Erwägungen (7 Absätze)
E. 3 indicare i nominativi degli 8 collaboratori annunciati per il lavoro ridotto con il successivo preannuncio del 20 agosto 2020;
E. 4 copia della dichiarazione dei salari AVS per il 2019 e il 2020;
E. 5 illustrare chi risponde per/copre eventuali perdite d’esercizio (gli statuti della RI 1 non forniscono indicazioni) Ci sono garanzie di copertura per eventuali perdite? Precisare inoltre se è stato fatto uso del “Fondo COVID” (istituito dalla RI 1 il 30 giugno 2020, alimentato con fondi propri) e del “__________" (istituito dalla RI 1 il 1°aprile 2007, alimentato con fondi propri);
E. 6 illustrare in che modo sono stati utilizzati i contributi ricevuti dal Fondo Sport-toto per il 2020, dato che non sarebbero stati utilizzati per coprire la massa salariale;
E. 6.1 6.3; DTF 147 V 312 consid. 6.3.2; DTF 147 V 133 consid. 5.2.1; DTF 147 V 146 consid. 5.4, DTF 147 I consid. 4.2.1) – l’avv. Beraldi fa in sostanza valere che, da parte delle competenti autorità di altri Cantoni (ad esempio, quelle dei Cantoni Berna, Basilea-Campagna, Argovia e, in parte, anche Vaud) e diversamente dalla Sezione del lavoro del Cantone Ticino, “mai le associazioni (analoghe alla ricorrente) sono state equiparate a dei soggetti di diritto pubblico” (il patrocinatore ha peraltro versato agli atti uno scritto della __________
- già prodotto nel quadro della procedura ricorsuale federale sfociata nella sentenza 8C_16/2022 –, dal quale risulta che tutte le consociate del __________, fatta eccezione per quella ticinese, hanno beneficiato delle indennità per lavoro ridotto; cfr. doc. E) -, è atta a giustificare una diversa soluzione. Preliminarmente, deve essere ribadito che la questione di sapere se la convenuta abbia, a torto o a ragione, assimilato la ricorrente a un datore di lavoro di diritto pubblico è irrilevante, considerato che, secondo la giurisprudenza (cfr. supra , consid. 2.11.), i presupposti del rischio di licenziamenti a breve termine del personale colpito da lavoro ridotto e del rischio aziendale assunto dall’impresa interessata (fallimento, chiusura), devono essere soddisfatti da ogni datore di lavoro, pubblico o privato, che richiede l’indennità per lavoro ridotto. Stante ciò, alla Sezione del lavoro non può essere rimproverato di aver violato il principio di legalità o il diritto federale per aver fatto dipendere il diritto alla prestazione dall’adempimento (cumulativo) dei presupposti appena citati (in questo senso, si veda pure la STF 8C_16/2022 succitata consid. 6.2.1: “Dato che l’assimilazione della ricorrente a un datore di diritto pubblico nella sentenza del Tribunale cantonale non è decisiva, non si può ravvisare una qualsiasi violazione del principio di legalità o del diritto federale .” – il corsivo è del redattore). Per quanto concerne l’invocata disparità di trattamento, secondo una costante giurisprudenza federale, una delle condizioni necessarie ad ammetterne l’esistenza, è che l’atto in discussione e quello che serve da riferimento, emanino dalla medesima collettività o autorità (cfr. P. Moor, A. Flückiger, V. Martenet, Droit administratif, Volume I, 2012, p. 847 ss. e la giurisprudenza ivi menzionata). Nella DTF 124 IV 44 consid. 2c, riguardante un consumatore abituale di haschich che era stato condannato dalle autorità giudiziarie del suo cantone di domicilio in applicazione del diritto federale che, dinanzi al Tribunale federale, aveva segnatamente sostenuto che la pena inflittagli avrebbe costituito una disparità di trattamento poiché contraria alla prassi di altri cantoni, l’Alta Corte, nel negarne l’esistenza, ha precisato che tale principio ha un’ importanza limitata sul piano intercantonale e che il principio della legalità ha comunque sempre la preminenza . In concreto, sulla scorta di quanto precede, le decisioni in discussione non sono state rilasciate dalla medesima autorità amministrativa, ragione per la quale, già per questo solo motivo, si può escludere che sia stato violato da parte della Sezione del lavoro il principio della parità di trattamento (in questo senso, si veda pure la sentenza AVI 2020/58 del 18 ottobre 2021 del Tribunale delle assicurazioni del Cantone San Gallo, oggetto della già citata STF 8C_769/2021 [cfr. supra , consid. 2.6.], in cui è stato escluso che il diritto alle indennità per lavoro ridotto potesse essere fondato sul principio della parità di trattamento, posto che, in considerazione del sistema federalistico della Svizzera, l’art. 8 Cost. implica semplicemente che l’autorità cantonale interessata è tenuta a trattare in maniera uguale i soggetti giuridici che le sono assoggettati ma non che dovrebbe adottare l’interpretazione giuridica data da altri Cantoni su determinate questioni). Del resto, pronunciandosi in merito alla medesima censura che l’avv. RA 1 ha sollevato in questa sede, nel giudizio 38.2021.38 consid. 2.11. (cfr. supra , consid. 2.6.), con riferimento alle considerazioni contenute in una sentenza 8C_338/2007 del 4 agosto 2008 a proposito del principio dell’uguaglianza nell’illegalità, questo Tribunale si era espresso nei seguenti termini: " Nella presente fattispecie non è dato di sapere se la situazione della ricorrente sia effettivamente paragonabile a quella di altre associazioni attive con il medesimo scopo. Ad ogni modo non risulta che in Svizzera – anche volendo prescindere dal principio secondo cui la parità di trattamento ha un’importanza limitata sul piano intercantonale – sia stata introdotta una prassi generalizzata contraria alla legge. La Sezione del lavoro, dal canto suo, nella risposta di causa (cfr. doc. III pag. 5), ha affermato che “è prassi consolidata dell’UG sollevare opposizione in relazione alle situazioni descritte dalla ricorrente (associazioni aventi quali entrate/ricavi i contributi volontari nonché contributi dei soci e non presentano un rischio aziendale proprio)” Con la pronunzia 8C_16/2022 consid. 6.2.2, più volte menzionata in precedenza, la Corte federale ha tutelato la sentenza cantonale anche su questo aspetto, rilevando quanto segue: " (…) Nella presente fattispecie non è conosciuto e non viene precisato dalla ricorrente, se la sua situazione sia effettivamente paragonabile a quella di altre associazioni attive con il medesimo scopo. In ogni modo, come ritenuto nella sentenza del Tribunale cantonale, non risulta che in Svizzera sia stata introdotta una prassi generalizzata contraria alla legge.” La soluzione non può essere diversa nella concreta evenienza. L’avv. RA 1 si è infatti limitato ad affermare che le menzionate decisioni cantonali favorevoli hanno riguardato delle associazioni “ analoghe ” all’insorgente, senza tuttavia dimostrare che la loro situazione sia effettivamente paragonabile a quella della FTC. Ad ogni modo, non risulta che in Svizzera, anche volendo prescindere dal principio secondo cui la parità di trattamento ha un’importanza limitata sul piano intercantonale, sia stata introdotta una prassi generalizzata contraria alla legge. 2.14. Alla luce di quanto sopra occorre concludere che la decisione iniziale dell’amministrazione di accordare le indennità per lavoro ridotto a far tempo dal 12 marzo 2020 (cfr. supra , consid. 1.2.) era manifestamente errata (cfr. STF 8C_474/2021 del 19 ottobre 2021 consid. 5.5., già citata in precedenza, con cui il TF ha stabilito che la decisione di riconoscimento delle ILR a una fondazione che si occupa di persone con disturbi psichici anche tramite laboratori protetti non era manifestamente errata ai sensi dell’art. 53 cpv. 2 LPGA, poiché la perdita di lavoro, contrariamente a quanto deciso dal Tribunale delle assicurazioni del Canton Argovia, era da ricondurre a un provvedimento dell’autorità, e meglio a disposizioni emesse dal Dipartimento formazione, cultura e sport. L’Alta Corte ha comunque rinviato gli atti al Tribunale cantonale per verificare la sussistenza o meno di un errore manifesto connesso a un altro motivo, e meglio esaminando se le persone colpite dal lavoro ridotto fossero dipendenti di un datore di lavoro che fornisce prestazioni pubbliche e fossero esposti a un immediato e concreto rischio di licenziamento). Inoltre, la rettifica del provvedimento si rivelava, con riferimento all’attribuzione d’indennità per lavoro ridotto dal 12 marzo all’11 settembre 2020 (giusta l’art. 34 cpv. 1 e 2 LADI l’indennità per lavoro ridotto ammonta all’80 per cento della perdita di guadagno computabile. Determinante, fino al limite massimo valido per il calcolo dei contributi (art. 3), è il salario, convenuto contrattualmente, dell’ultimo periodo salariale prima dell’inizio del lavoro ridotto), di notevole importanza . La decisione di attribuzione delle indennità per lavoro ridotto poteva, conseguentemente, essere riconsiderata mediante l’emanazione della decisione del 21 dicembre 2020 (decisione n. 340843738 ) (cfr. supra , consid. 1.3.). La nuova decisione dell’amministrazione di rifiutare la prestazione per il periodo 12 marzo – 31 agosto 2020 non presta, dunque, il fianco a critiche. Di conseguenza, la decisione su opposizione del 28 gennaio 2022 deve essere confermata. 2.15. L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti ; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. f bis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. Trattandosi di prestazioni LADI, il legislatore non ha previsto di prelevare le spese (cfr. STCA 38.2020.43-44 del 13 settembre 2021 consid.2.12.; STCA 38.2021.11 del 7 giugno 2021 consid. 2.7.; STCA 38.2021.9 del 18 maggio 2021 consid. 2.14.; STCA 38.2021.8 dell’8 marzo 2021 consid. 2.8.). Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi , Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).
