Erwägungen (3 Absätze)
E. 20 cpv. 3 LADI, che comincia a decorrere alla fine di ogni singolo periodo (DLA
2000 n. 6 pag. 30 consid. 1c e riferimenti ivi citati), è di natura perentoria
(DTF 113 V 68 consid. 1b). La sua mancata osservanza ha per effetto
l'estinzione del diritto all'indennità per il periodo di controllo in questione
(Gerhards, Kommentar zum Arbeits-losenversicherungsgesetz (AVIG), vol. I, n. 26
ad art. 20), dovendo siffatta scadenza permettere all'amministrazione di
pronunciarsi in breve tempo sul fondamento della domanda di indennizzo onde
prevenire eventuali abusi (DTF 113 V 68 consid. 1b). (…)."
(cfr. STFA del 18 settembre 2001
in re M., C 189/01, consid. 2b)
In una sentenza
8C_840/2009 del 27 novembre 2009 (consid. 3.2.), l’Alta Corte, nel caso di un
assicurato che aveva fatto valere il proprio diritto alle prestazioni LADI
oltre il termine di cui all’art. 20 cpv. 3 LADI, ha confermato che per esercitare
tempestivamente tale diritto l’interessato deve trasmettere entro tre mesi
dalla fine del periodo di controllo alla Cassa la documentazione di cui
all’art. 29 OADI e che, ex art. 29 cpv. 3 OADI, se necessario,
l’amministrazione fissa un termine adeguato per completare il dossier, avvertendolo
riguardo alle conseguenze dell’omissione. Tale termine, ha ribadito la nostra
Massima Istanza, non può però essere accordato se non per completare la
documentazione, e non, quindi, per compensarne l’assenza (si veda anche STF C
7/03 del 31 agosto 2004, consid. 5.3.2 e C 90/97 del 29 giugno 1998 consid. 1b,
in DTA 1998 n° 48 p. 281).
I principi appena
menzionati relativi all’art. 20 cpv. 3 LADI sono stati ricordati dall’Alta
Corte nelle seguenti sentenze: STF 8C_935/2011 del 15 febbraio 2012 consid. 2;
STF 8C_85/2011 del 10 maggio 2011 consid. 3; STF 8C_320/2010 del 14 dicembre
2010 consid. 2; STF 8C_1041/2008 del 12 novembre 2009 consid. 4; STFA C 189/04
del 28 novembre 2005 e nella STFA C 240/04 del 1° dicembre 2005.
2.3. Il termine di perenzione di
cui all’art. 20 cpv. 3 LADI (cfr. consid. 2.1.) può, a determinate condizioni,
essere restituito in applicazione dell’art. 41 LPGA (cfr. STF 8C_935/2011 del
E. 25 febbraio 2012 consid. 2.). Ai sensi dell’art. 41 LPGA se il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito, senza sua colpa, di agire entro il termine stabilito, lo stesso è restituito, sempre che l'interessato lo domandi adducendone i motivi entro 30 giorni dalla cessazione dell'impedimento e compia l'atto omesso (cfr. pure art. 14 Lptca). La giurisprudenza sviluppata in relazione alla restituzione di termini, che ha mantenuto la sua validità anche nel contesto dell'art. 41 LPGA (cfr. STF C 124/06 del 25 gennaio 2007 consid. 2 in fine; STCA 38.2007.92 del 29 maggio 2008 consid. 2.5.; STCA 38.2005.10 del 13 aprile 2005), prevede che per impedimento senza colpa bisogna intendere non solo l'impossibilità di agire oggettiva nel senso della forza maggiore, bensì pure l'impossibilità soggettiva dovuta a circostanze personali o all'errore scusabile (cfr. DTF 119 II 86 consid. 2a pag. 87). L'assenza di colpa deve essere manifesta (cfr. sentenza 1A.238/2006 del 14 dicembre 2006 con riferimento). Una grave malattia contratta improvvisamente può costituire un impedimento non colposo e può di conseguenza giustificare una domanda di restituzione dei termini se l'interessato medesimo è stato impedito di agire entro il termine stabilito e se inoltre egli non è stato in grado d'incaricare un terzo di compiere gli atti di procedura necessari (cfr. DTF 119 II 86 consid. 2a pag. 87; 112 V 255; cfr. inoltre sentenza 9C_209/2012 del 17 ottobre 2012 consid. 3.1). Per la questione dell'impedimento senza colpa non fa differenza se esso colpisce l'assicurato oppure il suo patrocinatore, quest'ultimo dovendosi organizzare, segnatamente con la designazione immediata di un sostituto laddove questa possibilità è ammessa (cfr. DTF 119 II 86 consid. 2a pag. 87 con rinvii), in modo tale da garantire il rispetto dei termini anche in caso di proprio impedimento (cfr. DTF 99 II 349 consid. 4 pag. 352). Ad esempio, in una sentenza 9C_749/2012 del 26 novembre 2012, il Tribunale federale ha ritenuto che non esistessero validi motivi per restituire il termine nel caso di un assicurato che aveva invocato la malattia del suo patrocinatore, un sindacalista. Non costituiscono, per contro, motivi scusabili il sovraccarico di lavoro, l'ignoranza del diritto, rispettivamente l'insicurezza dovuta all'introduzione di una nuova norma legale (cfr. STFA del 18 gennaio 2000 nella causa L., C 366/99; DLA 2002 N. 15 pag. 113; DLA 2000 N. 6, consid. 2, pag. 31; DLA 1988 N. 17, consid. 4a, pag. 128; DTF 110 V 339, consid. 3, pag. 343 e DTF 110 V 210, consid. 4, pag. 216). La restituzione di un termine è, poi, pure giustificata allorquando occorre tutelare la buona fede dell'assicurato, in quanto egli non ha rispettato un determinato termine a causa di informazioni sbagliate fornite dall'autorità competente (cfr. STFA del
E. 28 marzo 2017 consid. 2; STF 8C_220/201 del 10 febbraio 2017 consid. 7.3., STF 9C_316/2013 del 25 febbraio 2014 consid. 5.1.; STF 8C_999/2010 del 15 marzo 2011; STF 8C_911/2010 del 10 marzo 2011 consid. 3.2; STF 8C_909/2010 del 1° marzo 2011; DTF 129 V 177 consid. 3 pag. 181; DTF 126 V 353 consid. 5b pag. 360; DTF 125 V 193 consid. 2 pag. 195), occorre pertanto concludere che l’insorgente ha trasmesso alla Cassa la documentazione necessaria ai fini dell’erogazione delle prestazioni LADI unicamente il 10 novembre 2021 e quindi successivamente allo scadere del termine di tre mesi di cui agli artt. 20 cpv. 3 LADI e 29 OADI. Vista la natura perentoria del termine di tre mesi di cui all’art. 20 cpv. 3 LADI (cfr. consid. 2.3.), la richiesta delle indennità di disoccupazione per i mesi di giugno e luglio 2021, si rivela, dunque, tardiva. Giova rammentare che è vero che non esiste un obbligo di trasmettere all’amministrazione la documentazione necessaria con conferma di spedizione, essendo sufficiente un invio tramite posta semplice, è altrettanto vero, tuttavia, che l’insorgente avrebbe potuto garantirsi la prova dell’invio dei documenti determinanti per il diritto alle indennità utilizzando la posta raccomandata o la posta A Plus - meno dispendiosa - che attesta la notificazione elettronicamente, quando l'invio è inserito nella casella postale o nella cassetta delle lettere del destinatario (cfr. STF 8C_559/2018 del 26 novembre 2018 consid. 3.3.). Nel caso di specie, questa Corte ritiene, inoltre, che, non essendo ravvisabili validi motivi che rendano scusabile l’inoltro tardivo della domanda, non sono dati i presupposti per restituire il termine per far valere il diritto all’indennità per lavoro ridotto. La decisione su opposizione impugnata merita, quindi, conferma. 2.7. L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. f bis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. Secondo l’art. 82a LPGA (Disposizione transitoria, cfr. RU 2021 358), ai ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2019 si applica il diritto anteriore. In concreto il ricorso è del 3 febbraio 2022, per cui torna applicabile la disposizione legale valida dal 1° gennaio 2021. Trattandosi di prestazioni LADI, il legislatore non ha previsto di prelevare le spese (cfr. STCA 38.2021.32 del 13 settembre 2021 consid. 2.11.; STCA 38.2021.43-44 del 13 settembre 2021 consid.2.12.; STCA 38.2021.11 del 7 giugno 2021 consid. 2.7.; STCA 38.2021.9 del 18 maggio 2021 consid. 2.14.; STCA 38.2021.8 dell’8 marzo 2021 consid. 2.8.). Sul tema cfr. anche STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022; STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021; A. Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la r é vision de la LPGA du 21 juin 2019, in RSAS 2/2022 pag. 107.
Dispositiv
- dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente Il segretario di Camera Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Raccomandata
Incarto n.38.2022.17
CL/DC/gm
Lugano
25 aprile 2022
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Christiana Lepori, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 3 febbraio 2022 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 19 gennaio 2022 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto,in fatto
in diritto
In relazione allassunzione testimoniale postulata dal ricorrente, che ha richiesto laudizione di __________, e meglio di colui che, a detta del ricorrente, avrebbe provveduto al deposito nella cassetta delle lettere della resistente della documentazione in esame, si rileva che RI 1 si è limitato a sostenere, in modo vago, che il conoscente in questione avrebbe proceduto a tale consegna, senza però mai pretendere che questa sarebbe avvenuta nel rispetto del termine di tre mesi di cui allart. 20 cpv. 3 LADI o fornire riscontri documentali in tal senso, per esempio nella forma di una dichiarazione scritta del diretto interessato.
Giova, peraltro, evidenziare, che la portata probatoria della dichiarazione di __________ andrebbe ad ogni modo apprezzata con prudenza e circospezione considerato, in particolare, il tempo trascorso tra il momento della consegna e quello in cui __________ verrebbe sentito (si veda, in questo senso, la STF 1C_31/2018 consid. 4.2, precedentemente citata, in cui il TF ha indicato che il ricordo del decorso di un evento, la cui rilevanza è riconoscibile solo in seguito, non è più attendibile dopo cinque settimane; cfr. STCA 38.2019.48 del 2 ottobre 2019).
Considerato che i documenti già presenti allincarto consentono al TCA di emanare il proprio giudizio, questo Tribunale ritiene che lassunzione delle ulteriori prove richieste non potrebbe mettere in luce nuovi elementi concreti ai fini della risoluzione della vertenza.
Di conseguenza, la richiesta deve essere respinta. A tal proposito va rammentato che conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base a un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF 8C_611/2019 dell11 maggio 2020 consid. 5.2.; STF 8C_139/2019 del 18 giugno 2019 consid. 3.3.; STF 9C_847/2017 del 31 maggio 2018 consid. 5.1.; STF 9C_35/2018 del 29 marzo 2018 consid. 6; STF 9C_588/2017 del 21 novembre 2017 consid. 7.2.; STF 9C_775/2016 del 2 giugno 2017 consid. 6.4.; STF 8C_794/2016 del 28 aprile 2017 consid. 4.2.; STF 9C_737/2012 del 19 marzo 2013; STF 8C_556/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 9), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b; 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
La decisione su opposizione impugnata merita, quindi, conferma.
2.7. Lart. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica egratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. Lart. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.
Dalla medesima data è entrato in vigore lart. 61 lett. fbisLPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Secondo lart. 82a LPGA (Disposizione transitoria, cfr. RU 2021 358), ai ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di primo grado al momento dellentrata in vigore della modifica del 21 giugno 2019 si applica il diritto anteriore.
In concreto il ricorso è del 3 febbraio 2022, per cui torna applicabile la disposizione legale valida dal 1° gennaio 2021.
Trattandosi di prestazioni LADI, il legislatore non ha previsto di prelevare le spese (cfr. STCA 38.2021.32 del 13 settembre 2021 consid. 2.11.; STCA 38.2021.43-44 del 13 settembre 2021 consid.2.12.; STCA 38.2021.11 del 7 giugno 2021 consid. 2.7.; STCA 38.2021.9 del 18 maggio 2021 consid.2.14.; STCA 38.2021.8 dell8 marzo 2021 consid. 2.8.).
Sul tema cfr. anche STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022; STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021;A. Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in RSAS 2/2022 pag. 107.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti