospensione per non aver espresso subito a potenziale DL (dopo stage orientamento) pieno interesse per occupazione offerta. Sanzione ridotta da 35 a 25 gg. Ass. ha comunque contattato potenz. DL. Titubanza connessa a esperienze profess. e personali precedenti. Inoltre prima di stage affetta da Covid

Ticino · 2022-10-03 · Italiano TI
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Erwägungen (8 Absätze)

E. 12 dicembre 2003; sentenza C 130/03 del 6 febbraio 2004 e sentenza C 137/03 del 5 aprile 2004. Su questo tema cfr. D. Cattaneo, "Assicurazioni sociali: Alcuni temi d'attualità" in RtiD I-2004 pag. 215 seg. (235-239).

In una sentenza C 134/06 del 19 settembre 2006 il TF ha poi confermato la sanzione di 20 giorni inflitta a un assicurato che aveva rifiutato un impiego di durata indeterminata, in quanto ne aveva trovato un altro di durata determinata, con però la possibilità di essere trasformato (ciò che è effettivamente avvenuto) in un impiego di durata indeterminata.

2.B

Rifiuto di un’occupazione di durata indeterminata o di un guadagno intermedio assegnato o trovato autonomamente

1

1° rifiuto

G

31-45

2

2° rifiuto; far notare all’assicurato che in caso di nuovo rifiuto la sua idoneità al collocamento sarà riesaminata

G

46 - 60

3

3° rifiuto; rinvio al servizio cantonale per decisione

Sulla portata delle direttive amministrative, cfr. STF 8C_769/2021 del 3 maggio 2022 consid. 3.3.; STF 8C_272/2021 del 17 novembre 2021 consid. 3.1.3.; STF 9C_458/2020 del 27 settembre 2021 consid. 4.1.; DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF 9C_631/2019 del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; STF 8C_331/2019 del 18 settembre 2019 consid. 4.3.; STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; DTF 144 V 195 consid. 4.2. = DLA 2018 N. 10 pag. 260; DTF 138 V 50 consid. 4.1.; DTF 132 V 121 consid. 4.4 pag. 125.

Con decisione su opposizione del 30 giugno 2020 la Sezione del lavoro ha confermato la sanzione di 35 giorni di sospensione (cfr. doc. A).

2.11.  Da quanto sopra discende che con il suo atteggiamento l’assicurata ha di fatto dimostrato di non avere avuto una sufficiente disponibilità a concludere il contratto di lavoro con il __________.

La medesima avrebbe, invece, dovuto manifestarla anche se l’occupazione non corrispondeva pienamente alle sue aspettative in virtù del suo obbligo di ridurre il danno (cfr. STF 8C_463/2018 del 14 marzo 2019 consid.3; STF 8C_465/2017 del 12 gennaio 2018 consid. 4.3.3.; DLA 2002 pag. 55; B. Rubin, “Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage”, Ed.Schulthess 2014 pag. 155).

D’altra parte, come giustamente sottolineato dall’amministrazione (cfr. doc. 13 pag. 3; A pag. 2), l’occupazione proposta dal __________ era adeguata.

Per quanto riguarda l’aspetto salariale, lo stipendio previsto per l’impiego presso il __________ di fr. 48'750.-- lordi annui, pari a fr. 4'062.30 al mese (cfr. doc. 12/9), è maggiore del guadagno assicurato di fr. 3'989.-- (cfr. doc. A pag. 1).

L’occupazione era, perciò, conforme all’art. 16 cpv. 2 lett. i LADI secondo cui un impiego non è adeguato se“procura all'assicurato un salario inferiore al 70 per cento del guadagno assicurato, salvo che l'assicurato riceva prestazioni compensative giusta l'articolo 24 (guadagno intermedio); con il consenso della commissione tripartita, l'ufficio regionale di collocamento può eccezionalmente dichiarare adeguata un'occupazione la cui rimunerazione è inferiore al 70 per cento del guadagno assicurato”(cfr. consid. 2.3.; STF 8C_237/2021 del 6 settembre 2021, pubblicata in SVR 2022 ALV Nr. 6 pag. 21; STF 8C_652/2015 del

E. 16 giorni la sospensione inflitta a un assicurato che aveva inviato la propria candidatura a un indirizzo di posta elettronica errato, da 34 a 20 giorni la sanzione irrogata a un’assicurata che, non riuscendo a spedire un messaggio di posta elettronica al potenziale datore di lavoro (avendo copiato erroneamente il relativo indirizzo), gli ha inviato una richiesta Linkedin e da 31 a 16 giorni la sospensione inflitta a un assicurato che non si era proposto per il posto assegnatogli tramite posta elettronica e SMS, facendo valere di possedere delle conoscenze molto lacunose in informatica e di non sapere leggere né scrivere SMS. Al riguardo cfr. pure STCA 38.2021.1 del 21 giugno 2021 (il TCA ha ridotto da 27 a 20 giorni la sospensione); STCA 38.2020.60 del 18 gennaio 2021 già citata al consid. 2.4. (questo Tribunale ha confermato una sanzione di 35 giorni. Il relativo ricorso al TF è stato dichiarato inammissibile con giudizio 8C_132/2021 del 10 marzo 2021 ); STCA 38.2020.18 del 1° settembre 2020 (il TCA ha ridotto da 28 a 21 giorni la sospensione). 2.8.  Nella Prassi LADI ID emessa dalla Segreteria di Stato dell’economia (SECO) al p.to D79 figura una “Tabella delle sospensioni per i servizi cantonali e gli URC” la quale prevede in particolare quanto segue: Fattispecie/base legale Colpa Numero di giorni di sospensioni 2. Rifiuto di un’occupazione adeguata o di un guadagno intermedio art. 15 cpv. 1, 16 cpv. 1 + 2, 17 cpv. 1 nonché 30 cpv. 1 lett. d LADI e 45 cpv. 3, 4 + 5 OADI 2.A Rifiuto di un’occupazione adeguata di durata determinata o di un guadagno intermedio assegnato o trovato autonomamente 1 durata dell’occupazione: 1 settimana L 3 - 5 2 “         2 settimane L 6-10 3 ”         3 settimane L 10 - 15 4 ”         4 settimane L - M 15 - 20 5 ”         2 mesi M

E. 17 maggio 2016 consid. 5.3.; STFA C 65/06 del 27 aprile 2006 consid. 3.4.).

2.13.  Per quanto attiene alla durata della sanzione (35 giorni di penalità), questa Corte osserva che nella DTF 130 V 125, citata al consid. 2.7., l’Alta Corte ha stabilito che, se in una fattispecie esistono dei validi motivi, il rifiuto di un impiego non va necessariamente qualificato come colpa grave, ma la colpa dell’assicurato deve essere considerata soltanto mediamente grave o lieve (cfr. pure STF 8C_650/2017 del 25 giugno 2018 consid. 7.1.).

Il p.to D72 della Prassi LADI ID emessa dalla SECO enuncia d’altronde che la tabella delle sospensioni (cfr. consid. 2.8.) ha lo scopo, per quanto possibile, di stabilire la parità di trattamento a livello nazionale per gli tutti assicurati e costituisce un aiuto per gli organi d’esecuzione nell’attività decisionale. In nessun caso la tabella deve limitare il potere di apprezzamento degli organi d’esecuzione né li esonera dal dovere di tenere conto di tutte le circostanze oggettive e soggettive della fattispecie. Per ogni sospensione deve essere preso in considerazione il comportamento dell’assicurato in generale. Sono applicabili i principi generali del diritto amministrativo di legalità, di proporzionalità e di colpevolezza (cfr. anche p.to D64; STCA 38.2021.10 del 12 aprile 2021).

Ne discende, tutto ben considerato, che la sospensione di 35 giorni non rispetta il principio di proporzionalità (cfr. consid. 2.6.), in quanto non tiene conto di tutte le circostanze del caso concreto e deve essere ridotta a 25 giorni di penalità.

La decisione su opposizione 30 giugno 2022 è, pertanto, modificata nel senso che l’assicurata è sospesa per 25 giorni dal diritto all'indennità di disoccupazione.

Al riguardo questa Corte, considerato che i documenti già presenti all’incarto consentono al TCA di emanare il proprio giudizio, ritiene che l’assunzione di ulteriori prove non potrebbe mettere in luce nuovi elementi concreti ai fini della risoluzione della vertenza. Di conseguenza in casu si prescinde dall’audizione delle Dottoresse __________ e __________, quali testi.

A tale proposito va rammentato che conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base a un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr.STF 9C_399/2021 del 20 luglio 2022 consid. 4.2.;STF 9C_689/2020 del 1° marzo 2022 consid. 4.2.;STF 8C_199/2021 del 14 dicembre 2021 consid. 5.2.;STF 9C_430/2020 del 17 marzo 2021 consid. 5.1.; STF 8C_117/2020 del 4 dicembre 2020 consid. 4.3.; STF 8C_139/2019 del 18 giugno 2019 consid. 3.3.; 9C_35/2018 del 29 marzo 2018 consid. 6; STF 9C_588/2017 del 21 novembre 2017 consid. 7.2.; STF 9C_775/2016 del 2 giugno 2017 consid. 6.4.), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (cfr. STF 9C_97/2020 del 10 giugno 2020 consid. 3.2.; DTF 124 V 94 consid. 4b; 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

2.15.L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica egratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbisLPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In casu, trattandosi di prestazioni LADI, in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2022.52 del 22 agosto 2022 consid. 2.10.; STCA 38.2022.16 del 23 maggio 2022 consid. 2.12.; STCA 38.2022.20 del 25 aprile 2022 consid. 2.9.; STCA 38.2021.89 del 7 febbraio 2022 consid. 2.11.).

Sul tema cfr. anche STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022; STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr.Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

E. 20 27 6 ”         3 mesi M

E. 23 30 7 ”         4 mesi M - G

E. 27 34 8 ”         5 mesi G

E. 30 37 9 “         6 mesi G

E. 34 41 10 2° rifiuto; far notare all’assicurato che in caso di nuovo rifiuto la sua idoneità al collocamento verrà riesaminata come sopra più 50% 11 3° rifiuto; rinvio al servizio cantonale per decisione 2.B Rifiuto di un’occupazione di durata indeterminata o di un guadagno intermedio assegnato o trovato autonomamente 1 1° rifiuto G 31-45 2 2° rifiuto; far notare all’assicurato che in caso di nuovo rifiuto la sua idoneità al collocamento sarà riesaminata G 46 - 60 3 3° rifiuto; rinvio al servizio cantonale per decisione Sulla portata delle direttive amministrative, cfr. STF 8C_769/2021 del 3 maggio 2022 consid. 3.3.; STF 8C_272/2021 del 17 novembre 2021 consid. 3.1.3.; STF 9C_458/2020 del 27 settembre 2021 consid. 4.1.; DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF 9C_631/2019 del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; STF 8C_331/2019 del 18 settembre 2019 consid. 4.3.; STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; DTF 144 V 195 consid. 4.2. = DLA 2018 N. 10 pag. 260; DTF 138 V 50 consid. 4.1.; DTF 132 V 121 consid. 4.4 pag. 125. In una sentenza 8C_708/2019 del 10 gennaio 2020, pubblicata in DLA 2020 ALV Nr. 4, il Tribunale federale ha stabilito che indipendentemente dalla scala adottata dalla SECO gli organi incaricati dell’applicazione del diritto devono tener conto di tutti gli elementi del caso specifico e, in determinate circostanze, possono anche scendere al di sotto della durata minima della sospensione prevista dalla tavola scalare. In quell’occasione l’Alta Corte ha stabilito che un Tribunale cantonale delle assicurazioni si era scostato, a torto, dalla scala della SECO nel caso di un assicurato che aveva comprovato insufficienti ricerche di lavoro. Al riguardo cfr. pure consid. 2.7.; STF 8C_756/2020 del 3 agosto 2021 consid. 3.2.3. relativa a una sospensione ex art. 30 cpv. 1 lett. d LADI. 2.9.  Nella presente fattispecie dagli atti dell’incarto emerge che la ricorrente (1996) ha lavorato quale assistente dentale per quasi quattro anni presso lo __________ dei __________, i quali nell’aprile 2020 hanno disdetto il rapporto di impiego (cfr. doc. I). Nel mese di dicembre 2020 la medesima è stata assunta dal __________, dove, però, non si trovava bene. L’assicurata ha, quindi, presentato le proprie dimissioni alla fine di marzo 2021 (cfr. doc. I). Con certificato medico del 18 marzo 2021 la Dr. med. __________, medico curante della ricorrente, ha attestato che quest’ultima “(…) si trova costretta a dimettersi dall’attuale posto di lavoro in quanto sovraccaricata dal profilo psicologico” (cfr. doc. B1). Nel frattempo, nel mese di gennaio 2021, l’insorgente ha iniziato un percorso di psicoterapia psicologica presso la Dott. __________ “al fine di affrontare e gestire al meglio la sua personale storia adottiva” (cfr. doc. I; B2). L’assicurata si è annunciata per il collocamento il 2 aprile 2021, alla ricerca di un’attività al 100% quale assistente dentale qualificata e in tutte le professioni adeguate avendo meno di 30 anni (cfr. art. 16 cpv. 3bis LADI; doc. 2; A). L’8 marzo 2022 il Servizio aziende URC ha confermato al __________, a seguito della relativa notifica da parte di quest’ultimo, di avere registrato nel sistema informatico COLSTA il posto vacante di assistente dentale al 100% a tempo indeterminato a far tempo dal 18 aprile 2022 (cfr. doc. 3; 10/1). Dal 1° al 4 marzo 2022 l’assicurata ha svolto uno stage d’orientamento quale __________ presso il __________ assegnatole dall’URC (cfr. doc. 4; 5; 10/2). Nel modulo “Rapporto finale inerente: Stage d’orientamento” il __________, il 7 marzo 2022, ha risposto che il comportamento e la cooperazione dell’assicurata sono stati sufficienti e che la partecipante era idonea a svolgere l’attività, con la precisazione “ma deve cambiare atteggiamento nei confronti del lavoro !”. Il __________ ha, inoltre, indicato che l’assicurata, alla quale era stata offerta un’opportunità d’impiego dal 1° maggio 2022, “x ora vuole fare un altro stage e pensarci!” . Egli ha aggiunto che “ripensando alla totale mancanza di entusiasmo probabilmente l’offerta di impiego fatta verrà a cadere” (cfr. doc. 10/2). Il 4 aprile 2022 l’URC, dopo aver comunicato alla ricorrente l’esito dello stage d’orientamento riferito dal __________, da un lato, le ha segnalato che in caso di rifiuto di un impiego adeguato, senza una giustificazione sufficiente, la pratica è trasmessa dall’URC all’Ufficio giuridico della Sezione del lavoro per decisione in merito a un’eventuale sospensione dal diritto all’indennità. Dall’altro, l’ha invitata a formulare per iscritto entro 5 giorni eventuali osservazioni (cfr. doc. 5). L’assicurata, il 6 aprile 2022, ha affermato: " non ho potuto dare una risposta immediata in quanto dovevo svolgere un ulteriore stage a __________. Come ho scritto nella mia email al __________ che allego mi scuso del disguido che si è potuto creare con il __________ non era assolutamente mia intenzione far credere che non volessi accettare il lavoro proposto.” (Doc. 7) Dal messaggio di posta elettronica del 12 marzo 2022, inviato dall’insorgente al __________ e menzionato nello scritto del 6 aprile 2022 all’URC, si evince: " mi scuso se la disturbo durante il weekend, ma intendo scusarmi per il mio comportamento, con cui sono venuta a lavorare presso il suo __________. Non ero in forma fisicamente post covid e non ho sicuramente dato il mio meglio. Mi sono resa conto ora della grossa possibilità che mi ha offerto ed il mio errore è stato quello di non accettare subito e di voler valutare altre possibilità. A questo lavoro ci tenevo davvero tanto.” (Doc. 10/3) Il 14 marzo 2022 il __________ le ha risposto: " apprezzo che almeno ti sei resa conto di come hai sprecato delle carte vincenti e hai avuto la volontà di ammetterlo, questo ti fa recuperare un po’ di “punti”.” (Doc. 10/3) L’URC, il 7 aprile 2022, ha segnalato il caso della ricorrente alla Sezione del lavoro (cfr. doc. 8). Il 22 aprile 2022 quest’ultima ha posto alcuni quesiti al potenziale datore di lavoro (cfr. doc. 9), ai quali il __________ ha dato seguito il 25 aprile 2022, specificando in particolare che il salario offerto era pari a circa fr. 48'750.-- lordi annui e conforme “alla tabelle __________ relative agli anni di esperienza”, come pure che l’assicurata non ha avanzato pretese salariali e/o condizioni particolari d’impiego, né limitazioni alla sua disponibilità al collocamento (cfr. doc. 10). La Sezione del lavoro, il 29 aprile 2022, ha dato all’insorgente la possibilità di presentare eventuali osservazioni scritte al riguardo entro il 13 maggio 2022, evidenziando che, non ricevendo alcuna risposta, avrebbe proceduto all’emissione di una decisione in base agli atti in suo possesso (cfr. doc. 11). Il 9 maggio 2022 all’amministrazione è pervenuta la presa di posizione della ricorrente, da cui emerge: " (…) 1) Non ho sicuramente svolto lo stage dal __________ nelle mie migliori condizioni fisiche e professionali perché ho avuto il Covid-19 dal 24.02-28.2 compreso (vi trasmetto il certificato). 2) Durante la settimana dello stage ho ricevuto altre due proposte di lavoro, dal __________ e __________. Questa cosa mi ha confuso al punto tale di non essere in grado di dare una risposta immediata al __________ il quale mi ha concesso una settimana per pensarci. Il venerdì mattina del 11.03.2022 ho contattato telefonicamente il __________ per accettare il lavoro offerto, ma lui ha declinato l’offerta di lavoro dicendomi che voleva dare la possibilità alla sua dipendente di fare un’altra scuola e che se non fosse riuscita gli avrebbe mantenuto il posto.” (Doc. 12) In effetti il servizio ContactTracingGS6, il 26 febbraio 2022, ha confermato all’insorgente che il suo autoisolamento si sarebbe protratto fino al 28 febbraio 2022 compreso in assenza di sintomi da almeno 48 ore (cfr. doc. 12/2). Con decisione del 23 maggio 2022 la Sezione del lavoro ha sospeso l’assicurata dal diritto all’indennità di disoccupazione per 35 giorni in applicazione dell’art. 30 cpv. 1 lett. d LADI per avere compromesso con il suo comportamento una possibile assunzione da parte del __________ per un impiego che corrispondeva a quello da lei ricercato (cfr. doc. 13). Il 31 maggio 2022 la ricorrente ha comunicato all’URC di avere reperito una nuova occupazione a decorrere dal 1° giugno 2022 presso lo __________ del __________ e di voler quindi uscire dalla disoccupazione (cfr. doc. 14). L’assicurata, il 1° giugno 2022, ha poi interposto opposizione contro il provvedimento del 23 maggio 2022, contestando di avere rifiutato il posto di lavoro offertole dal __________ e rilevando segnatamente: " (…) Dopo quattro giorni di stage (da martedì a venerdì), all’ultimo giorno il __________ mi comunica che mi avrebbe voluto assumere. Lo ringrazio, ma gli comunico (cosa di cui lui era già consapevole e già a conoscenza) che avrei dovuto svolgere ulteriori stage nel corso della settimana successiva. Lui risponde che è OK ma di fargli sapere il venerdì seguente. Da persona motivata a cercare lavoro quale sono e da persona corretta, è irrispettoso disdire all’ultimo uno stage. Con l’OKAY del __________ e con gli stage fissati mi è sembrato eticamente e lavorativamente corretto svolgere stage prima di dare risposta al __________ E qui vorrei aprire una piccola parentesi, e sottolineare che, avendo avuto altre possibilità, ho voluto ponderare bene la scelta del posto di lavoro in quanto in una mia precedente esperienza lavorativa, che voi ben conoscete, mi ha segnato. (ho certificato medico a disposizione). (…)” (Doc. 15) Il 26 giugno 2022 l’insorgente, interpellata in proposito dalla Sezione del lavoro (cfr. doc. 17), ha asserito: " Purtroppo, la settimana successiva allo stage nello studio del __________ non sono riuscita a fare gli stage previsti, per una questione di tempistica visto che il __________ mi aveva dato come scadenza venerdì 11.03.2022 per dargli una risposta. Ho avuto dei contatti mercoledì 02.03.22 con il __________ di __________ (vedi tabulato telefonico) e il 03.03.22 con il __________ dove ho fatto lo stage il 29.03.22. Ed è proprio per questo, che arrivata a venerdì 11.03.22, mio malgrado ho chiamato il __________ per dirgli che accettavo la sua offerta di lavoro ma come già detto precedentemente lui ha declinato l’offerta di lavoro dicendomi che voleva dare la possibilità alla sua dipendente di fare un’altra scuola e che se non fosse riuscita, gli avrebbe mantenuto il posto. (…)” (Doc. 18) Con decisione su opposizione del 30 giugno 2020 la Sezione del lavoro ha confermato la sanzione di 35 giorni di sospensione (cfr. doc. A). 2.10.  Chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte rileva innanzitutto, da una parte, che l’assicurata ha dato seguito all’assegnazione di un stage d’orientamento dal 1° al 4 marzo 2022 presso lo __________ (cfr. doc. 4; consid. 2.9.). Dall’altra, che il __________, alla fine dello stage, nonostante nel rapporto finale dello stesso del 7 marzo 2022 abbia indicato che il comportamento e la cooperazione dell’insorgente erano stati sufficienti e che la stessa era idonea a svolgere l’attività, ma doveva cambiare atteggiamento nei confronti del lavoro (cfr. doc. 10/2; consid. 2.9.), le ha offerto l’impiego relativo al posto vacante quale __________ al 100% di durata indeterminata dal 1° maggio 2022 (cfr. doc. 10/2; 10/1; 3). La ricorrente non ha, però, immediatamente manifestato la propria disponibilità ad accettare l’occupazione. È vero che l’assicurata non ha espressamente rifiutato l’impiego, bensì ha indicato voler svolgere degli ulteriori stage - poi rivelatisi non ancora fissati - in relazione ai due ulteriori contatti (__________ e __________) ricevuti durante i giorni di pratica presso il __________ e che avrebbe risposto a quest’ultimo entro venerdì 11 marzo 2022 (cfr. consid. 2.9.). È altrettanto vero, tuttavia, che la ricorrente

- la quale era al suo secondo termine quadro per la riscossione di prestazioni (dal 1° agosto 2020 al 30 novembre 2022; cfr. doc. A) e doveva conseguentemente essere al corrente dei propri doveri quale disoccupata, come l’obbligo di ridurre il danno -, avrebbe dovuto in ogni caso esprimere subito al potenziale datore di lavoro perlomeno pieno interesse per l’occupazione in questione. In proposito giova ricordare il principio secondo cui una sospensione ai sensi dell’art. 30 cpv. 1 lett. d LADI deve essere inflitta anche se l’assicurato non rifiuta esplicitamente il lavoro ma con il suo comportamento assume il rischio che il posto sia assegnato a un’altra persona e che nella fattispecie è incluso ogni comportamento che comporta la mancata conclusione di un contratto di lavoro (cfr. consid. 2.4.). L’insorgente si è, così, messa in condizione di non essere assunta. In effetti già il 7 marzo 2022 il __________, dopo aver indicato che l’assicurata “x ora vuole fare un altro stage e pensarci!” , aveva espresso dubbi circa l’assunzione della stessa, puntualizzando che “ripensando alla totale mancanza di entusiasmo probabilmente l’offerta di impiego fatta verrà a cadere” (cfr. doc. 10/2; consid. 2.9.). In proposito cfr. STCA 38.2019.23 del 16 ottobre 2019, pubblicata in RtiD I-2020 N. 47 pag. 259 segg. e menzionata al consid. 2.5.; STCA 38.2021.83 del 14 febbraio 2022 consid. 2.10. 2.11.  Da quanto sopra discende che con il suo atteggiamento l’assicurata ha di fatto dimostrato di non avere avuto una sufficiente disponibilità a concludere il contratto di lavoro con il __________. La medesima avrebbe, invece, dovuto manifestarla anche se l’occupazione non corrispondeva pienamente alle sue aspettative in virtù del suo obbligo di ridurre il danno (cfr. STF 8C_463/2018 del 14 marzo 2019 consid. 3; STF 8C_465/2017 del 12 gennaio 2018 consid. 4.3.3.; DLA 2002 pag. 55; B. Rubin, “Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage”, Ed. Schulthess 2014 pag. 155). D’altra parte, come giustamente sottolineato dall’amministrazione (cfr. doc. 13 pag. 3; A pag. 2), l’occupazione proposta dal __________ era adeguata. In particolare l’impiego quale __________ offerto all’assicurata dal __________ di __________ era nella sua specifica professione e ricercata dalla medesima. Il posto di lavoro era peraltro al 100% e di durata indeterminata (cfr. consid. 2.9.). Per quanto riguarda l’aspetto salariale, lo stipendio previsto per l’impiego presso il __________ di fr. 48'750.-- lordi annui, pari a fr. 4'062.30 al mese (cfr. doc. 12/9), è maggiore del guadagno assicurato di fr. 3'989.-- (cfr. doc. A pag. 1). L’occupazione era, perciò, conforme all’art. 16 cpv. 2 lett. i LADI secondo cui un impiego non è adeguato se “procura all'assicurato un salario inferiore al 70 per cento del guadagno assicurato, salvo che l'assicurato riceva prestazioni compensative giusta l'articolo 24 (guadagno intermedio); con il consenso della commissione tripartita, l'ufficio regionale di collocamento può eccezionalmente dichiarare adeguata un'occupazione la cui rimunerazione è inferiore al 70 per cento del guadagno assicurato” (cfr. consid. 2.3.; STF 8C_237/2021 del 6 settembre 2021, pubblicata in SVR 2022 ALV Nr. 6 pag. 21; STF 8C_652/2015 del 17 maggio 2016 consid. 5.3.; STFA C 65/06 del 27 aprile 2006 consid. 3.4.). 2.12.  A ragione, dunque, la Sezione del lavoro ha parificato il comportamento della ricorrente al rifiuto esplicito di un’occupazione (cfr. consid. 2.4.) e l’ha sospesa dal diritto all’indennità di disoccupazione sulla base dell’art. 30 cpv.1 lett. d LADI. 2.13.  Per quanto attiene alla durata della sanzione (35 giorni di penalità), questa Corte osserva che nella DTF 130 V 125, citata al consid. 2.7., l’Alta Corte ha stabilito che, se in una fattispecie esistono dei validi motivi, il rifiuto di un impiego non va necessariamente qualificato come colpa grave, ma la colpa dell’assicurato deve essere considerata soltanto mediamente grave o lieve (cfr. pure STF 8C_650/2017 del 25 giugno 2018 consid. 7.1.). Il p.to D72 della Prassi LADI ID emessa dalla SECO enuncia d’altronde che la tabella delle sospensioni (cfr. consid. 2.8.) ha lo scopo, per quanto possibile, di stabilire la parità di trattamento a livello nazionale per gli tutti assicurati e costituisce un aiuto per gli organi d’esecuzione nell’attività decisionale. In nessun caso la tabella deve limitare il potere di apprezzamento degli organi d’esecuzione né li esonera dal dovere di tenere conto di tutte le circostanze oggettive e soggettive della fattispecie. Per ogni sospensione deve essere preso in considerazione il comportamento dell’assicurato in generale. Sono applicabili i principi generali del diritto amministrativo di legalità, di proporzionalità e di colpevolezza (cfr. anche p.to D64; STCA 38.2021.10 del 12 aprile 2021). In concreto, come visto sopra, l’assicurata, non manifestando chiaramente la propria disponibilità ad accettare l’impiego quale assistente dentale dal 1° maggio 2022 offertole dal __________ alla fine dello stage d’orientamento svoltosi dal 1° al 4 marzo 2022, ha dato l’impressione al potenziale datore di lavoro di non essere seriamente interessata all’occupazione in questione. Va, tuttavia, evidenziato che la medesima ha, in ogni caso, contattato il __________, venerdì 11 marzo 2022, ultimo giorno del termine di una settimana concessole (cfr. doc. IV: risposta di causa pag. 3) dal potenziale datore di lavoro per rispondere in merito alla proposta di assunzione e ha accettato l’impiego, che a quel punto il __________ aveva, però, deciso di mantenere per una sua dipendente in formazione (cfr. consid. 2.9., doc. A pag. 5). La ricorrente, tramite messaggio di posta elettronica del 12 marzo 2022 al __________, si è altresì scusata per il suo comportamento e ha riconosciuto che “il mio errore è stato quello di non aver accettato subito e di voler valutare altre possibilità” (cfr. doc. 10/3). L’assicurata ha, poi, affermato che la sua esitazione era dovuta alla confusione creatasi a seguito dei due nuovi contatti con potenziali datori di lavoro (Dr. __________ di __________ e __________) avuti durante lo stage presso il __________, in relazione ai quali era eventualmente possibile organizzare uno stage (presso il __________, operativo presso la sede del __________, un test d’idoneità, assegnato dall; doc. 20/1; 22). Al riguardo giova osservare che il Tribunale federale, con sentenza 8C_446/2020 del 28 gennaio 2021, pubblicata in DLA 2021 N. 5 pag. 190 e citata al consid. 2.4., ha confermato l’annullamento da parte della Corte delle assicurazioni sociali del Tribunale cantonale del Canton Vaud di una sospensione di 31 giorni inflitta ex art. 30 cpv. 1 lett. d LADI. L’Alta Corte ha precisato che il fatto che l’assicurato avesse chiesto di posticipare lo stage di due giorni presso un potenziale datore di lavoro a seguito di trattative avanzate con un altro datore di lavoro in vista di un altro stage non poteva essere parificato a un rifiuto di un’occupazione adeguata. In casu non erano in corso delle trattative avanzate tra l’insorgente e il __________, rispettivamente il __________. In effetti il TCA ha stabilito che rettamente l’assicurata è stata sospesa dal diritto all’indennità di disoccupazione sulla base dell’art. 30 cpv.1 lett. d LADI (cfr. consid. 2.11.). La titubanza della ricorrente, correlata comunque all’intenzione di valutare altre opportunità lavorative, se del caso tramite eventuali ulteriori stage, va ad ogni modo collegata alle sue precedenti esperienze lavorative (cfr. doc. I; consid. 1.2.; dalle carte processuali risulta, inoltre, che la sua medico curante ha attestato che la ricorrente ha dovuto licenziarsi dall’impiego cominciato a dicembre 2020 “ in quanto sovraccaricata dal profilo psicologico” ; cfr. doc. B1; consid. 2.9.) e al suo vissuto personale (nel gennaio 2021 ha iniziato un percorso di psicoterapia al fine di affrontare e gestire la sua storia adottiva; cfr. doc. B2; consid. 2.9.) che fa sì che “le storie professionali e non, le vivo amplificate” (cfr. doc. VI). Nemmeno va dimenticato che la settimana precedente lo stage presso il __________ l’insorgente era affetta da Covid-19 (cfr. doc. 12/2; consid. 2.9.). Per inciso è utile sottolineare che la ricorrente, il 1° giugno 2022, ha iniziato a lavorare presso il __________ di __________ presso il quale il 2 e il 3 maggio 2022 ha effettuato un test d’idoneità assegnatole dall’URC di __________ (cfr. doc. 21). Ne discende, tutto ben considerato, che la sospensione di 35 giorni non rispetta il principio di proporzionalità (cfr. consid. 2.6.), in quanto non tiene conto di tutte le circostanze del caso concreto e deve essere ridotta a 25 giorni di penalità. La decisione su opposizione 30 giugno 2022 è, pertanto, modificata nel senso che l’assicurata è sospesa per 25 giorni dal diritto all'indennità di disoccupazione. 2.14.  Nel ricorso l’assicurata ha precisato che quanto da lei asserito “può essere confermato dalle mie Dr.sse da cui sono in cura Dr.ssa __________ e dalla Dr.ssa __________ (psicoterapeuta) a __________” (cfr. doc. I). Al riguardo questa Corte, considerato che i documenti già presenti all’incarto consentono al TCA di emanare il proprio giudizio, ritiene che l’assunzione di ulteriori prove non potrebbe mettere in luce nuovi elementi concreti ai fini della risoluzione della vertenza. Di conseguenza in casu si prescinde dall’audizione delle Dottoresse __________ e __________, quali testi. A tale proposito va rammentato che conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base a un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF 9C_399/2021 del 20 luglio 2022 consid. 4.2.; STF 9C_689/2020 del 1° marzo 2022 consid. 4.2.; STF 8C_199/2021 del 14 dicembre 2021 consid. 5.2.; STF 9C_430/2020 del 17 marzo 2021 consid. 5.1.; STF 8C_117/2020 del 4 dicembre 2020 consid. 4.3.; STF 8C_139/2019 del 18 giugno 2019 consid. 3.3.; 9C_35/2018 del 29 marzo 2018 consid. 6; STF 9C_588/2017 del 21 novembre 2017 consid. 7.2.; STF 9C_775/2016 del 2 giugno 2017 consid. 6.4.), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (cfr. STF 9C_97/2020 del 10 giugno 2020 consid. 3.2.; DTF 124 V 94 consid. 4b; 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata). 2.15. L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti ; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. f bis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. In casu, trattandosi di prestazioni LADI, in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2022.52 del 22 agosto 2022 consid. 2.10.; STCA 38.2022.16 del 23 maggio 2022 consid. 2.12.; STCA 38.2022.20 del 25 aprile 2022 consid. 2.9.; STCA 38.2021.89 del 7 febbraio 2022 consid. 2.11.). Sul tema cfr. anche STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022; STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi , Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

Dispositiv
  1. dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente                                                 Il segretario di Camera Daniele Cattaneo                                         Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Raccomandata

Incarto n.38.2022.57

rs

Lugano

3 ottobre 2022

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 1° luglio 2022 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 30 giugno 2022 emanata da

Sezione del lavoro,6501 Bellinzona

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto,in fatto

in diritto

Pertanto secondo l'Alta Corte, se nel caso di specie esistono dei motivi per cui la colpa di un assicurato non deve essere considerata grave, bensì soltanto mediamente grave o lieve, è possibile infliggere una sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione inferiore a 31 giorni.

In quel caso il TF ha ritenuto che il posto offerto ufficialmente all'assicurato quale operaio o aiuto operaio edile non era totalmente inadeguato e che dunque a ragione l'assicurato era stato sanzionato, visto che in occasione di un colloquio con il potenziale datore di lavoro aveva espresso la sua indisponibilità a concludere un contratto di impiego. Tuttavia, alla luce dei problemi di salute relativi all'ipersensibilità al materiale dei pannelli isolanti di lana di vetro/roccia, si trattava di un caso limite, per cui la colpa dell'assicurato doveva essere giudicata mediamente grave. La riduzione effettuata dal Tribunale cantonale da 40 a 20 giorni non prestava il fianco a critiche ed è dunque stata confermata (cfr. DTF 130 V 125, consid. 3.6.).

In un'altra sentenza C 58/03 del 9 dicembre 2003, la nostra Massima Istanza ha ridotto da 38 a 25 giorni la sospensione inflitta a un'assicurata che, contrariamente a quanto impartitole dall'amministrazione, non aveva contattato un potenziale datore di lavoro entro 3 giorni dall'assegnazione ufficiale di un impiego quale cassiera che le avrebbe permesso di ottenere un guadagno intermedio, a causa della mancata spedizione della sua lettera di candidatura da parte della figlia undicenne, alla quale l'aveva consegnata. Il TF ha deciso che nella fattispecie, nonostante il comportamento colpevole dell'assicurata - la quale non aveva spedito personalmente la lettera o comunque non aveva controllato che la figlia l'avesse effettivamente imbucata - che ha impedito la realizzazione di un adeguato guadagno intermedio, la colpa dell'assicurata, alla luce delle circostanze concrete del caso, doveva essere ritenuta mediamente grave. Infatti essa, dopo essersi accorta che lo scritto non era stato spedito, aveva reagito subito, annunciandosi lo stesso giorno presso il posto di lavoro assegnatole. Inoltre da quando era in disoccupazione, ad eccezione di una sanzione di 21 giorni inflittale per non aver effettuato una misura inerente al mercato del lavoro agli inizi del mese in cui le è stato proposto ufficialmente l'impiego in questione, non aveva mai dato occasione agli organi che applicano la LADI di essere biasimata.

In una sentenza C 213/03 del 6 gennaio 2004 il TF ha poi esaminato il caso di un'assicurata che era stata sospesa dal diritto alle indennità di disoccupazione per 31 giorni per aver rifiutato un'occupazione adeguata non assegnata ufficialmente della durata di circa 6 mesi.

L'Alta Corte, pur ritenendo che l'assicurata nel caso in esame era stata sanzionata a ragione, ha considerato quali circostanze attenuanti i motivi che l'hanno indotta a rifiutare l'impiego

temporaneo, ossia il fatto che essa ritenesse di dover prioritariamente partecipare ad un programma di qualifica per promuovere la collocabilità assegnatole in precedenza per lo stesso periodo in cui avrebbe dovuto lavorare temporaneamente e la mancanza delle necessarie conoscenze informatiche per svolgere l'impiego in questione.

Inoltre la nostra Massima Istanza, dopo aver ribadito che anche un lavoro temporaneo è preminente rispetto a delle misure di inserimento professionale, ha considerato che esisteva unaconcolpadell'amministrazione per non avere indicato all'assicurata, al fine di evitare le conseguenze del tentativo di collocamento fallito, che era tenuta ad accettare l'impiego offertole.

Di conseguenza la sospensione è stata ridotta da 31 a 15 giorni.

Per altri casi di applicazione di questa giurisprudenza cfr. sentenza C 70/02 del 12 dicembre 2003; sentenza C 130/03 del 6 febbraio 2004 e sentenza C 137/03 del 5 aprile 2004. Su questo tema cfr. D. Cattaneo, "Assicurazioni sociali: Alcuni temi d'attualità" in RtiD I-2004 pag. 215 seg. (235-239).

In una sentenza C 134/06 del 19 settembre 2006 il TF ha poi confermato la sanzione di 20 giorni inflitta a un assicurato che aveva rifiutato un impiego di durata indeterminata, in quanto ne aveva trovato un altro di durata determinata, con però la possibilità di essere trasformato (ciò che è effettivamente avvenuto) in un impiego di durata indeterminata.

2.B

Rifiuto di un’occupazione di durata indeterminata o di un guadagno intermedio assegnato o trovato autonomamente

1

1° rifiuto

G

31-45

2

2° rifiuto; far notare all’assicurato che in caso di nuovo rifiuto la sua idoneità al collocamento sarà riesaminata

G

46 - 60

3

3° rifiuto; rinvio al servizio cantonale per decisione

Sulla portata delle direttive amministrative, cfr. STF 8C_769/2021 del 3 maggio 2022 consid. 3.3.; STF 8C_272/2021 del 17 novembre 2021 consid. 3.1.3.; STF 9C_458/2020 del 27 settembre 2021 consid. 4.1.; DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF 9C_631/2019 del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; STF 8C_331/2019 del 18 settembre 2019 consid. 4.3.; STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; DTF 144 V 195 consid. 4.2. = DLA 2018 N. 10 pag. 260; DTF 138 V 50 consid. 4.1.; DTF 132 V 121 consid. 4.4 pag. 125.

Con decisione su opposizione del 30 giugno 2020 la Sezione del lavoro ha confermato la sanzione di 35 giorni di sospensione (cfr. doc. A).

2.11.  Da quanto sopra discende che con il suo atteggiamento l’assicurata ha di fatto dimostrato di non avere avuto una sufficiente disponibilità a concludere il contratto di lavoro con il __________.

La medesima avrebbe, invece, dovuto manifestarla anche se l’occupazione non corrispondeva pienamente alle sue aspettative in virtù del suo obbligo di ridurre il danno (cfr. STF 8C_463/2018 del 14 marzo 2019 consid.3; STF 8C_465/2017 del 12 gennaio 2018 consid. 4.3.3.; DLA 2002 pag. 55; B. Rubin, “Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage”, Ed.Schulthess 2014 pag. 155).

D’altra parte, come giustamente sottolineato dall’amministrazione (cfr. doc. 13 pag. 3; A pag. 2), l’occupazione proposta dal __________ era adeguata.

Per quanto riguarda l’aspetto salariale, lo stipendio previsto per l’impiego presso il __________ di fr. 48'750.-- lordi annui, pari a fr. 4'062.30 al mese (cfr. doc. 12/9), è maggiore del guadagno assicurato di fr. 3'989.-- (cfr. doc. A pag. 1).

L’occupazione era, perciò, conforme all’art. 16 cpv. 2 lett. i LADI secondo cui un impiego non è adeguato se“procura all'assicurato un salario inferiore al 70 per cento del guadagno assicurato, salvo che l'assicurato riceva prestazioni compensative giusta l'articolo 24 (guadagno intermedio); con il consenso della commissione tripartita, l'ufficio regionale di collocamento può eccezionalmente dichiarare adeguata un'occupazione la cui rimunerazione è inferiore al 70 per cento del guadagno assicurato”(cfr. consid. 2.3.; STF 8C_237/2021 del 6 settembre 2021, pubblicata in SVR 2022 ALV Nr. 6 pag. 21; STF 8C_652/2015 del 17 maggio 2016 consid. 5.3.; STFA C 65/06 del 27 aprile 2006 consid. 3.4.).

2.13.  Per quanto attiene alla durata della sanzione (35 giorni di penalità), questa Corte osserva che nella DTF 130 V 125, citata al consid. 2.7., l’Alta Corte ha stabilito che, se in una fattispecie esistono dei validi motivi, il rifiuto di un impiego non va necessariamente qualificato come colpa grave, ma la colpa dell’assicurato deve essere considerata soltanto mediamente grave o lieve (cfr. pure STF 8C_650/2017 del 25 giugno 2018 consid. 7.1.).

Il p.to D72 della Prassi LADI ID emessa dalla SECO enuncia d’altronde che la tabella delle sospensioni (cfr. consid. 2.8.) ha lo scopo, per quanto possibile, di stabilire la parità di trattamento a livello nazionale per gli tutti assicurati e costituisce un aiuto per gli organi d’esecuzione nell’attività decisionale. In nessun caso la tabella deve limitare il potere di apprezzamento degli organi d’esecuzione né li esonera dal dovere di tenere conto di tutte le circostanze oggettive e soggettive della fattispecie. Per ogni sospensione deve essere preso in considerazione il comportamento dell’assicurato in generale. Sono applicabili i principi generali del diritto amministrativo di legalità, di proporzionalità e di colpevolezza (cfr. anche p.to D64; STCA 38.2021.10 del 12 aprile 2021).

Ne discende, tutto ben considerato, che la sospensione di 35 giorni non rispetta il principio di proporzionalità (cfr. consid. 2.6.), in quanto non tiene conto di tutte le circostanze del caso concreto e deve essere ridotta a 25 giorni di penalità.

La decisione su opposizione 30 giugno 2022 è, pertanto, modificata nel senso che l’assicurata è sospesa per 25 giorni dal diritto all'indennità di disoccupazione.

Al riguardo questa Corte, considerato che i documenti già presenti all’incarto consentono al TCA di emanare il proprio giudizio, ritiene che l’assunzione di ulteriori prove non potrebbe mettere in luce nuovi elementi concreti ai fini della risoluzione della vertenza. Di conseguenza in casu si prescinde dall’audizione delle Dottoresse __________ e __________, quali testi.

A tale proposito va rammentato che conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base a un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr.STF 9C_399/2021 del 20 luglio 2022 consid. 4.2.;STF 9C_689/2020 del 1° marzo 2022 consid. 4.2.;STF 8C_199/2021 del 14 dicembre 2021 consid. 5.2.;STF 9C_430/2020 del 17 marzo 2021 consid. 5.1.; STF 8C_117/2020 del 4 dicembre 2020 consid. 4.3.; STF 8C_139/2019 del 18 giugno 2019 consid. 3.3.; 9C_35/2018 del 29 marzo 2018 consid. 6; STF 9C_588/2017 del 21 novembre 2017 consid. 7.2.; STF 9C_775/2016 del 2 giugno 2017 consid. 6.4.), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (cfr. STF 9C_97/2020 del 10 giugno 2020 consid. 3.2.; DTF 124 V 94 consid. 4b; 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

2.15.L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica egratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbisLPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In casu, trattandosi di prestazioni LADI, in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2022.52 del 22 agosto 2022 consid. 2.10.; STCA 38.2022.16 del 23 maggio 2022 consid. 2.12.; STCA 38.2022.20 del 25 aprile 2022 consid. 2.9.; STCA 38.2021.89 del 7 febbraio 2022 consid. 2.11.).

Sul tema cfr. anche STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022; STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr.Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                 Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo                                         Gianluca Menghetti