E. 7 Non si tratta di un aumento di “spese di gestione” bensì di accantonamenti per la creazione del Fondo Covid e del __________ (vedasi anche il punto 5). Teniamo a sottolineare che da parte vostra venne inizialmente non soltanto fornita una rassicurazione a proposito dell’erogazione degli aiuti, ma pure in seguito venne emessa una prima decisione positiva. Così stando le cose, la RI 1 ha rinunciato al licenziamento di parte dei collaboratori, rispettivamente alla riduzione, a livello contrattuale, del loro tempo di lavoro. Appare quindi evidente che i contributi per il lavoro ridotto sono essenziali per la copertura della massa salariale, fermo restando che gli altri cespiti di entrata non soltanto aiutano a coprire i salari, ma soprattutto servono a coprire i costi dell’attività della RI 1.” (allegato al doc. 10) In quell’occasione, sono stati prodotti i contratti di lavoro stipulati tra la RI 1 e i noti 8 collaboratori, come pure i loro certificati di salario relativi agli anni 2019 e 2020 (allegati al doc. 10). Infine, nel corso del gennaio 2022, sempre su richiesta dell’amministrazione, l’avv. RA 1 ha versato agli atti le dichiarazioni dei salari AVS per gli anni 2019, 2020 e 2021 (allegati al doc. 12). 2.8. Chiamata a pronunciarsi in merito alla presente fattispecie, questa Corte rileva innanzitutto che il Consiglio federale, fondandosi sugli art. 185 cpv. 3 Cost, 6 e 7 LEp, ha emanato una serie di ordinanze riguardanti provvedimenti per combattere il coronavirus. Con la prima ordinanza del 28 febbraio 2020 (Ordinanza 1 Covid-19; RU 2020 573) è stato vietato lo svolgimento in Svizzera di manifestazioni pubbliche o private cui fossero presenti oltre 1’000 persone contemporaneamente (cfr. art. 2). Il 13 marzo 2020 il Consiglio federale ha emesso l’Ordinanza 2 sui provvedimenti per combattere il coronavirus, entrata immediatamente in vigore (Ordinanza 2 Covid-19; RU 2020 773), con la quale ha stabilito ulteriori misure, in particolare nei confronti della popolazione, per ridurre il rischio di trasmissione e per combattere il coronavirus. Le attività presenziali in scuole, scuole universitarie e altri centri di formazione sono state vietate; è stato vietato lo svolgimento di manifestazioni pubbliche o private a cui siano presenti 100 o più persone contemporaneamente, tale limitazione è stata applicata anche alle strutture ricreative e per il tempo libero, segnatamente musei, centri sportivi, palestre, piscine e centri benessere; ai ristoranti e ai bar, nonché alle discoteche e ai locali notturni è stato consentito accogliere non più di 50 persone contemporaneamente, incluso il personale. Al riguardo, è utile rilevare che con sentenza 2C_280/2020 del 15 aprile 2020, pubblicata in SVR 2020 AHV n. 14 p. 41, il Tribunale federale ha stabilito che il controllo astratto della costituzionalità dell’Ordinanza 2 COVID-19 è escluso dalla legge sul Tribunale federale (cfr. pure STF 2C_776/2020 del 23 settembre 2020). Nel Canton Ticino, con risoluzione
n. 1262 dell’11 marzo 2020 valida dal 12 marzo 2020, il Consiglio di Stato ha decretato lo stato di necessità sull’intero territorio cantonale (art. 20 della Legge sulla protezione della popolazione - RL 500.100 : “ Si ha stato di necessità quando, a seguito di catastrofi, conflitti armati o altre situazioni d’emergenza che comportano un pericolo imminente per lo Stato, le persone o le cose, non sia più possibile garantire con i mezzi ordinari l’attività amministrativa o i servizi d’interesse pubblico e la protezione e l’assistenza delle persone e delle cose a livello cantonale, regionale o locale.”). Inoltre, ha stabilito la chiusura di luoghi di intrattenimento, tra i quali centri sportivi, centri fitness e piscine e ha vietato le attività e gli eventi sportivi sia agonistici sia amatoriali di ogni genere e categoria, a prescindere dal numero di persone presenti. È stata unicamente consentita l'attività sportiva individuale, nel rispetto delle norme igieniche accresciute e di distanza sociale (cfr. doc. 1/6) . Il 16 marzo 2020 il Consiglio federale ha decretato la situazione straordinaria ai sensi dell’art. 7 LEp. L’Ordinanza 2 COVID-19 è stata modificata il 16 marzo 2020 con effetto dal 17 marzo 2020 (RU 2020 783). In particolare giusta l’art. 6 cpv. 1 e 2 concernente manifestazioni e strutture: " 1 È vietato lo svolgimento di manifestazioni pubbliche o private, incluse le manifestazioni sportive e le attività societarie. 2 Le strutture accessibili al pubblico sono chiuse, segnatamente:
a. negozi e mercati;
b. ristoranti;
c. bar, nonché discoteche, locali notturni ed erotici;
d. strutture ricreative e per il tempo libero, segnatamente musei, biblioteche, sale cinematografiche, sale per concerti, teatri, case da gioco, centri sportivi, palestre, piscine, centri benessere, stazioni sciistiche, giardini botanici e zoologici e parchi di animali;
e. strutture che offrono servizi alla persona con contatto corporeo quali parrucchieri, saloni di massaggio, studi di tatuaggio e centri estetici.” L’art.
E. 12 cpv. 6 Ordinanza 2 COVID-19 contempla l’applicazione dell’art. 6 fino al 19 aprile 2020. L’art. 6 cpv. 4 e 5 dell’Ordinanza 2 COVID-19 il 29 aprile 2020 con validità dall’11 maggio 2020 (cfr. RU 2020 1401) è stato così modificato: 4 Nel settore dello sport sono consentite le attività seguenti, compreso l’uso delle strutture e degli impianti sportivi necessari a tale scopo:
a. le attività sportive senza contatto fisico svolte individualmente o in gruppi fino a cinque persone;
b. gli allenamenti di atleti di punta membri dei quadri nazionali di una federazione sportiva nazionale svolti individualmente, in gruppi fino a cinque persone oppure in squadre di competizione a composizione stabile;
c. gli allenamenti di membri delle squadre che fanno parte di una lega prevalentemente professionistica; d le competizioni sportive a esclusione del pubblico:
1. delle squadre che fanno parte di una lega prevalentemente professionistica, o
2. alle quali partecipano esclusivamente atleti di punta membri dei quadri nazionali di una federazione sportiva nazionale. 5 Per le attività secondo il capoverso 4 deve essere elaborato un piano di protezione secondo l’articolo 6a da parte:
a. dei gestori degli impianti utilizzati per dette attività; e
b. degli organizzatori di dette attività, segnatamente delle società.” Dall’11 maggio 2020 il Consiglio federale ha di conseguenza autorizzato la ripresa degli allenamenti nello sport di massa e di punta (cfr. www.admin.ch /gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-78948.html ). Dal 6 giugno 2020 nelle manifestazioni sportive, incluse le competizioni in presenza di pubblico, il numero dei presenti è stato limitato complessivamente a 300 persone (cfr. art. 6c cpv. 1 Ordinanza 2 Covid-19 modifica del 27 giugno 2020 in vigore dal 6 giugno 2020; RU 2020 1815). Ai sensi dell’art. 6c cpv. 2-4: " 2 Gli organizzatori di attività sportive, segnatamente le società e i gestori di impianti sportivi, devono elaborare e attuare un piano di protezione secondo l’articolo 6d. 3 Alle attività sportive il cui svolgimento prevede un contatto fisico stretto e continuo, segnatamente la danza sportiva, la lotta svizzera, la lotta, il football americano e il rugby, si applica quanto segue: a. gli allenamenti sono ammessi soltanto in squadre a composizione stabile e se è tenuto un elenco dei dati di contatto; è applicabile l’articolo 6e capoverso 1 lettere b e c; b. lo svolgimento di competizioni è vietato. 4 Alle competizioni con spettatori si applica quanto segue: a. gli spettatori devono rispettare le raccomandazioni dell’UFSP concernenti l’igiene e il distanziamento sociale e deve essere designata una persona responsabile; le raccomandazioni concernenti il distanziamento sociale non si applicano nei casi in cui il loro rispetto non è opportuno, segnatamente per i genitori con figli o per le persone che vivono nella stessa economia domestica; b. in caso di contatto stretto tra gli spettatori si applica l’articolo 6e sulla registrazione dei dati di contatto.” Il 19 giugno 2020 il Consiglio federale ha poi adottato l’Ordinanza sui provvedimenti per combattere l’epidemia di COVID-19 nella situazione particolare (Ordinanza COVID-19 situazione particolare) in vigore dal 20, rispettivamente 22 giugno 2020 (cfr. RU 2020 2213). L’ordinanza 2 COVID-19 del 13 marzo 2020 è stata abrogata con effetto dal 22 giugno 2020 (cfr. art. 28 Ordinanza 3 Covid-19 del 19 giugno 2020; RU 2020 2195). L’art. 1 della citata Ordinanza COVID-19 situazione particolare del 19 giugno 2020 (cfr. RU 2020 2213), relativo all’oggetto e allo scopo, prevede che la medesima stabilisce provvedimenti nei confronti della popolazione, delle organizzazioni, delle istituzioni e dei Cantoni per combattere l’epidemia di COVID-19 (cpv. 1). I provvedimenti sono finalizzati a impedire la diffusione del coronavirus (COVID19) e a interrompere le catene di trasmissione (cpv. 2). L’art. 6 cpv. 1 dell’Ordinanza COVID-19 situazione particolare, la cui validità era stata prevista fino al 31 agosto 2020 (cfr. art. 15 cpv. 3), ha vietato le grandi manifestazioni con oltre 1000 visitatori o oltre 1000 partecipanti, salvo le eccezioni di cui al cpv. 4 riguardante le manifestazioni politiche e della società civile. L’Ordinanza COVID-19 situazione particolare è stata regolarmente adattata a seconda della situazione epidemiologica (cfr. https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2020/439/it/history). In particolare, per quanto riguarda la modifica del 28 ottobre 2020, entrata in vigore il 29 ottobre 2020, l’art. 6 e regolava come segue lo svolgimento di attività nel settore dello sport: " ¹Nel settore dello sport sono ammesse le attività seguenti, segnatamente gli allenamenti e le competizioni, svolte in strutture accessibili al pubblico e all’aperto:
a. le attività sportive di bambini e giovani fino al compimento dei 16 anni, ad eccezione delle competizioni;
b. le attività sportive senza contatto fisico svolte individualmente o in gruppi fino a 15 persone a partire dai 16 anni:
1. in locali chiusi: se le persone interessate portano una mascherina facciale e se è mantenuta la distanza obbligatoria; in locali grandi si può rinunciare all’uso della mascherina facciale se vigono prescrizioni supplementari sul distanziamento e limitazioni della capienza,
2. all’aperto: se le persone interessate portano una mascherina facciale o se è mantenuta la distanza obbligatoria;
c. gli allenamenti e le competizioni di atleti di punta membri dei quadri nazionali di una federazione sportiva nazionale svolti individualmente, in gruppi fino a 15 persone o in squadre di competizione a composizione stabile;
d. gli allenamenti e le competizioni di membri delle squadre che fanno parte di una lega prevalentemente professionistica. ²Per le attività sportive in gruppi fino a cinque persone di cui al capoverso 1 lettere a e b non vige l’obbligo di elaborare un piano di protezione secondo l’articolo 4.”. 2.9. In relazione alla domanda d’indennità per lavoro ridotto inoltrata dalla RI 1 (cfr. supra , consid. 1.1.), la Sezione del lavoro ha, in un primo tempo, con decisione del 24 marzo 2020 (decisione n. __________), riconosciuto il diritto alla prestazione in discussione per il periodo 15 marzo – 10 giugno 2020, e ciò per “ tutta l’impresa ” (doc. 2.1). Questo provvedimento è stato annullato e sostituito dalla decisione del 4 maggio 2020 (decisione n. __________). In quella sede, il diritto alla prestazione è stato ammesso per il periodo 12 marzo – 11 settembre 2020, sempre per “ tutta l’impresa ” (doc. 2.2). Successivamente, con decisione del 21 dicembre 2020 (decisione n. __________), l’amministrazione ha riconsiderato il proprio provvedimento negando il diritto per il periodo 12 marzo – 31 agosto 2020 (doc. 5). A proposito della decisione di riconsiderazione, l’art. 53 LPGA prevede: " 1 Le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se l’assicurato o l’assicuratore scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in precedenza. 2 L’assicuratore può tornare sulle decisioni o sulle decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato se è provato che erano manifestamente errate e se la loro rettifica ha una notevole importanza. 3 L’assicuratore può riconsiderare una decisione o una decisione su opposizione, contro le quali è stato inoltrato ricorso, fino all’invio del suo preavviso all’autorità di ricorso.” L’art. 53 LPGA ha codificato la giurisprudenza anteriore alla sua entrata in vigore (cfr. DTF 133 V 50 consid. 4.1; STF U 408/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; STF K 147/03 del 12 marzo 2004; STF U 149/03 del 22 marzo 2004; STF I 133/04 dell'8 febbraio 2005). L’amministrazione può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, se essa è senza dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante (cfr. art. 53 cpv. 2 LPGA, STF 9C_200/2021 del 1° luglio 2021; STF 8C_624/2018 dell’11 marzo 2019 consid. 2.2.; STF 8C_113/2012 del 21 dicembre 2012 consid. 5.1.; STF U 408/06 del 25 giugno 2007). Mediante la riconsiderazione si corregge un’errata applicazione iniziale del diritto, rispettivamente un’errata constatazione derivante dall’apprezzamento dei fatti, e meglio “un accertamento errato dei fatti, nel senso di una valutazione degli stessi ” (cfr. STF 9C_452/2017 del 6 febbraio 2018 consid. 4). Un cambiamento di prassi oppure di giurisprudenza non giustifica di principio una riconsiderazione (cfr. DTF 117 V 8 consid. 2c; 115 V 308 consid. 4a/cc). Una decisione è manifestamente errata, non soltanto quando è stata presa sulla base di norme giuridiche sbagliate o inappropriate, ma anche quando delle disposizioni fondamentali non sono state applicate oppure lo sono state in modo inappropriato (cfr. STF 9C_181/2010 del 12 agosto 2010, consid. 3 con riferimenti). Una decisione, per essere considerata manifestamente errata ai sensi dei disposti di cui all’art. 53 cpv. 2 LPGA, non deve dare spazio ad alcun ragionevole dubbio, o, in altre parole “ Zweifellosigkeit bedeutet, dass kein vernünftiger Zweifel daran möglich sein darf , dass eine Unrichtigkeit vorliegt ; es ist ein einziger Schluss - eben derjenige auf eine Unrichtigkeit – möglich” (cfr. DTF 126 V 401; DTF 125 V 393; STF 9C_307/2011 del 23 novembre 2011 consid. 3.2.; STF U 288/05 del 14 dicembre 2005 consid. 2; STF U 378/05 del 10 maggio 2006 consid. 5.2.; STF U 127/05 del 16 agosto 2005 consid. 2.1.; STCA 38.2015.69 del 5 aprile 2016). Circa l'ulteriore presupposto necessario per poter riconsiderare una decisione, ovvero quello dell'importanza particolare che deve rivestire la rettifica, si veda pure STF 9C_603/2016 del 30 marzo 2017; STF C 24/01 e C 137/01 del 28 aprile 2003; STF C 44/02 del 6 giugno 2002 e DLA 2000 N. 40, pag. 208. 2.10. L’art. 31 cpv. 1 lett. d LADI prevede che i lavoratori hanno diritto all’indennità per lavoro ridotto se “la perdita di lavoro è probabilmente temporanea ed è presumibile che con la diminuzione del lavoro potranno essere conservati i posti di lavoro” (cfr. supra , consid. 2.2.). Per costante giurisprudenza federale si presume che la perdita di lavoro sia temporanea (cfr. DTF 111 V 379 consid. 2b p. 384, B. Rubin, “Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage”. Ed. Schulthess, 2014, p. 345). Le direttive della SECO (cfr. supra , consid. 2.4.) stabiliscono del resto chiaramente che “sia la pandemia stessa, sia la perdita di lavoro ad essa associata devono essere considerate temporanee” . 2.11. Con la propria impugnativa, l’avv. RA 1 censura il fatto che l’amministrazione abbia applicato alla RI 1 la giurisprudenza relativa ai datori di lavoro di diritto pubblico, quando essa sarebbe invece una azienda nel vero senso del termine. In questo senso, il rappresentante evidenzia in particolare che l’associazione non percepirebbe alcuna sovvenzione pubblica, il contributo Sport-Toto non costituendone una (cfr. doc. I e doc. VII). A questo proposito, il TCA rileva che, con la già citata pronunzia 8C_16/2022 consid. 6.1.2 (cfr. supra , consid. 2.6.), riguardante un’associazione avente lo scopo di raggruppare in un’unica struttura i migliori __________ della regione di competenza della RI 1 per partecipare alle varie competizioni nazionali giovanili, nota al patrocinatore della ricorrente, il TF ha sottolineato che la giurisprudenza di cui alla DTF 121 V 363 consid. 3 “… non ha introdotto una condizione supplementare per il servizio pubblico rispetto all’ente privato. I presupposti del rischio di licenziamenti a breve termine del personale colpito da lavoro ridotto e il rischio aziendale assunto dall’impresa interessata (fallimento, chiusura) – precisati al DTF 121 V 362 in relazione ai servizi pubblici – devono essere soddisfatti da ogni datore di lavoro, pubblico o privato, che richiede l’indennità per lavoro ridotto . La decisione del Tribunale cantonale si è dunque fondata giustamente su questa giurisprudenza per risolvere la controversia (SVR 2022 ALV 22 pag. 73, 8C_558/2021 consid. 5). Così facendo, contrariamente al parere della ricorrente, la sentenza del Tribunale cantonale non si è basata sulla direttiva n. 2020/15 del 30 ottobre 2020 (punto 2.6) né sulla direttiva 2021/01 del 20 gennaio 2021 (sempre al punto 2.6). Pertanto, le questioni sollevate dalla ricorrente in riferimento a queste direttive possono essere lasciate aperte.” (il corsivo è del redattore). Secondo la giurisprudenza federale, dunque, i presupposti del diritto all’indennità per lavoro ridotto sono da una parte, per quel che riguarda i lavoratori, il reale rischio di licenziamento a breve termine, visto che si tratta di una misura preventiva e temporanea (cfr. art. 31 cpv. 1 lett. d LADI) e d’altra parte, per quel che riguarda l’azienda, se essa corre un rischio proprio per la sua stessa esistenza e cioè rischia di dover chiudere a seguito della perdita di lavoro (in caso contrario la perdita di lavoro, non sarebbe dovuta a motivi economici e inevitabile; cfr. art. 32 cpv. 1 lett. a LADI). Va, altresì, ricordato che nel Messaggio concernente la Legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte all’epidemia di COVID-19 (legge COVID 19) del 12 agosto 2020 il Consiglio federale al punto 2.3.8 ha sottolineato che: " In quanto strumento dell’assicurazione contro la disoccupazione lo scopo l’IRL non è quello di garantire la sopravvivenza dell’esercizio o di coprire le perdite e la diminuzione del fatturato, bensì quello di salvaguardare i posti di lavoro. Di fatto s’intende evitare che il temporaneo calo della domanda dei prodotti e servizi offerti e la conseguente perdita di lavoro provochi a breve termine un’ondata di licenziamenti.” (FF 2020 5797 (5818)). Tale principio è stato ribadito dal Tribunale federale al consid. 6.2.1 della già citata sentenza 8C_16/2022. 2.12. Alla luce di quanto esposto al precedente considerando, attentamente vagliato l’insieme della documentazione agli atti, questo Tribunale ritiene che nel caso concreto facciano difetto entrambi i requisiti (cumulativi) necessari per fondare il diritto all’indennità per lavoro ridotto - quello del rischio per l’impresa di dover chiudere a seguito della perdita di lavoro subita e quello dell’effettivo e immediato rischio di licenziamento -, e ciò per le ragioni che seguono. A proposito della prima condizione , quella del rischio economico, in termini generali va sottolineato che la RI 1 è inserita in un contesto più ampio che non quello regionale. Essa è infatti affiliata alla __________, nel cui ambito fa parte della __________ (cfr. art. 1 degli Statuti della RI 1; da parte sua, l’art. 3 cpv. 1 recita che gli statuti, i regolamenti e le decisioni della __________, dell’__________, dell’__________ e della __________, vincolano la RI 1 stessa e i suoi membri). A sua volta, la RI 1 affilia ben __________ e __________ più i relativi raggruppamenti allievi, per un totale di circa __________. Già considerando l’importanza del movimento a cui appartiene la ricorrente, appare poco probabile che la sua stessa esistenza potesse essere a rischio nel periodo in discussione a seguito della perdita di lavoro . D’altro canto, questo Tribunale constata innanzitutto che dai dati finanziari a disposizione si evince che per la RI 1 l’esercizio contabile 2019/’20 si è chiuso con un utile ammontante a fr. 248 . Si è trattato di un risultato che non si è sostanzialmente scostato da quello conseguito negli esercizi precedenti (2018/’19, 2017/’18 e 2016/’17) – prepandemici -, allorquando l’utile d’esercizio era stato di, rispettivamente, fr. 1'254, fr. 7'698 e fr. 270. Lo stesso dicasi per l’esercizio successivo, quello 2020/’21 (1° luglio 2020 – 30 giugno 2021), che ha fatto segnare (a consuntivo) un utile di fr. 4'156 (cfr. Rapporto stagionale 2020/’21 della RI 1 p. 9, pubblicato sul sito web della medesima). Nell’esercizio contabile 2019/’20, i ricavi conseguiti dall’insorgente sono stati pari a fr. 1'152'296, in diminuzione rispetto a quelli realizzati nell’esercizio precedente, pari a fr. 1'456'116. Al riguardo, va tuttavia osservato che i ricavi esterni - composti dai contributi dell’__________, della __________, dello Sport-Toto e da altri ricavi esterni -, sono cresciuti rispetto all’esercizio precedente, passando da fr. 747'324 (esercizio 2018/’19) a fr. 781'839 (esercizio 2019/’20). In particolare, ad aumentare sensibilmente sono stati gli “ altri ricavi ”, ossia le sponsorizzazioni, passati da fr. 61'030 a fr. 89'354. Non trova pertanto riscontro l’affermazione, contenuta nello scritto del 12 ottobre 2020 indirizzato alla Sezione del lavoro, secondo la quale le contingenze legate al periodo pandemico (mancata ripresa delle attività al 100%, rispetto dei divieti di assembramento, ecc.) avrebbero inciso “… in modo significativo sui contributi – per noi vitali – che queste aziende, private e non elargivano sotto forma di sostegno verso la nostra associazione.”. Del resto, dal Rapporto stagionale 2019/2020 della RI 1 p. 5 s., pubblicato sul sito web della medesima, si apprende che i contributi dello Sport-Toto e quelli degli sponsor “… sono stati versati in modo integrale , ciò che ha permesso in particolare di confermare tutti i label.” (il corsivo è del redattore). Da notare ancora che nell’esercizio contabile 2019/’20 vi è stata pure una contrazione dei costi rispetto al periodo precedente, passati da fr. 1'454'862 (esercizio 2018/’19) a fr. 1'152'047 (esercizio 2019/’20), determinata dalla sospensione di diverse attività a seguito all’adozione delle misure antipandemia (in questo senso, si veda il Rapporto stagionale 2019/2020 p. 5 s.). Un analogo trend lo si è riscontrato nell’esercizio successivo (2020/’21), così come si evince dalla relazione del Presidente della FTC, contenuta a p. 7 del Rapporto stagionale 2020/’21: " (…) La Sezione finanziaria – (…) – ha registrato un buon andamento, nonostante l’evidente calo di entrate per sanzioni e contributi vari, compensati tuttavia almeno in parte dai contributi – rimasti pressoché invariati – di Sport-Toto, Swisslos e Sponsor. Si rinvia al rendiconto annuale, (…).” Sempre a proposito dell’esercizio contabile 2019/’20, è utile evidenziare che, nonostante tutto, i dati di consuntivo si sono rivelati persino migliori rispetto a quelli che erano stati preventivati a un momento in cui la pandemia non era ancora scoppiata. In effetti, i ricavi totali sono stati di fr. 1'152'296, in luogo dei fr. 1'102'800 messi a preventivo (in particolare i ricavi esterni sono stati di fr. 781'839 invece dei fr. 752'030 preventivati), mentre i costi sono stati di fr. 1'152'047 anziché di fr. 1'282'800. Ai fini del giudizio vi è inoltre da considerare che i ricavi esterni - come visto cresciuti rispetto al periodo contabile precedente e ai dati di preventivo, contrariamente a quelli interni che sono diminuiti -, rappresentano ben il 68% di quelli totali realizzati nell’esercizio 2019/’20. Il contributo dello Sport-Toto (fr. 547'500), in gran parte versato nei primi mesi dell’anno, corrisponde, da solo, a circa il 48% di tutti i ricavi. Ora, tenuto conto che la massa salariale relativa ai sei collaboratori oggetto del preannuncio di lavoro ridotto dell’11 marzo 2020, è ammontata mediamente a fr. 414'000 (rispettivamente a fr. 435'604 , considerando gli otto collaboratori annunciati nell’agosto 2020), appare chiaro che la sua copertura era ampiamente garantita già soltanto grazie al contributo dello Sport-Toto. In proposito, va osservato che, contrariamente a quanto aveva dichiarato in un primo tempo (cfr. allegato al doc. 4), rispondendo alla richiesta d’informazioni del 1° ottobre 2021, la RI 1 ha ammesso che “i contributi dal Fondo Sport-toto per il 2020 sono stati utilizzati per la gestione corrente ma anche parzialmente per coprire la massa salariale .” (allegato al doc. 10 – il corsivo è del redattore). Non può peraltro essere ignorato che, trattandosi delle tasse d’iscrizione delle squadre ai vari campionati, la situazione finanziaria ha persino permesso alla ricorrente di “ ridurre alcune tasse e di non percepire alcune sportule ”, per tener conto del difficile momento legato alla pandemia (cfr. Rapporto stagionale 2019/2020 p. 6
– il corsivo è del redattore). Infine, è certamente di rilievo rimarcare che, secondo quanto affermato dall’insorgente stessa nel suo scritto dell’11 novembre 2021, “le eventuali perdite d’esercizio vengono coperte dai fondi regolamentati dai propri regolamenti e il resto secondo la legge; dei fondi accantonati, per ora, non ne è stato fatto uso.” (allegato al doc. 10). Tutto ben considerato, questa Corte ritiene dunque che gli elementi appena esposti consentano di concludere che nel periodo considerato l’esistenza stessa della RI 1 non era a rischio. Per quanto concerne la seconda condizione da cui dipende il diritto alla prestazione in discussione, viste le contenute dimensioni di un organico - si tratta di otto collaboratori, alcuni dei quali assunti a tempo parziale -, chiamato a gestire un movimento di vaste proporzioni e considerato il fatto che le mansioni da loro svolte sono da ritenere essenziali per il funzionamento, l’attività e lo scopo della RI 1 (si tratta in effetti del segretario generale, del __________, dei responsabili del __________, dei responsabili regionali e dei due segretari amministrativi), secondo il TCA, è poco plausibile che i dipendenti in questione abbiano effettivamente corso il rischio di perdere il loro lavoro a breve termine, così come è stato pertinentemente posto in evidenza anche dalla Sezione del lavoro nella sua decisione (in questo senso, va rilevato che, nel rispondere alle domande che l’amministrazione le ha posto nel settembre 2020, la ricorrente stessa ha ammesso che il dover licenziare dei dipendenti rappresentava “… l’ultima e remota variante che non vorremmo dover essere costretti ad applicare” – il corsivo è del redattore). Del resto, è utile segnalare che, secondo la giurisprudenza federale, non spetterebbe comunque all’assicurazione contro la disoccupazione sostenere mediante l’assegnazione d’indennità per lavoro ridotto, un datore di lavoro che ha alle proprie dipendenze personale in esubero (in questo senso, cfr. STF C 302/05 del 25 luglio 2007 consid. 6.2; STFA C 189/02 del 15 marzo 2004 consid. 4; STCA 38.2022.33 del 16 agosto 2022 consid. 2.11.). 2.13. Neppure l’invocazione del principio della parità di trattamento (art. 8 Cost. fed.) che impone di trattare in modo identico delle situazioni simili e in modo differente delle situazioni diverse (cfr. STF 2C_644/2020 del 24 agosto 2021 consid.
Dispositiv
- dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente Il segretario di Camera Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.38.2022.24
mm/DC
Lugano
19 dicembre 2022
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 28 febbraio 2022 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 28 gennaio 2022 emanata dalla
Sezione del lavoro, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenutoin fatto
consideratoin diritto
2.2. I presupposti del diritto all'indennità per lavoro ridotto sono regolati all'art. 31 LADI.
Questa disposizione prevede esaustivamente (cfr. DTF 119 V 36) quattro condizioni materiali, espresse positivamente, e tre condizioni personali, espresse negativamente, per potere beneficiare dell'indennità per lavoro ridotto.
Le condizioni positive sono enumerate al cpv. 1 dell'art. 31 LADI secondo cui i lavoratori, il cui tempo normale di lavoro è ridotto o il cui lavoro è integralmente sospeso, hanno diritto a una indennità per lavoro ridotto se:
"a. sono soggetti all'obbligo di contribuzione all'assicurazione contro la disoccupazione e non hanno ancora raggiunto l'età minima per l'obbligo di contribuzione nell'AVS;
b. la perdita di lavoro è computabile (art. 32);
c. il rapporto di lavoro non è stato disdetto;
d. la perdita di lavoro è probabilmente temporanea ed è presumibile che con la diminuzione del lavoro potranno essere conservati i loro posti di lavoro."
Secondo il cpv. 1bisin vigore dal 1° luglio 2003 per verificare i presupposti del diritto di cui al cpv. 1 lett. d, in casi eccezionali può essere effettuata un'analisi aziendale a carico del fondo di compensazione.
I requisiti appena esposti devono essere adempiuti nella loro totalità.
Lart. 32 cpv. 1 LADI prevede che:
"Una perdita di lavoro è computabile se:
a.è dovuta a motivi economici ed è inevitabile e
b.per ogni periodo di conteggio è di almeno il 10 per cento delle ore di lavoro normalmente fornite in complesso dai lavoratori dellazienda.
Il cpv. 3 dellart. 32 LADI stabilisce che;
"Il Consiglio federale disciplina per i casi di rigore la computabilità di perdite di lavoro riconducibili a provvedimenti delle autorità, a perdite di clienti dovute alle condizioni meteorologiche o ad altre circostanze non imputabili al datore di lavoro. Esso può, per questi casi, prevedere termini di attesa più lunghi di quelli di cui al capoverso 2 e stabilire che la perdita di lavoro è computabile soltanto in caso di completa cessazione o considerevole limitazione dellesercizio.
Al riguardo lart. 51 OADI precisa quanto segue:
"1Le perdite di lavoro dovute a provvedimenti delle autorità o ad altre circostanze non imputabili al datore di lavoro sono computabili se il datore di lavoro non può evitarle mediante provvedimenti adeguati ed economicamente sopportabili o rendere un terzo responsabile del danno.
4La perdita di lavoro dovuta a un danno non è computata nella misura in cui sia coperta da unassicurazione privata. Se il datore di lavoro non è assicurato contro una tale perdita, ancorché lassicurazione sia possibile, la perdita di lavoro è computata il più presto dopo la fine del periodo di disdetta applicabile al contratto di lavoro individuale.
Lart. 33 LADI enuncia:
1Una perdita di lavoro non è computabile:
a. se è dovuta a misure dorganizzazione aziendale, come lavori di pulizia, di riparazione o di manutenzione, nonché ad altre interruzioni dellesercizio, usuali e ricorrenti, oppure a circostanze rientranti nella sfera normale del rischio aziendale del datore di lavoro;
b. se è usuale nel ramo, nella professione o nellazienda oppure se è causata da oscillazioni stagionali del grado doccupazione;
c. in quanto cada in giorni festivi, sia cagionata da vacanze aziendali o sia fatta valere soltanto per singoli giorni immediatamente prima o dopo giorni festivi o vacanze aziendali;
d. se il lavoratore non accetta il lavoro ridotto e devessere pertanto rimunerato secondo il contratto di lavoro;
e. in quanto concerna persone vincolate da un rapporto di lavoro di durata determinata o da un rapporto di tirocinio o al servizio di unorganizzazione per lavoro temporaneo oppure;
f. se è la conseguenza di un conflitto collettivo di lavoro nellazienda in cui lavora lassicurato.
2Il Consiglio federale, per evitare abusi, può prevedere altri casi in cui la perdita di lavoro non è computabile.
3Il Consiglio federale definisce il concetto di oscillazioni stagionali del grado doccupazione.
Le condizioni negative sono stabilite all'art. 31 cpv. 3 LADI, secondo cui non hanno diritto all'indennità per lavoro ridotto:
"a. i lavoratori, la cui perdita di lavoro non è determinabile o il cui tempo di lavoro non è sufficientemente controllabile;
b. il coniuge del datore di lavoro occupato nell'azienda di
quest'ultimo;
c. le persone che, come soci, compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo dell'azienda, determinano o possono influenzare risolutamente le decisioni del datore di lavoro, come anche i loro coniugi occupati nell'azienda."
2.3. Nella Prassi LADI ILR, la Segreteria di Stato delleconomia (in seguito: SECO) ha stabilito che:
"( ).
C3La perdita di lavoro dovuta a motivi economici deve essere inevitabile. Questo presupposto è la conseguenza dellobbligo di diminuire il danno che impone al datore di lavoro di prendere tutte le misure ragionevolmente esigibili per evitare la perdita di lavoro.
C4La cassa nega il diritto allindennità soltanto se può dimostrare, in base a sufficienti motivi concreti, che la perdita di lavoro avrebbe potuto essere evitata e se vi sono misure che il datore di lavoro ha omesso di adottare.
C5Il lavoro ridotto non deve essere considerato a priori come una misura evitabile perché il datore di lavoro avrebbe potuto evitarlo licenziando parte del personale o perché i lavoratori avrebbero potuto trovare un'occupazione presso un altro datore di lavoro.
C6Se però il datore di lavoro è consapevole da tempo che la sua azienda necessita di una ristrutturazione, si può esigere che questultimo adotti per tempo i necessari provvedimenti (p. es. adeguamento della sua gamma di prodotti alle nuove esigenze del mercato).
( ).
C9Le perdite di lavoro dovute a provvedimenti delle autorità o ad altre circostanze non imputabili al datore di lavoro sono computabili se il datore di lavoro non può evitarle mediante provvedimenti adeguati ed economicamente sopportabili o non può rendere un terzo responsabile del danno.
( ).
D1Una perdita di lavoro non è computabile se:
·è dovuta ad altre interruzioni dellesercizio, usuali e ricorrenti, oppure a circostanze rientranti nella sfera normale del rischio aziendale del datore di lavoro;
·cade in giorni festivi, è cagionata da vacanze aziendali o è fatta valere soltanto per singoli giorni immediatamente prima o dopo giorni festivi o vacanze aziendali;
·concerne persone vincolate da un rapporto di lavoro di durata determinata;
·concerne persone al servizio di unorganizzazione per lavoro temporaneo;
·è la conseguenza di un conflitto collettivo di lavoro nellazienda in cui lavora lassicurato.
La perdita di lavoro non è computabile in nessuno di questi casi anche se è dovuta a provvedimenti delle autorità o ad altre circostanze non imputabili al datore di lavoro (C7 segg.)
ðGiurisprudenza
DLA 1996/1997 pag. 54 (Un istituto che si occupa essenzialmente di test di screening della tubercolosi presso i ragazzi in età scolastica subisce una perdita di lavoro in seguito a una decisione dell'autorità cantonale della sanità pubblica che ordina la soppressione di questi test. Una simile perdita di lavoro è legata ai progressi compiuti nella lotta contro la tubercolosi e rientra nei rischi normali di questo tipo di istituto)
DTF 121 V 371 (Una perdita di lavoro dovuta a una diminuzione dei sussidi rientra nella sfera normale del rischio aziendale di un'impresa di trasporto ferroviario, è usuale nel ramo e, con molta probabilità, considerata la situazione finanziaria della Confederazione, non è solo temporanea)
DTF 119 V 498 (Per unimpresa specializzata nella costruzione di gallerie, lafflusso imprevedibile di acqua ad alto tenore solforico e cloridrico malgrado le indagini preliminari non rientra nella sfera normale del rischio aziendale)
Sfera normale del rischio aziendale
D2Una perdita di lavoro non è computabile se è dovuta a misure dorganizzazione aziendale, come lavori di pulizia, di riparazione o di manutenzione, nonché ad altre interruzioni dellesercizio, usuali e ricorrenti, oppure a circostanze rientranti nella sfera normale del rischio aziendale. Rientrano nella sfera normale del rischio aziendale le perdite di lavoro usuali che si verificano regolarmente e che, pertanto, sono prevedibili e possono essere calcolate in anticipo.
D3I rischi aziendali «normali» non possono, secondo la giurisprudenza, essere determinati in base a un criterio applicabile a tutte le aziende. Vanno invece determinati nei singoli casi in base all'attività specifica dell'azienda e alla situazione che la caratterizza. Le perdite di lavoro che possono intervenire in ogni azienda rientrano nella sfera normale del rischio aziendale. Soltanto le perdite di lavoro straordinarie per l'azienda sono computabili.
D5Il fatto che il datore di lavoro si concentri su un grande cliente o su un cliente principale non è di per sé un motivo sufficiente per negargli il diritto allILR adducendo che la diminuzione delle ordinazioni rientra nella sfera normale del rischio aziendale. Il servizio cantonale si oppone al versamento dellindennità se l'azienda non dimostra in modo credibile che il cliente effettuerà in tempi brevi nuove ordinazioni che le permetteranno di ritornare a lavorare a pieno regime o che troverà nuovi sbocchi sul mercato.
D6Rientrano nella sfera normale del rischio aziendale in particolare: le fluttuazioni regolari delle ordinazioni e le perdite di lavoro dovute a lavori di rinnovo o di revisione; le oscillazioni del grado di occupazione causate da un aumento della concorrenza; le perdite di lavoro nel settore della costruzione derivanti dal rinvio dei lavori per insolvibilità del committente o dal ritardo di un progetto in seguito a una procedura di opposizione pendente; le perdite di lavoro dovute a malattia, infortunio o ad altre assenze del datore di lavoro o di un dirigente.
( )
Per quanto concerne il lavoro ridotto nelle aziende pubbliche e nellamministrazione la Prassi LADI ILR prevede:
"( ).
D36In genere le aziende di diritto pubblico non adempiono i
presupposti dellindennità per lavoro ridotto in quanto non presentano veri e propri rischi aziendali. Considerato che esistono varie forme di aziende statali, non si può però escludere a priori che in singoli casi i presupposti del diritto allindennità per lavoro ridotto siano soddisfatti (DTF 121 V 362).
D37Non sussiste alcun diritto all'indennità per lavoro ridotto per le aziende di diritto pubblico che non presentano alcun rischio aziendale, poiché esse devono adempiere i loro mandati legali indipendentemente dalla situazione economica (mandati di prestazioni) e sono sostenute nei periodi di difficoltà finanziarie in quanto le loro spese supplementari o le loro perdite sono coperte dai fondi pubblici (DLA 1996/1997 pag. 122).
èGiurisprudenza
DLA 1995 pag. 176 (La condizione secondo cui una perdita di lavoro è computabile soltanto se è dovuta a motivi economici ed è inevitabile non è adempiuta se lazienda non corre alcun rischio, ossia se l'azienda non rischia di essere chiusa. LILR serve a evitare i licenziamenti a breve termine)
( ).
G4Il datore di lavoro deve motivare nel preannuncio la necessità del lavoro ridotto e dimostrare che i presupposti del diritto allindennità sono adempiuti. A tal fine, è tenuto a rispondere a tutte le domande contenute nel modulo di preannuncio (art. 28 LPGA). ( )
2.4. Nella Direttiva 2020/06: aggiornamento «Disposizioni speciali a causa della pandemia» del 9 aprile 2020, la SECO ha in particolare previsto quanto segue:
"( ).
Richieste dei datori di lavoro di diritto pubblico
Il senso e lo scopo dellILR è preservare loccupazione nelle aziende in cui i posti di lavoro sono a rischio a seguito delle condizioni economiche sfavorevoli. Un requisito fondamentale è dunque lesistenza di una minaccia per i posti di lavoro. Tuttavia su molti datori di lavoro di diritto pubblico non grava alcun rischio aziendale o di fallimento, perché devono assolvere i compiti affidati loro dalla legge indipendentemente dalla situazione economica. Le difficoltà economiche (ad es. di liquidità), le maggiori spese o addirittura le perdite connesse allattività aziendale sono coperte con fondi pubblici, come sovvenzioni o altri valori monetari. In questi casi i posti di lavoro non sono a rischio. Considerate le peculiarità organizzative dellistituto di diritto pubblico (regolamento sulle sovvenzioni, garanzie statali in mandati di prestazioni ecc.), se le eventuali conseguenze economiche negative non generano un immediato taglio dei posti di lavoro, riconoscere il diritto allILR contrasterebbe con le finalità della stessa.
Queste riflessioni valgono sia per i datori di lavoro di diritto pubblico (es. per i dipendenti della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni) sia per i settori privatizzati che erogano servizi su mandato di un ente pubblico sulla base di una convenzione. In tal caso è determinante che la convenzione stabilisca lentità con cui lente pubblico copre i costi (mediante sovvenzioni ecc.) e che di conseguenza i posti di lavoro non sono a rischio neppure in assenza di copertura dei costi. Questo può riguardare le grandi come le piccole aziende (es. se la piscina di un Comune è gestita da privati o da unassociazione ma sussiste una garanzia di disavanzo da parte del Comune). Lunico elemento determinante è se, a seguito della situazione giuridica, vi è il rischio di una perdita immediata di posti di lavoro.
I datori di lavoro di diritto pubblico e le associazioni o i datori di lavoro privati che, su mandato pubblico, gestiscono aziende o imprese o erogano servizi, devono dimostrare che i posti di lavoro sono a rischio, nonostante le convenzioni in essere con gli enti pubblici mandanti. In mancanza di una dimostrazione credibile, non sussiste alcun diritto allILR. ( )
Nella Direttiva 2020/10: Aggiornamento «Disposizioni speciali a causa della pandemia» del 22 luglio 2020 in relazione allindennità per lavoro ridotto sono stati introdotti in particolare i punti 2.1 - 2.6 che sono stati sostanzialmente mantenuti nelle seguenti versioni, e meglio nella Direttiva 2020/12 del 27 agosto 2020 e nella Direttiva 2020/15 del 30 ottobre 2020.
In questultima la SECO ha precisato che:
"( )
2.1 Perdita di lavoro temporanea
Anche ammesso che la pandemia si verifichi in varie ondate, va notato che sia la pandemia stessa sia la perdita di lavoro ad essa associata devono essere considerate temporanee.
2.2 Perdite di lavoro per motivi economici
A causa dellinsorgenza improvvisa, dellentità e della gravità, una pandemia non può essere considerata un normale rischio aziendale a carico del datore di lavoro ai sensi dellarticolo 33 capoverso 1 lettera a LADI, anche se è probabile che colpisca qualsiasi datore di lavoro. Pertanto, le perdite di lavoro dovute al calo della domanda di beni e servizi per questo motivo sono computabili in applicazione dellarticolo 32 capoverso 1 lettera a LADI. Il datore di lavoro deve tuttavia comprovare in modo verosimile che le perdite di lavoro suscettibili di verificarsi nella sua impresa sono riconducibili allo scoppio della pandemia. Un semplice richiamo alla pandemia è una giustificazione insufficiente.
( )
2.3 Perdite di lavoro dovute a provvedimenti delle autorità o ad altre circostanze non imputabili al datore di lavoro
Anche i provvedimenti adottati dalle autorità in relazione alla pandemia sono da considerarsi circostanze eccezionali, pertanto le perdite di lavoro dovute a tali provvedimenti rientrano nella regolamentazione speciale ai sensi dellarticolo 32 capoverso 3 LADI e dellarticolo 51 OADI. Ciò vale anche per le misure che interessano solo singoli settori o rami economici e per le misure disposte dalle autorità cantonali o comunali.
Sono computabili le perdite di lavoro non imputabili al datore di lavoro, come quelle dovute allimpossibilità per i lavoratori di raggiungere il luogo di lavoro.
Al contrario, non sono computabili le perdite di lavoro riconducibili a una condotta scorretta del datore di lavoro (art. 51 cpv. 3 OADI).( )
2.6 Preannunci dei fornitori di prestazioni pubbliche (datore di
lavoro pubblico, amministrazione pubblica ecc.)
Il senso e lo scopo dellILR è preservare i posti di lavoro. Questa misura serve a evitare che si verifichino licenziamenti immediati a causa di un calo temporaneo della domanda di beni e servizi e della conseguente perdita di lavoro (cfr. anche DTF 121 V 362 consid. 3. a). Tale rischio (diretto) di perdita di posti di lavoro sussiste fondamentalmente soltanto per le aziende che finanziano la loro fornitura di servizi esclusivamente con i redditi o il denaro generato da privati.
Al contrario, sui fornitori di prestazioni pubbliche non grava alcun rischio aziendale o di fallimento, poiché devono assolvere i compiti affidati loro dalla legge indipendentemente dalla situazione economica. Eventuali difficoltà economiche, le maggiori spese o addirittura le perdite connesse allattività aziendale sono coperte con fondi pubblici, come sovvenzioni o altri valori monetari. Generalmente, in questi casi non vi è nessuna minaccia immediata di perdere posti di lavoro.
Sulla base del mandato dei fornitori di prestazioni pubbliche e tenendo conto dello scopo dellILR, ne consegue che i fornitori di prestazioni non hanno fondamentalmente diritto allILR per i loro collaboratori. La concessione dellILR in caso di sospensione temporanea di questa prestazione equivarrebbe a trasferire i costi salariali al fondo AD, senza il rischio di licenziamenti immediati (che il legislatore deve contrastare) in relazione a tali società di diritto pubblico.
Queste riflessioni valgono sia per i datori di lavoro di diritto pubblico (es. per i dipendenti della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni) sia per i settori privatizzati che erogano servizi su mandato di un ente pubblico sulla base di una convenzione.
La concessione dellILR per i collaboratori dei fornitori di prestazioni pubbliche è consentita soltanto se i collaboratori interessati sono esposti a un rischio immediato e concreto di licenziamento. Ciò può riguardare anche solo ambiti parziali dei fornitori di prestazioni. Ad esempio, unazienda di trasporto può comprendere sia un reparto i cui collaboratori hanno diritto allILR in caso di calo del fatturato (es. pullman turistici) sia un reparto i cui collaboratori non ne hanno diritto (gestione sovvenzionata di autobus locali).
Esiste un rischio diretto e concreto di perdere posti di lavoro se non cè alcuna garanzia/sicurezza che i costi operativi vengano completamente coperti in caso di calo della domanda o di riduzione ordinata dellofferta da parte del cliente e se le aziende interessate hanno la possibilità di licenziare direttamente i collaboratori al fine di ridurre i costi operativi. Queste due condizioni devono essere soddisfatte contemporaneamente.
Il SC deve semplicemente verificare se esiste un rischio immediato e concreto di perdere posti di lavoro e se il datore di lavoro può dimostrarlo mediante unadeguata documentazione. È quindi responsabilità delle aziende che forniscono prestazioni pubbliche (Service Public) fornire al SC tale documentazione adeguata (regolamenti del personale, contratti di lavoro, mandati di prestazione, concessioni, accordi di sovvenzione, CCL ecc.), al fine di dimostrare in maniera attendibile che esiste un rischio diretto e concreto di licenziamento in caso di perdita del lavoro. Non sono necessarie ulteriori verifiche. Lintroduzione del lavoro ridotto va respinta soltanto se i documenti presentati dal datore di lavoro non sono in grado di provare il rischio di perdere posti di lavoro.
Se sono soddisfatte tutte le condizioni per il diritto allindennità e lILR viene accordata, listituzione ha diritto allILR in misura pari alle ore di lavoro perse e alla perdita computabile senza alcuna differenza, proprio come ogni altra azienda che soddisfa le condizioni per il diritto allILR. In particolare occorre osservare che, nel calcolo dellILR, non sono dedotte né la parte sovvenzionata né la garanzia statale. Neppure eventuali misure di sostegno decise a posteriori dal Parlamento o dal Consiglio federale portano a una riduzione dellILR (ciò significa che questi pagamenti non comporterebbero né il versamento di un importo inferiore dellILR né rimborsi). Tali precisazioni entrano in vigore retroattivamente il 1° giugno 2020.
In caso di decisione su opposizione, la presenza di entrambe le suddette condizioni di diritto (rischio concreto di perdere posti di lavoro e nessuna copertura completa dei costi operativi) deve emergere chiaramente e inequivocabilmente dalla giustificazione, con precisi rimandi ai documenti di riferimento.
Nella Direttiva 2020/15: Aggiornamento «Disposizioni speciali a causa della pandemia» del 30 ottobre 2020 è stato, altresì, introdotto un nuovo punto 2.6 a relativo al preannuncio di organizzazioni non commerciali:
"In generale, i singoli e quindi le organizzazioni (indipendentemente dalla loro forma giuridica) con cui sono impiegati non hanno diritto a ILR se non vi è una perdita economica e il lavoro ridotto non serve a mantenere i posti di lavoro.
Un'organizzazione, ad esempio un'associazione o una cooperativa il cui scopo è il benessere dei suoi membri e che è finanziata dalle quote associative, non subisce alcuna perdita economica e i posti di lavoro non sono in pericolo. Non vi è quindi alcun diritto a ILR, anche se il lavoro dei dipendenti deve essere temporaneamente sospeso a causa di misure ufficiali.
Tuttavia, un'associazione che fornisce servizi e si finanzia con le tasse che riceve in cambio (ad es. proventi delle vendite, biglietti d'ingresso) può subire perdite economiche a causa di misure ufficiali e i posti di lavoro possono essere messi in pericolo. Pertanto, il diritto allILR può essere soddisfatto se le altre condizioni sono soddisfatte (assenza dal lavoro inevitabile, non può essere evitata con misure economicamente sopportabili, almeno il 10%, temporaneo, tipo di contratto di lavoro).
Nel caso di organizzazioni che rappresentano un misto di questi due casi estremi, ad esempio che cofinanziano il personale dei dipendenti con contratti o mandati più piccoli, occorre procedere ad una ponderazione degli interessi caso per caso.
Caso di studio 1: Un'associazione musicale locale che si esibisce occasionalmente in festival comunitari, ma il cui reddito consiste principalmente in quote associative, donazioni, ecc. non subisce alcuna perdita di lavoro a causa della cancellazione di un festival comunitario, e il lavoro di un amministratore delegato impiegato su piccola scala non è minacciato. In questo caso la richiesta allILR deve essere respinta.
Caso di studio 2: Un'orchestra musicale, organizzata anche come associazione che paga gli stipendi dei musicisti impiegati e di altro personale con il reddito delle sue esibizioni, subisce la perdita di ore lavorative a causa dell'annullamento delle esibizioni e del divieto di prove, e i posti di lavoro sono minacciati. In questo caso, il diritto allILR deve essere accettato se le altre condizioni sono soddisfatte.
( )
Nella Direttiva 2021/01: Aggiornamento «Disposizioni speciali a causa della pandemia» del 20 gennaio 2021, che ha sostituito la Direttiva 2020/15 del 30 ottobre 2020, la SECO ha mantenuto i citati p.ti 2.1, 2.2., 2.3, 2.6 ed ha così modificato il punto 2.6 a:
"2.6 a Preannuncio di organizzazioni non commerciali
Lart. 31 LADI disciplina le condizioni per il diritto alla riscossione dellILR. Non si può escludere a priori che i lavoratori del settore pubblico, delle aziende parastatali o di associazioni private non abbiano alcun diritto allindennità per lavoro ridotto. Lo status del datore di lavoro (diritto pubblico, associazione, cooperativa, fondazione ecc.) è irrilevante ai fini della questione, mentre al contrario è importante lo status contributivo del lavoratore. Per ogni singolo caso è necessario verificare se sussistono le condizioni per il diritto alla riscossione previste dallarticolo 31 LADI e se vi sia il rischio che il lavoratore interessato possa perdere il posto di lavoro. Se unazienda o unattività commerciale è tenuta a garantire lo svolgimento dellattività a prescindere dalla situazione economica e dalle difficoltà economiche, e se le maggiori spese sostenute o le perdite generate sono coperte da fondi pubblici, di norma per i lavoratori interessati non esiste alcun rischio di licenziamento immediato. In questi casi la richiesta dellILR dovrebbe essere respinta.
ÞVedi anche Prassi LADI ILR D38 nuovo
I p.ti 2.1, 2.2., 2.3, 2.6 e 2.6 a sono rimasti invariati nella Direttiva 2021/06: Aggiornamento «Disposizioni speciali a causa della pandemia» del 19 marzo 2021 che ha sostituito la Direttiva 2021/01 del 20 gennaio 2021, nella Direttiva 2021/06 del 20 aprile 2021 che ha sostituito quella del 19 marzo 2021 e nella Direttiva 2021/13 del 30 giugno 2021 che ha sostituito la Direttiva del 20 aprile 2021.
Nella Direttiva 2021/16 Aggiornamento «Disposizioni speciali a causa della pandemia» del 1° ottobre 2021 che sostituisce la Direttiva 2021/13 del 30 giugno 2021 (cfr. https://www.arbeit.swiss/secoalv/it/home/service/publikationen/kreisschreiben---avig-praxis.html) al posto del punto 2.6 a è stato inserito il rinvio:
"ÞVedi Direttiva 2021/14 Prassi LADI ILR D38 nuovo
Questultimo punto della Prassi LADI ha integralmente ripreso il contenuto del punto 2.6 a appena riprodotto.
2.5. Ledirettive amministrative- come la Prassi LADI emanata dalla SECO -non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 9C_270/2021 del 30 dicembre 2021 consid. 3.5.; STF 8C_503/2021 del 18 novembre 2021 consid. 4.2.; STF 8C_463/2021 del 9 novembre 2021 consid. 4.2.; STF 9C_458/2020 del 27 settembre 2021 consid. 4.1.; DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.; STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF9C_631/2019 del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; DTF 144 V 195; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169 consid.10.1 pag. 181).
Questultimo deve tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime permettono uninterpretazione delle disposizioni legali applicabili giustificata nel caso di specie (cfr. STF 8C_272/2021 del 17 novembre 2021 consid. 3.1.3.; STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF 8C_214/2020 del 18 febbraio 2021 consid. 3.2; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid.6.1.1; DTF 142 V 442 consid. 5.2 pag. 445 seg.; DTF 140 V 314 consid. 3.3 pag. 317; DTF 138 V 50 consid.4.1;DTF 133 V 587 consid. 6.1 pag. 591; DTF 133 V 257 consid. 3.2 pag. 258 seg.;DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2; DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid.2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).
Il giudice deve, invece, scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr. STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STF H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid.5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid.4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233 consid.2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4 consid.3a; vedi inoltreBois, "Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 p. 77 ss.;Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in: RDS 1992 II p. 527;Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed.Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, p. 296-297).
Secondo la giurisprudenza, infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni a una pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze (DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).
Questo Tribunale, in due sentenze 38.2020.69 e 38.2020.70 del 12 aprile 2021, cresciute incontestate in giudicato, trattandosi di due corporazioni di diritto pubblico ha concluso che non esisteva il diritto ad indennità per lavoro ridotto in quanto i singoli lavoratori non incorrevano un rischio di licenziamento visto che lazienda era tenuta a svolgere comunque i compiti fissati nella legge.
È invece stata lasciata aperta la questione di sapere se il diritto allindennità doveva essere negato anche perché eventuali deficit dellazienda sarebbero stati comunque coperti attraverso fondi pubblici (cfr. D. Cattaneo, COVID-19: les premiers arrêts du Tribunal des assurances du canton du Tessin, in: Assurances sociales et pandémie de Covid-19 a cura di Sylvie Pétremand, Ed. Stämpfli, 2021, p. 181 - 209 (193)).
La medesima soluzione è stata adottata da questa Corte in due sentenze 38.2021.31 e 38.2021.37 del 30 agosto 2021 relative ad unaltra corporazione di diritto pubblico.
Il TCA è arrivato alla medesima conclusione in una sentenza 38.2021.9 del 18 maggio 2021, pure cresciuta incontestata in giudicato, a proposito di una società che non era unazienda privata nel vero senso del termine.
Per lunico dipendente non esisteva un effettivo rischio di licenziamento a breve termine e la perdita di lavoro faceva comunque parte del normale rischio aziendale.
2.8. Chiamata a pronunciarsi in merito alla presente fattispecie, questa Corte rileva innanzitutto che il Consiglio federale, fondandosi sugli art. 185 cpv. 3 Cost, 6 e 7 LEp, ha emanato una serie di ordinanze riguardanti provvedimenti per combattere il coronavirus.
Con la prima ordinanza del 28 febbraio 2020 (Ordinanza 1 Covid-19; RU 2020 573) è stato vietato lo svolgimento in Svizzera di manifestazioni pubbliche o private cui fossero presenti oltre 1000 persone contemporaneamente (cfr. art. 2).
Il 13 marzo 2020 il Consiglio federale ha emesso lOrdinanza 2 sui provvedimenti per combattere il coronavirus, entrata immediatamente in vigore (Ordinanza 2 Covid-19; RU 2020 773), con la quale ha stabilito ulteriori misure, in particolare nei confronti della popolazione, per ridurre il rischio di trasmissione e per combattere il coronavirus. Le attività presenziali in scuole, scuole universitarie e altri centri di formazione sono state vietate; è stato vietato lo svolgimento di manifestazioni pubbliche o private a cui siano presenti 100 o più persone contemporaneamente, tale limitazione è stata applicata anche alle strutture ricreative e per il tempo libero, segnatamente musei, centri sportivi, palestre, piscine e centri benessere; ai ristoranti e ai bar, nonché alle discoteche e ai locali notturni è stato consentito accogliere non più di 50 persone contemporaneamente, incluso il personale.
Al riguardo, è utile rilevare che con sentenza 2C_280/2020 del 15 aprile 2020, pubblicata in SVR 2020 AHV n. 14 p. 41, il Tribunale federale ha stabilito che il controllo astratto della costituzionalità dellOrdinanza 2 COVID-19 è escluso dalla legge sul Tribunale federale (cfr. pure STF 2C_776/2020 del 23 settembre 2020).
Nel Canton Ticino, con risoluzionen. 1262dell11 marzo 2020 valida dal 12 marzo 2020, il Consiglio di Stato ha decretato lo stato di necessità sullintero territorio cantonale (art. 20 della Legge sulla protezione della popolazione - RL 500.100: Si ha stato di necessità quando, a seguito di catastrofi, conflitti armati o altre situazioni demergenza che comportano un pericolo imminente per lo Stato, le persone o le cose, non sia più possibile garantire con i mezzi ordinari lattività amministrativa o i servizi dinteresse pubblico e la protezione e lassistenza delle persone e delle cose a livello cantonale, regionale o locale.).Inoltre, ha stabilito la chiusura di luoghi di intrattenimento, tra i quali centri sportivi, centri fitness e piscine e ha vietato le attività e gli eventi sportivi sia agonistici sia amatoriali di ogni genere e categoria, a prescindere dal numero di persone presenti. È stata unicamente consentita l'attività sportiva individuale, nel rispetto delle norme igieniche accresciute e di distanza sociale (cfr. doc. 1/6).
Il 16 marzo 2020 il Consiglio federale ha decretato la situazione straordinaria ai sensi dellart. 7 LEp.
LOrdinanza 2 COVID-19 è stata modificata il 16 marzo 2020 con effetto dal 17 marzo 2020 (RU 2020 783).
In particolare giusta lart. 6 cpv. 1 e 2 concernente manifestazioni e strutture:
"1È vietato lo svolgimento di manifestazioni pubbliche o private, incluse le manifestazioni sportive e le attività societarie.
2Le strutture accessibili al pubblico sono chiuse, segnatamente:
a. negozi e mercati;
b. ristoranti;
c. bar, nonché discoteche, locali notturni ed erotici;
d. strutture ricreative e per il tempo libero, segnatamente musei, biblioteche, sale cinematografiche, sale per concerti, teatri, case da gioco, centri sportivi, palestre, piscine, centri benessere, stazioni sciistiche, giardini botanici e zoologici e parchi di animali;
e. strutture che offrono servizi alla persona con contatto corporeo quali parrucchieri, saloni di massaggio, studi di tatuaggio e centri estetici.
Lart. 12 cpv. 6 Ordinanza 2 COVID-19 contempla lapplicazione dellart. 6 fino al 19 aprile 2020.
Lart. 6 cpv. 4 e 5 dellOrdinanza 2 COVID-19 il 29 aprile 2020 con validità dall11 maggio 2020 (cfr. RU 2020 1401) è stato così modificato:
4Nel settore dello sport sono consentite le attività seguenti, compreso luso delle strutture e degli impianti sportivi necessari a tale scopo:
a. le attività sportive senza contatto fisico svolte individualmente o in gruppi fino a cinque persone;
b. gli allenamenti di atleti di punta membri dei quadri nazionali di una federazione sportiva nazionale svolti individualmente, in gruppi fino a cinque persone oppure in squadre di competizione a composizione stabile;
c. gli allenamenti di membri delle squadre che fanno parte di una lega prevalentemente professionistica;
d le competizioni sportive a esclusione del pubblico:
1. delle squadre che fanno parte di una lega prevalentemente professionistica, o
2. alle quali partecipano esclusivamente atleti di punta membri dei quadri nazionali di una federazione sportiva nazionale.
5Per le attività secondo il capoverso 4 deve essere elaborato un piano di protezione secondo larticolo 6a da parte:
a. dei gestori degli impianti utilizzati per dette attività; e
b. degli organizzatori di dette attività, segnatamente delle società.
Dall11 maggio 2020 il Consiglio federale ha di conseguenza autorizzato la ripresadegli allenamenti nello sport di massa e di punta (cfr.www.admin.ch /gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-78948.html).
Dal 6 giugno 2020 nelle manifestazioni sportive, incluse le competizioni in presenza di pubblico, il numero dei presenti è stato limitato complessivamente a 300 persone (cfr. art. 6c cpv. 1 Ordinanza 2 Covid-19 modifica del 27 giugno 2020 in vigore dal 6 giugno 2020; RU 2020 1815).
Ai sensi dellart. 6c cpv. 2-4:
a.gli allenamenti sono ammessi soltanto in squadre a composizione stabile e se è tenuto un elenco dei dati di contatto; è applicabile larticolo 6e capoverso 1 lettere b e c;
b.lo svolgimento di competizioni è vietato.
4Alle competizioni con spettatori si applica quanto segue:
a.gli spettatori devono rispettare le raccomandazioni dellUFSP concernenti ligiene e il distanziamento sociale e deve essere designata una persona responsabile; le raccomandazioni concernenti il distanziamento sociale non si applicano nei casi in cui il loro rispetto non è opportuno, segnatamente per i genitori con figli o per le persone che vivono nella stessa economia domestica;
b.in caso di contatto stretto tra gli spettatori si applica larticolo 6e sulla registrazione dei dati di contatto.
Il 19 giugno 2020 il Consiglio federale ha poi adottato lOrdinanza sui provvedimenti per combattere lepidemia di COVID-19 nella situazione particolare (Ordinanza COVID-19 situazione particolare) in vigore dal 20, rispettivamente 22 giugno 2020 (cfr. RU 2020 2213).
Lordinanza 2 COVID-19 del 13 marzo 2020 è stata abrogata con effetto dal 22 giugno 2020 (cfr. art. 28 Ordinanza 3 Covid-19 del 19 giugno 2020; RU 2020 2195).
Lart. 1 della citata Ordinanza COVID-19 situazione particolare del 19 giugno 2020 (cfr. RU 2020 2213), relativo alloggetto e allo scopo, prevede che la medesima stabilisce provvedimenti nei confronti della popolazione, delle organizzazioni, delle istituzioni e dei Cantoni per combattere lepidemia di COVID-19 (cpv. 1). I provvedimenti sono finalizzati a impedire la diffusione del coronavirus (COVID19) e a interrompere le catene di trasmissione (cpv. 2).
Lart. 6 cpv. 1 dellOrdinanza COVID-19 situazione particolare, la cui validità era stata prevista fino al 31 agosto 2020 (cfr. art. 15 cpv. 3), ha vietato le grandi manifestazioni con oltre 1000 visitatori o oltre 1000 partecipanti, salvo le eccezioni di cui al cpv. 4 riguardante le manifestazioni politiche e della società civile.
2.9. In relazione alla domanda dindennità per lavoro ridotto inoltrata dalla RI 1 (cfr.supra, consid. 1.1.), la Sezione del lavoro ha, in un primo tempo, con decisione del 24 marzo 2020 (decisione n. __________), riconosciuto il diritto alla prestazione in discussione per il periodo 15 marzo 10 giugno 2020, e ciò per tutta limpresa (doc. 2.1).
Lamministrazione può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, se essa è senza dubbio errata e la correzione ha unimportanza rilevante (cfr. art. 53 cpv. 2 LPGA, STF 9C_200/2021 del 1° luglio 2021; STF 8C_624/2018 dell11 marzo 2019 consid. 2.2.; STF 8C_113/2012 del 21 dicembre 2012 consid. 5.1.; STF U 408/06 del 25 giugno 2007).
Mediante la riconsiderazione si corregge unerrata applicazione iniziale del diritto, rispettivamente unerrata constatazione derivante dallapprezzamento dei fatti, e meglioun accertamento errato dei fatti, nel senso di una valutazione degli stessi (cfr. STF 9C_452/2017 del 6 febbraio 2018 consid. 4). Un cambiamento di prassi oppure di giurisprudenza non giustifica di principio una riconsiderazione (cfr. DTF 117 V 8 consid. 2c; 115 V 308 consid. 4a/cc). Una decisione è manifestamente errata, non soltanto quando è stata presa sulla base di norme giuridiche sbagliate o inappropriate, ma anche quando delle disposizioni fondamentali non sono state applicate oppure lo sono state in modo inappropriato (cfr. STF 9C_181/2010 del 12 agosto 2010, consid. 3 con riferimenti).
Per costante giurisprudenza federale si presume che la perdita di lavoro sia temporanea (cfr. DTF 111 V 379 consid.2b p. 384, B. Rubin, Commentaire de la loi sur lassurance-chômage.Ed. Schulthess, 2014, p. 345).
Le direttive della SECO (cfr.supra, consid. 2.4.) stabiliscono del resto chiaramente chesia la pandemia stessa, sia la perdita di lavoro ad essa associata devono essere considerate temporanee.
Va, altresì, ricordato che nel Messaggio concernente la Legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte allepidemia di COVID-19 (legge COVID 19) del 12 agosto 2020 il Consiglio federale al punto 2.3.8 ha sottolineato che:
"In quanto strumento dellassicurazione contro la disoccupazione lo scopo lIRL non è quello di garantire la sopravvivenza dellesercizio o di coprire le perdite e la diminuzione del fatturato, bensì quello di salvaguardare i posti di lavoro. Di fatto sintende evitare che il temporaneo calo della domanda dei prodotti e servizi offerti e la conseguente perdita di lavoro provochi a breve termine unondata di licenziamenti. (FF 2020 5797 (5818)).
2.15. Lart. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica egratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. Lart. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore lart. 61 lett. fbisLPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Trattandosi di prestazioni LADI, il legislatore non ha previsto di prelevare le spese (cfr. STCA 38.2020.43-44 del 13 settembre 2021 consid.2.12.; STCA 38.2021.11 del 7 giugno 2021 consid. 2.7.; STCA 38.2021.9 del 18 maggio 2021 consid. 2.14.; STCA 38.2021.8 dell8 marzo 2021 consid. 2.8.).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti